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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/12/2024, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1792/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. AR Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 1792 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Campa, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Luigi, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da udienza del 18.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 8.04.2024, Parte_1
chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito, , con
[...] CP_1
il quale aveva contratto matrimonio in AL ZI il 12.09.1993, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli (3.01.1998) e AR (24.05.2001). Per_1
In particolare, la ricorrente chiedeva di: “1. dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, CP_ autorizzandoli a vivere separati e ponendo l'addebito della separazione a carico del SI. per i motivi di cui in premessa.
CP_ 2. Stabilire che il SI. versi entro il 5 di ogni mese l'importo di euro 1200 alla SI.ra
[...]
, ossia 400 euro per ciascun figlio e 400 euro per la moglie, priva di reddito. Essendo Parte_1
egli inaffidabile ed avendo intenzione di andare a vivere in Tahilandia, si chiede che il mantenimento per la moglie ed i figli sia versato direttamente alla SI.ra dal Parte_1
CP_ Datore di Lavoro ed a seguito di prossima pensione del SI. direttamente dall'INPS. CP_ A carico del SI. siano poste le spese per le tasse universitarie dei figli e le ulteriori spese straordinarie vengano poste a carico delle parti nella percentuale del 60% a carico del
CP_ SI. e del 40% a carico della SI.ra . Parte_1
3. i figli sono maggiorenni non economicamente autosufficienti vivranno con la madre nella casa coniugale e vedranno il padre dove e quando lo vorranno.
4. la casa coniugale di proprietà della SI.ra resta assegnata alla stessa con la Parte_1
quale i figli convivono CP_ 5. Il SI. lascerà la casa coniugale entro e non oltre 30gg dal provvedimento presidenziale e porterà via con sé oltre alle sue cose ed effetti personali anche le armi che al momento sono custodite nella casa coniugale.
6.Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.11.2024 si costituiva in giudizio
, il quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva pronunciarsi la CP_1
separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) A fronte di un progetto accuditivo pressoché paritario, i genitori provvederanno al mantenimento in via diretta dei figli, o, in subordine, con un assegno perequativo a titolo di contributo al mantenimento dei figli contenuto nella misura di € 400,00 per ogni figlio o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia.
3) Entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno, e senza necessità di preventivo consenso, al pagamento delle seguenti spese straordinarie: spese medico- specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal
[...]
, purché debitamente prescritte dal medico di base;
tickets sanitari, tasse, Controparte_2
imposte e costi di iscrizione alla scuola / università pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola/università; testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti purché di costo unitario non superiore ai 150,00 euro), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove conSIliate dall'insegnante a entrambi i genitori;
corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria, centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati.
Dovranno essere invece preventivamente concordate dai genitori e analogamente suddivise le seguenti spese straordinarie: spese dentistiche, imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole/ università private, corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); spese per baby sitter, per feste di compleanno e cerimonie religiose;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero, gite scolastiche che importino una spesa superiore a euro 150,00, viaggi di istruzione e/o diporto. Le predette spese andranno rimborsate entro n. 15 giorni dall'invio della relativa documentazione.
4) Il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma di € 250,00 CP_1 Parte_1
o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, per un termine sufficiente/adeguato di n. 8 mesi (o di quello maggiore o minore di giustizia) alla SI.ra per la ricerca di Parte_1 un'attività lavorativa, godendo quest'ultima di piena capacità lavorativa e in assenza di documentati impedimenti per la stessa a procurarsi attività lavorativa attestanti l'assoluta inabilità al lavoro;
5) I coniugi si dovranno prestare reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto/ tessera elettorale;
6) La SI.ra dovrà agevolare la presa in possesso degli effetti Parte_1
personali del SI. nonché delle attrezzature e delle armi di Sua proprietà; CP_1
7) Il SI. lascerà casa coniugale entro 60 giorni dal provvedimento presidenziale CP_1
e porterà con sé effetti personali, le attrezzature e le armi di Sua proprietà;
8) il SI. chiede un termine di non oltre n. 60 giorni dal provvedimento CP_1
presidenziale per portare via con sé le armi – termine necessario per ottenere le giuste autorizzazioni;
9) Rigettare l'addebito della separazione;
10) Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% spese forfettarie, e C.P.A. come per legge.”.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c. il Giudice delegato sentiva le parti personalmente e, all'esito, formulava la seguene proposta conciliativa:
“1) assegnazione della casa coniugale sita in Rocca Priora, Via dei Ciclamini n. 14 alla SI.ra , la quale vi continuerà a vivere con i figli AR e , Parte_1 Per_1
maggiorenni e non economicamente indipendenti;
2) il SI. si impegna a rilasciare la casa coniugale nel termine di 60 giorni CP_1 decorrenti dall'odierna udienza, impegnandosi altresì a ritirare contestualmente le armi da lui detenute all'interno dell'abitazione;
3) il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento dei figli, il complessivo importo di €
800,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio), somma da corrispondersi, a decorrere dal mese di dicembre 2024, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
4) le spese straordinarie relative ai figli saranno poste a carico del padre nella misura del
60% e a carico della madre nella misura del 40%, secondo il Protocollo predisposto dal
Tribunale di Velletri;
5) il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di mantenimento CP_1 Parte_1 della stessa, l'importo di € 300,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dal mese di dicembre 2024, presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
6) la SI.ra rinuncia alla domanda di addebito della separazione;
Parte_1
7) spese di lite integralmente compensate”.
Le parti personalmente dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal
Giudice.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In ordine alle rassegnate conclusioni, ritiene il Collegio che le stesse risultano conformi all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 1792/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...]
AT (RM) il 24.08.1964 (C.F.: ), e , nato a [...] il C.F._1 CP_1
2.12.1964 (C.F.: ), i quali hanno contratto matrimonio in AL ZI C.F._2
(RM) il 12.09.1993;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
AL ZI (atto n. 215, parte II, serie A, anno 1993);
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di conSIlio del 6 dicembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. AR Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. AR Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 1792 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Campa, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Luigi, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da udienza del 18.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 8.04.2024, Parte_1
chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito, , con
[...] CP_1
il quale aveva contratto matrimonio in AL ZI il 12.09.1993, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli (3.01.1998) e AR (24.05.2001). Per_1
In particolare, la ricorrente chiedeva di: “1. dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, CP_ autorizzandoli a vivere separati e ponendo l'addebito della separazione a carico del SI. per i motivi di cui in premessa.
CP_ 2. Stabilire che il SI. versi entro il 5 di ogni mese l'importo di euro 1200 alla SI.ra
[...]
, ossia 400 euro per ciascun figlio e 400 euro per la moglie, priva di reddito. Essendo Parte_1
egli inaffidabile ed avendo intenzione di andare a vivere in Tahilandia, si chiede che il mantenimento per la moglie ed i figli sia versato direttamente alla SI.ra dal Parte_1
CP_ Datore di Lavoro ed a seguito di prossima pensione del SI. direttamente dall'INPS. CP_ A carico del SI. siano poste le spese per le tasse universitarie dei figli e le ulteriori spese straordinarie vengano poste a carico delle parti nella percentuale del 60% a carico del
CP_ SI. e del 40% a carico della SI.ra . Parte_1
3. i figli sono maggiorenni non economicamente autosufficienti vivranno con la madre nella casa coniugale e vedranno il padre dove e quando lo vorranno.
4. la casa coniugale di proprietà della SI.ra resta assegnata alla stessa con la Parte_1
quale i figli convivono CP_ 5. Il SI. lascerà la casa coniugale entro e non oltre 30gg dal provvedimento presidenziale e porterà via con sé oltre alle sue cose ed effetti personali anche le armi che al momento sono custodite nella casa coniugale.
6.Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.11.2024 si costituiva in giudizio
, il quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva pronunciarsi la CP_1
separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) A fronte di un progetto accuditivo pressoché paritario, i genitori provvederanno al mantenimento in via diretta dei figli, o, in subordine, con un assegno perequativo a titolo di contributo al mantenimento dei figli contenuto nella misura di € 400,00 per ogni figlio o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia.
3) Entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno, e senza necessità di preventivo consenso, al pagamento delle seguenti spese straordinarie: spese medico- specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal
[...]
, purché debitamente prescritte dal medico di base;
tickets sanitari, tasse, Controparte_2
imposte e costi di iscrizione alla scuola / università pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola/università; testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti purché di costo unitario non superiore ai 150,00 euro), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove conSIliate dall'insegnante a entrambi i genitori;
corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria, centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati.
Dovranno essere invece preventivamente concordate dai genitori e analogamente suddivise le seguenti spese straordinarie: spese dentistiche, imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole/ università private, corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); spese per baby sitter, per feste di compleanno e cerimonie religiose;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero, gite scolastiche che importino una spesa superiore a euro 150,00, viaggi di istruzione e/o diporto. Le predette spese andranno rimborsate entro n. 15 giorni dall'invio della relativa documentazione.
4) Il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma di € 250,00 CP_1 Parte_1
o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, per un termine sufficiente/adeguato di n. 8 mesi (o di quello maggiore o minore di giustizia) alla SI.ra per la ricerca di Parte_1 un'attività lavorativa, godendo quest'ultima di piena capacità lavorativa e in assenza di documentati impedimenti per la stessa a procurarsi attività lavorativa attestanti l'assoluta inabilità al lavoro;
5) I coniugi si dovranno prestare reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto/ tessera elettorale;
6) La SI.ra dovrà agevolare la presa in possesso degli effetti Parte_1
personali del SI. nonché delle attrezzature e delle armi di Sua proprietà; CP_1
7) Il SI. lascerà casa coniugale entro 60 giorni dal provvedimento presidenziale CP_1
e porterà con sé effetti personali, le attrezzature e le armi di Sua proprietà;
8) il SI. chiede un termine di non oltre n. 60 giorni dal provvedimento CP_1
presidenziale per portare via con sé le armi – termine necessario per ottenere le giuste autorizzazioni;
9) Rigettare l'addebito della separazione;
10) Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% spese forfettarie, e C.P.A. come per legge.”.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c. il Giudice delegato sentiva le parti personalmente e, all'esito, formulava la seguene proposta conciliativa:
“1) assegnazione della casa coniugale sita in Rocca Priora, Via dei Ciclamini n. 14 alla SI.ra , la quale vi continuerà a vivere con i figli AR e , Parte_1 Per_1
maggiorenni e non economicamente indipendenti;
2) il SI. si impegna a rilasciare la casa coniugale nel termine di 60 giorni CP_1 decorrenti dall'odierna udienza, impegnandosi altresì a ritirare contestualmente le armi da lui detenute all'interno dell'abitazione;
3) il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento dei figli, il complessivo importo di €
800,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio), somma da corrispondersi, a decorrere dal mese di dicembre 2024, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
4) le spese straordinarie relative ai figli saranno poste a carico del padre nella misura del
60% e a carico della madre nella misura del 40%, secondo il Protocollo predisposto dal
Tribunale di Velletri;
5) il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di mantenimento CP_1 Parte_1 della stessa, l'importo di € 300,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dal mese di dicembre 2024, presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
6) la SI.ra rinuncia alla domanda di addebito della separazione;
Parte_1
7) spese di lite integralmente compensate”.
Le parti personalmente dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal
Giudice.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In ordine alle rassegnate conclusioni, ritiene il Collegio che le stesse risultano conformi all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 1792/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...]
AT (RM) il 24.08.1964 (C.F.: ), e , nato a [...] il C.F._1 CP_1
2.12.1964 (C.F.: ), i quali hanno contratto matrimonio in AL ZI C.F._2
(RM) il 12.09.1993;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
AL ZI (atto n. 215, parte II, serie A, anno 1993);
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di conSIlio del 6 dicembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. AR Valecchi