TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12268/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12268/2024 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA LUIGI Parte_1 C.F._1
MICELI 62 87100 COSENZA presso l'Avvocato CHIMENTO LUCIO, che la/lo rappresenta e difende
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA LUIGI MICELI Parte_2 C.F._2
62 87100 COSENZA presso l'Avvocato CHIMENTO LUCIO, che la/lo rappresenta e difende
ATTORI
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIA CORDUSIO, 4 20123 MILANO presso l'Avvocato DELL'AGLIO GIANFRANCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
ed nella veste di eredi di e NS IM - – Parte_2 Parte_1 Persona_1
il primo anche in proprio - hanno convenuto in giudizio chiedendo la condanna Controparte_2
pagina 1 di 4 della stessa ex art. 1337 c.c. – previo accertamento dell'inadempimento agli obblighi informativi - al risarcimento del danno patito quantificato in € 35.000 conseguente al mancato rimborso del capitale e degli interessi dei Buoni Postali Fruttiferi acquistati in data 2.11.06 per l'intervenuta prescrizione del credito.
In via subordinata – ove ritenuto il concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c. - hanno chiesto la riduzione dell'entità del risarcimento.
La convenuta costituendosi ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
La causa istruita in via documentale è stata rinviata per la decisione previa assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusivi e quindi trattenuta per la decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
La domanda è priva di fondamento.
La controversia origina dal diniego opposto dalla convenuta per l'intervenuta prescrizione al pagamento dell'importo recato dai buoni fruttiferi di cui gli attori sono titolari per successione mortis causa, eccezion fatta per la quota sottoscritta da personalmente per la quale è stata Parte_2
formulata domanda in proprio. La circostanza dell'intervenuta prescrizione è incontestata.
Su tale premessa gli attori si dolgono del fatto che – al momento della sottoscrizione – non sia stato consegnato loro il Foglio Illustrativo Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche degli investimenti. Consegna che, a loro avviso, assumerebbe un ruolo cruciale non possedendo i risparmiatori le conoscenze tecnico-finanziarie per comprendere il funzionamento del risparmio postale e, segnatamente, la scadenza del diritto al rimborso.
L'assunto non è condivisibile.
L'emissione dei buoni in esame è conforme a quanto riportato nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato in G.U. il 13 ottobre 2004.
Riguardo alle formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni l'art. 6 di tale decreto prescrive:
1. Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi mette a disposizione del cliente Controparte_2
nei locali aperti al pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali 2. Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito;
il documento cartaceo rappresentativo dei buoni postali fruttiferi non è assimilabile alle carte valori.
pagina 2 di 4 Riguardo agli oneri di pubblicità il successivo art. 4 prescrive : Le comunicazioni della ai Parte_3
titolari dei buoni postali fruttiferi vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito web della Al fine di garantire l'effettiva Parte_3
conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante
l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di nonché mediante Controparte_2
pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che
l'avviso è in corso di pubblicazione.
La disciplina di riferimento è prevista dal D.M. del 19 dicembre 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oltre che affisso nei pubblici locali dell'ente intermediario il quale identifica nel decennio il termine di prescrizione del diritto al rimborso.
Il suddetto decreto ministeriale è peraltro espressamente richiamato sul retro di ognuno dei titoli;
pur non essendo indicata la durata, il tasso d'interesse e, più in generale, la disciplina del rimborso anticipato, è riportata parimenti sul retro la serie di appartenenza – 180 – la data di emissione nonché il riferimento alle condizioni generali di cui al d.m. 19.12.00 del Ministero del Tesoro.
Il complesso dei dati è pienamente idoneo all'individuazione delle caratteristiche ivi inclusa la scadenza.
La giurisprudenza di legittimità, ivi inclusa la recente pronuncia allegata dalla convenuta, ha da tempo chiarito che i Buoni Postali sono meri titoli di legittimazione privi – come tali – dei caratteri della letteralità ed astrattezza.
Ciò in considerazione della precipua funzione svolta dagli stessi rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario: l'assimilazione a titoli del debito pubblico ne connota la disciplina non solo nel senso della rispondenza ad interessi generali, ma anche nel senso dell'integrazione e della variazione del contenuto.
In sostanza, le esigenze di bilancio che presiedono all'emissione ed alla collocazione sul mercato dei buoni impongono che la regolamentazione del rapporto tra emittente e fruitore del prodotto sia delegata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tale dato presenta concrete ricadute sul piano degli obblighi informativi dell'emittente la cui osservanza non rappresenta – a differenza di quanto accade per gli strumenti finanziari collati dalle banche o da altri soggetti abilitati - la condizione imprescindibile per la vincolatività del contenuto.
In sostanza, gli attori e, prima ancora, i loro danti causa, ben avrebbero potuto assumere le informazioni relative sia alla scadenza che alla decorrenza del termine di prescrizione avvalendosi della normativa di riferimento come individuata sui buoni stessi.
pagina 3 di 4 Quanto evidenziato rende irrilevante ai fini pretesi l'allegata omessa consegna del regolamento del prestito: al di là del fatto che i sottoscrittori avrebbero potuto esigerne la consegna all'atto della sottoscrizione o anche in un momento successivo, è dirimente il rilievo che avrebbe potuto acquisire le informazioni necessarie con tutt'altra agevole modalità (ad es. recandosi presso l'ufficio postale ovvero consultando la gazzetta ufficiale o il sito internet di riferimento).
Pertanto, nessuna conseguenza – come preteso - può trarsi dall'addebito rivolto alla convenuta.
Consegue il rigetto della domanda.
Non risulta suscettibile di delibazione la domanda di accertamento formulata dalla convenuta:
l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso non è contestata dagli attori che – infatti – l'hanno individuata quale presupposto fattuale per la richiesta di ristoro dei danni.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo nei valori medi eccezion fatta per la fase istruttoria liquidata nel minimo in quanto documentale – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice dott.ssa
Carmela Gallina definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) rigetta la domanda;
2) condanna gli attori in solido a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in € 6.713 per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e Cassa.
Milano 27 marzo 2024
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12268/2024 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA LUIGI Parte_1 C.F._1
MICELI 62 87100 COSENZA presso l'Avvocato CHIMENTO LUCIO, che la/lo rappresenta e difende
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA LUIGI MICELI Parte_2 C.F._2
62 87100 COSENZA presso l'Avvocato CHIMENTO LUCIO, che la/lo rappresenta e difende
ATTORI
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIA CORDUSIO, 4 20123 MILANO presso l'Avvocato DELL'AGLIO GIANFRANCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
ed nella veste di eredi di e NS IM - – Parte_2 Parte_1 Persona_1
il primo anche in proprio - hanno convenuto in giudizio chiedendo la condanna Controparte_2
pagina 1 di 4 della stessa ex art. 1337 c.c. – previo accertamento dell'inadempimento agli obblighi informativi - al risarcimento del danno patito quantificato in € 35.000 conseguente al mancato rimborso del capitale e degli interessi dei Buoni Postali Fruttiferi acquistati in data 2.11.06 per l'intervenuta prescrizione del credito.
In via subordinata – ove ritenuto il concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c. - hanno chiesto la riduzione dell'entità del risarcimento.
La convenuta costituendosi ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
La causa istruita in via documentale è stata rinviata per la decisione previa assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusivi e quindi trattenuta per la decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
La domanda è priva di fondamento.
La controversia origina dal diniego opposto dalla convenuta per l'intervenuta prescrizione al pagamento dell'importo recato dai buoni fruttiferi di cui gli attori sono titolari per successione mortis causa, eccezion fatta per la quota sottoscritta da personalmente per la quale è stata Parte_2
formulata domanda in proprio. La circostanza dell'intervenuta prescrizione è incontestata.
Su tale premessa gli attori si dolgono del fatto che – al momento della sottoscrizione – non sia stato consegnato loro il Foglio Illustrativo Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche degli investimenti. Consegna che, a loro avviso, assumerebbe un ruolo cruciale non possedendo i risparmiatori le conoscenze tecnico-finanziarie per comprendere il funzionamento del risparmio postale e, segnatamente, la scadenza del diritto al rimborso.
L'assunto non è condivisibile.
L'emissione dei buoni in esame è conforme a quanto riportato nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato in G.U. il 13 ottobre 2004.
Riguardo alle formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni l'art. 6 di tale decreto prescrive:
1. Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi mette a disposizione del cliente Controparte_2
nei locali aperti al pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali 2. Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito;
il documento cartaceo rappresentativo dei buoni postali fruttiferi non è assimilabile alle carte valori.
pagina 2 di 4 Riguardo agli oneri di pubblicità il successivo art. 4 prescrive : Le comunicazioni della ai Parte_3
titolari dei buoni postali fruttiferi vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito web della Al fine di garantire l'effettiva Parte_3
conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante
l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di nonché mediante Controparte_2
pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che
l'avviso è in corso di pubblicazione.
La disciplina di riferimento è prevista dal D.M. del 19 dicembre 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oltre che affisso nei pubblici locali dell'ente intermediario il quale identifica nel decennio il termine di prescrizione del diritto al rimborso.
Il suddetto decreto ministeriale è peraltro espressamente richiamato sul retro di ognuno dei titoli;
pur non essendo indicata la durata, il tasso d'interesse e, più in generale, la disciplina del rimborso anticipato, è riportata parimenti sul retro la serie di appartenenza – 180 – la data di emissione nonché il riferimento alle condizioni generali di cui al d.m. 19.12.00 del Ministero del Tesoro.
Il complesso dei dati è pienamente idoneo all'individuazione delle caratteristiche ivi inclusa la scadenza.
La giurisprudenza di legittimità, ivi inclusa la recente pronuncia allegata dalla convenuta, ha da tempo chiarito che i Buoni Postali sono meri titoli di legittimazione privi – come tali – dei caratteri della letteralità ed astrattezza.
Ciò in considerazione della precipua funzione svolta dagli stessi rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario: l'assimilazione a titoli del debito pubblico ne connota la disciplina non solo nel senso della rispondenza ad interessi generali, ma anche nel senso dell'integrazione e della variazione del contenuto.
In sostanza, le esigenze di bilancio che presiedono all'emissione ed alla collocazione sul mercato dei buoni impongono che la regolamentazione del rapporto tra emittente e fruitore del prodotto sia delegata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tale dato presenta concrete ricadute sul piano degli obblighi informativi dell'emittente la cui osservanza non rappresenta – a differenza di quanto accade per gli strumenti finanziari collati dalle banche o da altri soggetti abilitati - la condizione imprescindibile per la vincolatività del contenuto.
In sostanza, gli attori e, prima ancora, i loro danti causa, ben avrebbero potuto assumere le informazioni relative sia alla scadenza che alla decorrenza del termine di prescrizione avvalendosi della normativa di riferimento come individuata sui buoni stessi.
pagina 3 di 4 Quanto evidenziato rende irrilevante ai fini pretesi l'allegata omessa consegna del regolamento del prestito: al di là del fatto che i sottoscrittori avrebbero potuto esigerne la consegna all'atto della sottoscrizione o anche in un momento successivo, è dirimente il rilievo che avrebbe potuto acquisire le informazioni necessarie con tutt'altra agevole modalità (ad es. recandosi presso l'ufficio postale ovvero consultando la gazzetta ufficiale o il sito internet di riferimento).
Pertanto, nessuna conseguenza – come preteso - può trarsi dall'addebito rivolto alla convenuta.
Consegue il rigetto della domanda.
Non risulta suscettibile di delibazione la domanda di accertamento formulata dalla convenuta:
l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso non è contestata dagli attori che – infatti – l'hanno individuata quale presupposto fattuale per la richiesta di ristoro dei danni.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo nei valori medi eccezion fatta per la fase istruttoria liquidata nel minimo in quanto documentale – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice dott.ssa
Carmela Gallina definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) rigetta la domanda;
2) condanna gli attori in solido a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in € 6.713 per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e Cassa.
Milano 27 marzo 2024
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 4 di 4