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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 603/2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace, vertente
TRA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, domiciliata come in atti;
appellante
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Bruno, domiciliato come in atti;
CP_1
appellato
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Giudice di Pace di Montesarchio, con sentenza n. 4/2024, depositata in data 10.1.2024, accoglieva la domanda di annullamento del verbale di accertamento di violazione del codice della strada n.
166320039 del 07.06.2023 emesso dalla Legione Carabinieri Campania di Mirabella Eclano, per la violazione di cui all'art. 214, co. 8 cds.
L'appellante deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure dichiarava non integrata la fattispecie ex art. 214, co. 8 del CdS a causa della mancanza, nel caso di specie, dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) ascrivibile al sig. , non rilevando in atti elementi CP_1
idonei a dimostrare che egli fosse a conoscenza del fermo amministrativo del veicolo. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza impugnata con condanna alle spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva l'appellato che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto tardivamente ex art. 325 cpc, nonché l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda proposta e la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese.
L'appello è inammissibile.
Preliminarmente, limitatamente all'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto tardivo, si osserva che il termine per proporre appello è di trenta giorni e decorre dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario, ai sensi degli artt. 325 e 326 cpc.
Il termine disciplinato dall'art 325 cpc è il cd “termine breve”, il quale si distingue dal c.d. “termine lungo” semestrale che decorre dalla pubblicazione della sentenza in assenza di notificazione.
Nel caso di specie la sentenza del Giudice di Pace di Montesarchio n. 4/2024 depositata in data
10.01.2024 è stata notificata alla in data 11.01.2024, come si evince dalla relata Parte_1
di notifica a mezzo di posta elettronica certificata, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica della ( cfr in atti la ricevuta di avvenuta consegna). Parte_1
Si tenga conto che, in tema di giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione previsto dalla L. n.
689 del 1981, (è il caso ratione temporis della controversia de qua), nel caso in cui l'Amministrazione opposta si sia avvalsa, ai sensi di detta legge, art. 23, comma 4, della facoltà di farsi rappresentare da un proprio funzionario, il ricorso in appello, in deroga al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, deve essere proposto nei confronti della stessa Amministrazione e notificato presso la sua sede legale (cfr. Cass.
n. 9770/2016; Cass. ord. n. 25080/2013).
Ciò detto, alla luce dei riferiti insegnamenti n. 9770/2016 e n. 25080/2013 -a tenor dei quali nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa e nel relativo giudizio di impugnazione, le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, commi 2 e 4, in forza delle quali è consentito alle amministrazioni dello Stato di stare in giudizio personalmente, anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati, derogano al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, commi 1 e 2- , ne consegue che, nei giudizi contro le amministrazioni erariali, non è obbligatoria la notifica all'Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi, nè, ove si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), la notificazione degli atti giudiziari e delle sentenze. (cfr Cass sent. n.
11968/2019).
Di tal che, in considerazione della costituzione in prime cure, innanzi al giudice di pace, della
, in persona del Prefetto, si ritiene che la notificazione della sentenza si è Parte_1 regolarmente perfezionata nei confronti del medesimo Ente che ha deciso di difendersi personalmente in primo grado e non a mezzo dell'Avvocatura dello Stato.
Alla luce delle considerazioni svolte si conclude per l'inammissibilità dell'appello proposto dalla
, in quanto tardivo, poiché nonostante l'odierno appellato abbia regolarmente Parte_1
provveduto alla notifica della sentenza del giudice di pace in data 11.01.2024, l'atto di appello è stato depositato dalla solo in data 28.02.2024, ben oltre il termine breve di 30 giorni Parte_1 per impugnare, di cui all'art. 325 cpc.
Considerata la decisione della causa relativa alla sola questione preliminare di inammissibilità, le spese di lite vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello
- Spese compensate
Così deciso in Avellino, il 20.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 603/2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace, vertente
TRA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, domiciliata come in atti;
appellante
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Bruno, domiciliato come in atti;
CP_1
appellato
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Giudice di Pace di Montesarchio, con sentenza n. 4/2024, depositata in data 10.1.2024, accoglieva la domanda di annullamento del verbale di accertamento di violazione del codice della strada n.
166320039 del 07.06.2023 emesso dalla Legione Carabinieri Campania di Mirabella Eclano, per la violazione di cui all'art. 214, co. 8 cds.
L'appellante deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure dichiarava non integrata la fattispecie ex art. 214, co. 8 del CdS a causa della mancanza, nel caso di specie, dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) ascrivibile al sig. , non rilevando in atti elementi CP_1
idonei a dimostrare che egli fosse a conoscenza del fermo amministrativo del veicolo. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza impugnata con condanna alle spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva l'appellato che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto tardivamente ex art. 325 cpc, nonché l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda proposta e la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese.
L'appello è inammissibile.
Preliminarmente, limitatamente all'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto tardivo, si osserva che il termine per proporre appello è di trenta giorni e decorre dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario, ai sensi degli artt. 325 e 326 cpc.
Il termine disciplinato dall'art 325 cpc è il cd “termine breve”, il quale si distingue dal c.d. “termine lungo” semestrale che decorre dalla pubblicazione della sentenza in assenza di notificazione.
Nel caso di specie la sentenza del Giudice di Pace di Montesarchio n. 4/2024 depositata in data
10.01.2024 è stata notificata alla in data 11.01.2024, come si evince dalla relata Parte_1
di notifica a mezzo di posta elettronica certificata, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica della ( cfr in atti la ricevuta di avvenuta consegna). Parte_1
Si tenga conto che, in tema di giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione previsto dalla L. n.
689 del 1981, (è il caso ratione temporis della controversia de qua), nel caso in cui l'Amministrazione opposta si sia avvalsa, ai sensi di detta legge, art. 23, comma 4, della facoltà di farsi rappresentare da un proprio funzionario, il ricorso in appello, in deroga al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, deve essere proposto nei confronti della stessa Amministrazione e notificato presso la sua sede legale (cfr. Cass.
n. 9770/2016; Cass. ord. n. 25080/2013).
Ciò detto, alla luce dei riferiti insegnamenti n. 9770/2016 e n. 25080/2013 -a tenor dei quali nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa e nel relativo giudizio di impugnazione, le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, commi 2 e 4, in forza delle quali è consentito alle amministrazioni dello Stato di stare in giudizio personalmente, anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati, derogano al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, commi 1 e 2- , ne consegue che, nei giudizi contro le amministrazioni erariali, non è obbligatoria la notifica all'Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi, nè, ove si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), la notificazione degli atti giudiziari e delle sentenze. (cfr Cass sent. n.
11968/2019).
Di tal che, in considerazione della costituzione in prime cure, innanzi al giudice di pace, della
, in persona del Prefetto, si ritiene che la notificazione della sentenza si è Parte_1 regolarmente perfezionata nei confronti del medesimo Ente che ha deciso di difendersi personalmente in primo grado e non a mezzo dell'Avvocatura dello Stato.
Alla luce delle considerazioni svolte si conclude per l'inammissibilità dell'appello proposto dalla
, in quanto tardivo, poiché nonostante l'odierno appellato abbia regolarmente Parte_1
provveduto alla notifica della sentenza del giudice di pace in data 11.01.2024, l'atto di appello è stato depositato dalla solo in data 28.02.2024, ben oltre il termine breve di 30 giorni Parte_1 per impugnare, di cui all'art. 325 cpc.
Considerata la decisione della causa relativa alla sola questione preliminare di inammissibilità, le spese di lite vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello
- Spese compensate
Così deciso in Avellino, il 20.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino