Articolo 1 della Legge 30 luglio 1959, n. 702
Articolo 2
Versione
24 settembre 1959
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127 , concernente la specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, e' sostituito dai seguenti:
"Al capo della Delegazione, da scegliersi fra il personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso l'Ambasciata d'Italia Washington, che continua a svolgere presso di essa le proprie finzioni, compete, in aggiunta all'assegno di sede in godimento, l'indennita' mensile lorda pari a dollari 447 per il periodo dal 25 dicembre 1956 al 31 ottobre 1957 e pari a dollari 112 per il periodo successivo.
Al vice capo della Delegazione, facente parte del personale dello Stato e che non fruisca dell'assegno di sede, compete, oltre allo stipendio relativo alla qualifica rivestita, l'indennita' mensile lorda pari a dollari 1090".
Entrata in vigore il 24 settembre 1959