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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 11/11/2024, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N.1657/2024 R.G.V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI - Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1657/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di
, nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) e residente in [...]alla contrada Lazzaretto n.57/A; CodiceFiscale_1
e nata ad [...] il [...] (c.f.: ed CP_1 CodiceFiscale_2 ivi residente alla contrada Lazzaretto n.57/A; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudio BATTISTA, del Foro di Trani (BA), presso il cui studio legale, sito in Trani (BT) alla via Firenze n.21/B, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo. MOTIVAZIONE
vista la domanda di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente depositata in data 23 settembre 2024 da e Parte_1 CP_1
rilevato che all'udienza del 4 novembre 2024, tenutasi innanzi al Presidente del
Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Formentera
(SPAGNA) il 15 maggio 2019 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ortona (Atto n.84 – Parte II – Serie C – Anno 2020), secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ortona di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.84 – Parte II
– Serie C – Anno 2020.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 8 novembre, 2024.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI - Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1657/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di
, nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) e residente in [...]alla contrada Lazzaretto n.57/A; CodiceFiscale_1
e nata ad [...] il [...] (c.f.: ed CP_1 CodiceFiscale_2 ivi residente alla contrada Lazzaretto n.57/A; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudio BATTISTA, del Foro di Trani (BA), presso il cui studio legale, sito in Trani (BT) alla via Firenze n.21/B, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo. MOTIVAZIONE
vista la domanda di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente depositata in data 23 settembre 2024 da e Parte_1 CP_1
rilevato che all'udienza del 4 novembre 2024, tenutasi innanzi al Presidente del
Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Formentera
(SPAGNA) il 15 maggio 2019 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ortona (Atto n.84 – Parte II – Serie C – Anno 2020), secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ortona di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.84 – Parte II
– Serie C – Anno 2020.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 8 novembre, 2024.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)