Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N 990/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 990 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da: nato a [...] il [...], (CF: ), ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Franca Boi che lo rappresenta e difende per procura speciale
RICORRENTE
CONTRO nata a [...] il [...] (CF: ) ed ivi elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata, presso lo studio dell'avv. Marcello Manca, che la rappresenta e difende per procura speciale
RESISTENTE
Conclusioni congiunte: “Revoca dell'assegno dovuto per il mantenimento di il Per_1 Pt_1
corrisponderà alla la somma di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , CP_ Per_2
spese compensate”
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato ha richiesto la modifica delle disposizioni Parte_1
contenute nella sentenza n. 2529/2016 del 05.09.2016 con la quale il Tribunale di Cagliari, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, aveva disposto l'assegnazione della casa coniugale in favore di l'affido condiviso del figlio, allora CP_1
minorenne, ponendo in capo al l'obbligo di corrispondere la somma di € 600,00 mensili a Pt_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha domandato, in particolare, la revoca del contributo dovuto per il mantenimento dei figli (38 Per_
anni) e (33 anni), dovendo ritenersi raggiunta l'indipendenza economica. Per_1
In data 01.10.2024 si è costituita in giudizio contestando quanto dedotto dal ricorrente e CP_1
chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 02.10.2024, le parti, personalmente comparse, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il Tribunale, visto l'accordo raggiunto tra le parti e ritenuto lo stesso rispondente agli interesse dei figli, provvede in modo conforme.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Sull'accordo delle parti:
Revoca l'obbligo del di corrispondere il contributo per il mantenimento di (nato il Pt_1 Per_1
18.07.1991); dispone a carico del l'obbligo di corrispondere alla entro il giorno cinque di ogni Pt_1 CP_
mese, la somma di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio (nato il Per_2
29.04.2000), sino al compimento dei 27 anni, sempre che lo stesso non raggiunga prima l'indipendenza economica;
dichiara le spese del giudizio, interamente compensate dalle parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti