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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/10/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda Sezione Civile, in persona del giudi- ce monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3239/2023 R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 382/2023 TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rap- Parte_1 presentata e difesa dall'avvocato Alberto Cozzi, in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato con lui presso lo studio dell'avvocato Enrico Marulli in Vico Equense, alla via Stella n. 6; APPELLANTE E CONVENTO DEI in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. e amministratore unico frate rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avvocato Consuelomaria Riccio, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato in Piano di Sorrento alla via Corbo n. 8. APPELLATO
********* CONCLUSIONI: nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. l'appellante ha rassegnato le proprie conclusioni;
all'udienza del 7.10.2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, la parte appellante si è riportata alle conclusioni rassegnate in atti insistendo nell'accoglimento del gravame. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_2 in persona del legale rappresentante e amministratore unico frate
[...] [...]
ha convenuto in giudizio la società per ivi sentirla CP_3 Parte_1 condannare al risarcimento dei danni nella misura di euro 3.865,00, derivanti dall'inadempimento contrattuale imputato a parte convenuta. A tal fine, ha esposto che: aveva stipulato un contratto di somministrazione di servizi telefonici e linea Internet con parte convenuta la quale risultava abbo- nata con l'utenza telefonica n. 081.8781475; dal 10 dicembre 2017 al 20 maggio 2018 la società aveva sospeso illegittimamente la linea Parte_1
1 telefonica di rete fissa e la linea internet ADSL;
la sospensione aveva provoca- to enormi disagi per l'attività ricettiva compresa la perdita di celebrazione dei matrimoni;
malgrado le numerose sollecitazioni e denunce di disservizio, sfociate anche in un diffida formale del 9 maggio 2018 e in un invano tentati- vo di conciliazione il 29 maggio 2018, era rimasta inerte. Pt_1
La convenuta nel costituirsi ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito;
nel merito ha invocato l'infondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto. Il giudice di prime cure ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da parte convenuta, sul presupposto che dal contratto di telefonia denominato “Parla e Naviga” – stipulato dalle odierne parti processuali - non emergeva alcuna clausola – evocata da parte convenuta - che prevedeva in via esclusiva, nei casi di ricorso all'autorità giudiziaria, la competenza del Foro di Milano. Nel merito, il giudice di pace di Sorrento con la sentenza n. 382/2023, ha accolto la domanda attorea così motivando “le risultanze processuali (copiosa documentazione esibita e dichiarazioni rese dal teste escusso Testimone_1 in contraddittorio all'udienza del 25.2.2022 della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare anche in assenza di qualsiasi prova di segno contrario) confermano in toto quanto esposto e dedotto dall'istante nella domanda intro- duttiva del giudizio. La a parte l'eccezione di incompetenza per territo- Pt_1 rio del Giudice adito ha genericamente impugnato la domanda “perché infonda- ta in fatto e in diritto”, ma non ha dato prove di segno contrario né ha provato l'esistenza di cause a lei non ascrivibili”. Ha, quindi, condannato al pagamento, in favore del convento istante, Pt_1
a titolo di indennizzi e danno morale, della somma di euro 2.932,50, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese processuali.
1.1. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto gravame chiedendone Pt_1 la riforma, con conseguente condanna del in Controparte_4 persona dell'amministratore unico, alla restituzione in favore di parte appel- lante di quanto corrisposto in adempimento della sentenza impugnata per complessivi euro 5.200,00, con espressa rinuncia alla residua somma pari ad euro 143,81. Si è costituito in giudizio il in persona del Controparte_4 legale rappresentante e amministratore unico , il quale ha Controparte_2 eccepito in via preliminare l'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ha contestato la fondatezza del gravame, in fatto e in diritto, chieden- done il rigetto.
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex
2 art. 342 c.p.c. sollevata da parte convenuta. L'appello è ammissibile, atteso che il gravame contiene, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. la dettagliata formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione in relazione agli argomenti oggetto di disamina. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modifica dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questione e dei punti contestate della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso in esame l'appellante ha individuato in modo chiaro e preciso i punti della sentenza a suo avviso non conforme a diritto.
3. Con il primo motivo l'appellante ha censurato la pronuncia per avere, il Giudice di primo grado, erroneamente ritenuta fondata nel merito la domanda attorea e quindi per aver ritenuto responsabile di quanto lamentato Pt_1 dall'attore. In particolare, relativamente alla presunta sospensione della propria linea telefonica n. 081.8781475 ed internet “dal 10 dicembre 2017 al 20 maggio 2018”, l'appellante ha invocato il paragrafo 12.3. delle condizioni generali di contratto (che recita “Fastweb e/o eBisMedia non saranno responsabili dei danni derivanti al Cliente ad a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamento dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o da eventi di forza maggiore”), vale a dire l'oggettiva impossibilità della prestazione a causa di un impedimento tecnico Cont occorso in fase di migrazione da a VLL. La censura non si condivide. Occorre evidenziare che la richiesta di risarcimento del danno e di indennizzo è stata proposta dall'appellato a titolo contrattuale ed extracontrattuale e che la richiesta è stata accolta a titolo contrattuale, avendo il giudice di pace ravvisato la responsabilità contrattuale dell'appellante per non aver provato l'esatto adempimento del contratto, ritenuto provato per tabulas. In diritto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il debitore è tenuto al risarcimento del danno “se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
3 imputabile”. In base al consolidato principio affermato dalla S.C., a sezioni unite, con sentenza n. 13533 del 2001, in ordine al riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento delle obbligazioni, “… il creditore che agisca per la risolu- zione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa … ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo ine- satto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimo- strare l'avvenuto, esatto adempimento”. Alla stregua di quanto evidenziato, nel caso in esame, l'appellato utente aveva l'onere di provare la fonte negoziale del suo diritto e l'appellante operatore di telefonia era gravato, poi, di provare il fatto estintivo. Ebbene, quantunque abbia asserito di non essere responsabile della Pt_1 sospensione della linea telefonica e della rete Internet intestata a parte attrice, in ragione dell'impossibilità oggettiva della prestazione per un dedotto impe- Cont dimento tecnico occorso in fase di migrazione da a VLL, nulla ha provato sul punto, così non dimostrando il proprio esonero di responsabilità; né ha fornito la prova del proprio esatto adempimento. A ciò si aggiunga che non ha contestato il regolare pagamento dei Pt_1 servizi di cui avrebbe dovuto fruire parte attrice, così come non è stato oggetto di contestazione l'effettiva sospensione e/o interruzione della linea telefonica e rete Internet entro il preciso contesto temporale riferito. In sede di giudizio di primo grado, l'odierna appellata attraverso la produzione di fatture - per i servizi che avrebbe dovuto fornire - ha provato la Pt_1 regolarizzazione della propria posizione debitoria. In particolare, sono stati prodotti i documenti attestanti i pagamenti delle seguenti fatture:
- Fattura emessa il 02.04.2018, per il periodo di fatturazione compreso tra feb. 2018 e il 1° aprile 2018, per un importo di euro 130,24;
- Fattura emessa l'11.12.2017, per il periodo di fatturazione compreso tra il 16.10.2017 al 10.12.2017, per un importo pari ad euro 130,24;
4 - Fattura emessa il 5.02.2018, quale periodo di fatturazione dall'11.12.2017 al 04.02.2018, per un importo pari ad euro 134,63. Inoltre, parte appellata ha dimostrato di aver segnalato il guasto dapprima con una diffida ad adempiere l'11.2.2018 ove rappresentava che, dopo aver contattato il servizio assistenza, apprendeva da un operatore che l'interruzione non era dovuta a un guasto, ma a un cambiamento del codice di migrazione;
il 2.01.2018 e l'8.01.2018 contattava nuovamente il call center, ma anche in siffatte evenienze alcunché veniva risolto. Risulta altresì provato che con successiva pec all'indirizzo di , datata 8.5.2018, veniva ulte- Pt_1 riormente comunicato il disservizio. Ebbene, a fronte del dimostrato disservizio, la compagnia, sulla quale come sottolineato in precedenza incombeva il relativo onus probandi, quantunque abbia sostenuto che il disservizio lamentato dal Controparte_4 non poteva essere ricondotto a responsabilità di trattandosi di un Pt_1 problema verificatosi a causa di impedimento tecnico occorso in fase di migra- Cont zione di tecnologia da a VLL, <per la cui risoluzione positiva l'esponente aveva fatto tutto quanto in suo potere con tempestività ed efficienza>>, nulla ha dimostrato sul punto, essendo, invece, rimaste accertate (attraverso la produzione documentale) solo le plurime segnalazioni dell'odierno appellato rimaste senza esito. Di qui, il rigetto del primo motivo di appello.
3.1. Con il secondo motivo di gravame si è criticata la pronuncia di primo grado per avere il giudicante erroneamente ritenuto applicabili in sede giudi- ziale gli indennizzi di cui alla Delibera AGCOM n. 347/18/CONS. Nel caso in esame, l'attore ha chiesto varie voci di ristoro: un indennizzo per il disservizio calcolato in euro 1.510,00 (euro 10,00 x 151 giorni, esclusi i primi tre dal 20.12.2017 al 20.5.2018 indennizzabili secondo i parametri di cui alla delibera Agcom 73/11/CONS ovvero ottenuto moltiplicando l'ordinario para- metro di 10,00 euro pro die previsto dalla carta dei servizi), euro 755,00 per la linea ADSL pari ad euro 7,50X151 giorni qaule indennizzo accessorio sempre ai sensi della delibera Agcom 73/11/CONS; euro 100,00 per la mancata gestione del reclamo inviato dall'utente il 10.2.2018; euro 1.500,00 quale danno non patrimoniale ex 2059 c.c., il tutto per un totale di euro 3.865,00. Il giudice di pace, applicando la delibera Agcom 347/18/CONS, e calcolando il parametro di euro 7,50 per 151 giorni di disservizio, ha riconosciuto l'importo di euro 1.132,50 cui ha aggiunto euro 300,00 per la mancata risposta ai reclami ed euro 1.500,00 a titolo di danno quantificato equitativamente;
per un totale di euro 2.932,50. Come detto l'appellante ha censurato tale calcolo e soprattutto il richiamo alla
5 Delibera AGCOM n. 347/18/CONS che non sarebbe applicabile all'ipotesi in esame. Sul punto va chiarito che la domanda indennitaria ha presupposti difformi rispetto a quella risarcitoria e prescinde dalla prova del danno e persino dalla stessa sussistenza di esso. In particolare, nelle domande di indennizzo l'onere della prova si esaurisce nella dimostrazione dell'inizio e della durata del pregiudizio (nel caso di specie l'interruzione di un servizio); al contrario l'onere della prova in sede risarcito- ria è complesso e richiede la dimostrazione del danno e del nesso causale con l'inadempimento dell'altro contraente e questo, evidentemente, in quanto la ratio dell'istituto indennitario è di consentire il ristoro automatico e predeter- minato di un pregiudizio, generalmente di ridotta entità con riferimento alla fattispecie della somministrazione di servizi telefonici, con il riconoscimento di una somma di danaro in favore del soggetto pregiudicato. Tanto premesso, gli indennizzi che possono essere richiesti al giudice ordina- rio sono esclusivamente quelli previsti dal contratto e dalle condizioni genera- li, ovvero dalla carta dei servizi dell'operatore di telefonia (con funzione inte- grativa del contratto e x art. 1339 c.c.), mentre, viceversa non possono forma- re oggetto di tutela giurisdizionale gli indennizzi previsti nell'ambito della procedura amministrativa, alternativa a quella giudiziale, la cui funzione consiste proprio nel prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie, e la cui fonte, è l'art. 14 allegato alla Delibera 173-07-Cons., Regolamento delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti integrato dalle varie Deli- bere, quali la Delibera n. 73 del 2011, richiamata dall'appellante. Ne consegue che, nell'ambito di un ordinario procedimento civile di cognizio- ne, ove al cliente è consentito di agire al fine di ottenere il risarcimento del danno secondo i principi generali in materia di obbligazioni e contratti, non può essere chiesto, se non sulla base di espressa previsione contrattuale, il pagamento dell'indennizzo automatico erogabile all'esito di apposita procedu- ra amministrativa (in questo senso Cass. civ., n. 28230/2020; Trib. Frosino- ne, 29-4-2020; Trib. Firenze, n. 941 del 28-3-2023; Trib. Firenze, n. 2449 del 28-8-2023; Trib. Torino, n. 4865 del 27-9-2024, in onelegale.wolterskluwer.it); gli indennizzi previsti da parte dell'Autorità garante per le telecomunicazioni non equivalgono a una presunzione di esistenza dell'an del danno e non possono, quindi, supplire alla mancata prova del verificarsi del pregiudizio, potendo solo essere utilizzati quale parametro equitativo del quantum, a con- dizione che sussista la prova in ordine al pregiudizio subito (Cass. civ., n. 15349/2017; Cass. civ. Sez. III, Ord. n. 34152/2022; conforme anche Corte
6 d'appello civile Napoli sentenza n. 2895 del 26 giugno 2024). Tanto chiarito, calando le considerazioni che precedono nella vicenda in esame, deve convenirsi con parte appellante in ordine alla inammissibilità della diretta applicazione degli indennizzi in parola nella sede giurisdizionale e, dunque, dell'errore cui è incorso il giudice di prime cure il quale, come detto, ha invece applicato la Delibera AGCOM n. 347/18/CONS per la deter- minazione dell'indennizzo. Nella specie, partendo dal chiarito presupposto della effettiva sospensione del servizio, del resto non contestata dalla società di telefonia, perdurato per 151 giorni (dal 20 dicembre 2017 al 20 maggio 2018), deve trovare applicazione - come, peraltro, chiesto in via subordinata dall'appellante - l'art.
5.2 della Carta dei servizi rubricato “tempi di risoluzione per guasti tecnici” e del suc- cessivo articolo 5.3 intitolato “indennizzi”, che prevedono in caso di abbona- mento business come quello di specie, un indennizzo concordato contrattual- mente nell'importo di euro 10,00 per ogni giorno di disservizio. In definitiva, al Convento appellato spetta un indennizzo pari ad euro 1.510,00. Nessuna previsione è contenuta, invece, nella indicata carta dei servizi per la sospensione dei servizi accessori o per ritardata risposta ai reclami, sicché nulla è dovuto a tale titolo. Ne discende che, in accoglimento di tale motivo di impugnazione, la sentenza deve essere sul punto parzialmente riformata.
3.2. Con il terzo motivo di appello la società ha dedotto l'erroneità della pro- nuncia impugnata per avere il giudice di prime cure liquidato la somma di euro 1.500,00 a titolo di danno non patrimoniale ex 2059 c.c., in mancanza della prova circa l'esistenza dello stesso e del suo ammontare. La censura è parimenti fondata. In diritto va osservato che, come chiarito dalla suprema Corte, i diritti fonda- mentali della persona costituiscono sì un 'catalogo aperto', sicché è ben possibile che diritti in passato considerati secondari assurgano col tempo al rango di diritti fondamentali (ad esempio, il diritto all'identità personale;
all'oblio; alla riservatezza;
all'identità digitale); così come all'opposto non è raro che diritti un tempo reputati inviolabili cessino, col tempo, di avere qualsiasi rilievo giuridico (è il caso, ad esempio, del danno da usurpazione del titolo nobiliare o da seduzione con promessa di matrimonio). Tuttavia, affin- ché una situazione giuridica soggettiva possa qualificarsi come 'diritto fon- damentale della persona' sono necessari due requisiti: il diritto deve riguar- dare la persona e non il suo patrimonio;
l'esercizio di esso non può essere impedito, senza per ciò solo sopprimere o limitare la dignità o la libertà dell'essere umano.
7 Il guasto al telefono o alla linea telefonica, pertanto, quale che ne sia la dura- ta, non costituisce violazione di alcun diritto della persona costituzionalmen- te garantito, ed il suo avverarsi non può legittimare alcuna pretesa al risar- cimento di danni non patrimoniali. “L'inadempimento del gestore telefonico tale da impedire l'uso del telefono fisso, quale che ne sia la durata, non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali in quan- to il diritto a comunicare con un solo telefono non è un diritto fondamentale della persona, perché non necessario alla sopravvivenza, e l'impedimento dell'uso del telefono non menoma né la dignità, né la libertà dell'essere uma- no, né costituisce violazione di alcuna libertà costituzionalmente garantita, tanto meno quella di comunicare, posto che nulla vieterebbe in tal caso di servirsi di altri mezzi (primo fra tutti, un telefono sostitutivo), addossando alla controparte inadempiente il relativo pregiudizio patrimoniale” (Cassazio- ne civile sez. VI, 27/08/2020, n. 17894). Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, ritiene il tribunale che il non abbia provato il concreto ed effettivo Controparte_4 danno patito, risultando lo stesso solo genericamente allegato e supportato da una altrettanto generica prova testimoniale. Difatti, il testimone escusso in primo grado, , quantunque Testimone_1 abbia confermato l'indiscussa sospensione della rete telefonica in uso al convento e abbia affermato che “Nel periodo dicembre 2017- maggio 2018 noi confratelli per comunicare con l'esterno abbiamo utilizzato i nostri telefoni cellulari, a nostre spese, abbiamo perso numerose celebrazioni di matrimoni perché le persone non riuscivano a comunicare con noi”, non si valuta abbia soddisfatto l'onere probatorio incombente sull'attore. Ne consegue che, in assenza di specifica prova, in ordine all'effettivo e concre- to pregiudizio patito dall'istante - il quale, ad esempio, nulla ha allegato circa le spese per le telefonate sostenute, circa il fatto che presso detto convento si celebrassero matrimoni in quel periodo dell'anno, circa il numero di celebra- zioni perse a causa della mancanza del telefono, né avendo dimostrato che era attraverso tale strumento (telefono) che venivano prenotati matrimoni o altri eventi - nulla può essere allo stesso riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, non potendosi lo stesso considerare in re ipsa ed essendo il danno liquidabile equitativamente solo laddove ne sia provata l'effettiva esistenza. Ne deriva che la domanda attorea sul punto va respinta e il motivo di appello accolto.
4. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado.
8 Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di prov- vedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18- 7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000).
4.1. In ragione del parziale accoglimento della domanda le spese di lite del primo grado di giudizio, devono essere compensate per un quarto, mentre per la restante parte seguono il principio della soccombenza dell'appellante e si liquidano di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei para- metri medi, previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese e delle questioni in concreto trattate (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00: fase studio, euro 236,00; fase introduttiva, euro 252,00; fase istrutto- ria/trattazione, euro 352,00; fase decisionale, euro 425,00. Il tutto ridotto di un quarto), con distrazione in favore dell'avvocato Consuelomaria Riccio dichiaratasi antistataria.
4.2. Il parziale accoglimento dell'appello, fondato solo per alcuni dei motivi di gravame, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio. Invero, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass. 21 ottobre 2009, n. 22381; Cass, civ., ord., 20888/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richie- sta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del
[...]
della somma di euro 1.510,00 a titolo di indennizzo;
Parte_3
B. compensa nella misura di un quarto le spese processuali del primo grado di giudizio e condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento della restante parte in favore del Convento dei Frati Ca-
9 puccini, che liquida nell'importo già decurtato in euro 98,00 per spese vive ed euro 948,75 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella mi- sura del 15 per cento, i.v.a. e c.p. a., se dovute, da distrarsi in favore in fa- vore dell'avvocato Consuelomaria Riccio dichiaratasi antistataria;
C. compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
D. condanna il alla restituzione dell'importo in Controparte_4 eccesso pagato in esecuzione della sentenza riformata. Così deciso in Torre Annunziata il 12 ottobre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
10
in persona del legale rappresentante p.t., rap- Parte_1 presentata e difesa dall'avvocato Alberto Cozzi, in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato con lui presso lo studio dell'avvocato Enrico Marulli in Vico Equense, alla via Stella n. 6; APPELLANTE E CONVENTO DEI in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. e amministratore unico frate rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avvocato Consuelomaria Riccio, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato in Piano di Sorrento alla via Corbo n. 8. APPELLATO
********* CONCLUSIONI: nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. l'appellante ha rassegnato le proprie conclusioni;
all'udienza del 7.10.2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, la parte appellante si è riportata alle conclusioni rassegnate in atti insistendo nell'accoglimento del gravame. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_2 in persona del legale rappresentante e amministratore unico frate
[...] [...]
ha convenuto in giudizio la società per ivi sentirla CP_3 Parte_1 condannare al risarcimento dei danni nella misura di euro 3.865,00, derivanti dall'inadempimento contrattuale imputato a parte convenuta. A tal fine, ha esposto che: aveva stipulato un contratto di somministrazione di servizi telefonici e linea Internet con parte convenuta la quale risultava abbo- nata con l'utenza telefonica n. 081.8781475; dal 10 dicembre 2017 al 20 maggio 2018 la società aveva sospeso illegittimamente la linea Parte_1
1 telefonica di rete fissa e la linea internet ADSL;
la sospensione aveva provoca- to enormi disagi per l'attività ricettiva compresa la perdita di celebrazione dei matrimoni;
malgrado le numerose sollecitazioni e denunce di disservizio, sfociate anche in un diffida formale del 9 maggio 2018 e in un invano tentati- vo di conciliazione il 29 maggio 2018, era rimasta inerte. Pt_1
La convenuta nel costituirsi ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito;
nel merito ha invocato l'infondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto. Il giudice di prime cure ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da parte convenuta, sul presupposto che dal contratto di telefonia denominato “Parla e Naviga” – stipulato dalle odierne parti processuali - non emergeva alcuna clausola – evocata da parte convenuta - che prevedeva in via esclusiva, nei casi di ricorso all'autorità giudiziaria, la competenza del Foro di Milano. Nel merito, il giudice di pace di Sorrento con la sentenza n. 382/2023, ha accolto la domanda attorea così motivando “le risultanze processuali (copiosa documentazione esibita e dichiarazioni rese dal teste escusso Testimone_1 in contraddittorio all'udienza del 25.2.2022 della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare anche in assenza di qualsiasi prova di segno contrario) confermano in toto quanto esposto e dedotto dall'istante nella domanda intro- duttiva del giudizio. La a parte l'eccezione di incompetenza per territo- Pt_1 rio del Giudice adito ha genericamente impugnato la domanda “perché infonda- ta in fatto e in diritto”, ma non ha dato prove di segno contrario né ha provato l'esistenza di cause a lei non ascrivibili”. Ha, quindi, condannato al pagamento, in favore del convento istante, Pt_1
a titolo di indennizzi e danno morale, della somma di euro 2.932,50, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese processuali.
1.1. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto gravame chiedendone Pt_1 la riforma, con conseguente condanna del in Controparte_4 persona dell'amministratore unico, alla restituzione in favore di parte appel- lante di quanto corrisposto in adempimento della sentenza impugnata per complessivi euro 5.200,00, con espressa rinuncia alla residua somma pari ad euro 143,81. Si è costituito in giudizio il in persona del Controparte_4 legale rappresentante e amministratore unico , il quale ha Controparte_2 eccepito in via preliminare l'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ha contestato la fondatezza del gravame, in fatto e in diritto, chieden- done il rigetto.
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex
2 art. 342 c.p.c. sollevata da parte convenuta. L'appello è ammissibile, atteso che il gravame contiene, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. la dettagliata formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione in relazione agli argomenti oggetto di disamina. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modifica dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questione e dei punti contestate della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso in esame l'appellante ha individuato in modo chiaro e preciso i punti della sentenza a suo avviso non conforme a diritto.
3. Con il primo motivo l'appellante ha censurato la pronuncia per avere, il Giudice di primo grado, erroneamente ritenuta fondata nel merito la domanda attorea e quindi per aver ritenuto responsabile di quanto lamentato Pt_1 dall'attore. In particolare, relativamente alla presunta sospensione della propria linea telefonica n. 081.8781475 ed internet “dal 10 dicembre 2017 al 20 maggio 2018”, l'appellante ha invocato il paragrafo 12.3. delle condizioni generali di contratto (che recita “Fastweb e/o eBisMedia non saranno responsabili dei danni derivanti al Cliente ad a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamento dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o da eventi di forza maggiore”), vale a dire l'oggettiva impossibilità della prestazione a causa di un impedimento tecnico Cont occorso in fase di migrazione da a VLL. La censura non si condivide. Occorre evidenziare che la richiesta di risarcimento del danno e di indennizzo è stata proposta dall'appellato a titolo contrattuale ed extracontrattuale e che la richiesta è stata accolta a titolo contrattuale, avendo il giudice di pace ravvisato la responsabilità contrattuale dell'appellante per non aver provato l'esatto adempimento del contratto, ritenuto provato per tabulas. In diritto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il debitore è tenuto al risarcimento del danno “se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
3 imputabile”. In base al consolidato principio affermato dalla S.C., a sezioni unite, con sentenza n. 13533 del 2001, in ordine al riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento delle obbligazioni, “… il creditore che agisca per la risolu- zione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa … ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo ine- satto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimo- strare l'avvenuto, esatto adempimento”. Alla stregua di quanto evidenziato, nel caso in esame, l'appellato utente aveva l'onere di provare la fonte negoziale del suo diritto e l'appellante operatore di telefonia era gravato, poi, di provare il fatto estintivo. Ebbene, quantunque abbia asserito di non essere responsabile della Pt_1 sospensione della linea telefonica e della rete Internet intestata a parte attrice, in ragione dell'impossibilità oggettiva della prestazione per un dedotto impe- Cont dimento tecnico occorso in fase di migrazione da a VLL, nulla ha provato sul punto, così non dimostrando il proprio esonero di responsabilità; né ha fornito la prova del proprio esatto adempimento. A ciò si aggiunga che non ha contestato il regolare pagamento dei Pt_1 servizi di cui avrebbe dovuto fruire parte attrice, così come non è stato oggetto di contestazione l'effettiva sospensione e/o interruzione della linea telefonica e rete Internet entro il preciso contesto temporale riferito. In sede di giudizio di primo grado, l'odierna appellata attraverso la produzione di fatture - per i servizi che avrebbe dovuto fornire - ha provato la Pt_1 regolarizzazione della propria posizione debitoria. In particolare, sono stati prodotti i documenti attestanti i pagamenti delle seguenti fatture:
- Fattura emessa il 02.04.2018, per il periodo di fatturazione compreso tra feb. 2018 e il 1° aprile 2018, per un importo di euro 130,24;
- Fattura emessa l'11.12.2017, per il periodo di fatturazione compreso tra il 16.10.2017 al 10.12.2017, per un importo pari ad euro 130,24;
4 - Fattura emessa il 5.02.2018, quale periodo di fatturazione dall'11.12.2017 al 04.02.2018, per un importo pari ad euro 134,63. Inoltre, parte appellata ha dimostrato di aver segnalato il guasto dapprima con una diffida ad adempiere l'11.2.2018 ove rappresentava che, dopo aver contattato il servizio assistenza, apprendeva da un operatore che l'interruzione non era dovuta a un guasto, ma a un cambiamento del codice di migrazione;
il 2.01.2018 e l'8.01.2018 contattava nuovamente il call center, ma anche in siffatte evenienze alcunché veniva risolto. Risulta altresì provato che con successiva pec all'indirizzo di , datata 8.5.2018, veniva ulte- Pt_1 riormente comunicato il disservizio. Ebbene, a fronte del dimostrato disservizio, la compagnia, sulla quale come sottolineato in precedenza incombeva il relativo onus probandi, quantunque abbia sostenuto che il disservizio lamentato dal Controparte_4 non poteva essere ricondotto a responsabilità di trattandosi di un Pt_1 problema verificatosi a causa di impedimento tecnico occorso in fase di migra- Cont zione di tecnologia da a VLL, <per la cui risoluzione positiva l'esponente aveva fatto tutto quanto in suo potere con tempestività ed efficienza>>, nulla ha dimostrato sul punto, essendo, invece, rimaste accertate (attraverso la produzione documentale) solo le plurime segnalazioni dell'odierno appellato rimaste senza esito. Di qui, il rigetto del primo motivo di appello.
3.1. Con il secondo motivo di gravame si è criticata la pronuncia di primo grado per avere il giudicante erroneamente ritenuto applicabili in sede giudi- ziale gli indennizzi di cui alla Delibera AGCOM n. 347/18/CONS. Nel caso in esame, l'attore ha chiesto varie voci di ristoro: un indennizzo per il disservizio calcolato in euro 1.510,00 (euro 10,00 x 151 giorni, esclusi i primi tre dal 20.12.2017 al 20.5.2018 indennizzabili secondo i parametri di cui alla delibera Agcom 73/11/CONS ovvero ottenuto moltiplicando l'ordinario para- metro di 10,00 euro pro die previsto dalla carta dei servizi), euro 755,00 per la linea ADSL pari ad euro 7,50X151 giorni qaule indennizzo accessorio sempre ai sensi della delibera Agcom 73/11/CONS; euro 100,00 per la mancata gestione del reclamo inviato dall'utente il 10.2.2018; euro 1.500,00 quale danno non patrimoniale ex 2059 c.c., il tutto per un totale di euro 3.865,00. Il giudice di pace, applicando la delibera Agcom 347/18/CONS, e calcolando il parametro di euro 7,50 per 151 giorni di disservizio, ha riconosciuto l'importo di euro 1.132,50 cui ha aggiunto euro 300,00 per la mancata risposta ai reclami ed euro 1.500,00 a titolo di danno quantificato equitativamente;
per un totale di euro 2.932,50. Come detto l'appellante ha censurato tale calcolo e soprattutto il richiamo alla
5 Delibera AGCOM n. 347/18/CONS che non sarebbe applicabile all'ipotesi in esame. Sul punto va chiarito che la domanda indennitaria ha presupposti difformi rispetto a quella risarcitoria e prescinde dalla prova del danno e persino dalla stessa sussistenza di esso. In particolare, nelle domande di indennizzo l'onere della prova si esaurisce nella dimostrazione dell'inizio e della durata del pregiudizio (nel caso di specie l'interruzione di un servizio); al contrario l'onere della prova in sede risarcito- ria è complesso e richiede la dimostrazione del danno e del nesso causale con l'inadempimento dell'altro contraente e questo, evidentemente, in quanto la ratio dell'istituto indennitario è di consentire il ristoro automatico e predeter- minato di un pregiudizio, generalmente di ridotta entità con riferimento alla fattispecie della somministrazione di servizi telefonici, con il riconoscimento di una somma di danaro in favore del soggetto pregiudicato. Tanto premesso, gli indennizzi che possono essere richiesti al giudice ordina- rio sono esclusivamente quelli previsti dal contratto e dalle condizioni genera- li, ovvero dalla carta dei servizi dell'operatore di telefonia (con funzione inte- grativa del contratto e x art. 1339 c.c.), mentre, viceversa non possono forma- re oggetto di tutela giurisdizionale gli indennizzi previsti nell'ambito della procedura amministrativa, alternativa a quella giudiziale, la cui funzione consiste proprio nel prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie, e la cui fonte, è l'art. 14 allegato alla Delibera 173-07-Cons., Regolamento delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti integrato dalle varie Deli- bere, quali la Delibera n. 73 del 2011, richiamata dall'appellante. Ne consegue che, nell'ambito di un ordinario procedimento civile di cognizio- ne, ove al cliente è consentito di agire al fine di ottenere il risarcimento del danno secondo i principi generali in materia di obbligazioni e contratti, non può essere chiesto, se non sulla base di espressa previsione contrattuale, il pagamento dell'indennizzo automatico erogabile all'esito di apposita procedu- ra amministrativa (in questo senso Cass. civ., n. 28230/2020; Trib. Frosino- ne, 29-4-2020; Trib. Firenze, n. 941 del 28-3-2023; Trib. Firenze, n. 2449 del 28-8-2023; Trib. Torino, n. 4865 del 27-9-2024, in onelegale.wolterskluwer.it); gli indennizzi previsti da parte dell'Autorità garante per le telecomunicazioni non equivalgono a una presunzione di esistenza dell'an del danno e non possono, quindi, supplire alla mancata prova del verificarsi del pregiudizio, potendo solo essere utilizzati quale parametro equitativo del quantum, a con- dizione che sussista la prova in ordine al pregiudizio subito (Cass. civ., n. 15349/2017; Cass. civ. Sez. III, Ord. n. 34152/2022; conforme anche Corte
6 d'appello civile Napoli sentenza n. 2895 del 26 giugno 2024). Tanto chiarito, calando le considerazioni che precedono nella vicenda in esame, deve convenirsi con parte appellante in ordine alla inammissibilità della diretta applicazione degli indennizzi in parola nella sede giurisdizionale e, dunque, dell'errore cui è incorso il giudice di prime cure il quale, come detto, ha invece applicato la Delibera AGCOM n. 347/18/CONS per la deter- minazione dell'indennizzo. Nella specie, partendo dal chiarito presupposto della effettiva sospensione del servizio, del resto non contestata dalla società di telefonia, perdurato per 151 giorni (dal 20 dicembre 2017 al 20 maggio 2018), deve trovare applicazione - come, peraltro, chiesto in via subordinata dall'appellante - l'art.
5.2 della Carta dei servizi rubricato “tempi di risoluzione per guasti tecnici” e del suc- cessivo articolo 5.3 intitolato “indennizzi”, che prevedono in caso di abbona- mento business come quello di specie, un indennizzo concordato contrattual- mente nell'importo di euro 10,00 per ogni giorno di disservizio. In definitiva, al Convento appellato spetta un indennizzo pari ad euro 1.510,00. Nessuna previsione è contenuta, invece, nella indicata carta dei servizi per la sospensione dei servizi accessori o per ritardata risposta ai reclami, sicché nulla è dovuto a tale titolo. Ne discende che, in accoglimento di tale motivo di impugnazione, la sentenza deve essere sul punto parzialmente riformata.
3.2. Con il terzo motivo di appello la società ha dedotto l'erroneità della pro- nuncia impugnata per avere il giudice di prime cure liquidato la somma di euro 1.500,00 a titolo di danno non patrimoniale ex 2059 c.c., in mancanza della prova circa l'esistenza dello stesso e del suo ammontare. La censura è parimenti fondata. In diritto va osservato che, come chiarito dalla suprema Corte, i diritti fonda- mentali della persona costituiscono sì un 'catalogo aperto', sicché è ben possibile che diritti in passato considerati secondari assurgano col tempo al rango di diritti fondamentali (ad esempio, il diritto all'identità personale;
all'oblio; alla riservatezza;
all'identità digitale); così come all'opposto non è raro che diritti un tempo reputati inviolabili cessino, col tempo, di avere qualsiasi rilievo giuridico (è il caso, ad esempio, del danno da usurpazione del titolo nobiliare o da seduzione con promessa di matrimonio). Tuttavia, affin- ché una situazione giuridica soggettiva possa qualificarsi come 'diritto fon- damentale della persona' sono necessari due requisiti: il diritto deve riguar- dare la persona e non il suo patrimonio;
l'esercizio di esso non può essere impedito, senza per ciò solo sopprimere o limitare la dignità o la libertà dell'essere umano.
7 Il guasto al telefono o alla linea telefonica, pertanto, quale che ne sia la dura- ta, non costituisce violazione di alcun diritto della persona costituzionalmen- te garantito, ed il suo avverarsi non può legittimare alcuna pretesa al risar- cimento di danni non patrimoniali. “L'inadempimento del gestore telefonico tale da impedire l'uso del telefono fisso, quale che ne sia la durata, non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali in quan- to il diritto a comunicare con un solo telefono non è un diritto fondamentale della persona, perché non necessario alla sopravvivenza, e l'impedimento dell'uso del telefono non menoma né la dignità, né la libertà dell'essere uma- no, né costituisce violazione di alcuna libertà costituzionalmente garantita, tanto meno quella di comunicare, posto che nulla vieterebbe in tal caso di servirsi di altri mezzi (primo fra tutti, un telefono sostitutivo), addossando alla controparte inadempiente il relativo pregiudizio patrimoniale” (Cassazio- ne civile sez. VI, 27/08/2020, n. 17894). Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, ritiene il tribunale che il non abbia provato il concreto ed effettivo Controparte_4 danno patito, risultando lo stesso solo genericamente allegato e supportato da una altrettanto generica prova testimoniale. Difatti, il testimone escusso in primo grado, , quantunque Testimone_1 abbia confermato l'indiscussa sospensione della rete telefonica in uso al convento e abbia affermato che “Nel periodo dicembre 2017- maggio 2018 noi confratelli per comunicare con l'esterno abbiamo utilizzato i nostri telefoni cellulari, a nostre spese, abbiamo perso numerose celebrazioni di matrimoni perché le persone non riuscivano a comunicare con noi”, non si valuta abbia soddisfatto l'onere probatorio incombente sull'attore. Ne consegue che, in assenza di specifica prova, in ordine all'effettivo e concre- to pregiudizio patito dall'istante - il quale, ad esempio, nulla ha allegato circa le spese per le telefonate sostenute, circa il fatto che presso detto convento si celebrassero matrimoni in quel periodo dell'anno, circa il numero di celebra- zioni perse a causa della mancanza del telefono, né avendo dimostrato che era attraverso tale strumento (telefono) che venivano prenotati matrimoni o altri eventi - nulla può essere allo stesso riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, non potendosi lo stesso considerare in re ipsa ed essendo il danno liquidabile equitativamente solo laddove ne sia provata l'effettiva esistenza. Ne deriva che la domanda attorea sul punto va respinta e il motivo di appello accolto.
4. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado.
8 Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di prov- vedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18- 7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000).
4.1. In ragione del parziale accoglimento della domanda le spese di lite del primo grado di giudizio, devono essere compensate per un quarto, mentre per la restante parte seguono il principio della soccombenza dell'appellante e si liquidano di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei para- metri medi, previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese e delle questioni in concreto trattate (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00: fase studio, euro 236,00; fase introduttiva, euro 252,00; fase istrutto- ria/trattazione, euro 352,00; fase decisionale, euro 425,00. Il tutto ridotto di un quarto), con distrazione in favore dell'avvocato Consuelomaria Riccio dichiaratasi antistataria.
4.2. Il parziale accoglimento dell'appello, fondato solo per alcuni dei motivi di gravame, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio. Invero, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass. 21 ottobre 2009, n. 22381; Cass, civ., ord., 20888/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richie- sta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del
[...]
della somma di euro 1.510,00 a titolo di indennizzo;
Parte_3
B. compensa nella misura di un quarto le spese processuali del primo grado di giudizio e condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento della restante parte in favore del Convento dei Frati Ca-
9 puccini, che liquida nell'importo già decurtato in euro 98,00 per spese vive ed euro 948,75 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella mi- sura del 15 per cento, i.v.a. e c.p. a., se dovute, da distrarsi in favore in fa- vore dell'avvocato Consuelomaria Riccio dichiaratasi antistataria;
C. compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
D. condanna il alla restituzione dell'importo in Controparte_4 eccesso pagato in esecuzione della sentenza riformata. Così deciso in Torre Annunziata il 12 ottobre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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