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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/03/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2695 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Vicedomini ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Pompei alla Via Bartolo Longo n. 23; parte ricorrente
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Vitiello ed elettivamente Parte_2 domiciliata in Scafati alla Via Passanti n. 246; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.07.2024, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 04.06.1983 e che, dall'unione Parte_2 coniugale, erano nati i figli , Maria, e tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti. Esponeva, inoltre, che la convivenza matrimoniale era divenuta oramai intollerabile e, pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.12.2024, Parte_2 si costituiva in giudizio e chiedeva accogliersi le condizioni indicate nel proprio scritto introduttivo.
All'udienza del 13.03.2025 (celebrata con lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti deducevano di aver raggiunto un accordo su tutti i punti della controversia e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nell'atto sottoscritto in data 03.01.2025 (e depositato nel fascicolo telematico di causa in data 31.01.2025), risultando dette condizioni adeguate a regolare i rapporti tra loro.
Le spese di lite vengono compensate in ragione della natura delle questioni trattate e tenuto conto dei rapporti esistenti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione tra e coniugi per Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato in Nocera Inferiore in data 04.06.1983 (atto n. 78, parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 1983);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e
88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità all'accordo sottoscritto dalle parti in data 03.01.2025 (e depositato nel fascicolo telematico di causa in data 31.01.2025), da intendersi qui integralmente richiamato per relationem;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Camera di consiglio del 18.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire