Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4133 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato IOELE MARIA ASSUNTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso degli CP_1 C.F._2
Avvocati MARCHETTI MATTEO e BIAGINI FRANCESCO
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come nelle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza cartolare del 20.11.2024
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 1 di 19
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile a GAND (BELGIO) in data
26.02.2011 e dalla loro unione sono nati i figli , nata a [...]_1
(Belgio) il 18.06.2012 e , nato a [...] il [...]. Persona_2
2. Con ricorso del 13/08/2024 la ricorrente ha chiesto di Parte_1
dichiarare la separazione personale dei coniugi e l'assegnazione della casa familiare. Quanto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, la ricorrente ha chiesto l'affidamento congiunto dei minori, con collocazione prevalente presso la madre e di stabilire che il padre versi alla madre a titolo di
Per_ assegno di mantenimento dei figli minori e l'importo mensile di euro Per_2
1.000,00 ciascuno, oltre al 100% delle spese straordinarie. La ricorrente ha inoltre domandato che il Sig. le versi a titolo di contributo al suo mantenimento CP_1
l'assegno mensile di euro 2.000,00.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, dando atto di aver raggiunto un accordo per addivenire alla precisazione congiunta delle conclusioni.
4. Il presidente relatore Dott. Di Pasquale, preso atto dell'intervenuto accordo, con decreto del 7/10/2024 ha disposto che la prima udienza già fissata per il giorno
20/11/2024 si svolgesse nelle forme della trattazione scritta con diretta rimessione della causa in decisione al Collegio. Le parti con note scritte in sostituzione di udienza hanno depositato le seguenti conclusioni congiunte: “
1. SULLO STATO: Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 CP_1
separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. SULLA CASA FAMIGLIARE: Dare atto che la casa familiare sita in Castelvetro di Modena, Via dei Mille n. 23, in perfetta comproprietà fra le parti, ai sensi e secondo le regole tutte dell'art.337 sexies cc, viene assegnata alla Sig.ra che Parte_1
Per_ vi vivrà insieme ai figli e , entrambi minorenni. Il Sig. Per_1
lascerà la casa coniugale entro e non oltre il 15 ottobre CP_1
pagina 2 di 19 2024 impegnandosi a trasferire la propria residenza entro e non oltre 120 giorni dall'udienza presidenziale. La Sig.ra si Pt_1
impegna, con l'uscita di casa del sig. , ad effettuare la CP_1
volturazione delle utenze (ad eccezione Prime TV di Amazon e l'abonnement TV-Vlaanderen, che continuerà a pagare il marito),
intestandole alla sua persona in quanto unica futura fruitrice del bene immobile comune. Le spese delle volturazioni saranno a carico del marito. Tutte le spese di godimento dell'immobile, oltre
Per_ a quelle per e a quelle relative alla sua Controparte_2
manutenzione ordinaria, dal momento dell'uscita del marito,
resteranno a esclusivo carico della Sig.ra in quanto soggetto Pt_1
occupante dello stesso, mentre quelle straordinarie saranno suddivise al 50%, stante il regime della cointestazione del bene. Per
risolvere eventuali dubbi interpretativi circa la natura ordinaria o straordinaria della spesa le parti intendono richiamarsi per analogia, ora per allora, alle regole e alle tabelle in materia di locazione per il riparto spese fra proprietario e conduttore. Si dà
atto che il mutuo continuerà invece ad esser pagato per metà
ciascuno dai due coniugi, idem la polizza di assicurazione sulla casa.
3. SULL'AFFIDO DEI FIGLI: Disporre che i figli minori e Per_1
Per_
vengono affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'attuale pagina 3 di 19 abitazione famigliare. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione,
educazione ed alla salute, tenendo conto e nel rispetto dei loro bisogni, delle loro aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali. I
genitori stabiliscono di comune accordo che le utenze telefoniche dei figli attuali e future saranno intestate alla madre e che per tutti gli account il genitore principale, che potrà così controllare movimenti e spostamenti, sarà la madre stessa la quale dovrà
riferire al padre rispetto a tutte le questioni importanti via via emergenti.
4. SUL DIRITTO DI VISITA E FREQUENTAZIONE: Dare atto che i genitori, vista anche la nazionalità belga, hanno inteso regolamentare minuziosamente il diritto di visita e frequentazione non solo per il periodo scolastico ma anche per quello extra-
scolastico o di vacanza o di chiusura della scuola. In particolar modo gli istanti si sono così accordati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori due fine settimana al mese, dal venerdì
all'uscita da scuola al lunedì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola. Durante la settimana i figli trascorreranno con il padre la giornata del martedì dall'uscita da scuola alla mattina del giorno successivo allorquando li riaccompagnerà a scuola.
pagina 4 di 19 Durante i periodi di vacanza scolastica il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
4a) Vacanze natalizie i bambini trascorreranno la settimana di
Natale (dalla chiusura della scuola alla mattina del 30/12) con ciascun genitore ad anni alterni partendo dal Natale 2024 in cui staranno con la mamma, ed il periodo successivo dalla mattina del
30/12 alla mattina del giorno di ripresa delle lezioni allorquando li riaccompagneranno a scuola.
Negli anni in cui i bambini passeranno la settimana di Natale con la madre, trascorreranno la settimana dell'8 dicembre con il padre
(dal lunedì all'uscita di scuola al lunedì successivo quando li riaccompagnerà a scuola) con l'intesa che qualora la giornata festiva dell'8 dicembre coincida con un altro giorno festivo (es.
sabato o domenica ) si tratterà di una “normale” settimana scolastica ed il padre dovrà occuparsi della routine quotidiana dei figli;
qualora tale giorno festivo coincida con un giorno infrasettimanale a ridosso del week end (es. lunedì, martedì, giovedì
o venerdì), allora il padre potrà approfittarne per trascorrere dei giorni di vacanza con i figli, impegnandosi, in caso di assenza da scuola, affinché questi ultimi restino aggiornati con le lezioni ed i compiti tramite i sistemi Nuvola e Classroom.
4b) Vacanze Pasquali – i figli passeranno l'intero periodo di vacanza con ciascun genitore ad anni alterni, con espressa pagina 5 di 19 statuizione che il genitore con cui passeranno la Pasqua potrà
trascorrere con i bambini anche a sua scelta o il week end prima o il week end dopo Pasqua al fine di allungare il periodo di permanenza dei figli presso di sé (eventualmente anche facendo loro "saltare" due o tre giorni di scuola). Se il genitore che ha la
Pasqua legherà un week end non suo per la rituale turnazione,
quello dei due week end prima o dopo Pasqua non prescelto i figli staranno comunque con l'altro genitore. I genitori espressamente concordano che nello stesso anno solare, la festività del Natale e della Pasqua dovranno essere tra loro alternate: i bambini trascorreranno le vacanze pasquali 2025 con la madre ed il Natale
2025 con il padre e così via.
4c) Ulteriori festività di rito: qualora vi siano festività
infrasettimanali saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore con espressa statuizione che in caso di contrasto tra gli stessi negli anni pari sceglierà la madre e negli anni dispari il padre. Qualora tali giorni festivi siano a ridosso del week end (o coincidano con il week end) saranno passati dai minori con il genitore con cui dovrebbero trascorrere quel fine settimana;
lo stessi dicasi in ipotesi di c.d. "ponte" che si legherà al genitore con cui i figli staranno nel settimana relativo.
Nell'anno in cui i figli trascorreranno la settimana dell'8 dicembre con il padre, la madre avrà facoltà di scegliere una festività e pagina 6 di 19 relativo week end/settimana che i figli trascorreranno interamente con lei con l'intesa che qualora la giornata festiva scelta dalla madre coincida con un altro giorno festivo (es. sabato o domenica
) si tratterà di una “normale” settimana scolastica;
se tale giorno festivo coinciderà con un giorno infrasettimanale a ridosso del week end (es. lunedì, martedì, giovedì o venerdì) la madre potrà
approfittarne per trascorrere dei giorni di vacanza con i figli,
impegnandosi affinché questi ultimi restino aggiornati con le lezioni ed i compiti tramite i sistemi Nuvola e Classroom.
4d) Vacanze estive: per gli anni 2025 – 2026 il padre potrà
trascorrere con i figli 4 settimane suddivise in due periodi di due settimane consecutive ciascuno nei mesi di luglio ed agosto. La
madre garantisce che le due settimane che i figli trascorreranno con il padre in agosto potranno coincidere con le ferie di quest'ultimo determinate dalla chiusura aziendale sempre che il padre comunichi alla madre il periodo di chiusura aziendale entro e non oltre il 30 dicembre di ogni anno, con espressa statuizione che, in caso di mancata comunicazione entro tale data, la madre potrà scegliere liberamente i periodi di vacanza che trascorrerà
con i figli.
Fatta salva tale ultima eventualità i periodi di vacanza tra i genitori, nei mesi di luglio ed agosto, saranno suddivisi in blocchi pagina 7 di 19 di due settimane ciascuno per la determinazione dei quali si partirà
dalle due settimane di chiusura aziendale del padre.
A far tempo dall'estate 2027, ad anni alterni, le quattro settimane di vacanza che i minori trascorreranno con il padre potranno essere suddivise in due periodi rispettivamente di 1 settimana in luglio e 3 settimane consecutive in agosto. L'anno successivo
(2028) la stessa facoltà sarà concessa alla madre che, fatte salve le due settimane di chiusura aziendale del padre, potrà passare con i figli tre settimane di vacanza consecutive.
Ciascun genitore potrà portare i figli in località di villeggiatura,
anche all'estero, previa comunicazione, prima della partenza,
all'altro genitore della località ed indirizzo del luogo in cui soggiornerà con i bambini
Le parti espressamente concordano che i mesi di giugno e settembre, vengono considerati dai genitori non rientranti nei periodi di vacanze estive e pertanto si osserverà il calendario utilizzato durante l'anno scolastico, con la precisazione che nel mese di giugno, compatibilmente con i loro impegni e previo loro assenso, i figli trascorreranno individualmente ma consecutivamente 5 giorni ciascuno in villeggiatura con i nonni paterni, per un totale di 10 giorni complessivi inclusi due week end,
per cui la madre in questo periodo rinuncerà al proprio week end.
Trattandosi di soggiorni individuali ma consecutivi, per tutta la pagina 8 di 19 durata del soggiorno, il padre si occuperà del figlio che non sarà
in vacanza con i nonni e sarà presente nei week end dai nonni stessi.
Le parti espressamente pattuiscono che i bambini trascorreranno con la madre il week end successivo alla vacanza con i nonni.
Nei mesi di giugno, luglio e agosto entrambi i bambini qualora necessario potranno usufruire del “centro estivo” organizzato dall'azienda del padre impegnandosi quest'ultimo a provvedere alla loro iscrizione nei termini prescritti ed a comunicare alla madre data di indizio e fine dello stesso.
4e) Compleanni dei figli: fatta salva la volontà dei minori, qualora non possano essere festeggiati alla presenza di entrambi i genitori,
questi ultimi li passeranno con i figli ad anni alterni.
4f) Periodo transitorio: Per consentire al Sig. di reperire CP_1
un alloggio adeguato per sé e per i figli, le parti concordano che,
in relazione alle modalità di frequentazione padre – figli, vi sia un periodo transitorio della durata di 5 mesi circa, indicativamente fino al 30 marzo 2025, in cui il padre potrà vedere e tenere con sé
i figli secondo le seguenti modalità: week end alternati il venerdì
dall'uscita di scuola sino alle 20.30, il sabato dalle 9.30 alle 21 e la domenica dalle 9.30 alle 19.30 e tutti i martedì dall'uscita dai scuola fino alle 19.30. Preoccupandosi in questi giorni di prelevarli da scuola e di riaccompagnarli a casa negli orari prestabiliti.
pagina 9 di 19 In questo periodo transitorio, il padre, previo accordo con la madre e tenendo conto degli impegni scolastici, extrascolastici e con lo stato di salute dei figli una volta al mese, nei week end di sua spettanza, potrà organizzare una trasferta/gita con pernotto con i figli. Il padre si impegna prima della partenza a comunicare alla madre il luogo in cui soggiornerà con i figli.
Per esigenze logistiche, le parti concordano espressamente che la suddivisione di tutti i periodi di vacanze (natalizia, pasquali, estive,
ponti annuali) sia pianificata, per iscritto, in via anticipata entro e non oltre il 30 dicembre di ogni anno.
5. SUL CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI:
Disporre che il padre versi alla madre a titolo di assegno di
Per_ mantenimento dei figli minori e l'importo mensile di Per_1
euro 700 (settecento/00) ciascuno e così complessivamente euro
1.400 (millequattrocento/00) per dodici mensilità annue entro e non oltre il giorno 3 di ogni mese, a partire dal mese di ottobre
2024, con annuale rivalutazione ISTAT (prima rivalutazione:
ottobre 2025 su ottobre 2024). Oltre a ciò, le parti espressamente concordano che l'assegno unico sarà richiesto e dunque incamerato nella misura del 100% dalla madre. I genitori danno infine atto che vi sono conti di risparmio intestati a
[...]
e presso BANCA BELFIUS – Belgio e Per_1 Persona_2
segnatamente BE50 08350885508718 intestato alla figlia Per_1
pagina 10 di 19 Per_ BE39 0836 3626 3419 intestato al figlio e BE
36083633495481 intestato a collegamento all'investimento Per_1
n.ro BE 056-2944352-02; tali rapporti dovranno rimanere sempre visibili per entrambi i genitori, sarà sempre possibile (ma non obbligatorio) fare depositi, mentre i prelievi potranno esser disposti con le firme di entrambi i genitori e solo per esigenze legate ai figli.
6. SULLE SPESE STRAORDINARIE DEI FIGLI: Disporre che le spese di carattere straordinario siano ripartite nella misura del
50% tra i genitori. Sono da intendersi come straordinarie le spese individuate nel protocollo in uso presso il tribunale di Modena e qui di seguito riportate. L'elenco è da considerarsi meramente indicativo e non esaustivo: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio sanitario nazionale;
d) ticket sanitari;
e) farmaci da banco e non purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da pagina 11 di 19 documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta
(a mezzo sms, whatsApp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà
inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea pagina 12 di 19 documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Sempre in relazione alle spese di carattere straordinario, le parti espressamente concordano che il padre, per tutte le spese per cui ha la possibilità di ottenere il rimborso da parte del proprio datore di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: spese mediche, libri scolastici ecc) provvederà ad inoltrare la richiesta ed in esito alla stessa, previa esibizione alla madre del relativo documento, si effettuerà la ripartizione dell'eventuale somma residua tra i genitori al 50%.
7. SUL CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO DELLA
MOGLIE: Disporre che il marito, Sig. , versi alla moglie CP_1
a titolo di contributo al suo mantenimento l'assegno mensile di euro
1.400 (millequattrocento/00) e per ciò dodici mensilità entro e non oltre il giorno 3 di ogni mese, a partire dal mese di ottobre 2024,
con annuale rivalutazione ISTAT (prima rivalutazione: ottobre
2025 su ottobre 2024). La moglie, viste anche le qualifiche e le qualità che possiede, si impegna a farsi parte attiva e diligente per reperire un lavoro quantomeno per la mattina (dunque anche part time) allorquando i figli sono a scuola, e consentire così in futuro un alleggerimento nella esposizione del marito.
7. SULLO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE:
Dare atto che i coniugi, trovandosi in regime di comunione legale pagina 13 di 19 dei beni, hanno deciso di scioglierla in uno con la separazione e secondo i seguenti patti:
8a) Auto in uso alla famiglia: La Ford Focus RS targata
FY625SG, intestata a rimane ad egli CP_1
definitivamente assegnata, mentre la Ford MA targata
FV005PN, parimenti intestata al sig. , verrà CP_1
trasferita a . Stante la differenza fra i valori delle due Parte_1
autovetture, il marito dovrà corrispondere alla moglie la somma di
€8.000 nei termini stabiliti al punto 8f. Inoltre il marito dovrà farsi carico del set di nuove gomme invernali dell'auto della moglie da installare entro il 30.10.2024 e dei costi per il cambio della proprietà, con invocazione dei benefici fiscali come previsto al termine della presente clausola n.8.
8b) Auto d'epoca: La Ford Escort OS rimane definitivamente assegnata al marito il quale, sempre nei termini stabiliti al punto 8f, si impegna a corrispondere alla moglie l'importo di €30.000, pari alla metà del valore attribuitole.
8c) Debiti con le famiglie d'origine: I debiti (41.000€ - 34.000€)
contratti dai coniugi rispettivamente con la famiglia d'origine della moglie e del marito vengono così regolati: la moglie , Parte_1
esonerando definitivamente il marito da ogni obbligazione, si accolla il debito da 41.000€ da pagare ai signori
[...]
; il marito, esonerando definitivamente Parte_2
pagina 14 di 19 la moglie da ogni obbligazione, si accolla quello con i propri genitori 34.000€ & RI EK. Il Parte_3
marito, nei termini stabiliti al punto 8f, si impegna a corrispondere alla moglie €3.500 per il maggior debito accollato alla consorte per capitale. Si dà atto che la moglie restituirà i 41.000 direttamente alla famiglia d'origine in quanto questi erano i patti assunti, con le modalità che ella concorderà in autonomia, mentre il marito devolverà i 34.000 del debito non ai propri genitori bensì ai figli,
in parti uguali fra loro, una volta che sarà venduta la casa coniugale-famigliare, esclusivamente dalla quota di sua spettanza,
nel rispetto dei patti a suo tempo sottoscritti fra le parti.
8d) Casa vacanze – si dà atto che la casa vacanze di Pt_4 [...]
in Belgio è giuridicamente esclusa dalla comunione legale Pt_4
dei beni e di proprietà del solo marito, ma che durante il matrimonio si è provveduto a ristrutturarla e a pagare il mutuo anche con fondi della comunione. Pertanto il marito, nei termini indicati al punto 8f, al fine di ricostruire il patrimonio della comunione, e indennizzare la moglie, si impegna a versare a quest'ultima la somma di €50.000, a tacitazione di ogni e qualsivoglia diritto o rivendicazione della consorte per il presente punto.
pagina 15 di 19 8e) : si dà atto che con separato patto scritto i coniugi CP_3
hanno già provveduto a suddividersi il mobilio e gli arredi in natura, senza stabilir conguagli.
8f) Pagamenti-termini: Il marito, sig. , per il CP_1
definitivo e pacifico scioglimento della comunione legale dei beni,
è dunque complessivamente debitore verso la moglie dell'importo di €91.500 (8.000 auto in uso alla famiglia + 3.500 accollo debiti
+ 50.000 casa vacanze + 30.000 auto d'epoca). Tale somma verrà
così corrisposta: €20.000 entro il 03.01.2025, €31.500 entro il
03.02.2025, €10.000 mediante rate da €250 cadauna a partire da gennaio 2025 che saranno corrisposte entro il giorno 3 di ogni mese, €30.000 allorquando verrà venduta la casa famigliare-
coniugale dalla quota di spettanza del marito. Qualora la casa vacanze di venisse venduta, il rateizzo da €10.000 andrà Pt_4
immediatamente estinto con pagamento del debito residuo in un'unica soluzione.
Le parti, per quanto occorrer possa, in relazione allo scioglimento della comunione legale e rispetto alle operazioni tutte sopra descritte, richiedono sin d'ora i benefici e le esenzioni fiscali e tributarie di cui all'art.19 della legge n.74/1987, nel testo fissato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 29.04.1999,
essendo le pattuizioni strettamente connesse e intrinsecamente collegate alla risoluzione della presente procedura di separazione pagina 16 di 19 consensuale. In merito al trasferimento dell'autovettura dal marito alla moglie (Ford MA targata FV005PN) i benefici fiscali saranno invocati post sentenza di separazione al momento del passaggio di proprietà mediante presentazione di copia autentica telematica al PRA.
8. SUL PASSAPORTO: Dare atto che i genitori prestano fin da ora il consenso al rilascio – rinnovo del passaporto per i figli minori oltre che per le loro persone.
9. SULL'UTILIZZO DELLA CASA VACANZE-DE PANNE: Dare
atto che i coniugi prevedono che fino a quando la casa vacanze di sarà di proprietà di , la moglie signora Pt_4 CP_1
potrà utilizzarla (esclusivamente insieme ai bambini), senza Pt_1
sopportare alcun costo se non eventualmente quello relativo alla pulizia della stessa, durante l'anno nelle vacanze di Natale/Pasqua,
e per gli anni 2025-2026-2027 tre settimane nei mesi di luglio e agosto (negli anni successivi due settimane). I periodi di permanenza della madre e dei figli nella casa di saranno Pt_4
stabiliti in dicembre dell'anno prima, in concomitanza con i periodi di vacanza dei bambini.
10. SUI RIMBORSI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONE CASA:
Dare atto che i coniugi, avendo provveduto a ristrutturare la casa famigliare-coniugale, possono fruire di benefici fiscali per i prossimi anni, che vengono accreditati sullo stipendio del marito.
pagina 17 di 19 Questi, previa esibizione alla moglie dei relativi conteggi/documenti, si impegna a versare l'importo ricevuto in detrazione sul conto comune, che rimarrà aperto per pagare il mutuo, e tali fondi verranno utilizzati nel prosieguo per far fronte a eventuali spese di manutenzione straordinaria della casa famigliare.
Il marito, nel contempo, essendosi occupato in prima persona del disbrigo delle pratiche burocratiche di ristrutturazione e della procedura del 110% garantisce che non vi sono debiti aperti e solleva la moglie da ogni responsabilità al riguardo.
11. SUI RAPPORTI ECONOMICI FINALI: Dare atto che i coniugi,
adempiute le obbligazioni tutte qui negoziate, non hanno altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione,
coprendo l'accordo tutto il dedotto e il deducibile. Ogni vicendevole recriminazione è dunque tacitata.
12. SULLE SPESE LEGALI: Disporre l'integrale compensazione delle spese legali, con rinuncia alla solidarietà come da firma in calce degli avvocati, dando atto che la moglie è ammessa al gratuito patrocinio, talché verrà presentata apposita istanza di liquidazione dei relativi onorari dal suo procuratore.”
§
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano ed applicabile la legge italiana, avendo i coniugi ed i figli minori residenza abituale in Italia (Castelvetro di Modena).
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese delle parti.
pagina 18 di 19 Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
E' manifestamente superfluo l'ascolto dei figli minori in ragione del contenuto dell'accordo.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il CP_1
01/09/1981) che hanno contratto matrimonio in data 26/02/2011 a Pt_1
(BELGIO);
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 8/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 19 di 19