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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.80/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 80/2021 tra
Parte_1
ATTORE
e
+2 CP_1
CONVENUTI
Oggi 07 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Antonella Lupis, sono comparsi:
Per l'avv. Vincenzo Luly per delega dell'avv. Giovanni Tropiano. Parte_1
Nessuno è presente per i convenuti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Per l'attrice l'avv. Tropiano si riporta alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti di costituzione e successivi atti difensivi ivi comprese le note conclusive qui da intendersi integralmente trascritti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art.281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
.
Il Giudice dott. ssa Antonella Lupis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 80/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Tropiano, del Foro di Locri C.F._1
(C.F. ) giusta procura in calce del presente atto, (tel./fax per comunicazioni n. C.F._2
0964342623, cell. 3356629378;
ATTORE contro
, nata a [...] il [...], c.f.: , ivi residente, alla via CP_1 C.F._3
Nicola Corsi, 24, scala un, int. 6; , nato a [...] il [...], c.f.: CP_2
ivi residente, alla via Dante De Blasi, 15, , nata a [...] C.F._4 CP_3
il 10/11/1925, c.f.: , ivi residente, viale Degli Ulivi, 24. C.F._5
CONVENUTI
CONCLUSIONI
L'attore precisa come da atto introduttivo, successivi verbali di causa e note conclusive.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore conveniva in giudizio i convenuti per il riconoscimento dell'acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione del seguente compendio immobiliare:
Fol. 75, particella 325, sub 3: piccolo fabbricato rurale diroccato;
FOL 75, particelle 43, 44, 46, 48,
49, 72, 172, 163, 192, 222, 225, 228, 232, misto agrumeto e seminativo incolto per complessivi ha01.51.60; fol. 75, particelle 41, 42, 226, 227, sempre agrumeto, per complessivi ha 00.80.10 beni tutti formalmente intestati agli odierni convenuti. per averli posseduti animo domini da oltre vent'anni.
Effettuata la ricostruzione degli aventi causa degli originari intestatari, inizialmente le parti convenute non si costituivano. La causa veniva istruita con prova documentale e testimoniale e all'udienza del
5.3.2024, dopo assunzione in decisione della causa, veniva rimessa sul ruolo istruttorio per rinnovare le notifiche dell'atto non regolari per ciò che riguardava e che si CP_1 CP_2 costituivano successivamente in adesione alla domanda. All'udienza odierna parte attrice ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta . CP_3
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'attore mediante la prova testimoniale espletata con i testi escussi e la documentazione prodotta, ha dato prova di aver esercitato un possesso uti dominus ininterrotto ed incontrastato sugli mmobili per cui è causa. Va comunque specificato che l'attrice nel corso del giudizio, all'udienza del
3.10.2023, ha chiarito che nell'atto di citazione era stata indicata la p.lla 172 che è del tutto estranea alla domanda, mentre è la p.lla 162 che interessa l'attrice. I testi e Testimone_1 Tes_2
hanno dato prova di conoscere esattamente i luoghi di causa descrivendo le caratteristiche dei
[...]
terreni e dei due fabbricati che vi insistono adibiti a deposito. Gli stessi concordemente hanno anche dichiarato di avervi lavorato su quei terreni provvedendo alla pulizia dei terreni che in parte risultano recintati e di essere stati pagati dall'attrice.
A questo punto è bene precisare che in tema di possesso, l'animus possidendi –da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis, consiste nell'intento di tenere la cosa come propria indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui (Cass. 12.5.1999 n.4702).
Nell'ordinamento giuridico, infatti il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, distinguendosi dalla detenzione per l'elemento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato dal cd animus rem sibi habendi, ovvero dall'intenzione e dall'atteggiamento di esercitare una signoria sul bene. Con riferimento all'esercizio del potere di fatto sul bene indicato, ed alla relativa corrispondenza al diritto di proprietà, è appena il caso di rilevare come l'attività espletata continuativamente e stabilmente dall'attore, secondo quanto emerso dalle risultanze dell'attività istruttoria ed in assenza di elementi oggettivi idonei ad escludere che la situazione possessoria sia riconducibile a un diritto diverso dalla proprietà, ovvero a un rapporto obbligatorio, possano fondare un giudizio di corrispondenza alle facoltà di norma spettanti al proprietario.
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile “ad usucapionem”, occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento – la prova del quale incombeva sulla parte convenuta – idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore degli attori, in presenza del corpus possessionis (Cass. n. 14092/10; n. 17339/09; n. 15145/04; n.11286/98).
Quanto al decorso del tempo, deve, in primo luogo, ricordarsi che il termine previsto per l'usucapione di immobile è, come è noto, ventennale.
Il termine “a quo” in cui la parte attrice ha iniziato ad esercitare il possesso sul bene in questione, in considerazione delle dichiarazioni dei testi, va fissato in epoca anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Non vi è la prova negativa, il cui onere incombeva ancora una volta sulla parte convenuta, che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Deve, pertanto, dichiararsi che è proprietaria esclusiva degli immobili Parte_1
indicati in domanda e successivamente specificati per averli usucapiti nella loro completa estensione.
Le ragioni della decisione e la costituzione in adesione di due convenuti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia della convenuta;
CP_3
b) accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara proprietaria per Parte_1
intervenuto usucapione dei seguenti beni siti a Caulonia:
1) Fol. 75, particella 325, sub 3: piccolo fabbricato rurale diroccato;
FOL 75, particelle 43, 44, 46,
48, 49, 72, 162, 163, 192, 222, 225, 228, 232, misto agrumeto e seminativo incolto per complessivi ha01.51.60; fol. 75, particelle 41, 42, 226, 227, sempre agrumeto, per complessivi ha 00.80.10; c) Autorizza la parte interessata alla trascrizione della presente ordinanza presso la Conservatoria dei RR.II. di Reggio Calabria, con esonero del conservatore da ogni responsabilità al riguardo e la contestuale voltura catastale presso l'Agenzia del Territorio con cancellazione degli attuali intestatari;
d) compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 7 aprile 2025.
Il GOP
Dott.ssa Antonella Lupis