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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 08/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2337/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LUCCA
Composto dai SInori Magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente rel. Est.
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
riunito in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2337/2024 R.G., tra:
nata a [...] il [...] Controparte_1
con l'Avv. Giannini Marco
RICORRENTE
e
nata a [...] il [...] CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Giudizio di interdizione Sulla base delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/08/2024 e ritualmente notificato a parte resistente e ai soggetti di cui all'art. 473 bis.52 c.p.c.., chiedeva all'intestato Tribunale di Controparte_1
dichiarare l'interdizione della propria madre CP_2
Parte ricorrente a fondamento della domanda deduceva che la resistente si trovava in uno stato di infermità abituale di mente con permanente alterazione delle facoltà psichiche e volitive, in quanto,
affetta da “demenza tipo Alzheimer”, come da certificazione in atti;
che detta patologia era stata diagnosticata alla madre dal Dott. - specialista in Neurologia e Medicina Fisica e Persona_1
Riabilitazione – il quale in data 29.12.2023 la aveva sottoposta a visita, rilevando all'esito un “quadro
clinico di demenza grave entità (CDR scale 3) su base degenerativa (M. Alzheimer); che la di lei madre aveva perso totalmente la propria autonomia personale a partire dai primi anni del 2023; che nel novembre 2023 la ricorrente – a seguito del verificarsi di un episodio in cui la madre, in un momento di temporanea assenza della badante, si era allontanata da casa, senza avvertire alcuno, ed era stata poi rintracciata dai Vigili a girovagare smarrita nella piazza del paese - decideva di trasferire il domicilio della stessa presso la propria abitazione al fine di accudirla con maggiore cura ed attenzione;
che alla madre era stata riconosciuta – previa domanda presentata in data 8.02.2024 -
un'invalidità civile dall'INPS, come da documentazione in atti;
che il patrimonio della resistente era composto dalla casa di abitazione sita in Castiglione della Pescaia, da due conti correnti aperti presso
Cont la di Castiglione della Pescaia, nonché da un deposito titoli e da tre polizze, aperti presso la suddetta filiale;
che a causa della patologia sovra descritta la resistente non era in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi patrimoniali e di compiere gli atti della vita quotidiana.
Tanto premesso parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia ai sensi dell'art. 712
c.p.c., 1) all'esito dell'udienza di comparizione, nominare un tutore provvisorio dell'interdicenda,
nella persona della figlia ricorrente SI.ra , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F. residente in [...]G, adempimento che si CodiceFiscale_1
rende urgente nell'interesse precipuo della gestione degli affari di indole economica e civile della
SI.ra nata a [...] il [...], C.F. CP_2 CodiceFiscale_2
e residente in [...], ma domiciliata in Lucca,
presso l'abitazione della figlia con cui stabilmente convive;
2) compiuta l'istruzione preliminare,
esperite tutte le indagini che riterrà necessarie, ed acquisiti eventuali strumenti istruttori di
comprensione, tra cui eventuale CTU medica, dichiarare l'interdizione ex art. 414 e ss. c.c. della
medesima SI.ra versando la stessa in condizione di grave ed abituale infermità di CP_2
mente, così come dimostrato, con ogni conseguenza di legge ed annotazione della emananda sentenza
sui registri anagrafici competenti”.
sebbene regolarmente citata, non si costituiva rimanendo contumace. CP_2
All'udienza del 30.01.2025 - celebrata mediante collegamento da remoto via Teams con la
[...]
di RL (ove attualmente è residente - veniva effettuato l'esame Controparte_4 CP_2
diretto dell'interdicenda che si mostrava disorientata nel tempo e nello spazio, incapace di rispondere alle domande che le venivano poste dal Giudice e di riconoscere la propria figlia;
veniva sentita parte ricorrente, , la quale dichiarava di essere disponibile ad assumere l'ufficio di Controparte_1
tutore, precisava le conclusioni come riportate nel ricorso introduttivo e chiedeva che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione rinunciando ai termini per memorie.
All'esito della suddetta udienza il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'interdicenda, che seppur regolarmente citata non si è costituita nel presente giudizio.
Nel merito, deve essere accolta la domanda proposta da parte ricorrente, sussistendo nel caso di specie le condizioni richieste dall'art. 414 c.c. per una pronuncia di interdizione. Invero, il ricorso è stato proposto da soggetto legittimato e l'istruttoria preliminare - espletata attraverso l'assunzione di informazioni dal ricorrente, l'esame diretto dell'interdicendo e l'acquisizione di documentazione medica (cfr. doc. 1 referto visita 29.12.2023; doc 4 verbale sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile;
doc. 10 certificato medico) - ha dimostrato che attualmente sia in condizioni di abituale infermità di mente che la rendono CP_2
incapace di provvedere ai propri bisogni.
In particolare, dalla documentazione medica in atti è emerso che la resistente sia affetta da Morbo di
Alzheimer, con necessità di assistenza H24, che notoriamente è una patologia neurodegenerativa a decorso cronico e progressivo, che comporta una compromissione - il più delle volte totale - delle capacità psichiche, volitive e cognitive del soggetto affetto.
La compromissione della capacità di intendere e di volere e della capacità di assumere decisioni in ordine alla cura della persona e degli interessi economici è emersa, altresì, dall'esame diretto della effettuato all'udienza del 30.01.2025, ove la stessa è apparsa del tutto disorientata nel tempo CP_2
e nello spazio, non in grado di rispondere ad alcuna delle semplici domande che le sono state poste né di riconoscere la propria figlia.
Pertanto la totale mancanza di autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita nella gestione delle più importanti scelte personali e patrimoniali rende maggiormente adeguata a tutelare gli interessi del beneficiario la misura dell'interdizione.
Alla luce di quanto sopra delineato questo Collegio ritiene di dover dichiarare interdetta CP_2
[...]
Ritenuto necessario, stante le condizioni dell'interdicendo, nominare un tutore in via provvisoria il
Collegio ritiene opportuno nominare - in assenza di opposizione da parte dei soggetti ritualmente citati e non comparsi – la figlia , dichiaratasi disponibile in udienza. Controparte_1
Alla nomina del tutore provvederà in via definitiva il competente Giudice Tutelare. A norma dell'art. 423 c.c., la sentenza deve essere annotata nell'apposito registro e comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bagnara AL (RC) per le annotazioni in margine all'atto di nascita dell'interdetta, nonché al Giudice Tutelare in sede ai sensi dell'art. 42 disp. att. cc.
Il difetto di soccombenza e la natura della controversia impongono una declaratoria di irripetibilità
delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, così provvede:
1) dichiara l'interdizione di nata a [...] il CP_2
10.04.1936, nominando nell'Ufficio di Tutore provvisorio Controparte_1
, nata a [...] il [...] e delega per il giuramento del tutore
[...]
provvisorio il Giudice Tutelare in sede;
2) dichiara non ripetibili le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente per le annotazioni in margine all'atto di nascita dell'interdetto, nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare in sede.
Lucca, 08.04.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LUCCA
Composto dai SInori Magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente rel. Est.
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
riunito in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2337/2024 R.G., tra:
nata a [...] il [...] Controparte_1
con l'Avv. Giannini Marco
RICORRENTE
e
nata a [...] il [...] CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Giudizio di interdizione Sulla base delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/08/2024 e ritualmente notificato a parte resistente e ai soggetti di cui all'art. 473 bis.52 c.p.c.., chiedeva all'intestato Tribunale di Controparte_1
dichiarare l'interdizione della propria madre CP_2
Parte ricorrente a fondamento della domanda deduceva che la resistente si trovava in uno stato di infermità abituale di mente con permanente alterazione delle facoltà psichiche e volitive, in quanto,
affetta da “demenza tipo Alzheimer”, come da certificazione in atti;
che detta patologia era stata diagnosticata alla madre dal Dott. - specialista in Neurologia e Medicina Fisica e Persona_1
Riabilitazione – il quale in data 29.12.2023 la aveva sottoposta a visita, rilevando all'esito un “quadro
clinico di demenza grave entità (CDR scale 3) su base degenerativa (M. Alzheimer); che la di lei madre aveva perso totalmente la propria autonomia personale a partire dai primi anni del 2023; che nel novembre 2023 la ricorrente – a seguito del verificarsi di un episodio in cui la madre, in un momento di temporanea assenza della badante, si era allontanata da casa, senza avvertire alcuno, ed era stata poi rintracciata dai Vigili a girovagare smarrita nella piazza del paese - decideva di trasferire il domicilio della stessa presso la propria abitazione al fine di accudirla con maggiore cura ed attenzione;
che alla madre era stata riconosciuta – previa domanda presentata in data 8.02.2024 -
un'invalidità civile dall'INPS, come da documentazione in atti;
che il patrimonio della resistente era composto dalla casa di abitazione sita in Castiglione della Pescaia, da due conti correnti aperti presso
Cont la di Castiglione della Pescaia, nonché da un deposito titoli e da tre polizze, aperti presso la suddetta filiale;
che a causa della patologia sovra descritta la resistente non era in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi patrimoniali e di compiere gli atti della vita quotidiana.
Tanto premesso parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia ai sensi dell'art. 712
c.p.c., 1) all'esito dell'udienza di comparizione, nominare un tutore provvisorio dell'interdicenda,
nella persona della figlia ricorrente SI.ra , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F. residente in [...]G, adempimento che si CodiceFiscale_1
rende urgente nell'interesse precipuo della gestione degli affari di indole economica e civile della
SI.ra nata a [...] il [...], C.F. CP_2 CodiceFiscale_2
e residente in [...], ma domiciliata in Lucca,
presso l'abitazione della figlia con cui stabilmente convive;
2) compiuta l'istruzione preliminare,
esperite tutte le indagini che riterrà necessarie, ed acquisiti eventuali strumenti istruttori di
comprensione, tra cui eventuale CTU medica, dichiarare l'interdizione ex art. 414 e ss. c.c. della
medesima SI.ra versando la stessa in condizione di grave ed abituale infermità di CP_2
mente, così come dimostrato, con ogni conseguenza di legge ed annotazione della emananda sentenza
sui registri anagrafici competenti”.
sebbene regolarmente citata, non si costituiva rimanendo contumace. CP_2
All'udienza del 30.01.2025 - celebrata mediante collegamento da remoto via Teams con la
[...]
di RL (ove attualmente è residente - veniva effettuato l'esame Controparte_4 CP_2
diretto dell'interdicenda che si mostrava disorientata nel tempo e nello spazio, incapace di rispondere alle domande che le venivano poste dal Giudice e di riconoscere la propria figlia;
veniva sentita parte ricorrente, , la quale dichiarava di essere disponibile ad assumere l'ufficio di Controparte_1
tutore, precisava le conclusioni come riportate nel ricorso introduttivo e chiedeva che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione rinunciando ai termini per memorie.
All'esito della suddetta udienza il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'interdicenda, che seppur regolarmente citata non si è costituita nel presente giudizio.
Nel merito, deve essere accolta la domanda proposta da parte ricorrente, sussistendo nel caso di specie le condizioni richieste dall'art. 414 c.c. per una pronuncia di interdizione. Invero, il ricorso è stato proposto da soggetto legittimato e l'istruttoria preliminare - espletata attraverso l'assunzione di informazioni dal ricorrente, l'esame diretto dell'interdicendo e l'acquisizione di documentazione medica (cfr. doc. 1 referto visita 29.12.2023; doc 4 verbale sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile;
doc. 10 certificato medico) - ha dimostrato che attualmente sia in condizioni di abituale infermità di mente che la rendono CP_2
incapace di provvedere ai propri bisogni.
In particolare, dalla documentazione medica in atti è emerso che la resistente sia affetta da Morbo di
Alzheimer, con necessità di assistenza H24, che notoriamente è una patologia neurodegenerativa a decorso cronico e progressivo, che comporta una compromissione - il più delle volte totale - delle capacità psichiche, volitive e cognitive del soggetto affetto.
La compromissione della capacità di intendere e di volere e della capacità di assumere decisioni in ordine alla cura della persona e degli interessi economici è emersa, altresì, dall'esame diretto della effettuato all'udienza del 30.01.2025, ove la stessa è apparsa del tutto disorientata nel tempo CP_2
e nello spazio, non in grado di rispondere ad alcuna delle semplici domande che le sono state poste né di riconoscere la propria figlia.
Pertanto la totale mancanza di autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita nella gestione delle più importanti scelte personali e patrimoniali rende maggiormente adeguata a tutelare gli interessi del beneficiario la misura dell'interdizione.
Alla luce di quanto sopra delineato questo Collegio ritiene di dover dichiarare interdetta CP_2
[...]
Ritenuto necessario, stante le condizioni dell'interdicendo, nominare un tutore in via provvisoria il
Collegio ritiene opportuno nominare - in assenza di opposizione da parte dei soggetti ritualmente citati e non comparsi – la figlia , dichiaratasi disponibile in udienza. Controparte_1
Alla nomina del tutore provvederà in via definitiva il competente Giudice Tutelare. A norma dell'art. 423 c.c., la sentenza deve essere annotata nell'apposito registro e comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bagnara AL (RC) per le annotazioni in margine all'atto di nascita dell'interdetta, nonché al Giudice Tutelare in sede ai sensi dell'art. 42 disp. att. cc.
Il difetto di soccombenza e la natura della controversia impongono una declaratoria di irripetibilità
delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, così provvede:
1) dichiara l'interdizione di nata a [...] il CP_2
10.04.1936, nominando nell'Ufficio di Tutore provvisorio Controparte_1
, nata a [...] il [...] e delega per il giuramento del tutore
[...]
provvisorio il Giudice Tutelare in sede;
2) dichiara non ripetibili le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente per le annotazioni in margine all'atto di nascita dell'interdetto, nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare in sede.
Lucca, 08.04.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Martelli