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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/05/2024, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1049/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
nata ad [...] il giorno 01/11/1959, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Maragliano;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il giorno 04/11/1968, c.f.: Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Salemi;
appellato
In fatto e in diritto
1. ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. Parte_1
1242/2021 con cui, dichiarata, ai sensi dell'art. 307, co. 3, c.p.c., l'estinzione del processo promosso dalla stessa nei confronti di , e Pt_1 Controparte_1 CP_2 Per_1
, quest'ultimo deceduto prima dell'instaurazione del giudizio, l'attrice è stata
[...]
condannata alle spese di lite in favore di , unico dei convenuti a essersi Controparte_1
costituito nel giudizio di primo grado e unica parte controinteressata ed evocata nel procedimento di appello. 2
L'appellato, costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 19.1.2024, con ordinanza comunicata il 24.1.2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c..
2. L'appellante deduce l'erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui, dichiarata l'estinzione del processo per inattività delle parti ai sensi dell'art. 307, co. 3, c.p.c., ha posto le spese di lite, in favore dell'unico convenuto costituito, a carico della parte attrice anziché disporne la compensazione secondo l'art. 310, u.c., c.p.c..
Il rilievo è fondato.
L'assegnazione, su richiesta dell'attrice, nell'udienza del 15.10.2019, di un termine perentorio per l'evocazione in giudizio degli eredi di , parti processuali necessarie quali Persona_1 comproprietari del fondo dominante rispetto all'actio negatoria servitutis (Cass. 26653/2007), ha integrato i presupposti di cui agli artt. 102 e 307, co. 3, c.p.c. e posto le condizioni dell'estinzione del giudizio per il caso di omessa estensione del contraddittorio.
Devesi considerare che alla evocazione in giudizio del litisconsorte necessario pretermesso, possibile anche su iniziativa spontanea delle parti, è onerato non soltanto l'attore, ma chiunque, tra le parti in causa, ha (o dovrebbe avere, se convinto della validità delle proprie ragioni nel merito) interesse a impedire l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c.; sicché quando sia pronunziata l'estinzione del processo per inattività delle parti è impossibile identificare la parte soccombente su cui far gravare le spese di lite (Cass. 20073/2021 e giurisprudenza ivi citata), che rimarranno, perciò, a carico di coloro che le hanno sostenute
(art. 310, u.c., c.p.c.), salvo che sul prodursi dell'effetto estintivo sorgano contestazioni che il giudice sia chiamato a risolvere (Cass. 20073/2021), ipotesi, quest'ultima, tuttavia, non sussistente nel caso in esame.
In riforma della sentenza impugnata deve dunque disporsi la compensazione delle spese di primo grado tra e . Parte_1 Controparte_1
3. A diversa conclusione deve pervenirsi per le spese di appello, che, a fronte dell'infondata resistenza dell'appellato ai giusti rilievi della controparte, devono porsi a carico di CP_1
nella misura di euro 340,00, proporzionata al modesto valore economico e alla bassa
[...] 3
complessità della questione controversa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento del 30.11.2021 n. 1242, appellata da compensa interamente le spese del procedimento di primo grado tra Parte_1 Pt_1
e ;
[...] Controparte_1
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna a rifondere a le spese di appello, che liquida in Controparte_1 Parte_1 complessivi euro 340,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Così deciso in Palermo il giorno 26 aprile 2024
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1049/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
nata ad [...] il giorno 01/11/1959, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Maragliano;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il giorno 04/11/1968, c.f.: Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Salemi;
appellato
In fatto e in diritto
1. ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. Parte_1
1242/2021 con cui, dichiarata, ai sensi dell'art. 307, co. 3, c.p.c., l'estinzione del processo promosso dalla stessa nei confronti di , e Pt_1 Controparte_1 CP_2 Per_1
, quest'ultimo deceduto prima dell'instaurazione del giudizio, l'attrice è stata
[...]
condannata alle spese di lite in favore di , unico dei convenuti a essersi Controparte_1
costituito nel giudizio di primo grado e unica parte controinteressata ed evocata nel procedimento di appello. 2
L'appellato, costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 19.1.2024, con ordinanza comunicata il 24.1.2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c..
2. L'appellante deduce l'erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui, dichiarata l'estinzione del processo per inattività delle parti ai sensi dell'art. 307, co. 3, c.p.c., ha posto le spese di lite, in favore dell'unico convenuto costituito, a carico della parte attrice anziché disporne la compensazione secondo l'art. 310, u.c., c.p.c..
Il rilievo è fondato.
L'assegnazione, su richiesta dell'attrice, nell'udienza del 15.10.2019, di un termine perentorio per l'evocazione in giudizio degli eredi di , parti processuali necessarie quali Persona_1 comproprietari del fondo dominante rispetto all'actio negatoria servitutis (Cass. 26653/2007), ha integrato i presupposti di cui agli artt. 102 e 307, co. 3, c.p.c. e posto le condizioni dell'estinzione del giudizio per il caso di omessa estensione del contraddittorio.
Devesi considerare che alla evocazione in giudizio del litisconsorte necessario pretermesso, possibile anche su iniziativa spontanea delle parti, è onerato non soltanto l'attore, ma chiunque, tra le parti in causa, ha (o dovrebbe avere, se convinto della validità delle proprie ragioni nel merito) interesse a impedire l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c.; sicché quando sia pronunziata l'estinzione del processo per inattività delle parti è impossibile identificare la parte soccombente su cui far gravare le spese di lite (Cass. 20073/2021 e giurisprudenza ivi citata), che rimarranno, perciò, a carico di coloro che le hanno sostenute
(art. 310, u.c., c.p.c.), salvo che sul prodursi dell'effetto estintivo sorgano contestazioni che il giudice sia chiamato a risolvere (Cass. 20073/2021), ipotesi, quest'ultima, tuttavia, non sussistente nel caso in esame.
In riforma della sentenza impugnata deve dunque disporsi la compensazione delle spese di primo grado tra e . Parte_1 Controparte_1
3. A diversa conclusione deve pervenirsi per le spese di appello, che, a fronte dell'infondata resistenza dell'appellato ai giusti rilievi della controparte, devono porsi a carico di CP_1
nella misura di euro 340,00, proporzionata al modesto valore economico e alla bassa
[...] 3
complessità della questione controversa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento del 30.11.2021 n. 1242, appellata da compensa interamente le spese del procedimento di primo grado tra Parte_1 Pt_1
e ;
[...] Controparte_1
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna a rifondere a le spese di appello, che liquida in Controparte_1 Parte_1 complessivi euro 340,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Così deciso in Palermo il giorno 26 aprile 2024
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo