Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3817/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
, in persona del legale rappresentante _1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carolina Barone presso il cui studio in Roccapiemonte (Sa) alla Via Calvanese n. 102 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi _1
Aprea, presso il cui studio in Napoli al Corso Bruno Buozzi n. 49/F elettivamente domicilia;
Appellato
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato Controparte_2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Adele Carlino, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in Piazza Vittorio Emanuele II n. 10;
Appellato
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, proponeva, innanzi al Giudice di Pace di _1
Barra, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 071/2021/9011981785/000, notificata dall' in data Controparte_3
15.3.2022, limitatamente alla cartella esattoriale n. 071/2016/0046781474/000, di euro
869,25, fondata sul mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al
Codice della Strada, elevate nell'anno 2013 dal . Controparte_2
1
Si costituivano l' ed il Controparte_3 Controparte_2 eccependo l'infondatezza della domanda, della quale chiedevano il rigetto,
[...] stante la valida e rituale notifica sia del sotteso verbale di accertamento che della cartella di pagamento contestata, come da relativa documentazione che producevano, con conseguente esclusione del maturarsi della prescrizione, in considerazione della normativa emergenziale COVID-19.
Con sentenza n. 5017/2023, emessa in data 25.8.2023 e pubblicata in data 28.8.2023, il
Giudice di Pace di Barra ammetteva l'opposizione ex art. 615 c.p.c., spiegata al fine di far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Nel merito, accertata la regolare notifica sia del verbale di accertamento, da parte dell'Ente impositore, che della cartella di pagamento, da parte del Concessionario, accoglieva l'opposizione ed annullava la cartella esattoriale n.
071/2016/0046781474/000 per sopravvenuta prescrizione quinquennale, maturata al momento della notifica dell'opposta intimazione di pagamento, e condannava l'
[...]
al pagamento delle spese di lite. Controparte_3
L ha proposto appello avverso la predetta sentenza, Controparte_3 eccependone l'illegittimità nella parte in cui il giudice di prime cure non ha preso in considerazione la normativa emergenziale COVID-19 che ha prorogato il termine di prescrizione della cartella di pagamento sottesa, erroneamente ritenuta prescritta dal
Giudice di Pace di Barra.
Contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, l'appellante ha in particolare, dedotto che l'art. 68 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 ha disposto la sospensione dell'attività di riscossione e dei termini di notifica delle cartelle esattoriali, da ultimo (in virtù del
D.L. n.99/2021) sino a tutto il 31.8.2021, con la conseguente ulteriore sospensione dei termini di prescrizione nel periodo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021, e la mancata maturazione quinquennale della prescrizione della cartella di pagamento sottesa al momento dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento.
L' ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento Controparte_3 dell'appello, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito eccependo l'inammissibilità nonché l'improcedibilità _1 dell'appello per tardività, tenuto conto che la sentenza appellata (n. 5017/2023) è stata notificata telematicamente al Concessionario in data 4.10.2023 e l'appello è stato proposto solo in data 22.2.2024 e, dunque, oltre il termine breve decadenziale di 30 giorni dalla notifica della sentenza.
2 L'appellato ha dedotto di aver notificato la sentenza impugnata all _1
, all' indirizzo PEC ufficiale,
[...] richiesta.pagamento.spese. , in data 4.10.2023, al fine di Email_1 Controparte_4 chiedere il pagamento delle spettanze liquidate.
Nel merito, ha contestato l'invalidità della notificazione della cartella di pagamento n.
071/2016/0046781474/000, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., vista la raccomandata informativa completamente in bianco e priva di firma del postino. Richiamando
l'ordinanza n. 7586/2024 della Corte di Cassazione, ha eccepito l'inesistenza, nonché la nullità della notifica dell'atto esattoriale eseguita a mezzo del servizio postale, in assenza della sottoscrizione dell'agente postale in calce all'avviso di ricevimento.
Ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità/improponibilità dell'appello per intempestività. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
Il tutto con vittoria delle spese del secondo grado di giudizio.
Si è costituito il aderendo all'appello proposto da Controparte_2
. CP_5
All'udienza del 17.12.2024, la causa è stata assegnata in decisione.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività, avanzata da parte appellata.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che l'opponente non ha notificato, bensì meramente comunicato, la sentenza di primo grado all' _1
, con la sola ed univoca finalità di vedersi liquidare le spese di giudizio
[...] statuite nel provvedimento giurisdizionale. Tale comunicazione è, infatti, priva di quei requisiti essenziali di cui all'art. 3-bis, L. n. 53/1994, che consentirebbero di equipararla ad una notificazione. Manca, invero, della relata di notificazione dalla quale possa evincersi l'espressa volontà di notificare la sentenza sia a scopo liquidativo che per sollecitare parte soccombente a valutare la possibilità di gravare il provvedimento, tanto da giustificarne l'attivazione del termine breve decadenziale di 30 giorni decorrenti dalla notifica della sentenza stessa.
A ciò si aggiunga che, nella fattispecie, la sentenza, allegata al modello RP per il pagamento delle spese di giustizia, è stata comunicata esclusivamente all'ufficio pagamenti (cassa e tesoreria) del Concessionario, all'indirizzo PEC richiesta.pagamento.spese. , e non al procuratore Email_1 Controparte_4 dell' costituito in primo grado, né tanto meno Controparte_3 all'indirizzo PEC del protocollo generale preposto ed autorizzato.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 1 agosto 2023, n. 23396, ha precisato che, al fine di verificare la validità di una notificazione, è necessario accertare (oltre il rispetto dei requisiti di legge nel loro complesso) se detto atto abbia raggiunto lo scopo per il quale è preordinato.
3 Richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite (con sentenza n. 20866/2020), la
Corte di legittimità ha osservato che la notifica della sentenza svolge il ruolo di provocare controparte a esercitare il diritto di impugnazione. Conseguentemente, la parte soccombente ha il diritto di ricevere una notifica rispettosa dei requisiti minimi previsti dalla legge, così da poter essere messa in condizione di percepire il contenuto del provvedimento e l'intenzione del notificante di sollecitare la valutazione tecnica dello stesso ai fini di una eventuale sua impugnazione.
La mera trasmissione della sentenza, priva di tutti i requisiti formali previsti dalla legge e contenente un testo finalizzato a ottenere il pagamento del proprio compenso, non è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione idonea a dimostrare l'intenzione del notificante di sollecitare la valutazione tecnica della sentenza di controparte (ai fini di una decisione su una eventuale impugnazione).
Conseguentemente, trattandosi di mera “comunicazione” la Corte di legittimità non l'ha ritenuta idonea a far decorrere il termine breve per proporre appello, motivo per il quale la sentenza della Corte territoriale è stata cassata.
Tale conclusione interpretativa si fonda espressamente su quanto affermato dalle Sezioni
Unite con sentenza n. 20866/2020, peraltro non inerente la specifica materia fiscale, secondo cui, pur senza la necessità di formule sacramentali o formalismi eccessivi, la condotta processuale intesa alla notificazione della sentenza per il termine breve non deve essere equivoca, ma deve essere tale da porre in condizione il suo destinatario specifico, cioè il procuratore costituito e, in quanto munito delle necessarie competenze tecniche sollecitate dall'attivazione di un termine significativamente abbreviato rispetto a quello ordinario, di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche in modo chiaro l'intenzione del notificante di sollecitarne la valutazione ai fini di un'eventuale sua impugnazione.
Nel caso concreto, non vi è traccia alcuna, nè espressa nè tacita, della volontà del di provocare o sollecitare la valutazione tecnica dello stesso provvedimento CP_1 giurisdizionale ai fini di una eventuale sua impugnazione da parte dell'
[...]
. Controparte_3
La mera comunicazione della sentenza con l'esclusivo scopo di recuperare gli onorari di giustizia non ha, quindi, attivato il termine decadenziale breve di 30 giorni previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c., implicando l'ammissibilità dell'appello proposto dall'
[...]
ai sensi dell'art. 327 c.p.c., in quanto gravame tempestivamente Controparte_3 notificato nel termine lungo di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
Va a questo punto rilevato che, non avendo proposto appello incidentale, l'eccezione di merito sollevata dall'appellato circa l'invalidità della notificazione della cartella di pagamento eseguita dal ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ed accertata dal CP_6 giudice di primo grado, non può essere esaminata da questo giudice del gravame.
Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
4 Invero, come correttamente dedotto dall' , tra il giorno Controparte_3 in cui è stata notificata le sottesa cartella di pagamento, 23 settembre 2016, e la data di ricezione dell'intimazione di pagamento impugnata, 15 marzo 2022, non è maturata la prescrizione successiva (quale fatto estintivo sopravvenuto) della cartella di pagamento impugnata, in quanto con l'articolo 68 del dl 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) è stata disposta la sospensione di tutta l'attività di riscossione coattiva sia per le entrate tributarie e non tributarie nel periodo emergenziale intercorrente tra l'8.3.2020 e il
31.8.2021, con annessa sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Nel far fronte alla situazione pandemica da covid-19, il legislatore ha, per quel che viene qui in rilievo, previsto, all'art. 68, co. 1, d. l. n. 18/2020 (conv. in l. n. 27/2020), che
“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
È appena il caso di osservare che a diversa conclusione non può giungersi sulla base dell'art. 68, co. 4bis, d. l. n. 18/2020. Tale ultima disposizione, infatti, trova applicazione con riferimento a carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione individuato ai commi 1 e 2bis del medesimo articolo 68, mentre quella che viene qui in rilievo (art. 12, d. lgs. n. 159/15 -richiamato dal citato art. 68, co. 1, d. l. n.
18/2020) è relativa alla sospensione della prescrizione quanto ad entrate “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” (e tale deve ritenersi il credito per effetto del quale è stata notificata la cartella di pagamento n. 071/2016/0046781474/000).
Pertanto, alla luce della suddetta sospensione straordinaria dei termini sia sostanziali che processuali dell'attività esattoriale causata dalla pandemia Coronavirus, deve ritenersi accertato che tra la data di notificazione della presupposta cartella esattoriale (23 settembre 2016) e quella di notificazione della impugnata intimazione di pagamento (15 marzo 2022), non è spirato il termine di prescrizione quinquennale.
In definitiva, alla luce di tutte le suesposte ragioni, la sentenza gravata va integralmente annullata, con applicazione del principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e con condanna di al rimborso delle spese e liquidazione degli _1
5 onorari di difesa relativi al primo grado di giudizio in favore dell' _1
.
[...]
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M.55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_3
e , avverso la sentenza del _1 Controparte_2
Giudice di Pace di Barra n. 5017/2023, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza del Giudice di Pace di Barra
n. 5017/2023 e ordina a di restituire eventuali spese afferenti _1 il primo grado di giudizio liquidate dall'appellante;
b) condanna al pagamento, in favore di _1 _1
, delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in
[...] complessivi € 139,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
c) condanna al pagamento, in favore di _1 _1
, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in
[...] complessivi € 232,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del
15%;
d) condanna al pagamento, in favore del _1 [...]
, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in Controparte_2 complessivi € 232,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del
15%.
Così deciso in Napoli, lì 16.3.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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