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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/10/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4618/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
RT UN in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 22 agosto 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4618 dell'anno 2023
T R A
(C.f.: , elettivamente domiciliata presso lo Studio Parte_1 C.F._1
Professionale degli Avv. ti Luigi De Gregorio ( Cod Fisc. e Giovanni Luca Russo C.F._2
(c.f.: ) ubicato in Grottaglie in via Marconi n. 13/C, dai quali è rappresentata e C.F._3
difesa come da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
(P.I ) in persona del legale rappresentante, corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Milano al Corso Como n. 17 ed elettivamente domiciliata in Taranto, via Nitti n.37, presso lo studio dell'Avv. Luigi Semeraro ( ), che la rappresenta e difende come da C.F._4
documentazione in atti;
Appellata
1 , domiciliato presso il procuratore giudiziale in prime cure Avv. Cosimo Mario Controparte_2
IA con studio professionale alla via TO NU , 178 – 74020 AN MA di AN
PP;
, residente in [...] a AN MA di AN PP;
Controparte_3
Appellati contumaci
Ove all'udienza del 19 settembre c.a. , tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt. 359, 189 e 281quiquies cpc, come novellati dal DLvo 149/2022, e la causa era riservata ex lege per la decisione.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo la sig.ra , nella qualità di proprietaria e conducente Parte_1
l'autovettura Fiat 50 DT 211 HG evocava innanzi al Giudice di Pace di AN Giorgio Jonico il sig.
[...]
ed il sig. , rispettivamente proprietario e conducente del veicolo Audi CP_2 Controparte_3
tg. CS 933 GX, ed in solido con essi la chiedendone la condanna al risarcimento Controparte_1
del danno assertivamente patito in data 15 marzo 2018 ore 20,55 allorquando, percorrendo la Via
Con TO NU in abitato di AN MA di AN PP, giunto all'altezza della filiale della di AN MA di AN PP, collideva con il veicolo Audi condotto da e Controparte_3
proveniente dall'opposto senso di marcia il quale, assertivamente, invadeva la corsia di marcia percorsa da essa attrice.
Nell'occasione la sig.ra lamentava non solo danni materiali ma anche alla persona, essendole Pt_1
stata diagnosticato [ trauma ginocchio destro e gonalgia, cervicalgia da contraccolpo ed otalgia].
Costituitasi la , compagnia che assicurava la R.C. della Audi condotta dal sig. Controparte_1
, chiedeva il rigetto della domanda adducendo la colpa esclusiva della attrice. CP_3
Con sentenza n.46/ 2023 emessa in data 13 febbraio 2023 nel giudizio vertito sotto il numero
1076/2018 r.g. così stabiliva il Giudice di Pace di AN Giorgio Jonico:
2 [1) rigetta la domanda attrice;
2) compensa le spese di lite;
3) condanna la parte attrice al pagamento delle spese di TU come liquidate con separato decreto da questo giudice.]
Così argomentava il GdP la propria decisione:
Avverso la predetta sentenza proponeva appello chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle seguenti conclusioni:
3 [IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, previa dichiarazione di modifica dei fatti ricostruiti dal giudice di primo grado, riformare in toto la gravata sentenza n.46/2023 emessa dal Giudice di Pace di AN Giorgio jonico sezione civile Giudice Avv. Marisa di ANto nell'ambito del giudizio N.R.G. 1076/2018 RG pubblicata in data 27.02.2023 e mai notificata, per sentire accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Voglia il Tribunale adito – ritenuta la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro per cui è
causa in capo ai Sigg.ri e rispettivamente proprietario e Controparte_2 Controparte_3
conducente dell'autoveicolo Audi tg. CS 933 GX condannare, per la causale esposta in narrativa, la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_5
pagamento in favore della Sig.ra a titolo di risarcimento di tutti i danni Parte_1
patrimoniali e non, nessuno escluso, della somma complessiva di €uro 8.193,67 e, comunque, di quella altra minore che sarà ritenuta di giustizia
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al
Giudice di Pace di AN Giorgio Jonico per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dell'Avv. Luigi De Gregorio
per esserne antistatario col consenso del codifensore avv. Giovanni Luca Russo.]
Così argomentava le proprie richieste processuali la sig.ra : Parte_1
[Ai sensi degli artt. 311,339 e 342 c.p.c. avverso quei capi della gravata sentenza con cui il giudice di prime cure , ha rigettato la domanda siccome spiegata dall'odierna appellante sulla base di una ricostruzione del sinistro che trova l'unico fondamento nell'asserita efficacia probatoria spiegata dalle fotografie versate in atti da parte convenuta ove è raffigurata la ruota anteriore sinistra dell'autovettura Fiat 50 dell'appellante rivolta verso sinistra. Tanta documentazione è stata ritenuta sufficiente (!?) dal giudice a quo per pervenire ,sic et simpliciter, all'aberrante conclusione,
superando finanche gli esiti (oggettivi) del GPS , di cui si dirà pure infra, che ad invadere la corsia
4 opposta fosse stata l'autovettura attrice (!?).
E, tutto ciò, senza considerare che quelle fotografie a cui fa riferimento il magistrato di prime cure non spiegano efficacia alcuna atteso che le stesse, così come è emerso nel corso dell'istruttoria, sono INUTILIZZABILI in quanto non sono state scattate nell'immediatezza del sinistro ma in un momento successivo quando l'autoveicolo dell'appellante era stato spostato dal luogo dell'incidente, come è agevole rilevare dalle fotografie medesime in cui si vede detto autoveicolo accostato a ridosso della linea del marciapiede (sic!).
Sul punto vale soffermarsi su quanto scrive nel proprio elaborato peritale il nominato C.T.U. dalle cui motivazioni e conclusioni l'adìto giudice di prime cure senza apparente ragione si discosta :“ dalle documentazioni fotografiche non si può stabilire , perché i veicoli sono stati fotografati dopo essere stati parcheggiati ai lati della strada e non nella posizione post urto” ( sic!) ( cfr: pagina n.
4 dell'elaborato peritale del C.T.U P.I. ). Persona_1
Pertanto, e per i motivi di cui meglio infra la sentenza impugnata è ingiusta perché erronea e, quindi merita di essere riformata per i seguenti
MOTIVI DI APPELLO Violazione ed errata applicazione dell'art 116 cpc e vizio di motivazione apparente
a. Una ricostruzione basata sulle fotografie Errata, quindi, si appalesa la ricostruzione del sinistro siccome operata dal Giudice di Pace perché, come già detto, è fondata sull'utilizzo del materiale fotografico versato in atti che nel caso di specie non può spiegare alcuna efficacia probatoria stante la raffigurazione degli autoveicoli in un momento successivo all'urto quando i veicoli medesimi erano stati spostati (sic!)
Di talchè tutta la ricostruzione del sinistro siccome operata dal Giudice di Pace :
“I rilievi fotografici allegati dai convenuti mostrano che la ruota anteriore sinistra della Fiat 50 è
rivolta verso sinistra vale a dire in direzione della corsia di marcia opposta , a riprova che il suo conducente sterzava verso sinistra e ne invadeva la corsia” (cfr: pagina n. 2 della sentenza rigo 12-
14)
5 Così come pure le deduzioni espresse da quest'ultimo nel punto successivo da quest'ultimo : “
diversamente se fosse stata l'autovettura Audi ad invadere la corsia percorsa dalla Fiat 50 la ruota in questione sarebbe rimasta allineata e posizionata all'interno del parafango”;
Sono completamente errate perché fondate su un presupposto privo di efficacia probatoria .
Per tali motivi la sentenza in parola: - è affetta da una errata valutazione delle prove (arg ex art 116
cpc ) nonché da un vizio di motivazione apparente e ciò per le ragioni di cui meglio infra:
In particolare, la ricostruzione del sinistro de quo, per come operato dal Giudice a quo, non trova corrispondenza alcuna con quanto constatato, invece , dal nominato C.T.U. il quale chiamato a rispondere al seguente quesito:
1) Accerti preliminarmente , previa individuazione fotografica dei luoghi dell'incidente , se i danni subiti dal veicolo danneggiato sono compatibili con la tipologia di sinistro esposta dalle parti;
così rispondeva:
“Dalla lettura degli atti delle parti e dalla visione delle documentazioni fotografiche non vi è alcun dubbio sull'accadimento del sinistro e sulla compatibilità dei danni presenti sui due veicoli Ciò che è
controverso è la posizione dei veicoli al momento dell'urto per stabilire chi ha invaso la corsia dell'altro .
Dall'ispezione del luogo non si è potuto eseguire alcun rilievo in merito perché oggi la via è a senso unico di marcia , invece al momento del sinistro era a doppio senso di circolazione .
Dalle documentazioni fotografiche non si può stabilire , perché i veicoli sono stati fotografati dopo essere stati parcheggiati ai lati della strada e non nella posizione post urto”;cfr: pagina 4
dell'elaborato peritale dal rigo 4- al rigo 6)
Di talchè non si comprendono le ragioni - anche perché né spiegate né motivate in sentenza – del perché il Giudice a quo invece di ricercare la prova sugli altri ed inconfutabili elementi di cui meglio infra siccome indicati dal proprio consulente tecnico decide di disattendere l'operato di quest'ultimo senza motivarne le ragioni, trascurando di considerare che la TU , per consolidata giurisprudenza
6 di legittimità, non può essere disattesa in modo acritico , con modalità poco esaustive, bensì è
necessario che la ctu sia sostituita con adeguata valutazione tecnica.
Sulla ricostruzione operata dal TU. Pertanto il Giudice di Pace nella ricostruzione del sinistro siccome operata ha voluto discostarsi dalle conclusioni a cui invece è(ra) pervenuto il nominato C.T.U
senza però indicarne funditus specificatamente le ragioni, ( arg Cass. sent. n. 36638 del 25 novembre
2021) che lo hanno indotto a disattendere le conclusioni a cui quest'ultimo è(ra) comunque pervenuto.
Il non aver motivato le ragioni implica il c.d. vizio di motivazione apparente di cui in maniera evidente è affetta l'impugnata sentenza .
Senza trascurare di considerare l'operato del nominato C.T.U il quale, chiamato a stabilire quale delle due autovetture antagonisti avesse invaso l'opposta corsia così si esprime nel suo elaborato peritale
:
“Ciò che è controverso è la posizione dei veicoli al momento dell'urto per stabilire chi ha invaso la corsia dell'altro” .
- non potendo utilizzare le fotografie versate in atti per le ragioni già spiegate;
- nell'impossibilità di effettuare alcun rilievo perché il senso di marcia di via TO NU in AN
MA di AN PP era , nelle more, mutato.
- Ha analizzato le risultanze del GPS octo installato sull'autovettura dell'odierna appellante siccome versato in atti dalla stessa Società di assicurazioni convenuta le cui risultanze vengono qui di seguito riportate :
“Utilizzando le coordinate del GPS della Octo è stato possibile individuare la posizione della Fiat 50
dell'attrice .
La qualità del GPS è 3 , equivalente alla posizione attendibile . La strada è larga 10 m , la Fiat 50 è larga 1,6 ed è localizzata nel punto evidenziato, a meno di 1,2, m dal marciapiede di destra e a più
7 di 2,2 dal centro strada a sinistra “ . ( cfr. pagina 4 dell'elaborato peritale a firma del C.T.U Per_1
)
[...]
Pertanto dalla analisi tecnica operata dal nominato c.t.u sul dispositivo satellitare OCTO montato sul veicolo dell'odierna appellante è emerso in maniera inconfutabile e non contestata che, al momento dell'impatto, il veicolo dell'appellante, contrariamente a quanto ricostruito nella gravata sentenza dal Giudice di Pace , circolava tenendo strettamente la destra così come previsto dalle regole previste dal C.d.S (sic!).
b. Violazione dell'art 115 cpc Iusta alligata et probata Salvi i casi previsti dalla legge il Giudice deve porre a fondamento della decisione e le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite .
All'uopo si critica altresì quel punto della sentenza in cui il magistrato di prime cure afferma:
“ La posizione della ruota della Fiat 50 e l'elevata entità dell'impatto , tanto da far aprire gli airbag fanno verosimilmente ipotizzare una sterzata improvvisa del conducente di detta autovettura per evitare o superare un ostacolo improvviso ( quale autovettura in sosta) presente sulla sua traiettoria di marcia”
Ebbene detta circostanza non solo non è stata provata nel corso dell'istruttoria ma è altresì
confutata dalle parole del testimone citato dalla Compagnia Assicurativa - tale Controparte_1
il quale all'udienza del 22.04.2021 in merito alla circostanza dell' Persona_2 [...]
a sub D) della Comparsa di Costituzione : CP_1
Circostanza D) “Invece , in data 15.03.18 verso le 20:30 circa , la predetta Fiat 50 mentre transitava sulla via TO NU in direzione AN ON giunta nei pressi della Banca Credito
Cooperativo di AN MA di AN PP cercava di superare una vettura ferma in sosta in doppia fila e così facendo invadeva la corsia di marcia riservata al senso opposto finendo per collidere l'Audi tg. CS 933 GX nera del Sig. .” Controparte_3
Ha dichiarato quanto segue :
8 “ posso dire che ho visto la Fiat 50 che invadeva la corsia opposta andando a scontrarsi con l'autovettura Audi A4 che proveniva in senso contrario , non so dire se la Fiat 50 avesse invaso la corsia di marcia opposta per superare un autovettura in doppia fila
Senza sottacere che dalle risultanze espresse dalla Consulenza tecnica d'ufficio è emerso in maniera inconfutabile che l'autovettura dell'appellante al momento dell'impatto oltre a marciare tenendo,
come già detto, strettamente la destra portava , altresì, una velocità contenuta essendo la medesima siccome calcolata dal predetto sistema satellitare OCTO in 30 Km/h ( cfr: pagine 5 rigo 1
e 2 della consulenza tecnica d'ufficio a firma del P.I ) Persona_1
Senza sottacere , altresì , che quanto riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio scrutando le risultanze (oggettive) del dispositivo satellitare OCTO presente sull'autovettura dell'odierna appellante suggella quanto dichiarato dal testimone oculare Sig. il quale all'udienza Testimone_1
del 22.04.2021 dichiarava quanto segue :
AD :Confermo la circostanza sub A) dell'atto di citazione che la s.v. mi legge :
Circostanza : Se vero che in data 15.03.2018 intorno alle ore 20: 55 circa alla guida dell'autoveicolo
Audi A 4 tg. CS 933 GX nel percorrere a sostenuta velocità questa via TO NU in AN
MA di AN PP quando , perché distratto invadeva la mezzeria opposta , impattando con l'autoveicolo Fiat 50 tg. DT 211 HG condotto dalla Sig.ra che Parte_1
sopraggiungeva nel verso opposto tenendo quest'ultima strettamente la destra
AD: Tanto posso riferire poiché ero vicino al bar ed ho potuto notare una Audi condotta da un ragazzo che percorreva via TO NU con direzione centro ed improvvisamente invadeva la corsia riservata al senso di marcia opposto , andando a collidere con la Fiat 50 che percorreva regolarmente la sua corsia;
AD : posso precisare che l'urto avveniva tra la parte anteriore sinistra della Audi A4 e quella anteriore sinistra della Fiat 50 ;
AD: ricordo che l'urto avveniva nella corsia di pertinenza della Fiat 50 ;
9 AD : la Fiat 50 era condotta da una ragazza;
AD : Confermo la circostanza sub b) dell'atto di citazione che la V.S mi legge
Circostanza :Se vero che, a seguito dell' impatto tra i due autoveicoli coinvolti, la Fiat 50 tg. DT
211 HG di essa attrice , oltre allo scoppio degli airbag , riportava severi danni sulla parte antero laterale sinistra della carrozzeria nonché fuoriuscita di olio dal cambio con rottura del semiasse tanto da non essere più marciante ed invero posso precisare che a seguito dell'impatto per la rottura degli airbag , lo scoppio insomma , la macchina Fiat 50 non era più marciante e fuoriusciva olio dove c'è il mozzo del cambio sotto le ruote;
AD : Tanto posso riferire poiché io mi sono subito avvicinato per verificare l'accaduto ed ho aspettato anche l'arrivo del carroattrezzi;
Testi
confermo la circostanza sub c) dell'atto di citazione che V.S. mi legge ovvero la conducente della Fiat 50 aveva dolori al collo e ad entrambe le ginocchia;
Circostanza : Se vero che, a seguito dell' impatto, la conducente della Fiat 50 tg. DT 211 HG-
odierna attrice, lamentava dolori ai seguenti distretti anatomici collo , cervicale e ad entrambe le ginocchia”;
AD: ricordo che indossava la cintura di sicurezza;
AD: di ricordo che la Fiat 50 era di colore nero mentre l'Audi A4 era colore scuro
AD : La data non la ricordo ma era Marzo del 2018 intorno alle ore 21,00;
AD : Ho visto che i danni alla Fiat 50 erano nella parte anteriore laterale sinistra;
AD. : Riconosco nell foto che mi vengono esibite e contenute nel fascicolo di parte attrice la Fiat
50 con i relativi danni ed il luogo in cui è avvenuto il sinistro;
AD: i danni sulla Audi erano localizzati sul passaruota anteriore sinistro ovvero sul parafango anteriore sinistro;
AD: Riconosco nelle foto che mi vengono esibite e contenute nel fascicolo di Fiat 50 CP_6
10 con i relativi danni.
AD: in mia presenza non ho visto compilare il modello CAI;
AD: fino a quando sono rimasto sul posto all'incirca mezz'ora dall'arrivo del carroattrezzi non ho visto l'intervento di autorità né 118;
Pa AD: “Mi riconosco nelle fotografie allegate al fascicolo attoreo che mi mostra e segnatamente nel numero 4 raffigurante la Fiat 50 che viene “caricata”sul carroattrezzi”.
Senza considerare sotto il profilo probatorio favorevole all'attore degli effetti di cui all'art 232 cpc considerata l'assenza ingiustificata dell'interrogando a rendere l'interrogatorio Controparte_3
formale siccome deferitogli dall'attrice involgente la dinamica con cui si è consumato il sinistro per cui è causa.
Ancora . Si critica espressamente quel punto della sentenza in cui il Giudice di Pace contesta il modello CAI prodotto dalla appellante perché a suo dire :
“… Non merita rilievo il modello CAI prodotto dalla parte attrice atteso che i danni delle due autovetture in esso riportati sono compatibili con una diversa dinamica che avrebbe visto la collisione tra lo spigolo anteriore destro dei veicolo , piuttosto che la parte laterale , e la parte anteriore destra del veicolo Fiat 50”.
Ebbene, non v'è chi non veda come anche in questo caso il giudice a quo incorre in errore scrutando
Pers il modello allegato al fascicolo di primo grado di parte appellante, di cui se ne riporta qui di seguito copia fotografica, dalla cui grafica è agevole evincere come i punti d'urto ivi segnati sono proprio quelli riscontrati sulle autovettura antagoniste dal C.T.U. , attestandone la compatibilità col sinistro stradale che ci occupa (SIC!).
Pertanto erra, ancora, quest'ultima quando dichiara:
“ non corrisponde in alcun modo ai danni accertati nel corso dell'istruttoria e descritti anche dal consulente tecnico d'ufficio (!?)
A confutazione anche di quest'ultima affermazione si riporta qui di seguito quanto affermato dal
11 consulente Tecnico d'ufficio P.I a pagina 5) del proprio elaborato peritale : Persona_1
“Il veicolo in oggetto in data 15.03.2018 presentava danni sulla parte laterale anteriore sinistra e agli organi meccanici contigui “.
Ciò trova piena corrispondenza non solo con quanto indicato nel modello Cai ( parte anteriore laterale sinistra) ma anche con i danni siccome richiesti dall'attrice , odierna appellante, con la domanda giudiziale ed accertati nel corso dell'istruttoria ( cfr: prova per testi di cui sopra ) siccome descritti e quantificati dal Consulente tecnico d'ufficio p.i. prima ,e dal Persona_1
Consulente tecnico d'ufficio dott. , dopo. Persona_4
A questo punto , previa riforma integrale della gravata sentenza per i motivi di cui sopra , si appalesa necessario la riproposizione al giudice ad quem, anche dei motivi pretermessi dal giudice a quo che involgono il quantum debeatur della pretesa attorea c. Sul quantum debeatur - La Consulenza meccanica
Il Consulente tecnico d'ufficio p.i. ha verificato dandone atto che l'autovettura Persona_1
Pt_ dell'attrice, odierna appellante è stata riparata di talchè ha provveduto a quantificare i relativi costi pari € 6.294,16 iva esclusa precisando , altresì , l'antieconomicità della riparazione stante il valore commerciale della Fiat 50 pari ad pari ad € 5.100,00 ( cfr. pagina 5 della Consulenza tecnica d'ufficio p.i ) Persona_1
- Sulla consulenza medica
Che in conseguenza dell'impatto l'appellante veniva sottoposta a visita medico legale dal nominato
C.T.U. dott. il quale ha così concluso : Persona_5
1) il 15 marzo 2018 riportò a seguito di incidente stradale un trauma distorsivo Parte_4
del rachide cervicale ed un trauma contusivo delle ginocchia. Tali lesioni ben potevano prodursi nel corso della dinamica dell'evento traumatico riferita in anamnesi e , tenuto conto del tempo intercorso tra la data del sinistro e quella del nostro accertamento clinico, possono essere considerate stabilizzate.
12 2) Non ci sono state riferite in anamnesi preesistente psico -fisiche in grado di incidere sull'entità e sull'evoluzione delle lesioni riportate .
3) La durata della inabilità temporanea al 75% fu di giorni 7 , parziale al 50% di giorni 20 e parziale al 25% di ulteriori giorni 20 .
4) I postumi permanenti reliquati inducono, attesi i parametri valutativi riportati dalla tabella delle menomazioni del D.M. 3 luglio 2003 , il riconoscimento di un danno biologico valutabile nell'ambito di una micropermanente dell'1% senza alcun riflesso negativo sulla capacità lavorativa e sulle consuete attività extralavorative dell'istante .
5) Le spese mediche sostenute e documentate in atti per un importo complessivo pari ad euro 205,00
sono congrue all'entità ed alla durata delle lesioni riportate dalla Sig.ra nel Parte_1
sinistro stradale del 15 marzo 2018 .
6) Le lesioni riportate sono compatibili con la dinamica dell'evento traumatico anamnesticamente riferita e descritta in atti e con l'uso delle cinture di sicurezza dichiarato dall'istante .
Pertanto alla luce delle conclusioni a cui è pervenuto il nominato C.T.U. medico legale all'odierna attrice compete per le lesioni subite in conseguenza dell'occorso de quo un risarcimento pari ad €
1.899,51 così di seguito calcolato :
CALCOLO del RISARCIMENTO: Danno biologico permanente € 732,84 Invalidità temporanea parziale al 75% € 249,32 Invalidità temporanea parziale al 50% € 474,90 Invalidità temporanea parziale al
25% € 237,45 Totale danno biologico temporaneo € 961,67 Spese mediche € 205,00 TOTALE : €
1.899,51 ]
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
[Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) in rito, visto l'art. 127 ter c.p.c. il quale dispone che l'udienza – anche se già fissata, se non richiede la presenza dei soggetti diversi dai difensori e dalle parti - può essere sostituita dal deposito di note scritte, fissare il termine per depositare note scritte in luogo della prima udienza in presenza;
13 2) respingere il gravame proposto perché inammissibile per tutte le ragioni addotte nonché perché
infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, con condanna dell'appellante al pagamento in favore di delle spese di lite oltre iva, cap. nei confronti della deducente, maggiorate ai CP_1
sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37.2018, che ha previsto la maggiorazione del 30% se l'atto è redatto con modalità che facilitano la navigazione.
spese di causa verso la società deducente. ]
Così argomentava le proprie richieste processuali la Controparte_1
[A) L'appello è inammissibile ed infondato.
Costituendosi in giudizio fa rilevare, in via preliminare, che il gravame è chiaramente CP_1
inammissibile oltre che infondato in ogni sua parte e deve essere rigettato.
L'appello non è sorretto da specifici motivi e nessun elemento di fatto viene validamente contrapposto alla sentenza di primo grado che invece, per contro, si mostra puntuale e coerente con il dettato normativo.
Non risultano soddisfatti i requisiti di legge per proporre validamente una impugnazione e di conseguenza, mancano anche gli specifici motivi di appello.
È noto che non costituisca specifico motivo di appello la mera riproposizione, nell'atto di appello,
della tesi già esposta in citazione ed in comparsa conclusionale.
L'apparente atto di appello non individua uno o più motivi specifici ma pare lamentare doglianze per le quali non è dato nemmeno individuare se in fatto o in diritto.
L'appello è in realtà inesistente ed inammissibile anche alla luce del fatto che viene nelle medesime riprodotte immagini.
La domanda di gravame è, in definitiva, inammissibile.
B) Nel giudizio di primo grado.
Prima di addentrarci nell'esame dell'atto di appello, è doveroso ribadire ciò che è successo in primo
14 grado.
Con atto di citazione notificato in data 13.11.2018, l'odierna attrice conveniva in giudizio la compagnia convenuta – unitamente al sig. - per sentir condannare la compagnia al Controparte_2
risarcimento di danni subiti in occasione dell'evento quantificati entro la misura di € 17.496,45.
Nello specifico affermava che in data 15.03.2018 verso le ore 20:55 circa in AN MA di S.
PP “percorreva via TO NU tenendo strettamente la destra quando… veniva severamente attinta sulla parte anteriore laterale sinistra dalla Audi” (paragrafo 5 citazione).
Sosteneva d'aver conseguito un importante danno meccanico alla vettura nonché un danno fisico quantificato con il 4% di postumi permanenti.
In data 07.01.2019 si costituiva la compagnia convenuta la quale contestava la versione del sinistro indicata in citazione facendo rilevare invece che la colpa del sinistro fosse da attribuire unicamente all'attrice (All. 1).
Si costituiva altresì anche l'altro convenuto eccependo innanzi tutto, l'assenza dell'invito a stipulare una negoziazione assistita. Eccepiva inoltre nel merito l'invasione di corsia della vettura Fiat 50
dell'attrice ai danni dell'Audi del convenuto e che a riprova della già accertata responsabilità della
Fiat 50, la stessa compagnia assicurativa HDI s.p.a. non esitava a risarcire il danno subito dal convenuto.
Il giudice di pace decideva rigettando la domanda ritenuta non provata per come dedotta in citazione.
C) L'evidente inammissibilità dell'appello.
È sufficiente rileggere l'atto di citazione del primo grado per comprendere che l'appello è
inammissibile. Sia nel rito che nel merito.
La sentenza di primo grado ha rigettato la domanda sulla scorta del fatto che “dalle prove testimoniali emerge che la parte attrice non ha dato la prova della dinamica del sinistro così come narrata nell'atto di citazione”.
15 L'appello è inammissibile perché sul punto non è rispettata la novella.
Anzitutto, non vengono indicate le parole chiave (e quindi non si comprende a quale capo della sentenza l'appello voglia mirare).
Con l'ultima riforma, c.d. Cartabia, l'art. 342 c.p.c. è stato nuovamente modificato, ed oggi, per le impugnazioni proposte a far data dal 1° marzo 2023, stabilisce che: «L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
È stato in proposito affermato che l'appello deve contenere «i motivi specifici dell'impugnazione». Il
che sta ad indicare che l'atto d'appello «non può limitarsi ad individuare le statuizioni concretamente impugnate e cosi i capi di sentenza non ancora destinati a passare in giudicato ex art. 329 cpv., c.p.c.
ma deve contenere anche le argomentazioni dirette a confutare la validità delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della soluzione delle singole questioni su cui si regge la decisione … e,
quindi, non può non indicare le singole questioni sulle quali il giudice ad quem e chiamato a decidere
…, sostituendo o meno per ciascuna di esse soluzioni diverse da quelle adottate in prime cure» (Cass.
civ., sez. un., 23 dicembre 2005, n. 28498).
L'appello, in altre parole, «è dato alla parte contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado ed è
rimessa alla stessa parte, per il principio dispositivo, la determinazione dei fatti nei quali l'ingiustizia si concreta, con la conseguenza della esigenza assoluta della motivazione, quale elemento inseparabile dalla postulazione dell'ingiustizia e con l'ulteriore conseguenza che, in difetto di tale motivazione del vizio denunciato, il giudice del gravame non può procedere alla revisio prioris instantiae» (Cass. civ., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16: questa pronuncia segna il punto di svolta decisivo nello sviluppo della giurisprudenza sull'appello, giacché, capovolgendo il responso di Cass.
civ., sez. un.,6 giugno 1987, n. 4991, che aveva ricostruito il difetto di specificità in termini di nullità suscettibile di sanatoria, fa discendere dalla mancanza del requisito di specificità dei motivi la sanzione di inammissibilità dell'impugnazione; tale soluzione, non più smentita dalla giurisprudenza
16 successiva, è stata infine seguita dal legislatore con l'ultima riforma di cui d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni in l. n. 134/2012).
L'atto d'appello, ha ripetuto la S.C., deve rivolgere alla sentenza impugnata «censure puntuali e precise», ovvero deve contenere la specificazione «sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza di primo grado» (Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 2001, n. 875; Cass. civ., sez. III, 5 agosto
2002, n. 11710; Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27727; Cass. civ., sez. lav., 23 gennaio 2009,
n. 1707).
Se tutto questo è vero come è vero, si deve rilevare l'inammissibilità del gravame odierno per la violazione di tali canoni ermeneutici ed applicativi della nuova disciplina processuale.
La norma di nuovo conio oggi parla di “capo della sentenza” da gravare e non più di “parti del provvedimento” alle quali invece l'appellante sembrerebbe essersi riferito nel redigere l'atto di appello (sostiene sia stato un errore confondere la sanzione per danneggiamento con la velocità
elevata).
Il capo della sentenza non è una parte della sentenza e non si tratta nemmeno di mera terminologia utilizzata da parte dell'appellante.
In questo caso, la forma è anche sostanza.
D) L'inammissibilità del contenuto e l'infondatezza dell'appello.
Per avvicinarsi sempre più alla fattispecie odierna, deve però ancora premettersi che la specificità va allora a maggior ragione intesa nell'ottica di cui si è detto: è specifico il motivo che, se vero, priva la decisione impugnata della sua base logico-giuridica; al contrario, se il motivo è vero, ma,
considerato in astratto, non è idoneo a travolgere la decisione impugnata, allora non è specifico.
Per dirla in altre parole, è l'appellante a dover dire al giudice perché la sentenza impugnata è
sbagliata, non è il giudice ― salvo non vi siano questioni rilevabili d'ufficio ― a dover andare a caccia di errori neppure ipotizzati, rifacendo ex novo il giudizio di primo grado.
Tutto questo nel caso di specie non accade né potrà accadere.
17 Come detto, la legge processuale ora parla di “capo della decisione che viene impugnato” (n. 1 art. 342 c.p.c.).
Il n. 1 della norma, che onera l'appellante dell'individuazione del capo della decisione di primo grado che viene impugnato, si pone su un piano diverso dai successivi nn. 2 e 3.
Esso, infatti, concerne il quantum appellatum, l'individuazione, cioè, della parte o delle parti di sentenza assoggettati ad impugnazione.
Viceversa, ricostruzione del fatto e violazione di legge hanno a che fare col quia: qui l'appellante deve spiegare perché la sentenza di primo grado è sbagliata, o in fatto, o in diritto.
Orbene il capo (e non la parte) della decisione che andava impugnato è contenuto a pagina 2 della sentenza: “le risultanze istruttorie non consentono di accertare in modo preciso…non si può
prescindere dall'acquisito rapporto redatto dall'autorità…”.
L'appellante, invece, non ha correttamente individuato e nemmeno intercettato la ratio della sentenza di primo grado e non ha pertanto svolto motivi di riforma sul punto.
“Di alcun pregio giuridico è la valenza probatoria del dispositivo GPS poiché superata dalle deduzioni innanzi esposte da questo giudicante, basate sui punti d'urto delle due autovetture e sui rilievi fotografici”.
Ed inoltre, all'udienza del 22.04.21 veniva invece interrogato il sig. , il quale Controparte_7
così' riferiva: “Ricordo d'aver visto una Fiat 50 che percorreva via V. NU in direzione
AN ON, condotta da una ragazza, che invadeva la corsia di marcia riservata alla circolazione in senso inverso e così andava ad urtare l'Audi A4 che percorreva il senso contrario. La
Fiat 50 viaggiava a circa 30-40 km/h.. Posso dire che ho visto la Fiat 50 che invadeva la corsia opposta, andando a scontrarsi con l'autovettura Audi A4 che proveniva in senso contrario, non so dire se la Fiat 50 avesse invaso la corsia opposta per superare un'autovettura in doppia fila”.
L'appellante doveva, con riguardo alle quaestiones facti or ora ricordate, specificamente individuare la singola o le singole questioni in tesi errate, precisando come (e, ovviamente, perché, dal momento
18 che l'appello deve essere motivato) il fatto avrebbe dovuto essere ricostruito diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice.
Occorreva quindi che l'appellante avesse illustrato la rilevanza dell'errore commesso in iure dal giudice ai fini della decisione impugnata.
In sostanza, l'atto di appello non si confronta con la sentenza.
La precisazione dettata dalla norma è agevole da intendere, giacché è ben possibile che la sentenza erroneamente motivata in iure sia nondimeno conforme a diritto, come dimostra, con riguardo al giudizio di cassazione, l'art. 384, u.c., c.p.c.
Anche con riguardo al giudizio di appello è del resto ben fermo l'orientamento giurisprudenziale
(Cass. civ., sez. I, 5 febbraio 1987, n. 1115; Cass. civ., sez. I, 6 giugno 1987, n. 4945; Cass. civ., sez. III,
22 gennaio 2002, n. 696; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2003, n. 15185) secondo cui il giudice di appello, fermi i fatti, può modificare la motivazione della sentenza impugnata, quando essa sia errata.
L'appello è quindi oggi completamente inammissibile.
E) L'apparenza dei motivi.
Pare che l'appellante si sia lamentato della decisione ritenendola non rispettosa dell'art. 116 e 115
c.p.c.
I due motivi non colgono comunque nel segno. Per comprendere la portata delle violazioni apparentemente invocate, si ricorda quanto hanno affermato le Sezioni Unite:
“Per dedurre in Suprema Corte la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli;
per far valere la violazione dell'art. 116c.p.c., è invece necessario allegare che il giudice non abbia operato secondo il suo «prudente apprezzamento», quando avrebbe dovuto, o che viceversa lo abbia fatto pur essendo la prova soggetta a una specifica regola di valutazione” (Cass.
19 civ., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867).
Spetta al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, nonché la scelta dei mezzi istruttori ritenuti idonei alla formazione del prudente apprezzamento (ex multis, Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2019, n. 6245), i soli casi in cui censure siffatte possono ammettersi sono quelli in cui il giudice di merito abbia dedotto d'ufficio un mezzo istruttorio riservato all'esclusiva delle parti, abbia disatteso una prova legale o attribuito l'efficacia di prova piena a una risultanza soggetta a libera valutazione.
La condivisibile linea di confine, puntualmente tracciata dalla sentenza richiamata, si presta a inevitabili valutazioni del caso concreto, legate alla formulazione delle singole doglianze per come veicolate nell'atto di appello odierno;
valutazioni la cui complessità è direttamente proporzionale alla labilità dei margini che separano la violazione dei principi ex artt. 115-116 c.p.c. dalla erronea disamina della piattaforma probatoria e, più in generale, la quaestio iuris dalla quaestio facti.
Deve farsi rilevare che l'appellante non ha svolto alcun valido motivo di appello, su questi capi si è
formato giudicato, nessuno di questi capi potrà quindi essere più riformato.
F) L'inammissibilità dell'apparente motivo (violazione dell'art. 115 c.p.c.).
In ordine all'apparente motivo relativo alla presunta violazione dell'art. 115 c.p.c. (in nessuna maniera motivato), deve dirsi che l'apparente doglianza è inammissibile ed infondata.
L'art. 115, comma 1, c.p.c. prevede che, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita;
detta disposizione deve evidentemente intendersi riferita al contenuto degli atti processuali di parte, evincendosi detta conclusione sia dalla considerazione secondo cui il thema decidendum e probandum del giudizio si individua sulla base delle allegazioni contenute negli atti processuali e non in quelli scambiati dalle parti in sede stragiudiziale, sia in ragione del fatto che la cennata disposizione fa riferimento ai fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (conforta detta interpretazione quanto affermato da Cass. n. 31402/2019 e Cass. n. 24415/2021, la quale ha affermato che “la valutazione della
20 condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni che la disciplina processuale connette all'esaurimento della fase entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
ne deriva che nel procedimento sommario di cognizione, fino alla sua eventuale conversione in rito ordinario con la fissazione dell'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c., non può rinvenirsi né letteralmente, né
sistematicamente, alcuna non prevista preclusione).
Peraltro, l'art. 148 d.lgs. n. 209/2005 non prevede alcuna specifica preclusione in relazione alla contestazione dei fatti in giudizio a carico della compagnia di assicurazione;
Orbene, il giudice di pace ha deciso proprio in base alle prove fornite in ordine alle versioni del fatto contenute negli scritti difensivi.
Il giudice di pace non ha deciso ponendo a fondamento delle prove non raccolte ritualmente oppure basando il proprio convincimento su scienza privata.
L'attore non ha fornito la prova piena della responsabilità esclusiva del convenuto ergo la domanda non poteva essere accolta.]
Motivi della decisione
I.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e . Controparte_3 Controparte_2
II.- L'art.115 cpc come modificato dalla legge n.69/2009, sotto la rubrica “disponibilità delle prove” dispone: “salvi i casi previsti dalla legge il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia , senza bisogno di prova , porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”
21 Ne consegue che con la modifica dell'art. 115 cpc la confessione ha abdicato alle funzioni di “regina delle prove”, e sul trono siedono ora le allegazioni difensive che non siano specificamente contestati dalla parte convenuta.
Le prove sono soggette al prudente apprezzamento del giudice ai sensi dell'art. 116 cpc che, sotto la rubrica “valutazione delle prove”, così dispone: “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.”.
Il lessico giuridico utilizzato dal legislatore (“salvo che la legge disponga altrimenti”) introduce così il principio di tassatività delle ipotesi di prova c.d. vincolante per il giudice, dovendo queste essere oggetto di una disposizione del legislatore, e costituendo così una deroga alla regola generale della valutazione dei risultati probatori secondo il prudente apprezzamento del giudice.
Ne consegue che il giudice nella valutazione delle prove deve:
a) Verificare se siano state assunte prove vincolanti nelle ipotesi previste dalla legge;
b) nel caso di risposta affermativa, decidere la causa secondo le predette prove vincolanti, considerando irrilevanti le ulteriori prove eventualmente ammesse ed espletate;
c) nel caso di risposta negativa , valutare le prove ammesse ed espletate secondo il “prudente apprezzamento”, esplicitando nella motivazione quali sono le prove che ritiene idonee a fondare la decisione della controversia, senza necessariamente passare analiticamente in rassegna le ulteriori prove ammesse ed espletate che ritiene non rilevanti a tal fine.
Il binomio contenuto nell'art. 116 cpc, articolato sul rapporto regola-eccezione esistente tra valutazione complessiva generale della prova, e tassatività delle ipotesi di prova vincolante, si riverbera con immediatezza , conformandone il contenuto, sull'obbligo di motivare in relazione alla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non
22 conosce una gerarchia tra i mezzi di prova1 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite2, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte3, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione4, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
III.- Osservando le fotografie dei veicoli coinvolti nell'incidente, prodotte dalla appellante attrice e ritraenti i mezzi nelle immediatezze del fatto, si notano particolari fattuali piuttosto rilevanti.
La Fiat 50 condotta dalla attrice-appellante non presenta danni sulla parte frontale. 1 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 2 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 3 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998 Semeraro c. Banca Nazionale dell'Agricoltura). 4 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 23 Ugualmente sembra la Audi condotta dal sig , il cui cd frontalino sembra esente da lesioni. CP_3
Se davvero la Audi avesse invaso la corsia percorsa dall'appellante, avrebbe colliso con il suo frontalino con la Fiat 50 e ne risulterebbero segni obbiettivi piuttosto evidenti, soprattutto se si accetta la tesi che l'impatto sarebbe stato di notevole intensità tanto da determinare il gonfiamento degli airbags.
Colpisce in particolare l'integrità dello spigolo anteriore sinistro della Audi che, in caso di impatto a seguito di invasione della corsia, non sarebbe certo rimasto illeso come invece appare nelle fotografie.
Osservando con attenzione l'asfalto del luogo ove sarebbe avvenuto l'impatto si viene colpiti dalla totale assenza sul piano stradale di frammenti delle componenti più fragili e vulnerabili dei veicoli: i trasparenti che coprono le luci e gli indicatori luminosi di direzione ( cd frecce ), i primi a risentire di collisioni di non lieve entità.
Le suddette componenti appaiono pure integre nelle foto ritraenti i frontalini di ambo i veicoli.
Non sembra al Tribunale verosimile che l'impatto di intensità tale da provocare danni alla incolumità
fisica della sig.ra e l'entrata in azione dei dispositivi airbags abbia lasciato intatte le componenti Pt_1
più fragili e vulnerabili del veicolo.
Le fotografie dei veicoli mostrano lesioni quasi impercettibili sul parafango anteriore sinistro della
Audi ed introflessione della lamiera del parafango anteriore sinistro della Fiat 50.
Mentre la lamiera della fiat 50 presenta abrasioni della vernice in corrispondenza delle lesioni assertivamente ascritte al sinistro de quo, la foto riproducente l'Audi non evidenzia distacchi o abrasioni della vernice in corrispondenza del presunto punto d'urto, onde la vernice sarebbe rimasta pressocchè intatta dopo il contatto tra le vetture.
I dati obbiettivi sembrano indicare un contatto quasi strisciante tra le vetture, il che sembrerebbe escludere che la possa aver tenuto una rotta di collisione con la Fiat 50 entrando CP_8
diagonalmente nella corsia di marcia da quella percorsa.
24 Inoltre la stima dei danni sofferti dal veicolo Fiat 50 appare manifestamente eccessiva rispetto a quanto dimostrano le riproduzioni fotografiche, e non sembrano allegate prove documentali della effettiva esecuzione dei lavori, quali fatture e bonifici, né tantomeno preventivi argomentati emessi da imprese specializzate nel settore che diano contezza delle singole riparazioni che vengono proposte come necessarie e del motivo che ne avrebbe determinato la obbligatorietà ai fini del ripristino della vettura.
Le caratteristiche della collisione, come esplicitate dalle riproduzioni fotografiche, devono escludere ogni ipotesi di rottamazione della Fiat 50 o antieconomicità delle riparazioni, essendone il relativo costo effettivo ammontante a non oltre euro 1800,00.
IV.- In conclusione gli elementi oggettivi sembrano escludere l'ipotesi di una invasione di corsia posta in essere dalla Audi proveniente dal senso di marcia opposto a quello percorso dalla attrice appellante.
V.- L'appello deve essere rigettato.
VI.- L'eventualità che la collisione si sia realizzata con modalità diverse giustifica, pur nella reiezione del gravame, la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
a)dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_3
b)rigetta l'appello proposto da avverso sentenza n.46/ 2023 emessa in data 13 Parte_1
febbraio 2023 nel giudizio vertito sotto il numero 1076/2018 r.g. dal Giudice di Pace di AN Giorgio
Jonico;
c) compensa le spese del giudizio di appello.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 20 settembre 2025;
25 Il giudice dott.RT UN
26
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
RT UN in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 22 agosto 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4618 dell'anno 2023
T R A
(C.f.: , elettivamente domiciliata presso lo Studio Parte_1 C.F._1
Professionale degli Avv. ti Luigi De Gregorio ( Cod Fisc. e Giovanni Luca Russo C.F._2
(c.f.: ) ubicato in Grottaglie in via Marconi n. 13/C, dai quali è rappresentata e C.F._3
difesa come da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
(P.I ) in persona del legale rappresentante, corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Milano al Corso Como n. 17 ed elettivamente domiciliata in Taranto, via Nitti n.37, presso lo studio dell'Avv. Luigi Semeraro ( ), che la rappresenta e difende come da C.F._4
documentazione in atti;
Appellata
1 , domiciliato presso il procuratore giudiziale in prime cure Avv. Cosimo Mario Controparte_2
IA con studio professionale alla via TO NU , 178 – 74020 AN MA di AN
PP;
, residente in [...] a AN MA di AN PP;
Controparte_3
Appellati contumaci
Ove all'udienza del 19 settembre c.a. , tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt. 359, 189 e 281quiquies cpc, come novellati dal DLvo 149/2022, e la causa era riservata ex lege per la decisione.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo la sig.ra , nella qualità di proprietaria e conducente Parte_1
l'autovettura Fiat 50 DT 211 HG evocava innanzi al Giudice di Pace di AN Giorgio Jonico il sig.
[...]
ed il sig. , rispettivamente proprietario e conducente del veicolo Audi CP_2 Controparte_3
tg. CS 933 GX, ed in solido con essi la chiedendone la condanna al risarcimento Controparte_1
del danno assertivamente patito in data 15 marzo 2018 ore 20,55 allorquando, percorrendo la Via
Con TO NU in abitato di AN MA di AN PP, giunto all'altezza della filiale della di AN MA di AN PP, collideva con il veicolo Audi condotto da e Controparte_3
proveniente dall'opposto senso di marcia il quale, assertivamente, invadeva la corsia di marcia percorsa da essa attrice.
Nell'occasione la sig.ra lamentava non solo danni materiali ma anche alla persona, essendole Pt_1
stata diagnosticato [ trauma ginocchio destro e gonalgia, cervicalgia da contraccolpo ed otalgia].
Costituitasi la , compagnia che assicurava la R.C. della Audi condotta dal sig. Controparte_1
, chiedeva il rigetto della domanda adducendo la colpa esclusiva della attrice. CP_3
Con sentenza n.46/ 2023 emessa in data 13 febbraio 2023 nel giudizio vertito sotto il numero
1076/2018 r.g. così stabiliva il Giudice di Pace di AN Giorgio Jonico:
2 [1) rigetta la domanda attrice;
2) compensa le spese di lite;
3) condanna la parte attrice al pagamento delle spese di TU come liquidate con separato decreto da questo giudice.]
Così argomentava il GdP la propria decisione:
Avverso la predetta sentenza proponeva appello chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle seguenti conclusioni:
3 [IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, previa dichiarazione di modifica dei fatti ricostruiti dal giudice di primo grado, riformare in toto la gravata sentenza n.46/2023 emessa dal Giudice di Pace di AN Giorgio jonico sezione civile Giudice Avv. Marisa di ANto nell'ambito del giudizio N.R.G. 1076/2018 RG pubblicata in data 27.02.2023 e mai notificata, per sentire accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Voglia il Tribunale adito – ritenuta la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro per cui è
causa in capo ai Sigg.ri e rispettivamente proprietario e Controparte_2 Controparte_3
conducente dell'autoveicolo Audi tg. CS 933 GX condannare, per la causale esposta in narrativa, la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_5
pagamento in favore della Sig.ra a titolo di risarcimento di tutti i danni Parte_1
patrimoniali e non, nessuno escluso, della somma complessiva di €uro 8.193,67 e, comunque, di quella altra minore che sarà ritenuta di giustizia
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al
Giudice di Pace di AN Giorgio Jonico per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dell'Avv. Luigi De Gregorio
per esserne antistatario col consenso del codifensore avv. Giovanni Luca Russo.]
Così argomentava le proprie richieste processuali la sig.ra : Parte_1
[Ai sensi degli artt. 311,339 e 342 c.p.c. avverso quei capi della gravata sentenza con cui il giudice di prime cure , ha rigettato la domanda siccome spiegata dall'odierna appellante sulla base di una ricostruzione del sinistro che trova l'unico fondamento nell'asserita efficacia probatoria spiegata dalle fotografie versate in atti da parte convenuta ove è raffigurata la ruota anteriore sinistra dell'autovettura Fiat 50 dell'appellante rivolta verso sinistra. Tanta documentazione è stata ritenuta sufficiente (!?) dal giudice a quo per pervenire ,sic et simpliciter, all'aberrante conclusione,
superando finanche gli esiti (oggettivi) del GPS , di cui si dirà pure infra, che ad invadere la corsia
4 opposta fosse stata l'autovettura attrice (!?).
E, tutto ciò, senza considerare che quelle fotografie a cui fa riferimento il magistrato di prime cure non spiegano efficacia alcuna atteso che le stesse, così come è emerso nel corso dell'istruttoria, sono INUTILIZZABILI in quanto non sono state scattate nell'immediatezza del sinistro ma in un momento successivo quando l'autoveicolo dell'appellante era stato spostato dal luogo dell'incidente, come è agevole rilevare dalle fotografie medesime in cui si vede detto autoveicolo accostato a ridosso della linea del marciapiede (sic!).
Sul punto vale soffermarsi su quanto scrive nel proprio elaborato peritale il nominato C.T.U. dalle cui motivazioni e conclusioni l'adìto giudice di prime cure senza apparente ragione si discosta :“ dalle documentazioni fotografiche non si può stabilire , perché i veicoli sono stati fotografati dopo essere stati parcheggiati ai lati della strada e non nella posizione post urto” ( sic!) ( cfr: pagina n.
4 dell'elaborato peritale del C.T.U P.I. ). Persona_1
Pertanto, e per i motivi di cui meglio infra la sentenza impugnata è ingiusta perché erronea e, quindi merita di essere riformata per i seguenti
MOTIVI DI APPELLO Violazione ed errata applicazione dell'art 116 cpc e vizio di motivazione apparente
a. Una ricostruzione basata sulle fotografie Errata, quindi, si appalesa la ricostruzione del sinistro siccome operata dal Giudice di Pace perché, come già detto, è fondata sull'utilizzo del materiale fotografico versato in atti che nel caso di specie non può spiegare alcuna efficacia probatoria stante la raffigurazione degli autoveicoli in un momento successivo all'urto quando i veicoli medesimi erano stati spostati (sic!)
Di talchè tutta la ricostruzione del sinistro siccome operata dal Giudice di Pace :
“I rilievi fotografici allegati dai convenuti mostrano che la ruota anteriore sinistra della Fiat 50 è
rivolta verso sinistra vale a dire in direzione della corsia di marcia opposta , a riprova che il suo conducente sterzava verso sinistra e ne invadeva la corsia” (cfr: pagina n. 2 della sentenza rigo 12-
14)
5 Così come pure le deduzioni espresse da quest'ultimo nel punto successivo da quest'ultimo : “
diversamente se fosse stata l'autovettura Audi ad invadere la corsia percorsa dalla Fiat 50 la ruota in questione sarebbe rimasta allineata e posizionata all'interno del parafango”;
Sono completamente errate perché fondate su un presupposto privo di efficacia probatoria .
Per tali motivi la sentenza in parola: - è affetta da una errata valutazione delle prove (arg ex art 116
cpc ) nonché da un vizio di motivazione apparente e ciò per le ragioni di cui meglio infra:
In particolare, la ricostruzione del sinistro de quo, per come operato dal Giudice a quo, non trova corrispondenza alcuna con quanto constatato, invece , dal nominato C.T.U. il quale chiamato a rispondere al seguente quesito:
1) Accerti preliminarmente , previa individuazione fotografica dei luoghi dell'incidente , se i danni subiti dal veicolo danneggiato sono compatibili con la tipologia di sinistro esposta dalle parti;
così rispondeva:
“Dalla lettura degli atti delle parti e dalla visione delle documentazioni fotografiche non vi è alcun dubbio sull'accadimento del sinistro e sulla compatibilità dei danni presenti sui due veicoli Ciò che è
controverso è la posizione dei veicoli al momento dell'urto per stabilire chi ha invaso la corsia dell'altro .
Dall'ispezione del luogo non si è potuto eseguire alcun rilievo in merito perché oggi la via è a senso unico di marcia , invece al momento del sinistro era a doppio senso di circolazione .
Dalle documentazioni fotografiche non si può stabilire , perché i veicoli sono stati fotografati dopo essere stati parcheggiati ai lati della strada e non nella posizione post urto”;cfr: pagina 4
dell'elaborato peritale dal rigo 4- al rigo 6)
Di talchè non si comprendono le ragioni - anche perché né spiegate né motivate in sentenza – del perché il Giudice a quo invece di ricercare la prova sugli altri ed inconfutabili elementi di cui meglio infra siccome indicati dal proprio consulente tecnico decide di disattendere l'operato di quest'ultimo senza motivarne le ragioni, trascurando di considerare che la TU , per consolidata giurisprudenza
6 di legittimità, non può essere disattesa in modo acritico , con modalità poco esaustive, bensì è
necessario che la ctu sia sostituita con adeguata valutazione tecnica.
Sulla ricostruzione operata dal TU. Pertanto il Giudice di Pace nella ricostruzione del sinistro siccome operata ha voluto discostarsi dalle conclusioni a cui invece è(ra) pervenuto il nominato C.T.U
senza però indicarne funditus specificatamente le ragioni, ( arg Cass. sent. n. 36638 del 25 novembre
2021) che lo hanno indotto a disattendere le conclusioni a cui quest'ultimo è(ra) comunque pervenuto.
Il non aver motivato le ragioni implica il c.d. vizio di motivazione apparente di cui in maniera evidente è affetta l'impugnata sentenza .
Senza trascurare di considerare l'operato del nominato C.T.U il quale, chiamato a stabilire quale delle due autovetture antagonisti avesse invaso l'opposta corsia così si esprime nel suo elaborato peritale
:
“Ciò che è controverso è la posizione dei veicoli al momento dell'urto per stabilire chi ha invaso la corsia dell'altro” .
- non potendo utilizzare le fotografie versate in atti per le ragioni già spiegate;
- nell'impossibilità di effettuare alcun rilievo perché il senso di marcia di via TO NU in AN
MA di AN PP era , nelle more, mutato.
- Ha analizzato le risultanze del GPS octo installato sull'autovettura dell'odierna appellante siccome versato in atti dalla stessa Società di assicurazioni convenuta le cui risultanze vengono qui di seguito riportate :
“Utilizzando le coordinate del GPS della Octo è stato possibile individuare la posizione della Fiat 50
dell'attrice .
La qualità del GPS è 3 , equivalente alla posizione attendibile . La strada è larga 10 m , la Fiat 50 è larga 1,6 ed è localizzata nel punto evidenziato, a meno di 1,2, m dal marciapiede di destra e a più
7 di 2,2 dal centro strada a sinistra “ . ( cfr. pagina 4 dell'elaborato peritale a firma del C.T.U Per_1
)
[...]
Pertanto dalla analisi tecnica operata dal nominato c.t.u sul dispositivo satellitare OCTO montato sul veicolo dell'odierna appellante è emerso in maniera inconfutabile e non contestata che, al momento dell'impatto, il veicolo dell'appellante, contrariamente a quanto ricostruito nella gravata sentenza dal Giudice di Pace , circolava tenendo strettamente la destra così come previsto dalle regole previste dal C.d.S (sic!).
b. Violazione dell'art 115 cpc Iusta alligata et probata Salvi i casi previsti dalla legge il Giudice deve porre a fondamento della decisione e le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite .
All'uopo si critica altresì quel punto della sentenza in cui il magistrato di prime cure afferma:
“ La posizione della ruota della Fiat 50 e l'elevata entità dell'impatto , tanto da far aprire gli airbag fanno verosimilmente ipotizzare una sterzata improvvisa del conducente di detta autovettura per evitare o superare un ostacolo improvviso ( quale autovettura in sosta) presente sulla sua traiettoria di marcia”
Ebbene detta circostanza non solo non è stata provata nel corso dell'istruttoria ma è altresì
confutata dalle parole del testimone citato dalla Compagnia Assicurativa - tale Controparte_1
il quale all'udienza del 22.04.2021 in merito alla circostanza dell' Persona_2 [...]
a sub D) della Comparsa di Costituzione : CP_1
Circostanza D) “Invece , in data 15.03.18 verso le 20:30 circa , la predetta Fiat 50 mentre transitava sulla via TO NU in direzione AN ON giunta nei pressi della Banca Credito
Cooperativo di AN MA di AN PP cercava di superare una vettura ferma in sosta in doppia fila e così facendo invadeva la corsia di marcia riservata al senso opposto finendo per collidere l'Audi tg. CS 933 GX nera del Sig. .” Controparte_3
Ha dichiarato quanto segue :
8 “ posso dire che ho visto la Fiat 50 che invadeva la corsia opposta andando a scontrarsi con l'autovettura Audi A4 che proveniva in senso contrario , non so dire se la Fiat 50 avesse invaso la corsia di marcia opposta per superare un autovettura in doppia fila
Senza sottacere che dalle risultanze espresse dalla Consulenza tecnica d'ufficio è emerso in maniera inconfutabile che l'autovettura dell'appellante al momento dell'impatto oltre a marciare tenendo,
come già detto, strettamente la destra portava , altresì, una velocità contenuta essendo la medesima siccome calcolata dal predetto sistema satellitare OCTO in 30 Km/h ( cfr: pagine 5 rigo 1
e 2 della consulenza tecnica d'ufficio a firma del P.I ) Persona_1
Senza sottacere , altresì , che quanto riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio scrutando le risultanze (oggettive) del dispositivo satellitare OCTO presente sull'autovettura dell'odierna appellante suggella quanto dichiarato dal testimone oculare Sig. il quale all'udienza Testimone_1
del 22.04.2021 dichiarava quanto segue :
AD :Confermo la circostanza sub A) dell'atto di citazione che la s.v. mi legge :
Circostanza : Se vero che in data 15.03.2018 intorno alle ore 20: 55 circa alla guida dell'autoveicolo
Audi A 4 tg. CS 933 GX nel percorrere a sostenuta velocità questa via TO NU in AN
MA di AN PP quando , perché distratto invadeva la mezzeria opposta , impattando con l'autoveicolo Fiat 50 tg. DT 211 HG condotto dalla Sig.ra che Parte_1
sopraggiungeva nel verso opposto tenendo quest'ultima strettamente la destra
AD: Tanto posso riferire poiché ero vicino al bar ed ho potuto notare una Audi condotta da un ragazzo che percorreva via TO NU con direzione centro ed improvvisamente invadeva la corsia riservata al senso di marcia opposto , andando a collidere con la Fiat 50 che percorreva regolarmente la sua corsia;
AD : posso precisare che l'urto avveniva tra la parte anteriore sinistra della Audi A4 e quella anteriore sinistra della Fiat 50 ;
AD: ricordo che l'urto avveniva nella corsia di pertinenza della Fiat 50 ;
9 AD : la Fiat 50 era condotta da una ragazza;
AD : Confermo la circostanza sub b) dell'atto di citazione che la V.S mi legge
Circostanza :Se vero che, a seguito dell' impatto tra i due autoveicoli coinvolti, la Fiat 50 tg. DT
211 HG di essa attrice , oltre allo scoppio degli airbag , riportava severi danni sulla parte antero laterale sinistra della carrozzeria nonché fuoriuscita di olio dal cambio con rottura del semiasse tanto da non essere più marciante ed invero posso precisare che a seguito dell'impatto per la rottura degli airbag , lo scoppio insomma , la macchina Fiat 50 non era più marciante e fuoriusciva olio dove c'è il mozzo del cambio sotto le ruote;
AD : Tanto posso riferire poiché io mi sono subito avvicinato per verificare l'accaduto ed ho aspettato anche l'arrivo del carroattrezzi;
Testi
confermo la circostanza sub c) dell'atto di citazione che V.S. mi legge ovvero la conducente della Fiat 50 aveva dolori al collo e ad entrambe le ginocchia;
Circostanza : Se vero che, a seguito dell' impatto, la conducente della Fiat 50 tg. DT 211 HG-
odierna attrice, lamentava dolori ai seguenti distretti anatomici collo , cervicale e ad entrambe le ginocchia”;
AD: ricordo che indossava la cintura di sicurezza;
AD: di ricordo che la Fiat 50 era di colore nero mentre l'Audi A4 era colore scuro
AD : La data non la ricordo ma era Marzo del 2018 intorno alle ore 21,00;
AD : Ho visto che i danni alla Fiat 50 erano nella parte anteriore laterale sinistra;
AD. : Riconosco nell foto che mi vengono esibite e contenute nel fascicolo di parte attrice la Fiat
50 con i relativi danni ed il luogo in cui è avvenuto il sinistro;
AD: i danni sulla Audi erano localizzati sul passaruota anteriore sinistro ovvero sul parafango anteriore sinistro;
AD: Riconosco nelle foto che mi vengono esibite e contenute nel fascicolo di Fiat 50 CP_6
10 con i relativi danni.
AD: in mia presenza non ho visto compilare il modello CAI;
AD: fino a quando sono rimasto sul posto all'incirca mezz'ora dall'arrivo del carroattrezzi non ho visto l'intervento di autorità né 118;
Pa AD: “Mi riconosco nelle fotografie allegate al fascicolo attoreo che mi mostra e segnatamente nel numero 4 raffigurante la Fiat 50 che viene “caricata”sul carroattrezzi”.
Senza considerare sotto il profilo probatorio favorevole all'attore degli effetti di cui all'art 232 cpc considerata l'assenza ingiustificata dell'interrogando a rendere l'interrogatorio Controparte_3
formale siccome deferitogli dall'attrice involgente la dinamica con cui si è consumato il sinistro per cui è causa.
Ancora . Si critica espressamente quel punto della sentenza in cui il Giudice di Pace contesta il modello CAI prodotto dalla appellante perché a suo dire :
“… Non merita rilievo il modello CAI prodotto dalla parte attrice atteso che i danni delle due autovetture in esso riportati sono compatibili con una diversa dinamica che avrebbe visto la collisione tra lo spigolo anteriore destro dei veicolo , piuttosto che la parte laterale , e la parte anteriore destra del veicolo Fiat 50”.
Ebbene, non v'è chi non veda come anche in questo caso il giudice a quo incorre in errore scrutando
Pers il modello allegato al fascicolo di primo grado di parte appellante, di cui se ne riporta qui di seguito copia fotografica, dalla cui grafica è agevole evincere come i punti d'urto ivi segnati sono proprio quelli riscontrati sulle autovettura antagoniste dal C.T.U. , attestandone la compatibilità col sinistro stradale che ci occupa (SIC!).
Pertanto erra, ancora, quest'ultima quando dichiara:
“ non corrisponde in alcun modo ai danni accertati nel corso dell'istruttoria e descritti anche dal consulente tecnico d'ufficio (!?)
A confutazione anche di quest'ultima affermazione si riporta qui di seguito quanto affermato dal
11 consulente Tecnico d'ufficio P.I a pagina 5) del proprio elaborato peritale : Persona_1
“Il veicolo in oggetto in data 15.03.2018 presentava danni sulla parte laterale anteriore sinistra e agli organi meccanici contigui “.
Ciò trova piena corrispondenza non solo con quanto indicato nel modello Cai ( parte anteriore laterale sinistra) ma anche con i danni siccome richiesti dall'attrice , odierna appellante, con la domanda giudiziale ed accertati nel corso dell'istruttoria ( cfr: prova per testi di cui sopra ) siccome descritti e quantificati dal Consulente tecnico d'ufficio p.i. prima ,e dal Persona_1
Consulente tecnico d'ufficio dott. , dopo. Persona_4
A questo punto , previa riforma integrale della gravata sentenza per i motivi di cui sopra , si appalesa necessario la riproposizione al giudice ad quem, anche dei motivi pretermessi dal giudice a quo che involgono il quantum debeatur della pretesa attorea c. Sul quantum debeatur - La Consulenza meccanica
Il Consulente tecnico d'ufficio p.i. ha verificato dandone atto che l'autovettura Persona_1
Pt_ dell'attrice, odierna appellante è stata riparata di talchè ha provveduto a quantificare i relativi costi pari € 6.294,16 iva esclusa precisando , altresì , l'antieconomicità della riparazione stante il valore commerciale della Fiat 50 pari ad pari ad € 5.100,00 ( cfr. pagina 5 della Consulenza tecnica d'ufficio p.i ) Persona_1
- Sulla consulenza medica
Che in conseguenza dell'impatto l'appellante veniva sottoposta a visita medico legale dal nominato
C.T.U. dott. il quale ha così concluso : Persona_5
1) il 15 marzo 2018 riportò a seguito di incidente stradale un trauma distorsivo Parte_4
del rachide cervicale ed un trauma contusivo delle ginocchia. Tali lesioni ben potevano prodursi nel corso della dinamica dell'evento traumatico riferita in anamnesi e , tenuto conto del tempo intercorso tra la data del sinistro e quella del nostro accertamento clinico, possono essere considerate stabilizzate.
12 2) Non ci sono state riferite in anamnesi preesistente psico -fisiche in grado di incidere sull'entità e sull'evoluzione delle lesioni riportate .
3) La durata della inabilità temporanea al 75% fu di giorni 7 , parziale al 50% di giorni 20 e parziale al 25% di ulteriori giorni 20 .
4) I postumi permanenti reliquati inducono, attesi i parametri valutativi riportati dalla tabella delle menomazioni del D.M. 3 luglio 2003 , il riconoscimento di un danno biologico valutabile nell'ambito di una micropermanente dell'1% senza alcun riflesso negativo sulla capacità lavorativa e sulle consuete attività extralavorative dell'istante .
5) Le spese mediche sostenute e documentate in atti per un importo complessivo pari ad euro 205,00
sono congrue all'entità ed alla durata delle lesioni riportate dalla Sig.ra nel Parte_1
sinistro stradale del 15 marzo 2018 .
6) Le lesioni riportate sono compatibili con la dinamica dell'evento traumatico anamnesticamente riferita e descritta in atti e con l'uso delle cinture di sicurezza dichiarato dall'istante .
Pertanto alla luce delle conclusioni a cui è pervenuto il nominato C.T.U. medico legale all'odierna attrice compete per le lesioni subite in conseguenza dell'occorso de quo un risarcimento pari ad €
1.899,51 così di seguito calcolato :
CALCOLO del RISARCIMENTO: Danno biologico permanente € 732,84 Invalidità temporanea parziale al 75% € 249,32 Invalidità temporanea parziale al 50% € 474,90 Invalidità temporanea parziale al
25% € 237,45 Totale danno biologico temporaneo € 961,67 Spese mediche € 205,00 TOTALE : €
1.899,51 ]
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
[Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) in rito, visto l'art. 127 ter c.p.c. il quale dispone che l'udienza – anche se già fissata, se non richiede la presenza dei soggetti diversi dai difensori e dalle parti - può essere sostituita dal deposito di note scritte, fissare il termine per depositare note scritte in luogo della prima udienza in presenza;
13 2) respingere il gravame proposto perché inammissibile per tutte le ragioni addotte nonché perché
infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, con condanna dell'appellante al pagamento in favore di delle spese di lite oltre iva, cap. nei confronti della deducente, maggiorate ai CP_1
sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37.2018, che ha previsto la maggiorazione del 30% se l'atto è redatto con modalità che facilitano la navigazione.
spese di causa verso la società deducente. ]
Così argomentava le proprie richieste processuali la Controparte_1
[A) L'appello è inammissibile ed infondato.
Costituendosi in giudizio fa rilevare, in via preliminare, che il gravame è chiaramente CP_1
inammissibile oltre che infondato in ogni sua parte e deve essere rigettato.
L'appello non è sorretto da specifici motivi e nessun elemento di fatto viene validamente contrapposto alla sentenza di primo grado che invece, per contro, si mostra puntuale e coerente con il dettato normativo.
Non risultano soddisfatti i requisiti di legge per proporre validamente una impugnazione e di conseguenza, mancano anche gli specifici motivi di appello.
È noto che non costituisca specifico motivo di appello la mera riproposizione, nell'atto di appello,
della tesi già esposta in citazione ed in comparsa conclusionale.
L'apparente atto di appello non individua uno o più motivi specifici ma pare lamentare doglianze per le quali non è dato nemmeno individuare se in fatto o in diritto.
L'appello è in realtà inesistente ed inammissibile anche alla luce del fatto che viene nelle medesime riprodotte immagini.
La domanda di gravame è, in definitiva, inammissibile.
B) Nel giudizio di primo grado.
Prima di addentrarci nell'esame dell'atto di appello, è doveroso ribadire ciò che è successo in primo
14 grado.
Con atto di citazione notificato in data 13.11.2018, l'odierna attrice conveniva in giudizio la compagnia convenuta – unitamente al sig. - per sentir condannare la compagnia al Controparte_2
risarcimento di danni subiti in occasione dell'evento quantificati entro la misura di € 17.496,45.
Nello specifico affermava che in data 15.03.2018 verso le ore 20:55 circa in AN MA di S.
PP “percorreva via TO NU tenendo strettamente la destra quando… veniva severamente attinta sulla parte anteriore laterale sinistra dalla Audi” (paragrafo 5 citazione).
Sosteneva d'aver conseguito un importante danno meccanico alla vettura nonché un danno fisico quantificato con il 4% di postumi permanenti.
In data 07.01.2019 si costituiva la compagnia convenuta la quale contestava la versione del sinistro indicata in citazione facendo rilevare invece che la colpa del sinistro fosse da attribuire unicamente all'attrice (All. 1).
Si costituiva altresì anche l'altro convenuto eccependo innanzi tutto, l'assenza dell'invito a stipulare una negoziazione assistita. Eccepiva inoltre nel merito l'invasione di corsia della vettura Fiat 50
dell'attrice ai danni dell'Audi del convenuto e che a riprova della già accertata responsabilità della
Fiat 50, la stessa compagnia assicurativa HDI s.p.a. non esitava a risarcire il danno subito dal convenuto.
Il giudice di pace decideva rigettando la domanda ritenuta non provata per come dedotta in citazione.
C) L'evidente inammissibilità dell'appello.
È sufficiente rileggere l'atto di citazione del primo grado per comprendere che l'appello è
inammissibile. Sia nel rito che nel merito.
La sentenza di primo grado ha rigettato la domanda sulla scorta del fatto che “dalle prove testimoniali emerge che la parte attrice non ha dato la prova della dinamica del sinistro così come narrata nell'atto di citazione”.
15 L'appello è inammissibile perché sul punto non è rispettata la novella.
Anzitutto, non vengono indicate le parole chiave (e quindi non si comprende a quale capo della sentenza l'appello voglia mirare).
Con l'ultima riforma, c.d. Cartabia, l'art. 342 c.p.c. è stato nuovamente modificato, ed oggi, per le impugnazioni proposte a far data dal 1° marzo 2023, stabilisce che: «L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
È stato in proposito affermato che l'appello deve contenere «i motivi specifici dell'impugnazione». Il
che sta ad indicare che l'atto d'appello «non può limitarsi ad individuare le statuizioni concretamente impugnate e cosi i capi di sentenza non ancora destinati a passare in giudicato ex art. 329 cpv., c.p.c.
ma deve contenere anche le argomentazioni dirette a confutare la validità delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della soluzione delle singole questioni su cui si regge la decisione … e,
quindi, non può non indicare le singole questioni sulle quali il giudice ad quem e chiamato a decidere
…, sostituendo o meno per ciascuna di esse soluzioni diverse da quelle adottate in prime cure» (Cass.
civ., sez. un., 23 dicembre 2005, n. 28498).
L'appello, in altre parole, «è dato alla parte contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado ed è
rimessa alla stessa parte, per il principio dispositivo, la determinazione dei fatti nei quali l'ingiustizia si concreta, con la conseguenza della esigenza assoluta della motivazione, quale elemento inseparabile dalla postulazione dell'ingiustizia e con l'ulteriore conseguenza che, in difetto di tale motivazione del vizio denunciato, il giudice del gravame non può procedere alla revisio prioris instantiae» (Cass. civ., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16: questa pronuncia segna il punto di svolta decisivo nello sviluppo della giurisprudenza sull'appello, giacché, capovolgendo il responso di Cass.
civ., sez. un.,6 giugno 1987, n. 4991, che aveva ricostruito il difetto di specificità in termini di nullità suscettibile di sanatoria, fa discendere dalla mancanza del requisito di specificità dei motivi la sanzione di inammissibilità dell'impugnazione; tale soluzione, non più smentita dalla giurisprudenza
16 successiva, è stata infine seguita dal legislatore con l'ultima riforma di cui d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni in l. n. 134/2012).
L'atto d'appello, ha ripetuto la S.C., deve rivolgere alla sentenza impugnata «censure puntuali e precise», ovvero deve contenere la specificazione «sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza di primo grado» (Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 2001, n. 875; Cass. civ., sez. III, 5 agosto
2002, n. 11710; Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27727; Cass. civ., sez. lav., 23 gennaio 2009,
n. 1707).
Se tutto questo è vero come è vero, si deve rilevare l'inammissibilità del gravame odierno per la violazione di tali canoni ermeneutici ed applicativi della nuova disciplina processuale.
La norma di nuovo conio oggi parla di “capo della sentenza” da gravare e non più di “parti del provvedimento” alle quali invece l'appellante sembrerebbe essersi riferito nel redigere l'atto di appello (sostiene sia stato un errore confondere la sanzione per danneggiamento con la velocità
elevata).
Il capo della sentenza non è una parte della sentenza e non si tratta nemmeno di mera terminologia utilizzata da parte dell'appellante.
In questo caso, la forma è anche sostanza.
D) L'inammissibilità del contenuto e l'infondatezza dell'appello.
Per avvicinarsi sempre più alla fattispecie odierna, deve però ancora premettersi che la specificità va allora a maggior ragione intesa nell'ottica di cui si è detto: è specifico il motivo che, se vero, priva la decisione impugnata della sua base logico-giuridica; al contrario, se il motivo è vero, ma,
considerato in astratto, non è idoneo a travolgere la decisione impugnata, allora non è specifico.
Per dirla in altre parole, è l'appellante a dover dire al giudice perché la sentenza impugnata è
sbagliata, non è il giudice ― salvo non vi siano questioni rilevabili d'ufficio ― a dover andare a caccia di errori neppure ipotizzati, rifacendo ex novo il giudizio di primo grado.
Tutto questo nel caso di specie non accade né potrà accadere.
17 Come detto, la legge processuale ora parla di “capo della decisione che viene impugnato” (n. 1 art. 342 c.p.c.).
Il n. 1 della norma, che onera l'appellante dell'individuazione del capo della decisione di primo grado che viene impugnato, si pone su un piano diverso dai successivi nn. 2 e 3.
Esso, infatti, concerne il quantum appellatum, l'individuazione, cioè, della parte o delle parti di sentenza assoggettati ad impugnazione.
Viceversa, ricostruzione del fatto e violazione di legge hanno a che fare col quia: qui l'appellante deve spiegare perché la sentenza di primo grado è sbagliata, o in fatto, o in diritto.
Orbene il capo (e non la parte) della decisione che andava impugnato è contenuto a pagina 2 della sentenza: “le risultanze istruttorie non consentono di accertare in modo preciso…non si può
prescindere dall'acquisito rapporto redatto dall'autorità…”.
L'appellante, invece, non ha correttamente individuato e nemmeno intercettato la ratio della sentenza di primo grado e non ha pertanto svolto motivi di riforma sul punto.
“Di alcun pregio giuridico è la valenza probatoria del dispositivo GPS poiché superata dalle deduzioni innanzi esposte da questo giudicante, basate sui punti d'urto delle due autovetture e sui rilievi fotografici”.
Ed inoltre, all'udienza del 22.04.21 veniva invece interrogato il sig. , il quale Controparte_7
così' riferiva: “Ricordo d'aver visto una Fiat 50 che percorreva via V. NU in direzione
AN ON, condotta da una ragazza, che invadeva la corsia di marcia riservata alla circolazione in senso inverso e così andava ad urtare l'Audi A4 che percorreva il senso contrario. La
Fiat 50 viaggiava a circa 30-40 km/h.. Posso dire che ho visto la Fiat 50 che invadeva la corsia opposta, andando a scontrarsi con l'autovettura Audi A4 che proveniva in senso contrario, non so dire se la Fiat 50 avesse invaso la corsia opposta per superare un'autovettura in doppia fila”.
L'appellante doveva, con riguardo alle quaestiones facti or ora ricordate, specificamente individuare la singola o le singole questioni in tesi errate, precisando come (e, ovviamente, perché, dal momento
18 che l'appello deve essere motivato) il fatto avrebbe dovuto essere ricostruito diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice.
Occorreva quindi che l'appellante avesse illustrato la rilevanza dell'errore commesso in iure dal giudice ai fini della decisione impugnata.
In sostanza, l'atto di appello non si confronta con la sentenza.
La precisazione dettata dalla norma è agevole da intendere, giacché è ben possibile che la sentenza erroneamente motivata in iure sia nondimeno conforme a diritto, come dimostra, con riguardo al giudizio di cassazione, l'art. 384, u.c., c.p.c.
Anche con riguardo al giudizio di appello è del resto ben fermo l'orientamento giurisprudenziale
(Cass. civ., sez. I, 5 febbraio 1987, n. 1115; Cass. civ., sez. I, 6 giugno 1987, n. 4945; Cass. civ., sez. III,
22 gennaio 2002, n. 696; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2003, n. 15185) secondo cui il giudice di appello, fermi i fatti, può modificare la motivazione della sentenza impugnata, quando essa sia errata.
L'appello è quindi oggi completamente inammissibile.
E) L'apparenza dei motivi.
Pare che l'appellante si sia lamentato della decisione ritenendola non rispettosa dell'art. 116 e 115
c.p.c.
I due motivi non colgono comunque nel segno. Per comprendere la portata delle violazioni apparentemente invocate, si ricorda quanto hanno affermato le Sezioni Unite:
“Per dedurre in Suprema Corte la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli;
per far valere la violazione dell'art. 116c.p.c., è invece necessario allegare che il giudice non abbia operato secondo il suo «prudente apprezzamento», quando avrebbe dovuto, o che viceversa lo abbia fatto pur essendo la prova soggetta a una specifica regola di valutazione” (Cass.
19 civ., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867).
Spetta al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, nonché la scelta dei mezzi istruttori ritenuti idonei alla formazione del prudente apprezzamento (ex multis, Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2019, n. 6245), i soli casi in cui censure siffatte possono ammettersi sono quelli in cui il giudice di merito abbia dedotto d'ufficio un mezzo istruttorio riservato all'esclusiva delle parti, abbia disatteso una prova legale o attribuito l'efficacia di prova piena a una risultanza soggetta a libera valutazione.
La condivisibile linea di confine, puntualmente tracciata dalla sentenza richiamata, si presta a inevitabili valutazioni del caso concreto, legate alla formulazione delle singole doglianze per come veicolate nell'atto di appello odierno;
valutazioni la cui complessità è direttamente proporzionale alla labilità dei margini che separano la violazione dei principi ex artt. 115-116 c.p.c. dalla erronea disamina della piattaforma probatoria e, più in generale, la quaestio iuris dalla quaestio facti.
Deve farsi rilevare che l'appellante non ha svolto alcun valido motivo di appello, su questi capi si è
formato giudicato, nessuno di questi capi potrà quindi essere più riformato.
F) L'inammissibilità dell'apparente motivo (violazione dell'art. 115 c.p.c.).
In ordine all'apparente motivo relativo alla presunta violazione dell'art. 115 c.p.c. (in nessuna maniera motivato), deve dirsi che l'apparente doglianza è inammissibile ed infondata.
L'art. 115, comma 1, c.p.c. prevede che, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita;
detta disposizione deve evidentemente intendersi riferita al contenuto degli atti processuali di parte, evincendosi detta conclusione sia dalla considerazione secondo cui il thema decidendum e probandum del giudizio si individua sulla base delle allegazioni contenute negli atti processuali e non in quelli scambiati dalle parti in sede stragiudiziale, sia in ragione del fatto che la cennata disposizione fa riferimento ai fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (conforta detta interpretazione quanto affermato da Cass. n. 31402/2019 e Cass. n. 24415/2021, la quale ha affermato che “la valutazione della
20 condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni che la disciplina processuale connette all'esaurimento della fase entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
ne deriva che nel procedimento sommario di cognizione, fino alla sua eventuale conversione in rito ordinario con la fissazione dell'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c., non può rinvenirsi né letteralmente, né
sistematicamente, alcuna non prevista preclusione).
Peraltro, l'art. 148 d.lgs. n. 209/2005 non prevede alcuna specifica preclusione in relazione alla contestazione dei fatti in giudizio a carico della compagnia di assicurazione;
Orbene, il giudice di pace ha deciso proprio in base alle prove fornite in ordine alle versioni del fatto contenute negli scritti difensivi.
Il giudice di pace non ha deciso ponendo a fondamento delle prove non raccolte ritualmente oppure basando il proprio convincimento su scienza privata.
L'attore non ha fornito la prova piena della responsabilità esclusiva del convenuto ergo la domanda non poteva essere accolta.]
Motivi della decisione
I.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e . Controparte_3 Controparte_2
II.- L'art.115 cpc come modificato dalla legge n.69/2009, sotto la rubrica “disponibilità delle prove” dispone: “salvi i casi previsti dalla legge il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia , senza bisogno di prova , porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”
21 Ne consegue che con la modifica dell'art. 115 cpc la confessione ha abdicato alle funzioni di “regina delle prove”, e sul trono siedono ora le allegazioni difensive che non siano specificamente contestati dalla parte convenuta.
Le prove sono soggette al prudente apprezzamento del giudice ai sensi dell'art. 116 cpc che, sotto la rubrica “valutazione delle prove”, così dispone: “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.”.
Il lessico giuridico utilizzato dal legislatore (“salvo che la legge disponga altrimenti”) introduce così il principio di tassatività delle ipotesi di prova c.d. vincolante per il giudice, dovendo queste essere oggetto di una disposizione del legislatore, e costituendo così una deroga alla regola generale della valutazione dei risultati probatori secondo il prudente apprezzamento del giudice.
Ne consegue che il giudice nella valutazione delle prove deve:
a) Verificare se siano state assunte prove vincolanti nelle ipotesi previste dalla legge;
b) nel caso di risposta affermativa, decidere la causa secondo le predette prove vincolanti, considerando irrilevanti le ulteriori prove eventualmente ammesse ed espletate;
c) nel caso di risposta negativa , valutare le prove ammesse ed espletate secondo il “prudente apprezzamento”, esplicitando nella motivazione quali sono le prove che ritiene idonee a fondare la decisione della controversia, senza necessariamente passare analiticamente in rassegna le ulteriori prove ammesse ed espletate che ritiene non rilevanti a tal fine.
Il binomio contenuto nell'art. 116 cpc, articolato sul rapporto regola-eccezione esistente tra valutazione complessiva generale della prova, e tassatività delle ipotesi di prova vincolante, si riverbera con immediatezza , conformandone il contenuto, sull'obbligo di motivare in relazione alla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non
22 conosce una gerarchia tra i mezzi di prova1 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite2, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte3, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione4, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
III.- Osservando le fotografie dei veicoli coinvolti nell'incidente, prodotte dalla appellante attrice e ritraenti i mezzi nelle immediatezze del fatto, si notano particolari fattuali piuttosto rilevanti.
La Fiat 50 condotta dalla attrice-appellante non presenta danni sulla parte frontale. 1 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 2 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 3 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998 Semeraro c. Banca Nazionale dell'Agricoltura). 4 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 23 Ugualmente sembra la Audi condotta dal sig , il cui cd frontalino sembra esente da lesioni. CP_3
Se davvero la Audi avesse invaso la corsia percorsa dall'appellante, avrebbe colliso con il suo frontalino con la Fiat 50 e ne risulterebbero segni obbiettivi piuttosto evidenti, soprattutto se si accetta la tesi che l'impatto sarebbe stato di notevole intensità tanto da determinare il gonfiamento degli airbags.
Colpisce in particolare l'integrità dello spigolo anteriore sinistro della Audi che, in caso di impatto a seguito di invasione della corsia, non sarebbe certo rimasto illeso come invece appare nelle fotografie.
Osservando con attenzione l'asfalto del luogo ove sarebbe avvenuto l'impatto si viene colpiti dalla totale assenza sul piano stradale di frammenti delle componenti più fragili e vulnerabili dei veicoli: i trasparenti che coprono le luci e gli indicatori luminosi di direzione ( cd frecce ), i primi a risentire di collisioni di non lieve entità.
Le suddette componenti appaiono pure integre nelle foto ritraenti i frontalini di ambo i veicoli.
Non sembra al Tribunale verosimile che l'impatto di intensità tale da provocare danni alla incolumità
fisica della sig.ra e l'entrata in azione dei dispositivi airbags abbia lasciato intatte le componenti Pt_1
più fragili e vulnerabili del veicolo.
Le fotografie dei veicoli mostrano lesioni quasi impercettibili sul parafango anteriore sinistro della
Audi ed introflessione della lamiera del parafango anteriore sinistro della Fiat 50.
Mentre la lamiera della fiat 50 presenta abrasioni della vernice in corrispondenza delle lesioni assertivamente ascritte al sinistro de quo, la foto riproducente l'Audi non evidenzia distacchi o abrasioni della vernice in corrispondenza del presunto punto d'urto, onde la vernice sarebbe rimasta pressocchè intatta dopo il contatto tra le vetture.
I dati obbiettivi sembrano indicare un contatto quasi strisciante tra le vetture, il che sembrerebbe escludere che la possa aver tenuto una rotta di collisione con la Fiat 50 entrando CP_8
diagonalmente nella corsia di marcia da quella percorsa.
24 Inoltre la stima dei danni sofferti dal veicolo Fiat 50 appare manifestamente eccessiva rispetto a quanto dimostrano le riproduzioni fotografiche, e non sembrano allegate prove documentali della effettiva esecuzione dei lavori, quali fatture e bonifici, né tantomeno preventivi argomentati emessi da imprese specializzate nel settore che diano contezza delle singole riparazioni che vengono proposte come necessarie e del motivo che ne avrebbe determinato la obbligatorietà ai fini del ripristino della vettura.
Le caratteristiche della collisione, come esplicitate dalle riproduzioni fotografiche, devono escludere ogni ipotesi di rottamazione della Fiat 50 o antieconomicità delle riparazioni, essendone il relativo costo effettivo ammontante a non oltre euro 1800,00.
IV.- In conclusione gli elementi oggettivi sembrano escludere l'ipotesi di una invasione di corsia posta in essere dalla Audi proveniente dal senso di marcia opposto a quello percorso dalla attrice appellante.
V.- L'appello deve essere rigettato.
VI.- L'eventualità che la collisione si sia realizzata con modalità diverse giustifica, pur nella reiezione del gravame, la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
a)dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_3
b)rigetta l'appello proposto da avverso sentenza n.46/ 2023 emessa in data 13 Parte_1
febbraio 2023 nel giudizio vertito sotto il numero 1076/2018 r.g. dal Giudice di Pace di AN Giorgio
Jonico;
c) compensa le spese del giudizio di appello.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 20 settembre 2025;
25 Il giudice dott.RT UN
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