Articolo 2 della Legge 15 maggio 1954, n. 234
Articolo 1Articolo 3
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16 giugno 1954
Art. 2.
Il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e sostituito dal seguente:
"Salvo il disposto del precedente comma, il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'Industria e commercio, su proposta del Comitato di cui all' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , puo' autorizzare per le operazioni di cui all'art. 2, la forma di prestito consolidato fin dall'inizio".
Entrata in vigore il 16 giugno 1954