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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/05/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1440/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1440/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. LORENZO D'ONOFRIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/06/2024, e Parte_1 Pt_2
esponevano che in data 10/06/2006 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in CEPAGATTI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
29/08/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e provvede come segue:
[...] Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
CEPAGATTI il 10/06/2006, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di CEPAGATTI, nell'anno 2006 atto numero 4 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 5 1. La ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Cepagatti (PE) in Via Raffaele
D'Ortenzio n° 8, resterà assegnata, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla
Sig.ra nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi Parte_1
e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
2. È confermato l'affidamento dei figli e ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, assicurando che i figli possano ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori, cooperando per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. È confermata la collocazione prevalente dei figli e Persona_1 Persona_2
presso la dimora materna, e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3/a) a fine settimana alternati, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera, quando li riporterà presso la dimora materna entro le ore 20:00; ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali saranno sempre possibili e concordate preventivamente di volta in volta fra i genitori, compatibilmente con le rispettive esigenze e con quelle dei figli;
3/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un pagina 3 di 5 massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 luglio di ogni anno.
4. È confermato l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 350,00
(trecentocinquanta/00) e così € 175,00 (centosettantacinque/00) per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
5. È confermato che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
5/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6. I coniugi si confermano economicamente indipendenti e ciascuno di loro provvederà al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente ad ogni pretesa di natura economica e dichiarando di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro, dal punto di vista patrimoniale e non;
gli autoveicoli Renault IO targato CM858AA e
Fiat TO targato DG619CN rimarranno assegnati in proprietà esclusiva ciascuno all'attuale intestatario.
7. Entrambi i coniugi ribadiscono il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CEPAGATTI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara L'08/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1440/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. LORENZO D'ONOFRIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/06/2024, e Parte_1 Pt_2
esponevano che in data 10/06/2006 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in CEPAGATTI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
29/08/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e provvede come segue:
[...] Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
CEPAGATTI il 10/06/2006, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di CEPAGATTI, nell'anno 2006 atto numero 4 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 5 1. La ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Cepagatti (PE) in Via Raffaele
D'Ortenzio n° 8, resterà assegnata, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla
Sig.ra nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi Parte_1
e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
2. È confermato l'affidamento dei figli e ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, assicurando che i figli possano ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori, cooperando per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. È confermata la collocazione prevalente dei figli e Persona_1 Persona_2
presso la dimora materna, e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3/a) a fine settimana alternati, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera, quando li riporterà presso la dimora materna entro le ore 20:00; ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali saranno sempre possibili e concordate preventivamente di volta in volta fra i genitori, compatibilmente con le rispettive esigenze e con quelle dei figli;
3/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un pagina 3 di 5 massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 luglio di ogni anno.
4. È confermato l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 350,00
(trecentocinquanta/00) e così € 175,00 (centosettantacinque/00) per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
5. È confermato che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
5/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6. I coniugi si confermano economicamente indipendenti e ciascuno di loro provvederà al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente ad ogni pretesa di natura economica e dichiarando di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro, dal punto di vista patrimoniale e non;
gli autoveicoli Renault IO targato CM858AA e
Fiat TO targato DG619CN rimarranno assegnati in proprietà esclusiva ciascuno all'attuale intestatario.
7. Entrambi i coniugi ribadiscono il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CEPAGATTI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara L'08/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5