Decreto cautelare 2 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 28 ottobre 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 4197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4197 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04197/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04597/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 4597 del 2024, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, quali rappresentanti legali della minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca ed Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
- del provvedimento del 25/09/2024, ore 12:22, con il quale si richiede copia della sentenza definitiva nel giudizio n.r.g. 4052/2023, per permettere l’ingresso dei terapisti ABA a scuola, a firma del Dirigente Scolastico;
- del provvedimento del 25/09/2024, ore 12:40, con il quale si vieta l’ingresso dei terapisti ABA a scuola, in assenza della copia della sentenza definitiva nel giudizio n.r.g. 4052/2023, a firma del Dirigente Scolastico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto il D.P. n. 1898 del 2 ottobre 2024;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.2138 del 18 ottobre 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso notificato e depositato il 30 settembre 2024, i ricorrenti, dedotta la situazione di handicap ex art. 3 comma 3, l. 104/1992 della figlia minore, impugnavano gli atti, in epigrafe meglio specificati, con cui l’Istituto scolastico “-OMISSIS-” di -OMISSIS- aveva negato l’accesso ai terapisti ABA; diniego fondato sull’assenza di un provvedimento giurisdizionale definitivo in seno al contenzioso instaurato presso questo T.A.R. dai medesimi ricorrenti contro l’ASL di competenza al fine dell’erogazione dell’assistenza terapeutica (reg. ric. n. 4052 del 2024);
- a sostegno del ricorso i ricorrenti articolavano un’unica composita censura, sub specie di violazione di legge ed eccesso di potere, con cui, in sintesi, sostenevano l’illegittimità, sotto vari profili, delle contestate determinazioni che non avrebbero tenuto conto dei provvedimenti di tutela interinale nelle more intervenuti nel giudizio dianzi menzionato (in particolare, del decreto n. 1571/2023 e dell’ordinanza n. 1876 del 25/10/2023, all. 4 e 5 al ricorso);
- con D.P. n. 1898 del 2 ottobre 2024 “Rilevato che – sotto il profilo del fumus boni iuris – i provvedimenti gravati si presentano, prima facie , illegittimi, non tenendo essi conto delle statuizioni, rese da questo Tribunale con ordinanza cautelare, n. 1876 del 25/10/2023, di accoglimento dell’istanza, ex art. 55 c.p.a., avanzata dalla madre della minore, nel ricorso n. 4052/2023 R.G., ordinanza (non gravata d’appello e pertanto tuttora efficace), nella cui parte motiva, inter alia , si legge: “Ritenuto che, nelle more dell’udienza di merito, debba comunque essere ripristinato il trattamento ABA nella misura oraria da ultimo stimata dall’azienda sanitaria, onde evitare che la minore possa subire un aggravamento irreversibile delle sue condizioni di salute”; a fronte delle quali statuizioni, non pare, prima facie , trovare adeguata giustificazione la richiesta, della D.S. dell’Istituto Scolastico in epigrafe, di esibizione della sentenza definitiva, relativa al suddetto ricorso, n. 4052/2023 R.G., tuttora pendente con u.p. fissata da ultimo al 17.12.2024, senza la quale esibizione viene, contestualmente, inibito l’ingresso dei terapisti ABA presso lo stesso Istituto”, era accolta la domanda cautelare;
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio con atto di mero stile (15 ottobre 2024);
- con ordinanza n.2138 del 18 ottobre 2024, questo Tribunale confermava la tutela monocratica, contestualmente fissando l’udienza pubblica del 9 aprile 2025;
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito depositava documenti il 20 marzo 2025;
- all’udienza pubblica del 14 maggio 2025 (rinviata dal 9 aprile) il difensore di parte ricorrente rappresentava l’esecuzione - in via di mero fatto – dei provvedimenti cautelari, senza l’adozione di attività provvedimentale, per l’effetto rappresentando la persistenza del proprio interesse alla pronuncia;
- il ricorso era quindi trattenuto in decisione;
Rilevato che:
- per come pacifico in giudizio e documentato in atti, i provvedimenti gravati – nel chiedere espressamente, ai fini dell’ingresso in ambito scolastico della terapista ABA, la copia del provvedimento giurisdizionale definitivo di cui al ricorso n. 4052/2023 (“richiesta copia della sentenza definitiva dell’alunna […] senza la quale il terapista non può accedere alla scuola”) – non tengono conto, per come evidenziato in sede cautelare, delle statuizioni di cui all’ordinanza n. 1876 del 25 ottobre 2023 (reg. ric. n. 4052/2023, all. 5 al ricorso) che ha rispristinato, nelle more della definizione di quel contenzioso, il trattamento ABA in favore della minore (così infatti si legge nell’ordinanza n. 1876 del 25 ottobre 2023: “Ritenuto che, nelle more dell’udienza di merito, debba comunque essere ripristinato il trattamento ABA nella misura oraria da ultimo stimata dall’azienda sanitaria, onde evitare che la minore possa subire un aggravamento irreversibile delle sue condizioni di salute”);
- inoltre, l’adottato diniego non è sorretto da altre (valide) motivazioni (di natura organizzativa o altro), sicché esso si presenta, di fatto, come pretestuosamente preclusivo – tout court - all’ingresso del terpista ABA, per lo svolgimento del piano terapeutico (“ripristinato”, in sede giurisdizionale, seppur in via interinale), oltreché adottato in violazione dell’obbligo conformativo ai provvedimenti giurisdizionali gravante, in via generale, sulla pubblica amministrazione;
Considerato, per l’effetto, che:
- il ricorso vada accolto, con annullamento degli atti impugnati e fatte salve le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione scolastica, tenuto conto dell’esito del giudizio reg. ric. n. 4052/2023;
- le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione resistente e liquidandosi come da dispositivo e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione scolastica alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.