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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/10/2025, n. 3898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3898 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7538/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa CH NS, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 30.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7538/2024, promossa da
( , rappresentato e difeso, come da procura in Parte_1 C.F._1 atti, dagli Avv.ti Eugenio Marano e Vincenzo Prestianni;
-ricorrente- contro
( , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
IL RI UI MO;
-resistente-
Oggetto: compensi per la compilazione dei libretti sanitari pediatrici
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.7.2024 , premesso di essere medico Parte_1
Cont specialista pediatra di libera scelta in regime di convenzione con l' nel distretto CP_1 di ex Catania 2, ha rappresentato che l'Accordo Integrativo Regionale (AIR) del 29.6.2011 ha previsto, per i nati a partire dall'1.1.2011, il rilascio del libretto individuale sanitario pediatrico, documento che ogni pediatra è tenuto a compilare fin dal momento in cui il neonato diventa suo assistito annotando le informazioni sulle fasi di crescita del bambino;
che l'art. 4, lett. c),
1 del citato AIR ha riconosciuto ai pediatri un compenso lordo di € 10,00 per la compilazione del libretto pediatrico;
che il suddetto compenso deve essere corrisposto dall'ASP di appartenenza per ciascun nuovo nato a [...][...] e per ogni anno in cui si protrae il rapporto di assistenza sanitaria tra il bambino e il pediatra di libera scelta;
di non aver mai ricevuto il compenso in questione;
che con nota del 17.7.2024 ha diffidato l' al fine di CP_3 ottenere il pagamento dei compensi arretrati.
Il ricorrente ha assunto che l'emolumento de quo deve essere corrisposto anche negli anni successivi al primo in quanto un'eventuale limitazione al primo anno di iscrizione non sarebbe conforme al dato letterale e alla ratio della norma contrattuale citata. Ha, quindi, dedotto di avere diritto al pagamento dei compensi non corrisposti nel periodo 18.7.2019-18.7.2024 per un importo complessivamente pari ad € 49.640,64, oltre rivalutazione monetaria come per legge.
Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “condannare
l' , in persona del suo Direttore Generale p.t., con Controparte_1 sede a in Via Santa la Grande n. 5, P.IVA , a corrispondere al dott. CP_1 P.IVA_1
la somma di € 49.640,64 o quella diversa, maggiore o minore, che il Giudice Parte_1 riterrà di ragione, a titolo di compenso di cui all'art. 4, l. c), , maturato dal 18 luglio CP_4
2019 al 18 luglio 2024, oltre all'indennità da svalutazione monetaria, secondo quanto previsto dall'art. 22, co. 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Con memoria difensiva depositata in data 22.1.2025 si è costituita tardivamente in giudizio l' contestando quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1 eccepito, sia in fatto che in diritto.
L resistente ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il CP_1 compenso di € 10,00 a libretto spetta solo per i nuovi pazienti e una sola volta al primo compilatore del libretto stesso in quanto, a differenza di altri emolumenti convenzionali per i quali è espressamente specificato che incrementano la quota ponderata variabile per assistito,
l'emolumento per il libretto pediatrico non determina una maggiorazione della parte variabile dei compensi.
Ha, poi, assunto che, trattandosi di norma sprovvista di copertura finanziaria, l'art. 4, lett.
c), dell'AIR 2011 andrebbe disapplicato in virtù della nullità testuale prevista dall'art. 40 TUPI.
Pertanto, parte resistente ha formulato le seguenti conclusioni: “rigettare in toto il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, accertando e dichiarando l'infondatezza della pretesa
2 di controparte per i motivi sopra esposti. Con ogni consequenziale statuizione in ordine a spese
e compensi del presente giudizio”.
All'esito dell'udienza di discussione del 30.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. senza opposizione delle parti, verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Il giudizio ha ad oggetto la pretesa creditoria del ricorrente, pediatra di libera scelta in regime di convenzione con l' , rispetto al compenso lordo di € 10,00 riconosciuto CP_3 ai pediatri dall'art. 4, lett. c), dell'Accordo Integrativo Regionale del 29.6.2011, per la compilazione del libretto pediatrico per i nati a partire dall'1.1.2011.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Al riguardo, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 delle disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., in particolare, sentenza n. 5559/2019 emessa in data 5.12.2019 nel proc n. 9882/2015 R.G. – est. dott.ssa C. Musumeci;
da ultimo, ex multis, cfr. sentenze nn. 1769/2024, 1791/2024, 1792/2024,
4100/2024, 4101/2024 emesse in data 29.3.2024 e 11.9.2024 nei proc. nn. 11635/2022,
10748/2022, 3284/2023, 5582/2024 e 5585/2024 R.G. – est. dott.ssa – e sentenza Per_1
n. 1955/2024 emessa in data 9.4.2024 nel proc. n. 8001/2022 R.G. - est. dott.ssa V. Scardillo).
Si ribadiscono, in particolare, le argomentazioni e motivazioni da ultimo espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 4101/2024: Cont
“...2.1. L sul presupposto che il compenso di € 10,00 spetti solamente per i nuovi pazienti e una sola volta, al primo compilatore del libretto stesso, ha sostenuto essere insussistente il diritto della parte ricorrente di pretendere il pagamento di tale compenso anche per gli anni successivi al primo anno in cui è stata operata la scelta da parte dei genitori del pediatra e ciò sulla base della differente interpretazione della disposizione di cui all'art. 4, co.3 lett. c) dell'Accordo Integrativo regionale di pediatria fatta propria da parte resistente rispetto alla tesi prospettata in ricorso.
2.2. Ai fini della decisione giova muovere dalla normativa che disciplina la materia de qua, siccome richiamata dalle parti nei rispettivi atti introduttivi.
Ai sensi dell'art. 4 co. 3 lett. c) dell'Accordo integrativo regionale di pediatria (A.I.R.), reso esecutivo con decreto dell'Assessore Regionale della Salute del 29 giugno 2011 e
3 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del
22 luglio 2011, “I Pediatri di famiglia della Regione Sicilia sono tenuti alla compilazione periodica del Libretto individuale sanitario pediatrico (custodito dai rappresentanti legali dell'assistito) relativamente alle parti di loro competenza. Esso è parte integrante del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari. … … Ai Pediatri di famiglia viene corrisposta, per il suddetto compito, una quota annua di 10,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1 gennaio 2011”.
2.3. Ebbene, come già condivisibilmente affermato nei richiamati precedenti di questo
Tribunale (anche alla luce delle ulteriori disposizioni regionali ivi richiamate): “…Tenuto conto delle superiori previsioni, ritiene il decidente che l'interpretazione della norma contrattuale operata dall' resistente, sebbene conforme alle direttive dell'Assessorato, si ponga in CP_1 contrasto con la previsione letterale dell'Accordo Integrativo Regionale;
ed invero, la norma fa riferimento all'attività di compilazione periodica del libretto a carico del pediatra di famiglia, configurando a carico dello stesso un preciso obbligo;
dispone altresì per detta attività periodica la corresponsione di una quota annua di € 10,00 per ogni assistito in carico;
la limitazione del compenso al solo primo compilatore del libretto non appare conforme al dato letterale e alla ratio della norma che imponendo un preciso obbligo a carico del pediatra ha previsto un compenso che non può non avere il medesimo carattere di continuità dell'attività richiesta, tenuto conto della sua collocazione nell'ambito del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva. […] Si evidenzia infine che la superiore interpretazione appare conforme alle previsioni di cui agli Accordi integrativi stipulati dalle regioni Lazio, Basilicata,
Abruzzo e Veneto, versati in atti da parte resistente, che prevedono la corresponsione in favore dei medici pediatri dei compensi annui per la tenuta e l'aggiornamento dei libretti…” (cfr. sentenza n. 5559/2019 del Tribunale di Catania, cit., qui da intendersi richiamata anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
2.4. La Corte di Appello di Catania, pronunciatasi sulla medesima fattispecie, ha avuto modo di evidenziare in relazione all'articolo 4, co. 3, lett. c), dell'AIR che “…Tale previsione contrattuale prevede un compenso in favore del pediatra di famiglia per l'attività di compilazione del libretto pediatrico, attività che non si esaurisce nella prima compilazione, essendo tenuto il medico alla “compilazione periodica” del documento ai fini dell'attuazione del “programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva”, con onere di sorveglianza a carico delle aziende sanitarie. Il pediatra è quindi obbligato ad aggiornare il libretto, “quale
4 mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari” e, a fronte di tale obbligo, è prevista una “quota annua di 10,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1.1.2011”. La formulazione letterale della previsione pattizia Cont non autorizza l'interpretazione proposta dall' secondo cui il compenso sarebbe dovuto una tantum per la sola attività di prima compilazione;
non si ravvisa, peraltro, la differenza ontologica allegata dall'appellante tra prima compilazione e aggiornamento periodico del libretto, attività, quest'ultima, che può essere più o meno impegnativa a seconda dell'andamento della salute del minore nel periodo” (cfr. Corte di Appello di Catania, sez. lav.
22 febbraio 2024, emessa nel procedimento iscritto al n. 527/2022 R.G.; v. anche Corte di
Appello di Catania sez. lav. 22 marzo 2024, n. 234 citata, tra le altre, in ricorso da parte ricorrente).
Ancora, la Corte di Appello di Catania, nella menzionata sentenza n. 234/2024, ha Cont evidenziato: “
6. La condotta dell' , che ha sospeso il pagamento dell'indennità di compilazione periodica, configura inadempimento della previsione della contrattazione collettiva, anche se la condotta è stata tenuta dall' in osservanza alle disposizioni CP_1 impartite dall'Assessorato Regionale della Salute. A tal riguardo deve anzitutto richiamarsi
l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. 11566/2021, cui sono seguite nn. 15678, 15679,
15680 e 20390/2021), che, pronunciando su questioni analoghe, ha chiarito che i rapporti tra
i medici convenzionati e le aziende sanitarie hanno natura di rapporti libero professionali parasubordinati, nei quali l'ente pubblico, operando nell'ambito esclusivo del diritto privato,
“assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva”
e “non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo al di fuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato sicché le iniziative delle parti e i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata”; le Aziende sanitarie non possono quindi “sottrarsi unilateralmente al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte quanto al trattamento economico spettante al personale del comparto sanità ed a quello del regime convenzionale sulla base delle previsioni contenute nei contratti e negli accordi collettivi nazionali ed integrativi”, nemmeno per realizzare l'obiettivo del rientro dal disavanzo (cfr. ancora Cass. cit.).
6.1 Inconferente è poi il richiamo all'interpretazione fornita dalla Regione alla norma della contrattazione collettiva, posto che l'AIR, benché reso esecutivo con decreto assessoriale,
5 resta atto di natura pattizia. La Regione, piuttosto, è vincolata al rispetto della contrattazione collettiva e dell'AIR stipulato all'esito della procedura di contrattazione regionale e va escluso il potere unilaterale di rideterminazione del trattamento retributivo, in conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le più recenti Cass. n.
31387/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata) - al quale questa Corte intende uniformarsi -, espresso per l'impiego pubblico contrattualizzato e ora ribadito in relazione ai rapporti Cont convenzionali. Parimenti, l' non ha il potere di sottrarsi unilateralmente alla previsione dell'Accordo Integrativo Regionale.
6.2 Né può rilevare in senso contrario l'argomento fondato sulla conformità Cont dell'interpretazione dell'Assessorato - cui l' si è attenuta - al parere espresso dal Comitato
Regionale di Pediatria, (avente efficacia vincolante ai sensi dell'art. 17 lett. a) dell'AIR).
L' si è limitata a produrre la nota assessoriale del 22.05.2022 nella quale viene CP_1 richiamato il verbale del Comitato permanente di pediatria di libera scelta del 9.07.2013, nel quale è contenuto il parere vincolante. Detto parere - prodotto in atti dall'appellata -, reso in Cont risposta alla richiesta dell' di del 29.01.2013, afferma che “il primo compilatore Pt_2 del libretto di ciascun assistito percepirà il compenso di € 10,00 frazionato in dodicesimi, come avviene anche per tutti gli altri istituti contrattuali previsti dall'AIR vigente”. Tale asserzione, Cont tuttavia, va interpretata in relazione al quesito formulato dall' di nella nota del Pt_2
29.01.2013, anch'essa versata agli atti di causa dalla parte appellata. In detta nota si legge che il quesito formulato atteneva specificamente al caso di revoca e scelta di un nuovo pediatra, chiedendosi al Comitato di chiarire se, in tal caso, la quota annua dovesse essere corrisposta ad entrambi i medici “oppure frazionata in dodicesimi e corrisposta per il numero di mesi in cui l'assistito è in carico a ciascuno dei Professionisti”. A fronte di tale contenuto del quesito, invero, la risposta del Comitato non supporta affatto la tesi dell' appellante secondo CP_1 cui essa avrebbe conformato la sua condotta a un parere vincolante che imponeva la liquidazione dell'indennità di compilazione una tantum solo per la prima compilazione, dovendosi invece riferire l'espressione “primo compilatore” all'ipotesi specifica di revoca del precedente e scelta di un nuovo pediatra nel corso dell'anno nel quale deve essere corrisposta, appunto, la “quota annua” (non necessariamente di prima compilazione del libretto, per come deve ritenersi logico).” (Corte di Appello di Catania cit.) ...” (cfr. Trib. Catania n. 4101/2024).
Da tanto discende il diritto della parte ricorrente al pagamento dell'importo correlato alla compilazione di tutti i libretti pediatrici per gli assistiti nati a partire dall'1.1.2011 negli anni Cont per cui è causa, con la relativa condanna dell' al pagamento di quanto dovuto.
6 3. Con riguardo alla quantificazione di tali importi, premesso che il ricorrente non doveva fornire la prova di avere adempiuto al compito di compilazione periodica del libretto, posto che il compenso è commisurato non al numero delle annotazioni apposte sui libretti ma al numero degli assistiti in carico nati dopo l'1.1.2011, va evidenziato che lo stesso ha allegato un elenco estratto dal portale dei medici di base (MMG e PLS) gestito dalla Regione Siciliana
(http://pmmg.regione.sicilia.it), i cui dati, come emerge dalla presentazione esplicativa del progetto N.A.R. (Nuova Anagrafe Regionale), provengono dalla N.A.R. e sono allineati con quelli della EI (MEF) (cfr. doc. 5, 6 e 7 parte ricorrente).
Come esplicitato da parte ricorrente, sulla base di quanto emerge dal manuale dell'utente del detto portale “pmmg.regione.sicilia.it” (doc. 8 parte ricorrente), è consentito al pediatra, accedendo all'area riservata con le proprie credenziali, stampare la lista dei propri assistiti con le variazioni di scelta e revoca in un intervallo temporale prescelto.
Così, e la correttezza di tali risultanze non è stata contestata, tenendo conto del periodo
18.7.2019-18.7.2024, il numero di mensilità complessive indicate nella tabella riepilogativa estratta dal portale dei medici di base, considerate, come detto, anche le revoche intervenute nell'arco temporale di riferimento, è risultato pari a 59.808 (doc. 6 parte ricorrente). Operando un semplice calcolo, ovvero dividendo la quota capitaria annuale di € 10,00 per assistito, prevista dal citato AIR, per dodici mesi, è stata ottenuta la quota capitaria mensile di € 0,83 per assistito (10,00/12=0,83); ottenuta la quota capitaria mensile per assistito, essa è stata moltiplicata per 59.808 quote mensili: €.0,83*59.808=€ 49.640,64; ne consegue che il ricorrente ha diritto al pagamento della complessiva somma di € 49.640,64 per la suddetta attività.
Giova, peraltro, richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” (Cass., 9 agosto
2019, n. 21302).
7 L di conseguenza, deve essere condannata a pagare a parte ricorrente, CP_3 per le superiori causali, la complessiva somma di € 49.640,64 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n.
724/94.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa CH NS, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7538/2024 R.G. così statuisce: condanna l' a pagare, in favore di Controparte_1 [...]
, quale compenso ex art. 4, terzo comma, lett. c), AIR 2011, la complessiva somma di Pt_1
€ 49.640,64, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna l' alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.688,50 per compensi, oltre Pt_1 spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge ove dovute, nonché € 259,00 quale rimborso del contributo unificato.
Catania, 31/10/2025
La giudice del lavoro
CH NS
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa CH NS, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 30.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7538/2024, promossa da
( , rappresentato e difeso, come da procura in Parte_1 C.F._1 atti, dagli Avv.ti Eugenio Marano e Vincenzo Prestianni;
-ricorrente- contro
( , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
IL RI UI MO;
-resistente-
Oggetto: compensi per la compilazione dei libretti sanitari pediatrici
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.7.2024 , premesso di essere medico Parte_1
Cont specialista pediatra di libera scelta in regime di convenzione con l' nel distretto CP_1 di ex Catania 2, ha rappresentato che l'Accordo Integrativo Regionale (AIR) del 29.6.2011 ha previsto, per i nati a partire dall'1.1.2011, il rilascio del libretto individuale sanitario pediatrico, documento che ogni pediatra è tenuto a compilare fin dal momento in cui il neonato diventa suo assistito annotando le informazioni sulle fasi di crescita del bambino;
che l'art. 4, lett. c),
1 del citato AIR ha riconosciuto ai pediatri un compenso lordo di € 10,00 per la compilazione del libretto pediatrico;
che il suddetto compenso deve essere corrisposto dall'ASP di appartenenza per ciascun nuovo nato a [...][...] e per ogni anno in cui si protrae il rapporto di assistenza sanitaria tra il bambino e il pediatra di libera scelta;
di non aver mai ricevuto il compenso in questione;
che con nota del 17.7.2024 ha diffidato l' al fine di CP_3 ottenere il pagamento dei compensi arretrati.
Il ricorrente ha assunto che l'emolumento de quo deve essere corrisposto anche negli anni successivi al primo in quanto un'eventuale limitazione al primo anno di iscrizione non sarebbe conforme al dato letterale e alla ratio della norma contrattuale citata. Ha, quindi, dedotto di avere diritto al pagamento dei compensi non corrisposti nel periodo 18.7.2019-18.7.2024 per un importo complessivamente pari ad € 49.640,64, oltre rivalutazione monetaria come per legge.
Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “condannare
l' , in persona del suo Direttore Generale p.t., con Controparte_1 sede a in Via Santa la Grande n. 5, P.IVA , a corrispondere al dott. CP_1 P.IVA_1
la somma di € 49.640,64 o quella diversa, maggiore o minore, che il Giudice Parte_1 riterrà di ragione, a titolo di compenso di cui all'art. 4, l. c), , maturato dal 18 luglio CP_4
2019 al 18 luglio 2024, oltre all'indennità da svalutazione monetaria, secondo quanto previsto dall'art. 22, co. 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Con memoria difensiva depositata in data 22.1.2025 si è costituita tardivamente in giudizio l' contestando quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1 eccepito, sia in fatto che in diritto.
L resistente ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il CP_1 compenso di € 10,00 a libretto spetta solo per i nuovi pazienti e una sola volta al primo compilatore del libretto stesso in quanto, a differenza di altri emolumenti convenzionali per i quali è espressamente specificato che incrementano la quota ponderata variabile per assistito,
l'emolumento per il libretto pediatrico non determina una maggiorazione della parte variabile dei compensi.
Ha, poi, assunto che, trattandosi di norma sprovvista di copertura finanziaria, l'art. 4, lett.
c), dell'AIR 2011 andrebbe disapplicato in virtù della nullità testuale prevista dall'art. 40 TUPI.
Pertanto, parte resistente ha formulato le seguenti conclusioni: “rigettare in toto il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, accertando e dichiarando l'infondatezza della pretesa
2 di controparte per i motivi sopra esposti. Con ogni consequenziale statuizione in ordine a spese
e compensi del presente giudizio”.
All'esito dell'udienza di discussione del 30.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. senza opposizione delle parti, verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Il giudizio ha ad oggetto la pretesa creditoria del ricorrente, pediatra di libera scelta in regime di convenzione con l' , rispetto al compenso lordo di € 10,00 riconosciuto CP_3 ai pediatri dall'art. 4, lett. c), dell'Accordo Integrativo Regionale del 29.6.2011, per la compilazione del libretto pediatrico per i nati a partire dall'1.1.2011.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Al riguardo, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 delle disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., in particolare, sentenza n. 5559/2019 emessa in data 5.12.2019 nel proc n. 9882/2015 R.G. – est. dott.ssa C. Musumeci;
da ultimo, ex multis, cfr. sentenze nn. 1769/2024, 1791/2024, 1792/2024,
4100/2024, 4101/2024 emesse in data 29.3.2024 e 11.9.2024 nei proc. nn. 11635/2022,
10748/2022, 3284/2023, 5582/2024 e 5585/2024 R.G. – est. dott.ssa – e sentenza Per_1
n. 1955/2024 emessa in data 9.4.2024 nel proc. n. 8001/2022 R.G. - est. dott.ssa V. Scardillo).
Si ribadiscono, in particolare, le argomentazioni e motivazioni da ultimo espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 4101/2024: Cont
“...2.1. L sul presupposto che il compenso di € 10,00 spetti solamente per i nuovi pazienti e una sola volta, al primo compilatore del libretto stesso, ha sostenuto essere insussistente il diritto della parte ricorrente di pretendere il pagamento di tale compenso anche per gli anni successivi al primo anno in cui è stata operata la scelta da parte dei genitori del pediatra e ciò sulla base della differente interpretazione della disposizione di cui all'art. 4, co.3 lett. c) dell'Accordo Integrativo regionale di pediatria fatta propria da parte resistente rispetto alla tesi prospettata in ricorso.
2.2. Ai fini della decisione giova muovere dalla normativa che disciplina la materia de qua, siccome richiamata dalle parti nei rispettivi atti introduttivi.
Ai sensi dell'art. 4 co. 3 lett. c) dell'Accordo integrativo regionale di pediatria (A.I.R.), reso esecutivo con decreto dell'Assessore Regionale della Salute del 29 giugno 2011 e
3 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del
22 luglio 2011, “I Pediatri di famiglia della Regione Sicilia sono tenuti alla compilazione periodica del Libretto individuale sanitario pediatrico (custodito dai rappresentanti legali dell'assistito) relativamente alle parti di loro competenza. Esso è parte integrante del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari. … … Ai Pediatri di famiglia viene corrisposta, per il suddetto compito, una quota annua di 10,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1 gennaio 2011”.
2.3. Ebbene, come già condivisibilmente affermato nei richiamati precedenti di questo
Tribunale (anche alla luce delle ulteriori disposizioni regionali ivi richiamate): “…Tenuto conto delle superiori previsioni, ritiene il decidente che l'interpretazione della norma contrattuale operata dall' resistente, sebbene conforme alle direttive dell'Assessorato, si ponga in CP_1 contrasto con la previsione letterale dell'Accordo Integrativo Regionale;
ed invero, la norma fa riferimento all'attività di compilazione periodica del libretto a carico del pediatra di famiglia, configurando a carico dello stesso un preciso obbligo;
dispone altresì per detta attività periodica la corresponsione di una quota annua di € 10,00 per ogni assistito in carico;
la limitazione del compenso al solo primo compilatore del libretto non appare conforme al dato letterale e alla ratio della norma che imponendo un preciso obbligo a carico del pediatra ha previsto un compenso che non può non avere il medesimo carattere di continuità dell'attività richiesta, tenuto conto della sua collocazione nell'ambito del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva. […] Si evidenzia infine che la superiore interpretazione appare conforme alle previsioni di cui agli Accordi integrativi stipulati dalle regioni Lazio, Basilicata,
Abruzzo e Veneto, versati in atti da parte resistente, che prevedono la corresponsione in favore dei medici pediatri dei compensi annui per la tenuta e l'aggiornamento dei libretti…” (cfr. sentenza n. 5559/2019 del Tribunale di Catania, cit., qui da intendersi richiamata anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
2.4. La Corte di Appello di Catania, pronunciatasi sulla medesima fattispecie, ha avuto modo di evidenziare in relazione all'articolo 4, co. 3, lett. c), dell'AIR che “…Tale previsione contrattuale prevede un compenso in favore del pediatra di famiglia per l'attività di compilazione del libretto pediatrico, attività che non si esaurisce nella prima compilazione, essendo tenuto il medico alla “compilazione periodica” del documento ai fini dell'attuazione del “programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva”, con onere di sorveglianza a carico delle aziende sanitarie. Il pediatra è quindi obbligato ad aggiornare il libretto, “quale
4 mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari” e, a fronte di tale obbligo, è prevista una “quota annua di 10,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1.1.2011”. La formulazione letterale della previsione pattizia Cont non autorizza l'interpretazione proposta dall' secondo cui il compenso sarebbe dovuto una tantum per la sola attività di prima compilazione;
non si ravvisa, peraltro, la differenza ontologica allegata dall'appellante tra prima compilazione e aggiornamento periodico del libretto, attività, quest'ultima, che può essere più o meno impegnativa a seconda dell'andamento della salute del minore nel periodo” (cfr. Corte di Appello di Catania, sez. lav.
22 febbraio 2024, emessa nel procedimento iscritto al n. 527/2022 R.G.; v. anche Corte di
Appello di Catania sez. lav. 22 marzo 2024, n. 234 citata, tra le altre, in ricorso da parte ricorrente).
Ancora, la Corte di Appello di Catania, nella menzionata sentenza n. 234/2024, ha Cont evidenziato: “
6. La condotta dell' , che ha sospeso il pagamento dell'indennità di compilazione periodica, configura inadempimento della previsione della contrattazione collettiva, anche se la condotta è stata tenuta dall' in osservanza alle disposizioni CP_1 impartite dall'Assessorato Regionale della Salute. A tal riguardo deve anzitutto richiamarsi
l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. 11566/2021, cui sono seguite nn. 15678, 15679,
15680 e 20390/2021), che, pronunciando su questioni analoghe, ha chiarito che i rapporti tra
i medici convenzionati e le aziende sanitarie hanno natura di rapporti libero professionali parasubordinati, nei quali l'ente pubblico, operando nell'ambito esclusivo del diritto privato,
“assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva”
e “non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo al di fuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato sicché le iniziative delle parti e i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata”; le Aziende sanitarie non possono quindi “sottrarsi unilateralmente al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte quanto al trattamento economico spettante al personale del comparto sanità ed a quello del regime convenzionale sulla base delle previsioni contenute nei contratti e negli accordi collettivi nazionali ed integrativi”, nemmeno per realizzare l'obiettivo del rientro dal disavanzo (cfr. ancora Cass. cit.).
6.1 Inconferente è poi il richiamo all'interpretazione fornita dalla Regione alla norma della contrattazione collettiva, posto che l'AIR, benché reso esecutivo con decreto assessoriale,
5 resta atto di natura pattizia. La Regione, piuttosto, è vincolata al rispetto della contrattazione collettiva e dell'AIR stipulato all'esito della procedura di contrattazione regionale e va escluso il potere unilaterale di rideterminazione del trattamento retributivo, in conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le più recenti Cass. n.
31387/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata) - al quale questa Corte intende uniformarsi -, espresso per l'impiego pubblico contrattualizzato e ora ribadito in relazione ai rapporti Cont convenzionali. Parimenti, l' non ha il potere di sottrarsi unilateralmente alla previsione dell'Accordo Integrativo Regionale.
6.2 Né può rilevare in senso contrario l'argomento fondato sulla conformità Cont dell'interpretazione dell'Assessorato - cui l' si è attenuta - al parere espresso dal Comitato
Regionale di Pediatria, (avente efficacia vincolante ai sensi dell'art. 17 lett. a) dell'AIR).
L' si è limitata a produrre la nota assessoriale del 22.05.2022 nella quale viene CP_1 richiamato il verbale del Comitato permanente di pediatria di libera scelta del 9.07.2013, nel quale è contenuto il parere vincolante. Detto parere - prodotto in atti dall'appellata -, reso in Cont risposta alla richiesta dell' di del 29.01.2013, afferma che “il primo compilatore Pt_2 del libretto di ciascun assistito percepirà il compenso di € 10,00 frazionato in dodicesimi, come avviene anche per tutti gli altri istituti contrattuali previsti dall'AIR vigente”. Tale asserzione, Cont tuttavia, va interpretata in relazione al quesito formulato dall' di nella nota del Pt_2
29.01.2013, anch'essa versata agli atti di causa dalla parte appellata. In detta nota si legge che il quesito formulato atteneva specificamente al caso di revoca e scelta di un nuovo pediatra, chiedendosi al Comitato di chiarire se, in tal caso, la quota annua dovesse essere corrisposta ad entrambi i medici “oppure frazionata in dodicesimi e corrisposta per il numero di mesi in cui l'assistito è in carico a ciascuno dei Professionisti”. A fronte di tale contenuto del quesito, invero, la risposta del Comitato non supporta affatto la tesi dell' appellante secondo CP_1 cui essa avrebbe conformato la sua condotta a un parere vincolante che imponeva la liquidazione dell'indennità di compilazione una tantum solo per la prima compilazione, dovendosi invece riferire l'espressione “primo compilatore” all'ipotesi specifica di revoca del precedente e scelta di un nuovo pediatra nel corso dell'anno nel quale deve essere corrisposta, appunto, la “quota annua” (non necessariamente di prima compilazione del libretto, per come deve ritenersi logico).” (Corte di Appello di Catania cit.) ...” (cfr. Trib. Catania n. 4101/2024).
Da tanto discende il diritto della parte ricorrente al pagamento dell'importo correlato alla compilazione di tutti i libretti pediatrici per gli assistiti nati a partire dall'1.1.2011 negli anni Cont per cui è causa, con la relativa condanna dell' al pagamento di quanto dovuto.
6 3. Con riguardo alla quantificazione di tali importi, premesso che il ricorrente non doveva fornire la prova di avere adempiuto al compito di compilazione periodica del libretto, posto che il compenso è commisurato non al numero delle annotazioni apposte sui libretti ma al numero degli assistiti in carico nati dopo l'1.1.2011, va evidenziato che lo stesso ha allegato un elenco estratto dal portale dei medici di base (MMG e PLS) gestito dalla Regione Siciliana
(http://pmmg.regione.sicilia.it), i cui dati, come emerge dalla presentazione esplicativa del progetto N.A.R. (Nuova Anagrafe Regionale), provengono dalla N.A.R. e sono allineati con quelli della EI (MEF) (cfr. doc. 5, 6 e 7 parte ricorrente).
Come esplicitato da parte ricorrente, sulla base di quanto emerge dal manuale dell'utente del detto portale “pmmg.regione.sicilia.it” (doc. 8 parte ricorrente), è consentito al pediatra, accedendo all'area riservata con le proprie credenziali, stampare la lista dei propri assistiti con le variazioni di scelta e revoca in un intervallo temporale prescelto.
Così, e la correttezza di tali risultanze non è stata contestata, tenendo conto del periodo
18.7.2019-18.7.2024, il numero di mensilità complessive indicate nella tabella riepilogativa estratta dal portale dei medici di base, considerate, come detto, anche le revoche intervenute nell'arco temporale di riferimento, è risultato pari a 59.808 (doc. 6 parte ricorrente). Operando un semplice calcolo, ovvero dividendo la quota capitaria annuale di € 10,00 per assistito, prevista dal citato AIR, per dodici mesi, è stata ottenuta la quota capitaria mensile di € 0,83 per assistito (10,00/12=0,83); ottenuta la quota capitaria mensile per assistito, essa è stata moltiplicata per 59.808 quote mensili: €.0,83*59.808=€ 49.640,64; ne consegue che il ricorrente ha diritto al pagamento della complessiva somma di € 49.640,64 per la suddetta attività.
Giova, peraltro, richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” (Cass., 9 agosto
2019, n. 21302).
7 L di conseguenza, deve essere condannata a pagare a parte ricorrente, CP_3 per le superiori causali, la complessiva somma di € 49.640,64 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n.
724/94.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa CH NS, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7538/2024 R.G. così statuisce: condanna l' a pagare, in favore di Controparte_1 [...]
, quale compenso ex art. 4, terzo comma, lett. c), AIR 2011, la complessiva somma di Pt_1
€ 49.640,64, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna l' alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.688,50 per compensi, oltre Pt_1 spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge ove dovute, nonché € 259,00 quale rimborso del contributo unificato.
Catania, 31/10/2025
La giudice del lavoro
CH NS
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