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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/06/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6524/2020 R.G., riservata in decisione con ordinanza dell'1.05.2025 resa all'esito del deposito di note di trattazione scrita in sostituzione dell'udienza del 7 aprile 2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 1667/2020
TRA
rapp.ta e difesa dall'avvocato Francesco Mascolo giusta Parte_1 procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata in
Gragnano (NA) alla Via Starza n. 13.
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gioacchino Maresca, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato in Piano di
Sorrento (NA) alla Via Bagnulo n.33.
APPELLATO
E
, residente in [...]. Controparte_2
APPELLATA- Contumace
CONCLUSIONI: con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 7 aprile 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , evocava in Parte_1 giudizio, innanzi al giudice di pace di Gragnano, la e Controparte_3
, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni dalla Controparte_2 stessa subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 09.04.2017 in Gragnano alla Via Lamma, in prossimità dell'incrocio con Via V. Veneto.
Deduceva l'attrice che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, il motociclo
Piaggio tg. CF97205, di sua proprietà, percorreva regolarmente la via Lamma nel senso discendente allorquando, giunta all'altezza dell'incrocio con la Via V.
Veneto, il conducente dell'autoveicolo tg. CV143AB di proprietà di CP_2
e assicurato presso la compagnia non
[...] Controparte_3 avvedendosi del rallentamento del traffico veicolare dovuto all'approssimarsi dell'incrocio, perdeva il controllo del mezzo e urtava la parte posteriore del veicolo attoreo che, per effetto di tale urto, rovinava al suolo sul suo lato destro.
Aggiungeva che in conseguenza del sinistro il veicolo di sua proprietà riportava danni alla parte destra con l'interessamento della pedana, pedalino, fanaleria, manubrio, indicatore ecc.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in via Controparte_3 preliminare l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148
D.lgs. n. 209/2005 e l'improcedibilità della stessa;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
Rimaneva, invece, contumace . Controparte_2
Espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 1667/2020 il giudice di pace di
Gragnano accoglieva la domanda e condannava la in Controparte_3 solido con il convenuto responsabile civile al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 1.000,00, equitativamente determinata, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo e compensava le spese di lite tra le parti.
1.1 Con atto ritualmente notificato, ha proposto appello con Parte_1 cui ha chiesto la riforma della predetta sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, erroneamente, ha compensato le spese di lite pur a fronte dell'esclusiva responsabilità del convenuto in ordine alla causazione dell'evento dannoso, motivando tale statuizione sulla scorta della condotta poco collaborativa osservata dalla danneggiata la quale, in violazione dei canoni di correttezza e buona fede, in sede stragiudiziale si era sottratta agli appuntamenti con il PA nominato dalla compagnia al fine di fare ispezionare il veicolo incidentato, così impedendo all'assicurazione di formulare una congrua offerta risarcitoria ed evitare il contenzioso giudiziale. Diversamente, ha osservato l'appellante, dalla documentazione in atti, non adeguatamente presa in considerazione dal giudice di prime cure, è emerso il corretto comportamento della , la quale ha Pt_1 ritualmente e tempestivamente inviato alla compagnia una missiva CP_3 di messa in mora ai sensi e per gli effetti di cui all'art 148 d.lgs 209/2005, completa di tutti i requisiti ex lege richiesti, ivi inclusa la disponibilità a far visionare il veicolo danneggiato per la durata non di cinque ma bensì di ben quindici giorni, laddove la compagnia convenuta non aveva in alcun modo dato riscontro a tale missiva, chiedendo di poter ispezionare il veicolo e di avere ulteriori chiarificazioni e documenti soltanto ben oltre il termine di cui all'art 148
d.lgs. 209/2005, a seguito della introduzione del procedimento di negoziazione assistita. Sulla scorta di tali premesse, e ritenuta la insussistenza della denunciata condotta ostativa da parte della danneggiata, l'odierna appellante ha instato per la riforma del capo concernente le spese della sentenza di primo grado, con condanna delle convenute alla refusione delle spese del giudizio di primo grado, in omaggio al principio di soccombenza, nonché della presente fase di gravame.
La si è costituita ed ha chiesto in via principale, il Controparte_3 rigetto dell'appello in quanto inammissibile e comunque infondato e la conferma della impugnata sentenza, con vittoria delle spese, e competenze professionali;
in via subordinata e solo nell'eventualità di accoglimento dell'appello principale, ha proposto appello incidentale tardivo ex art 334 c.p.c. riportandosi alle eccezioni tutte svolte nel corso del giudizio di primo grado e chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con totale rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata in primo grado dall'appellante principale e la conseguente condanna alla restituzione di tutto quanto già percepito in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali. A tal fine l'appellante incidentale ha dedotto l'erroneità della decisione assunta dal giudice di prime cure laddove quest'ultimo aveva ritenuto provato sia l'an che il quantum della domanda proposta, non avendo l'attrice adempiuto all'onere della prova del fatto storico sulla stessa gravante, stante le insanabili contraddizioni in cui era incorso l'unico teste escusso in corso di giudizio – il quale aveva dichiarato che la vettura tamponante era una Fiat
TO laddove sia in citazione che nella messa in mora stragiudiziale l'attrice aveva parlato di una AN SI – e la incongruenza dei danni rilevati sul veicolo, come desumibili dalle foto in atti, rispetto alla dinamica del sinistro così come rappresentata in citazione. Inoltre l'appellante incidentale si doleva anche della quantificazione dei danni operata dal giudice di pace, siccome non provati alla luce di mere riproduzioni fotografiche che in alcun modo potevano garantire la riconducibilità dei graffi rilevati sul veicolo all'incidente occorso, nonché palesemente sproporzionati rispetto al reale valore del veicolo, acquistato per la più modesta somma di € 400,00; anche relativamente al danno da sosta tecnica,
l'appellante incidentale evidenziava come tale voce di danno fosse stata riconosciuta dal giudice di prime cure senza alcuna domanda in tal senso formulata dall'attrice e senza che alcuna prova fosse stata offerta al riguardo.
Nonostante la regolarità della notifica, perfezionatasi in data 16.12.2020 mediante consegna a mani del destinatario, ha omesso di costituirsi CP_2
della quale è stata, dunque, dichiarata la contumacia.
[...]
Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa con ordinanza dell'1.05.2025 resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7 aprile 2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art 190 c.p.c.
2. Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'appello siccome proposto con atto di citazione notificato in data 12-16/12/2020 rispettivamente alla a mezzo pec ed alla responsabile civile , nel Controparte_3 Controparte_2 rispetto del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza gravata del 3 aprile 2020 ( tenuto conto della sospensione feriale dei termini, nonché della sospensione straordinaria introdotta dalla legislazione emergenziale, all'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020) , nonché la tempestiva costituzione dell'appellante avvenuta in data 20.12.2020. Parimenti ammissibile va ritenuto l'appello incidentale tardivo proposto dalla , Controparte_2 essendosi quest'ultima tempestivamente costituita con comparsa depositata in data 19.03.2021, venti giorni prima della prima udienza fissata in data 8.04.2021
( poi differita al successivo 12.04.2021)
In limine litis, poi, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
3. Nel merito, preliminarmente va esaminato l'appello principale, avendo l'appellata compagnia proposta appello incidentale tardivo condizionato all'eventuale accoglimento del gravame principale.
Orbene, l'appellante ha censurato la sentenza laddove si Parte_1 legge “compensa le spese di giudizio”, per non aver il Giudice di prime cure applicato il principio della soccombenza e per aver violato, pertanto, i principi in materia di regolazione delle spese previsti dagli artt. 91 e 92 ss. c.p.c. e del D.M.
55/2014. In particolare, il giudice di primo grado compensava le spese di lite in considerazione della condotta poco collaborativa osservata dalla danneggiata la quale, in violazione dei canoni di correttezza e buona fede, non aveva consentito alla compagnia assicuratrice di ispezionare il veicolo incidentato, impedendo così alla stessa di formulare una congrua proposta risarcitoria, frustrando quindi anche la finalità deflattiva perseguita dalla legislazione.
Occorre osservare che l'art 148 codice assicurazioni impone al danneggiato, sotto pena di improponibilità della domanda risarcitoria, di inoltrare all'assicuratore una missiva stragiudiziale contenente tutte le indicazioni richieste da tale norma al fine di consentire alla compagnia di formulare la propria offerta risarcitoria nel termine di giorni 60 dalla ricezione di tale missiva o, in alternativa, di esporre le ragioni per le quali la stessa ritiene di non poter formulare alcuna offerta;
entro il termine di giorni 30 dalla ricezione di tale missiva, l'assicurazione potrà chiedere al danneggiato le integrazioni ed i chiarimenti che ritenga necessari.
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che “l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore si è avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione dopo la scadenza del termini previsto dal quinto comma della disposizione citata, in quanto, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede da cui è governata la procedura in esame, l'assicuratore non può trarre un vantaggio (la persistente improponibilità della domanda risarcitoria) dalla propria inerzia (la mancata tempestiva richiesta di integrazione della documentazione già ricevuta).” (cfr Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20802 del
25/07/2024) Invero, con principio senz'altro estensibile anche al caso di specie, incombe sull'assicuratore un dovere di lealtà e buona fede che, in un'ottica di collaborazione, impone alla compagnia di tempestivamente chiedere nei termini indicati dalla norma tutti i chiarimenti e la documentazione che sia necessaria, non potendo in seguito trarre indebito vantaggio da tale inerzia;
allo stesso modo, anche la messa a disposizione del veicolo per l'ispezione dello stesso da parte di perito fiduciario della compagnia, è temporalmente limitata, dovendo contemperarsi il legittimo interesse del danneggiato di sottoporre il veicolo alle riparazioni del caso o comunque a poterne disporre.
Ebbene, è pacifico, in quanto documentalmente provato, che nel caso che ne occupa la missiva di messa in mora stragiudiziale sia pervenuta all'assicurazione convenuta in data 21 aprile 2017, mentre la soltanto in data Controparte_3
711.2017, ossia ben oltre il menzionato termine di trenta giorni richiesto dall'art
148 cod. assicurazioni, ha chiesto di poter ispezionare il veicolo. E' evidente, pertanto, come la compagnia non abbia offerto la necessaria collaborazione, non essendosi attivata tempestivamente, o comunque nei termini di legge, pur avendo avuto espressa disponibilità del veicolo, da parte della danneggiata, per un periodo di quindici giorni;
di tale condotta inerte non può dunque giovarsi la
, neppure ai soli fini della regolazione delle spese di lite, non Controparte_3 potendosi rinvenire, nella condotta della danneggiata alcuna violazione dei canoni di correttezza e buona fede avendo ottemperato a quanto di sua competenza.
L'art. 92, II comma c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, prevede che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
A seguito della riformulazione del disposto del citato II comma, rispetto alla precedente previsione, da parte dell'art. 13 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, la possibilità per il giudice di prevedere la compensazione delle spese di lite è ormai non più rimessa ad una valutazione discrezionale ma piuttosto alla verifica della sussistenza di presupposti tassativi ben precisi, e cioè “l'assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Al di fuori di tali casi, non è quindi consentito al giudice disporre la compensazione delle spese di lite.
Ebbene, nel caso di specie il giudice di pace ha concluso per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti senza che ricorresse alcuno dei predetti presupposti e supportando tale decisione sulla scorta di una errata valutazione della condotta stragiudiziale delle parti.
Sulla base di tali rilievi, è evidente l'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure, dovendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 91, comma 1 c.p.c. con conseguente condanna della parte soccombente al rimborso delle spese processuali in favore dell'altra.
Pertanto, va accolto l'appello proposto da con la conseguente Parte_1 riforma della sentenza di primo grado nel capo relativo alla regolazione delle spese di lite che, in ossequio al generale criterio della soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti soccombenti e liquidate in base alle indicazioni di cui al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, norma applicabile ratione temporis stante il completamento della prestazione professionale in data posteriore all'entrata in vigore dei nuovi parametri, da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
E' opportuno evidenziare che, con riferimento alla disciplina delle spese processuali, i parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che li preveda e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate (in termini giurisprudenza consolidata;
da ultimo, Cass. 13.11.2020 n.
25788). Ciò premesso, troveranno applicazione i parametri di cui alla Tabella allegata al d.m. n. 147 del 13/08/2022, relativi alle cause dinnanzi al giudice di pace di valore da euro 1.101,00 fino ad euro 5.200,00 (tenuto conto che l'importo liquidato di € 1.000,00 va maggiorato degli interessi e della rivalutazione).
Ne discende, dunque, che il giudice di pace avrebbe dovuto attenersi, nella liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, ai richiamati parametri, tenuto conto altresì della possibilità di discostarsene motivando le ragioni della propria decisione.
Pertanto, in applicazione delle richiamate coordinate normative, il tribunale tenuto conto del valore della controversia, della durata del procedimento, determina nel seguente modo i compensi da riconoscere alla parte vittoriosa in primo grado: fase di studio: euro 118,00; fase introduttiva: euro 126,00; fase istruttoria: euro 176,00; fase decisoria: euro 213,00.
La somma complessiva, dunque, da riconoscere a titolo di competenze professionali per il primo grado di giudizio ammonta a complessivi euro 633,00 per competenze professionali ed euro 125,00 per spese, ed accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
4. La , come sopra osservato, ha poi proposto, per il solo caso Controparte_3 di eventuale accoglimento dell'appello, appello incidentale tardivo criticando, con il primo e secondo motivo di gravame, la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui ha accolto la domanda attorea ritenendola fondata nonostante la carenza probatoria e la genericità dell'unico teste escusso nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, la compagnia ha lamentato l'inattendibilità del teste in ragione delle contraddizioni in cui quest'ultimo sarebbe incorso nel riferire la dinamica del sinistro rispetto a quanto rappresentato in citazione e prima ancora nella missiva di mezza in ora stragiudiziale, avendo il teste dichiarato che la vettura della veniva tamponata da un'automobile Fiat TO, laddove Pt_1 nell'atto di citazione e nella missiva di messa in mora veniva individuata quale auto investitrice una AN Y.
La censura è infondata.
Il giudice di prime cure ha correttamente attribuito una responsabilità esclusiva al conducente del veicolo in proprietà della nel sinistro per cui è CP_2 causa. Né può essere condivisa la critica mossa dall'appellante in ordine alla ritenuta inidoneità della prova testimoniale raccolta, in ragione della prospettata illogicità ed incongruenza delle dichiarazioni rese dal testimone.
Invero, dalla deposizione resa dal teste escusso nell'ambito del giudizio di primo grado, nell'udienza dell'8.11.2018, è emersa una dinamica del sinistro sufficientemente chiara e circostanziata.
In particolare, il teste è apparso credibile avendo assistito Testimone_1 direttamente al concreto svolgersi del sinistro verificatosi in Gragnano alla Via
Lamma, trovandosi a bordo del suo veicolo mentre percorreva la Via Lamma;
infatti, nel corso della sua escussione avvenuta all'udienza dell'8.11.2018, ha riferito che, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, era preceduto da pochi metri dal veicolo Fiat TO che percorreva nella sua stessa direzione la Via
Lamma in Gragnano, allorquando giunto poco prima dell'incrocio con Via V.
Veneto, ci fu un rallentamento del traffico.
Specificava di aver visto il veicolo Fiat TO tamponare un motociclo Vespa
Piaggio di colore marroncino che stava rallentando per la presenza dell'incrocio, dove vi è presente anche il segnale di “stop”. A seguito dell'urto, il motociclo cadeva al suolo sul lato destro unitamente al suo conducente, il quale non riportava lesioni apprezzabili.
Il testimone ha poi descritto le parti del veicolo danneggiato, riconoscendo le fotografie allegate agli atti e affermando che: “ricordo che la vespa si danneggiò al lato destro, con graffiature varie, scocca, manubrio.”
Orbene, dal reso testimoniale, il quale ha descritto il sinistro riferendo nei dettagli la dinamica con il quale si era verificato, si deduce che il conducente dell'autoveicolo convenuto ha adottato una condotta negligente, non conforme ai principi di comune prudenza e alle norme di circolazione stradale, non rallentando all'incrocio e senza rispettare le distanze minime.
Nulla controparte ha dedotto e/o allegato per provare il contrario;
dunque, non è stato possibile accertare che il conducente convenuto si sia uniformato alle norme di comune prudenza e alle norme sulla circolazione stradale;
pertanto, si ritiene superata la presunzione di concorso di colpa ex. art. 2054 c.c. (Cass. Civ. n.
5671/00 n. 1384/97 e n. 8662/90).
La circostanza, inoltre, del richiamo di un'autovettura diversa rispetto a quella richiamata in citazione non inficia la credibilità del teste, nella misura in cui la correttezza di quanto da questi riferito si ricava anche dalle altre emergenze istruttorie (quali modello CAI datato 9.04.2017 e sottoscritto da entrambe le parti dove si certifica che l'automobile convenuta targata CV143AB è modello Fiat
TO e dal certificato cronologico PRA ufficio provinciale di Napoli, da cui si evince che l'acquisto con scrittura privata datata 5.9.2014 ad opera della convenuta è di un'auto, modello Fiat e targata CV143AB) che il CP_2 modello in questione risulta essere un'automobile Fiat TO in luogo di quella erroneamente indicata nell'atto di citazione quale modello AN Y, sebbene univocamente indicata con il medesimo numero di targa.
Pertanto, tale discrepanza non appare dirimente, come invece prospettato dall'appellante-incidentale, atteso che in ragione della chiara indicazione della medesima targa, si desume che la diversa ed erronea indicazione in citazione del solo modello del veicolo, sia evidentemente frutto di un mero errore di trascrizione, che non inficia né la univoca identificazione dello stesso, come sopra osservato, né la credibilità del teste che correttamente ha riferito il giusto modello dell'auto investitrice ( quale desumibile sia dal modello CAI che dalla visura PRA)
In definitiva, alla luce delle osservazioni fin qui esposte, i motivi d'appello incidentale sopra indicati non meritano accoglimento.
4.1. Con il terzo e quarto motivo di gravame, l'appellante incidentale ha poi criticato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui, erroneamente valutando il materiale probatorio versato agli atti, ha determinato in via equitativa l'ammontare dei danni subiti dal motociclo in €. 1.000,00.
Il motivo è infondato.
Sebbene il giudice di prime cure non abbia disposto c.t.u. tecnica, tuttavia secondo l'opinione del tribunale, le conclusioni cui lo stesso è pervenuto meritano di essere condivise sulla scorta dei rilievi che seguono.
Il Giudice di pace, invero, nel procedere alla quantificazione dei danni riportati al motociclo Vespa Piaggio tg.CF97205 ha ritenuto di quantificare gli stessi in euro
1.000,00, oltre interessi legali, in ragione del fatto che: “il danno lamentato, pur non essendo provato nel suo preciso ammontare, è certo nella sua esistenza ontologica per cui questo giudice può dare una valutazione equitativa allo stesso ai sensi degli artt. 1226 e 2056 del codice civile, così consentendo una liquidazione del danno risarcibile nella misura di complessivi € 1.000,00, dovendo senz'altro ritenersi come riconducibili al sinistro in questione tutti i danni lamentati.”.
Tale motivazione appare condivisibile. In particolare, il Giudice di prime cure ha evidenziato che: “…parte attrice ha documentato la quantificazione del danno producendo una relazione di parte per la riparazione del motociclo che individua la spesa da sostenere per la riparazione in euro 2.294,87. Non può riconoscersi, infatti, rilevanza probatoria al preventivo di parte;
né l'istruttoria ha fornito spunti indiziari significativi in ordine alla entità dei danni e all'intensità dell'investimento. Tuttavia, il danno lamentato, pur non essendo provato nel suo preciso ammontare, è certo nella sua esistenza ontologica”.
Dunque, valutata la dinamica ed i danni visibili sulla documentazione fotografica
(nonché il loro andamento cinematico), si può concludere che alcuni danni possono essere coerenti con la dinamica esposta dall'attrice.
Inoltre, nel caso di specie, il Tribunale non ha ritenuto di disporre una c.t.u, in quanto le conclusioni a cui è giunto il Giudice di prime cure possono essere condivise dal giudicante in quanto risultano sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione poste a base della liquidazione dei danni subiti e anche alla luce del principio più volte ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione, secondo il quale il giudice in quanto peritus peritorum può procedere ad una stima delle risultanze processuali in tema di danno ed anche discostarsi dalle eventuali conclusioni dell'ausiliario laddove nominato.
In termini generali, in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito a sinistro stradale, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui non venga fornita la prova che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non venga indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità (cfr., in tal senso, Tribunale Salerno, sez. III, 02 gennaio 2008, n. 3).
Tuttavia, nelle ipotesi di richiesta di risarcimento del danno patrimoniale derivante da sinistro stradale il preventivo di riparazione redatto da un terzo può essere valutato ex art. 2729 c.c., se unito ad altri elementi di prova (di cui costituisca un riscontro). In quest'ultimo caso infatti può costituire un riscontro di elementi forniti aliunde, che corrobora quelli e ne è corroborato. Pertanto esclusivamente da solo e in sè considerato esso non è che una valutazione, ovvero la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica (come valutazione, un simile documento è assolutamente inidoneo a stimare un danno, nè il giudice può disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare il danno al veicolo;
cfr. Tribunale Roma, sez. XIII, 26 marzo 2005; Tribunale Roma, sez.
XII, 24 marzo 2004). Nella fattispecie in esame oltre a Parte_2 produrre il preventivo, ha altresì allegato cinque rappresentazioni fotografiche da cui si desumono i danni riportati dal veicolo.
Dalle foto si evince nitidamente che l'urto ha provocato la rottura del faro posteriore e graffi a tutta la parte laterale destra del veicolo. Tali danni, poi, sono stati anche riconosciuti dal teste escusso nella fase di primo grado ed appaiono coerenti con la riferita dinamica del sinistro.
Sulla scorta della corrispondenza fra i danni evidenziati nelle fotografie accluse agli atti ed alcune delle voci di riparazione di cui al preventivo in atti, appare di ragione liquidare a titolo risarcitorio l'importo di € 1.000,00 come determinato equitativamente dal giudice di pace. Sicuramente possono essere riconosciute, infatti, le voci di danno di cui al predetto preventivo che riguardano i ricambi posti nella parte destra del veicolo, quelli al manubrio, alla scocca, nonché i costi per la verniciatura. Quanto, poi, alla circostanza, di cui pure la Compagnia appellante incidentale si è doluta, della esorbitanza di tale importo rispetto al valore del veicolo, pari ad € 400,00 come evincibile dal passaggio di proprietà, è agevole osservare per un verso, come tale importo non rappresenti il valore stimato del veicolo, ma solo quello convenuto fra le parti per la compravendita e, per altro verso, come il danneggiato abbia sempre il diritto al ristoro del danno, anche in forma specifica, purchè ciò non si traduca in una ingiusta locupletazione ai danni dell'assicurazione, comportando un aumento di valore del veicolo danneggiato (cfr. Cass. civ., ord. n.10686 del 20/04/2023) Da tale punto di vista, dunque, appare ben possibile che il danneggiato possa essere ristorato dei danni subiti anche se superiori al valore del veicolo, purchè gli stessi non importino un ingiusto incremento di valore del veicolo stesso. Nel caso che ne occupa, tenuto conto della natura delle riparazioni da eseguire, appare evidente che il veicolo incidentato non godrà di alcun incremento di valore commerciale, trattandosi all'evidenza di interventi di mero ripristino delle sole parti danneggiate
( e non anche di eventuali ulteriori danni non eziologicamente ricollegabili all'incidente per cui è causa) In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, la liquidazione eseguita dal giudice di prime cure appare coerente e congrua di talchè anch'essa merita di essere confermata in questa sede.
5. Quanto alle spese di lite del presente grado, le stesse seguono la soccombenza della sia per quanto concerne l'appello principale che per Controparte_3 quanto concerne l'appello incidentale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto delle attività espletate (mancanza di fase istruttoria) della complessità e del pregio delle medesime (scaglione da euro 1.101,00 fino ad euro 5.200,00: fase studio, euro 213,00; fase introduttiva, euro 213,00; fase istruttoria/trattazione, euro -; fase decisionale, euro 426,00;), da distrarre in favore dell'avvocato Francesco Mascolo ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Alcunchè, invece, va disposto nei rapporti fra l'appellante e l'appellata CP_2
, stante la contumacia della predetta. Nella presente fase di grame, infatti, la
[...]
non si è costituita e non ha impugnato a sua volta la sentenza CP_2 chiedendone la riforma;
né d'altra parte la stessa ha resistito all'appello proposto dalla relativamente al regime delle spese di lite. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1 proposto dalla , disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o Controparte_3 conclusione, così provvede:
A. accoglie l'appello principale proposto da e per l'effetto, Parte_1 in parziale riforma della sentenza gravata relativamente al solo capo concernente la regolazione delle spese di lite, condanna la in Controparte_4 persona del legale rapp.te p.t., e , in solido, al pagamento in Controparte_2 favore di della somma di euro 633,00 per compensi Parte_1 professionali relativi al primo grado di giudizio, ed euro 125,00 per spese processuali, oltre il 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarre in favore dell'avvocato Francesco Mascolo per dichiarato anticipo;
B. rigetta l'appello incidentale proposto dalla;
Controparte_3 C. condanna la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_4
e , in solido, al pagamento in favore di delle Controparte_2 Parte_1 spese processuali di secondo grado che liquida in euro 174,00 per spese ed euro
852,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p. a., se dovute, con attribuzione in favore dell'avvocato Francesco
Mascolo ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
D. nulla sulle spese nei rapporti fra l'appellante e , stante Controparte_5 la contumacia di quest'ultima.
Così deciso in Torre Annunziata il 28.06.2025
Il giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6524/2020 R.G., riservata in decisione con ordinanza dell'1.05.2025 resa all'esito del deposito di note di trattazione scrita in sostituzione dell'udienza del 7 aprile 2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 1667/2020
TRA
rapp.ta e difesa dall'avvocato Francesco Mascolo giusta Parte_1 procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata in
Gragnano (NA) alla Via Starza n. 13.
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gioacchino Maresca, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato in Piano di
Sorrento (NA) alla Via Bagnulo n.33.
APPELLATO
E
, residente in [...]. Controparte_2
APPELLATA- Contumace
CONCLUSIONI: con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 7 aprile 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , evocava in Parte_1 giudizio, innanzi al giudice di pace di Gragnano, la e Controparte_3
, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni dalla Controparte_2 stessa subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 09.04.2017 in Gragnano alla Via Lamma, in prossimità dell'incrocio con Via V. Veneto.
Deduceva l'attrice che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, il motociclo
Piaggio tg. CF97205, di sua proprietà, percorreva regolarmente la via Lamma nel senso discendente allorquando, giunta all'altezza dell'incrocio con la Via V.
Veneto, il conducente dell'autoveicolo tg. CV143AB di proprietà di CP_2
e assicurato presso la compagnia non
[...] Controparte_3 avvedendosi del rallentamento del traffico veicolare dovuto all'approssimarsi dell'incrocio, perdeva il controllo del mezzo e urtava la parte posteriore del veicolo attoreo che, per effetto di tale urto, rovinava al suolo sul suo lato destro.
Aggiungeva che in conseguenza del sinistro il veicolo di sua proprietà riportava danni alla parte destra con l'interessamento della pedana, pedalino, fanaleria, manubrio, indicatore ecc.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in via Controparte_3 preliminare l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148
D.lgs. n. 209/2005 e l'improcedibilità della stessa;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
Rimaneva, invece, contumace . Controparte_2
Espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 1667/2020 il giudice di pace di
Gragnano accoglieva la domanda e condannava la in Controparte_3 solido con il convenuto responsabile civile al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 1.000,00, equitativamente determinata, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo e compensava le spese di lite tra le parti.
1.1 Con atto ritualmente notificato, ha proposto appello con Parte_1 cui ha chiesto la riforma della predetta sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, erroneamente, ha compensato le spese di lite pur a fronte dell'esclusiva responsabilità del convenuto in ordine alla causazione dell'evento dannoso, motivando tale statuizione sulla scorta della condotta poco collaborativa osservata dalla danneggiata la quale, in violazione dei canoni di correttezza e buona fede, in sede stragiudiziale si era sottratta agli appuntamenti con il PA nominato dalla compagnia al fine di fare ispezionare il veicolo incidentato, così impedendo all'assicurazione di formulare una congrua offerta risarcitoria ed evitare il contenzioso giudiziale. Diversamente, ha osservato l'appellante, dalla documentazione in atti, non adeguatamente presa in considerazione dal giudice di prime cure, è emerso il corretto comportamento della , la quale ha Pt_1 ritualmente e tempestivamente inviato alla compagnia una missiva CP_3 di messa in mora ai sensi e per gli effetti di cui all'art 148 d.lgs 209/2005, completa di tutti i requisiti ex lege richiesti, ivi inclusa la disponibilità a far visionare il veicolo danneggiato per la durata non di cinque ma bensì di ben quindici giorni, laddove la compagnia convenuta non aveva in alcun modo dato riscontro a tale missiva, chiedendo di poter ispezionare il veicolo e di avere ulteriori chiarificazioni e documenti soltanto ben oltre il termine di cui all'art 148
d.lgs. 209/2005, a seguito della introduzione del procedimento di negoziazione assistita. Sulla scorta di tali premesse, e ritenuta la insussistenza della denunciata condotta ostativa da parte della danneggiata, l'odierna appellante ha instato per la riforma del capo concernente le spese della sentenza di primo grado, con condanna delle convenute alla refusione delle spese del giudizio di primo grado, in omaggio al principio di soccombenza, nonché della presente fase di gravame.
La si è costituita ed ha chiesto in via principale, il Controparte_3 rigetto dell'appello in quanto inammissibile e comunque infondato e la conferma della impugnata sentenza, con vittoria delle spese, e competenze professionali;
in via subordinata e solo nell'eventualità di accoglimento dell'appello principale, ha proposto appello incidentale tardivo ex art 334 c.p.c. riportandosi alle eccezioni tutte svolte nel corso del giudizio di primo grado e chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con totale rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata in primo grado dall'appellante principale e la conseguente condanna alla restituzione di tutto quanto già percepito in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali. A tal fine l'appellante incidentale ha dedotto l'erroneità della decisione assunta dal giudice di prime cure laddove quest'ultimo aveva ritenuto provato sia l'an che il quantum della domanda proposta, non avendo l'attrice adempiuto all'onere della prova del fatto storico sulla stessa gravante, stante le insanabili contraddizioni in cui era incorso l'unico teste escusso in corso di giudizio – il quale aveva dichiarato che la vettura tamponante era una Fiat
TO laddove sia in citazione che nella messa in mora stragiudiziale l'attrice aveva parlato di una AN SI – e la incongruenza dei danni rilevati sul veicolo, come desumibili dalle foto in atti, rispetto alla dinamica del sinistro così come rappresentata in citazione. Inoltre l'appellante incidentale si doleva anche della quantificazione dei danni operata dal giudice di pace, siccome non provati alla luce di mere riproduzioni fotografiche che in alcun modo potevano garantire la riconducibilità dei graffi rilevati sul veicolo all'incidente occorso, nonché palesemente sproporzionati rispetto al reale valore del veicolo, acquistato per la più modesta somma di € 400,00; anche relativamente al danno da sosta tecnica,
l'appellante incidentale evidenziava come tale voce di danno fosse stata riconosciuta dal giudice di prime cure senza alcuna domanda in tal senso formulata dall'attrice e senza che alcuna prova fosse stata offerta al riguardo.
Nonostante la regolarità della notifica, perfezionatasi in data 16.12.2020 mediante consegna a mani del destinatario, ha omesso di costituirsi CP_2
della quale è stata, dunque, dichiarata la contumacia.
[...]
Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa con ordinanza dell'1.05.2025 resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7 aprile 2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art 190 c.p.c.
2. Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'appello siccome proposto con atto di citazione notificato in data 12-16/12/2020 rispettivamente alla a mezzo pec ed alla responsabile civile , nel Controparte_3 Controparte_2 rispetto del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza gravata del 3 aprile 2020 ( tenuto conto della sospensione feriale dei termini, nonché della sospensione straordinaria introdotta dalla legislazione emergenziale, all'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020) , nonché la tempestiva costituzione dell'appellante avvenuta in data 20.12.2020. Parimenti ammissibile va ritenuto l'appello incidentale tardivo proposto dalla , Controparte_2 essendosi quest'ultima tempestivamente costituita con comparsa depositata in data 19.03.2021, venti giorni prima della prima udienza fissata in data 8.04.2021
( poi differita al successivo 12.04.2021)
In limine litis, poi, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
3. Nel merito, preliminarmente va esaminato l'appello principale, avendo l'appellata compagnia proposta appello incidentale tardivo condizionato all'eventuale accoglimento del gravame principale.
Orbene, l'appellante ha censurato la sentenza laddove si Parte_1 legge “compensa le spese di giudizio”, per non aver il Giudice di prime cure applicato il principio della soccombenza e per aver violato, pertanto, i principi in materia di regolazione delle spese previsti dagli artt. 91 e 92 ss. c.p.c. e del D.M.
55/2014. In particolare, il giudice di primo grado compensava le spese di lite in considerazione della condotta poco collaborativa osservata dalla danneggiata la quale, in violazione dei canoni di correttezza e buona fede, non aveva consentito alla compagnia assicuratrice di ispezionare il veicolo incidentato, impedendo così alla stessa di formulare una congrua proposta risarcitoria, frustrando quindi anche la finalità deflattiva perseguita dalla legislazione.
Occorre osservare che l'art 148 codice assicurazioni impone al danneggiato, sotto pena di improponibilità della domanda risarcitoria, di inoltrare all'assicuratore una missiva stragiudiziale contenente tutte le indicazioni richieste da tale norma al fine di consentire alla compagnia di formulare la propria offerta risarcitoria nel termine di giorni 60 dalla ricezione di tale missiva o, in alternativa, di esporre le ragioni per le quali la stessa ritiene di non poter formulare alcuna offerta;
entro il termine di giorni 30 dalla ricezione di tale missiva, l'assicurazione potrà chiedere al danneggiato le integrazioni ed i chiarimenti che ritenga necessari.
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che “l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore si è avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione dopo la scadenza del termini previsto dal quinto comma della disposizione citata, in quanto, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede da cui è governata la procedura in esame, l'assicuratore non può trarre un vantaggio (la persistente improponibilità della domanda risarcitoria) dalla propria inerzia (la mancata tempestiva richiesta di integrazione della documentazione già ricevuta).” (cfr Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20802 del
25/07/2024) Invero, con principio senz'altro estensibile anche al caso di specie, incombe sull'assicuratore un dovere di lealtà e buona fede che, in un'ottica di collaborazione, impone alla compagnia di tempestivamente chiedere nei termini indicati dalla norma tutti i chiarimenti e la documentazione che sia necessaria, non potendo in seguito trarre indebito vantaggio da tale inerzia;
allo stesso modo, anche la messa a disposizione del veicolo per l'ispezione dello stesso da parte di perito fiduciario della compagnia, è temporalmente limitata, dovendo contemperarsi il legittimo interesse del danneggiato di sottoporre il veicolo alle riparazioni del caso o comunque a poterne disporre.
Ebbene, è pacifico, in quanto documentalmente provato, che nel caso che ne occupa la missiva di messa in mora stragiudiziale sia pervenuta all'assicurazione convenuta in data 21 aprile 2017, mentre la soltanto in data Controparte_3
711.2017, ossia ben oltre il menzionato termine di trenta giorni richiesto dall'art
148 cod. assicurazioni, ha chiesto di poter ispezionare il veicolo. E' evidente, pertanto, come la compagnia non abbia offerto la necessaria collaborazione, non essendosi attivata tempestivamente, o comunque nei termini di legge, pur avendo avuto espressa disponibilità del veicolo, da parte della danneggiata, per un periodo di quindici giorni;
di tale condotta inerte non può dunque giovarsi la
, neppure ai soli fini della regolazione delle spese di lite, non Controparte_3 potendosi rinvenire, nella condotta della danneggiata alcuna violazione dei canoni di correttezza e buona fede avendo ottemperato a quanto di sua competenza.
L'art. 92, II comma c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, prevede che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
A seguito della riformulazione del disposto del citato II comma, rispetto alla precedente previsione, da parte dell'art. 13 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, la possibilità per il giudice di prevedere la compensazione delle spese di lite è ormai non più rimessa ad una valutazione discrezionale ma piuttosto alla verifica della sussistenza di presupposti tassativi ben precisi, e cioè “l'assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Al di fuori di tali casi, non è quindi consentito al giudice disporre la compensazione delle spese di lite.
Ebbene, nel caso di specie il giudice di pace ha concluso per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti senza che ricorresse alcuno dei predetti presupposti e supportando tale decisione sulla scorta di una errata valutazione della condotta stragiudiziale delle parti.
Sulla base di tali rilievi, è evidente l'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure, dovendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 91, comma 1 c.p.c. con conseguente condanna della parte soccombente al rimborso delle spese processuali in favore dell'altra.
Pertanto, va accolto l'appello proposto da con la conseguente Parte_1 riforma della sentenza di primo grado nel capo relativo alla regolazione delle spese di lite che, in ossequio al generale criterio della soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti soccombenti e liquidate in base alle indicazioni di cui al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, norma applicabile ratione temporis stante il completamento della prestazione professionale in data posteriore all'entrata in vigore dei nuovi parametri, da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
E' opportuno evidenziare che, con riferimento alla disciplina delle spese processuali, i parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che li preveda e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate (in termini giurisprudenza consolidata;
da ultimo, Cass. 13.11.2020 n.
25788). Ciò premesso, troveranno applicazione i parametri di cui alla Tabella allegata al d.m. n. 147 del 13/08/2022, relativi alle cause dinnanzi al giudice di pace di valore da euro 1.101,00 fino ad euro 5.200,00 (tenuto conto che l'importo liquidato di € 1.000,00 va maggiorato degli interessi e della rivalutazione).
Ne discende, dunque, che il giudice di pace avrebbe dovuto attenersi, nella liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, ai richiamati parametri, tenuto conto altresì della possibilità di discostarsene motivando le ragioni della propria decisione.
Pertanto, in applicazione delle richiamate coordinate normative, il tribunale tenuto conto del valore della controversia, della durata del procedimento, determina nel seguente modo i compensi da riconoscere alla parte vittoriosa in primo grado: fase di studio: euro 118,00; fase introduttiva: euro 126,00; fase istruttoria: euro 176,00; fase decisoria: euro 213,00.
La somma complessiva, dunque, da riconoscere a titolo di competenze professionali per il primo grado di giudizio ammonta a complessivi euro 633,00 per competenze professionali ed euro 125,00 per spese, ed accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
4. La , come sopra osservato, ha poi proposto, per il solo caso Controparte_3 di eventuale accoglimento dell'appello, appello incidentale tardivo criticando, con il primo e secondo motivo di gravame, la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui ha accolto la domanda attorea ritenendola fondata nonostante la carenza probatoria e la genericità dell'unico teste escusso nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, la compagnia ha lamentato l'inattendibilità del teste in ragione delle contraddizioni in cui quest'ultimo sarebbe incorso nel riferire la dinamica del sinistro rispetto a quanto rappresentato in citazione e prima ancora nella missiva di mezza in ora stragiudiziale, avendo il teste dichiarato che la vettura della veniva tamponata da un'automobile Fiat TO, laddove Pt_1 nell'atto di citazione e nella missiva di messa in mora veniva individuata quale auto investitrice una AN Y.
La censura è infondata.
Il giudice di prime cure ha correttamente attribuito una responsabilità esclusiva al conducente del veicolo in proprietà della nel sinistro per cui è CP_2 causa. Né può essere condivisa la critica mossa dall'appellante in ordine alla ritenuta inidoneità della prova testimoniale raccolta, in ragione della prospettata illogicità ed incongruenza delle dichiarazioni rese dal testimone.
Invero, dalla deposizione resa dal teste escusso nell'ambito del giudizio di primo grado, nell'udienza dell'8.11.2018, è emersa una dinamica del sinistro sufficientemente chiara e circostanziata.
In particolare, il teste è apparso credibile avendo assistito Testimone_1 direttamente al concreto svolgersi del sinistro verificatosi in Gragnano alla Via
Lamma, trovandosi a bordo del suo veicolo mentre percorreva la Via Lamma;
infatti, nel corso della sua escussione avvenuta all'udienza dell'8.11.2018, ha riferito che, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, era preceduto da pochi metri dal veicolo Fiat TO che percorreva nella sua stessa direzione la Via
Lamma in Gragnano, allorquando giunto poco prima dell'incrocio con Via V.
Veneto, ci fu un rallentamento del traffico.
Specificava di aver visto il veicolo Fiat TO tamponare un motociclo Vespa
Piaggio di colore marroncino che stava rallentando per la presenza dell'incrocio, dove vi è presente anche il segnale di “stop”. A seguito dell'urto, il motociclo cadeva al suolo sul lato destro unitamente al suo conducente, il quale non riportava lesioni apprezzabili.
Il testimone ha poi descritto le parti del veicolo danneggiato, riconoscendo le fotografie allegate agli atti e affermando che: “ricordo che la vespa si danneggiò al lato destro, con graffiature varie, scocca, manubrio.”
Orbene, dal reso testimoniale, il quale ha descritto il sinistro riferendo nei dettagli la dinamica con il quale si era verificato, si deduce che il conducente dell'autoveicolo convenuto ha adottato una condotta negligente, non conforme ai principi di comune prudenza e alle norme di circolazione stradale, non rallentando all'incrocio e senza rispettare le distanze minime.
Nulla controparte ha dedotto e/o allegato per provare il contrario;
dunque, non è stato possibile accertare che il conducente convenuto si sia uniformato alle norme di comune prudenza e alle norme sulla circolazione stradale;
pertanto, si ritiene superata la presunzione di concorso di colpa ex. art. 2054 c.c. (Cass. Civ. n.
5671/00 n. 1384/97 e n. 8662/90).
La circostanza, inoltre, del richiamo di un'autovettura diversa rispetto a quella richiamata in citazione non inficia la credibilità del teste, nella misura in cui la correttezza di quanto da questi riferito si ricava anche dalle altre emergenze istruttorie (quali modello CAI datato 9.04.2017 e sottoscritto da entrambe le parti dove si certifica che l'automobile convenuta targata CV143AB è modello Fiat
TO e dal certificato cronologico PRA ufficio provinciale di Napoli, da cui si evince che l'acquisto con scrittura privata datata 5.9.2014 ad opera della convenuta è di un'auto, modello Fiat e targata CV143AB) che il CP_2 modello in questione risulta essere un'automobile Fiat TO in luogo di quella erroneamente indicata nell'atto di citazione quale modello AN Y, sebbene univocamente indicata con il medesimo numero di targa.
Pertanto, tale discrepanza non appare dirimente, come invece prospettato dall'appellante-incidentale, atteso che in ragione della chiara indicazione della medesima targa, si desume che la diversa ed erronea indicazione in citazione del solo modello del veicolo, sia evidentemente frutto di un mero errore di trascrizione, che non inficia né la univoca identificazione dello stesso, come sopra osservato, né la credibilità del teste che correttamente ha riferito il giusto modello dell'auto investitrice ( quale desumibile sia dal modello CAI che dalla visura PRA)
In definitiva, alla luce delle osservazioni fin qui esposte, i motivi d'appello incidentale sopra indicati non meritano accoglimento.
4.1. Con il terzo e quarto motivo di gravame, l'appellante incidentale ha poi criticato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui, erroneamente valutando il materiale probatorio versato agli atti, ha determinato in via equitativa l'ammontare dei danni subiti dal motociclo in €. 1.000,00.
Il motivo è infondato.
Sebbene il giudice di prime cure non abbia disposto c.t.u. tecnica, tuttavia secondo l'opinione del tribunale, le conclusioni cui lo stesso è pervenuto meritano di essere condivise sulla scorta dei rilievi che seguono.
Il Giudice di pace, invero, nel procedere alla quantificazione dei danni riportati al motociclo Vespa Piaggio tg.CF97205 ha ritenuto di quantificare gli stessi in euro
1.000,00, oltre interessi legali, in ragione del fatto che: “il danno lamentato, pur non essendo provato nel suo preciso ammontare, è certo nella sua esistenza ontologica per cui questo giudice può dare una valutazione equitativa allo stesso ai sensi degli artt. 1226 e 2056 del codice civile, così consentendo una liquidazione del danno risarcibile nella misura di complessivi € 1.000,00, dovendo senz'altro ritenersi come riconducibili al sinistro in questione tutti i danni lamentati.”.
Tale motivazione appare condivisibile. In particolare, il Giudice di prime cure ha evidenziato che: “…parte attrice ha documentato la quantificazione del danno producendo una relazione di parte per la riparazione del motociclo che individua la spesa da sostenere per la riparazione in euro 2.294,87. Non può riconoscersi, infatti, rilevanza probatoria al preventivo di parte;
né l'istruttoria ha fornito spunti indiziari significativi in ordine alla entità dei danni e all'intensità dell'investimento. Tuttavia, il danno lamentato, pur non essendo provato nel suo preciso ammontare, è certo nella sua esistenza ontologica”.
Dunque, valutata la dinamica ed i danni visibili sulla documentazione fotografica
(nonché il loro andamento cinematico), si può concludere che alcuni danni possono essere coerenti con la dinamica esposta dall'attrice.
Inoltre, nel caso di specie, il Tribunale non ha ritenuto di disporre una c.t.u, in quanto le conclusioni a cui è giunto il Giudice di prime cure possono essere condivise dal giudicante in quanto risultano sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione poste a base della liquidazione dei danni subiti e anche alla luce del principio più volte ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione, secondo il quale il giudice in quanto peritus peritorum può procedere ad una stima delle risultanze processuali in tema di danno ed anche discostarsi dalle eventuali conclusioni dell'ausiliario laddove nominato.
In termini generali, in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito a sinistro stradale, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui non venga fornita la prova che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non venga indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità (cfr., in tal senso, Tribunale Salerno, sez. III, 02 gennaio 2008, n. 3).
Tuttavia, nelle ipotesi di richiesta di risarcimento del danno patrimoniale derivante da sinistro stradale il preventivo di riparazione redatto da un terzo può essere valutato ex art. 2729 c.c., se unito ad altri elementi di prova (di cui costituisca un riscontro). In quest'ultimo caso infatti può costituire un riscontro di elementi forniti aliunde, che corrobora quelli e ne è corroborato. Pertanto esclusivamente da solo e in sè considerato esso non è che una valutazione, ovvero la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica (come valutazione, un simile documento è assolutamente inidoneo a stimare un danno, nè il giudice può disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare il danno al veicolo;
cfr. Tribunale Roma, sez. XIII, 26 marzo 2005; Tribunale Roma, sez.
XII, 24 marzo 2004). Nella fattispecie in esame oltre a Parte_2 produrre il preventivo, ha altresì allegato cinque rappresentazioni fotografiche da cui si desumono i danni riportati dal veicolo.
Dalle foto si evince nitidamente che l'urto ha provocato la rottura del faro posteriore e graffi a tutta la parte laterale destra del veicolo. Tali danni, poi, sono stati anche riconosciuti dal teste escusso nella fase di primo grado ed appaiono coerenti con la riferita dinamica del sinistro.
Sulla scorta della corrispondenza fra i danni evidenziati nelle fotografie accluse agli atti ed alcune delle voci di riparazione di cui al preventivo in atti, appare di ragione liquidare a titolo risarcitorio l'importo di € 1.000,00 come determinato equitativamente dal giudice di pace. Sicuramente possono essere riconosciute, infatti, le voci di danno di cui al predetto preventivo che riguardano i ricambi posti nella parte destra del veicolo, quelli al manubrio, alla scocca, nonché i costi per la verniciatura. Quanto, poi, alla circostanza, di cui pure la Compagnia appellante incidentale si è doluta, della esorbitanza di tale importo rispetto al valore del veicolo, pari ad € 400,00 come evincibile dal passaggio di proprietà, è agevole osservare per un verso, come tale importo non rappresenti il valore stimato del veicolo, ma solo quello convenuto fra le parti per la compravendita e, per altro verso, come il danneggiato abbia sempre il diritto al ristoro del danno, anche in forma specifica, purchè ciò non si traduca in una ingiusta locupletazione ai danni dell'assicurazione, comportando un aumento di valore del veicolo danneggiato (cfr. Cass. civ., ord. n.10686 del 20/04/2023) Da tale punto di vista, dunque, appare ben possibile che il danneggiato possa essere ristorato dei danni subiti anche se superiori al valore del veicolo, purchè gli stessi non importino un ingiusto incremento di valore del veicolo stesso. Nel caso che ne occupa, tenuto conto della natura delle riparazioni da eseguire, appare evidente che il veicolo incidentato non godrà di alcun incremento di valore commerciale, trattandosi all'evidenza di interventi di mero ripristino delle sole parti danneggiate
( e non anche di eventuali ulteriori danni non eziologicamente ricollegabili all'incidente per cui è causa) In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, la liquidazione eseguita dal giudice di prime cure appare coerente e congrua di talchè anch'essa merita di essere confermata in questa sede.
5. Quanto alle spese di lite del presente grado, le stesse seguono la soccombenza della sia per quanto concerne l'appello principale che per Controparte_3 quanto concerne l'appello incidentale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto delle attività espletate (mancanza di fase istruttoria) della complessità e del pregio delle medesime (scaglione da euro 1.101,00 fino ad euro 5.200,00: fase studio, euro 213,00; fase introduttiva, euro 213,00; fase istruttoria/trattazione, euro -; fase decisionale, euro 426,00;), da distrarre in favore dell'avvocato Francesco Mascolo ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Alcunchè, invece, va disposto nei rapporti fra l'appellante e l'appellata CP_2
, stante la contumacia della predetta. Nella presente fase di grame, infatti, la
[...]
non si è costituita e non ha impugnato a sua volta la sentenza CP_2 chiedendone la riforma;
né d'altra parte la stessa ha resistito all'appello proposto dalla relativamente al regime delle spese di lite. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1 proposto dalla , disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o Controparte_3 conclusione, così provvede:
A. accoglie l'appello principale proposto da e per l'effetto, Parte_1 in parziale riforma della sentenza gravata relativamente al solo capo concernente la regolazione delle spese di lite, condanna la in Controparte_4 persona del legale rapp.te p.t., e , in solido, al pagamento in Controparte_2 favore di della somma di euro 633,00 per compensi Parte_1 professionali relativi al primo grado di giudizio, ed euro 125,00 per spese processuali, oltre il 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarre in favore dell'avvocato Francesco Mascolo per dichiarato anticipo;
B. rigetta l'appello incidentale proposto dalla;
Controparte_3 C. condanna la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_4
e , in solido, al pagamento in favore di delle Controparte_2 Parte_1 spese processuali di secondo grado che liquida in euro 174,00 per spese ed euro
852,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p. a., se dovute, con attribuzione in favore dell'avvocato Francesco
Mascolo ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
D. nulla sulle spese nei rapporti fra l'appellante e , stante Controparte_5 la contumacia di quest'ultima.
Così deciso in Torre Annunziata il 28.06.2025
Il giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello