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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 07/10/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1181/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1181/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ROTA FRANCESCA
e
(C.F. , nato a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. ROTA FRANCESCA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“CONDIZIONI
A. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. B. Il figlio è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con impegno da Persona_1 parte degli stessi di continuare a curarlo, educarlo, istruirlo, assisterlo e di collaborare nel suo esclusivo interesse.
Ogni decisione di maggior interesse per il figlio - in particolare inerente la salute, l'istruzione e l'educazione - verrà assunta di comune accordo tra i coniugi. Le decisioni di ordinaria amministrazione, invece, verranno assunte dal genitore che ha con sé il figlio in quel momento.
C. Al fine di realizzare compiutamente il diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori e con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, i coniugi stabiliscono che il minore manterrà una frequentazione quantitativamente e qualitativamente significativa con entrambi.
D. La casa coniugale di proprietà del signor viene assegnata alla moglie, unitamente agli Per_1 arredi e alle suppellettili, che l'abiterà unitamente al figlio mentre il padre lascerà la casa coniugale per stabilirsi in Renate, Via Monte Grigna n.11/b asportando unicamente i propri effetti personali.
E. Il figlio manterrà il domicilio e la residenza nella casa coniugale e rimarrà inserito sullo stato di famiglia della madre che provvederà alle sue necessità quotidiane.
F. Il figlio trascorrerà con il padre il sabato o la domenica in modo alternato;
un pomeriggio in settimana con rientro per cena;
una sera in settimana dalle 17,00 alle 21,30; il padre comunicherà alla madre entro la domenica precedente l'inizio della settimana, i giorni che trascorrerà con il figlio con possibilità di cambio con preavviso di almeno ventiquattr'ore. In via eccezionale inoltre il padre potrà tenere con sé il figlio un ulteriore pomeriggio in settimana con rientro per cena da concordare con la madre 24 ore prima. I genitori provvederanno altresì ad abituare il figlio a dormire presso il nuovo domicilio del padre.
, durante le vacanze estive, trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre, Persona_2 periodo da concordarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. H. I genitori, entrambi lavoratori a turno, si accorderanno in ordine alle vacanze natalizie che verranno suddivise in modo paritario.
I. Ciascun coniuge, quando avrà con sé il figlio, si farà carico degli obblighi scolastici e curerà, tra l'altro, la partecipazione del figlio alle attività extrascolastiche, ludiche e sportive già attualmente in essere e che dovessero successivamente essere concordate dai coniugi medesimi, sempre tenuto conto delle inclinazioni e degli interessi del minore.
J. Il padre concorrerà al mantenimento del figlio versando alla madre la somma mensile di euro 300,00
(trecento/00), soggetta annualmente a rivalutazione monetaria ex indici ISTAT anche senza richiesta, da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate note a decorrere dal mese di deposito del presente ricorso.
K. L'importo dell'assegno unico per il figlio o di eventuale emolumento dovesse essere erogato a sostegno dello stesso, verrà incassato direttamente dai genitori in ragione del 50% ciascuno, salvo diverse intese tra le parti. Le detrazioni per le spese sostenute nell'interesse del figlio saranno usufruite al 100% dal padre. Il padre si impegna al pagamento di tutte le spese inerenti la casa coniugale e più precisamente le spese per le utenze del gas, luce, acqua e spese condominiali (doc.7).
Rimarrà invece a carico della moglie il pagamento dei buoni pasto del figlio. L. Parte_2 rimborserà a , ovvero sosterrà direttamente, il 50% delle spese straordinarie come da Parte_1
Protocollo, spese extra assegno in uso presso il Tribunale di Lecco che si richiama:
Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nelle cause di diritto familiare
Le spese extra assegno, nell'interesse dei figli, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento
(o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
M. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano a qualunque richiesta a titolo di contributo per il mantenimento. N. I coniugi danno atto di non avere ulteriori proprietà mobiliari o immobiliari in comune, né conti correnti cointestati e di avere preventivamente definito ogni questione di carattere economico. “
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il 10/07/2015 a ANNONE DI BRIANZA e dalla loro unione è nato un figlio, Per_1 il 3.6.2014, minorenne.
[...]
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
01/08/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a ANNONE DI BRIANZA il 10/07/2015, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2015, parte
II, serie A, anno 2015, numero 4; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di ANNONE DI BRIANZA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio, 1.10.2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1181/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ROTA FRANCESCA
e
(C.F. , nato a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. ROTA FRANCESCA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“CONDIZIONI
A. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. B. Il figlio è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con impegno da Persona_1 parte degli stessi di continuare a curarlo, educarlo, istruirlo, assisterlo e di collaborare nel suo esclusivo interesse.
Ogni decisione di maggior interesse per il figlio - in particolare inerente la salute, l'istruzione e l'educazione - verrà assunta di comune accordo tra i coniugi. Le decisioni di ordinaria amministrazione, invece, verranno assunte dal genitore che ha con sé il figlio in quel momento.
C. Al fine di realizzare compiutamente il diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori e con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, i coniugi stabiliscono che il minore manterrà una frequentazione quantitativamente e qualitativamente significativa con entrambi.
D. La casa coniugale di proprietà del signor viene assegnata alla moglie, unitamente agli Per_1 arredi e alle suppellettili, che l'abiterà unitamente al figlio mentre il padre lascerà la casa coniugale per stabilirsi in Renate, Via Monte Grigna n.11/b asportando unicamente i propri effetti personali.
E. Il figlio manterrà il domicilio e la residenza nella casa coniugale e rimarrà inserito sullo stato di famiglia della madre che provvederà alle sue necessità quotidiane.
F. Il figlio trascorrerà con il padre il sabato o la domenica in modo alternato;
un pomeriggio in settimana con rientro per cena;
una sera in settimana dalle 17,00 alle 21,30; il padre comunicherà alla madre entro la domenica precedente l'inizio della settimana, i giorni che trascorrerà con il figlio con possibilità di cambio con preavviso di almeno ventiquattr'ore. In via eccezionale inoltre il padre potrà tenere con sé il figlio un ulteriore pomeriggio in settimana con rientro per cena da concordare con la madre 24 ore prima. I genitori provvederanno altresì ad abituare il figlio a dormire presso il nuovo domicilio del padre.
, durante le vacanze estive, trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre, Persona_2 periodo da concordarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. H. I genitori, entrambi lavoratori a turno, si accorderanno in ordine alle vacanze natalizie che verranno suddivise in modo paritario.
I. Ciascun coniuge, quando avrà con sé il figlio, si farà carico degli obblighi scolastici e curerà, tra l'altro, la partecipazione del figlio alle attività extrascolastiche, ludiche e sportive già attualmente in essere e che dovessero successivamente essere concordate dai coniugi medesimi, sempre tenuto conto delle inclinazioni e degli interessi del minore.
J. Il padre concorrerà al mantenimento del figlio versando alla madre la somma mensile di euro 300,00
(trecento/00), soggetta annualmente a rivalutazione monetaria ex indici ISTAT anche senza richiesta, da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate note a decorrere dal mese di deposito del presente ricorso.
K. L'importo dell'assegno unico per il figlio o di eventuale emolumento dovesse essere erogato a sostegno dello stesso, verrà incassato direttamente dai genitori in ragione del 50% ciascuno, salvo diverse intese tra le parti. Le detrazioni per le spese sostenute nell'interesse del figlio saranno usufruite al 100% dal padre. Il padre si impegna al pagamento di tutte le spese inerenti la casa coniugale e più precisamente le spese per le utenze del gas, luce, acqua e spese condominiali (doc.7).
Rimarrà invece a carico della moglie il pagamento dei buoni pasto del figlio. L. Parte_2 rimborserà a , ovvero sosterrà direttamente, il 50% delle spese straordinarie come da Parte_1
Protocollo, spese extra assegno in uso presso il Tribunale di Lecco che si richiama:
Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nelle cause di diritto familiare
Le spese extra assegno, nell'interesse dei figli, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento
(o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
M. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano a qualunque richiesta a titolo di contributo per il mantenimento. N. I coniugi danno atto di non avere ulteriori proprietà mobiliari o immobiliari in comune, né conti correnti cointestati e di avere preventivamente definito ogni questione di carattere economico. “
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il 10/07/2015 a ANNONE DI BRIANZA e dalla loro unione è nato un figlio, Per_1 il 3.6.2014, minorenne.
[...]
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
01/08/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a ANNONE DI BRIANZA il 10/07/2015, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2015, parte
II, serie A, anno 2015, numero 4; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di ANNONE DI BRIANZA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio, 1.10.2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada