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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/09/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2825/2023 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Iglesias, presso lo studio dell'avv. Filippo Parte_1
Triolo, che ai fini della disciplina contenuta all'art. 85 c.p.c. la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Sotgia in virtù di procura generale alle liti opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5 settembre 2023, , premesso di aver Parte_1 ricevuto il 18 agosto 2023 la notifica, a cura dell' , Controparte_2 dell'intimazione di pagamento n. 025 2023 90069144 65 000, per la riscossione di crediti CP_ contributivi di pertinenza dell' esposti (nella misura complessiva di euro 164.865,05) nella cartella n. 025 2010 0002907729 000 e negli avvisi di addebito n. 325 2017 0004018333
000, n. 325 2017 0004018434 000 e n. 325 2017 0004018535 000, ha proposto opposizione ex art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, contestando l'esistenza delle notifiche dei titoli e nel merito la prescrizione del credito, e ciò anche ipotizzando la prova della notifica, proponendo così anche un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. CP_ L' si è costituito in giudizio per manifestare l'intendimento di rinunciare alla pretesa contributiva;
in corso di causa ha documentato lo sgravio integrale dei titoli.
2. Nel ricorso è indicata come parte anche l' (non Controparte_2 costituita in giudizio), benché pacificamente l'ente non abbia legittimazione in questo giudizio (cfr. Cass. civ., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514), elemento che rende superfluo accertare l'effettuazione della notifica nei suoi confronti.
pagina 1 di 2 CP_
3. Mediante l'annullamento in autotutela dei titoli opposti, l' ha rinunciato alla pretesa contributiva.
Non resta al Tribunale che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
4.
Considerato che
lo sgravio è avvenuto soltanto in corso di giudizio, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell'ente impositore convenuto, secondo il principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. CP_ L' deve essere, pertanto, condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e del valore della causa (compreso tra gli euro
52.000,01 e gli euro 260.000,00), con esclusione della liquidazione di compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
Poiché l'opponente ha revocato l'incarico professionale all'avv. Flippo Triolo in data 31 ottobre 2023 (cfr. produzione del 7 novembre 2023), ha perduto efficacia la dichiarazione resa in ricorso ex art. 93 c.p.c. dal medesimo difensore.
Infatti, essendo consentita dall'art. 93 c.p.c. al solo il difensore con procura, la richiesta di distrazione delle spese non può essere avanzata o ulteriormente coltivata dal difensore dopo l'estinzione del mandato per rinuncia o revoca, ancorché la parte non abbia ancora provveduto alla sua sostituzione, in quanto l'art. 85 c.p.c., prevedendo l'inefficacia della revoca o della rinuncia alla procura sino alla sostituzione del difensore "nei confronti dell'altra parte", non concerne il rapporto interno di mandato, dove la rinuncia e la revoca hanno effetto, come qualsiasi dichiarazione ricettizia, sin dal momento in cui siano state comunicate alla controparte negoziale (Cass. civ., Sez. II, 4 dicembre 2019, n. 31687).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida nella somma di euro 4.205,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 8 settembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2825/2023 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Iglesias, presso lo studio dell'avv. Filippo Parte_1
Triolo, che ai fini della disciplina contenuta all'art. 85 c.p.c. la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Sotgia in virtù di procura generale alle liti opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5 settembre 2023, , premesso di aver Parte_1 ricevuto il 18 agosto 2023 la notifica, a cura dell' , Controparte_2 dell'intimazione di pagamento n. 025 2023 90069144 65 000, per la riscossione di crediti CP_ contributivi di pertinenza dell' esposti (nella misura complessiva di euro 164.865,05) nella cartella n. 025 2010 0002907729 000 e negli avvisi di addebito n. 325 2017 0004018333
000, n. 325 2017 0004018434 000 e n. 325 2017 0004018535 000, ha proposto opposizione ex art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, contestando l'esistenza delle notifiche dei titoli e nel merito la prescrizione del credito, e ciò anche ipotizzando la prova della notifica, proponendo così anche un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. CP_ L' si è costituito in giudizio per manifestare l'intendimento di rinunciare alla pretesa contributiva;
in corso di causa ha documentato lo sgravio integrale dei titoli.
2. Nel ricorso è indicata come parte anche l' (non Controparte_2 costituita in giudizio), benché pacificamente l'ente non abbia legittimazione in questo giudizio (cfr. Cass. civ., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514), elemento che rende superfluo accertare l'effettuazione della notifica nei suoi confronti.
pagina 1 di 2 CP_
3. Mediante l'annullamento in autotutela dei titoli opposti, l' ha rinunciato alla pretesa contributiva.
Non resta al Tribunale che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
4.
Considerato che
lo sgravio è avvenuto soltanto in corso di giudizio, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell'ente impositore convenuto, secondo il principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. CP_ L' deve essere, pertanto, condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e del valore della causa (compreso tra gli euro
52.000,01 e gli euro 260.000,00), con esclusione della liquidazione di compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
Poiché l'opponente ha revocato l'incarico professionale all'avv. Flippo Triolo in data 31 ottobre 2023 (cfr. produzione del 7 novembre 2023), ha perduto efficacia la dichiarazione resa in ricorso ex art. 93 c.p.c. dal medesimo difensore.
Infatti, essendo consentita dall'art. 93 c.p.c. al solo il difensore con procura, la richiesta di distrazione delle spese non può essere avanzata o ulteriormente coltivata dal difensore dopo l'estinzione del mandato per rinuncia o revoca, ancorché la parte non abbia ancora provveduto alla sua sostituzione, in quanto l'art. 85 c.p.c., prevedendo l'inefficacia della revoca o della rinuncia alla procura sino alla sostituzione del difensore "nei confronti dell'altra parte", non concerne il rapporto interno di mandato, dove la rinuncia e la revoca hanno effetto, come qualsiasi dichiarazione ricettizia, sin dal momento in cui siano state comunicate alla controparte negoziale (Cass. civ., Sez. II, 4 dicembre 2019, n. 31687).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida nella somma di euro 4.205,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 8 settembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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