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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 874/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 874/2023 VG riservata in decisione all'udienza del 11.02.2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.to FABIO MALECCHI;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv.to VINCENZO NATALE;
CP_1
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta per l'udienza c.d. cartolare dell'11.2.2025.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 25.03.2023, parte ricorrente avanzava al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di divorzio disposto da codesto Tribunale con sentenza n.
1309/2021 del 26.04.2021. Nello specifico, chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig. la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto in favore dei due figli CP_1
maggiorenni e e la conferma dell'assegno di mantenimento nei soli confronti della Per_1 Per_2
figlia nella misura di euro 300,00 mensili. Per_3
Rappresentava che erano venuti meno i presupposti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei primi due figli (di ventiquattro e ventitré anni), attesa la maggiore età degli stessi e la inerzia mostrata dei due ragazzi nella ricerca di un lavoro utile a renderli economicamente autosufficienti.
Riferiva di aver visto peggiorare la sua condizione economica rispetto all'epoca della sentenza di divorzio;
di lavorare come guardia penitenziaria e di percepire una retribuzione mensile di circa
1.200,00 – 1.400,00 euro mensili, inferiore a quella conseguita all'epoca del divorzio;
di aver subito una forte riduzione della retribuzione mensilmente percepita, anche per la sottoscrizione di alcune cessioni del quinto e di essere costretto a chiedere aiuto economico alla compagna.
Chiedeva, altresì, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, di sua proprietà, atteso che la ex moglie risultava proprietaria di diverse unità immobiliari presso cui avrebbe potuto trasferirsi, in modo da permettere al ricorrente di vendere la casa ed estinguere i debiti contratti.
Chiedeva quindi la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig. un assegno di CP_1
mantenimento a carico del ricorrente in favore della figlia , maggiorenne ma ancora Per_3
studentessa, nella misura di 300,00 euro mensili;
la revoca dell'assegno di mantenimento previsto a suo carico in favore dei figli e;
in subordine, chiedeva la riduzione di tale assegno. Per_1 Per_2
Si costituiva parte resistente con memoria del 28.7.2023 e riferiva che il primogenito aveva Per_1
da poco cominciato a lavorare, ma contestava che fossero sopravvenuti ulteriori fatti tali da poter fondare la domanda di modifica delle condizioni di divorzio.
In particolare, rappresentava che , pur essendosi attivato per ricercare una occupazione Per_2
presentando domanda ad aziende privati ed enti pubblici, fosse allo stato – incolpevolmente – disoccupato. Con riguardo a , riferiva che la stessa aveva appena conseguito il diploma Per_3
all'Istituto Alberghiero, essendo anch'ella alla ricerca di un lavoro.
Negava, dunque, l'inerzia dei figli dedotta dal ricorrente. In relazione alla casa coniugale, riteneva ancora sussistenti i presupposti di legge per l'assegnazione della casa al genitore collocatario dei figli, atteso che, pur se maggiorenni, risultavano ancora economicamente non autosufficienti.
Contestava il peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, sostenendo che lo stesso percepiva circa 1.600,00/1.700,00 euro mensili e che i finanziamenti da lui contratti servivano per l'acquisto di beni non necessari.
Chiedeva, quindi, rigettarsi la domanda di parte ricorrente e, in subordine, disporre l'incremento dell'assegno di mantenimento in favore dei due figli e di almeno 100,00 euro mensili. Per_2 Per_3
All'udienza di prima comparizione del 2.10.2023, entrambe le parti rappresentavano che il primogenito era diventato autosufficiente e chiedevano un breve rinvio per trasformare il giudizio.
Il g.i. revocava l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del primogenito attesa la incontestata raggiunta autosufficienza dello stesso e rinviava la causa per verificare l'esito delle trattative. All'udienza del 2.2.2024, visto l'esito negativo delle trattative, erano conferme in via provvisoria le condizioni di divorzio, ad eccezione dell'assegno di mantenimento del primogenito e veniva fissata udienza di rimessione della causa al Collegio con concessione dei termini Per_1
ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Con note di precisazione delle conclusioni, le parti si riportavano agli atti e scritti precedenti.
Con le comparse conclusionali, le parti ribadivano quanto già dedotto nel corso del giudizio.
All'udienza dell'11.2.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La questione controversa appare limitata al riconoscimento e alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , non essendo dalle parti contestato che il primogenito è Per_2
divenuto economicamente autosufficiente e che la figlia pur se maggiorenne, necessiti Per_3
ancora dell'aiuto dei genitori.
Con la sentenza di divorzio n°1309/2021 il Tribunale, recependo un accordo tra le parti, disponeva che il padre versasse alla madre collocataria, a titolo di mantenimento ordinario in favore dei tre figli, la somma mensile di euro 700,00 (euro settecento/00) oltre le spese straordinarie nella misura del 50%.
Orbene, sulla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni questo
Collegio aderisce all'orientamento della Corte di legittimità, in forza del quale l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, ovvero sino a quando non si consideri ultimato il percorso formativo del figlio sia pur nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni. La valutazione del requisito è rimessa al prudente apprezzamento del giudice atteso che non è possibile determinare in astratto l'età in cui viene meno l'obbligo genitoriale, poiché a seconda del percorso professionale prescelto dal figlio ed a seconda delle difficoltà di inserimento lavorativo nel contesto sociale in quello specifico settore può definirsi il limite di età con il quale cessa l'obbligo genitoriale.
La giurisprudenza, infatti, da tempo muove dalla finalità di bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di garantire al figlio il sostegno economico per il perseguimento dei suoi obiettivi professionali sino alla loro concreta realizzazione, dall'altro quello di evitare forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani.
Orbene, secondo la più recente traccia giurisprudenziale (Cass. civ. n. 17183 del 14 agosto 2020) a cui il Collegio intende dare continuità, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne è a carico del richiedente e non del soggetto obbligato: “In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume
l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare
(anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive”.
Nel caso di specie, parte ricorrente, deducendo il deteriorarsi delle sue condizioni economiche, chiede la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto in favore del secondogenito (ad oggi venticinquenne) attesa l'inerzia da lui mostrata nella ricerca di una occupazione che fosse anche diversa dal suo percorso formativo.
D'altro canto, parte resistente produce documentazione con cui dà prova delle iniziative del figlio finalizzate all'ingresso nel mondo del lavoro (cfr copie delle domande di partecipazione a Per_2
concorsi nelle Ferrovie dello Stato o come collaboratore amministrativo nelle scuole, o come personale ata, iscrizione al centro per l'impiego della Regione Campania e al portale “Adecco”).
Dalle risultanze probatorie, dunque, non è provato quanto dedotto da parte ricorrente. In particolare, la dedotta deteriore situazione patrimoniale non risulta ex actis, atteso che la documentazione reddituale prodotta dal sig. e relativa agli anni 2021, 2022, 2023 non fa Pt_1
emergere rilevanti decrementi dei redditi da lavoro rispetto all'epoca del divorzio (cfr dichiarazione dei redditi del 2021, 2022, 2023, rispettivamente 35.938,00 euro, 35.408,00 euro, 37.937,00 euro).
Peraltro, il ricorrente riferisce di dover sostenere anche le rate di alcuni finanziamenti, tuttavia non sono state evidenziate compiutamente le ragioni di tale ricorso al credito.
Possono, al contrario, ritenersi fondate le deduzioni di parte resistente sulla circostanza che il figlio abbia cercato lavoro e che il mancato raggiungimento del requisito dell'indipendenza economica sia stato determinato da causa a lui non imputabile.
Pertanto, tenuto conto dell'età dei figli (venticinquenne) e (ventenne) e, dunque, dei Per_2 Per_3
relativi impegni di vita e di relazione, e considerato che il resistente versa, attualmente, la somma complessiva di euro 460,00 mensili, essendo stato già revocato provvisoriamente l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del primogenito, economicamente autosufficiente, il Tribunale stima congrua la somma mensile pari ad euro 250,00 per ciascun figlio
(euro 500,00 totali).
L'assegno mensile, come determinato a favore dei figli, andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Con riguardo all'assegnazione della casa coniugale, parte ricorrente chiedeva la revoca dell'assegnazione in favore della resistente.
Orbene, tenuto conto dell'affermata non autosufficienza economica dei figli e , Per_2 Per_3
conviventi con la madre, questo Collegio ritiene di dover confermare l'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
• Revoca l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore del primogenito Per_1
• Rigetta la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio;
Per_2
• Rigetta la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
• Conferma l'obbligo di mantenimento in favore dei figli e , maggiorenni ma non Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti, ponendo a carico del resistente la somma mensile di € 500,00 (250,00 a figlio) da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• Conferma, per il resto, la disciplina del divorzio;
• Spese compensate.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 18.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 874/2023 VG riservata in decisione all'udienza del 11.02.2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.to FABIO MALECCHI;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv.to VINCENZO NATALE;
CP_1
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta per l'udienza c.d. cartolare dell'11.2.2025.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 25.03.2023, parte ricorrente avanzava al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di divorzio disposto da codesto Tribunale con sentenza n.
1309/2021 del 26.04.2021. Nello specifico, chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig. la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto in favore dei due figli CP_1
maggiorenni e e la conferma dell'assegno di mantenimento nei soli confronti della Per_1 Per_2
figlia nella misura di euro 300,00 mensili. Per_3
Rappresentava che erano venuti meno i presupposti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei primi due figli (di ventiquattro e ventitré anni), attesa la maggiore età degli stessi e la inerzia mostrata dei due ragazzi nella ricerca di un lavoro utile a renderli economicamente autosufficienti.
Riferiva di aver visto peggiorare la sua condizione economica rispetto all'epoca della sentenza di divorzio;
di lavorare come guardia penitenziaria e di percepire una retribuzione mensile di circa
1.200,00 – 1.400,00 euro mensili, inferiore a quella conseguita all'epoca del divorzio;
di aver subito una forte riduzione della retribuzione mensilmente percepita, anche per la sottoscrizione di alcune cessioni del quinto e di essere costretto a chiedere aiuto economico alla compagna.
Chiedeva, altresì, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, di sua proprietà, atteso che la ex moglie risultava proprietaria di diverse unità immobiliari presso cui avrebbe potuto trasferirsi, in modo da permettere al ricorrente di vendere la casa ed estinguere i debiti contratti.
Chiedeva quindi la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig. un assegno di CP_1
mantenimento a carico del ricorrente in favore della figlia , maggiorenne ma ancora Per_3
studentessa, nella misura di 300,00 euro mensili;
la revoca dell'assegno di mantenimento previsto a suo carico in favore dei figli e;
in subordine, chiedeva la riduzione di tale assegno. Per_1 Per_2
Si costituiva parte resistente con memoria del 28.7.2023 e riferiva che il primogenito aveva Per_1
da poco cominciato a lavorare, ma contestava che fossero sopravvenuti ulteriori fatti tali da poter fondare la domanda di modifica delle condizioni di divorzio.
In particolare, rappresentava che , pur essendosi attivato per ricercare una occupazione Per_2
presentando domanda ad aziende privati ed enti pubblici, fosse allo stato – incolpevolmente – disoccupato. Con riguardo a , riferiva che la stessa aveva appena conseguito il diploma Per_3
all'Istituto Alberghiero, essendo anch'ella alla ricerca di un lavoro.
Negava, dunque, l'inerzia dei figli dedotta dal ricorrente. In relazione alla casa coniugale, riteneva ancora sussistenti i presupposti di legge per l'assegnazione della casa al genitore collocatario dei figli, atteso che, pur se maggiorenni, risultavano ancora economicamente non autosufficienti.
Contestava il peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, sostenendo che lo stesso percepiva circa 1.600,00/1.700,00 euro mensili e che i finanziamenti da lui contratti servivano per l'acquisto di beni non necessari.
Chiedeva, quindi, rigettarsi la domanda di parte ricorrente e, in subordine, disporre l'incremento dell'assegno di mantenimento in favore dei due figli e di almeno 100,00 euro mensili. Per_2 Per_3
All'udienza di prima comparizione del 2.10.2023, entrambe le parti rappresentavano che il primogenito era diventato autosufficiente e chiedevano un breve rinvio per trasformare il giudizio.
Il g.i. revocava l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del primogenito attesa la incontestata raggiunta autosufficienza dello stesso e rinviava la causa per verificare l'esito delle trattative. All'udienza del 2.2.2024, visto l'esito negativo delle trattative, erano conferme in via provvisoria le condizioni di divorzio, ad eccezione dell'assegno di mantenimento del primogenito e veniva fissata udienza di rimessione della causa al Collegio con concessione dei termini Per_1
ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Con note di precisazione delle conclusioni, le parti si riportavano agli atti e scritti precedenti.
Con le comparse conclusionali, le parti ribadivano quanto già dedotto nel corso del giudizio.
All'udienza dell'11.2.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La questione controversa appare limitata al riconoscimento e alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , non essendo dalle parti contestato che il primogenito è Per_2
divenuto economicamente autosufficiente e che la figlia pur se maggiorenne, necessiti Per_3
ancora dell'aiuto dei genitori.
Con la sentenza di divorzio n°1309/2021 il Tribunale, recependo un accordo tra le parti, disponeva che il padre versasse alla madre collocataria, a titolo di mantenimento ordinario in favore dei tre figli, la somma mensile di euro 700,00 (euro settecento/00) oltre le spese straordinarie nella misura del 50%.
Orbene, sulla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni questo
Collegio aderisce all'orientamento della Corte di legittimità, in forza del quale l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, ovvero sino a quando non si consideri ultimato il percorso formativo del figlio sia pur nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni. La valutazione del requisito è rimessa al prudente apprezzamento del giudice atteso che non è possibile determinare in astratto l'età in cui viene meno l'obbligo genitoriale, poiché a seconda del percorso professionale prescelto dal figlio ed a seconda delle difficoltà di inserimento lavorativo nel contesto sociale in quello specifico settore può definirsi il limite di età con il quale cessa l'obbligo genitoriale.
La giurisprudenza, infatti, da tempo muove dalla finalità di bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di garantire al figlio il sostegno economico per il perseguimento dei suoi obiettivi professionali sino alla loro concreta realizzazione, dall'altro quello di evitare forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani.
Orbene, secondo la più recente traccia giurisprudenziale (Cass. civ. n. 17183 del 14 agosto 2020) a cui il Collegio intende dare continuità, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne è a carico del richiedente e non del soggetto obbligato: “In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume
l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare
(anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive”.
Nel caso di specie, parte ricorrente, deducendo il deteriorarsi delle sue condizioni economiche, chiede la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto in favore del secondogenito (ad oggi venticinquenne) attesa l'inerzia da lui mostrata nella ricerca di una occupazione che fosse anche diversa dal suo percorso formativo.
D'altro canto, parte resistente produce documentazione con cui dà prova delle iniziative del figlio finalizzate all'ingresso nel mondo del lavoro (cfr copie delle domande di partecipazione a Per_2
concorsi nelle Ferrovie dello Stato o come collaboratore amministrativo nelle scuole, o come personale ata, iscrizione al centro per l'impiego della Regione Campania e al portale “Adecco”).
Dalle risultanze probatorie, dunque, non è provato quanto dedotto da parte ricorrente. In particolare, la dedotta deteriore situazione patrimoniale non risulta ex actis, atteso che la documentazione reddituale prodotta dal sig. e relativa agli anni 2021, 2022, 2023 non fa Pt_1
emergere rilevanti decrementi dei redditi da lavoro rispetto all'epoca del divorzio (cfr dichiarazione dei redditi del 2021, 2022, 2023, rispettivamente 35.938,00 euro, 35.408,00 euro, 37.937,00 euro).
Peraltro, il ricorrente riferisce di dover sostenere anche le rate di alcuni finanziamenti, tuttavia non sono state evidenziate compiutamente le ragioni di tale ricorso al credito.
Possono, al contrario, ritenersi fondate le deduzioni di parte resistente sulla circostanza che il figlio abbia cercato lavoro e che il mancato raggiungimento del requisito dell'indipendenza economica sia stato determinato da causa a lui non imputabile.
Pertanto, tenuto conto dell'età dei figli (venticinquenne) e (ventenne) e, dunque, dei Per_2 Per_3
relativi impegni di vita e di relazione, e considerato che il resistente versa, attualmente, la somma complessiva di euro 460,00 mensili, essendo stato già revocato provvisoriamente l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del primogenito, economicamente autosufficiente, il Tribunale stima congrua la somma mensile pari ad euro 250,00 per ciascun figlio
(euro 500,00 totali).
L'assegno mensile, come determinato a favore dei figli, andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Con riguardo all'assegnazione della casa coniugale, parte ricorrente chiedeva la revoca dell'assegnazione in favore della resistente.
Orbene, tenuto conto dell'affermata non autosufficienza economica dei figli e , Per_2 Per_3
conviventi con la madre, questo Collegio ritiene di dover confermare l'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
• Revoca l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore del primogenito Per_1
• Rigetta la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio;
Per_2
• Rigetta la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
• Conferma l'obbligo di mantenimento in favore dei figli e , maggiorenni ma non Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti, ponendo a carico del resistente la somma mensile di € 500,00 (250,00 a figlio) da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• Conferma, per il resto, la disciplina del divorzio;
• Spese compensate.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 18.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio