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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1565/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di RI, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Emma Manzionna - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. R.g. 1565/2023, promossa da
in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Gennaro Melchiorre e Camillo Santagata;
- appellante principale - nei confronti di
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianpaolo Impagnatiello e Controparte_1
Gianni Cerisano;
- appellata -
e
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3 dall'avv. Nino Sebastiano Matassa;
- appellante incidentale –
Oggetto: appello in materia di opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. n.
639/1910.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza “cartolare” del
22.04.2025.
Fatto.
pagina 1 di 21 1.- Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., Controparte_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 55502200000064, emessa in data 12.01.2022
e notificata il 15.02.2022, con la quale la società in qualità di Parte_1 concessionaria del per la riscossione delle entrate Controparte_2 comunali tributarie ed extratributarie, le ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 77.953,76, a titolo di recupero delle maggiori indennità di esproprio e di occupazione d'urgenza di aree PEEP (determinate a seguito di opposizione alla stima con sentenze divenute definitive), in relazione ad alcuni terreni ricompresi nel Comparto
Edificatorio C1/1 “Poggio del Sole-Galluccio”, appartenenti a soggetti (eredi Persona_1
, , e , eredi ) non aderenti alla
[...] Persona_2 Per_3 P_ Persona_4
Convenzione urbanistica stipulata in data 26.11.1999, tra il Controparte_2
ed i proprietari consorziati nel Consorzio “Il Galluccio II”.
[...]
1.1. - All'uopo, evidenziava l'insussistenza di un titolo idoneo a sorreggere l'azione di riscossione, contestava l'an e il quantum del credito preteso, per motivi legati alla procedura di esproprio seguita dall'Ente comunale, eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria e deduceva, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva.
2. - Si costituiva tempestivamente il che, Controparte_2 preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo e l'inammissibilità dell'avversa opposizione per acquiescenza dell'opponente alle note (prot. n. 7033 del 06.06.2017 e prot. n. 8202 del 04.07.2017) su cui si fondava l'ingiunzione, tramite le quali il responsabile di settore aveva quantificato il debito, assumendo la piena legittimità dell'ingiunzione, in quanto emessa in applicazione della regola del perfetto pareggio economico.
3. - Si costituiva altresì la la quale in via preliminare eccepiva Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione, assumendo che l'ingiunzione fosse impugnabile esclusivamente per vizi propri e, nel merito, concludeva per il rigetto dell'opposizione, deducendo la legittimità dell'ingiunzione impugnata, l'esclusiva legittimazione dell'ente impositore a contraddire su questioni inerenti la formazione della pretesa creditoria e l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione.
4. - Con sentenza n. 2576/2023, pubblicata in data 23.10.2024, il Tribunale di Foggia, previo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, accoglieva l'opposizione spiegata da , sulla scorta della carenza di un atto qualificabile come avviso di Controparte_1 accertamento, idoneo a fondare l'azione di riscossione e del difetto di titolarità passiva pagina 2 di 21 dell'ingiunta rispetto al rapporto controverso;
per l'effetto, annullava l'ingiunzione impugnata e condannava gli opposti al pagamento delle spese di lite.
5.- Con atto di appello notificato il 06.12.2024, la previa istanza di Parte_1 inibitoria ex art. 283 c.p.c., impugnava detta sentenza in ordine al capo di condanna alle spese di lite, lamentando la violazione dell'art. 91 c.p.c., per non aver il Giudice di prime cure considerato che l'appellante risultava vittoriosa in relazione ai motivi di opposizione come formulati nei suoi confronti, avendo la stessa correttamente controdedotto in ordine alle eccezioni dell'opponente rigettate dal Tribunale.
5.1. In particolare, esponeva di aver eccepito:
- la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ai motivi imputabili unicamente all'ente impositore (di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12);
- la legittimazione formale dell'ingiunzione;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
ne derivava, pertanto, che il Tribunale aveva accolto le proprie eccezioni, di fatto rigettando l'eccezione di nullità dell'ingiunzione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997; il fatto che il primo giudice avesse accolto l'opposizione per motivi non imputabili al concessionario non poteva comportare la propria condanna alle spese, in quanto, alla stregua delle motivazioni della sentenza, era risultata - pure con riferimento alla eccepita prescrizione - totalmente vittoriosa e, quindi, non soccombente nel giudizio di prime cure.
5.2. - Con comparsa depositata il 05.01.2025, si costituiva tempestivamente il
[...]
, il quale, previa istanza di inibitoria ex art. 283 c.c., resisteva Controparte_2 all'appello principale e proponeva autonomo appello incidentale, affidandolo a quattro motivi.
All'uopo, premetteva, in fatto:
- che, per poter edificare quanto previsto nel Piano Regolatore, i proprietari dei Parte_2
, denominato “Poggio del Sole – Galluccio”, avevano presentato al il relativo
[...] P_ piano esecutivo, successivamente approvato con le delibere consiliari n. 73/1992, n.
186/1993 e n. 43/1994 e con la delibera di Giunta comunale n. 201/1997;
- che il detto piano esecutivo consentiva la realizzazione di 138.000 metri cubi di edilizia, di cui 69.000 mc. destinati all'edilizia privata (lotti dal n. 1 al n. 64/bis) e 69.000 mc. destinati all'edilizia residenziale pubblica (lotti dal n. 66 al n. 74), come riportato dai punti XXIV e XXV della Convenzione urbanistica stipulata il 26.11.1999 tra il
[...]
e i proprietari consorziati;
Controparte_2
pagina 3 di 21 - che, pertanto, i privati si erano riuniti in un Consorzio, al fine di procedere all'edificazione, ad eccezione di alcuni proprietari, che si erano rifiutati di aderire all'iniziativa;
- che, dunque, i privati consorziati avevano chiesto al (in base all'art. 23 della P_ legge 1150/1942) di espropriare i suoli dei proprietari non aderenti al Consorzio, per assegnarli ai consorziati, come previsto al paragrafo XXII della Convenzione, la quale però, all'art. 9, prevedeva a carico dei consorziati aderenti l'obbligo di rimborso al dei costi di esproprio;
P_
- che, una volta eseguiti gli espropri, i consorziati intraprendevano una serie di controversie giudiziarie finalizzate ad ottenere l'esatta determinazione delle indennità, che venivano definitivamente determinate con le sentenze della Corte d'Appello di RI n.
496/2010, n. 506/2010, n. 1402/2012, ormai passate in giudicato;
- che, eseguiti i pagamenti degli importi liquidati con le pronunce della Corte di appello n.
496 e 506 del 2010 e n. 1402 del 2012 a favore degli eredi , del sig. e P_ _2
, stabiliva di procedere al recupero pro-quota delle somme nei confronti dei ER privati aderenti al consorzio;
- che, in adempimento della deliberazione del Commissario Straordinario n. 92 del
23.05.2017, il Responsabile di settore, con distinte note prot. n. 7033 del 06.06.2017 e prot. n. 8202 del 04.07.2017, invitava e diffidava i consorziati a rimborsare il Comune dei costi sostenuti dall'Amministrazione per l'acquisizione delle aree espropriate, avvertendo che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto al recupero delle somme in via giudiziale;
- che, stante il mancato riscontro alle predette diffide, il aveva affidato la P_ riscossione delle somme predette alla società incaricata per il recupero dei crediti comunali, ovvero la la quale aveva notificato l'ingiunzione opposta non Parte_1 soltanto ai firmatari della Convenzione, ma anche a tutti i coobbligati in solido, ex art. 9 e
22 della convenzione sottoscritta il 26.11.1999;
- che sussisteva la violazione dell'art. 11, co. 5, della Legge n. 241/1990 e dell'art. 133, co. 1, lett. a), n. 2, C.P.A., per aver il Giudice di prime cure dichiarato la sussistenza della propria giurisdizione, laddove, invece, le domande proposte in primo grado avevano ad oggetto l'esatta esecuzione di obblighi nascenti da una convenzione edilizia e, come tali, rientranti nella giurisdizione esclusiva del G.A., come peraltro riconosciuto dal TAR di
RI (con le sentenze nn. 884, 886, 887, 889 e 892 del 2023), negli analoghi giudizi introdotti dagli altri obbligati;
pagina 4 di 21 - che la sentenza era errata per aver escluso la legittimazione passiva dell'opponente per insussistenza del vincolo solidale;
sussisteva quindi la violazione degli artt. 1273 e 1294
c.c. nonché la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. (violazione del principio del c.d. pareggio economico);
- che, nel caso in esame:
a) non ricorreva un'ipotesi di accollo liberatorio, posto che la cessione del debito non liberava il cedente se non quando il creditore vi avesse acconsentito, sicchè restava ferma la presunzione di solidarietà;
b) l'art. 22 della Convenzione non poteva essere interpretato nel senso che la vendita del bene avrebbe comportato l'estinzione dell'obbligazione nei confronti dei consorziati alienanti;
c) il giudice aveva violato il principio del pareggio economico, che trovava la sua collocazione nell'art. 35 della legge 865/1971, per cui eventuali clausole che impedivano concretamente il raggiungimento di tale pareggio dovevano ritenersi nulle;
- che, sulla medesima questione, si era peraltro espresso il giudice amministrativo con le sentenze nn. 884, 886, 887, 889, 892 del 2023, con cui aveva escluso la fattispecie dell'accollo liberatorio e ritenuto sussistente la legittimazione passiva del cedente;
- che l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure in ordine ad un accollo liberatorio del “anticipato” contrastava non solo con la causa tipica dell'accollo liberatorio P_
(in cui il creditore presta la sua adesione e libera il debitore solo dopo aver verificato le garanzie offerte dal nuovo debitore, ma conduceva addirittura alla nullità della clausola, in quanto avrebbe costituito una rinuncia alle garanzie apprestate dal sistema attraverso il principio della solidarietà, non consentita alla P.A., in quanto lesiva del principio del pareggio economico;
- che sussisteva la violazione dell'art. 2, R.D. n. 639/1910, nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per acquiescenza e tardività, sulla scorta della non idoneità delle note presupposte a divenire definitive per mancata tempestiva impugnazione, posto che l'accertamento del credito era divenuto definitivo, stante il fatto che lo strumento dell'ingiunzione fiscale non richiedeva un “atto impositivo”, ma la mera ricognizione del credito, come le diffide, che nel caso di specie erano state poste alla base dell'ingiunzione;
- che sussisteva la violazione degli artt. 4 ss., D.M. n. 55/2014, laddove il Tribunale non aveva considerato che la controversia presentava caratteristiche analoghe a giudizi instaurati dinanzi al Tar, per cui il Giudice avrebbe dovuto calcolare il compenso pagina 5 di 21 considerando la serialità delle controversie, il valore del primo giudizio e commisurando il compenso degli altri giudizi al 20% dell'importo del primo.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale.
5.3. - Si costituiva altresì , la quale resisteva all'appello principale, Controparte_1 sostenendone l'inammissibilità e l'infondatezza, nonchè all'appello incidentale, esponendo:
- quanto al primo motivo, che si trattava di una controversia di natura meramente patrimoniale, nella quale il non aveva adottato alcun provvedimento P_ autoritativo, ma soltanto atti paritetici, con cui aveva quantificato gli importi del credito di natura contrattuale sulla base di una mera operazione matematica, priva di discrezionalità;
- che sussisteva il suo difetto di legittimazione passiva, posto che:
a) non era tra i firmatari della Convenzione del 1999 (essendo subentrata nella compagine dei proprietari soltanto nel 2009, con atto di compravendita a rogito del
Notaio del 12.10.2009); Persona_5
b) non era più proprietaria di alcun cespite coinvolto, atteso che ne aveva ceduto la proprietà alla con atto di permuta a rogito del Notaio Controparte_4 Per_6 del 09.05.2013;
c) in tale atto, le parti avevano fatto espresso riferimento alla Convenzione urbanistica del '99, ai sensi dell'art. 22;
d) l'interpretazione dell'art. 22 offerta dalla controparte risultava infondata, posto che, da un lato, non si comprendevano le ragioni per cui il avrebbe voluto inserire P_ una clausola disciplinante i rapporti interni tra debitore cedente e debitore cessionario e, dall'altro, la funzione della clausola non era quella di rafforzare la garanzia del P_
- che, quanto al terzo motivo d'appello, ovvero la tardività della opposizione per acquiescenza alla procedura di ingiunzione fiscale, il credito oggetto di ingiunzione era privo dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità e mancava un atto idoneo a costituire titolo esecutivo, trattandosi di meri inviti e diffide al pagamento, privi di valore accertativo del credito ed inidonei a divenire definitivi, tant'è che costituivano “avvio del procedimento”, prefigurando una successiva ordinaria azione in giudizio per la tutela dei crediti della p.a.;
pagina 6 di 21 - che ciascuna delle controversie asseritamente “seriali” presentava profili fattuali specifici e che il non aveva neppure mai chiesto la riunione Controparte_2 P_ dei giudizi, comunque non suscettibili di trattazione congiunta.
Tanto premesso, riproponeva le doglianze formulate nell'ambito del secondo motivo di opposizione (inesistenza dei crediti per nullità del decreto di esproprio, insussistenza del credito per sopravvenuta nullità e/o inefficacia dell'art. 9 della Convenzione urbanistica del 26.11.1999; inesistenza del credito azionato per inutilità del decreto di esproprio di aree di proprietà comunale gravate da uso civico;
necessità di rideterminazione del valore di acquisizione del suolo al netto degli oneri di affrancazione;
inopponibilità all'opponente delle sentenze che avevano deciso i giudizi intentati dai signori , P_
e nei confronti del;
inammissibilità della _2 ER Controparte_2 richiesta di rimborso degli oneri di occupazione d'urgenza; abnormità dell'importo ingiunto per illegittima imposizione del vincolo di solidarietà e violazione dell'art. 9
Convenzione nonché degli artt. 1292 e 1294 c.c.; erronea determinazione degli interessi), concludendo per il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale e per la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 06.05.2024, la Corte rigettava l'istanza di inibitoria, rinviando la causa per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di note conclusionali e repliche.
All'udienza del 22.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
Diritto.
1.- Per un esame in ordine logico delle questioni, appare opportuno muovere dal tempestivo appello incidentale spiegato dal . Controparte_2
1.1. - Il primo motivo si è incentrato sull'erronea statuizione del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza della giurisdizione del g.o., in contrasto con plurimi pronunciamenti del TAR Puglia investito della medesima questione, che aveva invece ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del g.a.
1.2. - Sul punto, giova premettere che la sentenza impugnata ha escluso la giurisdizione del g.a. evidenziando che: “… per orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica
e popolare, spetta alla giurisdizione esclusiva del g.a. laddove sia messa in discussione la
pagina 7 di 21 legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato ex ante il contenuto con riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario,
e non siano messe in discussione ex post solo la misura del corrispettivo (da stabilirsi in base alle pattuizioni contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento” (Cass.
SS.UU. 2009/n. 7573; conf. Cass. SS.UU. 2011/n. 17142; Cass. SS.UU. 2016/n. 20419;
Cass. SS.UU. 2020/n. 25575; Cass. SS.UU. 2021/n. 16083); tale ultima ipotesi rientra invero “…nella clausola di deroga di cui all'art. 133, co. 1 lett. b) Dlg.vo 2010/n. 104 la quale esclude dalle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a concessioni di beni pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” (sic Cass. SS.UU. 2021/n. 5423).
Nella fattispecie, come puntualizzato dall'opponente nella prima memoria ex art. 183, co.
VI c.p.c., non sono in contestazione questioni relative al rapporto concessorio, non essendo state avanzate domande di risoluzione e/o annullamento parziale della
Convenzione del 1999, ma discutendosi solo della legittimità della pretesa di pagamento di cui all'ingiunzione opposta”.
1.3. - Con riferimento alle pronunce del Tar Puglia citate dal Controparte_2
, il primo giudice ha osservato che “ … la diversa conclusione (affermazione
[...] della giurisdizione del g.a.) cui è pervenuto il TAR Puglia nell'impugnata sentenza n.
884/2023 prodotta dal in allegato alla propria memoria di Controparte_2 replica è evidentemente determinata dal fatto che, come emerge dalla lettura per esteso della stessa pronuncia, in quel giudizio (a differenza che nel presente) è stata specificamente chiesta l'invalidazione e/o la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta dell'art. 9 della Convenzione del 1999, venendo così in rilievo una controversia afferente all'esecuzione di un accordo sostitutivo di provvedimento di cui all'art. 11 L. 1990/n. 241, la cui giurisdizione è senz'altro devoluta al g.a. ai sensi dell'art. 133, co. 1 lett. a) n. 2 c.p.a.”.
2. – Ora, a parere della Corte, la motivazione è del tutto conforme a diritto.
2.1. - Ed invero, le controversie promosse dall'Ente concedente per il recupero degli oneri sottesi alla cessione del diritto di superficie nei confronti dei soggetti attuatori dei programmi di edilizia residenziale pubblica ex art. 35 L. n. 865 del 1971, ove non comportanti la spendita di poteri pubblicistici, ma volte esclusivamente al reclamo di oneri patrimoniali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. (v. Cass. sez. unite, n. 16083 del 9.6.2021).
pagina 8 di 21 La S.C., nella sentenza n. 5423/2021, ha impartito il principio per cui “la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (già contenuta nella L. 18 aprile 1962, n. 167, art. 10, poi sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35 e succ. modificazioni), può considerarsi spettante alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.) solo laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato "ex ante" il contenuto con riguardo (anche) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano, invece, messe in discussione "ex post" come avvenuto nel caso che ci occupa - la misura del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento, ipotesi, quest'ultima, in cui la controversia deve ritenersi appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, avuto riguardo alla deroga prevista dallo stesso art. 133 c.p.c., comma
1, lett. b), nella parte in cui esclude dall'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" (in tali termini v., più recentemente, anche l'ordinanza di queste SU n.
25575/2020), come statuito con l'impugnata sentenza del Consiglio di Stato”.
2.2. - Detto indirizzo interpretativo merita di essere confermato, posto che - nella fattispecie in questione - non viene in rilievo alcun esercizio di potestà discrezionale amministrativa nè assetto di interessi riconducibile al rapporto concessorio, ma il petitum sostanziale investe solo la misura del rimborso dovuto al pro-quota dai P_ consorziati e dai loro aventi causa, a seguito dell'assegnazione di suoli espropriati a soggetti non aderenti al consorzio edificatorio, per effetto di definitive determinazioni dell'indennità di esproprio sostenute dal nell'ambito del Controparte_2 P_ comparto edificatorio da destinare agli interventi di edilizia residenziale convenzionati.
2.3. - L'individuazione del soggetto debitore, allorchè non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e, in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A., appartiene alla giurisdizione del g.o. (Cass., Sez. U., 11/10/2016, n. 20419).
Nè oscura il principio di diritto affermato la previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett.
b), cod. proc. amm. che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le pagina 9 di 21 controversie in materia di concessioni di beni pubblici, giacchè la giurisdizione in parola, nella materia di che trattasi, si rende riconoscibile "… solo ove sia messa in discussione la legittimità delle manifestazioni autoritative di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato "ex ante" il contenuto con riguardo (anche) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, mentre, nell'ipotesi in cui siano messe in discussione, "ex post", la misura del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento, la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria, rientrando nella clausola di deroga di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. b), la quale esclude dalle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi
a concessioni di beni pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quelle "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" (v. ancora
Cass., Sez. U., 26/02/2021, n. 5423).
2.4. - Nella fattispecie presa in considerazione dal Tar Puglia, invece, si controverteva della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta dell'art. 9 della Convenzione del
1999, ovvero di una controversia afferente all'esecuzione di un accordo sostitutivo di provvedimento di cui all'art. 11 L. 1990/n. 241 (la cui giurisdizione è senz'altro devoluta al g.a. ai sensi dell'art. 133, co. 1 lett. a) n. 2 c.p.a.).
2.5. - Alla stregua di tali considerazioni, il primo motivo di appello è infondato.
3. - Con il secondo motivo, il ha censurato la decisione di primo grado sul rilievo P_ che il giudice avrebbe erroneamente escluso la legittimazione passiva della sig.ra sulla base di una interpretazione errata dell'art. 22 della Convenzione, P_ stipulata con i consorziati del comparto C1 in data 26.11.1999, in tal modo violando gli artt. 1362, 1273 e 1294 c.c.
3.1. - Ha osservato il che la decisione era diametralmente opposta a quella P_ assunta dal TAR in una fattispecie analoga, che invece aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva della ricorrente, escludendo la sussistenza di un accollo liberatorio ex art. 1273 c.c., come invece dedotto dal primo giudice nella decisione impugnata.
3.2. - Ha altresì osservato l'appellante che il non aveva aderito al contratto P_ stipulato dall'opponente e, quindi, che il cedente/alienante non era stato affatto liberato dai suoi obblighi;
negli atti di acquisto esibiti, vi era stato solo un generico riferimento alle obbligazioni scaturenti dalla convenzione, rispetto alla quale l'opponente non era stata neppure parte, sicchè non poteva neppure giovarsene.
4. – A parere della Corte, il motivo è infondato.
pagina 10 di 21 4.1. - Vale la pena premettere che il ha individuato, quali soggetti obbligati in P_ solido al rimborso dei maggiori costi di acquisizione delle aree, sia gli originari firmatari della Convenzione del 1999 (aderenti al consorzio) sia i loro aventi causa (tra cui l'odierna appellata), ritenendo sussistente un vincolo di solidarietà anche nei rapporti tra i comproprietari del medesimo lotto.
4.2. - Secondo il primo giudice, non essendo “originaria consorziata Controparte_1
(in quanto non figura tra i firmatari della Convenzione del 1999), né potendo qualificarsi allo stato come un'avente causa, perché attualmente priva di qualsiasi diritto di proprietà/comproprietà in relazione al lotto n. 4, cui si riferisce l'ingiunzione ad essa notificata”, per aver acquistato le particelle ricadenti nel lotto n. 4) solo in un secondo momento, con atto di compravendita per notar del 12/10/2009, per poi, Persona_5 con successivo atto di permuta per notar del 9/05/2013, cedere le stesse Per_6 particelle alla doveva ritenersi che - contenendo l'atto di Controparte_4 permuta del 2013 un espresso richiamo alla Convenzione urbanistica del 26/11/1999 (“le parti, come rappresentate, si danno reciprocamente atto che sono comprese nella presente permuta tutte le possibilità edificatorie connesse a quanto ceduto, quali e quante discendono dagli strumenti urbanistici vigenti per il Comune di
[...]
, con tutte le limitazioni ed i vincoli di cui al citato permesso di costruire, e di P_ cui alla Convenzione edilizia del 26/11/1999 ricevuta dal notaio , il cui Persona_7 contenuto le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare, interamente ed espressamente, per loro e per i loro eventuali aventi causa, a qualsiasi titolo”) - detto richiamo aveva determinato il trasferimento di ogni obbligo convenzionale sull'avente causa dell'opponente, ovvero sulla effettiva legittimata passiva. CP_4
4.3. - E difatti, l'art. 22 della Convenzione precisava testualmente che “… tutto quanto stabilito in questo atto, niente escluso od eccettuato, è vincolante anche per gli eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, di ogni singolo privato, per cui, in caso di trasferimento, anche parziale ed a qualsiasi titolo o causa, dei lotti di appartenenza e/o dei fabbricati che vi saranno costruiti, il privato (proprietario consorziato, ndr) dovrà fare obbligatoriamente espresso richiamo a questo atto che dovrà essere interamente ed espressamente accettato dall'avente causa. In mancanza, il privato risponderà in solido per tutte le obbligazioni ed obblighi scaturenti da questa convenzione”.
A detta del primo Giudice, quindi, l'unica interpretazione “possibile” di detto art. 22, inserito nella Convenzione era che,“… in caso di trasferimento dei lotti e/o delle
pagina 11 di 21 costruzioni, rimarrebbe “un obbligo solidale di pagamento in capo al cedente solo nell'ipotesi di mancato richiamo, nel contratto di cessione, della Convenzione ai fini dell'accettazione di tutti gli obblighi in essa contenuti da parte dell'avente causa, viceversa sussistendo, in caso di espresso richiamo, l'obbligo del solo cessionario in virtù del consenso all'accollo liberatorio anticipatamente prestato dal Comune creditore ai sensi dell'art. 1273 c.c. (rispetto alla convenzione tra debitore e terzo) proprio con la previsione pattizia di cui all'art. 22”.
Avendo la richiamato nell'atto di permuta, con il nuovo acquirente, l'art. 22 P_ della convenzione, non vi era più alcun obbligo solidale per il pagamento di tali costi, in quanto aveva trasferito l'obbligo di rimborso in capo al successivo acquirente (che l'aveva accettato) sicchè non era più legittimata passiva.
5. - A parere della Corte, detta interpretazione della clausola di cui all'art. 22 della
Convenzione (tra il comune di e gli aderenti al consorzio), per quanto Controparte_2 da correggere con opportune precisazioni, è conforme a diritto.
5.1. – Giova rammentare che l'art. 22 della convenzione predetta, nel porre a carico delle parti l'obbligo di inserire il richiamo alla medesima convenzione (per tutto quanto stabilito in questo atto, niente escluso od eccettuato) nei successivi atti di cessione, di alienazione e/o di trasferimento dei diritti sui lotti di appartenenza ovvero sui fabbricati, prevede espressamente che “in mancanza (di tale richiamo, n.d.r.), il privato risponderà in solido per tutte le obbligazioni ed obblighi scaturenti da questa Convenzione”.
Il senso letterale dell'inciso “in mancanza” sta a significare che, per evitare di essere attinto dalle obbligazioni di rimborso contenute nella convenzione per gli oneri di esproprio, ogni cedente avrebbe dovuto inserire (e fare accettare al cessionario e/o acquirente) nell'atto di cessione e/o trasferimento, il richiamo agli obblighi contenuti nella convenzione, pena la permanenza nei suoi confronti del vincolo di solidarietà negli obblighi di rimborso;
nella clausola, è contenuto l'espresso avvertimento che, appunto,
“in mancanza” (di tale richiamo), detto vincolo di solidarietà sarebbe stato vigente.
Appare invero evidente che, laddove il non avesse inteso liberare i danti causa, P_ non avrebbe avuto alcun motivo di inserire l'inciso “in mancanza”: nel caso di specie, in base all'atto di permuta del 2013 (tra la opponente e la , P_ CP_4
l'obbligazione di pagamento degli oneri di esproprio, per effetto dell'inserimento nell'atto del richiamo alla Convenzione (compreso l'art. 22), si è trasmessa in capo al successivo cessionario, che se l'è espressamente accollata col suo atto di acquisto.
pagina 12 di 21 5.2. - L'argomentazione che il non avrebbe aderito al Controparte_2 contratto stipulato dalla con la e quindi, anche P_ Controparte_4 laddove importi accollo, esso non sarebbe potuto essere liberatorio, con la conseguenza che il debitore cedente non sarebbe liberato dai suoi obblighi, urta contro il disposto letterale e sistematico dell'art. 22 della Convenzione predetta, nella quale si prevede, appunto, l'esclusione della solidarietà laddove le parti abbiano richiamato ed accettato nell'atto la convenzione ed il meccanismo traslativo del rimborso.
Quanto al fatto che difetterebbe l'adesione del creditore (e, quindi, sussisterebbe il vincolo solidale del cedente), va detto che la previsione dell'art. 22 della Convenzione può essere intesa come un assenso preventivo del creditore alla liberazione del cedente o dante causa, in quanto espressione di un accollo liberatorio “anticipatamente” prestato dal Comune creditore;
sul punto, la Suprema Corte ha previsto che l'adesione del creditore all'accollo liberatorio di cui al secondo comma dell'art. 1273 c.c. possa essere data anche in via preventiva (v. Cass. 60/2222; Cass. 135/2012)) e anche per comportamento concludente (v. Cass. 5403/85).
5.3. - Ne deriva che, avendo il Comune di autorizzato l'inserimento - Controparte_2 nei successivi atti di alienazione e/o cessione - del richiamo alla Convenzione del 99, esso ha espressamente acconsentito alla liberazione del debitore originario, laddove, però, sia stato integralmente richiamato il disposto della convenzione e l'acquirente e/o cessionario lo abbia accettato.
5.4. – Reputa invece la Corte che non possa invece condividersi l'interpretazione del primo Giudice secondo cui, laddove il cedente non abbia inserito nell'atto di cessione il richiamo alla convenzione e il cessionario non l'abbia accettato, questi rimanga obbligato
“in solido” con il cessionario.
Una simile interpretazione - ovvero quella di ritenere obbligato in solido il cessionario unitamente al cedente – parte da una premessa errata, ovvero che si tratti di una obbligazione propter rem che vincolerebbe, indipendentemente dal suo espresso richiamo, non solo il cedente, ma anche il cessionario.
Recentemente, la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. 8774/2024) ha espresso il principio secondo cui, perché l'obbligazione di pagamento si trasmetta in capo ai successivi cessionari (se essi non se la sono espressamente accollata con il loro atto di acquisto), “è necessario che la trasmissione sia prevista nell'atto di convenzione fra il comune e il concessionario” (v. cit. sent.).
pagina 13 di 21 Si legge, nella sentenza richiamata, che l'obbligazione di rimborso di cui all'art.35 della legge n. 865/1971 di per sé “non esige il subentro dei successivi acquirenti e le finalità di interesse pubblico al pareggio di bilancio possono essere astrattamente soddisfatte con
l'attribuzione dell'obbligazione di conguaglio a carico del concessionario, che, peraltro, ha tutto l'interesse, a prevedere in convenzione il meccanismo traslativo e a imporlo negli atti di successiva assegnazione;
inoltre lo stesso comune può esigere l'introduzione di una siffatta clausola nella convenzione. Se tuttavia neppure la convenzione contempla la clausola relativa al subentro, l'obbligazione di rimborso ex art. 35 L. 865/1971 non si trasferisce agli acquirenti delle unità immobiliari perché tale effetto non è previsto dalla legge;
inoltre la trascrizione, se pur rende opponibile la convenzione agli aventi causa, non può creare una obbligazione che non è prevista dalla convenzione stessa”.
Ne deriva che l'obbligazione di rimborso degli oneri di espropriazione, non costituendo un'obbligazione propter rem (posto che la qualificazione di obbligazione propter rem ha rilievo nel solo rapporto tra e soggetto proprietario dell'area fabbricabile cui P_ viene rilasciato il provvedimento permissivo della costruzione), è ottenibile soltanto in virtù di un'espressa pattuizione negoziale (Sez. 2, n. 16401 del 28.6.2013; Sez. 3, n.
16999 del 20.8.2015).
Valgono in proposito i principi espressi dalla Suprema Corte che ha affermato che la natura reale dell'obbligazione riguarda i soli soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione, e quelli che realizzano l'edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa;
l'individuazione dei soggetti obbligati propter rem, quindi, deve ritenersi limitata a tali sole categorie di soggetti, risultando invece esclusi dall'area degli obbligati a tale titolo, tra gli altri, i soggetti successivi acquirenti.
Laddove una tale obbligazione non sia stata dunque assunta dal cessionario/acquirente in forza di una espressa previsione negoziale (nella specie, tramite il richiamo espresso ed accettazione della convenzione nell'atto successivo), detto obbligo sussisterà nei soli confronti del cedente, non potendo certo considerarsi il cessionario obbligato “in solido” col cedente, posto che difettail titolo perché il cessionario possa ritenersi vincolato all'obbligazione di tener indenne il dai costi sostenuti per l'acquisto dei suoli P_ mediante le procedure espropriative.
La Suprema corte - con motivazione che il Collegio condivide pienamente - ha difatti disatteso l'opzione interpretativa secondo cui, in omaggio all'esigenza pubblicistica preminente del pareggio di bilancio, l'obbligazione di rimborso deve gravare sui successivi acquirenti degli immobili costruiti sui terreni espropriati, in guisa di pagina 14 di 21 obbligazione propter rem, con inserzione automatica della relativa clausola nelle convenzioni.
Deve pertanto concludersi che, laddove non risulti che la Convenzione fra il
[...]
e il Consorzio (comparto C1) sia stata richiamata nell'atto di cessione, Controparte_2 prevedendo così l'obbligo di rimborso in capo ai successivi aventi causa, il solo soggetto obbligato (e non in solido) al rimborso degli oneri di espropriazione è il cedente.
5.5. - Quanto al principio del c.d. pareggio economico, più volte ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, esso sta a significare che, in applicazione dell'art. 35, comma 12, della L. 865 del 1971, il prezzo della cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari deve assicurare al - in applicazione P_ del principio di perfetto pareggio economico - la copertura di tutte le spese sostenute per l'acquisizione delle aree, ivi comprese quelle riguardanti i giudizi relativi alla determinazione delle indennità di esproprio;
il può, pertanto, agire nei confronti P_ degli assegnatari degli alloggi realizzati dalla cooperativa edilizia concessionaria, per ottenere il pagamento pro quota dei maggiori oneri derivanti da tale contenzioso, potendo a loro volta gli assegnatari opporre la negligenza dell'ente nella gestione della lite, quale causa dell'insorgenza delle ulteriori spese. (Sez. 1, n. 21572 del 7.7.2022;
Sez. 1, n. 14782 del 10.7.2020, Sez. 1, n. 13595 del 21.7.2020; Sez. 1, 18.5.2017, n.
12545).
Ora, sostenere che l'interpretazione fornita dal primo giudice vanificherebbe - con la liberazione del cedente dal vincolo di solidarietà – il principio del cd. pareggio economico e comporterebbe una riduzione delle garanzie, appare fuor di luogo, posto che – come affermato appunto nella sentenza della S.C. n. 8774/2024 - la norma dell'art. 35 predetto, di per sé, non esige il subentro dei cessionari e le finalità di interesse pubblico al pareggio di bilancio possono essere astrattamente soddisfatte con l'attribuzione dell'obbligazione di conguaglio a carico del solo assegnatario dei terreni espropriati.
In altri termini, il meccanismo della solidarietà non è obbligatorio e, nella specie, è prevista una clausola di conguaglio che attribuisce all'Ente il diritto di chiedere il pagamento dei costi sopportati nei confronti del firmatario la convenzione, oppure anche dei soggetti da questi aventi causa ed acquirenti delle singole unità immobiliari, consentendo al cedente di liberarsi e di trasferire l'obbligazione sull'avente causa in forza della “relatio” contenuta nella convenzione.
pagina 15 di 21 Non pare che detta interpretazione urti contro il principio pubblicistico del c.d. pareggio economico, che serve appunto a trasferire la responsabilità di tener indenne il in P_ capo a chi ha conseguito l'unità immobiliare costruita sul terreno espropriato.
6. - Quanto al fatto che l'interpretazione non sarebbe condivisibile perché, pur a voler ipotizzare un meccanismo traslativo di accollo, esso regolerebbe solo i rapporti interni
(tra cedente e cessionario) e non quelli esterni, trovando la propria disciplina nella prima parte dell'articolo 22 della convenzione (che prevede “tutto quanto stabilito in questo atto, niente escluso od eccettuato, è vincolante anche per gli eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, di ogni singolo privato”), detta tesi, per quanto suggestiva, appare parziale, in quanto monca del secondo periodo della clausola, che prevede appunto che “… in caso di trasferimento, anche parziale ed a qualsiasi titolo o causa, dei lotti di appartenenza e/o dei fabbricati che vi saranno costruiti, il privato (proprietario consorziato, ndr) dovrà fare obbligatoriamente espresso richiamo a questo atto che dovrà essere interamente ed espressamente accettato dall'avente causa. In mancanza, il privato risponderà in solido per tutte le obbligazioni ed obblighi scaturenti da questa convenzione”.
Ora, è noto che, in tema di ermeneutica contrattuale, secondo la regola dell'interpretazione sistematica, le clausole del contratto devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (articolo 1363 del Cc).
L'interprete, quindi, non può limitarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, pur ove le une e le altre possano apparire rappresentative d'una manifestazione di volontà di senso compiuto, ma deve procedere secondo un "iter" che, partendo dall'accertamento del senso letterale di ciascuna, questo poi verifichi nel confronto reciproco e, infine, armonizzi razionalmente nella valutazione unitaria dell'atto.
Nel caso di specie, non è possibile disgiungere la prima parte della clausola, che prevede il meccanismo dell'accollo con l'adesione del creditore, dalla seconda parte della stessa, laddove si prevede il meccanismo della liberazione del debitore;
non avrebbe senso - come detto dal primo giudice – il perché la Convenzione avrebbe dovuto regolare anche i rapporti interni tra cedente e cessionario, introducendo così un'ultronea disciplina di cui si sarebbe potuto fare a meno, se è vero che a tale disciplina la P.A. sarebbe rimasta completamente estranea e indifferente;
l'inserimento del termine “privati”, per rimarcare la valenza del patto nel rapporto di contrapposizione dei consorziati rispetto alla P.A., nonché l'avverbio “obbligatoriamente”, con riferimento al richiamo da farsi negli atti di pagina 16 di 21 cessione a tutti gli obblighi, nessuno escluso, assunti con la Convenzione del 1999, costituiscono elementi evidenti che si tratti di un accollo esterno a tutti gli effetti.
Sul punto, la figura dell'accollo interno (o semplice), non prevista espressamente dal codice civile, ma riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata, ricorre nel caso in cui il debitore convenga con il terzo l'assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito (che può anche essere solo determinabile cfr. Cass n.
14372/2018) senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione.
Il terzo accollante, pertanto, assolve al proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo (art. 1180 cod. civ.), o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che adempiuto.
Diversamente, l'accollo esterno ex articolo 1273 c.c. si configura secondo la dottrina e la giurisprudenza dominante come contratto a favore di terzo, sicché l'accordo tra il terzo accollante ed il debitore (accollato) attribuisce al creditore il diritto di pretendere l'adempimento nei confronti, oltre che dell'accollato, se cumulativo, anche (o solo se privativo) e direttamente dell'accollante.
L'adesione del creditore all'accollo sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa pattuizione, già perfezionatasi con il semplice scambio delle volontà di accollante ed accollato.
Come recentemente ricordato dalla Corte di legittimità, “nell'ipotesi di accollo c.d. semplice, l'accordo tra debitore e terzo, invece, non comporta alcuna modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione, determinando l'assunzione del debito da parte dell'accollante in senso puramente economico, sicché si traduce nell'assunzione di un'obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente ad oggetto semplicemente l'assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui, e quindi il compimento di qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito.”
“Con l'accollo semplice, quindi, il terzo accollante si impegna nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore, il quale non può quindi da lui pretendere l'adempimento dell'obbligazione. L'accollante, pertanto, in caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, terzo estraneo all'accordo” (Cass. Civ. sez. II n. 38225 del
3/12/2021).
pagina 17 di 21 6.1. - Ora, è evidente che il ha preteso il rimborso della quota alla P_ P_ proprio in forza di questo accollo contenuto nella convenzione, sicchè argomentare nel senso che il terzo accollante si impegna nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore significherebbe negare il presupposto stesso della obbligazione di rimborso pretesa dal P_
7. - Venendo adesso al motivo di appello secondo il quale vi sarebbe stata violazione dell'art. 2 del RD n. 639/2010, posto che la avrebbe prestato acquiescenza P_ alle due note trasmesse dal comune all'agente della riscossione, che costituirebbero diffide ad adempiere che presuppongono la mera ricognizione di un debito che trova la sua fonte nelle vicende negoziali anteriori (convenzione e sentenze che hanno condannato il comune a versare le indennità di esproprio), con la conseguenza che non si trattava di atti di natura prodromica o preliminare, ma contenenti accertamenti già definitivi, va detto che il motivo è manifestamente infondato, posto che le note in quesitone (note prot. 7033/2017 e 8202/2017) non erano altro che meri inviti o diffide di pagamento con le quali si precisava che costituivano “avvio dl procedimento” e prefiguravano successiva azione di recupero, che in nessun caso possono qualificarsi come avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Del resto, nell'analoga controversia promossa dinanzi al Tar da , il CP_5 P_ ha preso posizione evidenziando trattarsi di meri atti paritetici sprovvisti di autonoma valenza procedimentale insuscettibili di divenire definitivi per acquiescenza, per cui il motivo, oltre che confutato dalle stesse argomentazioni del appare contraddetto P_ altresì dal fatto che, costituendo avvio del procedimento, è prevista la facoltà perni destinatari di presentare memorie e documenti nonché è precisato che, in mancanza di pagamento spontaneo, l'esazione delle somme sarebbe avveuta in via coattiva.
E consegue che dette note non possono affatto qualificarsi coma atti impositivi all'esito di un procedimento di accertamento della pretesa creditoria, per cui non vi è alcuna preclusione per il provato di contestare l'atto di ingiunzione non avente neppure natura fiscale ma civilistica, in quanto nasce dal rapporto privatistico tra i consorziati del comparto C1 e il comune.
8. - Con il quarto motivo, il erano state proposte dinanzi al tribunale di Foggia e P_ decise dal medesimo giudice controversie proposte da altri proprietari, rappresentati dai medesimi procuratori, rispetto alle quali il tribunale si era espresso con le sentenze 2576,
2577, 2580, 2581, 2582 sulla base della medesima motivazione.
pagina 18 di 21 Ne consegue che, trattandosi di controversie seriali, avuto riguardo al concreto apporto difensivo, il primo giudice avrebbe dovuto applicare gli onorari al minimo, mentre invece aveva applicato il parametro medio.
8.1.- Anche detto motivo è infondato.
Ed invero, appare evidente che – al d là delle questioni giuridiche comuni – ciascuna causa si fonda su presupposti fattuali differenti (nel caso della , questa non P_ era firmataria della convenziona, era avente causa da un firmatario e, a sua volta, aveva ceduto ad un terzo i suoi diritti), sicchè, non avendo il neppure chiesto la P_ riunione dei giudizi, non può affermarsi che si tratti di cause identiche presupponenti un identico apporto difensivo;
quanto al vizio prospettato in relazione alla mancata liquidazione dei c.d. minimi tariffari, reputa la Corte che l'applicazione dei parametri medi, senza scostamento dagli stessi, appare congrua in relazione alle questioni da trattare, sicchè deve ritenersi che il motivo legato alla mancata applicazione dell'art. 4, secondo comma, del DM 55/2014, sia infondato.
9. – Venendo adesso all'appello principale proposto dalla esso è Parte_1 manifestamente infondato.
9.1. – Va premesso che nella sentenza di primo grado è stato richiamato il consolidato principio secondo cui “nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che
l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore» (Cass. 13.6.2018, n.
15390; Cass. 9.7.2020, n. 14502; Cass. 23.4.2019, n. 11157; Cass. 30.5.2018, n.
13537).
9.2. - Ed invero, nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata pagina 19 di 21 - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore (Sez. 3, Sentenza n. 15390 del 13/06/2018,
Rv. 649058 - 01).
9.3. - Con la pronuncia n. 8496 del 2016 la S.C. ha chiarito che "(....) se è vero che
l'esattore agisce su richiesta dell'ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido” in quanto più rispondente alla ratio della normativa di cui agli artt. 91 e ss. cod. proc. civ.
9.4. - Ora, ritenere che l'opposizione è stata accolta per motivi attinenti all'ente impositore e non in base a motivi imputabili al concessionario, appare in contrasto con la giurisprudenza richiamata, che appunto evidenzia come tale circostanza rilevi solo nei rapporti interni e non con l'opponente; peraltro, anche se l'eccezione di prescrizione e la legittimità formale della ingiunzione sono state rigettate, la domanda diretta a far dichiarare inammissibile (o comunque, a fare rigettare integralmente l'opposizione), spiegata dal concessionario, è stata ritenuta infondata, sicchè è indubitabile che la sia soccombente nel giudizio di primo grado. Parte_1
9.5. - Peraltro, l'agente della riscossione non si è limitato a inoltrare sull'ente impositore la responsabilità dell'imposizione, chiedendo l'estromissione del giudizio, ma ha svolto pure difese dirette a ottenere il rigetto e/o la declaratoria di inammissibilità dell'intera opposizione.
9.6. - Ne deriva che l'appello principale va rigettato in quanto infondato.
10. - In ordine alle spese di lite, tenuto conto che la Suprema Corte ha precisato che, anche in caso di comunanza di interessi, la condanna in solido non è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso (Cass. n.
6976/2016), posto che la solidarietà cessa quando il comune interesse sussiste per una parte della domanda e non per il resto (v. Cass. 16116/2024) e che quest'ultimo principio è, a maggiore ragione, applicabile anche al caso di specie, in cui un conto è
pagina 20 di 21 l'interesse ad ottenere l'accoglimento di una condanna alle spese per € 11.268,00 (in solido), altro quello ad ottenere l'accoglimento (o il rigetto) di una richiesta di 77.953,00 euro, deve ritenersi che non vada applicata la solidarietà ex art. 97 c.p.c.
Considerato il rigetto dell'appello, la ridotta complessità della controversia e delle questioni trattate, le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo
(D.M. 55/2014 e succ. modif. valori compresi tra i minimi e i medi - fase di studio, introduttiva, trattazione e decisionale).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta, inoltre, la declaratoria, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da Parte_1
avverso la sentenza n. 2576/2023 emessa il 20.10.2023 Controparte_2 dal tribunale di Foggia e pubblicata il 3.10.2023, così dispone:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- dichiara tenuta e condanna l'appellante principale al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi € 5.200,00 oltre r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge;
- dichiara tenuta e condanna l'appellante incidentale al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi € 10.000,00 oltre r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in RI il 20.5.2025
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di RI, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Emma Manzionna - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. R.g. 1565/2023, promossa da
in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Gennaro Melchiorre e Camillo Santagata;
- appellante principale - nei confronti di
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianpaolo Impagnatiello e Controparte_1
Gianni Cerisano;
- appellata -
e
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3 dall'avv. Nino Sebastiano Matassa;
- appellante incidentale –
Oggetto: appello in materia di opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. n.
639/1910.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza “cartolare” del
22.04.2025.
Fatto.
pagina 1 di 21 1.- Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., Controparte_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 55502200000064, emessa in data 12.01.2022
e notificata il 15.02.2022, con la quale la società in qualità di Parte_1 concessionaria del per la riscossione delle entrate Controparte_2 comunali tributarie ed extratributarie, le ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 77.953,76, a titolo di recupero delle maggiori indennità di esproprio e di occupazione d'urgenza di aree PEEP (determinate a seguito di opposizione alla stima con sentenze divenute definitive), in relazione ad alcuni terreni ricompresi nel Comparto
Edificatorio C1/1 “Poggio del Sole-Galluccio”, appartenenti a soggetti (eredi Persona_1
, , e , eredi ) non aderenti alla
[...] Persona_2 Per_3 P_ Persona_4
Convenzione urbanistica stipulata in data 26.11.1999, tra il Controparte_2
ed i proprietari consorziati nel Consorzio “Il Galluccio II”.
[...]
1.1. - All'uopo, evidenziava l'insussistenza di un titolo idoneo a sorreggere l'azione di riscossione, contestava l'an e il quantum del credito preteso, per motivi legati alla procedura di esproprio seguita dall'Ente comunale, eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria e deduceva, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva.
2. - Si costituiva tempestivamente il che, Controparte_2 preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo e l'inammissibilità dell'avversa opposizione per acquiescenza dell'opponente alle note (prot. n. 7033 del 06.06.2017 e prot. n. 8202 del 04.07.2017) su cui si fondava l'ingiunzione, tramite le quali il responsabile di settore aveva quantificato il debito, assumendo la piena legittimità dell'ingiunzione, in quanto emessa in applicazione della regola del perfetto pareggio economico.
3. - Si costituiva altresì la la quale in via preliminare eccepiva Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione, assumendo che l'ingiunzione fosse impugnabile esclusivamente per vizi propri e, nel merito, concludeva per il rigetto dell'opposizione, deducendo la legittimità dell'ingiunzione impugnata, l'esclusiva legittimazione dell'ente impositore a contraddire su questioni inerenti la formazione della pretesa creditoria e l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione.
4. - Con sentenza n. 2576/2023, pubblicata in data 23.10.2024, il Tribunale di Foggia, previo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, accoglieva l'opposizione spiegata da , sulla scorta della carenza di un atto qualificabile come avviso di Controparte_1 accertamento, idoneo a fondare l'azione di riscossione e del difetto di titolarità passiva pagina 2 di 21 dell'ingiunta rispetto al rapporto controverso;
per l'effetto, annullava l'ingiunzione impugnata e condannava gli opposti al pagamento delle spese di lite.
5.- Con atto di appello notificato il 06.12.2024, la previa istanza di Parte_1 inibitoria ex art. 283 c.p.c., impugnava detta sentenza in ordine al capo di condanna alle spese di lite, lamentando la violazione dell'art. 91 c.p.c., per non aver il Giudice di prime cure considerato che l'appellante risultava vittoriosa in relazione ai motivi di opposizione come formulati nei suoi confronti, avendo la stessa correttamente controdedotto in ordine alle eccezioni dell'opponente rigettate dal Tribunale.
5.1. In particolare, esponeva di aver eccepito:
- la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ai motivi imputabili unicamente all'ente impositore (di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12);
- la legittimazione formale dell'ingiunzione;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
ne derivava, pertanto, che il Tribunale aveva accolto le proprie eccezioni, di fatto rigettando l'eccezione di nullità dell'ingiunzione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997; il fatto che il primo giudice avesse accolto l'opposizione per motivi non imputabili al concessionario non poteva comportare la propria condanna alle spese, in quanto, alla stregua delle motivazioni della sentenza, era risultata - pure con riferimento alla eccepita prescrizione - totalmente vittoriosa e, quindi, non soccombente nel giudizio di prime cure.
5.2. - Con comparsa depositata il 05.01.2025, si costituiva tempestivamente il
[...]
, il quale, previa istanza di inibitoria ex art. 283 c.c., resisteva Controparte_2 all'appello principale e proponeva autonomo appello incidentale, affidandolo a quattro motivi.
All'uopo, premetteva, in fatto:
- che, per poter edificare quanto previsto nel Piano Regolatore, i proprietari dei Parte_2
, denominato “Poggio del Sole – Galluccio”, avevano presentato al il relativo
[...] P_ piano esecutivo, successivamente approvato con le delibere consiliari n. 73/1992, n.
186/1993 e n. 43/1994 e con la delibera di Giunta comunale n. 201/1997;
- che il detto piano esecutivo consentiva la realizzazione di 138.000 metri cubi di edilizia, di cui 69.000 mc. destinati all'edilizia privata (lotti dal n. 1 al n. 64/bis) e 69.000 mc. destinati all'edilizia residenziale pubblica (lotti dal n. 66 al n. 74), come riportato dai punti XXIV e XXV della Convenzione urbanistica stipulata il 26.11.1999 tra il
[...]
e i proprietari consorziati;
Controparte_2
pagina 3 di 21 - che, pertanto, i privati si erano riuniti in un Consorzio, al fine di procedere all'edificazione, ad eccezione di alcuni proprietari, che si erano rifiutati di aderire all'iniziativa;
- che, dunque, i privati consorziati avevano chiesto al (in base all'art. 23 della P_ legge 1150/1942) di espropriare i suoli dei proprietari non aderenti al Consorzio, per assegnarli ai consorziati, come previsto al paragrafo XXII della Convenzione, la quale però, all'art. 9, prevedeva a carico dei consorziati aderenti l'obbligo di rimborso al dei costi di esproprio;
P_
- che, una volta eseguiti gli espropri, i consorziati intraprendevano una serie di controversie giudiziarie finalizzate ad ottenere l'esatta determinazione delle indennità, che venivano definitivamente determinate con le sentenze della Corte d'Appello di RI n.
496/2010, n. 506/2010, n. 1402/2012, ormai passate in giudicato;
- che, eseguiti i pagamenti degli importi liquidati con le pronunce della Corte di appello n.
496 e 506 del 2010 e n. 1402 del 2012 a favore degli eredi , del sig. e P_ _2
, stabiliva di procedere al recupero pro-quota delle somme nei confronti dei ER privati aderenti al consorzio;
- che, in adempimento della deliberazione del Commissario Straordinario n. 92 del
23.05.2017, il Responsabile di settore, con distinte note prot. n. 7033 del 06.06.2017 e prot. n. 8202 del 04.07.2017, invitava e diffidava i consorziati a rimborsare il Comune dei costi sostenuti dall'Amministrazione per l'acquisizione delle aree espropriate, avvertendo che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto al recupero delle somme in via giudiziale;
- che, stante il mancato riscontro alle predette diffide, il aveva affidato la P_ riscossione delle somme predette alla società incaricata per il recupero dei crediti comunali, ovvero la la quale aveva notificato l'ingiunzione opposta non Parte_1 soltanto ai firmatari della Convenzione, ma anche a tutti i coobbligati in solido, ex art. 9 e
22 della convenzione sottoscritta il 26.11.1999;
- che sussisteva la violazione dell'art. 11, co. 5, della Legge n. 241/1990 e dell'art. 133, co. 1, lett. a), n. 2, C.P.A., per aver il Giudice di prime cure dichiarato la sussistenza della propria giurisdizione, laddove, invece, le domande proposte in primo grado avevano ad oggetto l'esatta esecuzione di obblighi nascenti da una convenzione edilizia e, come tali, rientranti nella giurisdizione esclusiva del G.A., come peraltro riconosciuto dal TAR di
RI (con le sentenze nn. 884, 886, 887, 889 e 892 del 2023), negli analoghi giudizi introdotti dagli altri obbligati;
pagina 4 di 21 - che la sentenza era errata per aver escluso la legittimazione passiva dell'opponente per insussistenza del vincolo solidale;
sussisteva quindi la violazione degli artt. 1273 e 1294
c.c. nonché la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. (violazione del principio del c.d. pareggio economico);
- che, nel caso in esame:
a) non ricorreva un'ipotesi di accollo liberatorio, posto che la cessione del debito non liberava il cedente se non quando il creditore vi avesse acconsentito, sicchè restava ferma la presunzione di solidarietà;
b) l'art. 22 della Convenzione non poteva essere interpretato nel senso che la vendita del bene avrebbe comportato l'estinzione dell'obbligazione nei confronti dei consorziati alienanti;
c) il giudice aveva violato il principio del pareggio economico, che trovava la sua collocazione nell'art. 35 della legge 865/1971, per cui eventuali clausole che impedivano concretamente il raggiungimento di tale pareggio dovevano ritenersi nulle;
- che, sulla medesima questione, si era peraltro espresso il giudice amministrativo con le sentenze nn. 884, 886, 887, 889, 892 del 2023, con cui aveva escluso la fattispecie dell'accollo liberatorio e ritenuto sussistente la legittimazione passiva del cedente;
- che l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure in ordine ad un accollo liberatorio del “anticipato” contrastava non solo con la causa tipica dell'accollo liberatorio P_
(in cui il creditore presta la sua adesione e libera il debitore solo dopo aver verificato le garanzie offerte dal nuovo debitore, ma conduceva addirittura alla nullità della clausola, in quanto avrebbe costituito una rinuncia alle garanzie apprestate dal sistema attraverso il principio della solidarietà, non consentita alla P.A., in quanto lesiva del principio del pareggio economico;
- che sussisteva la violazione dell'art. 2, R.D. n. 639/1910, nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per acquiescenza e tardività, sulla scorta della non idoneità delle note presupposte a divenire definitive per mancata tempestiva impugnazione, posto che l'accertamento del credito era divenuto definitivo, stante il fatto che lo strumento dell'ingiunzione fiscale non richiedeva un “atto impositivo”, ma la mera ricognizione del credito, come le diffide, che nel caso di specie erano state poste alla base dell'ingiunzione;
- che sussisteva la violazione degli artt. 4 ss., D.M. n. 55/2014, laddove il Tribunale non aveva considerato che la controversia presentava caratteristiche analoghe a giudizi instaurati dinanzi al Tar, per cui il Giudice avrebbe dovuto calcolare il compenso pagina 5 di 21 considerando la serialità delle controversie, il valore del primo giudizio e commisurando il compenso degli altri giudizi al 20% dell'importo del primo.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale.
5.3. - Si costituiva altresì , la quale resisteva all'appello principale, Controparte_1 sostenendone l'inammissibilità e l'infondatezza, nonchè all'appello incidentale, esponendo:
- quanto al primo motivo, che si trattava di una controversia di natura meramente patrimoniale, nella quale il non aveva adottato alcun provvedimento P_ autoritativo, ma soltanto atti paritetici, con cui aveva quantificato gli importi del credito di natura contrattuale sulla base di una mera operazione matematica, priva di discrezionalità;
- che sussisteva il suo difetto di legittimazione passiva, posto che:
a) non era tra i firmatari della Convenzione del 1999 (essendo subentrata nella compagine dei proprietari soltanto nel 2009, con atto di compravendita a rogito del
Notaio del 12.10.2009); Persona_5
b) non era più proprietaria di alcun cespite coinvolto, atteso che ne aveva ceduto la proprietà alla con atto di permuta a rogito del Notaio Controparte_4 Per_6 del 09.05.2013;
c) in tale atto, le parti avevano fatto espresso riferimento alla Convenzione urbanistica del '99, ai sensi dell'art. 22;
d) l'interpretazione dell'art. 22 offerta dalla controparte risultava infondata, posto che, da un lato, non si comprendevano le ragioni per cui il avrebbe voluto inserire P_ una clausola disciplinante i rapporti interni tra debitore cedente e debitore cessionario e, dall'altro, la funzione della clausola non era quella di rafforzare la garanzia del P_
- che, quanto al terzo motivo d'appello, ovvero la tardività della opposizione per acquiescenza alla procedura di ingiunzione fiscale, il credito oggetto di ingiunzione era privo dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità e mancava un atto idoneo a costituire titolo esecutivo, trattandosi di meri inviti e diffide al pagamento, privi di valore accertativo del credito ed inidonei a divenire definitivi, tant'è che costituivano “avvio del procedimento”, prefigurando una successiva ordinaria azione in giudizio per la tutela dei crediti della p.a.;
pagina 6 di 21 - che ciascuna delle controversie asseritamente “seriali” presentava profili fattuali specifici e che il non aveva neppure mai chiesto la riunione Controparte_2 P_ dei giudizi, comunque non suscettibili di trattazione congiunta.
Tanto premesso, riproponeva le doglianze formulate nell'ambito del secondo motivo di opposizione (inesistenza dei crediti per nullità del decreto di esproprio, insussistenza del credito per sopravvenuta nullità e/o inefficacia dell'art. 9 della Convenzione urbanistica del 26.11.1999; inesistenza del credito azionato per inutilità del decreto di esproprio di aree di proprietà comunale gravate da uso civico;
necessità di rideterminazione del valore di acquisizione del suolo al netto degli oneri di affrancazione;
inopponibilità all'opponente delle sentenze che avevano deciso i giudizi intentati dai signori , P_
e nei confronti del;
inammissibilità della _2 ER Controparte_2 richiesta di rimborso degli oneri di occupazione d'urgenza; abnormità dell'importo ingiunto per illegittima imposizione del vincolo di solidarietà e violazione dell'art. 9
Convenzione nonché degli artt. 1292 e 1294 c.c.; erronea determinazione degli interessi), concludendo per il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale e per la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 06.05.2024, la Corte rigettava l'istanza di inibitoria, rinviando la causa per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di note conclusionali e repliche.
All'udienza del 22.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
Diritto.
1.- Per un esame in ordine logico delle questioni, appare opportuno muovere dal tempestivo appello incidentale spiegato dal . Controparte_2
1.1. - Il primo motivo si è incentrato sull'erronea statuizione del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza della giurisdizione del g.o., in contrasto con plurimi pronunciamenti del TAR Puglia investito della medesima questione, che aveva invece ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del g.a.
1.2. - Sul punto, giova premettere che la sentenza impugnata ha escluso la giurisdizione del g.a. evidenziando che: “… per orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica
e popolare, spetta alla giurisdizione esclusiva del g.a. laddove sia messa in discussione la
pagina 7 di 21 legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato ex ante il contenuto con riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario,
e non siano messe in discussione ex post solo la misura del corrispettivo (da stabilirsi in base alle pattuizioni contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento” (Cass.
SS.UU. 2009/n. 7573; conf. Cass. SS.UU. 2011/n. 17142; Cass. SS.UU. 2016/n. 20419;
Cass. SS.UU. 2020/n. 25575; Cass. SS.UU. 2021/n. 16083); tale ultima ipotesi rientra invero “…nella clausola di deroga di cui all'art. 133, co. 1 lett. b) Dlg.vo 2010/n. 104 la quale esclude dalle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a concessioni di beni pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” (sic Cass. SS.UU. 2021/n. 5423).
Nella fattispecie, come puntualizzato dall'opponente nella prima memoria ex art. 183, co.
VI c.p.c., non sono in contestazione questioni relative al rapporto concessorio, non essendo state avanzate domande di risoluzione e/o annullamento parziale della
Convenzione del 1999, ma discutendosi solo della legittimità della pretesa di pagamento di cui all'ingiunzione opposta”.
1.3. - Con riferimento alle pronunce del Tar Puglia citate dal Controparte_2
, il primo giudice ha osservato che “ … la diversa conclusione (affermazione
[...] della giurisdizione del g.a.) cui è pervenuto il TAR Puglia nell'impugnata sentenza n.
884/2023 prodotta dal in allegato alla propria memoria di Controparte_2 replica è evidentemente determinata dal fatto che, come emerge dalla lettura per esteso della stessa pronuncia, in quel giudizio (a differenza che nel presente) è stata specificamente chiesta l'invalidazione e/o la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta dell'art. 9 della Convenzione del 1999, venendo così in rilievo una controversia afferente all'esecuzione di un accordo sostitutivo di provvedimento di cui all'art. 11 L. 1990/n. 241, la cui giurisdizione è senz'altro devoluta al g.a. ai sensi dell'art. 133, co. 1 lett. a) n. 2 c.p.a.”.
2. – Ora, a parere della Corte, la motivazione è del tutto conforme a diritto.
2.1. - Ed invero, le controversie promosse dall'Ente concedente per il recupero degli oneri sottesi alla cessione del diritto di superficie nei confronti dei soggetti attuatori dei programmi di edilizia residenziale pubblica ex art. 35 L. n. 865 del 1971, ove non comportanti la spendita di poteri pubblicistici, ma volte esclusivamente al reclamo di oneri patrimoniali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. (v. Cass. sez. unite, n. 16083 del 9.6.2021).
pagina 8 di 21 La S.C., nella sentenza n. 5423/2021, ha impartito il principio per cui “la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (già contenuta nella L. 18 aprile 1962, n. 167, art. 10, poi sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35 e succ. modificazioni), può considerarsi spettante alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.) solo laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato "ex ante" il contenuto con riguardo (anche) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano, invece, messe in discussione "ex post" come avvenuto nel caso che ci occupa - la misura del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento, ipotesi, quest'ultima, in cui la controversia deve ritenersi appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, avuto riguardo alla deroga prevista dallo stesso art. 133 c.p.c., comma
1, lett. b), nella parte in cui esclude dall'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" (in tali termini v., più recentemente, anche l'ordinanza di queste SU n.
25575/2020), come statuito con l'impugnata sentenza del Consiglio di Stato”.
2.2. - Detto indirizzo interpretativo merita di essere confermato, posto che - nella fattispecie in questione - non viene in rilievo alcun esercizio di potestà discrezionale amministrativa nè assetto di interessi riconducibile al rapporto concessorio, ma il petitum sostanziale investe solo la misura del rimborso dovuto al pro-quota dai P_ consorziati e dai loro aventi causa, a seguito dell'assegnazione di suoli espropriati a soggetti non aderenti al consorzio edificatorio, per effetto di definitive determinazioni dell'indennità di esproprio sostenute dal nell'ambito del Controparte_2 P_ comparto edificatorio da destinare agli interventi di edilizia residenziale convenzionati.
2.3. - L'individuazione del soggetto debitore, allorchè non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e, in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A., appartiene alla giurisdizione del g.o. (Cass., Sez. U., 11/10/2016, n. 20419).
Nè oscura il principio di diritto affermato la previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett.
b), cod. proc. amm. che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le pagina 9 di 21 controversie in materia di concessioni di beni pubblici, giacchè la giurisdizione in parola, nella materia di che trattasi, si rende riconoscibile "… solo ove sia messa in discussione la legittimità delle manifestazioni autoritative di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato "ex ante" il contenuto con riguardo (anche) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, mentre, nell'ipotesi in cui siano messe in discussione, "ex post", la misura del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento, la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria, rientrando nella clausola di deroga di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. b), la quale esclude dalle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi
a concessioni di beni pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quelle "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" (v. ancora
Cass., Sez. U., 26/02/2021, n. 5423).
2.4. - Nella fattispecie presa in considerazione dal Tar Puglia, invece, si controverteva della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta dell'art. 9 della Convenzione del
1999, ovvero di una controversia afferente all'esecuzione di un accordo sostitutivo di provvedimento di cui all'art. 11 L. 1990/n. 241 (la cui giurisdizione è senz'altro devoluta al g.a. ai sensi dell'art. 133, co. 1 lett. a) n. 2 c.p.a.).
2.5. - Alla stregua di tali considerazioni, il primo motivo di appello è infondato.
3. - Con il secondo motivo, il ha censurato la decisione di primo grado sul rilievo P_ che il giudice avrebbe erroneamente escluso la legittimazione passiva della sig.ra sulla base di una interpretazione errata dell'art. 22 della Convenzione, P_ stipulata con i consorziati del comparto C1 in data 26.11.1999, in tal modo violando gli artt. 1362, 1273 e 1294 c.c.
3.1. - Ha osservato il che la decisione era diametralmente opposta a quella P_ assunta dal TAR in una fattispecie analoga, che invece aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva della ricorrente, escludendo la sussistenza di un accollo liberatorio ex art. 1273 c.c., come invece dedotto dal primo giudice nella decisione impugnata.
3.2. - Ha altresì osservato l'appellante che il non aveva aderito al contratto P_ stipulato dall'opponente e, quindi, che il cedente/alienante non era stato affatto liberato dai suoi obblighi;
negli atti di acquisto esibiti, vi era stato solo un generico riferimento alle obbligazioni scaturenti dalla convenzione, rispetto alla quale l'opponente non era stata neppure parte, sicchè non poteva neppure giovarsene.
4. – A parere della Corte, il motivo è infondato.
pagina 10 di 21 4.1. - Vale la pena premettere che il ha individuato, quali soggetti obbligati in P_ solido al rimborso dei maggiori costi di acquisizione delle aree, sia gli originari firmatari della Convenzione del 1999 (aderenti al consorzio) sia i loro aventi causa (tra cui l'odierna appellata), ritenendo sussistente un vincolo di solidarietà anche nei rapporti tra i comproprietari del medesimo lotto.
4.2. - Secondo il primo giudice, non essendo “originaria consorziata Controparte_1
(in quanto non figura tra i firmatari della Convenzione del 1999), né potendo qualificarsi allo stato come un'avente causa, perché attualmente priva di qualsiasi diritto di proprietà/comproprietà in relazione al lotto n. 4, cui si riferisce l'ingiunzione ad essa notificata”, per aver acquistato le particelle ricadenti nel lotto n. 4) solo in un secondo momento, con atto di compravendita per notar del 12/10/2009, per poi, Persona_5 con successivo atto di permuta per notar del 9/05/2013, cedere le stesse Per_6 particelle alla doveva ritenersi che - contenendo l'atto di Controparte_4 permuta del 2013 un espresso richiamo alla Convenzione urbanistica del 26/11/1999 (“le parti, come rappresentate, si danno reciprocamente atto che sono comprese nella presente permuta tutte le possibilità edificatorie connesse a quanto ceduto, quali e quante discendono dagli strumenti urbanistici vigenti per il Comune di
[...]
, con tutte le limitazioni ed i vincoli di cui al citato permesso di costruire, e di P_ cui alla Convenzione edilizia del 26/11/1999 ricevuta dal notaio , il cui Persona_7 contenuto le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare, interamente ed espressamente, per loro e per i loro eventuali aventi causa, a qualsiasi titolo”) - detto richiamo aveva determinato il trasferimento di ogni obbligo convenzionale sull'avente causa dell'opponente, ovvero sulla effettiva legittimata passiva. CP_4
4.3. - E difatti, l'art. 22 della Convenzione precisava testualmente che “… tutto quanto stabilito in questo atto, niente escluso od eccettuato, è vincolante anche per gli eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, di ogni singolo privato, per cui, in caso di trasferimento, anche parziale ed a qualsiasi titolo o causa, dei lotti di appartenenza e/o dei fabbricati che vi saranno costruiti, il privato (proprietario consorziato, ndr) dovrà fare obbligatoriamente espresso richiamo a questo atto che dovrà essere interamente ed espressamente accettato dall'avente causa. In mancanza, il privato risponderà in solido per tutte le obbligazioni ed obblighi scaturenti da questa convenzione”.
A detta del primo Giudice, quindi, l'unica interpretazione “possibile” di detto art. 22, inserito nella Convenzione era che,“… in caso di trasferimento dei lotti e/o delle
pagina 11 di 21 costruzioni, rimarrebbe “un obbligo solidale di pagamento in capo al cedente solo nell'ipotesi di mancato richiamo, nel contratto di cessione, della Convenzione ai fini dell'accettazione di tutti gli obblighi in essa contenuti da parte dell'avente causa, viceversa sussistendo, in caso di espresso richiamo, l'obbligo del solo cessionario in virtù del consenso all'accollo liberatorio anticipatamente prestato dal Comune creditore ai sensi dell'art. 1273 c.c. (rispetto alla convenzione tra debitore e terzo) proprio con la previsione pattizia di cui all'art. 22”.
Avendo la richiamato nell'atto di permuta, con il nuovo acquirente, l'art. 22 P_ della convenzione, non vi era più alcun obbligo solidale per il pagamento di tali costi, in quanto aveva trasferito l'obbligo di rimborso in capo al successivo acquirente (che l'aveva accettato) sicchè non era più legittimata passiva.
5. - A parere della Corte, detta interpretazione della clausola di cui all'art. 22 della
Convenzione (tra il comune di e gli aderenti al consorzio), per quanto Controparte_2 da correggere con opportune precisazioni, è conforme a diritto.
5.1. – Giova rammentare che l'art. 22 della convenzione predetta, nel porre a carico delle parti l'obbligo di inserire il richiamo alla medesima convenzione (per tutto quanto stabilito in questo atto, niente escluso od eccettuato) nei successivi atti di cessione, di alienazione e/o di trasferimento dei diritti sui lotti di appartenenza ovvero sui fabbricati, prevede espressamente che “in mancanza (di tale richiamo, n.d.r.), il privato risponderà in solido per tutte le obbligazioni ed obblighi scaturenti da questa Convenzione”.
Il senso letterale dell'inciso “in mancanza” sta a significare che, per evitare di essere attinto dalle obbligazioni di rimborso contenute nella convenzione per gli oneri di esproprio, ogni cedente avrebbe dovuto inserire (e fare accettare al cessionario e/o acquirente) nell'atto di cessione e/o trasferimento, il richiamo agli obblighi contenuti nella convenzione, pena la permanenza nei suoi confronti del vincolo di solidarietà negli obblighi di rimborso;
nella clausola, è contenuto l'espresso avvertimento che, appunto,
“in mancanza” (di tale richiamo), detto vincolo di solidarietà sarebbe stato vigente.
Appare invero evidente che, laddove il non avesse inteso liberare i danti causa, P_ non avrebbe avuto alcun motivo di inserire l'inciso “in mancanza”: nel caso di specie, in base all'atto di permuta del 2013 (tra la opponente e la , P_ CP_4
l'obbligazione di pagamento degli oneri di esproprio, per effetto dell'inserimento nell'atto del richiamo alla Convenzione (compreso l'art. 22), si è trasmessa in capo al successivo cessionario, che se l'è espressamente accollata col suo atto di acquisto.
pagina 12 di 21 5.2. - L'argomentazione che il non avrebbe aderito al Controparte_2 contratto stipulato dalla con la e quindi, anche P_ Controparte_4 laddove importi accollo, esso non sarebbe potuto essere liberatorio, con la conseguenza che il debitore cedente non sarebbe liberato dai suoi obblighi, urta contro il disposto letterale e sistematico dell'art. 22 della Convenzione predetta, nella quale si prevede, appunto, l'esclusione della solidarietà laddove le parti abbiano richiamato ed accettato nell'atto la convenzione ed il meccanismo traslativo del rimborso.
Quanto al fatto che difetterebbe l'adesione del creditore (e, quindi, sussisterebbe il vincolo solidale del cedente), va detto che la previsione dell'art. 22 della Convenzione può essere intesa come un assenso preventivo del creditore alla liberazione del cedente o dante causa, in quanto espressione di un accollo liberatorio “anticipatamente” prestato dal Comune creditore;
sul punto, la Suprema Corte ha previsto che l'adesione del creditore all'accollo liberatorio di cui al secondo comma dell'art. 1273 c.c. possa essere data anche in via preventiva (v. Cass. 60/2222; Cass. 135/2012)) e anche per comportamento concludente (v. Cass. 5403/85).
5.3. - Ne deriva che, avendo il Comune di autorizzato l'inserimento - Controparte_2 nei successivi atti di alienazione e/o cessione - del richiamo alla Convenzione del 99, esso ha espressamente acconsentito alla liberazione del debitore originario, laddove, però, sia stato integralmente richiamato il disposto della convenzione e l'acquirente e/o cessionario lo abbia accettato.
5.4. – Reputa invece la Corte che non possa invece condividersi l'interpretazione del primo Giudice secondo cui, laddove il cedente non abbia inserito nell'atto di cessione il richiamo alla convenzione e il cessionario non l'abbia accettato, questi rimanga obbligato
“in solido” con il cessionario.
Una simile interpretazione - ovvero quella di ritenere obbligato in solido il cessionario unitamente al cedente – parte da una premessa errata, ovvero che si tratti di una obbligazione propter rem che vincolerebbe, indipendentemente dal suo espresso richiamo, non solo il cedente, ma anche il cessionario.
Recentemente, la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. 8774/2024) ha espresso il principio secondo cui, perché l'obbligazione di pagamento si trasmetta in capo ai successivi cessionari (se essi non se la sono espressamente accollata con il loro atto di acquisto), “è necessario che la trasmissione sia prevista nell'atto di convenzione fra il comune e il concessionario” (v. cit. sent.).
pagina 13 di 21 Si legge, nella sentenza richiamata, che l'obbligazione di rimborso di cui all'art.35 della legge n. 865/1971 di per sé “non esige il subentro dei successivi acquirenti e le finalità di interesse pubblico al pareggio di bilancio possono essere astrattamente soddisfatte con
l'attribuzione dell'obbligazione di conguaglio a carico del concessionario, che, peraltro, ha tutto l'interesse, a prevedere in convenzione il meccanismo traslativo e a imporlo negli atti di successiva assegnazione;
inoltre lo stesso comune può esigere l'introduzione di una siffatta clausola nella convenzione. Se tuttavia neppure la convenzione contempla la clausola relativa al subentro, l'obbligazione di rimborso ex art. 35 L. 865/1971 non si trasferisce agli acquirenti delle unità immobiliari perché tale effetto non è previsto dalla legge;
inoltre la trascrizione, se pur rende opponibile la convenzione agli aventi causa, non può creare una obbligazione che non è prevista dalla convenzione stessa”.
Ne deriva che l'obbligazione di rimborso degli oneri di espropriazione, non costituendo un'obbligazione propter rem (posto che la qualificazione di obbligazione propter rem ha rilievo nel solo rapporto tra e soggetto proprietario dell'area fabbricabile cui P_ viene rilasciato il provvedimento permissivo della costruzione), è ottenibile soltanto in virtù di un'espressa pattuizione negoziale (Sez. 2, n. 16401 del 28.6.2013; Sez. 3, n.
16999 del 20.8.2015).
Valgono in proposito i principi espressi dalla Suprema Corte che ha affermato che la natura reale dell'obbligazione riguarda i soli soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione, e quelli che realizzano l'edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa;
l'individuazione dei soggetti obbligati propter rem, quindi, deve ritenersi limitata a tali sole categorie di soggetti, risultando invece esclusi dall'area degli obbligati a tale titolo, tra gli altri, i soggetti successivi acquirenti.
Laddove una tale obbligazione non sia stata dunque assunta dal cessionario/acquirente in forza di una espressa previsione negoziale (nella specie, tramite il richiamo espresso ed accettazione della convenzione nell'atto successivo), detto obbligo sussisterà nei soli confronti del cedente, non potendo certo considerarsi il cessionario obbligato “in solido” col cedente, posto che difettail titolo perché il cessionario possa ritenersi vincolato all'obbligazione di tener indenne il dai costi sostenuti per l'acquisto dei suoli P_ mediante le procedure espropriative.
La Suprema corte - con motivazione che il Collegio condivide pienamente - ha difatti disatteso l'opzione interpretativa secondo cui, in omaggio all'esigenza pubblicistica preminente del pareggio di bilancio, l'obbligazione di rimborso deve gravare sui successivi acquirenti degli immobili costruiti sui terreni espropriati, in guisa di pagina 14 di 21 obbligazione propter rem, con inserzione automatica della relativa clausola nelle convenzioni.
Deve pertanto concludersi che, laddove non risulti che la Convenzione fra il
[...]
e il Consorzio (comparto C1) sia stata richiamata nell'atto di cessione, Controparte_2 prevedendo così l'obbligo di rimborso in capo ai successivi aventi causa, il solo soggetto obbligato (e non in solido) al rimborso degli oneri di espropriazione è il cedente.
5.5. - Quanto al principio del c.d. pareggio economico, più volte ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, esso sta a significare che, in applicazione dell'art. 35, comma 12, della L. 865 del 1971, il prezzo della cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari deve assicurare al - in applicazione P_ del principio di perfetto pareggio economico - la copertura di tutte le spese sostenute per l'acquisizione delle aree, ivi comprese quelle riguardanti i giudizi relativi alla determinazione delle indennità di esproprio;
il può, pertanto, agire nei confronti P_ degli assegnatari degli alloggi realizzati dalla cooperativa edilizia concessionaria, per ottenere il pagamento pro quota dei maggiori oneri derivanti da tale contenzioso, potendo a loro volta gli assegnatari opporre la negligenza dell'ente nella gestione della lite, quale causa dell'insorgenza delle ulteriori spese. (Sez. 1, n. 21572 del 7.7.2022;
Sez. 1, n. 14782 del 10.7.2020, Sez. 1, n. 13595 del 21.7.2020; Sez. 1, 18.5.2017, n.
12545).
Ora, sostenere che l'interpretazione fornita dal primo giudice vanificherebbe - con la liberazione del cedente dal vincolo di solidarietà – il principio del cd. pareggio economico e comporterebbe una riduzione delle garanzie, appare fuor di luogo, posto che – come affermato appunto nella sentenza della S.C. n. 8774/2024 - la norma dell'art. 35 predetto, di per sé, non esige il subentro dei cessionari e le finalità di interesse pubblico al pareggio di bilancio possono essere astrattamente soddisfatte con l'attribuzione dell'obbligazione di conguaglio a carico del solo assegnatario dei terreni espropriati.
In altri termini, il meccanismo della solidarietà non è obbligatorio e, nella specie, è prevista una clausola di conguaglio che attribuisce all'Ente il diritto di chiedere il pagamento dei costi sopportati nei confronti del firmatario la convenzione, oppure anche dei soggetti da questi aventi causa ed acquirenti delle singole unità immobiliari, consentendo al cedente di liberarsi e di trasferire l'obbligazione sull'avente causa in forza della “relatio” contenuta nella convenzione.
pagina 15 di 21 Non pare che detta interpretazione urti contro il principio pubblicistico del c.d. pareggio economico, che serve appunto a trasferire la responsabilità di tener indenne il in P_ capo a chi ha conseguito l'unità immobiliare costruita sul terreno espropriato.
6. - Quanto al fatto che l'interpretazione non sarebbe condivisibile perché, pur a voler ipotizzare un meccanismo traslativo di accollo, esso regolerebbe solo i rapporti interni
(tra cedente e cessionario) e non quelli esterni, trovando la propria disciplina nella prima parte dell'articolo 22 della convenzione (che prevede “tutto quanto stabilito in questo atto, niente escluso od eccettuato, è vincolante anche per gli eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, di ogni singolo privato”), detta tesi, per quanto suggestiva, appare parziale, in quanto monca del secondo periodo della clausola, che prevede appunto che “… in caso di trasferimento, anche parziale ed a qualsiasi titolo o causa, dei lotti di appartenenza e/o dei fabbricati che vi saranno costruiti, il privato (proprietario consorziato, ndr) dovrà fare obbligatoriamente espresso richiamo a questo atto che dovrà essere interamente ed espressamente accettato dall'avente causa. In mancanza, il privato risponderà in solido per tutte le obbligazioni ed obblighi scaturenti da questa convenzione”.
Ora, è noto che, in tema di ermeneutica contrattuale, secondo la regola dell'interpretazione sistematica, le clausole del contratto devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (articolo 1363 del Cc).
L'interprete, quindi, non può limitarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, pur ove le une e le altre possano apparire rappresentative d'una manifestazione di volontà di senso compiuto, ma deve procedere secondo un "iter" che, partendo dall'accertamento del senso letterale di ciascuna, questo poi verifichi nel confronto reciproco e, infine, armonizzi razionalmente nella valutazione unitaria dell'atto.
Nel caso di specie, non è possibile disgiungere la prima parte della clausola, che prevede il meccanismo dell'accollo con l'adesione del creditore, dalla seconda parte della stessa, laddove si prevede il meccanismo della liberazione del debitore;
non avrebbe senso - come detto dal primo giudice – il perché la Convenzione avrebbe dovuto regolare anche i rapporti interni tra cedente e cessionario, introducendo così un'ultronea disciplina di cui si sarebbe potuto fare a meno, se è vero che a tale disciplina la P.A. sarebbe rimasta completamente estranea e indifferente;
l'inserimento del termine “privati”, per rimarcare la valenza del patto nel rapporto di contrapposizione dei consorziati rispetto alla P.A., nonché l'avverbio “obbligatoriamente”, con riferimento al richiamo da farsi negli atti di pagina 16 di 21 cessione a tutti gli obblighi, nessuno escluso, assunti con la Convenzione del 1999, costituiscono elementi evidenti che si tratti di un accollo esterno a tutti gli effetti.
Sul punto, la figura dell'accollo interno (o semplice), non prevista espressamente dal codice civile, ma riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata, ricorre nel caso in cui il debitore convenga con il terzo l'assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito (che può anche essere solo determinabile cfr. Cass n.
14372/2018) senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione.
Il terzo accollante, pertanto, assolve al proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo (art. 1180 cod. civ.), o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che adempiuto.
Diversamente, l'accollo esterno ex articolo 1273 c.c. si configura secondo la dottrina e la giurisprudenza dominante come contratto a favore di terzo, sicché l'accordo tra il terzo accollante ed il debitore (accollato) attribuisce al creditore il diritto di pretendere l'adempimento nei confronti, oltre che dell'accollato, se cumulativo, anche (o solo se privativo) e direttamente dell'accollante.
L'adesione del creditore all'accollo sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa pattuizione, già perfezionatasi con il semplice scambio delle volontà di accollante ed accollato.
Come recentemente ricordato dalla Corte di legittimità, “nell'ipotesi di accollo c.d. semplice, l'accordo tra debitore e terzo, invece, non comporta alcuna modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione, determinando l'assunzione del debito da parte dell'accollante in senso puramente economico, sicché si traduce nell'assunzione di un'obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente ad oggetto semplicemente l'assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui, e quindi il compimento di qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito.”
“Con l'accollo semplice, quindi, il terzo accollante si impegna nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore, il quale non può quindi da lui pretendere l'adempimento dell'obbligazione. L'accollante, pertanto, in caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, terzo estraneo all'accordo” (Cass. Civ. sez. II n. 38225 del
3/12/2021).
pagina 17 di 21 6.1. - Ora, è evidente che il ha preteso il rimborso della quota alla P_ P_ proprio in forza di questo accollo contenuto nella convenzione, sicchè argomentare nel senso che il terzo accollante si impegna nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore significherebbe negare il presupposto stesso della obbligazione di rimborso pretesa dal P_
7. - Venendo adesso al motivo di appello secondo il quale vi sarebbe stata violazione dell'art. 2 del RD n. 639/2010, posto che la avrebbe prestato acquiescenza P_ alle due note trasmesse dal comune all'agente della riscossione, che costituirebbero diffide ad adempiere che presuppongono la mera ricognizione di un debito che trova la sua fonte nelle vicende negoziali anteriori (convenzione e sentenze che hanno condannato il comune a versare le indennità di esproprio), con la conseguenza che non si trattava di atti di natura prodromica o preliminare, ma contenenti accertamenti già definitivi, va detto che il motivo è manifestamente infondato, posto che le note in quesitone (note prot. 7033/2017 e 8202/2017) non erano altro che meri inviti o diffide di pagamento con le quali si precisava che costituivano “avvio dl procedimento” e prefiguravano successiva azione di recupero, che in nessun caso possono qualificarsi come avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Del resto, nell'analoga controversia promossa dinanzi al Tar da , il CP_5 P_ ha preso posizione evidenziando trattarsi di meri atti paritetici sprovvisti di autonoma valenza procedimentale insuscettibili di divenire definitivi per acquiescenza, per cui il motivo, oltre che confutato dalle stesse argomentazioni del appare contraddetto P_ altresì dal fatto che, costituendo avvio del procedimento, è prevista la facoltà perni destinatari di presentare memorie e documenti nonché è precisato che, in mancanza di pagamento spontaneo, l'esazione delle somme sarebbe avveuta in via coattiva.
E consegue che dette note non possono affatto qualificarsi coma atti impositivi all'esito di un procedimento di accertamento della pretesa creditoria, per cui non vi è alcuna preclusione per il provato di contestare l'atto di ingiunzione non avente neppure natura fiscale ma civilistica, in quanto nasce dal rapporto privatistico tra i consorziati del comparto C1 e il comune.
8. - Con il quarto motivo, il erano state proposte dinanzi al tribunale di Foggia e P_ decise dal medesimo giudice controversie proposte da altri proprietari, rappresentati dai medesimi procuratori, rispetto alle quali il tribunale si era espresso con le sentenze 2576,
2577, 2580, 2581, 2582 sulla base della medesima motivazione.
pagina 18 di 21 Ne consegue che, trattandosi di controversie seriali, avuto riguardo al concreto apporto difensivo, il primo giudice avrebbe dovuto applicare gli onorari al minimo, mentre invece aveva applicato il parametro medio.
8.1.- Anche detto motivo è infondato.
Ed invero, appare evidente che – al d là delle questioni giuridiche comuni – ciascuna causa si fonda su presupposti fattuali differenti (nel caso della , questa non P_ era firmataria della convenziona, era avente causa da un firmatario e, a sua volta, aveva ceduto ad un terzo i suoi diritti), sicchè, non avendo il neppure chiesto la P_ riunione dei giudizi, non può affermarsi che si tratti di cause identiche presupponenti un identico apporto difensivo;
quanto al vizio prospettato in relazione alla mancata liquidazione dei c.d. minimi tariffari, reputa la Corte che l'applicazione dei parametri medi, senza scostamento dagli stessi, appare congrua in relazione alle questioni da trattare, sicchè deve ritenersi che il motivo legato alla mancata applicazione dell'art. 4, secondo comma, del DM 55/2014, sia infondato.
9. – Venendo adesso all'appello principale proposto dalla esso è Parte_1 manifestamente infondato.
9.1. – Va premesso che nella sentenza di primo grado è stato richiamato il consolidato principio secondo cui “nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che
l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore» (Cass. 13.6.2018, n.
15390; Cass. 9.7.2020, n. 14502; Cass. 23.4.2019, n. 11157; Cass. 30.5.2018, n.
13537).
9.2. - Ed invero, nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata pagina 19 di 21 - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore (Sez. 3, Sentenza n. 15390 del 13/06/2018,
Rv. 649058 - 01).
9.3. - Con la pronuncia n. 8496 del 2016 la S.C. ha chiarito che "(....) se è vero che
l'esattore agisce su richiesta dell'ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido” in quanto più rispondente alla ratio della normativa di cui agli artt. 91 e ss. cod. proc. civ.
9.4. - Ora, ritenere che l'opposizione è stata accolta per motivi attinenti all'ente impositore e non in base a motivi imputabili al concessionario, appare in contrasto con la giurisprudenza richiamata, che appunto evidenzia come tale circostanza rilevi solo nei rapporti interni e non con l'opponente; peraltro, anche se l'eccezione di prescrizione e la legittimità formale della ingiunzione sono state rigettate, la domanda diretta a far dichiarare inammissibile (o comunque, a fare rigettare integralmente l'opposizione), spiegata dal concessionario, è stata ritenuta infondata, sicchè è indubitabile che la sia soccombente nel giudizio di primo grado. Parte_1
9.5. - Peraltro, l'agente della riscossione non si è limitato a inoltrare sull'ente impositore la responsabilità dell'imposizione, chiedendo l'estromissione del giudizio, ma ha svolto pure difese dirette a ottenere il rigetto e/o la declaratoria di inammissibilità dell'intera opposizione.
9.6. - Ne deriva che l'appello principale va rigettato in quanto infondato.
10. - In ordine alle spese di lite, tenuto conto che la Suprema Corte ha precisato che, anche in caso di comunanza di interessi, la condanna in solido non è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso (Cass. n.
6976/2016), posto che la solidarietà cessa quando il comune interesse sussiste per una parte della domanda e non per il resto (v. Cass. 16116/2024) e che quest'ultimo principio è, a maggiore ragione, applicabile anche al caso di specie, in cui un conto è
pagina 20 di 21 l'interesse ad ottenere l'accoglimento di una condanna alle spese per € 11.268,00 (in solido), altro quello ad ottenere l'accoglimento (o il rigetto) di una richiesta di 77.953,00 euro, deve ritenersi che non vada applicata la solidarietà ex art. 97 c.p.c.
Considerato il rigetto dell'appello, la ridotta complessità della controversia e delle questioni trattate, le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo
(D.M. 55/2014 e succ. modif. valori compresi tra i minimi e i medi - fase di studio, introduttiva, trattazione e decisionale).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta, inoltre, la declaratoria, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da Parte_1
avverso la sentenza n. 2576/2023 emessa il 20.10.2023 Controparte_2 dal tribunale di Foggia e pubblicata il 3.10.2023, così dispone:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- dichiara tenuta e condanna l'appellante principale al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi € 5.200,00 oltre r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge;
- dichiara tenuta e condanna l'appellante incidentale al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi € 10.000,00 oltre r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in RI il 20.5.2025
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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