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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/11/2024, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso all'udienza del 7.11.2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2015 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2015 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: retribuzione ”, e vertente
TRA
, (CF: ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in S. Maria di Castellabate alla via Colombo n° 11 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Montone, dal quale è rappresentato e difeso come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 avv. Pierpaolo Piccirilli, con sede presso la Casa Comunale in Montecorice
(SA) alla Via degli Abruzzi, 15, ed elettivamente domiciliato in Perdifumo
(SA), Via Difesa, 29, presso lo studio dell'avv. Luigi Villani, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto nonché di deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 2 maggio 2016;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale all'udienza del 07.11.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.12.2015, il ricorrente , Parte_1 conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale il Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., al fine di sentir dichiarare testualmente “…a) accertarsi che il ricorrente ha diritto al compenso incentivante di cui all'art 92 del D.L.vo
163/2006, per le attività svolte presso il Comune di dal 2003 e fino alla CP_1 cessazione del rapporto di lavoro;
2) dichiararsi che i compensi spettanti devono essere calcolati con le modalità ed i criteri previsti dal regolamento del Comune di CP_1 adottato con delibera di G.M. n. 73 del 01 04 2005; 3) determinarsi le somme spettanti nella misura quantificata dal Giudice a seguito di specifica CTU;
4) condannarsi
l'amministrazione resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio il resistente in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., il quale, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre vittoria di spese di giudizio.
Istruita la causa con produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere rigettata.
L'esame della controversia impone in primo luogo una succinta ricognizione del panorama normativo di riferimento. In particolare la questione trova fondamento normativo, come accennato in narrativa, nell'art. 92 del d.lgs. n.
163 del 2006, vigente all'epoca dell'esecuzione della gran parte delle attività di
RUP in questione, e, prima dell'approvazione di tale disposizione normativa, nell'analoga disposizione di cui all'art. 18 della L. n. 109/1994. Più specificamente l'art. 18 da ultimo citato, commi 1 e 2, prevedeva che: -“Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonchè tra i loro collaboratori. La percentuale
Pag. 2 di 8 effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera”. Il richiamato art. 16, comma 7, della stessa L. n. 109/94, poi, precisava che:
“Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonchè agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonchè degli altri enti aggiudicatori o realizzatori”.
Il richiamato art. 16, comma 7, della stessa L. n. 109/94, poi, precisava che:
“Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonchè agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in
Pag. 3 di 8 ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonchè degli altri enti aggiudicatori o realizzatori”.
Disposizioni similari sono state mantenute nell'ambito del d.lgs n. 163 del
2006, i cui articoli 92, comma 5 (poi abrogato dall'art. 13, comma 1, del D.L.
24 giugno 2014, n. 90), e 93, comma 7, nella loro formulazione originaria
(prima delle modifiche operate con l'art. 1, comma 10-quater, lettera a, del
D.L. 23 ottobre 2008, n. 162), rispettivamente prevedevano: - art. 92, comma
5: Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all' articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri;
successivamente, con le modifiche del 2008, è stato precisato che: limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo
Pag. 4 di 8 corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo - art. 93, comma 7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonchè agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonchè degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
Questo sintetico panorama delle disposizioni di maggior rilievo rispetto alla vicenda in esame consente di fissare anche alcuni principi di diritto attinenti ai presupposti per il legittimo conseguimento dell'incentivazione in questione.
In primo luogo risulta evidente come, con la previsione normativa in parola, il legislatore, nell'intento di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni e di limitare il ricorso all'affidamento di incarichi tecnici professionali a soggetti esterni, anche a salvaguardia delle pubbliche finanze, abbia introdotto un'ipotesi eccezionale rispetto al principio generale di onnicomprensività e determinazione contrattuale della retribuzione di pubblici dipendenti (artt. 2, 24, 40 e 45 del d.lgs. n. 165/2001), sicché le disposizioni che prevedono l'incentivo vanno reputate come norme di stretta interpretazione, insuscettibili di applicazione analogica ex art. 14.
Al fine di poter addivenire alla assegnazione dell'incentivo per le attività espletate in fase di progettazione, pur non essendo necessario che si giunga all'esito della fase di affidamento o di esecuzione dell'appalto, occorre
Pag. 5 di 8 quantomeno che l'attività tecnica espletata abbia consentito il raggiungimento della fase di pubblicazione del bando di gara o di spedizione degli inviti.
Risulta indispensabile, inoltre, l'approvazione di un regolamento dell'amministrazione locale che operi una specifica predeterminazione dei criteri di ripartizione dell'incentivo e della percentuale effettiva complessiva ed individuale da distribuire tra i soggetti, facenti parte dell'organico dell'amministrazione, tassativamente indicati dalla normativa (responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, incaricati della redazione del piano di sicurezza, incaricati della direzione dei lavori, incaricati del collaudo, collaboratori dei medesimi), poiché in mancanza di regolamento disciplinante gli aspetti in questione la corresponsione dell'incentivo sarebbe illegittima. Può essere corrisposto, per un principio di effettività delle attività incentivate, soltanto previa verifica da parte del dirigente della struttura competente del buon esito della specifica attività effettivamente svolta dal dipendente e della sua stretta attinenza all'incarico per il quale la norma prevede l'incentivo; e ciò anche in coerenza con il principio di cui all'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, per il quale “le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese”.
Ovviamente questo principio risulta inscindibile da quello dell'alterità tra il beneficiario dell'incentivo e colui che è chiamato alla valutazione del buon esito del progetto, non potendo la qualità del risultato essere attestata dalla stessa persona che andrà a fruire dell'incentivazione.
Ulteriore requisito imprescindibile per l'erogazione dell'incentivo, desumibile dal menzionato art. 93 del d.lgs. n. 163/2006, tanto che il principio è stato rimarcato nell'ambito della stessa regolamentazione della citata in precedenza
(art. 4, comma 3), è che le risorse derivanti dall' applicazione dell'art. 92, comma 5, d.lgs. cit. (già art. 18, L. n. 109/94), possono essere erogate come retribuzione di risultato solo a condizione che sussistano i finanziamenti
Pag. 6 di 8 destinati all'esecuzione delle relative opere pubbliche e, naturalmente, limitatamente al solo anno di riferimento temporale dello stesso finanziamento.
La parte ricorrente, si è limitata essenzialmente a fornire dimostrazione documentale relativa: all'approvazione da parte di una serie di progetti di lavori pubblici, in massima parte da eseguirsi in regime di project financing e di locazione finanziaria;
alla propria designazione quale R.U.P. nell'ambito dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione di detti interventi (come le diverse modalità prescelte dall'amministrazione per ciascuno di essi); alla pubblicazione dei bandi per l'aggiudica della fase progettuale ed attuativa in relazione alle opere da attuare mediante project financing o locazione finanziaria.
Ma non è stato fornito per nessuno degli interventi oggetto della domanda il quadro economico delle opere, con l'inserimento dell'incentivazione de qua, o, comunque, la prova dell'appostazione in bilancio della relativa voce di spesa. Il che, per quel che si è detto, è sufficiente ad escludere in radice la possibilità per il tecnico, viepiù nella sua veste di R.U.P., di ottenere dall'Ente il riconoscimento di detta componente economica.
Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte ricorrente così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del
Lavoro, dott. Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 16.12.2015 da , nei Parte_1 confronti del in persona del Sindaco p.t., ogni avversa Controparte_1 istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente in favore del Parte_1 Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida in
Pag. 7 di 8 complessivi € 1.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi
Così deciso in Vallo della Lucania 07 novembre 2024
Il G.D.L.
Dott. Mario Miele
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso all'udienza del 7.11.2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2015 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2015 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: retribuzione ”, e vertente
TRA
, (CF: ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in S. Maria di Castellabate alla via Colombo n° 11 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Montone, dal quale è rappresentato e difeso come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 avv. Pierpaolo Piccirilli, con sede presso la Casa Comunale in Montecorice
(SA) alla Via degli Abruzzi, 15, ed elettivamente domiciliato in Perdifumo
(SA), Via Difesa, 29, presso lo studio dell'avv. Luigi Villani, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto nonché di deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 2 maggio 2016;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale all'udienza del 07.11.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.12.2015, il ricorrente , Parte_1 conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale il Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., al fine di sentir dichiarare testualmente “…a) accertarsi che il ricorrente ha diritto al compenso incentivante di cui all'art 92 del D.L.vo
163/2006, per le attività svolte presso il Comune di dal 2003 e fino alla CP_1 cessazione del rapporto di lavoro;
2) dichiararsi che i compensi spettanti devono essere calcolati con le modalità ed i criteri previsti dal regolamento del Comune di CP_1 adottato con delibera di G.M. n. 73 del 01 04 2005; 3) determinarsi le somme spettanti nella misura quantificata dal Giudice a seguito di specifica CTU;
4) condannarsi
l'amministrazione resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio il resistente in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., il quale, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre vittoria di spese di giudizio.
Istruita la causa con produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere rigettata.
L'esame della controversia impone in primo luogo una succinta ricognizione del panorama normativo di riferimento. In particolare la questione trova fondamento normativo, come accennato in narrativa, nell'art. 92 del d.lgs. n.
163 del 2006, vigente all'epoca dell'esecuzione della gran parte delle attività di
RUP in questione, e, prima dell'approvazione di tale disposizione normativa, nell'analoga disposizione di cui all'art. 18 della L. n. 109/1994. Più specificamente l'art. 18 da ultimo citato, commi 1 e 2, prevedeva che: -“Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonchè tra i loro collaboratori. La percentuale
Pag. 2 di 8 effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera”. Il richiamato art. 16, comma 7, della stessa L. n. 109/94, poi, precisava che:
“Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonchè agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonchè degli altri enti aggiudicatori o realizzatori”.
Il richiamato art. 16, comma 7, della stessa L. n. 109/94, poi, precisava che:
“Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonchè agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in
Pag. 3 di 8 ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonchè degli altri enti aggiudicatori o realizzatori”.
Disposizioni similari sono state mantenute nell'ambito del d.lgs n. 163 del
2006, i cui articoli 92, comma 5 (poi abrogato dall'art. 13, comma 1, del D.L.
24 giugno 2014, n. 90), e 93, comma 7, nella loro formulazione originaria
(prima delle modifiche operate con l'art. 1, comma 10-quater, lettera a, del
D.L. 23 ottobre 2008, n. 162), rispettivamente prevedevano: - art. 92, comma
5: Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all' articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri;
successivamente, con le modifiche del 2008, è stato precisato che: limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo
Pag. 4 di 8 corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo - art. 93, comma 7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonchè agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonchè degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
Questo sintetico panorama delle disposizioni di maggior rilievo rispetto alla vicenda in esame consente di fissare anche alcuni principi di diritto attinenti ai presupposti per il legittimo conseguimento dell'incentivazione in questione.
In primo luogo risulta evidente come, con la previsione normativa in parola, il legislatore, nell'intento di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni e di limitare il ricorso all'affidamento di incarichi tecnici professionali a soggetti esterni, anche a salvaguardia delle pubbliche finanze, abbia introdotto un'ipotesi eccezionale rispetto al principio generale di onnicomprensività e determinazione contrattuale della retribuzione di pubblici dipendenti (artt. 2, 24, 40 e 45 del d.lgs. n. 165/2001), sicché le disposizioni che prevedono l'incentivo vanno reputate come norme di stretta interpretazione, insuscettibili di applicazione analogica ex art. 14.
Al fine di poter addivenire alla assegnazione dell'incentivo per le attività espletate in fase di progettazione, pur non essendo necessario che si giunga all'esito della fase di affidamento o di esecuzione dell'appalto, occorre
Pag. 5 di 8 quantomeno che l'attività tecnica espletata abbia consentito il raggiungimento della fase di pubblicazione del bando di gara o di spedizione degli inviti.
Risulta indispensabile, inoltre, l'approvazione di un regolamento dell'amministrazione locale che operi una specifica predeterminazione dei criteri di ripartizione dell'incentivo e della percentuale effettiva complessiva ed individuale da distribuire tra i soggetti, facenti parte dell'organico dell'amministrazione, tassativamente indicati dalla normativa (responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, incaricati della redazione del piano di sicurezza, incaricati della direzione dei lavori, incaricati del collaudo, collaboratori dei medesimi), poiché in mancanza di regolamento disciplinante gli aspetti in questione la corresponsione dell'incentivo sarebbe illegittima. Può essere corrisposto, per un principio di effettività delle attività incentivate, soltanto previa verifica da parte del dirigente della struttura competente del buon esito della specifica attività effettivamente svolta dal dipendente e della sua stretta attinenza all'incarico per il quale la norma prevede l'incentivo; e ciò anche in coerenza con il principio di cui all'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, per il quale “le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese”.
Ovviamente questo principio risulta inscindibile da quello dell'alterità tra il beneficiario dell'incentivo e colui che è chiamato alla valutazione del buon esito del progetto, non potendo la qualità del risultato essere attestata dalla stessa persona che andrà a fruire dell'incentivazione.
Ulteriore requisito imprescindibile per l'erogazione dell'incentivo, desumibile dal menzionato art. 93 del d.lgs. n. 163/2006, tanto che il principio è stato rimarcato nell'ambito della stessa regolamentazione della citata in precedenza
(art. 4, comma 3), è che le risorse derivanti dall' applicazione dell'art. 92, comma 5, d.lgs. cit. (già art. 18, L. n. 109/94), possono essere erogate come retribuzione di risultato solo a condizione che sussistano i finanziamenti
Pag. 6 di 8 destinati all'esecuzione delle relative opere pubbliche e, naturalmente, limitatamente al solo anno di riferimento temporale dello stesso finanziamento.
La parte ricorrente, si è limitata essenzialmente a fornire dimostrazione documentale relativa: all'approvazione da parte di una serie di progetti di lavori pubblici, in massima parte da eseguirsi in regime di project financing e di locazione finanziaria;
alla propria designazione quale R.U.P. nell'ambito dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione di detti interventi (come le diverse modalità prescelte dall'amministrazione per ciascuno di essi); alla pubblicazione dei bandi per l'aggiudica della fase progettuale ed attuativa in relazione alle opere da attuare mediante project financing o locazione finanziaria.
Ma non è stato fornito per nessuno degli interventi oggetto della domanda il quadro economico delle opere, con l'inserimento dell'incentivazione de qua, o, comunque, la prova dell'appostazione in bilancio della relativa voce di spesa. Il che, per quel che si è detto, è sufficiente ad escludere in radice la possibilità per il tecnico, viepiù nella sua veste di R.U.P., di ottenere dall'Ente il riconoscimento di detta componente economica.
Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte ricorrente così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del
Lavoro, dott. Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 16.12.2015 da , nei Parte_1 confronti del in persona del Sindaco p.t., ogni avversa Controparte_1 istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente in favore del Parte_1 Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida in
Pag. 7 di 8 complessivi € 1.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi
Così deciso in Vallo della Lucania 07 novembre 2024
Il G.D.L.
Dott. Mario Miele
Pag. 8 di 8