Sentenza 30 marzo 1999
Massime • 1
L'avvocato che, in caso di mancato integrale pagamento delle prestazioni professionali, intenda percepire gli interessi così come previsti dal D.M. 31 ottobre 1985 (disposizione comune della tariffa forense civile, penale e stragiudiziale) non deve limitarsi a formulare la relativa istanza, ma deve dare la prova dei fatti che sono alla base della istanza medesima.
Commentario • 1
- 1. Interessi sulla parcella dell’avvocato e la messa in moraPaolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 agosto 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/1999, n. 3061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3061 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Rel. Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A.
sul ricorso proposto da:
COMI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COREOLTA ANTELMINELLI, 22, presso lo studio dell'avvocato NADIA BONI, difeso da sè stesso;
- ricorrente -
contro
REG. CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- intimata -
avverso il provvedimento del pretore di REGGIO CALABRIA, depositato il 13/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/98 dal Consigliere Dott. Michele ANNUNZIATA;
udito l'Avvocato Francesco COMI, difensore di sè; stesso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in Persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso il provvedimento del 13 febbraio 1997 (con cui il pretore di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, aveva liquidato in favore dell'avv. Comi
Francesco la complessiva somma di lire 4.488.000, a carico della Regione Calabria, di cui lire 192.000 per diritti e lire 500.000 per onorario nel procedimento esecutivo n. 6094/1993; lire 864.000 per diritti e lire 2.932.000 per onorario nel procedimento n. 929/1988, ritenendo insufficiente, ai fini delle chieste competenze professionali, la documentazione relativa a una causa di riassunzione ad istanza di Piazzetta Giacinto) proponeva, ai sensi dell'art. 111 Cost., ricorso per cassazione l'avv. Comi, il quale, denunciando violazione della legge n. 794 del 1942 cit. e di norme di diritto, deduceva nel motivo che il pretore aveva omesso di indicare quali voci della Tariffa forense fossero non dovute e la ragione della esclusione, anche alla luce del comportamento della Regione tenuta al pagamento, che era stata assente. Aggiungeva il ricorrente che non erano state liquidate le spese della procedura de qua e il pretore aveva omesso di esaminare la documentazione, relativa al giudizio concernente la riassunzione, ai fine della liquidazione delle competenze professionali. Lamentava ancora che non erano stati liquidati il rimborso forfettario 10%, gli interessi di mora e la rivalutazione monetaria.
Non ha svolto attività difensiva la Regione Calabria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per quanto di ragione.
La Corte (premesso in rito che il ricorso è stato ritualmente notificato all'ente Regione Calabria e non presso l'avvocatura dello Stato, perché lo stesso ente non ha assegnato in via istituzionale lo ius postulandi alla stessa avvocatura) (Cass., Sez., un., 13 aprile 1994 n. 3465) osserva che al ricorrente non spettano, sulle somme richieste, gli interessi di mora e la relativa rivalutazione, perché, per i primi (D.M. 31 ottobre 1985), non è sufficiente (come si è limitato il ricorrente) proporre semplicemente la relativa istanza, dovendosi dare la prova dei fatti che sono alla base della istanza medesima (tra le altre, Cass. 28 gennaio 1995 n. 1041); e, quanto alla seconda (prevista dalla delibera del Consiglio nazionale forense) (24 novembre 1990 n. 392), la stessa delibera in materia è stata ripetutamente ritenuta illegittima, perché è fonte secondaria e non può derogare, pertanto, ai principi stabiliti per legge nei casi di inadempimento delle obbligazioni (tra le altre, Cass. 30 ottobre 1996 n. 9514). In sostanza, la fonte secondaria non ha evidentemente la forza di cambiare la natura di un debito di valuta (qual è quello in causa) in debito di valore (come pretende il ricorrente). Non va accolto il ricorso anche sotto i seguenti profili:
1) l'ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato, in punto di negazione dei compensi professionali, relativamente alla procedura n. 929 del 1988 (senza possibilità di sindacato in sede di legittimità);
2) per quanto concerne gli altri compensi (fatta eccezione per quelli per i quali si dirà in seguito), il ricorrente ha presentato una generica censura, che non può avere ingresso in sede di legittimità, perché, in materia, l'interessato è tenuto ad indicare le specifiche violazioni delle singole "voci" della Tariffa forense (il che non è stato fatto) (giurisprudenza costante). Il ricorso va, invece, accolto per quanto concerne:
a) l'errore materiale (o di calcolo) contenuto nell'ordinanza impugnata, perché risultano essere state assegnate, relativamente alle "voci" della Tariffa riconosciute, lire 106.000 in meno;
b) il rimborso forfettario del 10%, che è dovuto;
c) le spese della procedura davanti al pretore, che non sono state liquidate.
L'ordinanza impugnata va, perciò, cassata in relazione ai motivi accolti, per i quali il giudice del rinvio (che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità) si uniformer ai principi che precedono.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altro giudice della pretura circondariale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 Marzo 1999