Ordinanza cautelare 17 settembre 2018
Decreto cautelare 10 dicembre 2018
Ordinanza collegiale 8 giugno 2023
Sentenza 7 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/02/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00989/2025REG.PROV.COLL.
N. 02635/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2635 del 2024, proposto da AN IL, rappresentato e difeso dagli avvocati Esterdonatella Longo, Salvatore Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 13653/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2024 il Cons. Sergio Zeuli e udito, per la parte appellante, l’avvocato Salvatore Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza appellata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l’annullamento del Bando di "Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado" emanato con il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 85/2018, nelle parti in cui: - all'art. 3 punto 4 - Requisiti di ammissione - prescrive che alla procedura concorsuale sono ammessi con riserva “coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale” ; per i titoli di abilitazione conseguiti all'estero, stabilendo i requisiti d'accesso alla procedura concorsuale per cui è causa, esclude dalla partecipazione al concorso i candidati che sono in possesso di un titolo di studio conseguito oltre il 31 maggio 2017 , in attesa di riconoscimento con apposito decreto del Ministero, e che abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale; nonché prevede, all'art. 4 comma 3 che i candidati possano presentare “istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazione. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione" e al comma 8 lett. k) prescrive che “Nella domanda il candidato deve dichiarare … il titolo di abilitazione all'insegnamento, qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero entro il 31 maggio 2017 ma in attesa di riconoscimento dal MIUR occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione entro la data del 22 marzo 2018 per poter essere ammessi con riserva; analogamente, gli aspiranti a posti di sostegno, che non siano ancora in possesso del titolo di specializzazione, dovranno altresì dichiarare di essere iscritti ai relativi percorsi che siano stati avviati entro la data del 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal D.M 10 marzo 2017 n. 141, e che conseguiranno il titolo entro il 30 giugno 2018”, oltre che per l’annullamento di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti a detto bando.
La parte appellante, laureata in Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, espone le seguenti circostanze:
- ha frequentato il corso di studi di Specializzazione sul Sostegno presso l’Università “Simitrie Cantemir” di Tirgu Mures in Romania;
- ha conseguito i titoli abilitanti all’esercizio in Italia della professione di insegnante sul sostegno nell’ottobre del 2017, dopo il termine del 31 maggio del 2017 previsto dal bando impugnato;
- ha presentato, nel termine previsto dal bando, fissato al 22 marzo del 2018, istanza di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite al termine di detti corsi post-universitari, quali titoli abilitanti all’esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre del 2006 (36/2005/CE);
- quindi era in attesa, come molti suoi colleghi, del Decreto di riconoscimento della sua qualifica da parte del MIUR; pur avendo già conseguito il titolo estero;
- il MIUR con gli atti impugnati, ha bandito un concorso riservato agli insegnanti abilitati, ma in ragione del notevole ritardo accumulato nel riconoscimento dei titoli esteri, ha previsto che i docenti abilitati all’estero in attesa del riconoscimento, potessero essere ammessi con riserva alla procedura concorsuale, solo se in possesso di titolo abilitante o specializzazione conseguito entro il 31 maggio del 2017, e solo se avessero presentato la relativa domanda alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione entro il termine per la presentazione delle istanze per partecipare al concorso;
- il Bando, inoltre, imponeva di presentare la domanda di partecipazione al concorso in via telematica, tramite il sistema POLIS, nonostante il sistema inibisse la presentazione in via telematica ai candidati ritenuti aprioristicamente privi dei requisiti necessari;
- la parte appellante, dunque, non essendo inserito per non aver conseguito il titolo all’estero prima del 31 maggio del 2017, presentava domanda cartacea;
- il bando consentiva infatti la partecipazione alla procedura concorsuale anche a tutti coloro che, entro il 31 maggio del 2017, fossero abilitati o specializzati sul sostegno all’estero che, entro il 22 marzo p.v. avessero presentato domanda di riconoscimento del titolo presso il MIUR;
- ai sensi dell’art.17 comma 3 del d. lgs. n.59/2017 erano invece ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento “o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione… titoli …conseguiti entro il 31 maggio del 2017. … Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell’ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017 , ivi compresi quelli disciplinati dal Decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale
Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.
I candidati devono altresì possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione da parte degli Uffici scolastici regionali. In caso di carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”.
Il Bando di " Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado " emanato con il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 85/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.02.2018, 4a Serie Speciale, n. 14, all'art. 3 punto 4 stabilisce infatti: Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale ” contrariamente a quanto affermato al punto 3 per i posti di sostegno in cui è stabilito un diverso termine di conseguimento del titolo abilitante, e cioè “Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell’ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal Decreto del Ministro 10 2017”;
- a fronte di tali previsioni normative pare alla parte esponente discriminatorio e del tutto ingiustificato che non avesse diritto a partecipare al concorso, in ragione della data di conseguimento del titolo di abilitazione, oltre il 31 maggio del 2017, considerato che la relativa istanza di riconoscimento era stata presentata prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso stabilito al 22 marzo del 2018, e, soprattutto, considerato che lo stesso art.3 del bando, al punto 3, stabiliva che sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno del 2018, nell’ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio del 2017, compresi quelli disciplinati dal Decreto del Ministero del 10 marzo 2017, n.141;
Cioè, se da un lato il Ministero prevedeva che il titolo abilitante avrebbe dovuto essere conseguito entro il 31 maggio del 2017, per la partecipazione alla procedura selettiva, dall’altro accordava la possibilità di partecipare al concorso bandito a coloro che avrebbero conseguito, entro il 30 giugno del 2018, la specializzazione sul sostegno, nell’ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio del 2017;
- nelle more, con domanda tempestivamente inoltrata entro il 22 marzo del 2018, la parte appellante chiedeva al Ministero di omologare l’abilitazione alla professione docente, conseguita in Romania, ai fini dell’insegnamento delle materie attinenti le relative classi concorsuali italiane, in funzione del principio europeo della libera circolazione delle professioni, dettato, da ultimo, dalla Direttiva 2013/55/CE recepita in Italia dal d. lgs. n.15/2016 che ha integrato e modificato il d. lgs. 206/2007;
- segnatamente, il riconoscimento è accordato agli insegnamenti in relazione ai quali l’interessato è legittimamente abilitato nel paese d’origine che ha rilasciato il titolo, purché essi possano trovare corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano;
- diversamente, in ipotesi di evidenti difformità, l’amministrazione può richiedere all’instante di superare una prova attitudinale o di frequentare un tirocinio presso istituzioni scolastiche italiane;
- il termine entro cui conseguire il titolo abilitante era fissato dal bando al 31 maggio del 2017, poiché in tale data entrava in vigore il D. Lgs. 59/2017 relativo alla formazione iniziale e al reclutamento dei docenti della scuola secondaria;
- allo stesso tempo era previsto che potessero partecipare, per il sostegno, anche gli ammessi ai corsi TFA sostegno III ciclo, attivati con il D.M. n.141/17, poi modificato dal D.M. 226/17, a condizione che la riserva fosse sciolta, col conseguimento del titolo, entro il 30 giugno del 2018;
- sarebbe dunque discriminatorio e del tutto penalizzante escludere i docenti che si sono abilitati all’estero, e quindi fuori dai percorsi abilitanti istituiti in Italia, solo per aver conseguito il titolo oltre il termine indicato nel bando al 31 maggio del 2017, ma pur sempre abilitati e solo in attesa del decreto di riconoscimento da parte MIUR, quando lo stesso bando consentiva l’ammissione con riserva per posti di sostegno dei docenti abilitati che avrebbero conseguito il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno del 2018, nell’ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio del 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal D.M. n.14 del 10 marzo del 2017;
- in più la parte appellante, a differenza dei docenti ammessi con riserva che hanno poi conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno del 2018, oltre ad essere in possesso di un titolo abilitante conseguito all’estero già dal 2017, aveva presentato la domanda di riconoscimento entro il 22 marzo del 2018, così come richiesto bando stesso, con la conseguenza che, se il Ministero avesse ottemperato tempestivamente, avrebbe potuto ottenere il decreto di riconoscimento anche prima del 30 giugno del 2018, e paradossalmente essere comunque esclusa dalla procedura concorsuale, pur essendo abilitata a tutti gli effetti di legge;
- risulta quindi illogico e discriminatorio non aver consentito ai docenti che avevano conseguito il titolo abilitante all’estero la partecipazione al concorso con riserva, come previsto per coloro che addirittura avrebbero conseguito il titolo entro il 30 giugno 2018;
- è indubbio che la ratio delle disposizioni normative fosse quella di consentire ai nuovi abilitati, negli unici corsi esistenti in Italia negli anni accademici considerati dalle disposizioni normative, di partecipare alla procedura concorsuale dalla quale si attinge per le assunzioni a tempo indeterminato;
- dal momento, tuttavia, che vi erano anche in altri stati membri procedure abilitanti all’insegnamento, in altre discipline, idonee a conferire un titolo suscettibile di riconoscimento, l’esclusione dal concorso di coloro che si erano abilitati attraverso questo canale, solo in virtù del mero dato cronologico, secondo l’esponente ha costituito grave violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente garantito, e contrasta con la ratio della normativa sui concorsi, che è quella di favorire la partecipazione del maggior numero id candidati;
- lo stesso ricorrente aveva chiesto, con domanda cartacea spedita per il tramite di raccomandata A/R agli Uffici Scolastici Regionali del MIUR, di essere ammesso con riserva al concorso, ma tanto non gli veniva concesso atteso che le disposizioni impugnate non prevedevano, per gli aspiranti in possesso dei requisiti posseduti la facoltà di partecipare con riserva alla suddetta procedura concorsuale;
- nonostante il conseguimento del titolo di abilitazione l’amministrazione negava dunque la partecipazione con riserva;
tanto premesso la parte ricorreva al TAR Lazio per ottenere l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, del suddetto diniego;
- con ordinanza n.5502/2018 del 17 settembre del 2018 il primo giudice consentiva la sua partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria, che era superata con il conseguente inserimento nelle graduatorie di merito del concorso del 2018 della Regione Emilia Romagna e successiva stipula di contratto a tempo indeterminato, la cui efficacia era subordinata ad una clausola risolutiva espressa collegata all’esito del ricorso giurisdizionale;
con l’ordinanza n.277 del 24 gennaio del 2019 il Consiglio di stato, in accoglimento dell’appello interposto dal Ministero, riformava parzialmente l’ordinanza, delimitandone l’efficacia all’esito dell’incidente di costituzionalità nel frattempo avviato.
La sentenza impugnata ha infine rigettato il ricorso nel merito.
Avverso di essa sono dedotti i seguenti motivi di appello:
a. ERRONEA VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE DELL’APPELLANTE. INCONFERENZA DEL RICHIAMO ALLA LEGITTIMITA’ DEL D. L GS. N.59/2017.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO TRA CHIESTO E PRONUNCIATO ART. 112 CPC DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE NORME NAZIONALI E SOVRANAZIONALI.
b. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE, COSÌ COME RECEPITI DALL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 124/1999 E DALL'ART. 401 DEL T.U. 297/94, OSSIA DELLE NORME CHE HANNO SANCITO IL PRINCIPIO MERITOCRATICO QUALE UNICO CRITERIO PER L’ASSUNZIONE DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PUBBLICA. INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA NORMATIVA VIGENTE E ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 7/09/2005 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 6/11/2007, N. 206. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, CO. 1, DEL D.LGS. 206/2007 SS.MM.II. IN RELAZIONE ALLE FINALITÀ DI CUI ALLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, CO. 7, DEL D.P.R. 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO CONCORSUALE E DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E SEGNATAMENTE: ASSOLUTA ILLOGICITÀ ED IRRAZIONALITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, OMESSA PONDERAZIONE DI INTERESSI RILEVANTI, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA DELL’ATTO.
c) INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA NORMATIVA VIGENTE E ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 7/09/2005 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 6/11/2007, N. 206. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, CO. 1, DEL D.LGS. 206/2007 SS.MM.II. IN RELAZIONE ALLE FINALITÀ DI CUI ALLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, CO. 7, DEL D.P.R. 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO CONCORSUALE E DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.
d. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO CONCORSUALE E DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 2, ULTIMO COMMA, DEL D.P.R. 3/1957 E 2, CO. 7, DEL D.P.R. 487/1994.
e. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 17, CO. 3, DEL D.LGS. 59/2017 IN RELAZIONE ALL’ART. 12 DELLE PRELEGGI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 2, ULTIMO COMMA, DEL D.P.R. 3/1957 E 2, CO. 7, DEL D.P.R. 487/1994. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTT. 4, CO. 2, 34 E 35, CO. 1, COST..
f. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE, COSÌ COME RECEPITI DALL’ART. 2 DELLA L.N. 124/1999 E DALL'ART. 401 DEL T.U. 297/94, OSSIA DELLE NORME CHE HANNO SANCITO IL PRINCIPIO MERITOCRATICO QUALE UNICO CRITERIO PER L’ASSUNZIONE DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PUBBLICA.
g. ILLEGITTIMITA’ DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN MODALITÀ ESLUSIVAMENTE TELEMATICA.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. La parte appellante – che ha conseguito il titolo abilitante all’estero nell’ottobre del 2017- contesta il bando impugnato nella parte in cui (art.3.4) ha previsto quella del 31 maggio del 2017 quale data ultima per il conseguimento del titolo abilitante ottenuto all’estero.
Tale requisito – aggiunge – è illegittimo perché indebitamente penalizzante per coloro che hanno iniziato prima di quella data il percorso formativo abilitante all’estero, a maggior ragione considerando la diversa disciplina che lo stesso bando (art.3.3.) prevede per coloro che, pur non avendo conseguito il titolo abilitante, hanno iniziato il relativo percorso formativo, non all’estero, ma in Italia. Per questi ultimi, infatti, per poter partecipare al concorso riservato, è sufficiente avere avviato il percorso entro il 31 maggio del 2017, purché lo stesso si sia positivamente concluso entro il 30 giugno del 2018.
A tal proposito, sia pure da prospettive in parte diverse, tutti i motivi contestano la legittimità di tale regola della lex specialis , per contraddittorietà, disparità di trattamento, contrasto col principio del merito, nonché per violazione del d. lgs. n.59 del 2017, della legge n.124 del 1999 e dell’art. 401 del T.U. 297/94 , oltre che per contrasto con le norme costituzionali e con i principi unionali in materia di riconoscimento e di equipollenza dei titoli professionali ottenuti all’estero .
4. I ridetti motivi – che possono essere unitariamente trattati essendo tutti funzionalizzati a dimostrare l’ingiustizia dei requisiti previsti di ammissione alla procedura – sono infondati.
4.1. A tal proposito va premesso che la preclusione di cui la parte si duole trova la sua origine nell’art.17 del d. lgs. n.59 del 2017 che conteneva una disciplina transitoria per il reclutamento dei docenti e che al comma 3 prevedeva espressamente che alla procedura concorsuale riservata di cui al comma 2 sono ammessi “i docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto (si tratta del 31 maggio del 2017 sopra-ricordato NdR) , di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione”
La seconda parte del comma 3 citato, aggiunge poi che “sono altresì ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del presente decreto.”
La parte, come detto, oltre a contestare la preclusione al 31 maggio del 2017 quale ultima data utile per il conseguimento del titolo, si duole in ogni caso che il Bando non abbia esteso quest’ultima possibilità – ossia far valere un titolo postumo, sulla base di un percorso formativo avviato entro il ridetto termine - anche a coloro che detto iter avevano seguito, ma all’estero, positivamente concludendolo entro il 30 giugno del 2018.
Al contrario, nell’ottica del motivo, discriminando questi ultimi, il bando ha applicato a questi ultimi la sola data, per così dire, “ghigliottina”, quanto ai requisiti, del 31 maggio del 2017.
4.2. L’obiezione, per più versi, non può essere condivisa.
4.2.1. Innanzitutto la parte ha dedotto di avere ottenuto il titolo abilitante sul sostegno nell’ottobre del 2017, in base ad un corso avviato prima del 31 maggio di quell’anno, ma tale ultima circostanza non trova riscontro nella documentazione esibita ( cfr. dal fascicolo di primo grado l’allegato 5 al ricorso, “Titoli del ricorrenti” pagg. 445 e ss. riferibili all’odierna parte appellante): il AN risulta aver proficuamente frequentato, nella sessione del luglio 2016, presso l’Università Dimitrie Cantemir di Tirgu Muresun un Programma di studi psico-pedagogico, livello I – per la certificazione nella professione didattica nell’insegnamento pre-universitario obbligatorio , nonché nella sessione di dicembre 2016 un Programma di studi psico-pedagogico, livello II – post-universitario per la certificazione delle competenze per la professione didattica nell’insegnamento liceale, post-liceale e universitario percorsi che, in Romania, danno diritto all’insegnamento pre-universitario nell’ambito amministrazione degli affari nelle scuole pre-universitarie, ossia di insegnare nella materia, anche se diversamente denominata, nella quale la parte ha conseguito in Italia il diploma di laurea.
Per quanto però specificamente concerne la certificazione relativa alla “ formazione dei professori itineranti e di sostegno per l’inclusione sociale ed educazionale delle persone con bisogni educativi speciali , ossia il titolo sul quale fonda la pretesa qui azionata, la medesima parte appellante risulta averla conseguita, sempre presso la stessa università, all’esito di un corso (come leggesi a pag.452 dell’allegato 5) “organizzato a ottobre del 2017 ”, ossia un corso che si è avviato e si è concluso in tempo non utile, né a darle il possesso del relativo titolo al 31 maggio del 2107, ma tanto meno a consentirle di esercitare, in ipotesi, le prerogative di cui alla seconda parte del comma 3 dell’art.17 L.59 citata, dal momento che il detto corso non risultava già “avviato” al momento dell’entrata in vigore della legge.
La qual cosa, in fatto, dequota significativamente la doglianza in esame.
4.2.2. In secondo luogo va osservato che la previsione di cui all’ultima parte del comma 3 dell’art.17 del d. lgs. 59 del 2017 – che salva i percorsi formativi avviati prima dell’entrata in vigore, purché conclusi entro il 30 giugno del 2018, a tutto concedere – prevedendo una salvezza per coloro che già frequentavano corsi di specializzazione al momento dell’entrata in vigore della legge, senza averli conclusi - rappresenta una norma eccezionale di deroga, e come tale, è soggetta ad interpretazione restrittiva. E poiché la previsione testuale si riferisce al “titolo di specializzazione” , sintagma riferibile ad un diploma rilasciato da autorità nazionali, senza ammettere equipollenze, né tanto meno contempla l’estensione ad un titolo conseguito all’estero, non pare possa essere oggetto di applicazione analogica, come preteso dalla parte.
4.2.3. Anche a volerne trascurare la natura di norma eccezionale, alla chiesta estensione si oppongono anche considerazioni di carattere sistematico.
Infatti è indubbio che il concorso de quo, essendo finalizzato, per espressa intenzione del legislatore, a riassorbire il cd. “precariato storico” formatosi nella scuola, aveva carattere di procedura straordinaria.
Pertanto, ricontestualizzato l’intervento normativo in questa più generale ottica di stabilizzazione, si sottrae alla censura di discriminatorietà, perché rientra senz’altro nella discrezionalità del legislatore la scelta di prevedere, in via straordinaria, una salvezza esclusivamente per coloro che, tra gli aspiranti, abbiano già intrapreso percorsi professionalizzanti per l’abilitazione, in Italia. E questo per la semplice ragione che di questi ultimi, essendo erogati all’esito di un’apposita autorizzazione governativa, che ne valuta serietà e conformità agli standard didattici e pedagogici richiesti dal nostro sistema, si conosce dapprima, ossia ex ante , la valenza abilitante, in caso di positivo superamento dell’esame finale.
Tale scelta non può dirsi dunque discriminatoria in senso unionale perché la ridetta situazione di potenziale utilità finale del corso abilitante svolto in Italia, è evidentemente diversa da quella che caratterizza i percorsi formativi esteri, il cui valore abilitante viene attestato solo ex post , attraverso un’apposita procedura di riconoscimento. Dunque è del tutto ragionevole che la detta salvezza sia prevista esclusivamente per i primi e che ai secondi vada invece applicata la diversa regola della necessità di averli conseguiti improrogabilmente entro il 31 maggio del 2017.
4.3. All’esito delle considerazioni che precedono – che escludono una discriminazione relativa tra corsi abilitanti italiani e corsi abilitanti esteri - restano da esaminare, più compiutamente, le doglianze con cui la parte lamenta l’ingiustizia, per così dire riscontrabile, non in via comparativa, ma in assoluto, della clausola contenuta nell’articolo 3 del Bando D.D.G. n. 85/2018, nella parte in cui prevede, quale requisito necessario, l’avere l’aspirante conseguito l’abilitazione entro la data di entrata in vigore del d. lgs. n.59/2017, ossia il 31 maggio del 2017.
4.3.1. In proposito, va rilevato che i requisiti per l’ammissione al concorso, descritti al suddetto articolo 3, in parte qua , riproducono testualmente le previsioni dell’articolo 17, comma 3 del d.lgs. n. 59 del 2017, e difatti il Bando, all’art.6, in tema di requisiti di ammissione, prevede che sono ammessi a partecipare, ai sensi della norma di legge citata, “ i candidati in possesso di abilitazione all’insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione, conseguito entro l’entrata in vigore del presente decreto (id est 31 maggio 2017).
Decreto che, come detto, in un’ottica di riassorbimento del precariato ha introdotto una procedura straordinaria di reclutamento.
Questo significa che la regolazione dell’accesso alla procedura concorsuale era integralmente contenuta in un atto avente valore di norma primaria, non derogabile per scelta discrezionale dell’amministrazione che, con gli atti impugnati, si è limitata, in parte qua , a darne fedele attuazione, ritenendo a buon diritto si trattasse di attività vincolata.
Come tale quest’ultima non è sindacabile deducendo vizi tipici della sola discrezionalità amministrativa.
4.3.2. Questo significa che la questione va necessariamente trasferita sulla legittimità costituzionale della predetta norma di legge, sulla quale, peraltro, con sentenza 28 maggio 2019, n. 130, la Corte Costituzionale si è pronunciata dichiarando inammissibili le eccezioni sollevate proprio con riferimento alla parte in cui, nel prevedere una procedura concorsuale straordinaria per la copertura dei posti di docente nelle scuole secondarie, la norma riservava l’accesso ai soli docenti che fossero già in possesso del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria (o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione), ovvero agli insegnanti tecnico-pratici già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
4.3.3. Va aggiunto che l’unanime giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., ex multis , Cons. Stato, n. 868 del 2020; n.8900 del 2019; n. 1855 del 2022; n. 361 del 2021, n. 6595 del 2020; n. 128 2020; 2518 del 2020; n. 2714 del 2020), condivisa dal Collegio, anche precedentemente alla pronuncia della Consulta, aveva escluso la sussistenza di profili di incostituzionalità della legge, ritenendo la manifesta infondatezza della relativa questione.
Come rilevato, infatti, il legislatore ha espressamente attribuito alla procedura concorsuale di cui alla controversia natura di concorso riservato, al quale sono ammessi solo i soggetti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, ovvero inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ovvero nelle graduatorie di istituto di seconda fascia.
Si tratta di una scelta che, volendo porre rimedio ad una situazione definitivamente acclarata proprio nell’anno 2017, anno di emissione del decreto legislativo, riguardava una significativa platea di insegnanti precari, che avevano manifestato disagio per le condizioni di precarietà del lavoro, da anni prestato, a beneficio del sistema di istruzione pubblica, e che intendeva, per l’appunto, stabilizzare questi ultimi
Questo spiega la normativa sulle condizioni di partecipazione appena descritta e difatti il legislatore ha istituito per coloro che si trovassero nel possesso dei requisiti previsti dalla norma - abilitazione all’insegnamento o iscrizione nelle GAE o nelle graduatorie di istituto di seconda fascia – la possibilità di accedere ad un concorso riservato, articolato su di una procedura semplificata di verifica, consistente in un’unica prova orale, all’esito della quale, se positiva, il candidato era ammesso ad un tirocinio di durata annuale, e successivamente immesso in ruolo.
Tali previsioni selettive – proprio per le ragioni che le giustificavano - non sono irragionevoli e illogiche, né tanto meno violano il principio di eguaglianza di cui all’art.3 Cost. e quello del concorso pubblico aperto a tutti di cui all’art.97 della Costituzione.
4.3.4. Anche prima della pronuncia del 2019, la Corte Costituzionale aveva peraltro più volte precisato che, seppur la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, in alcuni casi determinate deroghe devono essere considerate legittime “quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” ( cfr. Corte Cost., 10-11-2011, n. 299).
Dalla sentenza della Corte costituzionale n. 106 del 2 maggio 2019, resa in una fattispecie relativa ad un concorso straordinario per dirigenti scolastici, si desume, poi, che le norme che prevedono concorsi straordinari del tipo di quello oggetto della presente controversia sono in linea di principio conformi a Costituzione, laddove siano emanate per garantire il buon andamento dell’amministrazione, sopperendo alle carenze di organico e per dare certezza ai rapporti giuridici; superando il precariato; esse, infatti, operano una compromissione definita “non irragionevole” del diritto di accesso al pubblico impiego e del principio del pubblico concorso.
Nel caso specifico, le esigenze di servizio e quelle di certezza sussistono certamente con la medesima intensità, onde la costituzionalità della norma non è revocabile in dubbio.
D’altra parte, nell’odierno caso è rispettato il principio del pubblico concorso, dal momento che la legge prevede una apposita procedura concorsuale, idonea ad assicurare la professionalità dei soggetti prescelti (cfr. Corte cost.,29-4-2010, n. 149).
4.3.5. Venendo alla ricordata sentenza n.130 del 2019 con essa, il giudice delle leggi - definendo il giudizio di costituzionalità sulle norme del d.lgs. 59/2017, sollevato dalla VI Sezione del Consiglio con l’ordinanza 3 settembre 2018 n. 513 che, riferendosi alla procedura di cui al d. lgs.59/2017, questione sollevata con riferimento alla mancata previsione, tra gli aventi diritto a parteciparvi dei dottori di ricerca – ha precisato in tema che: “ i percorsi abilitanti consentono di conseguire competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche; ne deriva che tale requisito, in ragione della sua elevata specificità e dell’importanza che riveste non è in alcun modo surrogabile, ragion per cui deve ritenersi legittima l’esclusione dalla procedura di coloro i quali comunque ne siano privi.”
La Corte ritiene, infatti, che l’abilitazione consiste in “ un’attività di formazione orientata alla funzione docente” che ha “come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti” ed esige “la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche”; in tali termini, è agevole concludere che tale requisito, in ragione della sua elevata specificità e dell’importanza che riveste, come delineata dalla Corte, non sia in alcun modo surrogabile, e quindi che sia legittima l’esclusione dalla procedura di coloro i quali comunque non lo posseggano.
Considerando le specifiche finalità della procedura, conformata come detto quale concorso riservato con procedura semplificata, il possesso dell’abilitazione all’insegnamento rappresenta evidentemente un requisito non altrimenti sostituibile da altri titoli, se non quelli espressamente previsti dalla normativa, dal momento che esso certifica il possesso della necessaria professionalità per l’esercizio della funzione docente, la quale a sua volta è ritenuta dal legislatore requisito imprescindibile per l’inserimento stabile nei ruoli dell’amministrazione scolastica.
4.3.6. Aggiungasi, a comprova della mancanza di contrasto con i principi costituzionali in materia, che detta procedura, contrariamente a quanto opposto dalla parte appellante, presenta anche profili meritocratici, consentendo l’accesso solo a coloro che, in quanto in possesso dell’abilitazione entro una certa data, dimostrano di aver seguito un iter di formazione di livello specialistico, dedicando parte della loro vita professionale passata all’ottenimento delle necessarie abilità per svolgere l’insegnamento.
Dunque, la valutazione discrezionale del legislatore, che ha richiesto la ridetta abilitazione quale requisito necessario per partecipare alla procedura riservata, si presenta ragionevole, oltre a rappresentare un accettabile contemperamento tra le esigenze del buon andamento dell’azione amministrativa e quelle di tutela del precariato più antico e qualificato, ai fini della sua stabilizzazione.
E difatti, tramite il suddetto dispositivo di accesso, ha consentito la stabilizzazione dei docenti precari maggiormente qualificati in ragione del titolo da loro posseduto, peraltro da loro ottenuto con uno studio dedicato e seguendo un percorso impegnativo mediamente lungo, fidando nella sua spendibilità futura, peraltro previsto già nella previgente normativa, quale titolo preferenziale per un futuro reclutamento definitivo nel ruolo dell’amministrazione scolastica.
4.3.7. Tanto meno può ritenersi che la ridetta normativa sia in contrasto con quella unionale, e segnatamente con le previsioni di cui alla Direttiva 2005/36/CE (ma trattasi di rilievo formulabile anche alla luce della Direttiva 2013/55/UE).
Infatti, secondo la stessa Corte di giustizia, il sistema di riconoscimento dei titoli presuppone l’equipollenza per consentire ai possessori del titolo ottenuto all’estero di candidarsi ad un posto di lavoro, ma questo non significa che questi ultimi possano derogare alle previsioni dettate dallo stato ad quem in tema di procedure di selezione e reclutamento (cfr. C. giust,. UE, VIII, 17 dicembre 2009, n. 586).
4.4. Quanto all’eccezione con cui la parte fa valere il vizio nelle modalità di presentazione della domanda, criticando la previsione del bando che imponeva l’uso del solo mezzo informatico, va ritenuto – come condivisibilmente affermato dal primo giudice – che si tratta di previsione non autonomamente lesiva, atteso che la preclusione all’accesso della parte alla procedura concorsuale non derivava da detta previsione, ma rappresentava la mera conseguenza dell’applicazione delle clausole di bando, e segnatamente, dal non avere la parte conseguito l’abilitazione entro la data del 31 maggio del 2017.
E poiché dette clausole, non erano illegittime, per i motivi appena visti, è evidente la mancanza di interesse in capo alla parte appellante a coltivare quest’ultimo specifico motivo.
5. Questi motivi inducono al rigetto del gravame. Le ragioni della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO