TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente
Dott. Bruno Malagoli Giudice est.
Dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 18-1//2024 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
PA IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1
del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante Dott.
[...]
con sede in Cagliari, Viale Monastir km 4,750, elettivamente domiciliata Parte_2 in Cagliari, Via Loru presso lo studio dell'avv. Roberto Delogu e dell'avv. Massimo
Delogu, che la rappresentano e difendono per procura speciale in atti proposta da
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] (C.F. ), Pt_3 C.F._2 Parte_4
nata a [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._3 [...]
nato a [...] il [...] (C.F. ), Pt_5 C.F._4 [...]
nata a [...] il [...] (C.F. , Pt_6 C.F._5 Parte_7
nata a [...] il [...] (C.F. ), nata a C.F._6 Parte_8
Cagliari il 22/03/1960 (C.F. ), tutti elettivamente domiciliati C.F._7 in Cagliari via Dante 186, presso lo studio legale dell'Avv. Sergio Tocco, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.2.2024, gli istanti, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, hanno richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale, allegando crediti di lavoro per un ammontare complessivo pari a circa €
202.150,00.
In particolare, i ricorrenti risultano creditori della società Controparte_2
in virtù dei seguenti titoli (cfr. docc.
1-7 allegati al ricorso):
[...] - in virtù di sentenza n.1420/2023 emessa dal Tribunale di Cagliari, Controparte_1
Sezione Lavoro, in data 7/11/2023;
- in virtù di sentenza n.1167/2023 emessa dal Tribunale di Cagliari, Parte_3
Sezione Lavoro, in data 22/09/2023;
- in virtù del decreto ingiuntivo n.127/2023 emesso dal Parte_4
Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, in data 01/03/2023 e dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 18/01/2024;
- in virtù di sentenza n.1229/2023 emessa dal Tribunale di Cagliari, Parte_5
Sezione Lavoro, in data 5/10/2023;
- in virtù di sentenza n.1422/2023 emessa dal Tribunale di Cagliari, Parte_6
Sezione Lavoro, in data 7/11/2023;
- in virtù di sentenza n.1421/2023 emessa dal Tribunale di Cagliari, Parte_7
Sezione Lavoro, in data 7/11/2023;
- in virtù del decreto ingiuntivo n.130/2023 emesso dal Tribunale di Parte_8
Cagliari, Sezione Lavoro, in data 01/03/2023 e dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 21/09/2023.
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.
2. La società convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo, in via preliminare, che il procedimento venisse sospeso per la pendenza del procedimento di composizione negoziata e, nel merito, che il ricorso venisse rigettato.
3. I rinvii concessi nell'ambito del presente procedimento hanno consentito, come richiesto nell'interesse della società, il coordinamento della procedura con il procedimento di composizione negoziata: risulta agli atti l'ordinanza di rigetto della istanza di conferma delle misure protettive ex art. 18 CCII, richieste in relazione al procedimento di composizione negoziata;
così come risulta in atti l'ordinanza di rigetto del reclamo avverso la predetta ordinanza (cfr. documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria in data 30.12.2024).
4. Nel merito, all'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
2 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, la debitrice non ha eccepito l'insussistenza dei requisiti dimensionali, e in ogni caso il superamento degli stessi si evince pacificamente dalla stessa documentazione depositata in atti dalla società.
L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
4. Quanto allo stato di insolvenza, occorre evidenziare che è la stessa convenuta ad ammettere l'impossibilità di far fronte in maniera regolare alle proprie obbligazioni.
Tutta la memoria difensiva è infatti volta ad illustrare, sommariamente, il piano di risanamento presentato nell'ambito della composizione negoziata;
piano che nella presente sede risulta inconferente.
Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b)
CCII, risulta inoltre sussistente in ragione del mancato pagamento dei crediti retributivi rivendicati dai ricorrenti, dall'importo complessivo assai ingente e dalla rilevante esposizione debitoria della società convenuta con l' Controparte_3
che risulta pari, per crediti già iscritti a ruolo, ad Euro 2.222.566,55 (cfr.
[...] documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria).
5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il debito nei confronti dei ricorrenti.
6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
PA IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante Dott.
3 con sede in Cagliari, Viale Monastir km 4,750; Parte_2
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore il dott. , con studio in Cagliari;
Persona_1
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 5.5.2025 ore 10.30 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse
4 mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 13.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Bruno Malagoli
IL PRESIDENTE
Gaetano Savona
5