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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/02/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1038/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1038/2020 promossa da:
Parte_1
[...] entrambi con il patrocinio dell'avv. MORANDI STEFANO
APPELLANTI contro
Controparte_1
[...]
Entrambi con il patrocinio dell'avv. ROSSI GIULIANO
VINCENZO
[...]
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. LENZINI GIAN PAOLO APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n.646/20 il Tribunale di Modena, pronunciando nel giudizio proposto da e nei confronti dei confinanti e Parte_1 Parte_1 Controparte_1
nonché di e che in corso di causa Controparte_1 CP_2 Parte_2
pagina 1 di 11 avevano acquistato l'immobile dei convenuti ed erano stati da questi ultimi chiamati in causa ex art. 111 cpc, condannava il e la a rimuovere lo scarico, nella Pt_2 Pt_2
fossa Imhof, delle acque piovane provenienti dall'ampliamento-veranda del loro immobile;
condannava i a tenere indenni i terzi chiamati dalle spese Controparte_3
relative a detto intervento di rimessione in pristino, stante l'espressa previsione contenuta all'art. 5 del rogito di compravendita;
rigettava le domande degli attori di rimozione dell'innesto, nello scarico dei loro servizi, dello scarico del bagno dei convenuti, di rimozione di un esalatore in tesi fonte di immissioni ex art. 844 cc, e di risarcimento in forma specifica dei danni relativi ad infiltrazioni nel garage di loro proprietà; compensava per il 25% le spese di lite e condannava gli attori a rifondere ai convenuti e ai terzi chiamati la restante parte di tali spese;
poneva le spese delle CTU, della fase di ATP e di merito, a carico degli attori per il 75% “compensando la rimanente parte”.
Avverso tale sentenza proponevano appello l' e la chiedendo che Pt_1 Pt_1
trovassero accoglimento anche le domande da loro proposte relativamente alla immissione dello scarico del bagno di controparte, e di risarcimento del danno da infiltrazioni;
proponevano anche autonomo motivo di impugnazione sulla regolamentazione delle spese di causa.
Tutte le altre parti si costituivano deducendo l'infondatezza dell'appello, riproposta dai la domanda di manleva verso i loro danti causa. CP_4
La causa, posta in decisione, veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento di CTU integrativa affidata all'ing. veniva nuovamente posta in decisione sulle Per_1
conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 9.7.2024.
2)Quanto al primo motivo di appello, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea di rimozione dell'innesto dello scarico dei convenuti, qualificata -come è indiscusso- quale actio negatoria servitutis, ritenendo che l' e la non avessero Pt_1 Pt_1
adeguatamente provato di essere proprietari della tubazione in cui detto scarico si inserisce, la quale doveva piuttosto ritenersi comune poiché posta sotto il pavimento pagina 2 di 11 dell'area comune di manovra delle autorimesse situate al piano interrato in considerazione dell'art. 840 c1 cc per il quale la proprietà del suolo si estende a tutto ciò che si trova nel sottosuolo.
Gli appellanti hanno dedotto che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, essi avevano assolto all'onere di provare di avere l'esclusiva proprietà della conduttura dimostrando la proprietà dell'unità immobiliare da cui questa si diparte, e che, come confermato anche dalla CTU svolta in ATP, detta conduttura era stata sempre e in via esclusiva a servizio del loro immobile, sino a quando i convenuti confinanti, avendo realizzato sulla preesistente terrazza l'ampliamento-veranda della loro abitazione, avevano collegato lo scarico del bagno realizzato in detto ampliamento, alla preesistente tubatura.
Il motivo è fondato.
Nella relazione di ATP il CTU geom. ha accertato, e sul punto non vi è Per_2
contestazione, che la conduttura in cui il e la hanno innestato lo CP_1 CP_1
scarico del loro nuovo bagno, era in precedenza utilizzata dai soli attori, essendo anche conformata oggettivamente per assolvere in via esclusiva al servizio del loro immobile.
Ciò è sufficiente per affermare la proprietà esclusiva della tubazione cui la negatoria servitutis inerisce.
Deve infatti considerarsi che l'art. 1117 cc contiene un'elencazione esemplificativa e non tassativa dei beni che si presumono comuni, tali essendo anche quelli aventi un'oggettiva e concreta destinazione al servizio comune, salvo che risulti diversamente dal titolo, mentre, al contrario, tale presunzione non opera con riguardo a beni che, per le proprie caratteristiche strutturali, devono ritenersi destinati oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari (Cass. 1680/15). Per quanto la presunzione di comunione operi per gli scarichi, posti nelle parti comuni, delle acque delle unità immobiliari, ben può darsi che una determinata tubazione non sia condominiale, ma sia a servizio esclusivo di singole unità immobiliari (Cass. 11391/02). Tanto, come si è detto, si è verificato nel caso di specie, essendo incontestato che al momento in cui gli attori pagina 3 di 11 realizzarono lo scarico oggetto di causa, questa - per di più priva di caratteristiche materiali intrinseche che ne facessero già presumere una futura destinazione di tipo condominiale, essendo per di più le proprietà della parti delle villette a schiera- era a servizio unicamente della loro proprietà esclusiva, e nessuna altra unità immobiliare o altra parte comune vi era raccordata, essendo in particolare il piano soprastante, destinato terrazzo, non originariamente dotato dello scarico oggetto di causa, la cui realizzazione avvenne solo successivamente con la creazione del nuovo bagno.
Né può ipotizzarsi che la parte della tubazione degli Esposito-Fucci sia divenuta di proprietà comune per il mero fatto di essere stata da loro collocata sotto il soffitto del corsello comune di accesso ai garages. L'aver collocato la tubazione di proprietà esclusiva nello spazio del corsello comune integra, infatti, una modalità di utilizzo della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 cc, peraltro lecita se non altera la destinazione del bene comune e non ne impedisce l'uso da parte degli altri comproprietari (Cass.
1866/15).
Va quindi pronunciata la condanna degli appellati alla relativa rimessione in pristino.
3)Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti si dolgono del rigetto della domanda di risarcimento dei danni relativi alla presenza, nel loro garage, di infiltrazioni provenienti dalla soprastante proprietà delle controparti.
Tal domanda era stata dal Tribunale respinta sul presupposto che non fosse stata raggiunta adeguata prova delle cause delle infiltrazioni;
in particolare, l'affermazione del CTU per la quale la realizzazione dell'ampliamento dell'immobile eseguito Per_2
dai aveva quanto meno aggravato il fenomeno infiltrativo, appariva Controparte_3
considerazione non supportata da adeguate indagini scientifiche, contraddittoria, e inidonea a fondare un giudizio di responsabilità, stante anche l'impossibilità di determinare in che misura dette opere avessero contribuito alla causazione del danno.
L'appello è fondato.
Gli appellanti hanno, nell'atto di impugnazione, richiamato le considerazioni svolte dal
CTU n merito alla esistenza del fenomeno di infiltrazioni, comparso peraltro solo Per_2
pagina 4 di 11 alla fine del 2012, dopo la costruzione dell'ampliamento nel giugno 2012, ed ancora presente e attivo anche se in misura stabile, nonché alla sua riferibilità all'ancoraggio della struttura di appoggio di detto ampliamento.
Non offrendo la sentenza di primo grado adeguata confutazione rispetto a tali osservazioni, è stata disposta dalla Corte CTU integrativa affidata all'ing. Per_1
Questi, con relazione immune da vizi logici o giuridici ed esaustivamente motivata anche con puntuale risposta alle osservazioni dei CTP, ha accertato che al piano interrato sono ben visibili ampie macchie ed esfoliazioni nel soffitto di proprietà appellante, come anche nel soffitto e nella parete verticale del corsello condominiale di accesso alle autorimesse. Si tratta di segni di natura infiltrativa;
segni della percolazione dalla pavimentazione soprastante (consistenti in tracce del polistirolo presente nella pavimentazione) si vedono anche sul tubo di scarico del bagno di parte appellata posto nel corsello.
La colorazione scura delle macchie denota che il fenomeno infiltrativo è ancora presente;
inoltre, dal confronto con le fotografie precedenti, emerge un progressivo peggioramento del fenomeno, che è d'altronde il medesimo già accertato dal CTU
La forma e la direzione delle macchie, soprattutto nel soffitto del garage degli Per_2
appellanti, hanno una direzione chiaramente perpendicolare alla linea di confine che separa le due proprietà, e denotano perciò una provenienza da quella zona.
Le prove strumentali svolte, durante le indagini peritali, dalla ditta specializzata Ricerca
Perdite per individuare i punti di passaggio dell'acqua attraverso le guaine di impermeabilizzazione, hanno confermato l'ipotesi già formulata dal CTU di una inadeguata operazione di ripresa delle guaine impermeabilizzanti, inevitabilmente interrotte in occasione della esecuzione dei lavori di ampliamento dei quali il CTU ha potuto esaminare le foto di cantiere fornite dal CTP dei;
le stesse Controparte_3
prove strumentali hanno poi consentito di escludere altre ipotesi sulle cause del danno inizialmente prospettate dal CTU (p. 30) poiché non sono state rilevate perdite di tenuta idraulica né dal terrazzo di proprietà Esposito-Fucci, né dalla guaina impermeabilizzante pagina 5 di 11 nel muro verticale che separa i garages (Esposito-Fucci e condominiale) dal terreno;
anche il pluviale di scarico delle acque meteoriche posto sul coperto si è rilevato a tenuta con apposita prova con liquido tracciante.
La perizia dell'ing. dà conto del fatto che le fotografie scattate durante i lavori Per_1
dell'ampliamento mostrano la presenza di una interruzione di guaina impermeabilizzante di fondo sul solaio portante;
infatti per realizzare la struttura di sostegno dell'ampliamento e collegarla ai muri portanti in corrispondenza dei cordoli, si sono dovute necessariamente rimuovere le guaine di tenuta all'acqua presenti in quei punti. Sono stati posati un nuovo massetto e una nuova guaina di tipo liquido;
è presente anche la nuova guaina proveniente dal terrazzo Esposito-Fucci sulla putrella, ma i risvolti e le giunzioni tra le guaine con il tratto interrotto della guaina esistente non sono mai visibili e quelli visibili non sono sufficienti, così che per una ampio tratto è presente una sola guaina (quella liquida), che per di più non ha risvolti adeguati. La localizzazione dei punti di perdita è nei risvolti che corrispondo al perimetro del terrazzo, e il perimetro comprende i confini con i terrazzi adiacenti.
Inoltre non è visibile un'adeguata impermeabilizzazione attorno agli impianti (acqua fredda e gas), durante i lavori posizionati nel volume dell'ampliamento alla sua base per tutta la sua estensione, e che attraversano le guaine presenti senza collari o elementi di tenuta similari. La prova elettrica a bassa tensione ha evidenziato altri punti di perdita idraulica in posizioni diverse, tutti localizzati in corrispondenza del perimetro del terrazzo ove sono presenti i muri di confine, e quindi dove è necessario che la guaina di impermeabilizzazione venga essere adeguatamente risvoltata sul muretto.
Il CTU ha indicato lavori di ripristino (predisponendo l'allegato computo Per_1
metrico, per un costo di complessivi euro 15.87,89 IVA inclusa), consistenti, oltre che nella sistemazione dei danni delle superfici colpite dalle macchie, anche in un trattamento di rimozione di umidità in corrispondenza della trave in c.a. di confine, nella posa di nuovi impianti a vista chiudendo quelli passanti sotto al volume dell'ampliamento, e nella posa di nuova guaina nel terrazzo, non solo nel punto ove è
pagina 6 di 11 stata asportata quella esistente, ma anche su tutta la superficie in quanto i risvolti verticali del perimetro sono insufficienti, non potendosi fare a meno di rifare tutta la superficie del terrazzo in quanto l'ingresso dell'acqua in un punto comporta la diffusione dell'acqua in tutto il volume del massetto, così che fare solo un rappezzo parziale non garantisce pienamente il risultato.
Riesponendo alle osservazioni del CTP di parte appellata, l'ing. ha chiarito che Per_1
le zone comuni del corsello dei garages si trovano in corrispondenza e sottostanti all'edificio costituente l'ampliamento oggetto di causa, così che una infiltrazione che si verifichi nel soffitto del garages di proprietà Esposito-Fucci causata dai lavori eseguiti per realizzare l'ampliamento, è obbligatoriamente passante dal solaio che è il soffitto di tali zone comuni;
ha confermato, con argomentazioni tecniche cui si rimanda,
l'univocità dei risultati delle prove strumentali;
ha ribadito che la criticità dei lavori di impermeabilizzazione ha riguardato solo i punti di giunzione della nuova guaina con quanto preesistente. Ha poi osservato che, indubbia la differenza di livello fra l'intradosso dei due solai adiacenti, rimane la considerazione che trattandosi di un terrazzo pensile chiuso da tre muretti verticali, qualsiasi lesione o frattura in un punto nella guaina orizzontale crea una diffusione di acqua negli strati del solaio;
l'acqua, penetrando nel massetto, si diffonde in esso, e piano piano sale fino a raggiungere i perimetri verticali (muri di confine), e da lì, se un risvolto non è sufficiente in qualche punto, si forma una infiltrazione. Precedentemente ai lavori di ampliamento era d'altronde presente uno strato drenante di eventuali infiltrazioni, che fu rimosso proprio durante i lavori di posa del nuovo terrazzo e non sostituito.
Inidonee a confutare le risultanze della CTU (peraltro in linea di continuità con Per_1
quelle della CTU che non fu però assistita dalle prove strumentali, necessarie per Per_2
dirimere ogni dubbio) sono le ulteriori considerazioni svolte dalla difesa CP_1
, la quale introduce temi invero neppure rappresentati dal suo CTP.
[...]
In particolare, non si comprende come la eventuale eccezionalità degli eventi atmosferici del 2023 (a proposito dei quali non vi è alcuna prova quanto alle modalità con cui pagina 7 di 11 avrebbero interessato specificamente gli immobili oggetto di causa) potrebbe incidere sull'accertato nesso causale fra le condizioni della proprietà di parte appellata ed il fenomeno infiltrativo presente già dal 2012.
In via del tutto ipotetica si afferma poi che la guaina impermeabilizzante della proprietà
Esposito-Fucci, in quanto più risalente, potrebbe presentare rotture ed essere causa delle infiltrazioni, laddove tale ipotesi è stata sconfessata dalle prove strumentali.
Non vi è alcuna evidenza che le radici di una pianta visibile in una fotografia possano aver anche solo contribuito a cagionare le infiltrazioni, né vi è ragione per dubitare che le prove strumentali siano state poste in essere correttamente, tanto più considerato che al riguardo il tecnico di fiducia di parte appellata non ha ritenuto di dovere muovere sul punto alcun rilievo.
La difesa mostra poi di non aver compreso che la formulabilità di tre Controparte_3
ipotesi sulle cause delle infiltrazioni di cui alle pp. 30 e ss. della CTU, è stata la ragione per la quale l'ing ha ritenuto necessaria l'esecuzione delle prove strumentali, Per_1
all'esito delle quali il perito ha potuto con sicurezza individuare la causa del fenomeno, escludendo le altre possibilità.
In conclusione, in accoglimento del motivo di gravame, gli appellati vanno condannati ad eseguire i lavori di ripristino di cui alla CTU, a nulla rilevando che tali lavori produrranno l'inevitabile effetto di eliminare le cause delle infiltrazioni oltre che nella proprietà esclusiva degli appellanti, anche nel solaio del corsello di comune accesso ai garages. Esclusa dalla domanda attorea solo la eliminazione, nel corsello, delle tracce esterne sull'intonaco del soffitto.
4)Il e la vanno condannati, ai sensi dell'art. 5 del contratto di vendita CP_1 CP_1
immobiliare, a tenere indenni il e la degli oneri che sosterranno per dare Pt_2 Pt_2
esecuzione anche ai lavori oggetto della presente pronuncia.
5)Secondo l'esito della lite, tutti gli appellati vanno condannati in solido a rifondere agli appellanti le spese di primo grado, che vanno liquidate secondo lo scaglione di valore di pagina 8 di 11 euro 5.000-26.000 considerato il costo dei lavori di ripristino relativi a tutti i capi di condanna, del primo e del secondo grado.
Le spese delle CTU svolte in sede di ATP e nel giudizio di primo grado vanno poste per un terzo a carco degli attuali appellanti, e per il resto a carico degli appellati, considerato che le indagini hanno riguardato anche altre problematiche (esalatore e, in ATP, sconfinamento dell'ampliamento) per le quali è stata pacificamente esclusa la responsabilità del e della , e valutata altresì la oggettiva difficoltà di CP_1 CP_1
accertamento delle cause di infiltrazione. Per tali ragioni, le altre spese processuali dell'ATP vanno compensate per un terzo per il resto poste a carico degli appellati.
Le spese di CTP relative all'ATP e alla CTU svolta in primo grado possono essere riconosciute agli appellanti complessivamente nell'importo di euro 5.100,00, oneri inclusi, rispetto alle assai maggiori e non adeguatamente giustificate richieste dell'ing.
anche tale importo va ridotto di un terzo. CP_5
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, dovendo le spese della
CTU Corazza e relativa CTP essere poste a carico delle sole parti appellate.
Come da domanda, gli appellati vanno condannati a restituire agli appellanti le spese di lite da questi ultimi loro versate in esecuzione della sentenza del Tribunale, e di CTU er la quota eccedente quanto da loro dovuto, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dal Per_2
pagamento al saldo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da e nei confronti dei confinanti , Parte_1 Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza n. 21097/15 Controparte_1 CP_2 Parte_2
del Tribunale di Modena, così provvede:
a)condanna gli appellati a rimuovere l'innesto dello scarico della proprietà
[...]
nello scarico degli appellanti di cui in motivazione Pt_2
b)condanna gli appellati al risarcimento in forma specifica dei danni da infiltrazioni nel garage degli appellanti mediante l'esecuzione dei lavori di cui alla CTU dell'ing.
pagina 9 di 11 e computo metrico allegato, fatta eccezione per l'eliminazione delle tracce Per_1
esterne sull'intonaco del corsello comune c)condanna il e la a tenere indenni il e la da ogni CP_1 CP_1 Pt_2 Pt_2
onere e spesa, anche processuale, che questi sosterranno per dare esecuzione anche alla presente sentenza d)condanna gli appellati in solido a rifondere agli appellanti le spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in euro 264,00 per contributo unificato e diritti, ed euro
4.500,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed
IVA come per legge e)condanna il e la a rifondere al e alla le spese del CP_1 CP_1 Pt_2 Pt_2
primo grado di giudizio, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge f) condanna gli appellati a restituire agli appellanti quanto da questi ultimi a ciascuno di loro versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dal pagamento al saldo g) compensa per un terzo le spese del procedimento di ATP e condanna gli appellati a rifondere agli appellanti la restante parte di tali spese che liquida, già in misura di due terzi, in euro 190,65 per anticipazioni ed euro 1.400,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge h) pone le spese delle due CTU a carico degli appellanti per un terzo e degli Per_2
appellati per due terzi, e condanna gli appellati a restituire agli appellanti quanto da questi versato al CTU in eccesso rispetto alla quota da loro dovuta, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dal pagamento al saldo l) condanna gli appellati a rifondere agli appellanti due terzi delle spese delle CTP relative alle due CTU e pertanto a pagare a tale titolo, già operata la riduzione, Per_2
euro 3.400,00, oltre interessiex art. 1284 c1 dal pagamento al saldo m) condanna gli appellati a rifondere agli appellanti le spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 5.792,50 per anticipazioni (ivi inclusi gli importi versati al pagina 10 di 11 CTU al CTP e alla ditta Ricerca Perdite) ed euro 5.000,00 per compensi, oltre Per_1
al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, ponendo le spese della CTU Corazza definitivamente a carico degli appellati n) condanna il e la a rifondere al e alla le spese del CP_1 CP_1 Pt_2 Pt_2
presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per compensi , oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 18.2.2025.
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1038/2020 promossa da:
Parte_1
[...] entrambi con il patrocinio dell'avv. MORANDI STEFANO
APPELLANTI contro
Controparte_1
[...]
Entrambi con il patrocinio dell'avv. ROSSI GIULIANO
VINCENZO
[...]
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. LENZINI GIAN PAOLO APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n.646/20 il Tribunale di Modena, pronunciando nel giudizio proposto da e nei confronti dei confinanti e Parte_1 Parte_1 Controparte_1
nonché di e che in corso di causa Controparte_1 CP_2 Parte_2
pagina 1 di 11 avevano acquistato l'immobile dei convenuti ed erano stati da questi ultimi chiamati in causa ex art. 111 cpc, condannava il e la a rimuovere lo scarico, nella Pt_2 Pt_2
fossa Imhof, delle acque piovane provenienti dall'ampliamento-veranda del loro immobile;
condannava i a tenere indenni i terzi chiamati dalle spese Controparte_3
relative a detto intervento di rimessione in pristino, stante l'espressa previsione contenuta all'art. 5 del rogito di compravendita;
rigettava le domande degli attori di rimozione dell'innesto, nello scarico dei loro servizi, dello scarico del bagno dei convenuti, di rimozione di un esalatore in tesi fonte di immissioni ex art. 844 cc, e di risarcimento in forma specifica dei danni relativi ad infiltrazioni nel garage di loro proprietà; compensava per il 25% le spese di lite e condannava gli attori a rifondere ai convenuti e ai terzi chiamati la restante parte di tali spese;
poneva le spese delle CTU, della fase di ATP e di merito, a carico degli attori per il 75% “compensando la rimanente parte”.
Avverso tale sentenza proponevano appello l' e la chiedendo che Pt_1 Pt_1
trovassero accoglimento anche le domande da loro proposte relativamente alla immissione dello scarico del bagno di controparte, e di risarcimento del danno da infiltrazioni;
proponevano anche autonomo motivo di impugnazione sulla regolamentazione delle spese di causa.
Tutte le altre parti si costituivano deducendo l'infondatezza dell'appello, riproposta dai la domanda di manleva verso i loro danti causa. CP_4
La causa, posta in decisione, veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento di CTU integrativa affidata all'ing. veniva nuovamente posta in decisione sulle Per_1
conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 9.7.2024.
2)Quanto al primo motivo di appello, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea di rimozione dell'innesto dello scarico dei convenuti, qualificata -come è indiscusso- quale actio negatoria servitutis, ritenendo che l' e la non avessero Pt_1 Pt_1
adeguatamente provato di essere proprietari della tubazione in cui detto scarico si inserisce, la quale doveva piuttosto ritenersi comune poiché posta sotto il pavimento pagina 2 di 11 dell'area comune di manovra delle autorimesse situate al piano interrato in considerazione dell'art. 840 c1 cc per il quale la proprietà del suolo si estende a tutto ciò che si trova nel sottosuolo.
Gli appellanti hanno dedotto che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, essi avevano assolto all'onere di provare di avere l'esclusiva proprietà della conduttura dimostrando la proprietà dell'unità immobiliare da cui questa si diparte, e che, come confermato anche dalla CTU svolta in ATP, detta conduttura era stata sempre e in via esclusiva a servizio del loro immobile, sino a quando i convenuti confinanti, avendo realizzato sulla preesistente terrazza l'ampliamento-veranda della loro abitazione, avevano collegato lo scarico del bagno realizzato in detto ampliamento, alla preesistente tubatura.
Il motivo è fondato.
Nella relazione di ATP il CTU geom. ha accertato, e sul punto non vi è Per_2
contestazione, che la conduttura in cui il e la hanno innestato lo CP_1 CP_1
scarico del loro nuovo bagno, era in precedenza utilizzata dai soli attori, essendo anche conformata oggettivamente per assolvere in via esclusiva al servizio del loro immobile.
Ciò è sufficiente per affermare la proprietà esclusiva della tubazione cui la negatoria servitutis inerisce.
Deve infatti considerarsi che l'art. 1117 cc contiene un'elencazione esemplificativa e non tassativa dei beni che si presumono comuni, tali essendo anche quelli aventi un'oggettiva e concreta destinazione al servizio comune, salvo che risulti diversamente dal titolo, mentre, al contrario, tale presunzione non opera con riguardo a beni che, per le proprie caratteristiche strutturali, devono ritenersi destinati oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari (Cass. 1680/15). Per quanto la presunzione di comunione operi per gli scarichi, posti nelle parti comuni, delle acque delle unità immobiliari, ben può darsi che una determinata tubazione non sia condominiale, ma sia a servizio esclusivo di singole unità immobiliari (Cass. 11391/02). Tanto, come si è detto, si è verificato nel caso di specie, essendo incontestato che al momento in cui gli attori pagina 3 di 11 realizzarono lo scarico oggetto di causa, questa - per di più priva di caratteristiche materiali intrinseche che ne facessero già presumere una futura destinazione di tipo condominiale, essendo per di più le proprietà della parti delle villette a schiera- era a servizio unicamente della loro proprietà esclusiva, e nessuna altra unità immobiliare o altra parte comune vi era raccordata, essendo in particolare il piano soprastante, destinato terrazzo, non originariamente dotato dello scarico oggetto di causa, la cui realizzazione avvenne solo successivamente con la creazione del nuovo bagno.
Né può ipotizzarsi che la parte della tubazione degli Esposito-Fucci sia divenuta di proprietà comune per il mero fatto di essere stata da loro collocata sotto il soffitto del corsello comune di accesso ai garages. L'aver collocato la tubazione di proprietà esclusiva nello spazio del corsello comune integra, infatti, una modalità di utilizzo della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 cc, peraltro lecita se non altera la destinazione del bene comune e non ne impedisce l'uso da parte degli altri comproprietari (Cass.
1866/15).
Va quindi pronunciata la condanna degli appellati alla relativa rimessione in pristino.
3)Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti si dolgono del rigetto della domanda di risarcimento dei danni relativi alla presenza, nel loro garage, di infiltrazioni provenienti dalla soprastante proprietà delle controparti.
Tal domanda era stata dal Tribunale respinta sul presupposto che non fosse stata raggiunta adeguata prova delle cause delle infiltrazioni;
in particolare, l'affermazione del CTU per la quale la realizzazione dell'ampliamento dell'immobile eseguito Per_2
dai aveva quanto meno aggravato il fenomeno infiltrativo, appariva Controparte_3
considerazione non supportata da adeguate indagini scientifiche, contraddittoria, e inidonea a fondare un giudizio di responsabilità, stante anche l'impossibilità di determinare in che misura dette opere avessero contribuito alla causazione del danno.
L'appello è fondato.
Gli appellanti hanno, nell'atto di impugnazione, richiamato le considerazioni svolte dal
CTU n merito alla esistenza del fenomeno di infiltrazioni, comparso peraltro solo Per_2
pagina 4 di 11 alla fine del 2012, dopo la costruzione dell'ampliamento nel giugno 2012, ed ancora presente e attivo anche se in misura stabile, nonché alla sua riferibilità all'ancoraggio della struttura di appoggio di detto ampliamento.
Non offrendo la sentenza di primo grado adeguata confutazione rispetto a tali osservazioni, è stata disposta dalla Corte CTU integrativa affidata all'ing. Per_1
Questi, con relazione immune da vizi logici o giuridici ed esaustivamente motivata anche con puntuale risposta alle osservazioni dei CTP, ha accertato che al piano interrato sono ben visibili ampie macchie ed esfoliazioni nel soffitto di proprietà appellante, come anche nel soffitto e nella parete verticale del corsello condominiale di accesso alle autorimesse. Si tratta di segni di natura infiltrativa;
segni della percolazione dalla pavimentazione soprastante (consistenti in tracce del polistirolo presente nella pavimentazione) si vedono anche sul tubo di scarico del bagno di parte appellata posto nel corsello.
La colorazione scura delle macchie denota che il fenomeno infiltrativo è ancora presente;
inoltre, dal confronto con le fotografie precedenti, emerge un progressivo peggioramento del fenomeno, che è d'altronde il medesimo già accertato dal CTU
La forma e la direzione delle macchie, soprattutto nel soffitto del garage degli Per_2
appellanti, hanno una direzione chiaramente perpendicolare alla linea di confine che separa le due proprietà, e denotano perciò una provenienza da quella zona.
Le prove strumentali svolte, durante le indagini peritali, dalla ditta specializzata Ricerca
Perdite per individuare i punti di passaggio dell'acqua attraverso le guaine di impermeabilizzazione, hanno confermato l'ipotesi già formulata dal CTU di una inadeguata operazione di ripresa delle guaine impermeabilizzanti, inevitabilmente interrotte in occasione della esecuzione dei lavori di ampliamento dei quali il CTU ha potuto esaminare le foto di cantiere fornite dal CTP dei;
le stesse Controparte_3
prove strumentali hanno poi consentito di escludere altre ipotesi sulle cause del danno inizialmente prospettate dal CTU (p. 30) poiché non sono state rilevate perdite di tenuta idraulica né dal terrazzo di proprietà Esposito-Fucci, né dalla guaina impermeabilizzante pagina 5 di 11 nel muro verticale che separa i garages (Esposito-Fucci e condominiale) dal terreno;
anche il pluviale di scarico delle acque meteoriche posto sul coperto si è rilevato a tenuta con apposita prova con liquido tracciante.
La perizia dell'ing. dà conto del fatto che le fotografie scattate durante i lavori Per_1
dell'ampliamento mostrano la presenza di una interruzione di guaina impermeabilizzante di fondo sul solaio portante;
infatti per realizzare la struttura di sostegno dell'ampliamento e collegarla ai muri portanti in corrispondenza dei cordoli, si sono dovute necessariamente rimuovere le guaine di tenuta all'acqua presenti in quei punti. Sono stati posati un nuovo massetto e una nuova guaina di tipo liquido;
è presente anche la nuova guaina proveniente dal terrazzo Esposito-Fucci sulla putrella, ma i risvolti e le giunzioni tra le guaine con il tratto interrotto della guaina esistente non sono mai visibili e quelli visibili non sono sufficienti, così che per una ampio tratto è presente una sola guaina (quella liquida), che per di più non ha risvolti adeguati. La localizzazione dei punti di perdita è nei risvolti che corrispondo al perimetro del terrazzo, e il perimetro comprende i confini con i terrazzi adiacenti.
Inoltre non è visibile un'adeguata impermeabilizzazione attorno agli impianti (acqua fredda e gas), durante i lavori posizionati nel volume dell'ampliamento alla sua base per tutta la sua estensione, e che attraversano le guaine presenti senza collari o elementi di tenuta similari. La prova elettrica a bassa tensione ha evidenziato altri punti di perdita idraulica in posizioni diverse, tutti localizzati in corrispondenza del perimetro del terrazzo ove sono presenti i muri di confine, e quindi dove è necessario che la guaina di impermeabilizzazione venga essere adeguatamente risvoltata sul muretto.
Il CTU ha indicato lavori di ripristino (predisponendo l'allegato computo Per_1
metrico, per un costo di complessivi euro 15.87,89 IVA inclusa), consistenti, oltre che nella sistemazione dei danni delle superfici colpite dalle macchie, anche in un trattamento di rimozione di umidità in corrispondenza della trave in c.a. di confine, nella posa di nuovi impianti a vista chiudendo quelli passanti sotto al volume dell'ampliamento, e nella posa di nuova guaina nel terrazzo, non solo nel punto ove è
pagina 6 di 11 stata asportata quella esistente, ma anche su tutta la superficie in quanto i risvolti verticali del perimetro sono insufficienti, non potendosi fare a meno di rifare tutta la superficie del terrazzo in quanto l'ingresso dell'acqua in un punto comporta la diffusione dell'acqua in tutto il volume del massetto, così che fare solo un rappezzo parziale non garantisce pienamente il risultato.
Riesponendo alle osservazioni del CTP di parte appellata, l'ing. ha chiarito che Per_1
le zone comuni del corsello dei garages si trovano in corrispondenza e sottostanti all'edificio costituente l'ampliamento oggetto di causa, così che una infiltrazione che si verifichi nel soffitto del garages di proprietà Esposito-Fucci causata dai lavori eseguiti per realizzare l'ampliamento, è obbligatoriamente passante dal solaio che è il soffitto di tali zone comuni;
ha confermato, con argomentazioni tecniche cui si rimanda,
l'univocità dei risultati delle prove strumentali;
ha ribadito che la criticità dei lavori di impermeabilizzazione ha riguardato solo i punti di giunzione della nuova guaina con quanto preesistente. Ha poi osservato che, indubbia la differenza di livello fra l'intradosso dei due solai adiacenti, rimane la considerazione che trattandosi di un terrazzo pensile chiuso da tre muretti verticali, qualsiasi lesione o frattura in un punto nella guaina orizzontale crea una diffusione di acqua negli strati del solaio;
l'acqua, penetrando nel massetto, si diffonde in esso, e piano piano sale fino a raggiungere i perimetri verticali (muri di confine), e da lì, se un risvolto non è sufficiente in qualche punto, si forma una infiltrazione. Precedentemente ai lavori di ampliamento era d'altronde presente uno strato drenante di eventuali infiltrazioni, che fu rimosso proprio durante i lavori di posa del nuovo terrazzo e non sostituito.
Inidonee a confutare le risultanze della CTU (peraltro in linea di continuità con Per_1
quelle della CTU che non fu però assistita dalle prove strumentali, necessarie per Per_2
dirimere ogni dubbio) sono le ulteriori considerazioni svolte dalla difesa CP_1
, la quale introduce temi invero neppure rappresentati dal suo CTP.
[...]
In particolare, non si comprende come la eventuale eccezionalità degli eventi atmosferici del 2023 (a proposito dei quali non vi è alcuna prova quanto alle modalità con cui pagina 7 di 11 avrebbero interessato specificamente gli immobili oggetto di causa) potrebbe incidere sull'accertato nesso causale fra le condizioni della proprietà di parte appellata ed il fenomeno infiltrativo presente già dal 2012.
In via del tutto ipotetica si afferma poi che la guaina impermeabilizzante della proprietà
Esposito-Fucci, in quanto più risalente, potrebbe presentare rotture ed essere causa delle infiltrazioni, laddove tale ipotesi è stata sconfessata dalle prove strumentali.
Non vi è alcuna evidenza che le radici di una pianta visibile in una fotografia possano aver anche solo contribuito a cagionare le infiltrazioni, né vi è ragione per dubitare che le prove strumentali siano state poste in essere correttamente, tanto più considerato che al riguardo il tecnico di fiducia di parte appellata non ha ritenuto di dovere muovere sul punto alcun rilievo.
La difesa mostra poi di non aver compreso che la formulabilità di tre Controparte_3
ipotesi sulle cause delle infiltrazioni di cui alle pp. 30 e ss. della CTU, è stata la ragione per la quale l'ing ha ritenuto necessaria l'esecuzione delle prove strumentali, Per_1
all'esito delle quali il perito ha potuto con sicurezza individuare la causa del fenomeno, escludendo le altre possibilità.
In conclusione, in accoglimento del motivo di gravame, gli appellati vanno condannati ad eseguire i lavori di ripristino di cui alla CTU, a nulla rilevando che tali lavori produrranno l'inevitabile effetto di eliminare le cause delle infiltrazioni oltre che nella proprietà esclusiva degli appellanti, anche nel solaio del corsello di comune accesso ai garages. Esclusa dalla domanda attorea solo la eliminazione, nel corsello, delle tracce esterne sull'intonaco del soffitto.
4)Il e la vanno condannati, ai sensi dell'art. 5 del contratto di vendita CP_1 CP_1
immobiliare, a tenere indenni il e la degli oneri che sosterranno per dare Pt_2 Pt_2
esecuzione anche ai lavori oggetto della presente pronuncia.
5)Secondo l'esito della lite, tutti gli appellati vanno condannati in solido a rifondere agli appellanti le spese di primo grado, che vanno liquidate secondo lo scaglione di valore di pagina 8 di 11 euro 5.000-26.000 considerato il costo dei lavori di ripristino relativi a tutti i capi di condanna, del primo e del secondo grado.
Le spese delle CTU svolte in sede di ATP e nel giudizio di primo grado vanno poste per un terzo a carco degli attuali appellanti, e per il resto a carico degli appellati, considerato che le indagini hanno riguardato anche altre problematiche (esalatore e, in ATP, sconfinamento dell'ampliamento) per le quali è stata pacificamente esclusa la responsabilità del e della , e valutata altresì la oggettiva difficoltà di CP_1 CP_1
accertamento delle cause di infiltrazione. Per tali ragioni, le altre spese processuali dell'ATP vanno compensate per un terzo per il resto poste a carico degli appellati.
Le spese di CTP relative all'ATP e alla CTU svolta in primo grado possono essere riconosciute agli appellanti complessivamente nell'importo di euro 5.100,00, oneri inclusi, rispetto alle assai maggiori e non adeguatamente giustificate richieste dell'ing.
anche tale importo va ridotto di un terzo. CP_5
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, dovendo le spese della
CTU Corazza e relativa CTP essere poste a carico delle sole parti appellate.
Come da domanda, gli appellati vanno condannati a restituire agli appellanti le spese di lite da questi ultimi loro versate in esecuzione della sentenza del Tribunale, e di CTU er la quota eccedente quanto da loro dovuto, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dal Per_2
pagamento al saldo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da e nei confronti dei confinanti , Parte_1 Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza n. 21097/15 Controparte_1 CP_2 Parte_2
del Tribunale di Modena, così provvede:
a)condanna gli appellati a rimuovere l'innesto dello scarico della proprietà
[...]
nello scarico degli appellanti di cui in motivazione Pt_2
b)condanna gli appellati al risarcimento in forma specifica dei danni da infiltrazioni nel garage degli appellanti mediante l'esecuzione dei lavori di cui alla CTU dell'ing.
pagina 9 di 11 e computo metrico allegato, fatta eccezione per l'eliminazione delle tracce Per_1
esterne sull'intonaco del corsello comune c)condanna il e la a tenere indenni il e la da ogni CP_1 CP_1 Pt_2 Pt_2
onere e spesa, anche processuale, che questi sosterranno per dare esecuzione anche alla presente sentenza d)condanna gli appellati in solido a rifondere agli appellanti le spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in euro 264,00 per contributo unificato e diritti, ed euro
4.500,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed
IVA come per legge e)condanna il e la a rifondere al e alla le spese del CP_1 CP_1 Pt_2 Pt_2
primo grado di giudizio, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge f) condanna gli appellati a restituire agli appellanti quanto da questi ultimi a ciascuno di loro versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dal pagamento al saldo g) compensa per un terzo le spese del procedimento di ATP e condanna gli appellati a rifondere agli appellanti la restante parte di tali spese che liquida, già in misura di due terzi, in euro 190,65 per anticipazioni ed euro 1.400,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge h) pone le spese delle due CTU a carico degli appellanti per un terzo e degli Per_2
appellati per due terzi, e condanna gli appellati a restituire agli appellanti quanto da questi versato al CTU in eccesso rispetto alla quota da loro dovuta, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dal pagamento al saldo l) condanna gli appellati a rifondere agli appellanti due terzi delle spese delle CTP relative alle due CTU e pertanto a pagare a tale titolo, già operata la riduzione, Per_2
euro 3.400,00, oltre interessiex art. 1284 c1 dal pagamento al saldo m) condanna gli appellati a rifondere agli appellanti le spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 5.792,50 per anticipazioni (ivi inclusi gli importi versati al pagina 10 di 11 CTU al CTP e alla ditta Ricerca Perdite) ed euro 5.000,00 per compensi, oltre Per_1
al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, ponendo le spese della CTU Corazza definitivamente a carico degli appellati n) condanna il e la a rifondere al e alla le spese del CP_1 CP_1 Pt_2 Pt_2
presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per compensi , oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 18.2.2025.
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
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