Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/02/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 21/10/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n.3465/2021 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso Parte_1 dagli Avv.ti Luca Schettino e Giulia Lauro con i quali elett.te domicilia in Vico Equense
(NA) alla Via XI Febbraio n. 9 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Sergio Aprile dell'Avvocatura interna, elett.te domiciliato come in atti resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di , Parte_1 dipendente della dal 21 agosto 2012 al 4 giugno 2015, volta a Parte_2 ottenere la condanna dell' in qualità di Ente gestore del Fondo di Garanzia per il CP_1
Trattamento di Fine Rapporto, istituito dalla L. 297/82, al pagamento della somma di euro 2.957,60 dovuta a titolo di TFR, importo non corrisposto dalla società datrice di lavoro, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli n. 105 del 2017.
L si è costituito e, inizialmente, ha resistito alla domanda, con varie CP_1 argomentazioni.
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta dall' e come riconosciuto anche dal difensore CP_1 dell'istante nelle note di trattazione scritta, l' , dopo un iniziale diniego, ha CP_2 provveduto, in corso di causa, ad erogare al ricorrente la prestazione rivendicata.
La quantificazione della prestazione operata dall' non è stata contestata dalla CP_2 difesa di parte ricorrente, che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Poiché il pagamento dell'importo dovuto è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso, per il principio della soccombenza virtuale l deve essere condannato al CP_1 pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, da attribuirsi ai procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 12/7/2021 nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)condanna l' al pagamento delle CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 1400,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione ai procuratori costituiti.
Così deciso in Torre Annunziata il 13/2/2025
Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco