TRIB
Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/11/2024, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8444/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8444/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. LO MONACO FRANCESCA, presso il cui studio sono entrambi elettivamente domiciliati
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BEINASCO il Parte_1 Parte_2
18/09/2010.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 27/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che, considerate le attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi e considerato che la sig.ra è invalida civile al 100% ed è impossibilitata a svolgere qualsiasi attività Parte_1 lavorativa, il sig. versi alla sig.ra tramite bonifico bancario, entro e Parte_2 Parte_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 200,00 a far data dalla domanda di separazione, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno in relazione agli indici ISTAT al consumo. decorso un anno dall'omologazione della separazione;
DA' ATTO che i contratti di finanziamento stipulati dalla sig.ra e dal sig. per esigenze Pt_1 Pt_2 della famiglia restano a carico delle parti come segue:
- il contratto di finanziamento n. 21221288 stipulato congiuntamente dai coniugi e ad entrambi intestato con la a far data dal 22.08.2022, per il complessivo importo di €. 20.787,60, da rimborsare CP_1 in 120 rate mensili di €. 173,23, appoggiato sul conto corrente cointestato n. 102360618, sarà pagato, fino alla sua estinzione (che avverrà nel 2032), dalla sig.ra Parte_1
- il contratto di finanziamento stipulato dal sig. con da rimborsare in Parte_2 CP_2 rate mensili di €. 256,10, che insiste sul conto corrente a lui intestato n. 101740281, resterà a suo totale carico per tutte le rate ancora da versare fino ad estinzione (che avverrà nel 2034). Pertanto, il sig. si impegna a manlevare la sig.ra da qualsiasi richiesta della per tale titolo;
Pt_2 Pt_1 CP_2
- il contratto di finanziamento stipulato dal sig. con da rimborsare in rate mensili di Pt_2 CP_3
€. 100,00 che insiste su carta prepagata a lui intestata, resterà a suo totale carico per tutte le rate ancora da versare fino ad estinzione (che avverrà nel 2025). Pertanto, il sig. si impegna a manlevare la Pt_2 sig.ra da qualsiasi richiesta della per tale titolo;
Pt_1 CP_3
DA' ATTO che, stante l'impossibilità di chiudere, al momento della separazione, il conto corrente n. 102360618 cointestato ai coniugi, aperto presso Banca UNICREDIT Spa filiale di Beinasco (TO), in quanto sullo stesso è appoggiato il contratto di finanziamento n. 21221288, stipulato congiuntamente dai coniugi con a far data dal 22.08.2022, rimborsabile in 120 rate da €. 173,23 ciascuna, il CP_1 sig. riconosce che tutte le somme sullo stesso giacenti mensilmente, una volta pagate le rate Pt_2 mensili del finanziamento, devono considerarsi di esclusiva proprietà della sig.ra e non Parte_1 potranno in alcun modo essere da lui prelevate e/o utilizzate. In caso contrario, il sig. si impegna Pt_2
a restituire le somme eventualmente prelevate e/o utilizzate. Immediatamente dopo la completa estinzione del finanziamento i coniugi si impegnano a chiudere il suddetto conto cointestato;
DA' ATTO che la delega alla Sig.ra ad operare sul conto intestato al sig. n. Pt_1 Parte_2
101740281 aperto presso Banca UNICREDIT Spa, filiale di Molfetta (BA), verrà immediatamente revocata;
pagina 2 di 3 DA' ATTO che la vettura tipo Lancia Delta targata EN114JD, intestata al sig. resta Parte_2 assegnata in via definitiva così come intestata;
DA' ATTO che il sig. il quale si è già allontanato dalla casa coniugale portando con sé Parte_2
i propri effetti personali nonché tutti i beni di sua esclusiva proprietà, rinuncia a qualsiasi pretesa economica relativa ai mobili e agli arredi siti nella casa coniugale;
DA' ATTO che i coniugi dichiarano, con l'avvenuto corretto adempimento di tutto quanto sopra concordato, di aver definito ogni questione economica/patrimoniale tra loro intercorrente e con riguardo alla divisione dei beni comuni, nonché di nulla più avere a che pretendere l'una dall'altra per ragione o titolo diversi da quelli ivi concordati;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 15.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8444/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. LO MONACO FRANCESCA, presso il cui studio sono entrambi elettivamente domiciliati
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BEINASCO il Parte_1 Parte_2
18/09/2010.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 27/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che, considerate le attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi e considerato che la sig.ra è invalida civile al 100% ed è impossibilitata a svolgere qualsiasi attività Parte_1 lavorativa, il sig. versi alla sig.ra tramite bonifico bancario, entro e Parte_2 Parte_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 200,00 a far data dalla domanda di separazione, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno in relazione agli indici ISTAT al consumo. decorso un anno dall'omologazione della separazione;
DA' ATTO che i contratti di finanziamento stipulati dalla sig.ra e dal sig. per esigenze Pt_1 Pt_2 della famiglia restano a carico delle parti come segue:
- il contratto di finanziamento n. 21221288 stipulato congiuntamente dai coniugi e ad entrambi intestato con la a far data dal 22.08.2022, per il complessivo importo di €. 20.787,60, da rimborsare CP_1 in 120 rate mensili di €. 173,23, appoggiato sul conto corrente cointestato n. 102360618, sarà pagato, fino alla sua estinzione (che avverrà nel 2032), dalla sig.ra Parte_1
- il contratto di finanziamento stipulato dal sig. con da rimborsare in Parte_2 CP_2 rate mensili di €. 256,10, che insiste sul conto corrente a lui intestato n. 101740281, resterà a suo totale carico per tutte le rate ancora da versare fino ad estinzione (che avverrà nel 2034). Pertanto, il sig. si impegna a manlevare la sig.ra da qualsiasi richiesta della per tale titolo;
Pt_2 Pt_1 CP_2
- il contratto di finanziamento stipulato dal sig. con da rimborsare in rate mensili di Pt_2 CP_3
€. 100,00 che insiste su carta prepagata a lui intestata, resterà a suo totale carico per tutte le rate ancora da versare fino ad estinzione (che avverrà nel 2025). Pertanto, il sig. si impegna a manlevare la Pt_2 sig.ra da qualsiasi richiesta della per tale titolo;
Pt_1 CP_3
DA' ATTO che, stante l'impossibilità di chiudere, al momento della separazione, il conto corrente n. 102360618 cointestato ai coniugi, aperto presso Banca UNICREDIT Spa filiale di Beinasco (TO), in quanto sullo stesso è appoggiato il contratto di finanziamento n. 21221288, stipulato congiuntamente dai coniugi con a far data dal 22.08.2022, rimborsabile in 120 rate da €. 173,23 ciascuna, il CP_1 sig. riconosce che tutte le somme sullo stesso giacenti mensilmente, una volta pagate le rate Pt_2 mensili del finanziamento, devono considerarsi di esclusiva proprietà della sig.ra e non Parte_1 potranno in alcun modo essere da lui prelevate e/o utilizzate. In caso contrario, il sig. si impegna Pt_2
a restituire le somme eventualmente prelevate e/o utilizzate. Immediatamente dopo la completa estinzione del finanziamento i coniugi si impegnano a chiudere il suddetto conto cointestato;
DA' ATTO che la delega alla Sig.ra ad operare sul conto intestato al sig. n. Pt_1 Parte_2
101740281 aperto presso Banca UNICREDIT Spa, filiale di Molfetta (BA), verrà immediatamente revocata;
pagina 2 di 3 DA' ATTO che la vettura tipo Lancia Delta targata EN114JD, intestata al sig. resta Parte_2 assegnata in via definitiva così come intestata;
DA' ATTO che il sig. il quale si è già allontanato dalla casa coniugale portando con sé Parte_2
i propri effetti personali nonché tutti i beni di sua esclusiva proprietà, rinuncia a qualsiasi pretesa economica relativa ai mobili e agli arredi siti nella casa coniugale;
DA' ATTO che i coniugi dichiarano, con l'avvenuto corretto adempimento di tutto quanto sopra concordato, di aver definito ogni questione economica/patrimoniale tra loro intercorrente e con riguardo alla divisione dei beni comuni, nonché di nulla più avere a che pretendere l'una dall'altra per ragione o titolo diversi da quelli ivi concordati;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 15.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3