Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/02/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18059/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini ha pronunciato ex art. 281 sexies 3° comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18059/2024 promossa da:
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Annarita Pace del Foro di Cassino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Cassino, Via XX Settembre, n. 52; opponente contro
(C.F. e P.IVA ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2 procuratore speciale avv. rappresentata e difesa giusta CP_3 procura in atti dall' Avv. Andrea Cerchiari del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Corso Buenos
Aires n. 77;
opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
pagina 1 di 8
per l'effetto, dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo n. 2484/2024; - in via principale, nel merito: accertare-dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o inefficace e, per l'effetto, disporne la revoca, dichiarandolo nullo e/o senza effetto, dichiarando, altresì, non dovute le somme ingiunte. - ancora nel merito: accertare-dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ex adverso azionato in relazione alle richieste di pagamento per fatture risalenti al 2017 ex art 2948 c.c. Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per parte opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: rigettarsi l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale e confermarsi la competenza a favore del Tribunale di Milano adito ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 cpc;
concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 2484/24 - R.G. N. 6123/24 del Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: respinte tutte le eccezioni ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte in atti, rigettarsi la dispiegata opposizione ed ivi le domande tutte formulate da parte attrice in quanto parimenti infondate e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 2484/24 - R.G. N. 6123/24 del Tribunale di Milano con ogni conseguente statuizione di legge e per gli effetti condannare parte opponente a pagare a favore di CP_2
la somma di Euro 36.718,37 o la diversa somma che sarà ritenuta di
[...] giustizia, oltre interessi dalla scadenza al saldo, nonché esborsi e compensi della fase monitoria,.Con condanna ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc. IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni e più ampia riserva istruttoria. NELLE SPESE Con vittoria di spese e compenso del presente procedimento”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul presupposto Controparte_2 dell'esistenza di un rapporto di somministrazione di energia elettrica con la società ha instato per la condanna di quest'ultima al CP_1 pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 36.718,37 a titolo di corrispettivi contrattuali, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002 e alle spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione la società chiedendone la revoca. In CP_1 particolare, parte opponente ha contestato la debenza dei corrispettivi richiesti con il decreto ingiuntivo opposto, deducendo: a) l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore di quello di Cassino, luogo in cui essa opponente aveva la propria sede ed era sorta l'obbligazione dedotta in lite;
b) l'assenza di un “contratto scritto” inter partes; c) l'intervenuta estinzione parziale del diritto di credito preteso dall'opposta per il decorso del termine biennale di prescrizione, ai sensi dell'art 1, comma 4°, l. n.
205/2017, visto che i corrispettivi richiesti dalla fornitrice erano “maturati nell'anno 2021” oltre ad “un'unica fattura a febbraio 2022”; d) la mancanza di prova del credito azionato in monitorio. Cont La società costituitasi in giudizio, ha insistito per il CP_2 rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Al riguardo, parte opposta ha dedotto: a) che sussisteva la competenza per territorio del Tribunale adito ex artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., in quanto in tale circondario si trovava la sede di essa opposta ed il credito dedotto in giudizio era “certo, liquido ed esigibile … determinato sulla base di criteri certi ed oggettivi”; b) l'assenza di contestazioni ad opera della controparte circa l'effettiva erogazione dell'energia elettrica e la consistenza dei consumi fatturati;
c) che la somministrazione di energia elettrica era stata effettuata nell'ambito del “Servizio a Tutele Graduali”, di guisa che, come pagina 3 di 8 espressamente previsto dalla normativa di settore emanata dall' CP_4 prescindeva da un apposito contratto, visto che le condizioni di fornitura erano predeterminate dalla medesima e che, in ogni caso, essa CP_4 opposta aveva informato l'utente dell'attivazione del servizio de quo e delle relative condizioni di fornitura con comunicazione del 6.7.2021; d)
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che, nella specie, doveva applicarsi il termine di prescrizione quinquennale (visto che il termine di prescrizione biennale si applicava soltanto in caso di fatture di conguaglio relative a periodi pregressi superiori a due anni) e che, in ogni caso, il decorso del termine di prescrizione era stato interrotto da essa opposta, con le missive, contenenti apposite richieste di pagamento, rispettivamente trasmesse alla controparte in data 19.4.2023 e 25.5.2023; e) che sussistevano i presupposti per la condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa, di natura documentale, è stata discussa oralmente, all'udienza del
5.2.2025, dai difensori delle parti, così come risulta dall'apposito verbale di udienza, ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
Tutto ciò premesso, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente nell'atto di citazione.
Infatti, premesso che in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare in tale atto la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, restando, altrimenti, radicata la competenza del giudice adito, osserva il Tribunale che nel caso di specie,
pagina 4 di 8 l'eccezione sollevata da parte opponente (convenuta in senso sostanziale) nei termini decadenziali di rito non risulta completa, non avendo essa contestato tempestivamente la competenza del Tribunale adito con riferimento al criterio di collegamento previsto dall'art. 19, 1° comma, ultima parte, c.p.c. relativo alla presenza, nel circondario del Tribunale, di “uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda”, di guisa che la stessa deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (v. tra molte Cass. n.
20597/2018).
Ciò posto, osserva il Tribunale che l'opposizione è infondata e, dunque, va rigettata.
Premesso, infatti, che, com'è noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass.
n. 13533/2001), deve osservarsi che, mediante la produzione in atti della comunicazione del 6.7.2021 (doc. 6a) di attivazione del “servizio a tutele graduali” per la fornitura di energia elettrica (contenente tra l'altro le condizioni economiche della fornitura), la ricezione della quale non è stata minimamente contestata dall'utente, delle fatture emesse dalla somministrante e contenenti l'analitica indicazione delle tariffe applicate e dei dati di consumo rilevati (docc. da 1 a 11 del fascicolo monitorio), nonché delle certificazioni dei consumi rilasciate dalla società distributrice E-
Distribuzione, ossia dal soggetto terzo, estraneo alla lite, che si occupa del trasporto dell'energia elettrica (docc. 10 e 11 di parte opposta) - documentazione non contestata nella sua efficacia rappresentativa dalla pagina 5 di 8 società opponente – la società ha sufficientemente assolto CP_2 all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo del diritto di credito vantato in giudizio per € 36.718,37.
A ciò si aggiunga, poi, che, in ogni caso, alcuna specifica contestazione è stata svolta dall'opponente neanche in ordine all'effettiva esecuzione della somministrazione di energia elettrica da parte di né in CP_2 relazione alla correttezza e congruità dei costi fatturati né in relazione all'esistenza di eventuali difetti di funzionamento del misuratore, ovvero alla rispondenza dei dati rilevati dal contatore rispetto agli importi fatturati, essendosi la predetta opponente limitata a muovere generiche contestazioni in ordine alla mancanza di prova da parte dell'opposta del credito ingiunto.
E dovendosi, in proposito, ricordare, per un verso, che la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. n. 17889/2020) e, per altro verso, che, come anche condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13605/2019), il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di guisa che, a fronte della pretesa creditoria della somministrante, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento dell'obbligo di pagare il corrispettivo della somministrazione non è a lui imputabile, all'uopo contestando il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e indicando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo in considerazione.
Neppure può, infine, accogliersi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
In proposito giova, infatti, innanzitutto rilevare che i crediti azionati dall'opposta con il ricorso monitorio sono divenuti esigibili nel periodo dal
15.9.2021 al 30.6.2022, riguardando essi consumi effettuati dal mese di luglio del 2021 al mese di marzo del 2022, e che il ricorso per decreto pagina 6 di 8 ingiuntivo con il relativo decreto ingiuntivo è stato notificato alla società opponente in data 10.4.2024 (vd. atto di citazione, pag. 1).
Risulta, poi, documentato il compimento da parte dell'opposta di due atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione rispettivamente risalenti al 3.5.2023 (doc. 13 a fasc. monitorio) e al 3.6.2023 (doc. 13 b fascicolo monitorio) e costituiti da due richieste di pagamento del credito de quo inoltrate alla e alla sua legale rappresentante, in relazione ai CP_1 quali va rilevato che alcuna specifica contestazione è stata sollevata dall'opponente rispetto all'effettiva ricezione delle predette missive.
Discende da quanto detto che, anche a voler applicare, come dedotto dall'opponente, in luogo del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., il più breve termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 1, 4° comma, l. n. 205/2017, in ogni caso, la pretesa creditoria dell'opposta, alla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto, non sarebbe stata estinta per prescrizione.
Pertanto, in definitiva, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della domanda e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza della parte opponente.
Non si ravvisano, infine, i presupposti per accogliere la domanda di condanna dell'opponente per lite temeraria chiesta dall'opposta nella comparsa di costituzione e risposta, non integrando la condotta processuale dell'opponente gli estremi del dolo o della colpa grave, né avendo la predetta opponente tenuto condotte dilatorie dei tempi del processo, stante la durata di certo non irragionevole de presente processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 - rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il CP_1 decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo (d.i. n. 2484/2024 del
20/02/2024);
- condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 Controparte_2 spese di lite, liquidate in € 2.900,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
- rigetta la domanda di condanna dell'opponente per lite temeraria avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalla parte opposta.
Milano, 14.2.2025
la Giudice
Francesca Avancini
pagina 8 di 8