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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 692/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 692/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRONI Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANI NICOLA Controparte_1 C.F._1
RENZO OPPI (C.F. ) in proprio C.F._2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 352 n1) cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con ordinanza ex art. 702 ter cpc del 12.3.2023 il Tribunale di Ferrara, in accoglimento della domanda proposta da , accertata la responsabilità Parte_2
professionale di OP RE, avvocato che la aveva assistita nelle fasi iniziali della causa civile NRG 3799/13 contro la dinanzi al Tribunale di Treviso, CP_2
condannava il convenuto al pagamento di euro 67.954,63 oltre interessi, ossia al pagina 1 di 6 rimborso dell'importo pagato dalla per spese di registrazione della sentenza e Pt_2
per spese legali alla e, quanto ad euro 4.500,00, quale restituzione CP_2
dell'acconto percepito dal legale.
Il Tribunale condannava poi a tenere indenne il proprio assicurato Parte_1
OP, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello la ribadendo la fondatezza Pt_1
dell'eccezione di prescrizione.
La e l'OP si sono costituiti opponendosi al gravame e proponendo l'OP Pt_2
appello incidentale condizionato quanto alla affermazione della sua responsabilità professionale.
La causa veniva trasmessa al collegio sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza dell'11.3.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2) L'appellante lamenta che erroneamente il Tribunale abbia escluso che il termine biennale di prescrizione di cui all'art. 2952 cc avesse iniziato a decorrere dalla lettera datata 29.12.2017 inviata all'OP dall'avv. Grani, nuovo difensore della nella Pt_2
causa dinanzi al Tribunale di Treviso, nominato dopo che la cliente aveva revocato il mandato all'OP con lettera del 19.4.2017, nel corso dello svolgimento della fase istruttoria e di trattazione del procedimento.
L'appello è infondato, ritenendo la Corte corrette le considerazioni svolte dal
Tribunale.
La sostiene che l'idoneità della lettera del 19.12.2017 a far decorrere il Pt_1
termine di prescrizione ex art. 2952 cc andrebbe affermata per il solo fatto che essa contiene una richiesta di risarcimento esplicita e univoca, e perciò idonea a che l'assicurato veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del danneggiato, quindi percepisca l'urgenza di darne comunicazione all'assicuratore.
Osserva la Corte che la lettera in questione, dopo un riepilogo delle vicende relative al processo contro la e dopo l'indicazione degli inadempimenti ascritti CP_2
pagina 2 di 6 all'OP, così conclude: < alla luce di quanto sopra la signora Parte_2
ritiene:
a) di nulla doverLe a saldo dell'attività professionale prestata;
b) di avere diritto alla restituzione delle somme anticipateLe;
c) di avere diritto al risarcimento del danno che, con ogni probabilità, andrà a subire, danno che verrà a conclamarsi con la pubblicazione della sentenza che il tribunale di Treviso pubblicherà nei prossimi mesi a definizione della causa
3799/2013 RG (la causa è stata trattenuta a sentenza il 02/10 u.s.) [sottolineatura del redattore].
Con la presente, da valere anche ai fini interruttivi della prescrizione, si chiede pertanto di voler risarcire alla signora i danni patrimoniali e non Parte_2
patrimoniali dalla stessa subiti e subendi in conseguenza della sopra indicata negligenza professionale. Se ritiene, potrà indicarmi gli estremi della Sua polizza di assicurazione per la responsabilità professionale onde avviare una trattativa con la compagnia, una volta consolidata la fattispecie dannosa>>.
Tale lettera, in tutta evidenza, e come è indiscutibile, fa riferimento ad una pretesa risarcitoria solo ipotetica, che avrebbe potuto eventualmente attualizzarsi in futuro qualora il giudizio contro la in quel momento ancora in corso, si fosse CP_2
concluso con esito sfavorevole per la , come avvenne poi con la sentenza di Pt_2
primo grado del 23.5.2018, confermata dalla Corte di Appello di Venezia del
21.9.2020.
A rendere inidonea la lettera a far decorrere il termine di prescrizione non è la mancata indicazione del quantum del risarcimento richiesto, ma la natura futura ed eventuale del danno che, in quel momento, non si era prodotto e che, come espressamente rappresentato dall'avv. Grani, avrebbe potuto prodursi solo al momento della decisione della causa.
La sentenza del Tribunale appare allora coerente con l'insegnamento della S.C., per il quale il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente per pagina 3 di 6 evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e quindi nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore (Cass. 2971/19).
Il testo dell'art.2952 c. c. deve essere interpretato rigorosamente anche in considerazione del fatto che il termine di prescrizione ivi previsto è breve;
non sono pertanto condivisibili interpretazioni della lettera della legge che, ancorando la decorrenza del termine a date e a comportamenti non univoci, possano pregiudicare ulteriormente la certezza dei rapporti e l'esercizio dei diritti spettanti all'assicurato
(Cass. 289/15, 25897/13).
L'effetto sospensivo della prescrizione disciplinato dall'art. 2952, comma 4, c.c., si verifica dunque a condizione che l'atto del danneggiato sia univoco nell'esplicitare la volontà di ottenere il ristoro di tutti i danni già subiti, con conseguente esposizione del patrimonio dell'assicurato stesso che risulti certa, concreta e attuale (v. Cass.
18317/15, 24733/07).
Tanto manca nella lettera del 29.12.2017.
Non è, in conclusione, sufficiente la comunicazione che si richiederà il risarcimento di un danno che si produrrà in futuro, questo perché – come chiarito dalla SC nella pronuncia n. 5560/99 - l'art. 2952 cc dispone che “il termine (di prescrizione) decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato ...", e la data di decorrenza di un termine di prescrizione esige, stante il carattere sanzionatorio della previsione, il connotato della certezza. Al fine di stabilire se tale fatto rivesta il connotato della certezza, deve farsi ricorso alla individuazione della
"ratio" per la quale esso è stato individuato quale inizio della decorrenza della prescrizione, la quale non può che coincidere con quella sottesa al principio generale, espresso dall'art. 2935 cc secondo il quale "la prescrizione comincia a pagina 4 di 6 decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". Infatti, in difetto di diversa specificazione nella previsione di una determinata decorrenza, appare ragionevole ritenere che il legislatore, individuando quest'ultima in modo specifico in un fatto, non abbia voluto discostarsi dal principio generale, ma si sia limitato ad individuare il fatto che nella specie esprimeva quel principio. Ora l'art. 2935 cc, con la locuzione "il diritto può essere fatto valere", non può che esprimere un diritto completo di tutte le sue componenti: perché è solo tale connotato che consente la tutela piena al soggetto, il quale altrimenti non potrebbe invocare l'adempimento, ma si dovrebbe limitare a chiedere una pronunzia meramente accertativa, e tale condizione non corrisponderebbe alla "ratio" del ripetuto principio, il quale postula che la prescrizione cominci a decorrere dalla ricorrenza della (azionabilità della) tutela integrale del diritto. Deve pertanto ritenersi che la richiesta di risarcimento, che secondo l'art.2952 cc costituisce la decorrenza della prescrizione, debba consistere in un atto che consenta l'esercizio pieno del diritto del quale dovrebbe iniziare la prescrizione.
Come rilevato dall'appellato, le pronunce della S.C. richiamate dalla a Pt_1
sostegno della proprie difese sono inconferenti.
In particolare, la sentenza n.6426/01 (favorevole all'assicurato) riguarda un caso affatto diverso, in cui l'evento dannoso si era verificato anteriormente alla richiesta di risarcimento del terzo, dalla quale soltanto, affermava la Corte, decorreva il termine di prescrizione.
La sentenza n. 25500/06 invero ribadisce che non possono in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento, richieste generiche o ipotetiche
(come la riserva di agire giudizialmente).
Le altre pronunce richiamate dall'appellante non si pongono affatto in contrasto con quelle che, agli effetti dell'art. 2952 cc, richiedono, da parte del danneggiato, la denuncia di un danno rappresentato come effettivo, concreto e attuale, in quanto attengono alla diversa questione della individuazione delle caratteristiche che una pagina 5 di 6 richiesta deve possedere per essere idonea ex art. 2943 c4 cc ad interrompere la prescrizione.
In conclusione, pacifico che, prescindendo dalla lettera suddetta, il termine di prescrizione non sia maturato essendo stato il sinistro denunciato dall'OP il
7.12.2020, dopo che aveva ricevuto la convocazione in mediazione l'appello datata
1.12.2020, l'appello principale va respinto, e non occorre procedere all'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dall'OP, senz'altro ammissibile (v. fra le tante Cass. 10477/24).
5) Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico di
, comprese quelle sostenute dalla per difendersi dall'appello Parte_1 Pt_2
incidentale che l'OP ha nei suoi confronti proposto condizionatamente all'accoglimento dell'impugnazione della compagnia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
nei conferiti di OP RE e di avverso l'ordinanza ex art.
[...] Parte_3
702 ter cpc del Tribunale di Ferrara del 12.3.2023.
Condanna l'appellante a rifondere all'OP e alla le spese del presente grado Pt_2
di giudizio che liquida, per ciascuno, in euro 9.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 25.3.2025
Il Consigliere rel.
Mariacolomba Giuliano Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 692/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRONI Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANI NICOLA Controparte_1 C.F._1
RENZO OPPI (C.F. ) in proprio C.F._2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 352 n1) cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con ordinanza ex art. 702 ter cpc del 12.3.2023 il Tribunale di Ferrara, in accoglimento della domanda proposta da , accertata la responsabilità Parte_2
professionale di OP RE, avvocato che la aveva assistita nelle fasi iniziali della causa civile NRG 3799/13 contro la dinanzi al Tribunale di Treviso, CP_2
condannava il convenuto al pagamento di euro 67.954,63 oltre interessi, ossia al pagina 1 di 6 rimborso dell'importo pagato dalla per spese di registrazione della sentenza e Pt_2
per spese legali alla e, quanto ad euro 4.500,00, quale restituzione CP_2
dell'acconto percepito dal legale.
Il Tribunale condannava poi a tenere indenne il proprio assicurato Parte_1
OP, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello la ribadendo la fondatezza Pt_1
dell'eccezione di prescrizione.
La e l'OP si sono costituiti opponendosi al gravame e proponendo l'OP Pt_2
appello incidentale condizionato quanto alla affermazione della sua responsabilità professionale.
La causa veniva trasmessa al collegio sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza dell'11.3.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2) L'appellante lamenta che erroneamente il Tribunale abbia escluso che il termine biennale di prescrizione di cui all'art. 2952 cc avesse iniziato a decorrere dalla lettera datata 29.12.2017 inviata all'OP dall'avv. Grani, nuovo difensore della nella Pt_2
causa dinanzi al Tribunale di Treviso, nominato dopo che la cliente aveva revocato il mandato all'OP con lettera del 19.4.2017, nel corso dello svolgimento della fase istruttoria e di trattazione del procedimento.
L'appello è infondato, ritenendo la Corte corrette le considerazioni svolte dal
Tribunale.
La sostiene che l'idoneità della lettera del 19.12.2017 a far decorrere il Pt_1
termine di prescrizione ex art. 2952 cc andrebbe affermata per il solo fatto che essa contiene una richiesta di risarcimento esplicita e univoca, e perciò idonea a che l'assicurato veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del danneggiato, quindi percepisca l'urgenza di darne comunicazione all'assicuratore.
Osserva la Corte che la lettera in questione, dopo un riepilogo delle vicende relative al processo contro la e dopo l'indicazione degli inadempimenti ascritti CP_2
pagina 2 di 6 all'OP, così conclude: < alla luce di quanto sopra la signora Parte_2
ritiene:
a) di nulla doverLe a saldo dell'attività professionale prestata;
b) di avere diritto alla restituzione delle somme anticipateLe;
c) di avere diritto al risarcimento del danno che, con ogni probabilità, andrà a subire, danno che verrà a conclamarsi con la pubblicazione della sentenza che il tribunale di Treviso pubblicherà nei prossimi mesi a definizione della causa
3799/2013 RG (la causa è stata trattenuta a sentenza il 02/10 u.s.) [sottolineatura del redattore].
Con la presente, da valere anche ai fini interruttivi della prescrizione, si chiede pertanto di voler risarcire alla signora i danni patrimoniali e non Parte_2
patrimoniali dalla stessa subiti e subendi in conseguenza della sopra indicata negligenza professionale. Se ritiene, potrà indicarmi gli estremi della Sua polizza di assicurazione per la responsabilità professionale onde avviare una trattativa con la compagnia, una volta consolidata la fattispecie dannosa>>.
Tale lettera, in tutta evidenza, e come è indiscutibile, fa riferimento ad una pretesa risarcitoria solo ipotetica, che avrebbe potuto eventualmente attualizzarsi in futuro qualora il giudizio contro la in quel momento ancora in corso, si fosse CP_2
concluso con esito sfavorevole per la , come avvenne poi con la sentenza di Pt_2
primo grado del 23.5.2018, confermata dalla Corte di Appello di Venezia del
21.9.2020.
A rendere inidonea la lettera a far decorrere il termine di prescrizione non è la mancata indicazione del quantum del risarcimento richiesto, ma la natura futura ed eventuale del danno che, in quel momento, non si era prodotto e che, come espressamente rappresentato dall'avv. Grani, avrebbe potuto prodursi solo al momento della decisione della causa.
La sentenza del Tribunale appare allora coerente con l'insegnamento della S.C., per il quale il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente per pagina 3 di 6 evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e quindi nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore (Cass. 2971/19).
Il testo dell'art.2952 c. c. deve essere interpretato rigorosamente anche in considerazione del fatto che il termine di prescrizione ivi previsto è breve;
non sono pertanto condivisibili interpretazioni della lettera della legge che, ancorando la decorrenza del termine a date e a comportamenti non univoci, possano pregiudicare ulteriormente la certezza dei rapporti e l'esercizio dei diritti spettanti all'assicurato
(Cass. 289/15, 25897/13).
L'effetto sospensivo della prescrizione disciplinato dall'art. 2952, comma 4, c.c., si verifica dunque a condizione che l'atto del danneggiato sia univoco nell'esplicitare la volontà di ottenere il ristoro di tutti i danni già subiti, con conseguente esposizione del patrimonio dell'assicurato stesso che risulti certa, concreta e attuale (v. Cass.
18317/15, 24733/07).
Tanto manca nella lettera del 29.12.2017.
Non è, in conclusione, sufficiente la comunicazione che si richiederà il risarcimento di un danno che si produrrà in futuro, questo perché – come chiarito dalla SC nella pronuncia n. 5560/99 - l'art. 2952 cc dispone che “il termine (di prescrizione) decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato ...", e la data di decorrenza di un termine di prescrizione esige, stante il carattere sanzionatorio della previsione, il connotato della certezza. Al fine di stabilire se tale fatto rivesta il connotato della certezza, deve farsi ricorso alla individuazione della
"ratio" per la quale esso è stato individuato quale inizio della decorrenza della prescrizione, la quale non può che coincidere con quella sottesa al principio generale, espresso dall'art. 2935 cc secondo il quale "la prescrizione comincia a pagina 4 di 6 decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". Infatti, in difetto di diversa specificazione nella previsione di una determinata decorrenza, appare ragionevole ritenere che il legislatore, individuando quest'ultima in modo specifico in un fatto, non abbia voluto discostarsi dal principio generale, ma si sia limitato ad individuare il fatto che nella specie esprimeva quel principio. Ora l'art. 2935 cc, con la locuzione "il diritto può essere fatto valere", non può che esprimere un diritto completo di tutte le sue componenti: perché è solo tale connotato che consente la tutela piena al soggetto, il quale altrimenti non potrebbe invocare l'adempimento, ma si dovrebbe limitare a chiedere una pronunzia meramente accertativa, e tale condizione non corrisponderebbe alla "ratio" del ripetuto principio, il quale postula che la prescrizione cominci a decorrere dalla ricorrenza della (azionabilità della) tutela integrale del diritto. Deve pertanto ritenersi che la richiesta di risarcimento, che secondo l'art.2952 cc costituisce la decorrenza della prescrizione, debba consistere in un atto che consenta l'esercizio pieno del diritto del quale dovrebbe iniziare la prescrizione.
Come rilevato dall'appellato, le pronunce della S.C. richiamate dalla a Pt_1
sostegno della proprie difese sono inconferenti.
In particolare, la sentenza n.6426/01 (favorevole all'assicurato) riguarda un caso affatto diverso, in cui l'evento dannoso si era verificato anteriormente alla richiesta di risarcimento del terzo, dalla quale soltanto, affermava la Corte, decorreva il termine di prescrizione.
La sentenza n. 25500/06 invero ribadisce che non possono in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento, richieste generiche o ipotetiche
(come la riserva di agire giudizialmente).
Le altre pronunce richiamate dall'appellante non si pongono affatto in contrasto con quelle che, agli effetti dell'art. 2952 cc, richiedono, da parte del danneggiato, la denuncia di un danno rappresentato come effettivo, concreto e attuale, in quanto attengono alla diversa questione della individuazione delle caratteristiche che una pagina 5 di 6 richiesta deve possedere per essere idonea ex art. 2943 c4 cc ad interrompere la prescrizione.
In conclusione, pacifico che, prescindendo dalla lettera suddetta, il termine di prescrizione non sia maturato essendo stato il sinistro denunciato dall'OP il
7.12.2020, dopo che aveva ricevuto la convocazione in mediazione l'appello datata
1.12.2020, l'appello principale va respinto, e non occorre procedere all'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dall'OP, senz'altro ammissibile (v. fra le tante Cass. 10477/24).
5) Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico di
, comprese quelle sostenute dalla per difendersi dall'appello Parte_1 Pt_2
incidentale che l'OP ha nei suoi confronti proposto condizionatamente all'accoglimento dell'impugnazione della compagnia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
nei conferiti di OP RE e di avverso l'ordinanza ex art.
[...] Parte_3
702 ter cpc del Tribunale di Ferrara del 12.3.2023.
Condanna l'appellante a rifondere all'OP e alla le spese del presente grado Pt_2
di giudizio che liquida, per ciascuno, in euro 9.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 25.3.2025
Il Consigliere rel.
Mariacolomba Giuliano Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
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