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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/12/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1961/2024 promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Albania) e residente in [...] Località Centata 12/1, cittadina italiana ed albanese, difesa e rappresentata dall'Avv. Silvia Querini
r i c o r r e n t e contro
(C.F. ), nato il [...] a [...] e CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...] Località Centata 12/1, cittadino italiano ed albanese
r e s i s t e n t e – c o n t u m a c e
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale nella quale parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni (come da nota depositata in data 25/7/25):
“a sostanziale conferma dei provvedimenti assunti ex art. 473-bis.22 c.p.c.,
1-pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, Signori e;
Parte_1 CP_1
R_ 2-affidarsi i minori figli (che compirà 18 anni il prossimo 21 ottobre) ed in R_1
1 forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, liberi
i ragazzi nella frequentazione del padre;
in particolare il padre potrà incontrare il figlio R_ : • a fine settimana alterni, dal sabato (uscita di scuola od orario equipollente) alla domenica sera, dopo cena;
• per un pomeriggio infrasettimanale, sino a dopo cena, nella settimana in cui il detto minore trascorrerà anche il week end con il genitore e per due pomeriggi nell'altra settimana – giornate da individuarsi d'intesa con la moglie e il figlio stesso;
• per una settimana durante le vacanze natalizie, avendo cura di alternare di anno in anno la settimana di Natale con quella di inizio anno;
• la giornata di Pasqua da alternare di anno in anno con quella di Pasquetta;
• per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive – periodi da concertare entro il mese di maggio di ogni anno con la madre, cui spetterà analogo periodo;
3- assegnarsi la casa coniugale sita in Casarsa LL LI (PN) Località Centata 12/1, in uso alla NO , quale genitore collocatario dei minori figli;
Parte_1
4- porsi a carico del Signor , a titolo di contributo nel mantenimento ordinario CP_1
R_ del minore figlio - economicamente autosufficiente il primogenito, un assegno mensile di Euro 350=, salva diversa determinazione giudiziale, da versare alla moglie in forma tracciabile entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT;
5- porsi a carico di entrambi i genitori giusta metà tutte le spese straordinarie che si R_ rendessero necessarie per il figlio – spese da individuarsi e da regolamentarsi secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
6- disporsi l'A.U.U. in favore LL NO , nel mentre le residue detrazioni Parte_1 fiscali al 50% tra i coniugi;
7- spese di lite interamente rifuse, oltre oneri.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/10/2024, ha chiesto la pronuncia LL Parte_1 separazione giudiziale nei confronti del marito con il quale si era sposata in CP_1
Albania in data 06/05/2005, rappresentando che dal matrimonio, regolarmente trascritto in
Italia nei registri del comune di Casarsa LL LI (registri atti di matrimonio, anno
2 R_ 2022, parte 2, serie C, numero 58), erano nati i figli (in data 21/10/2007) e (in R_1 data 1/7/2009).
A fondamento LL domanda, la ricorrente ha dedotto l'intollerabilità LL prosecuzione LL convivenza, conseguente al progressivo logoramento del rapporto coniugale a causa degli abusi alcolici del marito e LL sua dedizione al gioco d'azzardo, accompagnati da sbalzi di umore e da “insana e ingiustificata gelosia” nei propri confronti, quest'ultima tradottasi anche in ingiurie e minacce.
Parte ricorrente, rappresentando la situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, ha chiesto: l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso di sé e con un adeguato regime di incontri con il padre;
l'assegnazione LL casa familiare;
l'imposizione a carico del resistente dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario
(nella misura complessiva di 600,00 euro mensili) e straordinario (nella misura del 50%) dei figli;
l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale, con detrazioni fiscali paritariamente suddivise tra i genitori.
2. All'udienza del giorno 28 gennaio 2025 è comparsa la sola parte ricorrente, mentre il resistente nonostante la rituale notifica degli atti introduttivi del giudizio, CP_1 non si è costituito in giudizio, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
Non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, è stata sentita la sola parte comparsa, la quale ha escluso l'esistenza di procedimenti penali a carico del marito e ha riferito il recente impiego lavorativo in edilizia del figlio più grande, con contratto a tempo determinato, per cui ha ridotto la propria pretesa economica.
Il giudice relatore ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali: ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha disposto l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori e la collocazione prevalente presso la madre;
ha introdotto un regime di incontri tra padre e figli (a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica sera e per uno o due pomeriggi alla settimana, oltre alla metà dei periodi festivi e oltre a due settimane nel periodo estivo); ha assegnato la casa familiare alla ricorrente, con termine al resistente per il rilascio dell'immobile; ha imposto l'obbligo a carico del resistente di versare alla moglie un assegno di € 400,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli,
3 entro i primi cinque giorni di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
ha disposto che l'assegno unico per il figlio sia percepito in via esclusiva dalla madre.
Quindi, ai sensi degli artt. 473-bis.2 comma 2 e 210 c.p.c., ha ordinato alle parti il deposito integrale LL documentazione ex art. 473-bis.12 comma 3 c.p.c..
Dando esecuzione all'ordine impartitole, parte ricorrente ha integrato le produzioni documentali del ricorso introduttivo, depositando gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi tre anni. Il resistente, invece, cui il provvedimento è stato regolarmente notificato dalla controparte, non ha adempiuto all'ordine di esibizione.
Nelle successive note in sostituzione dell'udienza del giorno 28/5/25, parte ricorrente ha evidenziato la condotta del resistente, inadempiente non solo all'ordine di esibizione, ma anche a quello di rilascio dell'abitazione, tanto da costringerla ad attivare la procedura esecutiva.
La causa è stata rimessa in decisione nell'udienza del giorno 28/10/25, sulle conclusioni precisate dalla parte ricorrente in data 25/7/25, la quale, con la comparsa conclusionale, ha attestato l'avvenuto rilascio LL casa familiare da parte del marito e il supporto economico fornitole dallo stesso, mediante pagamento di un importo corrispondente a quello del canone di locazione.
3. Sul presupposto che il matrimonio, celebrato in Albania, è stato regolarmente trascritto in Italia, la domanda di separazione proposta da deve essere accolta, posto Parte_1 che la situazione coniugale, allegata da parte ricorrente e riscontrata anche dalla condotta processuale delle parti, dimostra che la prosecuzione LL convivenza è divenuta intollerabile.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, va in primo luogo confermato l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio più piccolo (mentre il più grande è nel frattempo diventato maggiorenne), così come disposto in via temporanea e urgente, corrispondendo tale opzione al principio di pari responsabilità genitoriale, che è derogabile, nell'interesse dei minorenni, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non emergono nel caso in esame.
4 Anche per quel che riguarda il regime di incontri tra padre e figlio, deve essere sostanzialmente ribadito quanto già disposto ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., tenuto conto anche delle precisazioni di parte ricorrente.
L'assegnazione LL casa familiare spetta alla madre, quale genitore prevalente collocatario del figlio minorenne.
In ordine ai profili economici, è necessario considerare che la ricorrente ha indubbia capacità lavorativa, che le consente di svolgere attività a tempo pieno e indeterminato, ricavandone un reddito mensile netto, su base dodici, di circa 1.500,00 euro al mese (si vedano, a tal proposito, gli estratti conto depositati a seguito dell'ordine di esibizione).
D'altro lato, parte resistente, per quanto riferito dalla moglie, lavora stabilmente a tempo pieno da oltre vent'anni quale operaio, né sono emersi elementi contrari tali da escludere la sua capacità di produrre reddito. Inoltre, possono essere tratti argomenti di prova a suo carico dalla condotta processuale, sia ai sensi dell'art. 473-bis.21 comma 2 c.p.c., sia ai sensi dell'art. 210 comma 4 c.p.c..
In definitiva, considerata la prevalente prestazione di cure domestiche e di assistenza da parte LL madre a favore del figlio minorenne, e tenuto conto delle esigenze di quest'ultimo rapportate all'età e al tenore di vita assicuratogli dai genitori sino a oggi, va disposto un assegno periodico mensile in favore LL madre per il mantenimento del figlio nella misura richiesta, pari ad euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente beneficerà in via esclusiva dell'assegno unico universale, quale genitore collocatario prevalente. Le detrazioni fiscali spetteranno ai genitori in pari misura.
4. La sostanziale integrale soccombenza di parte resistente ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per i giudizi di cognizione innanzi il tribunale di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo compensi minimi per la semplicità delle questioni trattate e la concentrazione dell'attività svolta, in relazione a tutte le fasi.
All'inadempimento dell'ordine di esibizione consegue, ai sensi dell'art. 210 comma 4
c.p.c., la condanna del resistente al pagamento di una pena pecuniaria, che si reputa congruo fissare nella misura di 750,00 euro.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in data 06/05/2005 in Valona (Albania);
manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo LL sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casarsa LL LI (PN), ove il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 2022, parte 2, serie C, numero 58).
R_ 2) dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale, mentre assumeranno di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minorenne, le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e alla scelta LL residenza abituale;
R_ 3) dispone il collocamento prevalente del figlio presso la madre;
R_ il padre potrà incontrare il figlio : a) a fine settimana alterni, dal sabato al termine degli impegni scolastici o dalle ore 12:00 alla domenica sera dopocena;
b) un pomeriggio infrasettimanale individuato d'intesa con moglie e figlio, dalle ore 17:00 sino a dopo cena, nella settimana in cui il minorenne trascorrerà il weekend con il padre e due pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 17:00 sino a dopo cena, individuati anch'essi d'intesa con moglie e figlio, nell'altra settimana;
c) per metà periodo durante le vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno i giorni festivi tra i genitori;
d) per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodi da concordare entro il 31 maggio con l'altro genitore, cui spetterà analogo periodo;
4) assegna la casa coniugale di Casarsa LL LI (PN), località Centata, n. 12/1 a R_
quale genitore prevalente collocatario del figlio minorenne;
Parte_1
5) dispone che il padre provveda al mantenimento ordinario del figlio CP_1
R_ minorenne in via indiretta, mediante versamento alla madre Parte_1
6 dell'importo di euro 350,00 mensili, da corrispondere in forma tracciabile e in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
6) dispone che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese CP_1
R_ straordinarie sostenute per il figlio minorenne , come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di
Pordenone in data 22.02.2018;
7) dispone che l'assegno unico universale sia percepito in via integrale ed esclusiva dalla R_ madre quale genitore collocatario prevalente del figlio minorenne;
Parte_1
8) condanna la parte resistente a rifondere integralmente alla parte ricorrente CP_1 le spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compenso avvocato e in € Parte_1
98,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali e agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge.
9) condanna ai sensi dell'art. 210 comma 4 c.p.c., al pagamento LL pena CP_1 pecuniaria di euro 750,00 in favore dello Stato.
Così deciso in Pordenone, in data 12 dicembre 2025
Il Presidente Relatore dott. Giorgio Cozzarini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1961/2024 promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Albania) e residente in [...] Località Centata 12/1, cittadina italiana ed albanese, difesa e rappresentata dall'Avv. Silvia Querini
r i c o r r e n t e contro
(C.F. ), nato il [...] a [...] e CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...] Località Centata 12/1, cittadino italiano ed albanese
r e s i s t e n t e – c o n t u m a c e
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale nella quale parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni (come da nota depositata in data 25/7/25):
“a sostanziale conferma dei provvedimenti assunti ex art. 473-bis.22 c.p.c.,
1-pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, Signori e;
Parte_1 CP_1
R_ 2-affidarsi i minori figli (che compirà 18 anni il prossimo 21 ottobre) ed in R_1
1 forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, liberi
i ragazzi nella frequentazione del padre;
in particolare il padre potrà incontrare il figlio R_ : • a fine settimana alterni, dal sabato (uscita di scuola od orario equipollente) alla domenica sera, dopo cena;
• per un pomeriggio infrasettimanale, sino a dopo cena, nella settimana in cui il detto minore trascorrerà anche il week end con il genitore e per due pomeriggi nell'altra settimana – giornate da individuarsi d'intesa con la moglie e il figlio stesso;
• per una settimana durante le vacanze natalizie, avendo cura di alternare di anno in anno la settimana di Natale con quella di inizio anno;
• la giornata di Pasqua da alternare di anno in anno con quella di Pasquetta;
• per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive – periodi da concertare entro il mese di maggio di ogni anno con la madre, cui spetterà analogo periodo;
3- assegnarsi la casa coniugale sita in Casarsa LL LI (PN) Località Centata 12/1, in uso alla NO , quale genitore collocatario dei minori figli;
Parte_1
4- porsi a carico del Signor , a titolo di contributo nel mantenimento ordinario CP_1
R_ del minore figlio - economicamente autosufficiente il primogenito, un assegno mensile di Euro 350=, salva diversa determinazione giudiziale, da versare alla moglie in forma tracciabile entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT;
5- porsi a carico di entrambi i genitori giusta metà tutte le spese straordinarie che si R_ rendessero necessarie per il figlio – spese da individuarsi e da regolamentarsi secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
6- disporsi l'A.U.U. in favore LL NO , nel mentre le residue detrazioni Parte_1 fiscali al 50% tra i coniugi;
7- spese di lite interamente rifuse, oltre oneri.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/10/2024, ha chiesto la pronuncia LL Parte_1 separazione giudiziale nei confronti del marito con il quale si era sposata in CP_1
Albania in data 06/05/2005, rappresentando che dal matrimonio, regolarmente trascritto in
Italia nei registri del comune di Casarsa LL LI (registri atti di matrimonio, anno
2 R_ 2022, parte 2, serie C, numero 58), erano nati i figli (in data 21/10/2007) e (in R_1 data 1/7/2009).
A fondamento LL domanda, la ricorrente ha dedotto l'intollerabilità LL prosecuzione LL convivenza, conseguente al progressivo logoramento del rapporto coniugale a causa degli abusi alcolici del marito e LL sua dedizione al gioco d'azzardo, accompagnati da sbalzi di umore e da “insana e ingiustificata gelosia” nei propri confronti, quest'ultima tradottasi anche in ingiurie e minacce.
Parte ricorrente, rappresentando la situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, ha chiesto: l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso di sé e con un adeguato regime di incontri con il padre;
l'assegnazione LL casa familiare;
l'imposizione a carico del resistente dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario
(nella misura complessiva di 600,00 euro mensili) e straordinario (nella misura del 50%) dei figli;
l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale, con detrazioni fiscali paritariamente suddivise tra i genitori.
2. All'udienza del giorno 28 gennaio 2025 è comparsa la sola parte ricorrente, mentre il resistente nonostante la rituale notifica degli atti introduttivi del giudizio, CP_1 non si è costituito in giudizio, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
Non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, è stata sentita la sola parte comparsa, la quale ha escluso l'esistenza di procedimenti penali a carico del marito e ha riferito il recente impiego lavorativo in edilizia del figlio più grande, con contratto a tempo determinato, per cui ha ridotto la propria pretesa economica.
Il giudice relatore ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali: ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha disposto l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori e la collocazione prevalente presso la madre;
ha introdotto un regime di incontri tra padre e figli (a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica sera e per uno o due pomeriggi alla settimana, oltre alla metà dei periodi festivi e oltre a due settimane nel periodo estivo); ha assegnato la casa familiare alla ricorrente, con termine al resistente per il rilascio dell'immobile; ha imposto l'obbligo a carico del resistente di versare alla moglie un assegno di € 400,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli,
3 entro i primi cinque giorni di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
ha disposto che l'assegno unico per il figlio sia percepito in via esclusiva dalla madre.
Quindi, ai sensi degli artt. 473-bis.2 comma 2 e 210 c.p.c., ha ordinato alle parti il deposito integrale LL documentazione ex art. 473-bis.12 comma 3 c.p.c..
Dando esecuzione all'ordine impartitole, parte ricorrente ha integrato le produzioni documentali del ricorso introduttivo, depositando gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi tre anni. Il resistente, invece, cui il provvedimento è stato regolarmente notificato dalla controparte, non ha adempiuto all'ordine di esibizione.
Nelle successive note in sostituzione dell'udienza del giorno 28/5/25, parte ricorrente ha evidenziato la condotta del resistente, inadempiente non solo all'ordine di esibizione, ma anche a quello di rilascio dell'abitazione, tanto da costringerla ad attivare la procedura esecutiva.
La causa è stata rimessa in decisione nell'udienza del giorno 28/10/25, sulle conclusioni precisate dalla parte ricorrente in data 25/7/25, la quale, con la comparsa conclusionale, ha attestato l'avvenuto rilascio LL casa familiare da parte del marito e il supporto economico fornitole dallo stesso, mediante pagamento di un importo corrispondente a quello del canone di locazione.
3. Sul presupposto che il matrimonio, celebrato in Albania, è stato regolarmente trascritto in Italia, la domanda di separazione proposta da deve essere accolta, posto Parte_1 che la situazione coniugale, allegata da parte ricorrente e riscontrata anche dalla condotta processuale delle parti, dimostra che la prosecuzione LL convivenza è divenuta intollerabile.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, va in primo luogo confermato l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio più piccolo (mentre il più grande è nel frattempo diventato maggiorenne), così come disposto in via temporanea e urgente, corrispondendo tale opzione al principio di pari responsabilità genitoriale, che è derogabile, nell'interesse dei minorenni, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non emergono nel caso in esame.
4 Anche per quel che riguarda il regime di incontri tra padre e figlio, deve essere sostanzialmente ribadito quanto già disposto ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., tenuto conto anche delle precisazioni di parte ricorrente.
L'assegnazione LL casa familiare spetta alla madre, quale genitore prevalente collocatario del figlio minorenne.
In ordine ai profili economici, è necessario considerare che la ricorrente ha indubbia capacità lavorativa, che le consente di svolgere attività a tempo pieno e indeterminato, ricavandone un reddito mensile netto, su base dodici, di circa 1.500,00 euro al mese (si vedano, a tal proposito, gli estratti conto depositati a seguito dell'ordine di esibizione).
D'altro lato, parte resistente, per quanto riferito dalla moglie, lavora stabilmente a tempo pieno da oltre vent'anni quale operaio, né sono emersi elementi contrari tali da escludere la sua capacità di produrre reddito. Inoltre, possono essere tratti argomenti di prova a suo carico dalla condotta processuale, sia ai sensi dell'art. 473-bis.21 comma 2 c.p.c., sia ai sensi dell'art. 210 comma 4 c.p.c..
In definitiva, considerata la prevalente prestazione di cure domestiche e di assistenza da parte LL madre a favore del figlio minorenne, e tenuto conto delle esigenze di quest'ultimo rapportate all'età e al tenore di vita assicuratogli dai genitori sino a oggi, va disposto un assegno periodico mensile in favore LL madre per il mantenimento del figlio nella misura richiesta, pari ad euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente beneficerà in via esclusiva dell'assegno unico universale, quale genitore collocatario prevalente. Le detrazioni fiscali spetteranno ai genitori in pari misura.
4. La sostanziale integrale soccombenza di parte resistente ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per i giudizi di cognizione innanzi il tribunale di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo compensi minimi per la semplicità delle questioni trattate e la concentrazione dell'attività svolta, in relazione a tutte le fasi.
All'inadempimento dell'ordine di esibizione consegue, ai sensi dell'art. 210 comma 4
c.p.c., la condanna del resistente al pagamento di una pena pecuniaria, che si reputa congruo fissare nella misura di 750,00 euro.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in data 06/05/2005 in Valona (Albania);
manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo LL sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casarsa LL LI (PN), ove il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 2022, parte 2, serie C, numero 58).
R_ 2) dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale, mentre assumeranno di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minorenne, le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e alla scelta LL residenza abituale;
R_ 3) dispone il collocamento prevalente del figlio presso la madre;
R_ il padre potrà incontrare il figlio : a) a fine settimana alterni, dal sabato al termine degli impegni scolastici o dalle ore 12:00 alla domenica sera dopocena;
b) un pomeriggio infrasettimanale individuato d'intesa con moglie e figlio, dalle ore 17:00 sino a dopo cena, nella settimana in cui il minorenne trascorrerà il weekend con il padre e due pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 17:00 sino a dopo cena, individuati anch'essi d'intesa con moglie e figlio, nell'altra settimana;
c) per metà periodo durante le vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno i giorni festivi tra i genitori;
d) per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodi da concordare entro il 31 maggio con l'altro genitore, cui spetterà analogo periodo;
4) assegna la casa coniugale di Casarsa LL LI (PN), località Centata, n. 12/1 a R_
quale genitore prevalente collocatario del figlio minorenne;
Parte_1
5) dispone che il padre provveda al mantenimento ordinario del figlio CP_1
R_ minorenne in via indiretta, mediante versamento alla madre Parte_1
6 dell'importo di euro 350,00 mensili, da corrispondere in forma tracciabile e in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
6) dispone che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese CP_1
R_ straordinarie sostenute per il figlio minorenne , come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di
Pordenone in data 22.02.2018;
7) dispone che l'assegno unico universale sia percepito in via integrale ed esclusiva dalla R_ madre quale genitore collocatario prevalente del figlio minorenne;
Parte_1
8) condanna la parte resistente a rifondere integralmente alla parte ricorrente CP_1 le spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compenso avvocato e in € Parte_1
98,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali e agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge.
9) condanna ai sensi dell'art. 210 comma 4 c.p.c., al pagamento LL pena CP_1 pecuniaria di euro 750,00 in favore dello Stato.
Così deciso in Pordenone, in data 12 dicembre 2025
Il Presidente Relatore dott. Giorgio Cozzarini
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