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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 868/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. AN OR Presidente dott. RI SA TE Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 868/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVI LAURA Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. SALVI MARCO;
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FOSSI PAOLA;
CP_1 C.F._1
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 2965/2022 del Tribunale di Firenze, emessa e pubblicata il 20/10/2022;
con ordinanza del Consigliere istruttore emessa ex art. 352 c.p.c. in data 1° agosto 2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3.7.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione e riservata al Collegio sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per la parte appellante principale: “voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2695/2022, depositata il 20.10.2022, e previa reiezione dell'appello incidentale di controparte, dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo, illegittimo o, comunque, inefficace per carenza dei presupposti previsti dalla legge
pagina 1 di 27 per la sua emissione e/o per l'infondatezza della pretesa creditoria, e per l'effetto revocarlo, annullarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace, in ogni caso accertare e dichiarare che niente è dovuto dalla al Geom. per i motivi di cui in Parte_1 CP_1 narrativa;
in via riconvenzionale, - previo accertamento della nullità del contratto intercorso “inter partes” e del diritto della alla restituzione degli Parte_1 acconti pagati, condannare l'opposto al pagamento della somma di € 12.776,00, ovvero di quella somma da quantificarsi in corso di causa e che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”;
Per la parte appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: A) alla luce delle difese tutte svolte in questa sede e in primo grado e da intendersi integralmente reiterate, e sulla scorta dei motivi di cui alla premessa della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata il 14.10.2024, respingere tutti i motivi d'appello proposti dalla Parte_1 poiché infondati in fatto ed in diritto e, B) in accoglimento dell'appello incidentale,
[...] riformare la sentenza gravata n. 2965/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il
20.10.2022, e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni: 1) nel merito: in tesi: respingere l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare la al pagamento Parte_1 dell'importo ingiunto;
causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte di Appello, proponendo gravame avverso la CP_1 sentenza n. 2965/2022, emessa e pubblicata il 20/10/2022, con cui il Tribunale di
Firenze, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, aveva condannato essa opponente al pagamento in favore del geometra della somma di € 55.794,90, oltre interessi CP_1
e spese di lite e di CTU, compensate per la metà.
Il giudice di prime cure premetteva che con atto di citazione Parte_1 notificato il 12.2.2018, aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
6099/2017, con cui il Tribunale di Firenze, su ricorso del geometra le CP_1 aveva ingiunto il pagamento della somma di € 147.182,36, oltre interessi e spese, a titolo di compensi per le prestazioni professionali descritte nella parcella approvata dal competente ordine professionale. A sostegno dell'opposizione, l'opponente aveva eccepito la nullità del contratto d'opera professionale ex art. 1418 c.c. in relazione all'art pagina 2 di 27 2229 c.c. per violazione dell'art. 16 lett. l) e m) del R.D. 11.2.1929 n. 274, la prescrizione presuntiva del credito, l'inadempimento del professionista nonché la pattuizione del diverso compenso di € 18.000,00, omnia, e aveva chiesto, in via riconvenzionale, la restituzione della somma di € 12.776,00, versata a titolo di acconto.
Ciò premesso, nella resistenza del decideva la controversia sulla base dei CP_1 documenti acquisiti in causa e dell'espletata CTU, respingendo le eccezioni di nullità del contratto d'opera professionale dedotto in causa nonché quella di prescrizione del credito e accertando l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte del professionista incaricato.
Infine, sul quantum debeatur, riteneva che non avesse ricevuto adeguato riscontro probatorio la deduzione dell'opponente in merito all'esistenza di una pattuizione “a corpo” stabilita in € 18.000,00 e che il compenso spettante dovesse essere determinato secondo le tariffe professionali vigenti all'epoca della conclusione dell'incarico, in forza delle quali, esclusa la maggiorazione per l'urgenza in quanto non provata e ritenute già ricomprese le trasferte su Ancona e Volterra, l'importo da liquidare al ammontava a € CP_1
55.794,90, oltre IVA, oneri di legge e interessi ex D. Lgs n. 231/2002 a decorrere dalla costituzione in mora.
Avverso la suddetta decisione, interponeva tempestivo gravame Parte_1 sulla base di sei motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante si doleva che il giudice di prime cure, muovendo da un'erronea ricostruzione dei limiti delle competenze professionali dei geometri e appiattendosi acriticamente sulle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, senza in alcun modo considerare le censure ad essa rivolte, aveva dichiarato - sul presupposto erroneo che si trattava di una “modesta costruzione” e che il tecnico si era limitato alla progettazione e direzione architettonica - che era da escludere che il contratto d'opera intellettuale “de quo” esorbitasse dalle competenze professionali del giungendo CP_1 alla non condivisibile conclusione che esso era senz'altro valido ed efficace, il tutto, peraltro, senza tener conto che l'immobile era ubicato nel Comune di Montelupo F.no, classificato in zona sismica 3, talché, giusta la previsione dell'art. 17 della legge 2.2.1974
n. 64, la sua progettazione, sia strutturale che architettonica, era sottratta alle competenze professionali dei geometri.
Con il secondo motivo, deduceva violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e
132 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2721 c.c. censurando l'errore in cui era incorso il primo pagina 3 di 27 giudice nel ritenere che la prescrizione presuntiva fosse stata sollevata in relazione alla somma ingiunta, laddove, per contro, l'eccezione riguardava la somma residua di €
6.000,00 rispetto al compenso di € 18.000,00 che era stato pattuito inter partes, secondo quanto egli aveva chiesto di dimostrare attraverso la prova per testi formulata in atti, la cui ammissione era stata negata con motivazione palesemente viziata.
Con il terzo motivo, si doleva che il giudice di prime cure avesse dichiarato non sussistenti gli inadempimenti contestati al sulla base di una motivazione inidonea CP_1
a sostenere il rigetto dell'eccezione dal momento che la richiesta di integrazione documentale da parte della P.A. non costituiva un'attività necessitata ed usuale della scansione procedimentale ma derivava da un errore professionale del tecnico ed era indice di un'evidente carenza della documentazione necessaria allo svolgimento fisiologico della procedura.
Con il quarto motivo, censurava l'iter motivazionale nella parte relativa al quantum debeautur evidenziando che il non aveva dato prova di aver espletato tutte le CP_1 attività per le quali aveva avanzato domanda di pagamento, che dall'importo oggetto di condanna non erano state decurtate le somme già pacificamente riscosse e che, in ogni caso, dovevano essere escluse le prestazioni riportate nella notula che eccedevano la competenza professionale dei geometri.
Con il quinto motivo, impugnava il capo relativo alle “conclusioni” raggiunte dal
Tribunale, la cui erroneità, stante la dipendenza dai capi precedenti, era conseguente a tutte le censure già formulate.
Infine, con il sesto motivo, lamentava che il primo giudice non avesse tenuto in alcuna considerazione, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, la circostanza che l'importo azionato in via monitoria corrispondeva a circa tre volte l'importo riconosciuto.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il geometra CP_1 contestando in fatto e in diritto i motivi di appello e spiegando a sua volta appello
[...] incidentale basato su tre motivi di gravame, con i quali censurava la sentenza di prime cure: 1) nella parte relativa alla determinazione del quantum debeatur, laddove era stata effettuata un'“arbitraria ed immotivata liquidazione di onorari in misura ridotta in assenza di motivazione”, procedendo anche all'indebita esclusione sia “degli onorari a discrezione e di quelli a vacazione”, sia “della maggiorazione dovuta all'urgenza della prestazione” e sia della “maggiorazione per la parzializzazione della prestazione”; 2) nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, laddove nel dispositivo della sentenza pagina 4 di 27 impugnata era prevista una compensazione al 50% delle spese di CTU mentre nella parte motiva queste erano state poste a carico integrale della 3) nella parte Parte_1 relativa alla liquidazione delle spese di lite, laddove le spese di mediazione erano state erroneamente quantificate in € 1.000,00 e laddove si era applicata la compensazione al
50%. Infine, in via istruttoria, instava per la chiamata a chiarimenti del CTU e per l'ammissione della prova per testi già articolata in primo grado.
Esaurita la trattazione, veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e assegnati alle parti i relativi termini;
indi, mutato nel frattempo il Consigliere Istruttore (decreto 7/10.3.2025), all'udienza del 3 luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione e riservata al Collegio con provvedimento dell'1.8.2025 sulle conclusioni delle parti come sopra precisate dinanzi al nuovo Consigliere Istruttore.
1. Sulla nullità del contratto d'opera intellettuale
Nel ricorso monitorio, il allegò che nel luglio 2007 la ebbe a CP_1 Parte_1 conferirgli “l'incarico di procedere alla redazione e presentazione di un progetto edilizio per la realizzazione di un capannone ad uso deposito merci e materiali, con uffici, su un terreno sito in Comune di Montelupo Fiorentino, Loc. Le Pratella, Via Impruneta”.
L'opponente, nel contestare la pretesa creditoria avanzata dal Parte_1 geometra eccepì la nullità del contratto d'opera de quo in quanto la prestazione CP_1 in esso dedotta era riservata agli ingegneri e agli architetti e, dunque, esorbitava dalle competenze proprie del geometra.
Il giudice di prime cure, aderendo alle conclusioni dell'espletata CTU, escludeva che si vertesse in ipotesi di attività vietata ai geometri e ciò faceva sulla base di un iter motivazionale che presta il fianco alle censure mosse dall'appellante con il primo motivo di gravame.
In particolare, gli snodi principali del ragionamento del Tribunale sono rappresentati dal fatto che nel caso di specie l'opera si sarebbe caratterizzata per semplicità “sia dal punto di vista costruttivo che funzionale-distributivo” e quindi sarebbe stato possibile definirla
“modesta costruzione”, e dal fatto che il geometra aveva eseguito CP_1 esclusivamente la progettazione architettonica dell'edificio, senza essere coinvolto nella redazione della progettazione e direzione dei lavori strutturali.
pagina 5 di 27 L'appellante sottopone a censura entrambe le affermazioni, lamentando anche una sostanziale omessa o apparente motivazione, avendo il giudice di prime cure, senza alcuna valutazione critica dei rilievi svolti dal proprio CT, assiomaticamente ritenuto l'edificio de quo progettabile da un geometra, quanto meno dal punto di vista architettonico, senza tener conto che l'immobile si trova ubicato in Comune classificato in zona sismica 3 e che, giusta la previsione dell'art. 17 della legge 2.2.1974 n. 64, la sua progettazione, sia strutturale che architettonica, è sottratta alle competenze professionali dei geometri.
Inoltre, evidenzia come le caratteristiche dimensionali, costruttive e strutturali dell'edificio de quo avrebbero dovuto indurre, prima il CTU e poi il Tribunale, ad affermare che esso non poteva essere considerato una “piccola o modesta costruzione” ai sensi dell'art. 16 lett. l) e m) del R.D. 11.2.1929 n. 274 e, di conseguenza, che la sua progettazione, architettonica o strutturale, era sottratta alla competenza professionale dei geometri diplomati, sia sotto il profilo “qualitativo” che “quantitativo”.
Si duole altresì che si sia dato rilievo ad una pretesa, quanto inesistente, differenza tra progettazione strutturale e progettazione architettonica, sostenendosi erroneamente che quest'ultima possa competere ai geometri al di là della tipologia di costruzione da realizzare e alla sua ubicazione.
Rimarca poi l'immotivato rigetto della propria richiesta di chiamata a chiarimenti del CTU, dopo che il Tribunale neppure in sentenza aveva esplicitato le ragioni per cui riteneva infondati i rilievi mossi contro l'elaborato peritale, che appariva non solo lacunoso, avendo omesso il CTU di compiere un'indagine approfondita in ordine alle tre caratteristiche (dimensionali, strutturali e tecnologiche) che connotano un edificio come di modesta entità, ma anche incongruente laddove, pur avendo il tecnico incaricato dall'ufficio riconosciuto le notevoli dimensioni dell'edificio “in quanto sviluppa una superficie lorda di circa 1.472 mq.” aveva poi contraddittoriamente e laconicamente affermato che esso risultava composto da volumi semplici e di forma estremamente regolare e che non aveva rilevato la presenza di dotazioni impiantistiche “complesse”, omettendo ogni considerazione sulle caratteristiche strutturali dell'edificio.
Infine, sottolinea l'inconferenza e l'erroneità del riferimento operato dal primo giudice ai parametri adottati dal (ed alla circolare del Parte_2
Consiglio Nazionale Dei Geometri), nonché del riferimento compiuto alla mancanza di rilievi da parte della P.A. e alla notula tassata dal Parte_3 pagina 6 di 27 Le doglianze dell'appellante sono fondate alla stregua delle considerazioni che seguono.
1.1 La motivazione apparente.
Il CTU nella relazione depositata in atti affermava che “il fabbricato oggetto di vertenza è un capannone artigianale-industriale sito in Montelupo Fiorentino (FI), ed ubicato all'interno dell'area produttiva di più recente edificazione, denominata Le Pratella, in angolo alla via Impruneta con la via Caltagirone. Il fabbricato di che trattasi è un capannone del tipo prefabbricato con struttura in cemento armato, e risulta costituito da un corpo di fabbrica di forma rettangolare di dimensioni 43 mt circa x 34 mt circa in pianta, con sviluppo in altezza di circa 7 mt, con una corte interna scoperta di circa 260 mq;
le coperture sono ad una falda con pendenza verso l'esterno ed altezza di gronda costante” (pag. 7 della CTU in atti).
Osservava, quindi, in merito alla “modestia della costruzione in parola”: “il sottoscritto
C.T.U., presa visione del capannone di che trattasi, nonché degli elaborati progettuali che ne hanno consentito la realizzazione, conferma che trattasi di edificio che rientra nella tipologia artigianale/industriale che si caratterizza per la semplicità sia da un punto di vista costruttivo che funzionale-distributivo; il capannone artigianale, di indubbia forma elementare, presenta struttura portante in cemento armato ed elementi di tamponamento prefabbricati;
pur di notevoli dimensioni, in quanto sviluppa una superficie lorda di circa 1.472 mq, il capannone in oggetto risulta composto da volumi semplici e di forma estremamente regolare, con delimitazione dei soli servizi igienici nelle porzioni ad uso artigianale, ed organizzato con schema planimetrico semplice per quanto attiene la porzione ad uffici. Sotto il profilo delle caratteristiche tecnologiche del medesimo, il sottoscritto C.T.U. non ha rilevato la presenza di dotazioni impiantistiche
“complesse”, trattandosi di semplice impianto di riscaldamento e raffrescamento della porzione ad uffici, ed impianto fotovoltaico sulla copertura. Il fabbricato in oggetto si caratterizza dunque per la semplicità tipologica e costruttiva che lo ascrive alla ordinaria produzione edilizia di fabbricati artigianali del medesimo tenore;
il sottoscritto non ravvisa nella progettazione architettonica di un siffatto edificio intrinseche difficoltà tecniche né particolari complessità di natura tecnica e/o progettuale, e pertanto il capannone artigianale-industriale di che trattasi risulta riconducibile alla fattispecie della
“modesta costruzione”.
L'appellante evidenzia come, nell'ambito del contraddittorio tecnico sviluppatosi tra il CTU
e di CT di parte opponente, fosse emersa divergenza sul concetto di “modesta pagina 7 di 27 costruzione” in relazione all'ubicazione e alle specifiche caratteristiche dell'edificio de quo,
e come tali elementi fossero stati sottoposti al consulente d'ufficio sin dalla prima memoria tecnica preliminare depositata dall'architetto tecnico della Per_1 Parte_1
[...]
In particolare, quest'ultimo, dopo aver richiamato la previsione dell'art. 16 del R.D.
274/1929, lett. l) e m), sulle competenze professionali dei geometri, rappresentava come nel caso di specie non si rientrasse né nell'una né nell'altra ipotesi dal momento che la costruzione oggetto di causa non era né una costruzione rurale (lettera l) né una costruzione civile (lettera m) bensì un edificio industriale, adibito a deposito merci e uffici, e, comunque, quand'anche la si fosse considerata una costruzione civile, non poteva certo essere qualificata come “modesta”, stante le sue caratteristiche dimensionali (mq. 1.578,00, altezza ml 7 e volume complessivo di mc 11.046,00), strutturali (insistente in zona sismica, con struttura portante in cemento armato e con elementi strutturali e di tamponamento prefabbricati) e tecnologiche (dotato di impianti di riscaldamento e di condizionamento e di un impianto fotovoltaico). Inoltre, evidenziava, sotto il profilo delle specifiche competenze richieste, che per la progettazione di un capannone industriale complesso, anche dal solo punto di vista architettonico, erano necessarie una serie di competenze nel campo strutturale ed impiantistico che esulavano dalla formazione professionale del geometra.
Analoghe considerazioni erano contenute nelle “Osservazioni alla relazione del CTU
Geom. depositate dopo la trasmissione della bozza da parte del CTU. Persona_2
La replica a tali rilievi era fornita dal CTU a pag. 24 e ss. della relazione in atti.
Orbene, dalla lettura di tale risposta è agevole ricavare come il CTU, pur dinanzi ai puntuali rilievi del CT di parte opponente, che davano conto di un'innegabile complessità del fabbricato sia dal punto di vista dimensionale, che dal punto di vista strutturale e impiantistico, si fosse limitato laconicamente a ribadire le proprie conclusioni senza minimamente spiegare le ragioni per le quali, tra tutti gli elementi offerti al suo vaglio, egli aveva ritenuto di selezionare, a fondamento del proprio giudizio tecnico, la semplicità dei volumi e la forma regolare dell'edificio, minimizzando tutti gli altri pur se di maggior pregnanza, né come fosse giunto a negare difficoltà tecniche e di calcolo nella progettazione architettonica pur in presenza di un edificio ricadente in zona sismica 3, indicazione quest'ultima del tutto trascurata ed anzi neppure registrata nel proprio elaborato. pagina 8 di 27 Va poi ulteriormente evidenziato come il difensore dell'opponente, nelle note scritte depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, avesse sottoposto al
Tribunale le medesime osservazioni critiche denunciando la frettolosa e inefficace replica del CTU, fornita senza prendere a riferimento ed analizzare i parametri del proprio CT e omettendo completamente di rilevare che il capannone si trovava in zona sismica.
Infine, nelle note di precisazione delle conclusioni veniva chiesta da parte opponente la chiamata a chiarimenti del CTU (o la rinnovazione dell'indagine) e nelle note conclusionali autorizzate venivano ribadite le medesime richieste e criticità (cfr. da pag. 26 a pag. 29).
A fronte di tale excursus, non può non apparire insoddisfacente la motivazione della sentenza laddove il primo giudice, dopo aver riportato le conclusioni del CTU, ha dichiarato sbrigativamente di condividerle affermando: “A seguito delle osservazioni del
CTP di parte opponente, il CTU ha ribadito la semplicità dell'opera sia dal punto di vista costruttivo che funzionale-distributivo. Sul punto si ritiene di fare proprie le valutazioni eseguite dall'ausiliare, in quanto congruamente argomentate anche in repliche alle osservazioni formulate dalle parti”, senza minimamente rilevare le lacune motivazionali che l'elaborato peritale, per contro, presentava alla luce delle puntuali e specifiche censure del consulente tecnico di parte opponente e, anzi, mostrando una acritica acquiescenza ad esse.
Orbene, come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di legittimità “Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n.
15804 del 06/06/2024; Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 32069 del 20/11/2023; Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8460 del 05/05/2020).
Il motivo è dunque fondato, con conseguente declaratoria di nullità in parte qua, della sentenza gravata.
1.2 La normativa applicabile.
pagina 9 di 27 Principio consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità è quello secondo il quale i requisiti di validità dei contratti sono regolati dalla legge del tempo in cui essi vengono conclusi (cfr. Cass. 12 ottobre 1979, n. 5349; Cass. 12 aprile 1980, n. 2370; Cass.
27/3/2002 n. 4434).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti risulta che i lavori per cui è causa furono autorizzati con permesso di costruire n° 194 del 29.11.2007 rilasciato dal
Comune di Montelupo Fiorentino, su domanda presentata il 27.7.2007, seguito dalla variante in corso d'opera concessa con provvedimento n. 253/2009 del 16.6.2009, poi da successive varianti parziali in corso d'opera a seguito di presentazione della SCIA n. 213 del 23.11.2011; la comunicazione di fine lavori è del 1° giugno 2012.
La richiesta di rilascio di titolo edilizio, presentata al Comune di Montelupo Fiorentino alla in data 27.7.2007, reca l'indicazione del geometra quale Parte_1 CP_1 progettista, per cui vi è da ritenere che a quella data l'incarico fosse già stato conferito al suddetto professionista (cfr. doc. A4 busta n. 3 all. fascicolo parte appellata).
Ciò premesso, si evidenzia come la materia dei limiti della competenza professionale dei geometri trovi la sua originaria regolamentazione nell'art 16 del RD 274/1929, che stabilisce le competenze dei geometri in ambito di progettazione e direzione dei lavori, nei seguenti termini: l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone;
nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.
Nella materia è successivamente intervenuta la L. 1086 del 1971, che ha disciplinato le opere di conglomerato cementizio armato, stabilendo all'art. 2 che la costruzione delle stesse deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. La normativa, nel ribadire i “limiti delle rispettive competenze” delle varie figure professionali, chiaramente rinvia, senza introdurre autonomi ed pagina 10 di 27 innovativi criteri attributivi di competenza, alle previgenti rispettive normative professionali di riferimento, tra le quali, dunque, per quanto riguarda i geometri, quella di cui al citato RD (cfr. in tal senso Cass. 8/4/2009 n. 8543).
Più di recente, la materia è stata infine completamente innovata dal D. L.vo 212/2010, che ha abrogato il R.D. n. 2229/1939, introducendo, per quanto qui interessa, una diversa disciplina delle competenze dei geometri. Trattandosi di una disciplina chiaramente innovativa e non interpretativa della precedente normativa, la sua applicazione non produce effetti retroattivi idonei ad incidere sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore (cfr. Cass. Sez. II, 12 novembre 2019, n.
29227; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1473 del 2022).
Nel caso di specie, l'incarico è stato conferito nel 2007 e dunque all'attività realizzata dal geometra dovrà applicarsi la normativa vigente al momento della conclusione del CP_1 contratto e, dunque, il RD n. 2229/1939.
1.3. L'inquadramento dell'attività espletata dal geometra CP_1
Si sostiene da parte del geometra che l'attività di progettazione “architettonica” CP_1 da lui espletata riguarderebbe una costruzione da considerarsi modesta e come tale rientrante nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m), del r.d. n. 274 del 1929.
Il giudice di prime cure ha accolto tale tesi sulla base di un impianto motivazionale che oltre che affetto da nullità, per quanto già in precedenza osservato, risulta lacunoso e in contrasto con l'orientamento costantemente espresso nella materia dalla giurisprudenza di legittimità, esponendosi alle fondate critiche dell'appellante.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che i limiti posti dall'art. 16, lett. m), del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 alla competenza professionale dei geometri rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, indicando invece un preciso requisito, ovverosia la natura di annesso agricolo dei manufatti (aspetto, questo, pacificamente da escludere con riferimento alla fattispecie), per le opere eccezionalmente progettabili dai predetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato. È da ritenersi, pertanto, esclusa la possibilità di un'interpretazione pagina 11 di 27 estensiva o "evolutiva" di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme – quali l'art. 2 della legge 5 novembre 1971, n.1086 e l'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 – che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale (cfr. Cass. Sez.
2, Sentenza n. 29235 del 2019; Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 9072 del 2022; Sez. 2,
Ordinanza n. 10261 del 2022 Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9073 del 2023).
In particolare, la Suprema Corte ha specificato come il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare “modesta” e, quindi, se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m), r.d. n. 274 del
1929, consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle (cfr. Cass. Civ. Sez. 2,
Ordinanza n. 2913 del 07/02/2020).
Ora, a tal fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato, assume invece significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. n. 64 del 1974, la quale impone calcoli complessi, che esulano dalle competenze professionali dei geometri
(cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 5871 del 08/03/2017; Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n.
27502 del 2022).
Nel caso di specie, è rimasto accertato che la prestazione del in qualità di CP_1 geometra, ebbe ad oggetto la stesura del primo progetto del capannone artigianale/industriale per cui è causa, di ragguardevoli dimensioni (di mq. 1.472,00-
1.578,00, altezza ml 7 e volume complessivo di mc 11.046,00), con struttura portante in cemento armato e con elementi strutturali e di tamponamento prefabbricati, dotato di impianti di riscaldamento e di condizionamento e di un impianto fotovoltaico, insistente in zona sismica 3, nonché la stesura della prima variante - che, come è dato evincere dalla
CTU, comportò numerose variazioni al progetto iniziale “dalla sostituzione della struttura in acciaio ad una in c.a., alle varianti nella distribuzione interna dei pilastri e delle scale, alle variazioni di tutti i prospetti per la diversa localizzazione delle finestre e dei portoni, alla collocazione di tralicci metallici sopra la corte interna, ecc.” (cfr. pag. 15 della relazione in atti) - e delle varianti successive.
pagina 12 di 27 Dati questi, a fronte dei quali, è veramente arduo sostenere, come ha fatto il primo giudice, che la progettazione eseguita dal geometra abbia riguardato una CP_1
“costruzione modesta” non implicante difficoltà tecniche e non necessitante di capacità e di conoscenze tecnico-scientifiche ben maggiori di quelle del geometra.
Né esplica rilievo il fatto che al competevano la sola progettazione CP_1
“architettonica” e la direzione “architettonica” dell'edificio, in affiancamento agli ingegneri incaricati dalla committenza di progettare le strutture.
Si osserva, in primo luogo, che quanto sopra evidenziato circa le concrete attività svolte dal geometra e attestate dal CTU sulla base della documentazione prodotta in CP_1 atti, smentisce nettamente l'assunto secondo cui il professionista si sarebbe limitato a
“riempire l'ossatura” dell'edificio e a determinarne “la forma estetica” risultando, per contro, che egli progettò interventi variegati e di ampio respiro e di non secondaria complessità su porzioni dell'edifico alcune delle quali aventi anche funzione strutturale e di stabilità del fabbricato (si veda, ad esempio, la descrizione dell'intervento di cui alla prima variante contenuta nella CTU: “dalla sostituzione della struttura in acciaio ad una in c.a., alle varianti nella distribuzione interna dei pilastri e delle scale”).
Inoltre, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità "la categoria del «progetto architettonico» non ha riscontro (…) nella legge e nella giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte, la quale ha sempre affermato (cfr. sentenze di questa Corte n. 3262 del
1979 e 286 del 1984, non recenti, ma mai contraddette) che i geometri, ai sensi dell'art.
16 del regolamento professionale di cui al r.d. 1:1 febbraio 1929 n. 274, non possono redigere progetti, sia di massima che esecutivi, di costruzioni che comportino l'impiego di conglomerati cementizi, semplici o armati, in strutture statiche e portanti" (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sentenza 5 novembre 2004, n. 21185; cfr. anche Cass. Sez.
2, Sentenza n. 25531 del 2015).
Ad ogni modo, non vi è dubbio che i medesimi limiti (di cui alle lettere l e m dell'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 cit.) che regolano le attribuzioni della competenza progettuale strutturale dei geometri vigono anche per quella “architettonica” (cfr. Sez. 3,
Ordinanza n. 39230 del 2021).
La stessa giurisprudenza amministrativa citata dal giudice di prime cure, laddove prevede la possibilità di “scindere” la progettazione e di affidare la parte relativa alle strutture di cemento armato ai tecnici abilitati e al geometra la progettazione architettonica, lo fa indicando pur sempre il limite delle “modeste costruzioni civili”, al fine di evitare pagina 13 di 27 comportamenti elusivi del combinato disposto delle lettere l) e m) dell'art. 16 R.D. n. 274 del 1929; sicché, il suo richiamo non si confà alle costruzioni di tipo industriale, come quella oggetto di causa, di notevoli dimensioni, a struttura complessa e insistenti in zona sismica.
Quanto poi all'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui, in base alla circolare 21.10.2008 del Consiglio Nazionale dei Geometri, le medesime considerazioni varrebbero “pienamente anche per le costruzioni a destinazione industriale o commerciale, come previsto anche dalla tariffa professionale (legge n. 144/1949) ed a maggior ragione la competenza non può essere messa in dubbio per le costruzioni con strutture prefabbricate di cui all'art. 9 della medesima legge n. 1086/1971”, l'appellante ha buon gioco nell'evidenziare come le circolari della pubblica amministrazione, anche qualora contengano direttive agli uffici gerarchicamente subordinati, esprimono esclusivamente un parere non vincolante, oltre che per gli uffici a cui sono dirette, per la stessa autorità che le ha emanate e per il giudice. Pertanto, la cd. interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce fonte di diritto, né è soggetta al controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione (ex artt. 111
Cost. e 360 c.p.c.), trattandosi non di manifestazione di attività normativa, ma di attività interna alla medesima pubblica amministrazione, destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, ma inidonea ad incidere sui rapporti giuridici
(principio espresso in relazione a circolari emanate in materia tributaria: cfr. Cass. Sez.
5, Ordinanza n. 35098 del 2022 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28119 del 2022 ma estendibile, attesa l'eadem ratio, anche a circolari in materia di competenze professionali).
In aggiunta, va poi ribadito che - come già in precedenza osservato - non è l'utilizzo o meno del cemento armato né il ricorso a parti prefabbricate ad essere indice di semplicità costruttiva, dovendosi invece valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle.
Ciò premesso, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il ragionamento del Tribunale sul punto non è censurabile sotto il profilo della dedotta violazione dell'art. 132 c.c. in quanto esso, benché fondato su erronei presupposti e inidoneo a corroborare la tesi accolta nella sentenza impugnata, non è tale da rendere non percepibile il fondamento della decisione.
pagina 14 di 27 Parimenti da condividere è il rilievo dell'appellante circa l'inconferenza del riferimento, compiuto in sentenza, ai parametri adottati dal Parte_2 che nella pubblicazione relativa alle “competenze professionali degli ingegneri
[...] juniores” afferma che la giurisprudenza individua generalmente le strutture di modesta entità con i “canonici 5.000 mq”. Invero, nel caso di specie non siamo in presenza della figura del c.d. “ingegnere junior”, tecnico che ha conseguito un diploma universitario
(corso di laurea triennale in ingegneria ed iscritto nella sezione B dell'Albo degli
Ingegneri), ma di quella del geometra, in relazione alle cui più limitata professionalità tecnica il R.D. n. 274/1929 pone degli invalicabili limiti di competenza.
Infine, il fatto che non vi siano state obiezioni da parte degli organi amministrativi competenti e che il collegio dei geometri abbia tassato la notula del sono CP_1 circostanze del tutto irrilevanti rispetto alla valutazione che il giudice di merito è chiamato a compiere.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il contratto di prestazione d'opera per cui è causa, laddove prevedeva che il geometra dovesse eseguire la progettazione del CP_1 capannone ad uso deposito merci e materiali, con uffici, su un terreno sito in Comune di
Montelupo Fiorentino, Loc. Le Pratella, Via Impruneta” è affetto da nullità in parte qua, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrarietà a norme imperative.
Da qui, la superfluità di ogni ulteriore approfondimento di natura tecnica richiesto dall'appellante.
2. Sul diritto del geometra al compenso CP_1
Una volta accertato che l'attività professionale del geometra ha avuto ad oggetto CP_1 lavori esulanti per legge dalle sue competenze professionali, deve essere escluso il relativo diritto al compenso del professionista, in applicazione del disposto dell'art. 2231, comma 1, c.c., che, nei casi in cui l'esercizio di un'attività professionale sia condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, espressamente nega l'azione per il pagamento del compenso al professionista non iscritto (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n.
9072 del 2022).
Il che va affermato per tutte le attività espletate dal in violazione del divieto di CP_1 legge e a quelle strettamente correlate, in relazione sia al progetto originario che alle varianti in corso d'opera, ovvero: stesura del progetto di massima, preventivo sommario, progetto esecutivo, particolari costruttivi, direzione lavori, redazione delle tavole relative pagina 15 di 27 alla posa in opera di pannelli fotovoltaici sulla copertura del fabbricato e richiesta di parere preventivo, rilievo e restituzione grafica della struttura portante a tralicci metallici.
Resta invece ferma la validità del contratto con riferimento ai differenti ulteriori adempimenti posti in essere dal geometra pur eseguiti nell'ambito dei medesimi CP_1 lavori, ma rientranti nella competenza del geometra e dotati di una specifica autonomia rispetto alle attività travolte da nullità.
Giova rammentare, in proposito, che la regola dell'art. 1419 c.c., comma 1, enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la
"conservazione", in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale.
Da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (cfr. in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021; cfr. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 2314 del 05/02/2016; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18794 del 04/07/2023;
Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021 cit.).
Infine, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato la validità del rapporto contrattuale (ed il conseguente diritto al compenso) del geometra, per le attività rientranti nelle sue competenze professionali, seppure compiute nell'ambito di lavori in parte esulanti dalle sue competenze, senza che ciò comporti la nullità dell'intero incarico ai sensi degli artt. 2231 e 1418 c.c. Dunque, in caso di progettazione e direzione lavori di un edificio che comprenda sia opere rientranti nelle competenze del geometra sia opere riservate a ingegneri o architetti, il compenso va riconosciuto limitatamente alle prestazioni per le quali il geometra è abilitato, anche quando queste siano parte di un progetto unitario realizzato in collaborazione con altri professionisti (cfr. Cass. n°
5559/2022).
Va poi ulteriormente considerato che, tra i motivi di appello incidentale proposti dal come meglio si dirà nel prosieguo, vi è anche il rilievo concernente l'erronea e CP_1
l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sul compenso per le attività indicate nella notula depositata, sotto le voci “onorari a discrezione” e “onorari a vacazione”. pagina 16 di 27 Tanto premesso, si osserva che, come è pacifico in causa, al geometra furono CP_1 demandate anche le autonome pratiche concernenti l'agibilità e l'accatastamento del fabbricato (cfr. pag. 8 dell'opposizione a d.i.), per le quali il professionista era munito delle necessarie competenze e la cui esecuzione emerge dagli atti di causa;
donde, la spettanza del relativo compenso.
Parimenti, va riconosciuto il compenso per la pratica SUAP, per la comunicazione di trasferimento della sede della ditta, non specificamente contestate.
Infine, spetta il compenso anche per la trasferta ad Ancona relativa ad una mera attività di consulenza per acquisizione di informazioni tecniche che il primo giudice ha riconosciuto come avvenuta (benché l'abbia ritenuta già ricompresa nei valori tabellari liquidati), senza che l'appellante in questa sede abbia contestato alcunché al riguardo.
In ordine al quantum, si osserva che l'importo richiesto per le suddette attività, pari a complessivi € 13.000,00 (già comprensivo di C.N.P.A.G. al 4% e di IVA al 22%), risultante dalla notula approvata dal competente ordine professionale, appare del tutto congruo, in relazione ai parametri di cui alla L. 144/1949, avuto riguardo al valore dell'edificio finito (€ 3.640.243,48), che appare criterio adeguato anche per misurare la complessità delle prestazioni secondarie in esame, ed al presumibile tempo impiegato per il loro espletamento.
Ne deriva, che deve essere respinta la domanda di restituzione della somma di €
12.776,00, avanzata da parte appellante.
3. Il secondo motivo di appello principale: l'eccezione di prescrizione.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione presuntiva da essa sollevata e, in stretta correlazione, nella parte in cui ha ritenuto non provata la circostanza che tra le parti era stato pattuito un compenso “a corpo” pari a € 18.000,00.
Si sostiene, nello specifico, che avrebbe errato il giudice di prime cure nel non ammettere la prova per testi dedotta dalla al fine di dimostrare che le parti Parte_1 avevano convenuto un compenso omnicomprensivo di € 18.000,00 e che parimenti errato sarebbe l'iter decisionale nel riferire l'eccezione di prescrizione al compenso ingiunto anziché a quello pattuito.
Entrambi i rilievi sono destituiti di fondamento.
pagina 17 di 27 In primo grado, aveva contestato l'importo ingiunto eccependo che Parte_1 tra le parti era stato stabilito per la prestazione professionale “a corpo”, comprensiva di progetto, varianti al progetto, agibilità ed accatastamento, l'importo complessivo in €
18.000,00, oltre IVA e CAP, e che essa committenza aveva già versato due acconti, per la complessiva somma di € 12.000,00.
Il primo giudice riteneva non provata la suddetta pattuizione in difetto di riscontri documentali e valutava inammissibile la prova testimoniale dedotta sul punto dall'opponente “perché generica, non essendo indicate le circostanze spazio-temporali in cui l'accordo sarebbe stato preso e perché contrastante con il disposto di cui all'art. 2721
c.c. non essendo verosimile data la qualità delle parti, soggetti professionali, che possa esservi stato un preventivo dei compensi meramente verbale”.
Tale iter motivazionale sfugge alle censure mosse dall'appellante.
Invero, il Tribunale ha correttamente valutato se dare ingresso alla prova orale richiesta dall'opponente nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, escludendo che nella fattispecie fosse verosimile, alla luce della qualità delle parti, che queste potessero aver concordato un preventivo dei lavori meramente verbale.
Tale conclusione, pienamente condivisibile e per nulla scalfita dai rilievi dell'appellante – fondati sull'esistenza di un preteso, quanto irrilevante, rapporto di familiarità tra le parti nonché sull'inconferente pagamento della somma di € 12.000,00 da parte dell'opponente e, infine, su un presunto, quanto indimostrato, rapporto di collaborazione continuativa –
è ulteriormente avvalorata dalla considerazione dell'importo dell'opera finita ammontante, in base alle risultanze della CTU a € 3.640.243,48, che rafforza l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a esborsi di denaro quando la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.
Infine, in tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità (cfr. Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 8181 del 14/03/2022).
Ad ogni modo, la richiesta di prova del teste formulata dall'appellante risulta Tes_1 inammissibile anche sulla base di ulteriori, assorbenti considerazioni.
pagina 18 di 27 In primo grado, il difensore dell'opponente, per quanto consti dalla nota scritta depositata il 14.1.2022 contenente la precisazione delle conclusioni, si limitò, genericamente, a reiterare “la richiesta di ammissione delle istanze già formulate (…)” così che deve trovare applicazione il seguente principio: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte” (così Cass. sez. 2^ civ. n. 15029 del
31/05/2019; Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741; Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n.
19352; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157;
Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773).
Anche la valutazione complessiva della condotta processuale tenuta dalla parte istante – cui occorre far riferimento in base ai più recenti approdi ermeneutici della Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 33103 del 10/11/2021; Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022) - non conduce a risultati diversi. Invero, nelle note conclusive depositate il 29.9.2022 l'opponente/odierna appellante nell'Appendice 6 deduceva “prova per testi, sui capitoli da 12 a 14 di questo atto, indicando fin d'ora a teste il Sig. , come sopra domiciliato”. Orbene, come si evince dalla Testimone_2 memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. depositata dalla stessa parte, i suddetti capitoli concernevano circostanze del tutto diverse da quelle relative alla pretesa pattuizione del compenso di € 18.000,00. Per contro, nel medesimo atto, a pagina 20 della narrazione principale, era dato leggere: “In ogni caso, senza che ciò costituisca accettazione di contraddittorio sul punto e/o riconoscimento di debito alcuno, si rileva che la committenza ed il professionista avevano pattuito, alla presenza dei Sigg.ri Pt_4
e , che la prestazione professionale fosse “a corpo” e, quindi,
[...] Testimone_2 comprensiva di ogni prestazione fissandone l'importo complessivo in € 18.000,00 oltre
IVA e CAP. Ciò è comprovato, dai due acconti versati per la complessiva somma di €
12.000,00 – che rappresentano i 2/3 dell'importo complessivo”, senza farsi minimamente cenno al presunto bagaglio conoscitivo del teste . Tes_1
pagina 19 di 27 Parimenti destituita di fondamento - ancorché non inammissibile, diversamente da quanto sostenuto dal atteso il complessivo tenore delle difese spiegate - è CP_1
l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante, dovendo anche in questo caso trovare conferma la sentenza appellata.
Al riguardo si osserva che l'iter motivazionale si fonda sulla corretta considerazione che
“L'eccezione di prescrizione presuntiva, essendo fondata su una presunzione legale di pagamento, implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura rivendicata dal creditore. Pertanto, la stessa non può trovare applicazione sia quando il debitore abbia ammesso anche implicitamente di non aver corrisposto il compenso, negando la sussistenza dell'obbligazione di pagamento (Cass. Cass. Civ. Sez. II n. 26986 del 2013), sia quando il debitore sostenga di aver estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella demandata, poiché in tal modo egli nega parzialmente
l'originaria esistenza del credito (Cass. 7277 del 2005)”.
L'appellante pretende di minarne il fondamento deducendo: “Resta, pertanto, comprovato che quanto affermato da questa difesa in ordine alla pretesa monitoria non può valere quale causa di infondatezza dell'eccezione di “prescrizione presuntiva” con riferimento all'altra e diversa pretesa. Opinare il contrario è illogico (per manifesto contrasto con il “principio di non contraddizione” a mente del quale una qualsiasi cosa, quindi anche la fonte di un'obbligazione, non può essere – un contratto, come sostiene questa difesa – o non essere – un contratto, come afferma il Tribunale – nello stesso tempo e sotto lo stesso aspetto) e giuridicamente infondato”, senza tuttavia considerare che la ratio della decisione impugnata si confà sia all'ipotesi in cui il debitore abbia contestato del tutto l'esistenza del credito, sia all'ipotesi in cui il debitore affermi di aver pagato una somma minore di quella domandata.
Orbene, nella specie, è innegabile che la affermando di aver Parte_1 corrisposto solo l'importo di € 12.000,00 contro i 18.000,00, a suo dire dovuti, abbia riconosciuto, implicitamente, di non avere estinto il suo debito.
4. Il terzo motivo di appello principale: l'eccepito inadempimento.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il giudice di prime abbia erroneamente ritenuto insussistenti gli inadempimenti lamentati da essa opponente.
Il motivo è in parte assorbito dalle considerazioni già svolte in punto di nullità parziale del contratto, che rendono ultroneo ogni ulteriore approfondimento sull'attività compiuta dal pagina 20 di 27 in esecuzione della parte di incarico colpita da invalidità, e per altra parte è CP_1 infondato.
In primo grado, aveva eccepito l'inadempimento contrattuale del Parte_1 geometra asseritamente fondato su: 1) le integrazioni documentali effettuate in CP_1 data 7.8.2007 e del 4.10.2007 su richiesta del Comune di Montelupo Fiorentino a seguito della presentazione della domanda di permesso di costruire del 27.7.2007; 2) la nota prot. n. 14282 del 13.9.2011 con la quale veniva comunicata la carenza di documentazione in ordine all'attestazione di abitabilità/agibilità presentata il 5.8.2011; 3) la presentazione della SCIA n. 213 del 23.11.2011 relativa al solaio in conseguenza di un asserito errore professionale del tecnico, per aver omesso di presentare la variante relativa al solaio, prima della sua realizzazione ed entro il termine ultimo del 5.8.2011.
Preliminarmente, non vengono più in rilievo in questa sede gli inadempimenti contestati sub nn. 1) e 3), afferendo gli stessi ad attività strettamente connesse e funzionali a quelle già travolte dalla pronuncia di nullità parziale del rapporto.
Riguardo all'inadempimento contestato sub n. 2), a detta dell'appellante, la comprovata esistenza di una richiesta di integrazione documentale sarebbe “di per sé indice di inadempimento, senza che si renda necessario per chi lo eccepisce richiedere alcuna verifica tecnica sul punto;
spetta, se del caso, alla controparte dimostrare il fatto contrario, ossia che la P.A. aveva errato nel richiedere l'integrazione (circostanza che non
è avvenuta)”.
Il rilievo deve essere disatteso.
Vero è che il Comune di Montelupo Fiorentino, in riferimento all'attestazione di abitabilità/agibilità parziale depositata l'8.8.2011 dal geometra ebbe a richiedere CP_1 un'integrazione della documentazione depositata (cfr. doc.
2.13 Doc. 13 fascicolo parte appellante). Non consta, tuttavia, che a causa di tali carenze si verificarono ritardi o conseguenze pregiudizievoli per la committente. Inoltre, parte appellata ha prodotto documentazione da cui risulta che, effettivamente, la mancata produzione, in prima battuta, di una parte della documentazione necessaria era dipesa dal fatto che alcune dichiarazioni tra quelle richieste, come ad esempio la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a firma del geometra (cfr. doc. 23 all. seconda memoria 183 parte Pt_5 opposta), non erano state ancora rilasciate al momento della presentazione dell'attestazione da parte del geometra CP_1
pagina 21 di 27 Ne deriva il rigetto dell'appello sul punto.
5. Il quarto motivo di appello principale: il quantum debeatur
I rilievi proposti con tale motivo attengono alla quantificazione delle prestazioni già travolte dalla dichiarazione di nullità parziale del contratto, con conseguente loro assorbimento.
Quanto alla mancata decurtazione da parte del primo giudice dall'importo oggetto di condanna delle somme già ricevute dal geometra pari a complessivi € 12.576,00 CP_1
(cfr. doc. 3 e 4 all. fascicolo d.i.), si osserva che la deduzione difensiva, per quanto non avente più portata demolitoria del precedente decisum (già travolto dalla declaratoria di nullità parziale), è funzionale alla determinazione del residuo avere sull'importo di €
13.000,00 liquidato al geometra a titolo di compenso, con conseguente condanna CP_1 della al pagamento della differenza, pari a € 424,00 (€ 13.000,00 - € Parte_1
12.576,00).
S'innesta, nel presente motivo di appello, l'eccezione di giudicato sollevata dal CP_1 con riferimento alla statuizione relativa all'applicazione degli interessi ex D. Lgs n.
231/2002, che, non essendo stata oggetto di impugnazione da parte della
[...]
a suo dire, sarebbe divenuta intangibile. Parte_1
L'eccezione è destituita di fondamento.
Invero, secondo i giudici di legittimità, il giudicato parziale si forma quando l'impugnazione della parte soccombente non si estende ai capi della sentenza che, fondati su presupposti di fatto e di diritto del tutto indipendenti dalle statuizioni impugnate, abbiano, rispetto a queste ultime, carattere autonomo ed individualità a sé stanti (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10550 del 23/10/1998; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 3271 del 09/04/1996).
Viceversa, la formazione del giudicato va esclusa quando i capi non espressamente impugnati siano necessariamente collegati, come accessorio a principale, con alcuni di quelli che, a seguito di impugnazione, siano stati dal giudice del gravame riformati o annullati (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 22776 del 25/09/2018).
Alla luce di tali principi, vi è da ritenere che una volta impugnato il capo della sentenza contenente la liquidazione dell'importo preteso e riconosciuto all'appellato, non può invocarsi il giudicato in ordine alla misura legale degli interessi precedentemente attribuiti e il giudice dell'impugnazione, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla pagina 22 di 27 modalità di liquidazione degli interessi prescelta dal giudice precedente, può procedere alla riliquidazione della somma dovuta, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore (cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n.
8520 del 05/04/2007).
Quanto alla misura degli interessi dovuti sulla somma riconosciuta di € 13.000,00, va considerato che la versò al in corso d'opera, due acconti di Parte_1 CP_1
€ 6.288,00, come risulta dalle fatture datate 30.7.2009 e 11.8.2010 (cfr. doc. 3 e 4 all. fascicolo d.i.).
Sul rimanente importo di € 424,00 decorrono, a far data dalla prima richiesta di pagamento del 17.11.2014 (cfr. doc. 5 all. fascicolo d.i.) e fino alla proposizione della domanda giudiziale gli interessi al tasso legale, come da domanda formulata dallo stesso
(cfr. ricorso per decreto ingiuntivo e comparsa di costituzione in primo grado). CP_1
Resta da stabilire se, a decorrere dalla domanda giudiziale (4.12.2017), siano dovuti, come richiesto dal gli interessi al tasso maggiorato di cui al D.lgs. n. 231/2002, CP_1 come previsto dal quarto comma, dell'art. 1284 c.c., questione che deve essere oggetto di specifico accertamento, come da ultimo precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez.
U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024).
La risposta affermativa discende dalla considerazione che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento.
Invero, come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza di legittimità, “l'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè pagina 23 di 27 nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni”
(cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 61 del 03/01/2023; nello stesso senso Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025).
6. Il quinto motivo di appello principale
Il quinto motivo di gravame non ha un'autonoma portata impugnatoria giacché con esso l'appellante si limita a contestare la parte della sentenza rubricata “Conclusioni” ove si legge: “Alla luce di quanto sopra indicato ed esposto, il decreto ingiuntivo n. 6099/2017
– R.G. 1652/2017, in quanto portante un credito superiore rispetto a quello accertato, deve essere revocato, con condanna della al pagamento della Parte_1 somma di euro 55.794,90 oltre IVA e CP, oltre interessi come sopra”, riportandosi a tutte le censure precedentemente svolte e già esaminate.
7. L'appello incidentale proposto dal geometra il primo motivo di CP_1 gravame
Per ragioni di ordine logico, il primo motivo dell'appello incidentale proposto dal geometra deve essere trattato con priorità rispetto all'ultimo motivo dell'appello principale, CP_1 concernente le spese.
L'appellante incidentale lamenta che: 1) il giudice di prime cure avrebbe arbitrariamente e immotivatamente ridotto il compenso a lui spettante;
2) vi sarebbe stata inoltre una indebita esclusione degli onorari “a discrezione” e “a vacazione”; 3) sarebbero state inopinatamente negate sia la “maggiorazione dovuta all'urgenza della prestazione” che quella “per la parzializzazione della prestazione”.
Il motivo, in relazione ai punti n. 1) e n. 3), è assorbito dalle considerazioni già in precedenza svolte in ordine alla nullità parziale del contratto (cfr. par. 1.3).
Invero, entrambe le doglianze svolte dall'appellante attengono alla liquidazione compiuta con riferimento alle prestazioni esulanti dalle competenze del professionista e, in quanto tali, già travolte dall'invalidità parziale del titolo negoziale. Dalla notula tassata prodotta in atti si evince, infatti, che anche la richiesta di maggiorazione, sia per l'urgenza che per la parziarietà, sono state formulate in relazione alla 1^ stesura del progetto ed alla 1^ variante, entrambe escluse, insieme al compenso per la progettazione e per le attività
pagina 24 di 27 connesse, dall'ambito delle prestazioni remunerabili, in quanto attività vietate al geometra CP_1
Parimenti, risultano ultronee le richieste avanzate in via istruttoria dall'appellante incidentale.
Quanto alla doglianza sub n. 2), si osserva che il Collegio, nei limiti delle prestazioni ritenute remunerabili, ha già considerato le relative attività liquidando al geometra l'importo complessivo di € 13.000,00, sulla base delle considerazioni svolte al CP_1 paragrafo 2 che precede e a cui integralmente si rimanda.
Limitatamente a tale profilo le doglianze dell'appellante appaiono quindi fondate, registrandosi erronea (per quanto riguarda la trasferta ad Ancona) ed omessa (per le altre prestazioni) pronuncia da parte del Tribunale sul compenso dovuto al per CP_1
l'espletamento di tali attività.
8. Le spese di lite
Vengono in rilievo il sesto ed ultimo motivo dell'appello principale e il secondo ed il terzo motivo dell'appello incidentale.
Nello specifico, l'appellante principale lamenta che nella regolamentazione delle spese di lite non si sia tenuto conto del considerevole ridimensionamento del credito ingiunto, mentre l'appellante incidentale, all'opposto, evidenzia l'ingiusta compensazione del 50% applicata dal primo giudice, un preteso errore materiale nella distribuzione delle spese di
CTU ed una erronea quantificazione delle spese di mediazione.
Tutti i suddetti rilievi risultano superati dalla nuova regolamentazione che compete compiere in questa sede, alla luce del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
pagina 25 di 27 Ciò premesso, nel caso di specie, per quanto si sia accertato il diritto al compenso del geometra ciò è avvenuto sulla base di una radicale revisione della prospettazione CP_1 compiuta con il ricorso monitorio essendo risultata fondata l'eccezione di nullità sollevata dalla società ingiunta;
è inoltre emerso che le somme realmente spettanti al non CP_1 solo sono notevolmente inferiori rispetto a quelle pretese ma sono state anche per lo più già corrisposte prima del giudizio e che il credito residuo del ammonta a soli € CP_1
424,00, oltre interessi.
Il che, se non consente di configurare un'ipotesi di soccombenza reciproca, anche alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità nella materia (cfr. Cass.
Sez. Un. Sentenza n. 32061 del 31/10/2022), può tuttavia giustificare una compensazione delle spese di causa “in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Invero, la misura estremamente esigua del credito che, come accertato, il poteva CP_1 effettivamente vantare al momento dell'introduzione del giudizio induce a ravvisare nella infondata maggior pretesa di quest'ultimo la causa del processo;
il che giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite sia del giudizio di primo grado, comprese quelle di mediazione e di CTU, che del presente giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da contro la Parte_1 CP_1 sentenza del Tribunale di Firenze n. 2965/2022, emessa e pubblicata il 20/10/2022, così decide:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale, dichiara la nullità parziale, per contrarietà a norme imperative, del contratto d'opera professionale intercorso tra la committente e il geometra con riferimento Parte_1 CP_1 all'attività di progettazione e alle attività a questa strettamente connesse, come meglio specificato in parte motiva;
2) dichiara che nulla è dovuto al geometra per l'espletamento delle CP_1 suddette attività;
3) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_1 determina nel complessivo importo di € 13.000,00, già comprensivo di C.N.P.A.G. al 4% e di IVA al 22%, il compenso spettante al CP_1 pagina 26 di 27 4) accerta e dichiara che, detratti gli acconti già ricevuti per complessivi €
12.576,00, il credito residuo del geometra a titolo di compenso, ammonta CP_1
a € 424,00, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 17.11.2014 fino al
3.12.2017 e al tasso maggiorato di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. a decorrere dal 4.12.2017;
5) rigetta, per l'effetto, la domanda di restituzione proposta da Parte_1
;
[...]
6) respinge nel resto l'appello principale e l'appello incidentale;
7) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite sia del giudizio di primo grado, comprese quelle di mediazione e di CTU, che del presente giudizio di appello.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 7.10.2025 su relazione della dott.ssa RI SA TE.
Il Consigliere est.
RI SA TE
La Presidente
AN OR
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. AN OR Presidente dott. RI SA TE Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 868/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVI LAURA Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. SALVI MARCO;
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FOSSI PAOLA;
CP_1 C.F._1
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 2965/2022 del Tribunale di Firenze, emessa e pubblicata il 20/10/2022;
con ordinanza del Consigliere istruttore emessa ex art. 352 c.p.c. in data 1° agosto 2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3.7.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione e riservata al Collegio sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per la parte appellante principale: “voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2695/2022, depositata il 20.10.2022, e previa reiezione dell'appello incidentale di controparte, dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo, illegittimo o, comunque, inefficace per carenza dei presupposti previsti dalla legge
pagina 1 di 27 per la sua emissione e/o per l'infondatezza della pretesa creditoria, e per l'effetto revocarlo, annullarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace, in ogni caso accertare e dichiarare che niente è dovuto dalla al Geom. per i motivi di cui in Parte_1 CP_1 narrativa;
in via riconvenzionale, - previo accertamento della nullità del contratto intercorso “inter partes” e del diritto della alla restituzione degli Parte_1 acconti pagati, condannare l'opposto al pagamento della somma di € 12.776,00, ovvero di quella somma da quantificarsi in corso di causa e che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”;
Per la parte appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: A) alla luce delle difese tutte svolte in questa sede e in primo grado e da intendersi integralmente reiterate, e sulla scorta dei motivi di cui alla premessa della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata il 14.10.2024, respingere tutti i motivi d'appello proposti dalla Parte_1 poiché infondati in fatto ed in diritto e, B) in accoglimento dell'appello incidentale,
[...] riformare la sentenza gravata n. 2965/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il
20.10.2022, e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni: 1) nel merito: in tesi: respingere l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare la al pagamento Parte_1 dell'importo ingiunto;
causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte di Appello, proponendo gravame avverso la CP_1 sentenza n. 2965/2022, emessa e pubblicata il 20/10/2022, con cui il Tribunale di
Firenze, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, aveva condannato essa opponente al pagamento in favore del geometra della somma di € 55.794,90, oltre interessi CP_1
e spese di lite e di CTU, compensate per la metà.
Il giudice di prime cure premetteva che con atto di citazione Parte_1 notificato il 12.2.2018, aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
6099/2017, con cui il Tribunale di Firenze, su ricorso del geometra le CP_1 aveva ingiunto il pagamento della somma di € 147.182,36, oltre interessi e spese, a titolo di compensi per le prestazioni professionali descritte nella parcella approvata dal competente ordine professionale. A sostegno dell'opposizione, l'opponente aveva eccepito la nullità del contratto d'opera professionale ex art. 1418 c.c. in relazione all'art pagina 2 di 27 2229 c.c. per violazione dell'art. 16 lett. l) e m) del R.D. 11.2.1929 n. 274, la prescrizione presuntiva del credito, l'inadempimento del professionista nonché la pattuizione del diverso compenso di € 18.000,00, omnia, e aveva chiesto, in via riconvenzionale, la restituzione della somma di € 12.776,00, versata a titolo di acconto.
Ciò premesso, nella resistenza del decideva la controversia sulla base dei CP_1 documenti acquisiti in causa e dell'espletata CTU, respingendo le eccezioni di nullità del contratto d'opera professionale dedotto in causa nonché quella di prescrizione del credito e accertando l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte del professionista incaricato.
Infine, sul quantum debeatur, riteneva che non avesse ricevuto adeguato riscontro probatorio la deduzione dell'opponente in merito all'esistenza di una pattuizione “a corpo” stabilita in € 18.000,00 e che il compenso spettante dovesse essere determinato secondo le tariffe professionali vigenti all'epoca della conclusione dell'incarico, in forza delle quali, esclusa la maggiorazione per l'urgenza in quanto non provata e ritenute già ricomprese le trasferte su Ancona e Volterra, l'importo da liquidare al ammontava a € CP_1
55.794,90, oltre IVA, oneri di legge e interessi ex D. Lgs n. 231/2002 a decorrere dalla costituzione in mora.
Avverso la suddetta decisione, interponeva tempestivo gravame Parte_1 sulla base di sei motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante si doleva che il giudice di prime cure, muovendo da un'erronea ricostruzione dei limiti delle competenze professionali dei geometri e appiattendosi acriticamente sulle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, senza in alcun modo considerare le censure ad essa rivolte, aveva dichiarato - sul presupposto erroneo che si trattava di una “modesta costruzione” e che il tecnico si era limitato alla progettazione e direzione architettonica - che era da escludere che il contratto d'opera intellettuale “de quo” esorbitasse dalle competenze professionali del giungendo CP_1 alla non condivisibile conclusione che esso era senz'altro valido ed efficace, il tutto, peraltro, senza tener conto che l'immobile era ubicato nel Comune di Montelupo F.no, classificato in zona sismica 3, talché, giusta la previsione dell'art. 17 della legge 2.2.1974
n. 64, la sua progettazione, sia strutturale che architettonica, era sottratta alle competenze professionali dei geometri.
Con il secondo motivo, deduceva violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e
132 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2721 c.c. censurando l'errore in cui era incorso il primo pagina 3 di 27 giudice nel ritenere che la prescrizione presuntiva fosse stata sollevata in relazione alla somma ingiunta, laddove, per contro, l'eccezione riguardava la somma residua di €
6.000,00 rispetto al compenso di € 18.000,00 che era stato pattuito inter partes, secondo quanto egli aveva chiesto di dimostrare attraverso la prova per testi formulata in atti, la cui ammissione era stata negata con motivazione palesemente viziata.
Con il terzo motivo, si doleva che il giudice di prime cure avesse dichiarato non sussistenti gli inadempimenti contestati al sulla base di una motivazione inidonea CP_1
a sostenere il rigetto dell'eccezione dal momento che la richiesta di integrazione documentale da parte della P.A. non costituiva un'attività necessitata ed usuale della scansione procedimentale ma derivava da un errore professionale del tecnico ed era indice di un'evidente carenza della documentazione necessaria allo svolgimento fisiologico della procedura.
Con il quarto motivo, censurava l'iter motivazionale nella parte relativa al quantum debeautur evidenziando che il non aveva dato prova di aver espletato tutte le CP_1 attività per le quali aveva avanzato domanda di pagamento, che dall'importo oggetto di condanna non erano state decurtate le somme già pacificamente riscosse e che, in ogni caso, dovevano essere escluse le prestazioni riportate nella notula che eccedevano la competenza professionale dei geometri.
Con il quinto motivo, impugnava il capo relativo alle “conclusioni” raggiunte dal
Tribunale, la cui erroneità, stante la dipendenza dai capi precedenti, era conseguente a tutte le censure già formulate.
Infine, con il sesto motivo, lamentava che il primo giudice non avesse tenuto in alcuna considerazione, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, la circostanza che l'importo azionato in via monitoria corrispondeva a circa tre volte l'importo riconosciuto.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il geometra CP_1 contestando in fatto e in diritto i motivi di appello e spiegando a sua volta appello
[...] incidentale basato su tre motivi di gravame, con i quali censurava la sentenza di prime cure: 1) nella parte relativa alla determinazione del quantum debeatur, laddove era stata effettuata un'“arbitraria ed immotivata liquidazione di onorari in misura ridotta in assenza di motivazione”, procedendo anche all'indebita esclusione sia “degli onorari a discrezione e di quelli a vacazione”, sia “della maggiorazione dovuta all'urgenza della prestazione” e sia della “maggiorazione per la parzializzazione della prestazione”; 2) nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, laddove nel dispositivo della sentenza pagina 4 di 27 impugnata era prevista una compensazione al 50% delle spese di CTU mentre nella parte motiva queste erano state poste a carico integrale della 3) nella parte Parte_1 relativa alla liquidazione delle spese di lite, laddove le spese di mediazione erano state erroneamente quantificate in € 1.000,00 e laddove si era applicata la compensazione al
50%. Infine, in via istruttoria, instava per la chiamata a chiarimenti del CTU e per l'ammissione della prova per testi già articolata in primo grado.
Esaurita la trattazione, veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e assegnati alle parti i relativi termini;
indi, mutato nel frattempo il Consigliere Istruttore (decreto 7/10.3.2025), all'udienza del 3 luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione e riservata al Collegio con provvedimento dell'1.8.2025 sulle conclusioni delle parti come sopra precisate dinanzi al nuovo Consigliere Istruttore.
1. Sulla nullità del contratto d'opera intellettuale
Nel ricorso monitorio, il allegò che nel luglio 2007 la ebbe a CP_1 Parte_1 conferirgli “l'incarico di procedere alla redazione e presentazione di un progetto edilizio per la realizzazione di un capannone ad uso deposito merci e materiali, con uffici, su un terreno sito in Comune di Montelupo Fiorentino, Loc. Le Pratella, Via Impruneta”.
L'opponente, nel contestare la pretesa creditoria avanzata dal Parte_1 geometra eccepì la nullità del contratto d'opera de quo in quanto la prestazione CP_1 in esso dedotta era riservata agli ingegneri e agli architetti e, dunque, esorbitava dalle competenze proprie del geometra.
Il giudice di prime cure, aderendo alle conclusioni dell'espletata CTU, escludeva che si vertesse in ipotesi di attività vietata ai geometri e ciò faceva sulla base di un iter motivazionale che presta il fianco alle censure mosse dall'appellante con il primo motivo di gravame.
In particolare, gli snodi principali del ragionamento del Tribunale sono rappresentati dal fatto che nel caso di specie l'opera si sarebbe caratterizzata per semplicità “sia dal punto di vista costruttivo che funzionale-distributivo” e quindi sarebbe stato possibile definirla
“modesta costruzione”, e dal fatto che il geometra aveva eseguito CP_1 esclusivamente la progettazione architettonica dell'edificio, senza essere coinvolto nella redazione della progettazione e direzione dei lavori strutturali.
pagina 5 di 27 L'appellante sottopone a censura entrambe le affermazioni, lamentando anche una sostanziale omessa o apparente motivazione, avendo il giudice di prime cure, senza alcuna valutazione critica dei rilievi svolti dal proprio CT, assiomaticamente ritenuto l'edificio de quo progettabile da un geometra, quanto meno dal punto di vista architettonico, senza tener conto che l'immobile si trova ubicato in Comune classificato in zona sismica 3 e che, giusta la previsione dell'art. 17 della legge 2.2.1974 n. 64, la sua progettazione, sia strutturale che architettonica, è sottratta alle competenze professionali dei geometri.
Inoltre, evidenzia come le caratteristiche dimensionali, costruttive e strutturali dell'edificio de quo avrebbero dovuto indurre, prima il CTU e poi il Tribunale, ad affermare che esso non poteva essere considerato una “piccola o modesta costruzione” ai sensi dell'art. 16 lett. l) e m) del R.D. 11.2.1929 n. 274 e, di conseguenza, che la sua progettazione, architettonica o strutturale, era sottratta alla competenza professionale dei geometri diplomati, sia sotto il profilo “qualitativo” che “quantitativo”.
Si duole altresì che si sia dato rilievo ad una pretesa, quanto inesistente, differenza tra progettazione strutturale e progettazione architettonica, sostenendosi erroneamente che quest'ultima possa competere ai geometri al di là della tipologia di costruzione da realizzare e alla sua ubicazione.
Rimarca poi l'immotivato rigetto della propria richiesta di chiamata a chiarimenti del CTU, dopo che il Tribunale neppure in sentenza aveva esplicitato le ragioni per cui riteneva infondati i rilievi mossi contro l'elaborato peritale, che appariva non solo lacunoso, avendo omesso il CTU di compiere un'indagine approfondita in ordine alle tre caratteristiche (dimensionali, strutturali e tecnologiche) che connotano un edificio come di modesta entità, ma anche incongruente laddove, pur avendo il tecnico incaricato dall'ufficio riconosciuto le notevoli dimensioni dell'edificio “in quanto sviluppa una superficie lorda di circa 1.472 mq.” aveva poi contraddittoriamente e laconicamente affermato che esso risultava composto da volumi semplici e di forma estremamente regolare e che non aveva rilevato la presenza di dotazioni impiantistiche “complesse”, omettendo ogni considerazione sulle caratteristiche strutturali dell'edificio.
Infine, sottolinea l'inconferenza e l'erroneità del riferimento operato dal primo giudice ai parametri adottati dal (ed alla circolare del Parte_2
Consiglio Nazionale Dei Geometri), nonché del riferimento compiuto alla mancanza di rilievi da parte della P.A. e alla notula tassata dal Parte_3 pagina 6 di 27 Le doglianze dell'appellante sono fondate alla stregua delle considerazioni che seguono.
1.1 La motivazione apparente.
Il CTU nella relazione depositata in atti affermava che “il fabbricato oggetto di vertenza è un capannone artigianale-industriale sito in Montelupo Fiorentino (FI), ed ubicato all'interno dell'area produttiva di più recente edificazione, denominata Le Pratella, in angolo alla via Impruneta con la via Caltagirone. Il fabbricato di che trattasi è un capannone del tipo prefabbricato con struttura in cemento armato, e risulta costituito da un corpo di fabbrica di forma rettangolare di dimensioni 43 mt circa x 34 mt circa in pianta, con sviluppo in altezza di circa 7 mt, con una corte interna scoperta di circa 260 mq;
le coperture sono ad una falda con pendenza verso l'esterno ed altezza di gronda costante” (pag. 7 della CTU in atti).
Osservava, quindi, in merito alla “modestia della costruzione in parola”: “il sottoscritto
C.T.U., presa visione del capannone di che trattasi, nonché degli elaborati progettuali che ne hanno consentito la realizzazione, conferma che trattasi di edificio che rientra nella tipologia artigianale/industriale che si caratterizza per la semplicità sia da un punto di vista costruttivo che funzionale-distributivo; il capannone artigianale, di indubbia forma elementare, presenta struttura portante in cemento armato ed elementi di tamponamento prefabbricati;
pur di notevoli dimensioni, in quanto sviluppa una superficie lorda di circa 1.472 mq, il capannone in oggetto risulta composto da volumi semplici e di forma estremamente regolare, con delimitazione dei soli servizi igienici nelle porzioni ad uso artigianale, ed organizzato con schema planimetrico semplice per quanto attiene la porzione ad uffici. Sotto il profilo delle caratteristiche tecnologiche del medesimo, il sottoscritto C.T.U. non ha rilevato la presenza di dotazioni impiantistiche
“complesse”, trattandosi di semplice impianto di riscaldamento e raffrescamento della porzione ad uffici, ed impianto fotovoltaico sulla copertura. Il fabbricato in oggetto si caratterizza dunque per la semplicità tipologica e costruttiva che lo ascrive alla ordinaria produzione edilizia di fabbricati artigianali del medesimo tenore;
il sottoscritto non ravvisa nella progettazione architettonica di un siffatto edificio intrinseche difficoltà tecniche né particolari complessità di natura tecnica e/o progettuale, e pertanto il capannone artigianale-industriale di che trattasi risulta riconducibile alla fattispecie della
“modesta costruzione”.
L'appellante evidenzia come, nell'ambito del contraddittorio tecnico sviluppatosi tra il CTU
e di CT di parte opponente, fosse emersa divergenza sul concetto di “modesta pagina 7 di 27 costruzione” in relazione all'ubicazione e alle specifiche caratteristiche dell'edificio de quo,
e come tali elementi fossero stati sottoposti al consulente d'ufficio sin dalla prima memoria tecnica preliminare depositata dall'architetto tecnico della Per_1 Parte_1
[...]
In particolare, quest'ultimo, dopo aver richiamato la previsione dell'art. 16 del R.D.
274/1929, lett. l) e m), sulle competenze professionali dei geometri, rappresentava come nel caso di specie non si rientrasse né nell'una né nell'altra ipotesi dal momento che la costruzione oggetto di causa non era né una costruzione rurale (lettera l) né una costruzione civile (lettera m) bensì un edificio industriale, adibito a deposito merci e uffici, e, comunque, quand'anche la si fosse considerata una costruzione civile, non poteva certo essere qualificata come “modesta”, stante le sue caratteristiche dimensionali (mq. 1.578,00, altezza ml 7 e volume complessivo di mc 11.046,00), strutturali (insistente in zona sismica, con struttura portante in cemento armato e con elementi strutturali e di tamponamento prefabbricati) e tecnologiche (dotato di impianti di riscaldamento e di condizionamento e di un impianto fotovoltaico). Inoltre, evidenziava, sotto il profilo delle specifiche competenze richieste, che per la progettazione di un capannone industriale complesso, anche dal solo punto di vista architettonico, erano necessarie una serie di competenze nel campo strutturale ed impiantistico che esulavano dalla formazione professionale del geometra.
Analoghe considerazioni erano contenute nelle “Osservazioni alla relazione del CTU
Geom. depositate dopo la trasmissione della bozza da parte del CTU. Persona_2
La replica a tali rilievi era fornita dal CTU a pag. 24 e ss. della relazione in atti.
Orbene, dalla lettura di tale risposta è agevole ricavare come il CTU, pur dinanzi ai puntuali rilievi del CT di parte opponente, che davano conto di un'innegabile complessità del fabbricato sia dal punto di vista dimensionale, che dal punto di vista strutturale e impiantistico, si fosse limitato laconicamente a ribadire le proprie conclusioni senza minimamente spiegare le ragioni per le quali, tra tutti gli elementi offerti al suo vaglio, egli aveva ritenuto di selezionare, a fondamento del proprio giudizio tecnico, la semplicità dei volumi e la forma regolare dell'edificio, minimizzando tutti gli altri pur se di maggior pregnanza, né come fosse giunto a negare difficoltà tecniche e di calcolo nella progettazione architettonica pur in presenza di un edificio ricadente in zona sismica 3, indicazione quest'ultima del tutto trascurata ed anzi neppure registrata nel proprio elaborato. pagina 8 di 27 Va poi ulteriormente evidenziato come il difensore dell'opponente, nelle note scritte depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, avesse sottoposto al
Tribunale le medesime osservazioni critiche denunciando la frettolosa e inefficace replica del CTU, fornita senza prendere a riferimento ed analizzare i parametri del proprio CT e omettendo completamente di rilevare che il capannone si trovava in zona sismica.
Infine, nelle note di precisazione delle conclusioni veniva chiesta da parte opponente la chiamata a chiarimenti del CTU (o la rinnovazione dell'indagine) e nelle note conclusionali autorizzate venivano ribadite le medesime richieste e criticità (cfr. da pag. 26 a pag. 29).
A fronte di tale excursus, non può non apparire insoddisfacente la motivazione della sentenza laddove il primo giudice, dopo aver riportato le conclusioni del CTU, ha dichiarato sbrigativamente di condividerle affermando: “A seguito delle osservazioni del
CTP di parte opponente, il CTU ha ribadito la semplicità dell'opera sia dal punto di vista costruttivo che funzionale-distributivo. Sul punto si ritiene di fare proprie le valutazioni eseguite dall'ausiliare, in quanto congruamente argomentate anche in repliche alle osservazioni formulate dalle parti”, senza minimamente rilevare le lacune motivazionali che l'elaborato peritale, per contro, presentava alla luce delle puntuali e specifiche censure del consulente tecnico di parte opponente e, anzi, mostrando una acritica acquiescenza ad esse.
Orbene, come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di legittimità “Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n.
15804 del 06/06/2024; Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 32069 del 20/11/2023; Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8460 del 05/05/2020).
Il motivo è dunque fondato, con conseguente declaratoria di nullità in parte qua, della sentenza gravata.
1.2 La normativa applicabile.
pagina 9 di 27 Principio consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità è quello secondo il quale i requisiti di validità dei contratti sono regolati dalla legge del tempo in cui essi vengono conclusi (cfr. Cass. 12 ottobre 1979, n. 5349; Cass. 12 aprile 1980, n. 2370; Cass.
27/3/2002 n. 4434).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti risulta che i lavori per cui è causa furono autorizzati con permesso di costruire n° 194 del 29.11.2007 rilasciato dal
Comune di Montelupo Fiorentino, su domanda presentata il 27.7.2007, seguito dalla variante in corso d'opera concessa con provvedimento n. 253/2009 del 16.6.2009, poi da successive varianti parziali in corso d'opera a seguito di presentazione della SCIA n. 213 del 23.11.2011; la comunicazione di fine lavori è del 1° giugno 2012.
La richiesta di rilascio di titolo edilizio, presentata al Comune di Montelupo Fiorentino alla in data 27.7.2007, reca l'indicazione del geometra quale Parte_1 CP_1 progettista, per cui vi è da ritenere che a quella data l'incarico fosse già stato conferito al suddetto professionista (cfr. doc. A4 busta n. 3 all. fascicolo parte appellata).
Ciò premesso, si evidenzia come la materia dei limiti della competenza professionale dei geometri trovi la sua originaria regolamentazione nell'art 16 del RD 274/1929, che stabilisce le competenze dei geometri in ambito di progettazione e direzione dei lavori, nei seguenti termini: l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone;
nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.
Nella materia è successivamente intervenuta la L. 1086 del 1971, che ha disciplinato le opere di conglomerato cementizio armato, stabilendo all'art. 2 che la costruzione delle stesse deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. La normativa, nel ribadire i “limiti delle rispettive competenze” delle varie figure professionali, chiaramente rinvia, senza introdurre autonomi ed pagina 10 di 27 innovativi criteri attributivi di competenza, alle previgenti rispettive normative professionali di riferimento, tra le quali, dunque, per quanto riguarda i geometri, quella di cui al citato RD (cfr. in tal senso Cass. 8/4/2009 n. 8543).
Più di recente, la materia è stata infine completamente innovata dal D. L.vo 212/2010, che ha abrogato il R.D. n. 2229/1939, introducendo, per quanto qui interessa, una diversa disciplina delle competenze dei geometri. Trattandosi di una disciplina chiaramente innovativa e non interpretativa della precedente normativa, la sua applicazione non produce effetti retroattivi idonei ad incidere sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore (cfr. Cass. Sez. II, 12 novembre 2019, n.
29227; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1473 del 2022).
Nel caso di specie, l'incarico è stato conferito nel 2007 e dunque all'attività realizzata dal geometra dovrà applicarsi la normativa vigente al momento della conclusione del CP_1 contratto e, dunque, il RD n. 2229/1939.
1.3. L'inquadramento dell'attività espletata dal geometra CP_1
Si sostiene da parte del geometra che l'attività di progettazione “architettonica” CP_1 da lui espletata riguarderebbe una costruzione da considerarsi modesta e come tale rientrante nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m), del r.d. n. 274 del 1929.
Il giudice di prime cure ha accolto tale tesi sulla base di un impianto motivazionale che oltre che affetto da nullità, per quanto già in precedenza osservato, risulta lacunoso e in contrasto con l'orientamento costantemente espresso nella materia dalla giurisprudenza di legittimità, esponendosi alle fondate critiche dell'appellante.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che i limiti posti dall'art. 16, lett. m), del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 alla competenza professionale dei geometri rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, indicando invece un preciso requisito, ovverosia la natura di annesso agricolo dei manufatti (aspetto, questo, pacificamente da escludere con riferimento alla fattispecie), per le opere eccezionalmente progettabili dai predetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato. È da ritenersi, pertanto, esclusa la possibilità di un'interpretazione pagina 11 di 27 estensiva o "evolutiva" di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme – quali l'art. 2 della legge 5 novembre 1971, n.1086 e l'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 – che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale (cfr. Cass. Sez.
2, Sentenza n. 29235 del 2019; Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 9072 del 2022; Sez. 2,
Ordinanza n. 10261 del 2022 Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9073 del 2023).
In particolare, la Suprema Corte ha specificato come il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare “modesta” e, quindi, se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m), r.d. n. 274 del
1929, consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle (cfr. Cass. Civ. Sez. 2,
Ordinanza n. 2913 del 07/02/2020).
Ora, a tal fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato, assume invece significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. n. 64 del 1974, la quale impone calcoli complessi, che esulano dalle competenze professionali dei geometri
(cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 5871 del 08/03/2017; Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n.
27502 del 2022).
Nel caso di specie, è rimasto accertato che la prestazione del in qualità di CP_1 geometra, ebbe ad oggetto la stesura del primo progetto del capannone artigianale/industriale per cui è causa, di ragguardevoli dimensioni (di mq. 1.472,00-
1.578,00, altezza ml 7 e volume complessivo di mc 11.046,00), con struttura portante in cemento armato e con elementi strutturali e di tamponamento prefabbricati, dotato di impianti di riscaldamento e di condizionamento e di un impianto fotovoltaico, insistente in zona sismica 3, nonché la stesura della prima variante - che, come è dato evincere dalla
CTU, comportò numerose variazioni al progetto iniziale “dalla sostituzione della struttura in acciaio ad una in c.a., alle varianti nella distribuzione interna dei pilastri e delle scale, alle variazioni di tutti i prospetti per la diversa localizzazione delle finestre e dei portoni, alla collocazione di tralicci metallici sopra la corte interna, ecc.” (cfr. pag. 15 della relazione in atti) - e delle varianti successive.
pagina 12 di 27 Dati questi, a fronte dei quali, è veramente arduo sostenere, come ha fatto il primo giudice, che la progettazione eseguita dal geometra abbia riguardato una CP_1
“costruzione modesta” non implicante difficoltà tecniche e non necessitante di capacità e di conoscenze tecnico-scientifiche ben maggiori di quelle del geometra.
Né esplica rilievo il fatto che al competevano la sola progettazione CP_1
“architettonica” e la direzione “architettonica” dell'edificio, in affiancamento agli ingegneri incaricati dalla committenza di progettare le strutture.
Si osserva, in primo luogo, che quanto sopra evidenziato circa le concrete attività svolte dal geometra e attestate dal CTU sulla base della documentazione prodotta in CP_1 atti, smentisce nettamente l'assunto secondo cui il professionista si sarebbe limitato a
“riempire l'ossatura” dell'edificio e a determinarne “la forma estetica” risultando, per contro, che egli progettò interventi variegati e di ampio respiro e di non secondaria complessità su porzioni dell'edifico alcune delle quali aventi anche funzione strutturale e di stabilità del fabbricato (si veda, ad esempio, la descrizione dell'intervento di cui alla prima variante contenuta nella CTU: “dalla sostituzione della struttura in acciaio ad una in c.a., alle varianti nella distribuzione interna dei pilastri e delle scale”).
Inoltre, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità "la categoria del «progetto architettonico» non ha riscontro (…) nella legge e nella giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte, la quale ha sempre affermato (cfr. sentenze di questa Corte n. 3262 del
1979 e 286 del 1984, non recenti, ma mai contraddette) che i geometri, ai sensi dell'art.
16 del regolamento professionale di cui al r.d. 1:1 febbraio 1929 n. 274, non possono redigere progetti, sia di massima che esecutivi, di costruzioni che comportino l'impiego di conglomerati cementizi, semplici o armati, in strutture statiche e portanti" (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sentenza 5 novembre 2004, n. 21185; cfr. anche Cass. Sez.
2, Sentenza n. 25531 del 2015).
Ad ogni modo, non vi è dubbio che i medesimi limiti (di cui alle lettere l e m dell'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 cit.) che regolano le attribuzioni della competenza progettuale strutturale dei geometri vigono anche per quella “architettonica” (cfr. Sez. 3,
Ordinanza n. 39230 del 2021).
La stessa giurisprudenza amministrativa citata dal giudice di prime cure, laddove prevede la possibilità di “scindere” la progettazione e di affidare la parte relativa alle strutture di cemento armato ai tecnici abilitati e al geometra la progettazione architettonica, lo fa indicando pur sempre il limite delle “modeste costruzioni civili”, al fine di evitare pagina 13 di 27 comportamenti elusivi del combinato disposto delle lettere l) e m) dell'art. 16 R.D. n. 274 del 1929; sicché, il suo richiamo non si confà alle costruzioni di tipo industriale, come quella oggetto di causa, di notevoli dimensioni, a struttura complessa e insistenti in zona sismica.
Quanto poi all'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui, in base alla circolare 21.10.2008 del Consiglio Nazionale dei Geometri, le medesime considerazioni varrebbero “pienamente anche per le costruzioni a destinazione industriale o commerciale, come previsto anche dalla tariffa professionale (legge n. 144/1949) ed a maggior ragione la competenza non può essere messa in dubbio per le costruzioni con strutture prefabbricate di cui all'art. 9 della medesima legge n. 1086/1971”, l'appellante ha buon gioco nell'evidenziare come le circolari della pubblica amministrazione, anche qualora contengano direttive agli uffici gerarchicamente subordinati, esprimono esclusivamente un parere non vincolante, oltre che per gli uffici a cui sono dirette, per la stessa autorità che le ha emanate e per il giudice. Pertanto, la cd. interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce fonte di diritto, né è soggetta al controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione (ex artt. 111
Cost. e 360 c.p.c.), trattandosi non di manifestazione di attività normativa, ma di attività interna alla medesima pubblica amministrazione, destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, ma inidonea ad incidere sui rapporti giuridici
(principio espresso in relazione a circolari emanate in materia tributaria: cfr. Cass. Sez.
5, Ordinanza n. 35098 del 2022 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28119 del 2022 ma estendibile, attesa l'eadem ratio, anche a circolari in materia di competenze professionali).
In aggiunta, va poi ribadito che - come già in precedenza osservato - non è l'utilizzo o meno del cemento armato né il ricorso a parti prefabbricate ad essere indice di semplicità costruttiva, dovendosi invece valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle.
Ciò premesso, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il ragionamento del Tribunale sul punto non è censurabile sotto il profilo della dedotta violazione dell'art. 132 c.c. in quanto esso, benché fondato su erronei presupposti e inidoneo a corroborare la tesi accolta nella sentenza impugnata, non è tale da rendere non percepibile il fondamento della decisione.
pagina 14 di 27 Parimenti da condividere è il rilievo dell'appellante circa l'inconferenza del riferimento, compiuto in sentenza, ai parametri adottati dal Parte_2 che nella pubblicazione relativa alle “competenze professionali degli ingegneri
[...] juniores” afferma che la giurisprudenza individua generalmente le strutture di modesta entità con i “canonici 5.000 mq”. Invero, nel caso di specie non siamo in presenza della figura del c.d. “ingegnere junior”, tecnico che ha conseguito un diploma universitario
(corso di laurea triennale in ingegneria ed iscritto nella sezione B dell'Albo degli
Ingegneri), ma di quella del geometra, in relazione alle cui più limitata professionalità tecnica il R.D. n. 274/1929 pone degli invalicabili limiti di competenza.
Infine, il fatto che non vi siano state obiezioni da parte degli organi amministrativi competenti e che il collegio dei geometri abbia tassato la notula del sono CP_1 circostanze del tutto irrilevanti rispetto alla valutazione che il giudice di merito è chiamato a compiere.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il contratto di prestazione d'opera per cui è causa, laddove prevedeva che il geometra dovesse eseguire la progettazione del CP_1 capannone ad uso deposito merci e materiali, con uffici, su un terreno sito in Comune di
Montelupo Fiorentino, Loc. Le Pratella, Via Impruneta” è affetto da nullità in parte qua, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrarietà a norme imperative.
Da qui, la superfluità di ogni ulteriore approfondimento di natura tecnica richiesto dall'appellante.
2. Sul diritto del geometra al compenso CP_1
Una volta accertato che l'attività professionale del geometra ha avuto ad oggetto CP_1 lavori esulanti per legge dalle sue competenze professionali, deve essere escluso il relativo diritto al compenso del professionista, in applicazione del disposto dell'art. 2231, comma 1, c.c., che, nei casi in cui l'esercizio di un'attività professionale sia condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, espressamente nega l'azione per il pagamento del compenso al professionista non iscritto (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n.
9072 del 2022).
Il che va affermato per tutte le attività espletate dal in violazione del divieto di CP_1 legge e a quelle strettamente correlate, in relazione sia al progetto originario che alle varianti in corso d'opera, ovvero: stesura del progetto di massima, preventivo sommario, progetto esecutivo, particolari costruttivi, direzione lavori, redazione delle tavole relative pagina 15 di 27 alla posa in opera di pannelli fotovoltaici sulla copertura del fabbricato e richiesta di parere preventivo, rilievo e restituzione grafica della struttura portante a tralicci metallici.
Resta invece ferma la validità del contratto con riferimento ai differenti ulteriori adempimenti posti in essere dal geometra pur eseguiti nell'ambito dei medesimi CP_1 lavori, ma rientranti nella competenza del geometra e dotati di una specifica autonomia rispetto alle attività travolte da nullità.
Giova rammentare, in proposito, che la regola dell'art. 1419 c.c., comma 1, enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la
"conservazione", in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale.
Da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (cfr. in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021; cfr. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 2314 del 05/02/2016; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18794 del 04/07/2023;
Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021 cit.).
Infine, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato la validità del rapporto contrattuale (ed il conseguente diritto al compenso) del geometra, per le attività rientranti nelle sue competenze professionali, seppure compiute nell'ambito di lavori in parte esulanti dalle sue competenze, senza che ciò comporti la nullità dell'intero incarico ai sensi degli artt. 2231 e 1418 c.c. Dunque, in caso di progettazione e direzione lavori di un edificio che comprenda sia opere rientranti nelle competenze del geometra sia opere riservate a ingegneri o architetti, il compenso va riconosciuto limitatamente alle prestazioni per le quali il geometra è abilitato, anche quando queste siano parte di un progetto unitario realizzato in collaborazione con altri professionisti (cfr. Cass. n°
5559/2022).
Va poi ulteriormente considerato che, tra i motivi di appello incidentale proposti dal come meglio si dirà nel prosieguo, vi è anche il rilievo concernente l'erronea e CP_1
l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sul compenso per le attività indicate nella notula depositata, sotto le voci “onorari a discrezione” e “onorari a vacazione”. pagina 16 di 27 Tanto premesso, si osserva che, come è pacifico in causa, al geometra furono CP_1 demandate anche le autonome pratiche concernenti l'agibilità e l'accatastamento del fabbricato (cfr. pag. 8 dell'opposizione a d.i.), per le quali il professionista era munito delle necessarie competenze e la cui esecuzione emerge dagli atti di causa;
donde, la spettanza del relativo compenso.
Parimenti, va riconosciuto il compenso per la pratica SUAP, per la comunicazione di trasferimento della sede della ditta, non specificamente contestate.
Infine, spetta il compenso anche per la trasferta ad Ancona relativa ad una mera attività di consulenza per acquisizione di informazioni tecniche che il primo giudice ha riconosciuto come avvenuta (benché l'abbia ritenuta già ricompresa nei valori tabellari liquidati), senza che l'appellante in questa sede abbia contestato alcunché al riguardo.
In ordine al quantum, si osserva che l'importo richiesto per le suddette attività, pari a complessivi € 13.000,00 (già comprensivo di C.N.P.A.G. al 4% e di IVA al 22%), risultante dalla notula approvata dal competente ordine professionale, appare del tutto congruo, in relazione ai parametri di cui alla L. 144/1949, avuto riguardo al valore dell'edificio finito (€ 3.640.243,48), che appare criterio adeguato anche per misurare la complessità delle prestazioni secondarie in esame, ed al presumibile tempo impiegato per il loro espletamento.
Ne deriva, che deve essere respinta la domanda di restituzione della somma di €
12.776,00, avanzata da parte appellante.
3. Il secondo motivo di appello principale: l'eccezione di prescrizione.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione presuntiva da essa sollevata e, in stretta correlazione, nella parte in cui ha ritenuto non provata la circostanza che tra le parti era stato pattuito un compenso “a corpo” pari a € 18.000,00.
Si sostiene, nello specifico, che avrebbe errato il giudice di prime cure nel non ammettere la prova per testi dedotta dalla al fine di dimostrare che le parti Parte_1 avevano convenuto un compenso omnicomprensivo di € 18.000,00 e che parimenti errato sarebbe l'iter decisionale nel riferire l'eccezione di prescrizione al compenso ingiunto anziché a quello pattuito.
Entrambi i rilievi sono destituiti di fondamento.
pagina 17 di 27 In primo grado, aveva contestato l'importo ingiunto eccependo che Parte_1 tra le parti era stato stabilito per la prestazione professionale “a corpo”, comprensiva di progetto, varianti al progetto, agibilità ed accatastamento, l'importo complessivo in €
18.000,00, oltre IVA e CAP, e che essa committenza aveva già versato due acconti, per la complessiva somma di € 12.000,00.
Il primo giudice riteneva non provata la suddetta pattuizione in difetto di riscontri documentali e valutava inammissibile la prova testimoniale dedotta sul punto dall'opponente “perché generica, non essendo indicate le circostanze spazio-temporali in cui l'accordo sarebbe stato preso e perché contrastante con il disposto di cui all'art. 2721
c.c. non essendo verosimile data la qualità delle parti, soggetti professionali, che possa esservi stato un preventivo dei compensi meramente verbale”.
Tale iter motivazionale sfugge alle censure mosse dall'appellante.
Invero, il Tribunale ha correttamente valutato se dare ingresso alla prova orale richiesta dall'opponente nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, escludendo che nella fattispecie fosse verosimile, alla luce della qualità delle parti, che queste potessero aver concordato un preventivo dei lavori meramente verbale.
Tale conclusione, pienamente condivisibile e per nulla scalfita dai rilievi dell'appellante – fondati sull'esistenza di un preteso, quanto irrilevante, rapporto di familiarità tra le parti nonché sull'inconferente pagamento della somma di € 12.000,00 da parte dell'opponente e, infine, su un presunto, quanto indimostrato, rapporto di collaborazione continuativa –
è ulteriormente avvalorata dalla considerazione dell'importo dell'opera finita ammontante, in base alle risultanze della CTU a € 3.640.243,48, che rafforza l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a esborsi di denaro quando la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.
Infine, in tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità (cfr. Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 8181 del 14/03/2022).
Ad ogni modo, la richiesta di prova del teste formulata dall'appellante risulta Tes_1 inammissibile anche sulla base di ulteriori, assorbenti considerazioni.
pagina 18 di 27 In primo grado, il difensore dell'opponente, per quanto consti dalla nota scritta depositata il 14.1.2022 contenente la precisazione delle conclusioni, si limitò, genericamente, a reiterare “la richiesta di ammissione delle istanze già formulate (…)” così che deve trovare applicazione il seguente principio: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte” (così Cass. sez. 2^ civ. n. 15029 del
31/05/2019; Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741; Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n.
19352; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157;
Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773).
Anche la valutazione complessiva della condotta processuale tenuta dalla parte istante – cui occorre far riferimento in base ai più recenti approdi ermeneutici della Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 33103 del 10/11/2021; Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022) - non conduce a risultati diversi. Invero, nelle note conclusive depositate il 29.9.2022 l'opponente/odierna appellante nell'Appendice 6 deduceva “prova per testi, sui capitoli da 12 a 14 di questo atto, indicando fin d'ora a teste il Sig. , come sopra domiciliato”. Orbene, come si evince dalla Testimone_2 memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. depositata dalla stessa parte, i suddetti capitoli concernevano circostanze del tutto diverse da quelle relative alla pretesa pattuizione del compenso di € 18.000,00. Per contro, nel medesimo atto, a pagina 20 della narrazione principale, era dato leggere: “In ogni caso, senza che ciò costituisca accettazione di contraddittorio sul punto e/o riconoscimento di debito alcuno, si rileva che la committenza ed il professionista avevano pattuito, alla presenza dei Sigg.ri Pt_4
e , che la prestazione professionale fosse “a corpo” e, quindi,
[...] Testimone_2 comprensiva di ogni prestazione fissandone l'importo complessivo in € 18.000,00 oltre
IVA e CAP. Ciò è comprovato, dai due acconti versati per la complessiva somma di €
12.000,00 – che rappresentano i 2/3 dell'importo complessivo”, senza farsi minimamente cenno al presunto bagaglio conoscitivo del teste . Tes_1
pagina 19 di 27 Parimenti destituita di fondamento - ancorché non inammissibile, diversamente da quanto sostenuto dal atteso il complessivo tenore delle difese spiegate - è CP_1
l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante, dovendo anche in questo caso trovare conferma la sentenza appellata.
Al riguardo si osserva che l'iter motivazionale si fonda sulla corretta considerazione che
“L'eccezione di prescrizione presuntiva, essendo fondata su una presunzione legale di pagamento, implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura rivendicata dal creditore. Pertanto, la stessa non può trovare applicazione sia quando il debitore abbia ammesso anche implicitamente di non aver corrisposto il compenso, negando la sussistenza dell'obbligazione di pagamento (Cass. Cass. Civ. Sez. II n. 26986 del 2013), sia quando il debitore sostenga di aver estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella demandata, poiché in tal modo egli nega parzialmente
l'originaria esistenza del credito (Cass. 7277 del 2005)”.
L'appellante pretende di minarne il fondamento deducendo: “Resta, pertanto, comprovato che quanto affermato da questa difesa in ordine alla pretesa monitoria non può valere quale causa di infondatezza dell'eccezione di “prescrizione presuntiva” con riferimento all'altra e diversa pretesa. Opinare il contrario è illogico (per manifesto contrasto con il “principio di non contraddizione” a mente del quale una qualsiasi cosa, quindi anche la fonte di un'obbligazione, non può essere – un contratto, come sostiene questa difesa – o non essere – un contratto, come afferma il Tribunale – nello stesso tempo e sotto lo stesso aspetto) e giuridicamente infondato”, senza tuttavia considerare che la ratio della decisione impugnata si confà sia all'ipotesi in cui il debitore abbia contestato del tutto l'esistenza del credito, sia all'ipotesi in cui il debitore affermi di aver pagato una somma minore di quella domandata.
Orbene, nella specie, è innegabile che la affermando di aver Parte_1 corrisposto solo l'importo di € 12.000,00 contro i 18.000,00, a suo dire dovuti, abbia riconosciuto, implicitamente, di non avere estinto il suo debito.
4. Il terzo motivo di appello principale: l'eccepito inadempimento.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il giudice di prime abbia erroneamente ritenuto insussistenti gli inadempimenti lamentati da essa opponente.
Il motivo è in parte assorbito dalle considerazioni già svolte in punto di nullità parziale del contratto, che rendono ultroneo ogni ulteriore approfondimento sull'attività compiuta dal pagina 20 di 27 in esecuzione della parte di incarico colpita da invalidità, e per altra parte è CP_1 infondato.
In primo grado, aveva eccepito l'inadempimento contrattuale del Parte_1 geometra asseritamente fondato su: 1) le integrazioni documentali effettuate in CP_1 data 7.8.2007 e del 4.10.2007 su richiesta del Comune di Montelupo Fiorentino a seguito della presentazione della domanda di permesso di costruire del 27.7.2007; 2) la nota prot. n. 14282 del 13.9.2011 con la quale veniva comunicata la carenza di documentazione in ordine all'attestazione di abitabilità/agibilità presentata il 5.8.2011; 3) la presentazione della SCIA n. 213 del 23.11.2011 relativa al solaio in conseguenza di un asserito errore professionale del tecnico, per aver omesso di presentare la variante relativa al solaio, prima della sua realizzazione ed entro il termine ultimo del 5.8.2011.
Preliminarmente, non vengono più in rilievo in questa sede gli inadempimenti contestati sub nn. 1) e 3), afferendo gli stessi ad attività strettamente connesse e funzionali a quelle già travolte dalla pronuncia di nullità parziale del rapporto.
Riguardo all'inadempimento contestato sub n. 2), a detta dell'appellante, la comprovata esistenza di una richiesta di integrazione documentale sarebbe “di per sé indice di inadempimento, senza che si renda necessario per chi lo eccepisce richiedere alcuna verifica tecnica sul punto;
spetta, se del caso, alla controparte dimostrare il fatto contrario, ossia che la P.A. aveva errato nel richiedere l'integrazione (circostanza che non
è avvenuta)”.
Il rilievo deve essere disatteso.
Vero è che il Comune di Montelupo Fiorentino, in riferimento all'attestazione di abitabilità/agibilità parziale depositata l'8.8.2011 dal geometra ebbe a richiedere CP_1 un'integrazione della documentazione depositata (cfr. doc.
2.13 Doc. 13 fascicolo parte appellante). Non consta, tuttavia, che a causa di tali carenze si verificarono ritardi o conseguenze pregiudizievoli per la committente. Inoltre, parte appellata ha prodotto documentazione da cui risulta che, effettivamente, la mancata produzione, in prima battuta, di una parte della documentazione necessaria era dipesa dal fatto che alcune dichiarazioni tra quelle richieste, come ad esempio la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a firma del geometra (cfr. doc. 23 all. seconda memoria 183 parte Pt_5 opposta), non erano state ancora rilasciate al momento della presentazione dell'attestazione da parte del geometra CP_1
pagina 21 di 27 Ne deriva il rigetto dell'appello sul punto.
5. Il quarto motivo di appello principale: il quantum debeatur
I rilievi proposti con tale motivo attengono alla quantificazione delle prestazioni già travolte dalla dichiarazione di nullità parziale del contratto, con conseguente loro assorbimento.
Quanto alla mancata decurtazione da parte del primo giudice dall'importo oggetto di condanna delle somme già ricevute dal geometra pari a complessivi € 12.576,00 CP_1
(cfr. doc. 3 e 4 all. fascicolo d.i.), si osserva che la deduzione difensiva, per quanto non avente più portata demolitoria del precedente decisum (già travolto dalla declaratoria di nullità parziale), è funzionale alla determinazione del residuo avere sull'importo di €
13.000,00 liquidato al geometra a titolo di compenso, con conseguente condanna CP_1 della al pagamento della differenza, pari a € 424,00 (€ 13.000,00 - € Parte_1
12.576,00).
S'innesta, nel presente motivo di appello, l'eccezione di giudicato sollevata dal CP_1 con riferimento alla statuizione relativa all'applicazione degli interessi ex D. Lgs n.
231/2002, che, non essendo stata oggetto di impugnazione da parte della
[...]
a suo dire, sarebbe divenuta intangibile. Parte_1
L'eccezione è destituita di fondamento.
Invero, secondo i giudici di legittimità, il giudicato parziale si forma quando l'impugnazione della parte soccombente non si estende ai capi della sentenza che, fondati su presupposti di fatto e di diritto del tutto indipendenti dalle statuizioni impugnate, abbiano, rispetto a queste ultime, carattere autonomo ed individualità a sé stanti (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10550 del 23/10/1998; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 3271 del 09/04/1996).
Viceversa, la formazione del giudicato va esclusa quando i capi non espressamente impugnati siano necessariamente collegati, come accessorio a principale, con alcuni di quelli che, a seguito di impugnazione, siano stati dal giudice del gravame riformati o annullati (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 22776 del 25/09/2018).
Alla luce di tali principi, vi è da ritenere che una volta impugnato il capo della sentenza contenente la liquidazione dell'importo preteso e riconosciuto all'appellato, non può invocarsi il giudicato in ordine alla misura legale degli interessi precedentemente attribuiti e il giudice dell'impugnazione, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla pagina 22 di 27 modalità di liquidazione degli interessi prescelta dal giudice precedente, può procedere alla riliquidazione della somma dovuta, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore (cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n.
8520 del 05/04/2007).
Quanto alla misura degli interessi dovuti sulla somma riconosciuta di € 13.000,00, va considerato che la versò al in corso d'opera, due acconti di Parte_1 CP_1
€ 6.288,00, come risulta dalle fatture datate 30.7.2009 e 11.8.2010 (cfr. doc. 3 e 4 all. fascicolo d.i.).
Sul rimanente importo di € 424,00 decorrono, a far data dalla prima richiesta di pagamento del 17.11.2014 (cfr. doc. 5 all. fascicolo d.i.) e fino alla proposizione della domanda giudiziale gli interessi al tasso legale, come da domanda formulata dallo stesso
(cfr. ricorso per decreto ingiuntivo e comparsa di costituzione in primo grado). CP_1
Resta da stabilire se, a decorrere dalla domanda giudiziale (4.12.2017), siano dovuti, come richiesto dal gli interessi al tasso maggiorato di cui al D.lgs. n. 231/2002, CP_1 come previsto dal quarto comma, dell'art. 1284 c.c., questione che deve essere oggetto di specifico accertamento, come da ultimo precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez.
U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024).
La risposta affermativa discende dalla considerazione che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento.
Invero, come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza di legittimità, “l'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè pagina 23 di 27 nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni”
(cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 61 del 03/01/2023; nello stesso senso Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025).
6. Il quinto motivo di appello principale
Il quinto motivo di gravame non ha un'autonoma portata impugnatoria giacché con esso l'appellante si limita a contestare la parte della sentenza rubricata “Conclusioni” ove si legge: “Alla luce di quanto sopra indicato ed esposto, il decreto ingiuntivo n. 6099/2017
– R.G. 1652/2017, in quanto portante un credito superiore rispetto a quello accertato, deve essere revocato, con condanna della al pagamento della Parte_1 somma di euro 55.794,90 oltre IVA e CP, oltre interessi come sopra”, riportandosi a tutte le censure precedentemente svolte e già esaminate.
7. L'appello incidentale proposto dal geometra il primo motivo di CP_1 gravame
Per ragioni di ordine logico, il primo motivo dell'appello incidentale proposto dal geometra deve essere trattato con priorità rispetto all'ultimo motivo dell'appello principale, CP_1 concernente le spese.
L'appellante incidentale lamenta che: 1) il giudice di prime cure avrebbe arbitrariamente e immotivatamente ridotto il compenso a lui spettante;
2) vi sarebbe stata inoltre una indebita esclusione degli onorari “a discrezione” e “a vacazione”; 3) sarebbero state inopinatamente negate sia la “maggiorazione dovuta all'urgenza della prestazione” che quella “per la parzializzazione della prestazione”.
Il motivo, in relazione ai punti n. 1) e n. 3), è assorbito dalle considerazioni già in precedenza svolte in ordine alla nullità parziale del contratto (cfr. par. 1.3).
Invero, entrambe le doglianze svolte dall'appellante attengono alla liquidazione compiuta con riferimento alle prestazioni esulanti dalle competenze del professionista e, in quanto tali, già travolte dall'invalidità parziale del titolo negoziale. Dalla notula tassata prodotta in atti si evince, infatti, che anche la richiesta di maggiorazione, sia per l'urgenza che per la parziarietà, sono state formulate in relazione alla 1^ stesura del progetto ed alla 1^ variante, entrambe escluse, insieme al compenso per la progettazione e per le attività
pagina 24 di 27 connesse, dall'ambito delle prestazioni remunerabili, in quanto attività vietate al geometra CP_1
Parimenti, risultano ultronee le richieste avanzate in via istruttoria dall'appellante incidentale.
Quanto alla doglianza sub n. 2), si osserva che il Collegio, nei limiti delle prestazioni ritenute remunerabili, ha già considerato le relative attività liquidando al geometra l'importo complessivo di € 13.000,00, sulla base delle considerazioni svolte al CP_1 paragrafo 2 che precede e a cui integralmente si rimanda.
Limitatamente a tale profilo le doglianze dell'appellante appaiono quindi fondate, registrandosi erronea (per quanto riguarda la trasferta ad Ancona) ed omessa (per le altre prestazioni) pronuncia da parte del Tribunale sul compenso dovuto al per CP_1
l'espletamento di tali attività.
8. Le spese di lite
Vengono in rilievo il sesto ed ultimo motivo dell'appello principale e il secondo ed il terzo motivo dell'appello incidentale.
Nello specifico, l'appellante principale lamenta che nella regolamentazione delle spese di lite non si sia tenuto conto del considerevole ridimensionamento del credito ingiunto, mentre l'appellante incidentale, all'opposto, evidenzia l'ingiusta compensazione del 50% applicata dal primo giudice, un preteso errore materiale nella distribuzione delle spese di
CTU ed una erronea quantificazione delle spese di mediazione.
Tutti i suddetti rilievi risultano superati dalla nuova regolamentazione che compete compiere in questa sede, alla luce del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
pagina 25 di 27 Ciò premesso, nel caso di specie, per quanto si sia accertato il diritto al compenso del geometra ciò è avvenuto sulla base di una radicale revisione della prospettazione CP_1 compiuta con il ricorso monitorio essendo risultata fondata l'eccezione di nullità sollevata dalla società ingiunta;
è inoltre emerso che le somme realmente spettanti al non CP_1 solo sono notevolmente inferiori rispetto a quelle pretese ma sono state anche per lo più già corrisposte prima del giudizio e che il credito residuo del ammonta a soli € CP_1
424,00, oltre interessi.
Il che, se non consente di configurare un'ipotesi di soccombenza reciproca, anche alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità nella materia (cfr. Cass.
Sez. Un. Sentenza n. 32061 del 31/10/2022), può tuttavia giustificare una compensazione delle spese di causa “in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Invero, la misura estremamente esigua del credito che, come accertato, il poteva CP_1 effettivamente vantare al momento dell'introduzione del giudizio induce a ravvisare nella infondata maggior pretesa di quest'ultimo la causa del processo;
il che giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite sia del giudizio di primo grado, comprese quelle di mediazione e di CTU, che del presente giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da contro la Parte_1 CP_1 sentenza del Tribunale di Firenze n. 2965/2022, emessa e pubblicata il 20/10/2022, così decide:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale, dichiara la nullità parziale, per contrarietà a norme imperative, del contratto d'opera professionale intercorso tra la committente e il geometra con riferimento Parte_1 CP_1 all'attività di progettazione e alle attività a questa strettamente connesse, come meglio specificato in parte motiva;
2) dichiara che nulla è dovuto al geometra per l'espletamento delle CP_1 suddette attività;
3) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_1 determina nel complessivo importo di € 13.000,00, già comprensivo di C.N.P.A.G. al 4% e di IVA al 22%, il compenso spettante al CP_1 pagina 26 di 27 4) accerta e dichiara che, detratti gli acconti già ricevuti per complessivi €
12.576,00, il credito residuo del geometra a titolo di compenso, ammonta CP_1
a € 424,00, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 17.11.2014 fino al
3.12.2017 e al tasso maggiorato di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. a decorrere dal 4.12.2017;
5) rigetta, per l'effetto, la domanda di restituzione proposta da Parte_1
;
[...]
6) respinge nel resto l'appello principale e l'appello incidentale;
7) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite sia del giudizio di primo grado, comprese quelle di mediazione e di CTU, che del presente giudizio di appello.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 7.10.2025 su relazione della dott.ssa RI SA TE.
Il Consigliere est.
RI SA TE
La Presidente
AN OR
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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