TRIB
Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/06/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. 122/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 122/2025 R.G., rimessa al Collegio all'udienza del 18.06.2025 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Petronà (CZ) alla via Largo Chiesa n. 68, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Bubbo (C.F.
; PEC. , presso lo studio del C.F._2 Email_1 quale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
(C.F. ) CP_1 C.F._3
-resistente contumace -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione giudiziale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.01.2025, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con in data 25.05.2014 nel Comune di Petronà CP_1
(CZ); atto iscritto nei Registri dello Stato Civile di detto comune al n. 2, parte 1, ufficio 1, Anno 2014;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che nel corso degli anni il rapporto coniugale si è irrimediabilmente incrinato ed è venuta meno
l'affectio coniugalis tra i due, i quali vivono separati di fatto da oltre un anno.
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione dalla moglie CP_1
.
[...]
Con decreto del 14.02.2025, il Presidente fissava la prima udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore.
1 All'udienza del 14.05.2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della parte resistente e veniva sentito il sig. ; l'udienza veniva poi rinviata alla data Parte_1 del 18.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In data 17.06.2025, il difensore della parte costituita depositava le note scritte e si riportava ai propri verbali e atti di causa, chiedendone la decisione.
All'udienza del 18.06.2025, letti gli atti, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
*****
Sulla domanda di separazione personale.
La natura delle doglianze esposte dal ricorrente nel ricorso, la prolungata assenza di ogni comunicazione tra le parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Spese di lite.
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, porta a ritenere che nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 122/2025 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_2 CP_1 che hanno contratto matrimonio in data 25.05.2014 nel Comune di Petronà (CZ), con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile di detto comune al n. 2, parte 1, ufficio 1, anno 2014;
2) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
3) Nulla sulle spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Petronà (CZ), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Crotone, nella Camera di consiglio del 19.06.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 122/2025 R.G., rimessa al Collegio all'udienza del 18.06.2025 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Petronà (CZ) alla via Largo Chiesa n. 68, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Bubbo (C.F.
; PEC. , presso lo studio del C.F._2 Email_1 quale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
(C.F. ) CP_1 C.F._3
-resistente contumace -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione giudiziale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.01.2025, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con in data 25.05.2014 nel Comune di Petronà CP_1
(CZ); atto iscritto nei Registri dello Stato Civile di detto comune al n. 2, parte 1, ufficio 1, Anno 2014;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che nel corso degli anni il rapporto coniugale si è irrimediabilmente incrinato ed è venuta meno
l'affectio coniugalis tra i due, i quali vivono separati di fatto da oltre un anno.
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione dalla moglie CP_1
.
[...]
Con decreto del 14.02.2025, il Presidente fissava la prima udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore.
1 All'udienza del 14.05.2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della parte resistente e veniva sentito il sig. ; l'udienza veniva poi rinviata alla data Parte_1 del 18.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In data 17.06.2025, il difensore della parte costituita depositava le note scritte e si riportava ai propri verbali e atti di causa, chiedendone la decisione.
All'udienza del 18.06.2025, letti gli atti, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
*****
Sulla domanda di separazione personale.
La natura delle doglianze esposte dal ricorrente nel ricorso, la prolungata assenza di ogni comunicazione tra le parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Spese di lite.
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, porta a ritenere che nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 122/2025 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_2 CP_1 che hanno contratto matrimonio in data 25.05.2014 nel Comune di Petronà (CZ), con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile di detto comune al n. 2, parte 1, ufficio 1, anno 2014;
2) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
3) Nulla sulle spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Petronà (CZ), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Crotone, nella Camera di consiglio del 19.06.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli
2