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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/05/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 2587/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 2587/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2587 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Marco Argirò e Parte_1 con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in
Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Traversa Mario Fiore n. 32;
APPELLANTE
e
, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e di- CP_1 fesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Daniela Lumaca e Marco Alois ed elettivamente domiciliata in Caserta (CE) alla via Unità Italiana n.28, sede legale dell'Ente;
APPELLATA
e
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Controparte_2 giusta procura in atti, dall'Avv Michele Zarrillo e presso lo studio del difen- sore elettivamente domiciliato in Caserta (CE) alla P.zza Andolfato n. 1;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
05.05.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4
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dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudizio il Parte_1
e la al fine di sentir dichiarare la riforma Controparte_2 CP_1 della sentenza n. 6723/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere, depositata in Cancelleria in data 03.11.2023.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione delle norme che regolano la materia e del det- tato della Corte sul punto.
2. Il Giudice di Prime Cure errava nel ritenere non fondata la domanda, atteso che, nonostante la dichiarazione testimonia- le resa da ritenuta attendibile, riteneva non raggiunta la Testimone_1 prova della domanda.
3. Il Giudice di Prime cure non teneva conto della missiva del 05.10.2021 inviata agli odierni appellati con cui si faceva men- zione del sinistro di cui è causa, pertanto, non corrisponde al vero che non vi erano segnalazioni del sinistro, come dichiarato dagli appellati.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità, nella produzione del sinistro per cui è cau- sa – meglio descritto in epigrafe del presente atto – dell' (in persona del CP_1 legale rapp.te p.t.) in solido con il (in persona del Sindaco p.t.), e con- Controparte_2 dannare gli stessi, in qualità di responsabili alla custodia degli animali AG, al paga- mento nei confronti dell'istante dei danni materiali e delle lesioni subite, danni che sin
d'ora vengono quantificati in Euro 900,00 per danno materiale oltre Euro 1.621,48 per lesioni, oltre interessi dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione moneta- ria. 2) Si condanni, altresì, i convenuti, al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio (oltre spese vive di euro 500,00 di CTU e di contributi unificati e marche for- fetarie;
3) Tanto con ogni altro successivo, ritenuto necessario e/o idoneo provvedimento di
Legge.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) Inam- Controparte_2 missibilità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dall'art 348bis
c.p.c. 2) Inammissibilità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dall'art 434 c.p.c.; 3) Il teste escusso in primo grado si è limitato a conferma- re la dinamica del sinistro, ma nulla ha riferito circa eventuali segnalazioni della presenza dei cani AG;
4) L'appellante ritiene che prova fondamen- tale della domanda sia costituita dalla missiva del 05.10.2021 con cui si ren-
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deva noto alle controparti il sinistro di cui è causa, interpretando in maniera erronea sia la disciplina in materia, sia quanto stabilito dalla Corte di Cassa- zione sul punto;
5) La sentenza di primo grado è corretta e va confermata.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_2
IN VIA PRELIMINARE, 1. Rigettare ex art 348 bis c.p.c. l'atto di appello per la manifesta infondatezza oltre che inammissibile improcedibile per i motivi di cui all'art
434 c.p.c. oltre che infondato in fatto e diritto e confermare integralmente la sentenza di primo grado;
NEL MERITO, 2. Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e diritto per assoluta infondatezza dei motivi rappresentati, sempre confermando integral- mente la sentenza di primo grado;
3. Vittoria di spese, diritti ed onorari oltre iva e cpa oltre rimborso forfettario del 15% per il presente giudizio, in favore del Controparte_2 in persona del Sindaco p.t, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) Carenza di CP_1 legittimazione passiva della stessa, in quanto, il servizio di prevenzione del AGsmo è appannaggio dei Comuni che si servono dei Vigili Urbani;
Cont L' interviene su richiesta di intervento dei Vigili Urbani. 2) Il Giudice di
Prime cure correttamente rigettava la domanda condividendo le argomenta- zioni dello stesso in ordine alla motivazione. 3) Nessuna segnalazione è stata provata nel caso di specie, pertanto, nessuna negligenza può essere attribuita agli Enti appellati.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: 1) CP_1
Rigettare l'appello promosso per carenza dei presupposti di legge, confer- mando la sentenza di primo grado;
2) In via subordinata nella denegata ipo- tesi di accoglimento dell'appello promosso dichiararsi il difetto di legittima- Cont zione passiva della per tutti i motivi suesposti;
3) In via subordinata e nel merito nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda limitare il quantum nei limiti dell'effettivo dovuto;
4) Con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Nel merito l'appello è infondato.
Il giudizio de quo prendeva le mosse dall'impugnata sentenza n. 6723/2023 emessa dal giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere il quale, a seguito della istruttoria rigettava la domanda attorea del odierno Parte_1 appellante.
Orbene, codesto Tribunale ritiene condivisibile la motivazione dedotta dal giudice di prime cure, infatti, la giurisprudenza afferma, ormai pressoché
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pacificamente, che il danno cagionato dal c.d. “cane vagante” ai veicoli in cir- colazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall' art. 2052
c.c., inapplicabile per la natura stessa di animale vagante, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall' art. 2043 c.c. , anche in tema di one- re della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comporta- mento colposo ascrivibile all'ente pubblico (Cass. civ., 28 marzo 2006, n.
7080).
In merito a tale questione, si richiama, per identità di ratio, il seguente orien- tamento giurisprudenziale, condiviso da questo giudice “La responsabilità per i danni causati dagli animali AG deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c.; non è quindi possibile ricono- scere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fe- nomeno del AGsmo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla cu- stodia degli animali AG, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria” (cfr. Cassa- zione civile sez. III 31 luglio 2017 n. 18954).
La giurisprudenza più recente precisa che tale responsabilità, proprio perché ancorata all'art. 2043 c.c., “presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneg- giato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del feno- meno del AGsmo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli ani- mali AG. Ai fini dell'affermazione della responsabilità di tali enti occorre di conse- guenza la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi. Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del AGsmo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali AG, in mancan- za della puntuale allegazione e della prova, il cui onere certamente spetta all'attore dan- neggiato in base alle regole generali, della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e nella specie omessa, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causali-
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tà omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria. Ciò equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art.
2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale AGo – individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei ran- dagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considera- zione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così pene- trante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momen- to degli animali AG. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'at- tore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale AGo che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di esse sia deriva- ta da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state speci- fiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e
2053 c.c. (Cass. 31957/2018; Cass. 18954/17).
Ciò detto, nel caso di specie non è stato allegato né provato, in maniera adeguata e sufficiente, che sussista una condotta omissiva colposa della e del consistente nel- Controparte_3 Controparte_2 la violazione di obblighi gravanti sulla stessa e riconducibili a specifiche re- gole cautelari che impongono un obbligo di attivazione ai predetti Enti.
Si evidenzia, infatti, che l'attore, odierno appellante, nel giudizio di primo grado, non ha neppure allegato che la presenza di cani vaganti nella zona in cui è avvenuto il sinistro fosse stato segnalato e che l' Controparte_4
e il comune di pertanto, avrebbero dovuto attivarsi,
[...] CP_2 per il tramite del proprio servizio veterinario.
Dall'istruttoria espletata è, invero, emersa prova della dinamica del sinistro;
nondimeno, essa è assolutamente insufficiente per imputare agli enti conve- nuti in primo grado le conseguenze lesive dell'episodio occorso a titolo di colpa, che, sotto il profilo soggettivo, come anticipato, deve indefettibilmen- te ricorrere nella fattispecie di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., la cui prova positiva incombe sul danneggiato.
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Ed infatti non risulta, ancor prima che provato, dedotto specificamente da parte attrice in primo grado il comportamento concreto colposo ascrivibile alle controparti, e cioè che la cattura e la custodia degli specifici animali ran- dagi che hanno provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo ed omis- sivo dell'ente rimasto inerte a fronte di specifiche segnalazioni (nell'atto di citazione in primo grado non si fa, ad esempio, alcun riferimento alla pre- gressa registrazione della presenza, nella zona, di animali liberi in grado di mettere a repentaglio l'incolumità dei passanti né l'inoltro di pregresse se- gnalazioni agli enti stessi, che, solo ove tempestivamente informati sulla concreta esposizione a pericolo degli utenti di quella specifica area territoria- le, sarebbero stati posti in condizione di porre in essere tutti gli interventi di propria competenza derivanti dalla posizione di garanzia assegnatagli dalla disciplina specialistica in materia a tutela degli interessi in esame).
La circostanza, poi, che successivamente al sinistro sia stata segnalata la pre- senza di cani AG ( cfr messa in mora pec del 05/10/2021) non è certa- mente idonea a provare l'onere in capo agli enti appellati di attivarsi alla data dell'evento. Né le comunicazioni depositate da parte degli enti convenuti circa la mancata presenza di cani AG alla data del sinistro ( 4 ottobre
2021) possono ritenersi confutate dalla diffida del 5/10/2021, in quanto questa è stata trasmessa solo successivamente all'evento.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta infondato con conseguente con- ferma della decisione di primo grado.
Alla luce dell'esito dell'appello e stante la palese infondatezza dello stesso, volto a sovvertire i principi di riparto dell'onere probatorio espressi dalla
Suprema Corte e ribaditi nella sentenza impugnata, sussistono le giuste ra- gioni per procedere alla revoca dell'ammissione provvisoria al gratuito pa- trocinio a Spese dello Stato disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvoca- ti di Santa Maria Capua Vetere in data 15 maggio 2024, ex art 136 del
D.P.R. 115/2002.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar-
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do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Mi- nistero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relati- vo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata;
Revoca l'ammissione di al gratuito patrocinio a spe- Parte_2 se dello Stato disposto provvisoriamente dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Santa Maria Capua Vetere in data 15 maggio 2024;
Condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore delle parti appellate, che liquida in € 1.278,00 cadauno, per com- penso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con distrazione, per il Comune di in favore del CP_2 procuratore costituito.
Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sen- si dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa Maria Capua Vetere, 05.05.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 2587/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 2587/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2587 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Marco Argirò e Parte_1 con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in
Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Traversa Mario Fiore n. 32;
APPELLANTE
e
, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e di- CP_1 fesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Daniela Lumaca e Marco Alois ed elettivamente domiciliata in Caserta (CE) alla via Unità Italiana n.28, sede legale dell'Ente;
APPELLATA
e
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Controparte_2 giusta procura in atti, dall'Avv Michele Zarrillo e presso lo studio del difen- sore elettivamente domiciliato in Caserta (CE) alla P.zza Andolfato n. 1;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
05.05.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4
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dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudizio il Parte_1
e la al fine di sentir dichiarare la riforma Controparte_2 CP_1 della sentenza n. 6723/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere, depositata in Cancelleria in data 03.11.2023.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione delle norme che regolano la materia e del det- tato della Corte sul punto.
2. Il Giudice di Prime Cure errava nel ritenere non fondata la domanda, atteso che, nonostante la dichiarazione testimonia- le resa da ritenuta attendibile, riteneva non raggiunta la Testimone_1 prova della domanda.
3. Il Giudice di Prime cure non teneva conto della missiva del 05.10.2021 inviata agli odierni appellati con cui si faceva men- zione del sinistro di cui è causa, pertanto, non corrisponde al vero che non vi erano segnalazioni del sinistro, come dichiarato dagli appellati.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità, nella produzione del sinistro per cui è cau- sa – meglio descritto in epigrafe del presente atto – dell' (in persona del CP_1 legale rapp.te p.t.) in solido con il (in persona del Sindaco p.t.), e con- Controparte_2 dannare gli stessi, in qualità di responsabili alla custodia degli animali AG, al paga- mento nei confronti dell'istante dei danni materiali e delle lesioni subite, danni che sin
d'ora vengono quantificati in Euro 900,00 per danno materiale oltre Euro 1.621,48 per lesioni, oltre interessi dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione moneta- ria. 2) Si condanni, altresì, i convenuti, al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio (oltre spese vive di euro 500,00 di CTU e di contributi unificati e marche for- fetarie;
3) Tanto con ogni altro successivo, ritenuto necessario e/o idoneo provvedimento di
Legge.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) Inam- Controparte_2 missibilità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dall'art 348bis
c.p.c. 2) Inammissibilità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dall'art 434 c.p.c.; 3) Il teste escusso in primo grado si è limitato a conferma- re la dinamica del sinistro, ma nulla ha riferito circa eventuali segnalazioni della presenza dei cani AG;
4) L'appellante ritiene che prova fondamen- tale della domanda sia costituita dalla missiva del 05.10.2021 con cui si ren-
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deva noto alle controparti il sinistro di cui è causa, interpretando in maniera erronea sia la disciplina in materia, sia quanto stabilito dalla Corte di Cassa- zione sul punto;
5) La sentenza di primo grado è corretta e va confermata.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_2
IN VIA PRELIMINARE, 1. Rigettare ex art 348 bis c.p.c. l'atto di appello per la manifesta infondatezza oltre che inammissibile improcedibile per i motivi di cui all'art
434 c.p.c. oltre che infondato in fatto e diritto e confermare integralmente la sentenza di primo grado;
NEL MERITO, 2. Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e diritto per assoluta infondatezza dei motivi rappresentati, sempre confermando integral- mente la sentenza di primo grado;
3. Vittoria di spese, diritti ed onorari oltre iva e cpa oltre rimborso forfettario del 15% per il presente giudizio, in favore del Controparte_2 in persona del Sindaco p.t, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) Carenza di CP_1 legittimazione passiva della stessa, in quanto, il servizio di prevenzione del AGsmo è appannaggio dei Comuni che si servono dei Vigili Urbani;
Cont L' interviene su richiesta di intervento dei Vigili Urbani. 2) Il Giudice di
Prime cure correttamente rigettava la domanda condividendo le argomenta- zioni dello stesso in ordine alla motivazione. 3) Nessuna segnalazione è stata provata nel caso di specie, pertanto, nessuna negligenza può essere attribuita agli Enti appellati.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: 1) CP_1
Rigettare l'appello promosso per carenza dei presupposti di legge, confer- mando la sentenza di primo grado;
2) In via subordinata nella denegata ipo- tesi di accoglimento dell'appello promosso dichiararsi il difetto di legittima- Cont zione passiva della per tutti i motivi suesposti;
3) In via subordinata e nel merito nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda limitare il quantum nei limiti dell'effettivo dovuto;
4) Con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Nel merito l'appello è infondato.
Il giudizio de quo prendeva le mosse dall'impugnata sentenza n. 6723/2023 emessa dal giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere il quale, a seguito della istruttoria rigettava la domanda attorea del odierno Parte_1 appellante.
Orbene, codesto Tribunale ritiene condivisibile la motivazione dedotta dal giudice di prime cure, infatti, la giurisprudenza afferma, ormai pressoché
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pacificamente, che il danno cagionato dal c.d. “cane vagante” ai veicoli in cir- colazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall' art. 2052
c.c., inapplicabile per la natura stessa di animale vagante, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall' art. 2043 c.c. , anche in tema di one- re della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comporta- mento colposo ascrivibile all'ente pubblico (Cass. civ., 28 marzo 2006, n.
7080).
In merito a tale questione, si richiama, per identità di ratio, il seguente orien- tamento giurisprudenziale, condiviso da questo giudice “La responsabilità per i danni causati dagli animali AG deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c.; non è quindi possibile ricono- scere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fe- nomeno del AGsmo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla cu- stodia degli animali AG, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria” (cfr. Cassa- zione civile sez. III 31 luglio 2017 n. 18954).
La giurisprudenza più recente precisa che tale responsabilità, proprio perché ancorata all'art. 2043 c.c., “presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneg- giato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del feno- meno del AGsmo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli ani- mali AG. Ai fini dell'affermazione della responsabilità di tali enti occorre di conse- guenza la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi. Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del AGsmo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali AG, in mancan- za della puntuale allegazione e della prova, il cui onere certamente spetta all'attore dan- neggiato in base alle regole generali, della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e nella specie omessa, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causali-
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tà omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria. Ciò equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art.
2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale AGo – individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei ran- dagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considera- zione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così pene- trante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momen- to degli animali AG. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'at- tore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale AGo che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di esse sia deriva- ta da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state speci- fiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e
2053 c.c. (Cass. 31957/2018; Cass. 18954/17).
Ciò detto, nel caso di specie non è stato allegato né provato, in maniera adeguata e sufficiente, che sussista una condotta omissiva colposa della e del consistente nel- Controparte_3 Controparte_2 la violazione di obblighi gravanti sulla stessa e riconducibili a specifiche re- gole cautelari che impongono un obbligo di attivazione ai predetti Enti.
Si evidenzia, infatti, che l'attore, odierno appellante, nel giudizio di primo grado, non ha neppure allegato che la presenza di cani vaganti nella zona in cui è avvenuto il sinistro fosse stato segnalato e che l' Controparte_4
e il comune di pertanto, avrebbero dovuto attivarsi,
[...] CP_2 per il tramite del proprio servizio veterinario.
Dall'istruttoria espletata è, invero, emersa prova della dinamica del sinistro;
nondimeno, essa è assolutamente insufficiente per imputare agli enti conve- nuti in primo grado le conseguenze lesive dell'episodio occorso a titolo di colpa, che, sotto il profilo soggettivo, come anticipato, deve indefettibilmen- te ricorrere nella fattispecie di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., la cui prova positiva incombe sul danneggiato.
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Ed infatti non risulta, ancor prima che provato, dedotto specificamente da parte attrice in primo grado il comportamento concreto colposo ascrivibile alle controparti, e cioè che la cattura e la custodia degli specifici animali ran- dagi che hanno provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo ed omis- sivo dell'ente rimasto inerte a fronte di specifiche segnalazioni (nell'atto di citazione in primo grado non si fa, ad esempio, alcun riferimento alla pre- gressa registrazione della presenza, nella zona, di animali liberi in grado di mettere a repentaglio l'incolumità dei passanti né l'inoltro di pregresse se- gnalazioni agli enti stessi, che, solo ove tempestivamente informati sulla concreta esposizione a pericolo degli utenti di quella specifica area territoria- le, sarebbero stati posti in condizione di porre in essere tutti gli interventi di propria competenza derivanti dalla posizione di garanzia assegnatagli dalla disciplina specialistica in materia a tutela degli interessi in esame).
La circostanza, poi, che successivamente al sinistro sia stata segnalata la pre- senza di cani AG ( cfr messa in mora pec del 05/10/2021) non è certa- mente idonea a provare l'onere in capo agli enti appellati di attivarsi alla data dell'evento. Né le comunicazioni depositate da parte degli enti convenuti circa la mancata presenza di cani AG alla data del sinistro ( 4 ottobre
2021) possono ritenersi confutate dalla diffida del 5/10/2021, in quanto questa è stata trasmessa solo successivamente all'evento.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta infondato con conseguente con- ferma della decisione di primo grado.
Alla luce dell'esito dell'appello e stante la palese infondatezza dello stesso, volto a sovvertire i principi di riparto dell'onere probatorio espressi dalla
Suprema Corte e ribaditi nella sentenza impugnata, sussistono le giuste ra- gioni per procedere alla revoca dell'ammissione provvisoria al gratuito pa- trocinio a Spese dello Stato disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvoca- ti di Santa Maria Capua Vetere in data 15 maggio 2024, ex art 136 del
D.P.R. 115/2002.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar-
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do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Mi- nistero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relati- vo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata;
Revoca l'ammissione di al gratuito patrocinio a spe- Parte_2 se dello Stato disposto provvisoriamente dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Santa Maria Capua Vetere in data 15 maggio 2024;
Condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore delle parti appellate, che liquida in € 1.278,00 cadauno, per com- penso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con distrazione, per il Comune di in favore del CP_2 procuratore costituito.
Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sen- si dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa Maria Capua Vetere, 05.05.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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