TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/04/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7638/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Appelli Giudice di Pace CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7638/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv.to Sabato RI Parte_1
APPELLANTE
Contro
con il patrocinio dell'Avv.to Angelo Caliendo Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi
1 in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva appello avverso la sentenza nr. 922/2018, Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Marigliano, con la quale quest'ultimo rigettava la domanda di risarcimento danni esercitata dall'odierno appellante nei confronti del . L'azione di primo grado mirava a conseguire il Controparte_1
ristoro dei danni riportati dall'autovettura Hunday 120 tg. EN095SY, di proprietà dell'appellante, conseguenti ad un sinistro avvenuto in data
22/09/2014, alle ore 20.00 circa, allorquando la predetta autovettura, nel percorrere via Vittorio Veneto in , rovinava con la ruota anteriore CP_1
destra in un tombino che si apriva al passaggio della stessa.
A fondamento del presente gravame, l'appellante deduceva l'errata rappresentazione dei luoghi di causa da parte del Giudice di Pace e, pertanto,
chiedeva la riforma della sentenza con accoglimento di tutte le richieste riportate nel libello introduttivo di primo grado.
Si costituiva in giudizio il , il quale resisteva al gravame Controparte_1
chiedendone il rigetto.
2 Incardinatosi il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, la causa, dopo l'acquisizione del fascicolo di primo grado ed alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva all'udienza cartolare del 20/03/2025 per essere decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e vada accolto per i motivi che seguono.
Va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del
Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Preliminarmente, debbono inoltre rigettarsi le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. risultando i motivi di appello sufficientemente specificati ed essendo le contestazioni del tutto generiche.
Premesso ciò, occorre evidenziare che in atti non è presente, né in forma cartacea né in forma telematica, la produzione di primo grado di parte appellata per cui la causa viene decisa allo stato degli atti.
Ebbene, ritiene il Tribunale che non sia condivisibile la ricostruzione degli eventi effettuata dal Giudice di Pace di Santa Anastasia alla luce delle risultanze probatorie in atti.
Difatti, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di Pace, il quale fondava la propria decisione sul presupposto dell'insussistenza dell'insidia e del trabocchetto in base ad una rappresentazione dei luoghi errata, questo Tribunale
ritiene invece sussistenti i predetti elementi;
difatti, diversamente da come statuito dal Giudice di prime cure, che faceva erroneamente riferimento ad una
“buca dalle dimensioni non certamente irrisorie che occupava gran parte della
3 carreggiata, il danneggiato doveva e poteva scorgere per tempo la buca al fine
di evitarla con prudenza e diligenza” (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza), l'insidia del caso in esame era costituita da un tombino che si apriva proprio al passaggio dell'autovettura.
Orbene, risulta a questo punto necessario procedere alla qualificazione della domanda in esame alla luce delle allegazioni di parte appellante, qualificazione necessaria anche per l'individuazione dei criteri di riparto dell'onere della prova. Sul punto la giurisprudenza di merito ha avuto modo di rilevare che
“Essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la
causa petendi dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore
adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero la
diversa responsabilità ex art.2051 c.c., il problema relativo alla qualificazione
dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla
luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla
norma in concreto invocata (cd. principio del iura novit curia), sempre che la
parte istante non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la
seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima” (Tribunale
Salerno sez. II, 11/03/2016, n.1162 su www.dejure.it).
Nel caso in esame, parte attrice, odierna appellante, affermava che “[...] il
presente caso rientra nella fattispecie prevista dagli artt. 2043 e 2051 del cod.
civ. nonché dell'art. 14 del C.d.s. in quanto il , quale Controparte_1
Ente proprietario-custode della strada, ha omesso di adottare tutte le misure
idonee ad evitare il danno ingiusto a carico del sig. ” (cfr. Parte_1
pag. 2, lett. G, atto di citazione).
4 Dunque, la domanda in esame deve essere ricondotta correttamente nell'alveo dell'art. 2051 c.c. in forza della prospettazione attorea, atteso che l'appellante nei propri scritti difensivi invocava la posizione del proprietario-custode dell'ente comunale in relazione al sinistro de quo.
Così qualificata la domanda in esame, va rammentato che l'art. 2051 c.c.
dispone che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in
custodia, salvo che provi il caso fortuito”; secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente negli ultimi anni, la norma succitata conterrebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva (mentre la tesi prima prevalente ed oggi minoritaria parlava di presunzione di colpa) in quanto l'obbligo al risarcimento del danno sorgerebbe a prescindere da un'indagine in ordine al profilo soggettivo del custode in termini di condotta diligente o colposa (sul punto v.
Cass. civ. 05/12/2008, n.28811: “La responsabilità per i danni cagionati da
cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del
carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura
oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto
eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì,
dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a
tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per
l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito,
che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche
dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del
tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come
ulteriore contributo utile nella produzione del danno […]”.
5 Pertanto, in tali ipotesi all'attore spetta l'onere di provare la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare l'intervento del c.d. caso fortuito,
ovvero un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato)
imprevedibile ed inevitabile che abbia interrotto il nesso causale, cioè
“l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad
interrompere quel nesso causale e, cioè un cioè, un fattore esterno (che può
essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i
caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass.
civ. 08/05/2008, n.11227).
Inoltre, sempre in relazione alle modalità di operatività dell'art. 2051 c.c., va evidenziato come la Corte di Cassazione affermi che “In tema di danni da cose
in custodia, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura
della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. ed il fondamento della
responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti
dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché peraltro la cosa svolge solo
il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti
provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo
stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito
incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il
danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo
alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua
pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e
quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso
6 danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel
dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa
e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art.
2051 c.c.” (Cass. civ. 17/01/2001, n.584).
Negli ultimi anni, poi, la Suprema Corte ha altresì superato l'orientamento precedente che reputava applicabile l'art. 2051 alle pubbliche amministrazioni unicamente per quelle categorie di beni demaniali, quali le strade pubbliche,
che per le ridotte dimensioni risultavano suscettibili di un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della p.a., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (v. ex multis Cass. civ. 20827/2006); difatti, oggi la
Corte di Cassazione ritiene l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito responsabile, ex art.2051 c.c., di eventuali sinistri riconducibili alle
“situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle
pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo
che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente
evitabile o segnalabile” (Cass. civ. 21508/2011).
Inoltre, in relazione ad un'ipotesi simile al caso de quo e che ha visto convenuta una P.A. in funzione di custode di una strada pubblica, la Corte di Cassazione
ha evidenziato che “In tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il
danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale tra la cosa in
custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di
custodia), e solo dopo che egli abbia offerto una tale prova il convenuto deve
dimostrare il caso fortuito. La prova del nesso causale è particolarmente
rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo
7 interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma
richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in
particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte”
(Cass. civ. 2660/2013).
E, ancora, in materia di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, i giudici di legittimità di recente hanno chiarito che la condotta colposa della vittima non integra gli estremi del caso fortuito, qualora non presenti i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, con la conseguenza che il contegno del danneggiato non esonera da responsabilità il custode, potendo però rilevare ai fini della riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. (Cass. civ.
4035/2021).
L'istruttoria orale effettuata in corso di causa, realizzata mediante l'escussione di un teste di parte attrice, confermava l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento; al riguardo, la testimonianza resa nel giudizio di primo grado,
può ritenersi credibile ed attendibile oltre che precisa. Sul punto occorre sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione,
l'attendibilità del teste “[...] afferisce alla veridicità della deposizione che il
giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura
oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili
contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione
in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche
all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione
che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di
particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di
8 inattendibilità” (Cass. civ. n. 21239/2019). Difatti, “In sede di assunzione della
prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di
quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe
dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di
sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso
tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione [...]” (Cass. civ.
17981/2020). Ne consegue che ben può il giudice, sulla base del proprio libero convincimento ex art. 116 c.p.c., attribuire un diverso peso probatorio ad alcune testimonianze rispetto ad altre e rispetto ad altri mezzi istruttori, dandone sempre adeguata motivazione.
Ebbene, applicando questi principi al caso di specie, si evidenzia che il teste escusso in primo grado rendeva dichiarazioni precise e concordanti, idonee a suffragare la domanda attorea.
Inoltre, la dichiarazione in questione trova conferma anche nel verbale dei
Carabinieri di che, sulla base delle deposizioni rese CP_1
nell'immediatezza dei fatti nonché dei rilievi fotografici eseguiti, confermavano l'esistenza sulla strada, teatro del sinistro, del chiusino del tombino divelto e la dinamica del sinistro (Cfr. all, n. X produzione parte appellante I grado).
La coerenza della dichiarazione resa dal teste con quanto rilevato dalle Autorità
nell'immediatezza dei fatti può portare a ritenere superata la prova in ordine al nesso di causalità.
Ebbene, occorre rammentare che “I verbali di accertamento redatti dai pubblici
ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei
medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza
dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni
9 raccolte o all'esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia
probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del
contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con
qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso;
in particolare,
con riguardo alle attestazioni relative alle informazioni sulle persone
intervenute dinanzi al pubblico ufficiale, mentre deve ritenersi provato fino a
querela di falso l'avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni ricevute
in presenza del pubblico ufficiale (così come l'avvenuta esecuzione dell'esame
di determinati documenti), deve escludersi che tale fede privilegiata possa
estendersi all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni così
apprese dal pubblico ufficiale, poiché là dove è certamente provato fino a
querela di falso che il pubblico ufficiale abbia appreso direttamente dette
informazioni, rimane tuttavia comprovabile con ogni mezzo di prova (senza
necessità del ricorso alla querela di falso) l'intrinseca veridicità del contenuto
di quelle informazioni, attesa l'evidente estraneità di tale contenuto all'ambito
della diretta percezione del pubblico ufficiale dichiarante” (Cass. civ.
31107/2022) con la conseguenza che tutte le circostanze non ricoperte da fede pubblica possono essere liberamente valutate dal giudice.
Inoltre, non va dimenticato che “Nel quadro del principio espresso nell'art. 116
c.p.c. di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiamo natura di prova
legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi
probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi
valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori
richiesti dalle parti purché l'iter motivazionale risulti logico e coerente con gli
elementi utilizzati” (Cass. civ. 5560/2021).
10 Nel caso in esame, non facendo nulla dubitare circa la genuinità dei fatti narrati dal testimone e confermati nella relazione di intervento dei Carabinieri, ben può
ritenersi provato l'an debeatur in virtù della sussistenza del nesso causale tra danno ed evento e atteso che il odierno appellato non forniva la prova CP_1
liberatoria richiesta dalla norma.
In ordine al quantum da risarcire, invece, non vi è motivo di discostarsi dalla perizia giurata presente in atti che stima i danni subiti dall'odierno appellante in
€ 3.799,35, atteso che la stessa è corroborata dai reperti fotografici, dai danni indicati nel verbale di intervento dei Carabinieri e dalla fattura relativa ai danni meccanici riportati dell'autovettura che a causa del sinistro non era più
marciante. Infine, deve reputarsi condivisibile l'orientamento di merito secondo cui “Per principio generale il risarcimento del danno deve ricomprendere gli
oneri accessori e consequenziali, sicché nel caso specifico di liquidazione delle
spese di riparazione di un veicolo a seguito di sinistro stradale, il risarcimento
deve comprendere l'IVA, anche se la riparazione non è ancora avvenuta, a
meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla
detrazione dell'IVA versata” (Tribunale La Spezia sez. I, 02/08/2023, n.578).
Pertanto, dalle considerazioni svolte e da tutto quanto finora osservato, non può
che discendere l'accoglimento del gravame proposto con conseguente riforma della sentenza appellata.
Quanto alle spese di lite, va premesso che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento delle stesse avuto riguardo all'esito complessivo della lite (v.
Cass.Civ., 27 luglio 2017 n.18637). Pertanto, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22 in considerazione
11 del valore e della natura della controversia e dell'assenza di fase istruttoria in grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza,
condanna il a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma di € 3.799,35 oltre IVA ed oltre interessi legali dalla di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- Condanna l'appellata a rimborsare all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 316,00 per spese ed € 3.791,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA
come per legge, con attribuzione all'avv.to Sabato RI dichiaratosi antistatario.
Nola, 18/04/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Appelli Giudice di Pace CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7638/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv.to Sabato RI Parte_1
APPELLANTE
Contro
con il patrocinio dell'Avv.to Angelo Caliendo Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi
1 in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva appello avverso la sentenza nr. 922/2018, Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Marigliano, con la quale quest'ultimo rigettava la domanda di risarcimento danni esercitata dall'odierno appellante nei confronti del . L'azione di primo grado mirava a conseguire il Controparte_1
ristoro dei danni riportati dall'autovettura Hunday 120 tg. EN095SY, di proprietà dell'appellante, conseguenti ad un sinistro avvenuto in data
22/09/2014, alle ore 20.00 circa, allorquando la predetta autovettura, nel percorrere via Vittorio Veneto in , rovinava con la ruota anteriore CP_1
destra in un tombino che si apriva al passaggio della stessa.
A fondamento del presente gravame, l'appellante deduceva l'errata rappresentazione dei luoghi di causa da parte del Giudice di Pace e, pertanto,
chiedeva la riforma della sentenza con accoglimento di tutte le richieste riportate nel libello introduttivo di primo grado.
Si costituiva in giudizio il , il quale resisteva al gravame Controparte_1
chiedendone il rigetto.
2 Incardinatosi il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, la causa, dopo l'acquisizione del fascicolo di primo grado ed alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva all'udienza cartolare del 20/03/2025 per essere decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e vada accolto per i motivi che seguono.
Va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del
Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Preliminarmente, debbono inoltre rigettarsi le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. risultando i motivi di appello sufficientemente specificati ed essendo le contestazioni del tutto generiche.
Premesso ciò, occorre evidenziare che in atti non è presente, né in forma cartacea né in forma telematica, la produzione di primo grado di parte appellata per cui la causa viene decisa allo stato degli atti.
Ebbene, ritiene il Tribunale che non sia condivisibile la ricostruzione degli eventi effettuata dal Giudice di Pace di Santa Anastasia alla luce delle risultanze probatorie in atti.
Difatti, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di Pace, il quale fondava la propria decisione sul presupposto dell'insussistenza dell'insidia e del trabocchetto in base ad una rappresentazione dei luoghi errata, questo Tribunale
ritiene invece sussistenti i predetti elementi;
difatti, diversamente da come statuito dal Giudice di prime cure, che faceva erroneamente riferimento ad una
“buca dalle dimensioni non certamente irrisorie che occupava gran parte della
3 carreggiata, il danneggiato doveva e poteva scorgere per tempo la buca al fine
di evitarla con prudenza e diligenza” (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza), l'insidia del caso in esame era costituita da un tombino che si apriva proprio al passaggio dell'autovettura.
Orbene, risulta a questo punto necessario procedere alla qualificazione della domanda in esame alla luce delle allegazioni di parte appellante, qualificazione necessaria anche per l'individuazione dei criteri di riparto dell'onere della prova. Sul punto la giurisprudenza di merito ha avuto modo di rilevare che
“Essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la
causa petendi dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore
adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero la
diversa responsabilità ex art.2051 c.c., il problema relativo alla qualificazione
dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla
luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla
norma in concreto invocata (cd. principio del iura novit curia), sempre che la
parte istante non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la
seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima” (Tribunale
Salerno sez. II, 11/03/2016, n.1162 su www.dejure.it).
Nel caso in esame, parte attrice, odierna appellante, affermava che “[...] il
presente caso rientra nella fattispecie prevista dagli artt. 2043 e 2051 del cod.
civ. nonché dell'art. 14 del C.d.s. in quanto il , quale Controparte_1
Ente proprietario-custode della strada, ha omesso di adottare tutte le misure
idonee ad evitare il danno ingiusto a carico del sig. ” (cfr. Parte_1
pag. 2, lett. G, atto di citazione).
4 Dunque, la domanda in esame deve essere ricondotta correttamente nell'alveo dell'art. 2051 c.c. in forza della prospettazione attorea, atteso che l'appellante nei propri scritti difensivi invocava la posizione del proprietario-custode dell'ente comunale in relazione al sinistro de quo.
Così qualificata la domanda in esame, va rammentato che l'art. 2051 c.c.
dispone che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in
custodia, salvo che provi il caso fortuito”; secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente negli ultimi anni, la norma succitata conterrebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva (mentre la tesi prima prevalente ed oggi minoritaria parlava di presunzione di colpa) in quanto l'obbligo al risarcimento del danno sorgerebbe a prescindere da un'indagine in ordine al profilo soggettivo del custode in termini di condotta diligente o colposa (sul punto v.
Cass. civ. 05/12/2008, n.28811: “La responsabilità per i danni cagionati da
cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del
carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura
oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto
eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì,
dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a
tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per
l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito,
che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche
dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del
tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come
ulteriore contributo utile nella produzione del danno […]”.
5 Pertanto, in tali ipotesi all'attore spetta l'onere di provare la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare l'intervento del c.d. caso fortuito,
ovvero un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato)
imprevedibile ed inevitabile che abbia interrotto il nesso causale, cioè
“l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad
interrompere quel nesso causale e, cioè un cioè, un fattore esterno (che può
essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i
caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass.
civ. 08/05/2008, n.11227).
Inoltre, sempre in relazione alle modalità di operatività dell'art. 2051 c.c., va evidenziato come la Corte di Cassazione affermi che “In tema di danni da cose
in custodia, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura
della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. ed il fondamento della
responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti
dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché peraltro la cosa svolge solo
il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti
provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo
stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito
incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il
danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo
alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua
pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e
quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso
6 danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel
dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa
e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art.
2051 c.c.” (Cass. civ. 17/01/2001, n.584).
Negli ultimi anni, poi, la Suprema Corte ha altresì superato l'orientamento precedente che reputava applicabile l'art. 2051 alle pubbliche amministrazioni unicamente per quelle categorie di beni demaniali, quali le strade pubbliche,
che per le ridotte dimensioni risultavano suscettibili di un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della p.a., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (v. ex multis Cass. civ. 20827/2006); difatti, oggi la
Corte di Cassazione ritiene l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito responsabile, ex art.2051 c.c., di eventuali sinistri riconducibili alle
“situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle
pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo
che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente
evitabile o segnalabile” (Cass. civ. 21508/2011).
Inoltre, in relazione ad un'ipotesi simile al caso de quo e che ha visto convenuta una P.A. in funzione di custode di una strada pubblica, la Corte di Cassazione
ha evidenziato che “In tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il
danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale tra la cosa in
custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di
custodia), e solo dopo che egli abbia offerto una tale prova il convenuto deve
dimostrare il caso fortuito. La prova del nesso causale è particolarmente
rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo
7 interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma
richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in
particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte”
(Cass. civ. 2660/2013).
E, ancora, in materia di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, i giudici di legittimità di recente hanno chiarito che la condotta colposa della vittima non integra gli estremi del caso fortuito, qualora non presenti i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, con la conseguenza che il contegno del danneggiato non esonera da responsabilità il custode, potendo però rilevare ai fini della riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. (Cass. civ.
4035/2021).
L'istruttoria orale effettuata in corso di causa, realizzata mediante l'escussione di un teste di parte attrice, confermava l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento; al riguardo, la testimonianza resa nel giudizio di primo grado,
può ritenersi credibile ed attendibile oltre che precisa. Sul punto occorre sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione,
l'attendibilità del teste “[...] afferisce alla veridicità della deposizione che il
giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura
oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili
contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione
in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche
all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione
che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di
particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di
8 inattendibilità” (Cass. civ. n. 21239/2019). Difatti, “In sede di assunzione della
prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di
quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe
dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di
sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso
tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione [...]” (Cass. civ.
17981/2020). Ne consegue che ben può il giudice, sulla base del proprio libero convincimento ex art. 116 c.p.c., attribuire un diverso peso probatorio ad alcune testimonianze rispetto ad altre e rispetto ad altri mezzi istruttori, dandone sempre adeguata motivazione.
Ebbene, applicando questi principi al caso di specie, si evidenzia che il teste escusso in primo grado rendeva dichiarazioni precise e concordanti, idonee a suffragare la domanda attorea.
Inoltre, la dichiarazione in questione trova conferma anche nel verbale dei
Carabinieri di che, sulla base delle deposizioni rese CP_1
nell'immediatezza dei fatti nonché dei rilievi fotografici eseguiti, confermavano l'esistenza sulla strada, teatro del sinistro, del chiusino del tombino divelto e la dinamica del sinistro (Cfr. all, n. X produzione parte appellante I grado).
La coerenza della dichiarazione resa dal teste con quanto rilevato dalle Autorità
nell'immediatezza dei fatti può portare a ritenere superata la prova in ordine al nesso di causalità.
Ebbene, occorre rammentare che “I verbali di accertamento redatti dai pubblici
ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei
medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza
dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni
9 raccolte o all'esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia
probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del
contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con
qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso;
in particolare,
con riguardo alle attestazioni relative alle informazioni sulle persone
intervenute dinanzi al pubblico ufficiale, mentre deve ritenersi provato fino a
querela di falso l'avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni ricevute
in presenza del pubblico ufficiale (così come l'avvenuta esecuzione dell'esame
di determinati documenti), deve escludersi che tale fede privilegiata possa
estendersi all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni così
apprese dal pubblico ufficiale, poiché là dove è certamente provato fino a
querela di falso che il pubblico ufficiale abbia appreso direttamente dette
informazioni, rimane tuttavia comprovabile con ogni mezzo di prova (senza
necessità del ricorso alla querela di falso) l'intrinseca veridicità del contenuto
di quelle informazioni, attesa l'evidente estraneità di tale contenuto all'ambito
della diretta percezione del pubblico ufficiale dichiarante” (Cass. civ.
31107/2022) con la conseguenza che tutte le circostanze non ricoperte da fede pubblica possono essere liberamente valutate dal giudice.
Inoltre, non va dimenticato che “Nel quadro del principio espresso nell'art. 116
c.p.c. di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiamo natura di prova
legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi
probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi
valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori
richiesti dalle parti purché l'iter motivazionale risulti logico e coerente con gli
elementi utilizzati” (Cass. civ. 5560/2021).
10 Nel caso in esame, non facendo nulla dubitare circa la genuinità dei fatti narrati dal testimone e confermati nella relazione di intervento dei Carabinieri, ben può
ritenersi provato l'an debeatur in virtù della sussistenza del nesso causale tra danno ed evento e atteso che il odierno appellato non forniva la prova CP_1
liberatoria richiesta dalla norma.
In ordine al quantum da risarcire, invece, non vi è motivo di discostarsi dalla perizia giurata presente in atti che stima i danni subiti dall'odierno appellante in
€ 3.799,35, atteso che la stessa è corroborata dai reperti fotografici, dai danni indicati nel verbale di intervento dei Carabinieri e dalla fattura relativa ai danni meccanici riportati dell'autovettura che a causa del sinistro non era più
marciante. Infine, deve reputarsi condivisibile l'orientamento di merito secondo cui “Per principio generale il risarcimento del danno deve ricomprendere gli
oneri accessori e consequenziali, sicché nel caso specifico di liquidazione delle
spese di riparazione di un veicolo a seguito di sinistro stradale, il risarcimento
deve comprendere l'IVA, anche se la riparazione non è ancora avvenuta, a
meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla
detrazione dell'IVA versata” (Tribunale La Spezia sez. I, 02/08/2023, n.578).
Pertanto, dalle considerazioni svolte e da tutto quanto finora osservato, non può
che discendere l'accoglimento del gravame proposto con conseguente riforma della sentenza appellata.
Quanto alle spese di lite, va premesso che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento delle stesse avuto riguardo all'esito complessivo della lite (v.
Cass.Civ., 27 luglio 2017 n.18637). Pertanto, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22 in considerazione
11 del valore e della natura della controversia e dell'assenza di fase istruttoria in grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza,
condanna il a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma di € 3.799,35 oltre IVA ed oltre interessi legali dalla di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- Condanna l'appellata a rimborsare all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 316,00 per spese ed € 3.791,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA
come per legge, con attribuzione all'avv.to Sabato RI dichiaratosi antistatario.
Nola, 18/04/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
12