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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/09/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5441/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 16/09/2024, da:
C.F. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...]_2 C.F._2
(Marocco) il 28/03/0968, entrambi con il proc. dom. avv. CEVOLI Andrea Massimo del Foro di Lecco, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data
22/05/1999 a Pontida, dalla cui unione sono nati i figli (n. a Ponte San Pietro il Per_1
26/05/2004), maggiore ma non ancora economicamente autonomo, e (n. a Ponte San Per_2
1 Pietro, il 19/08/2008), allo stato ancora minorenne. La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n.27/2025, emessa in data 12/12/2024 e pubblicata il 09/01/2025, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, l'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 02/07/2025 veniva rinviata per l'acquisizione dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
All'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 10/09/2025, entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 13/06/2025 e 05/08/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b)
Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n.
55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
n Pontida (BG), il 22/05/1999 (iscritto nei registri Parte_2 dello stato civile del medesimo Comune, anno 1999, atto n. 1, parte I), alle condizioni di seguito riportate:
- Affidamento della figlia minore ed esercizio della responsabilità genitoriale: La figlia Per_ minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento
2 prevalente presso la madre, presso l'unità immobiliare sita in Caprino Bergamasco (BG),
Piazza Garibaldi n. 1, eletta in pendenza di matrimonio a casa coniugale, che verrà come di seguito assegnata alla Sig.ra Dal canto suo, il signor Parte_1 Parte_2 trasferirà la propria residenza in Caprino Bergamasco (BG), alla Via Oberdan
[...]
n. 3, ove vivrà unitamente al figlio , ad oggi maggiorenne e studente, per libera Per_1 determinazione di quest'ultimo. I genitori si impegnano a concordare le decisioni di Per_ maggiore interesse riguardo alla vita della figlia minore , tenendo sempre in considerazione anche le attitudini e le inclinazioni della stessa, compiendo in ogni caso in autonomia gli atti di ordinaria amministrazione nel periodo di collocamento presso di sé della figlia minore.
- Modalità di visita ordinario e collocamento presso il padre: Salvo diversi accordi che le parti potranno raggiungere senza necessità di particolari formalità, il padre potrà vedere Per_ e tenere con sé ogni volta che vorrà, previo accordo con la signora e Pt_1 compatibilmente con gli impegni e la volontà della figlia stessa come pure compatibilmente con gli impegni lavorativi e non dei genitori. Lo stesso dicasi per i week-end, le festività natalizie, pasquali, ponti civili, religiosi. Modalità queste che si concordano in tal senso sia in considerazione della residenza di entrambi i coniugi presso lo stesso Comune di Caprino Per_ Bergamasco, sia tenuto conto dell'età della figlia , ad oggi sedicenne.
- Sul collocamento della minore durante i periodi di vacanza: Salvo diversi accordi che le Per_ parti potranno raggiungere senza necessità di particolari formalità, trascorrerà, durante il periodo delle vacanze estive, non meno di quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, previo accordo tra gli stessi da raggiungersi entro il 31 Maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, permettendo agli stessi di essere raggiungibili telefonicamente dall'altro genitore. Per_
- Sui rapporti economici inerenti i figli minori: Il mantenimento ordinario di è da intendersi a carico della madre, in virtù della prevalente collocazione della stessa presso quest'ultima, nonché in forma diretta da parte del padre, nei periodi di relativo collocamento. Il signor si farà, altresì, carico del mantenimento Parte_2 diretto del figlio , ad oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente, il Per_1 quale ha manifestato la determinazione di abitare con il padre.
- I coniugi si faranno, poi, carico, ciascuno per la quota del 50% delle spese straordinarie della figlia, nonché del figlio , sino al raggiungimento della relativa indipedenza Per_1
3 economica, come da Protocollo del Tribunale di Bergamo, che le parti dichiarano sin d'ora di conoscere ed accettare. Le parti concordano che l'assegno unico universale familiare spetti alla signora per l'intero. Parte_1
- Assegno di mantenimento tra i coniugi: I coniugi, dichiarandosi economicamente indipendenti (cfr. doc. 4 e 5), rinunciano reciprocamente a richiedere l'un l'altro un assegno di mantenimento.
- Sui rapporti economici tra i coniugi e la casa coniugale: Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali connessi alla separazione, i coniugi convengono quanto segue: a) la casa coniugale sita in Caprino Bergamasco (BG), Piazza
Garibaldi n. 1, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, viene assegnata alla signora
[...]
Per_
che la abiterà, con tutto quanto l'arreda, anche unitamente alla figlia , Parte_1 sostenendone le relative spese. In caso di relativa vendita, i coniugi concordano sin d'ora che il relativo ricavato verrà ripartito in parti uguali tra loro. Sul punto, il signor
[...] si impegna e dichiara sin d'ora che provvederà ad asportare i propri Parte_2 affetti personali, oltre quanto di sua spettanza, entro la data dell'udienza presidenziale;
b)
i coniugi manterranno l'uso esclusivo delle macchine di rispettiva proprietà, sostenendone i costi e le relative spese di manutenzione.
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei propri Per_ passaporti consentendo anche il rilascio e/o rinnovo del passaporto della figlia .
- Le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso e con l'accettazione delle condizioni ivi previste, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e di aver così definito tutti i rapporti di carattere economico-patrimoniale pregressi intercorsi tra le stesse e qui completamente regolamentati.
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pontida, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/09/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 16/09/2024, da:
C.F. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...]_2 C.F._2
(Marocco) il 28/03/0968, entrambi con il proc. dom. avv. CEVOLI Andrea Massimo del Foro di Lecco, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data
22/05/1999 a Pontida, dalla cui unione sono nati i figli (n. a Ponte San Pietro il Per_1
26/05/2004), maggiore ma non ancora economicamente autonomo, e (n. a Ponte San Per_2
1 Pietro, il 19/08/2008), allo stato ancora minorenne. La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n.27/2025, emessa in data 12/12/2024 e pubblicata il 09/01/2025, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, l'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 02/07/2025 veniva rinviata per l'acquisizione dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
All'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 10/09/2025, entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 13/06/2025 e 05/08/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b)
Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n.
55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
n Pontida (BG), il 22/05/1999 (iscritto nei registri Parte_2 dello stato civile del medesimo Comune, anno 1999, atto n. 1, parte I), alle condizioni di seguito riportate:
- Affidamento della figlia minore ed esercizio della responsabilità genitoriale: La figlia Per_ minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento
2 prevalente presso la madre, presso l'unità immobiliare sita in Caprino Bergamasco (BG),
Piazza Garibaldi n. 1, eletta in pendenza di matrimonio a casa coniugale, che verrà come di seguito assegnata alla Sig.ra Dal canto suo, il signor Parte_1 Parte_2 trasferirà la propria residenza in Caprino Bergamasco (BG), alla Via Oberdan
[...]
n. 3, ove vivrà unitamente al figlio , ad oggi maggiorenne e studente, per libera Per_1 determinazione di quest'ultimo. I genitori si impegnano a concordare le decisioni di Per_ maggiore interesse riguardo alla vita della figlia minore , tenendo sempre in considerazione anche le attitudini e le inclinazioni della stessa, compiendo in ogni caso in autonomia gli atti di ordinaria amministrazione nel periodo di collocamento presso di sé della figlia minore.
- Modalità di visita ordinario e collocamento presso il padre: Salvo diversi accordi che le parti potranno raggiungere senza necessità di particolari formalità, il padre potrà vedere Per_ e tenere con sé ogni volta che vorrà, previo accordo con la signora e Pt_1 compatibilmente con gli impegni e la volontà della figlia stessa come pure compatibilmente con gli impegni lavorativi e non dei genitori. Lo stesso dicasi per i week-end, le festività natalizie, pasquali, ponti civili, religiosi. Modalità queste che si concordano in tal senso sia in considerazione della residenza di entrambi i coniugi presso lo stesso Comune di Caprino Per_ Bergamasco, sia tenuto conto dell'età della figlia , ad oggi sedicenne.
- Sul collocamento della minore durante i periodi di vacanza: Salvo diversi accordi che le Per_ parti potranno raggiungere senza necessità di particolari formalità, trascorrerà, durante il periodo delle vacanze estive, non meno di quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, previo accordo tra gli stessi da raggiungersi entro il 31 Maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, permettendo agli stessi di essere raggiungibili telefonicamente dall'altro genitore. Per_
- Sui rapporti economici inerenti i figli minori: Il mantenimento ordinario di è da intendersi a carico della madre, in virtù della prevalente collocazione della stessa presso quest'ultima, nonché in forma diretta da parte del padre, nei periodi di relativo collocamento. Il signor si farà, altresì, carico del mantenimento Parte_2 diretto del figlio , ad oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente, il Per_1 quale ha manifestato la determinazione di abitare con il padre.
- I coniugi si faranno, poi, carico, ciascuno per la quota del 50% delle spese straordinarie della figlia, nonché del figlio , sino al raggiungimento della relativa indipedenza Per_1
3 economica, come da Protocollo del Tribunale di Bergamo, che le parti dichiarano sin d'ora di conoscere ed accettare. Le parti concordano che l'assegno unico universale familiare spetti alla signora per l'intero. Parte_1
- Assegno di mantenimento tra i coniugi: I coniugi, dichiarandosi economicamente indipendenti (cfr. doc. 4 e 5), rinunciano reciprocamente a richiedere l'un l'altro un assegno di mantenimento.
- Sui rapporti economici tra i coniugi e la casa coniugale: Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali connessi alla separazione, i coniugi convengono quanto segue: a) la casa coniugale sita in Caprino Bergamasco (BG), Piazza
Garibaldi n. 1, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, viene assegnata alla signora
[...]
Per_
che la abiterà, con tutto quanto l'arreda, anche unitamente alla figlia , Parte_1 sostenendone le relative spese. In caso di relativa vendita, i coniugi concordano sin d'ora che il relativo ricavato verrà ripartito in parti uguali tra loro. Sul punto, il signor
[...] si impegna e dichiara sin d'ora che provvederà ad asportare i propri Parte_2 affetti personali, oltre quanto di sua spettanza, entro la data dell'udienza presidenziale;
b)
i coniugi manterranno l'uso esclusivo delle macchine di rispettiva proprietà, sostenendone i costi e le relative spese di manutenzione.
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei propri Per_ passaporti consentendo anche il rilascio e/o rinnovo del passaporto della figlia .
- Le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso e con l'accettazione delle condizioni ivi previste, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e di aver così definito tutti i rapporti di carattere economico-patrimoniale pregressi intercorsi tra le stesse e qui completamente regolamentati.
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pontida, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/09/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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