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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 12/11/2024, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n.
1557 dell'anno 2018, trattenuta in decisione in data 16.12.2021 e vertente
TRA
) nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Avezzano (AQ) ed ivi residente in [...]; Parte_2
( ) nato il [...] in [...] ed ivi residente in C.F._2
Via Miguel de Cervantes 6; ( ), nato il Parte_3 C.F._3
31/03/1999 in Avezzano ed ivi residente in [...]; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Pollo Poesio ( ) con C.F._4
studio in Avezzano (AQ), Via Vittorio Veneto 58, giusta procura in atti;
ATTORI
E
( ) nato il [...] in [...] Controparte_1 C.F._5
(AQ) ed ivi residente in [...];
CONVENUTO CONTUMACE
1 Oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni.
Conclusioni: Come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC, gli attori convenivano in giudizio dinanzi al tribunale intestato, , deducendo che, in data 1 agosto 1992 Controparte_1
e avevano contratto matrimonio trascritto Parte_1 Controparte_1
nel Comune di Avezzano nella Parte 2, Serie A, Numero 71; che dall'unione erano nati i figli nato il [...] in [...], e , nato il Parte_2 Parte_3
31.3.1999 in Avezzano, entrambi maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, in quanto studenti universitari;
che il 21.10.2016 i coniugi sottoscrivevano, con l'assistenza dei rispettivi difensori, una convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della separazione personale, regolarmente trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile il successivo
2.11.2016, munita delle certificazioni e della attestazione di conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, di cui all' art. 5 del D.L. 132/2014, ai fini delle annotazioni e delle comunicazioni previste dalla legge;
che, inoltre, successivamente, a fronte del rischio che, per varie ragioni, potesse venir meno il fondo patrimoniale stipulato dai coniugi con atto notaio di L'Aquila, Persona_1
rep. 91449/24731 del 5.11.2015, con accordo “a latere” del 20.2.2017, le parti, sempre con l'assistenza dei rispettivi difensori, prevedevano che, al fine di meglio garantire e tutelare le esigenze attuali e future della prole ed in aggiunta a quanto già stabilito nel richiamato accordo di negoziazione assistita, il padre trasferisse in favore dei figli medesimi, entro il 30.9.2017, la piena proprietà – con riserva di usufrutto - dell'intero fabbricato civile di sua proprietà sito in Avezzano, Via XX Settembre 272-
274-276, ricomprendente gli immobili catastalmente così censiti: Fol. 33 n. 1801 sub
1, cat. C/2, cl. 7, 77 mq, rendita 234,63; -Fol. 33 n. 1801 sub 2, cat. C/1, cl. 10, 79 mq,
2 rendita 2.325,61; -Fol. 33 n. 1801 sub 3, cat. A/3, cl. 5, 5,5 vani, rendita 568,10; -Fol. 33
n. 1801 sub 4, cat. A/3, cl. 5, 6 vani, rendita 619,75; -Fol. 33 n. 1801 sub 13, cat. C/6, cl.
6, 29 mq, rendita 110,83; -Fol. 33 n. 1801 sub 14, cat. lastrico solare - 38 mq;
-Fol. 33 n.
1801 sub 16 bene comune ai sub 2 e sub 20; -Fol. 33 n. 1801 sub 20 bene comune ai sub 1, 2,
3, e 4.; che, tuttavia, , scaduto il termine previsto nell'accordo, non Controparte_1
adempiva all'obbligo assunto.
Concludevano, pertanto, perché il tribunale pronunciasse sentenza ex art. 2932, c.c., disponendo, in esecuzione dell'obbligo assunto dal convenuto, con l'accordo in data
20 febbraio 2017, il trasferimento dei beni, ivi meglio indicati, in favore dei due figli, con vittoria di spese.
Non si costituiva il convenuto, che veniva quindi dichiarato contumace con ordinanza emessa in udienza il 30.1.2019.
La causa, quindi, sulla base della documentazione prodotta in atti dalla parte attrice, era ritenuta matura per la decisione e, dopo taluni rinvii, trattenuta dal giudice, all'udienza indicata in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente deve ritenersi valida la notifica dell'atto di citazione, effettuata a mezzo PEC, dagli attori, all'indirizzo di cui il convenuto risulta destinatario
( . Email_1
Brevemente, alla luce della contumacia di quest'ultimo, deve osservarsi che, non essendo diversamente previsto dalla L. 53/1994, anche nella versione applicabile ratione temporis al caso che ci occupa, la notifica dell'atto di citazione a mezzo PEC poteva e può validamente eseguirsi anche con riferimento ad atto estraneo all'attività professionale svolta dal destinatario titolare dell'indirizzo (sul punto cfr. Corte
d'appello di Torino, sent. 27.1.2016, n.128).
3
Sempre in via preliminare, si osserva come sia pienamente sussistente la legittimazione degli attori, nella rispettiva qualità di parte dell'accordo stipulato in data 20.2.2017 e di beneficiari dello stesso.
Quanto al merito della questione, risulta pacificamente dimostrata, sulla base delle allegazioni attoree e della documentazione in atti, la sussistenza dell'obbligazione assunta dal convenuto e il successivo inadempimento della stessa, una volta scaduto il termine indicato per il trasferimento immobiliare.
Non possono, inoltre, sussistere dubbi riguardo alla piena validità dell'accordo in questione.
In materia di cc.dd. accordi a latere, cioè convenzioni stipulate fra i coniugi successivamente all'adozione dei provvedimenti giudiziali di omologa della separazione consensuale ovvero ex art. 708, c.p.c., modificativi o integrativi degli stessi in ogni caso alla regolamentazione dell'assetto della famiglia a seguito di separazione, la Suprema Corte, sin dalla sentenza n. 657 del 22.1.1994 (poi seguita da altre conformi – Cass. Civ. sez. I, n.5889 11.6.199; n.298 del 12.1.2016;) ne ha riconosciuto la piena validità ed efficacia, in conformità con il disposto di cui all'art. 1322, c.c., nel rispetto dei limiti di derogabilità di cui all'art. 160, c.c. e a condizione che non interferissero con l'accordo omologato.
Tale pacifico indirizzo, più di recente, si è evoluto nella pronuncia della sezione I del
10.7.2024, n.18843, la quale ha affermato la rilevanza degli accordi a latere anche con riferimento all'adozione di provvedimenti modificativi delle condizioni di divorzio da parte del giudice, sempre a condizione che attengano a diritti disponibili e non contrastino con norme inderogabili, così vincolando il giudice a tenerli in debito conto nel pronunciare i provvedimenti di modifica richiesti.
Orbene, a margine di quanto sinora osservato, invero apprezzabile al fine di riscontrare, in via generale, la piena validità ed efficacia dei detti accordi, derivante
4 ovviamente dall'autonomia negoziale delle parti e dal rispetto dei relativi limiti, nel caso di specie non può che osservarsi la piena validità ed efficacia dell'accordo in esame.
Lo stesso concerne, infatti, diritti disponibili, avendo ad oggetto soltanto attribuzioni di carattere patrimoniale;
non attiene a situazioni non derogabili dalla volontà delle parti;
non contrasta, peraltro, con diversi accordi stipulati fra le parti e, in particolare, con l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, dal quale era stato espressamente previsto che “I beni costituenti il fondo patrimoniale potranno essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati con il consenso di entrambi i coniugi, senz'uopo di autorizzazione giudiziale”, neppure interferendo sulla vigente regolamentazione del regime di separazione dei due coniugi;
infine, risulta perseguire adeguatamente l'interesse dei figli maggiorenni non autosuffcienti1.
La natura dell'accordo, per quanto qui può rilevare, è quella di negozio atipico, diretto a perseguire l'interesse preminente dei figli non autosufficienti economicamente, in adempimento degli obblighi di mantenimento gravanti sui genitori e nell'ambito della regolazione dei rapporti personali ed economici della famiglia in occasione della separazione o del divorzio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, in adempimento dell'accordo ripassato fra e in data 20.2.2017, Controparte_1 Parte_1
dispone trasferirsi in favore di ( ) nato Parte_2 C.F._2
il 06/07/1993 in Avezzano (AQ) ed ivi residente in [...], per la quota di 1/2; ( ) nato il Parte_3 C.F._3
31/03/1999 in Avezzano (AQ) ed ivi residente in [...], per la quota di 1/2; e contro ( ) nato il Controparte_1 C.F._5
08/04/1962 in Avezzano e residente in [...], la nuda proprietà - con riserva di usufrutto in favore di - dei beni Controparte_1
immobili di seguito descritti:
• Fabbricato sito in Avezzano, Via XX Settembre, nn. 272, 274 e 276, composto al piano seminterrato da due locali, uno ad uso deposito e l'altro ad uso autorimessa, al piano terra da un locale commerciale e da un lastrico solare, al piano primo da un appartamento di civile abitazione ed al piano secondo da un appartamento di civile abitazione, il tutto a confine con Via XX Settembre, proprietà
proprietà salvo altri, riportato al Parte_4 Persona_2
Catasto Fabbricati del Comune di Avezzano (AQ) come segue:
1. -Fol. 33 n. 1801 sub 1, cat. C/2, cl. 7, 77 mq, rendita 234,63; -
2. Fol. 33 n. 1801 sub 2, cat. C/1, cl. 10, 79 mq, rendita 2.325,61;
3. -Fol. 33 n. 1801 sub 3, cat. A/3, cl. 5, 5,5 vani, rendita 568,10;
4. -Fol. 33 n. 1801 sub 4, cat. A/3, cl. 5, 6 vani, rendita 619,75; -
5. Fol. 33 n. 1801 sub 13, cat. C/6, cl. 6, 29 mq, rendita 110,83; -
6. Fol. 33 n. 1801 sub 14, cat. lastrico solare - 38 mq;
-
7. Fol. 33 n. 1801 sub 16 bene comune ai sub 2 e sub 20;
8. -Fol. 33 n. 1801 sub 20 bene comune ai sub 1, 2, 3, e 4.;
6 2) ORDINA al Conservatore dei RRII dell'Aquila, con esonero da ogni responsabilità, di eseguire la relativa trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n. 2, cod. civ.;
3) CONDANNA alla rifusione, in favore degli attori, delle spese Controparte_1
di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
Così deciso in Avezzano il giorno 9.11.2024.
IL GIUDICE (Dott. Mario Cervellino)
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto può richiamarsi ex multis Cass. Civ. sez. II, 23.9.2013, n.21736 che fra l'altro riconosce la piena legittimità dell'adempiere all'obbligo di mantenimento della prole attraverso un'attribuzione patrimoniale, costituita dal trasferimento di beni mobili o immobili, anche in concorso con prestazioni economiche di carattere periodico ovvero in sostituzione delle stesse, in attuazione dell'autonomia patrimoniale, in base alla quale l'ordinamento giuridico riconosce la piena libertà delle parti di perseguire, attraverso lo strumento negoziale, interessi meritevoli di tutela.