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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/06/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 688/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 03/06/2025
E' presente per il l'avv. Francesco Verderosa, il quale si Parte_1 riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta ed a tutte le sue ulteriori difese conclude come in atti e chiede che la causa venga decisa. È' presente altresì l'avv. Antonio Cammarano nell'interesse delle parti il quale si riporta ai propri scritti Parte_1
e a tutte le difese, deduzioni, eccezioni e domande. Conclude come in atti e chiede che la causa venga trattenuta in decisione. e' altresì presente il dott. ai Controparte_1 fini della pratica forense. È, altresì, presente per delega dell' avvocato Maurizio Napolitano, l'avv. Anellino Crocamo il quale si riporta a tutti gli scritti difensivi in uno alla documentazione ivi allegata chiedendone l'integrale accoglimento. L'avv. Crocamo chiede la conferma della sentenza di primo grado. Ancora, l'avvocato Crocamo fa presente che l'appello risulta infondato in fatto ed in diritto facendo rilevare che la carenza di legittimazione passiva è stata sollevata solo in questa sede. In primo grado controparte non ha mai sollevato tale difetto, anzi ha svolto regolarmente la sua difesa. In conclusione si chiede conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese di lite. Il giudice, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula dà lettura alle ore 13,10 della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni ed in funzione di Giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 688 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n.490/2023”, e vertente
TRA
1 , C.F. e C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
entrambi elettivamente domiciliati in Agropoli (SA) alla via Q. Sella 5 C.F._2 nello studio dell'avv. Antonio Cammarano ( ), dal quale sono C.F._3 rappresentanti e difesi, come da procura in atti;
APPELLANTI
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio CP_2 C.F._4
Napolitano che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Agropoli (SA) alla Via San Marco n.184;
APPELLATO
E
(C.F. ), con sede in Agropoli (SA) Via S. Pio Parte_1 P.IVA_1
X n. 73, in persona dell'amministratore p.t. avv. elettivamente domiciliato Controparte_3 in Agropoli (SA) Via S. Pio X n. 14 presso lo studio dell'avv. Francesco Verderosa
( ) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti;
C.F._5
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza e discussione del 3/6/2025, da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i sig.ri e proponevano Parte_2 Pt_3 appello avverso la sentenza n. 490/2023 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli, con la quale erano stati condannati al pagamento di €. 3.000,00 a favore della sig.ra a titolo di CP_2 risarcimento dei danni arrecati all'immobile di proprietà di quest'ultima e provocati da infiltrazioni d'acqua provenienti dalle loro proprietà.
Gli appellanti deducevano l'erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, spiegata in primo grado, che il primo giudice aveva errato quando aveva escluso la responsabilità del e la violazione del principio dell'onere della prova per essere la decisione fondata Parte_1 unicamente sugli esiti della consulenza tecnica di ufficio.
Concludevano come segue: “..in via principale e nel merito , accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza n.490/2023 emessa dal Giudice di Pace di Agropoli
2 nell'ambito del giudizio n.872/2018 R.G. rigettare ogni domanda proposta dalla sig.ra sia nei CP_2 confronti del prof. che nei confronti della prof.ssa in quanto inammissibili, Parte_2 Parte_3 improcedibili nonché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
con vittoria di spese e compensi come per legge e relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
Entrambi gli appellati si costituivano in giudizio e concludevano per il rigetto del gravame con vittoria delle spese del grado.
Il evidenziava la mancata proposizione nei suoi confronti di Parte_1 domande, riproponeva le difese formulate in primo grado circa la carenza di prova in ordine al nesso di causalità e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto di tutte le domande eventualmente formulate nei suoi confronti perché inammissibili, improcedibili nonchè infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
Il Tribunale fissava udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Giova ricordare che l'obbligo di motivazione è ottemperato dal giudice mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione ossia del ragionamento da lui seguito, ma non è necessario che egli confuti espressamente tutti gli argomenti portati dalle parti a sostegno del proprio assunto, non potendo altrimenti mai la motivazione qualificarsi succinta a norma dell'art. 118 c.p.c. e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - deve ritenersi consentito al giudice di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ. n. 12123/2013; Cass. Civ. n. 11356/2006; Cass. Civ. n.
5724/2015; Cass. Civ. n. 5624/2014; Cass. Civ. n. 120002/2014; Cass. Civ. Sez. Un. n.
9936/2014).
Nel caso in esame la questione di più agevole soluzione è sicuramente quella prospettata dagli appellanti con l'ultimo motivo di gravame, col quale gli stessi deducevano che, pur in presenza di un accertato mutamento dello stato di fatto dei luoghi di causa, che non aveva consentito di procedere al riscontro materiale dei danni lamentati, il consulente tecnico di ufficio aveva individuato l'origine delle infiltrazioni e quantificato il risarcimento dovuto.
L'attrice in primo grado chiedeva il risarcimento dei danni derivanti da plurime e reiterate infiltrazioni d'acqua che, a cadenza periodica ed a partire dall'anno 2017, avevano provocato ammaloramenti delle mura dell'immobile di sua proprietà.
Il testimone , ascoltato all'udienza del 18/3/2019, riferiva di aver effettuato un Testimone_1 sopralluogo presso l'abitazione dell'appellata per verificare le opere da realizzare e di aver rilevato
3 la presenza delle infiltrazioni e anche di un distacco di intonaco e su specifica domanda dell'avv. dichiarava anche che non era possibile stabilire con certezza l'origine delle infiltrazioni CP_4 ovvero se le stesse derivassero da fattori esterni o da perdite di acqua provenienti da proprietà di altri condomini.
Il testimone ascoltato all'udienza del 1/7/2019 dichiarava di essersi recato presso Testimone_2
l'abitazione dell'appellata sette o otto mesi prima, di aver visto delle macchie di umidità e di nulla poter riferire in ordine alle cause delle stesse, non essendo un tecnico.
Il testimone , ascoltato all'udienza del 1/7/2019, di professione geometra, riferiva Testimone_3 di essere intervenuto sui luoghi di causa su richiesta dell'amministratore del condominio, di aver rilevato la presenza di macchie dovute ad infiltrazione di acqua oramai asciutte e che sarebbe stato opportuno visionare anche l'appartamento sovrastante quello della appellata, nonché le altre parti dell'edificio per avere un “quadro completo della situazione e dare una risposta esauriente”.
Nessuno dei testimoni era, dunque, in grado di individuare l'origine delle infiltrazioni, né di correlare la comparsa delle stesse all'inizio dell'esecuzione dei lavori nella proprietà sovrastante quella della sig.ra CP_2
Il consulente tecnico di ufficio interveniva sui luoghi di causa quando oramai non vi era alcuna infiltrazione ed erano passati circa tre anni e mezzo ed eseguiva la propria indagine unicamente sulle fotografie allegate alla propria produzione dalla difesa dell'attrice in primo grado, assumendo che le infiltrazioni derivassero sia dalla terrazza sovrastante di proprietà degli appellanti, sia in minima parte dalla parete esterna del fabbricato. Assumeva che l'acqua, quando pioveva tendeva a ristagnare sul terrazzo e soprattutto sul lato nord, che il deflusso delle acque non era veloce, che sul terrazzo erano visibili tracce di terra e umidità e che l'acqua scendeva sulla parete nord non in buono stato ( “…Quando piove l'acqua tende a ristagnare sul terrazzo e soprattutto al lato nord in corrispondenza della camera da letto.., del WC1 e del WC 2….Si notano anche al lato ovest del terrazzo dove si sviluppa in modo lungo e stretto….tracce di terra e umidità di risalita …Si nota anche nella parete, soprattutto
a nord, dal cornicione posto alla base del parapetto del terrazzo, che l'acqua scende sulla parete, lasciando tracce annerite del flusso lungo la stessa…Le pareti esterne soprattutto al lato nord non sono in buono stato, si vede che
l'intonaco è fessurato ( foto n. 69) e quindi permette all'acqua di penetrare”).
Le conclusioni cui perveniva il consulente tecnico di ufficio non sono condivisibili sia perché egli interveniva sui luoghi di causa circa tre anni e mezzo il verificarsi delle infiltrazioni, sia perché se effettivamente la situazione presente sulla sovrastante terrazza era cagione delle infiltrazioni ed
4 era necessario intervenire sulla regimentazione delle acque, non si comprendono le ragioni della mancata riproposizione del problema lamentato dalla sig.ra Pt_4
Gli elementi raccolti non consentivano di stabilire l'origine delle infiltrazioni, cosicchè, non essendo ricorsa parte appellata, sulla quale incombeva l'onere della prova, nell'immediatezza dei fatti ricorsa ad un accertamento tecnico preventivo, l'appello non può che essere accolto.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese, osserva il Tribunale come il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, “poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (cfr. Cass. civ. n. 1703/2013).
Le spese del primo e del secondo grado di giudizio, ivi comprese quelle di consulenza tecnica di ufficio, nei rapporti fra e da un lato e dall'altro, Parte_3 Pt_2 CP_2 seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo secondo quanto previsto dal
DM.147/22.
Nei confronti del che chiedeva confermarsi la sentenza di primo grado Parte_1 nella parte in cui aveva escluso la sua responsabilità, vanno, viceversa riconosciute unicamente le spese del presente grado di giudizio con riferimento ai minimi tariffari, in considerazione della posizione assunta, non avendo il predetto proposto appello incidentale relativamente alla compensazione delle spese disposta in primo grado ( cfr. Cass. civ. n. 25357/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Elvira Bellantoni, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza n. 490/2023 del Giudice di Pace di Vallo della Lucania con atto del 14/6/2023 dai sig.ri e nei confronti della Parte_3 Parte_2 sig.ra e del , rigettata ogni avversa istanza, CP_2 Parte_1 deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado dalla sig.ra CP_2
2) condanna al pagamento in favore di e CP_2 Parte_3 Parte_2 delle spese di lite, che si liquidano per il giudizio di primo grado in euro 1.250,00, oltre rimborso
5 forfetario, IVA e CPA come per legge e spese di consulenza tecnica di ufficio e per il secondo grado in euro € 2.500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
3) condanna al pagamento in favore del in persona CP_2 Parte_1 del legale rappresentante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
€ 1.900,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
Vallo della Lucania, 3/6/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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Verbale udienza del 03/06/2025
E' presente per il l'avv. Francesco Verderosa, il quale si Parte_1 riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta ed a tutte le sue ulteriori difese conclude come in atti e chiede che la causa venga decisa. È' presente altresì l'avv. Antonio Cammarano nell'interesse delle parti il quale si riporta ai propri scritti Parte_1
e a tutte le difese, deduzioni, eccezioni e domande. Conclude come in atti e chiede che la causa venga trattenuta in decisione. e' altresì presente il dott. ai Controparte_1 fini della pratica forense. È, altresì, presente per delega dell' avvocato Maurizio Napolitano, l'avv. Anellino Crocamo il quale si riporta a tutti gli scritti difensivi in uno alla documentazione ivi allegata chiedendone l'integrale accoglimento. L'avv. Crocamo chiede la conferma della sentenza di primo grado. Ancora, l'avvocato Crocamo fa presente che l'appello risulta infondato in fatto ed in diritto facendo rilevare che la carenza di legittimazione passiva è stata sollevata solo in questa sede. In primo grado controparte non ha mai sollevato tale difetto, anzi ha svolto regolarmente la sua difesa. In conclusione si chiede conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese di lite. Il giudice, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula dà lettura alle ore 13,10 della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni ed in funzione di Giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 688 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n.490/2023”, e vertente
TRA
1 , C.F. e C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
entrambi elettivamente domiciliati in Agropoli (SA) alla via Q. Sella 5 C.F._2 nello studio dell'avv. Antonio Cammarano ( ), dal quale sono C.F._3 rappresentanti e difesi, come da procura in atti;
APPELLANTI
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio CP_2 C.F._4
Napolitano che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Agropoli (SA) alla Via San Marco n.184;
APPELLATO
E
(C.F. ), con sede in Agropoli (SA) Via S. Pio Parte_1 P.IVA_1
X n. 73, in persona dell'amministratore p.t. avv. elettivamente domiciliato Controparte_3 in Agropoli (SA) Via S. Pio X n. 14 presso lo studio dell'avv. Francesco Verderosa
( ) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti;
C.F._5
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza e discussione del 3/6/2025, da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i sig.ri e proponevano Parte_2 Pt_3 appello avverso la sentenza n. 490/2023 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli, con la quale erano stati condannati al pagamento di €. 3.000,00 a favore della sig.ra a titolo di CP_2 risarcimento dei danni arrecati all'immobile di proprietà di quest'ultima e provocati da infiltrazioni d'acqua provenienti dalle loro proprietà.
Gli appellanti deducevano l'erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, spiegata in primo grado, che il primo giudice aveva errato quando aveva escluso la responsabilità del e la violazione del principio dell'onere della prova per essere la decisione fondata Parte_1 unicamente sugli esiti della consulenza tecnica di ufficio.
Concludevano come segue: “..in via principale e nel merito , accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza n.490/2023 emessa dal Giudice di Pace di Agropoli
2 nell'ambito del giudizio n.872/2018 R.G. rigettare ogni domanda proposta dalla sig.ra sia nei CP_2 confronti del prof. che nei confronti della prof.ssa in quanto inammissibili, Parte_2 Parte_3 improcedibili nonché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
con vittoria di spese e compensi come per legge e relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
Entrambi gli appellati si costituivano in giudizio e concludevano per il rigetto del gravame con vittoria delle spese del grado.
Il evidenziava la mancata proposizione nei suoi confronti di Parte_1 domande, riproponeva le difese formulate in primo grado circa la carenza di prova in ordine al nesso di causalità e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto di tutte le domande eventualmente formulate nei suoi confronti perché inammissibili, improcedibili nonchè infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
Il Tribunale fissava udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Giova ricordare che l'obbligo di motivazione è ottemperato dal giudice mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione ossia del ragionamento da lui seguito, ma non è necessario che egli confuti espressamente tutti gli argomenti portati dalle parti a sostegno del proprio assunto, non potendo altrimenti mai la motivazione qualificarsi succinta a norma dell'art. 118 c.p.c. e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - deve ritenersi consentito al giudice di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ. n. 12123/2013; Cass. Civ. n. 11356/2006; Cass. Civ. n.
5724/2015; Cass. Civ. n. 5624/2014; Cass. Civ. n. 120002/2014; Cass. Civ. Sez. Un. n.
9936/2014).
Nel caso in esame la questione di più agevole soluzione è sicuramente quella prospettata dagli appellanti con l'ultimo motivo di gravame, col quale gli stessi deducevano che, pur in presenza di un accertato mutamento dello stato di fatto dei luoghi di causa, che non aveva consentito di procedere al riscontro materiale dei danni lamentati, il consulente tecnico di ufficio aveva individuato l'origine delle infiltrazioni e quantificato il risarcimento dovuto.
L'attrice in primo grado chiedeva il risarcimento dei danni derivanti da plurime e reiterate infiltrazioni d'acqua che, a cadenza periodica ed a partire dall'anno 2017, avevano provocato ammaloramenti delle mura dell'immobile di sua proprietà.
Il testimone , ascoltato all'udienza del 18/3/2019, riferiva di aver effettuato un Testimone_1 sopralluogo presso l'abitazione dell'appellata per verificare le opere da realizzare e di aver rilevato
3 la presenza delle infiltrazioni e anche di un distacco di intonaco e su specifica domanda dell'avv. dichiarava anche che non era possibile stabilire con certezza l'origine delle infiltrazioni CP_4 ovvero se le stesse derivassero da fattori esterni o da perdite di acqua provenienti da proprietà di altri condomini.
Il testimone ascoltato all'udienza del 1/7/2019 dichiarava di essersi recato presso Testimone_2
l'abitazione dell'appellata sette o otto mesi prima, di aver visto delle macchie di umidità e di nulla poter riferire in ordine alle cause delle stesse, non essendo un tecnico.
Il testimone , ascoltato all'udienza del 1/7/2019, di professione geometra, riferiva Testimone_3 di essere intervenuto sui luoghi di causa su richiesta dell'amministratore del condominio, di aver rilevato la presenza di macchie dovute ad infiltrazione di acqua oramai asciutte e che sarebbe stato opportuno visionare anche l'appartamento sovrastante quello della appellata, nonché le altre parti dell'edificio per avere un “quadro completo della situazione e dare una risposta esauriente”.
Nessuno dei testimoni era, dunque, in grado di individuare l'origine delle infiltrazioni, né di correlare la comparsa delle stesse all'inizio dell'esecuzione dei lavori nella proprietà sovrastante quella della sig.ra CP_2
Il consulente tecnico di ufficio interveniva sui luoghi di causa quando oramai non vi era alcuna infiltrazione ed erano passati circa tre anni e mezzo ed eseguiva la propria indagine unicamente sulle fotografie allegate alla propria produzione dalla difesa dell'attrice in primo grado, assumendo che le infiltrazioni derivassero sia dalla terrazza sovrastante di proprietà degli appellanti, sia in minima parte dalla parete esterna del fabbricato. Assumeva che l'acqua, quando pioveva tendeva a ristagnare sul terrazzo e soprattutto sul lato nord, che il deflusso delle acque non era veloce, che sul terrazzo erano visibili tracce di terra e umidità e che l'acqua scendeva sulla parete nord non in buono stato ( “…Quando piove l'acqua tende a ristagnare sul terrazzo e soprattutto al lato nord in corrispondenza della camera da letto.., del WC1 e del WC 2….Si notano anche al lato ovest del terrazzo dove si sviluppa in modo lungo e stretto….tracce di terra e umidità di risalita …Si nota anche nella parete, soprattutto
a nord, dal cornicione posto alla base del parapetto del terrazzo, che l'acqua scende sulla parete, lasciando tracce annerite del flusso lungo la stessa…Le pareti esterne soprattutto al lato nord non sono in buono stato, si vede che
l'intonaco è fessurato ( foto n. 69) e quindi permette all'acqua di penetrare”).
Le conclusioni cui perveniva il consulente tecnico di ufficio non sono condivisibili sia perché egli interveniva sui luoghi di causa circa tre anni e mezzo il verificarsi delle infiltrazioni, sia perché se effettivamente la situazione presente sulla sovrastante terrazza era cagione delle infiltrazioni ed
4 era necessario intervenire sulla regimentazione delle acque, non si comprendono le ragioni della mancata riproposizione del problema lamentato dalla sig.ra Pt_4
Gli elementi raccolti non consentivano di stabilire l'origine delle infiltrazioni, cosicchè, non essendo ricorsa parte appellata, sulla quale incombeva l'onere della prova, nell'immediatezza dei fatti ricorsa ad un accertamento tecnico preventivo, l'appello non può che essere accolto.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese, osserva il Tribunale come il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, “poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (cfr. Cass. civ. n. 1703/2013).
Le spese del primo e del secondo grado di giudizio, ivi comprese quelle di consulenza tecnica di ufficio, nei rapporti fra e da un lato e dall'altro, Parte_3 Pt_2 CP_2 seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo secondo quanto previsto dal
DM.147/22.
Nei confronti del che chiedeva confermarsi la sentenza di primo grado Parte_1 nella parte in cui aveva escluso la sua responsabilità, vanno, viceversa riconosciute unicamente le spese del presente grado di giudizio con riferimento ai minimi tariffari, in considerazione della posizione assunta, non avendo il predetto proposto appello incidentale relativamente alla compensazione delle spese disposta in primo grado ( cfr. Cass. civ. n. 25357/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Elvira Bellantoni, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza n. 490/2023 del Giudice di Pace di Vallo della Lucania con atto del 14/6/2023 dai sig.ri e nei confronti della Parte_3 Parte_2 sig.ra e del , rigettata ogni avversa istanza, CP_2 Parte_1 deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado dalla sig.ra CP_2
2) condanna al pagamento in favore di e CP_2 Parte_3 Parte_2 delle spese di lite, che si liquidano per il giudizio di primo grado in euro 1.250,00, oltre rimborso
5 forfetario, IVA e CPA come per legge e spese di consulenza tecnica di ufficio e per il secondo grado in euro € 2.500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
3) condanna al pagamento in favore del in persona CP_2 Parte_1 del legale rappresentante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
€ 1.900,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
Vallo della Lucania, 3/6/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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