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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 371/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'Appello promossa con atto di citazione notificato in data 22.02.2023 da
(c.f. , in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;
appellante contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Igor Brunello del Controparte_1 C.F._1
Foro di Vicenza, giusta procura in atti;
appellata
Oggetto: impugnazione avverso l'Ordinanza N° 399/2023, pubblicata il 23.01.2023, del Tribunale di
Venezia, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'08.04.2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
per l'appellante
1 “Voglia codesta Corte d'Appello, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Venezia emessa il 20-23 gennaio 2023 nel procedimento R.G. n. 2429/2022, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-in via cautelare: sospendere, in tutto il suo contesto, come sopra richiesto, ex artt. 283 e 351 c.p.c.
l'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza o l'esecuzione se iniziata, per le ragioni esposte;
-in via principale: rigettare la domanda proposta dall'originaria ricorrente, odierna appellata, relativa alla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 1, comma 1, lettera b) della legge n. 91/1992, perché infondata per le ragioni esposte;
-in via istruttoria: dichiarare la tardività e, comunque, inammissibilità delle richieste istruttorie avversarie e, comunque, non ammetterle;
- con vittoria di spese e di onorari per entrambi i gradi del giudizio;
-quanto alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di apolide, nell'ipotesi di suo accoglimento, accertare e dichiarare la carenza della posizione di convenuto sostanziale in capo al
, con ogni conseguenza in ordine alle spese, secondo quanto sopra esposto che, Parte_1 quindi, in tale ipotesi, dovranno essere compensate”;
per l'appellata:
“Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello, rigettata ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, anche in via istruttoria:
In via preliminare. Revocare la declaratoria di contumacia della signora Controparte_1 pronunciata in data 10/07/2023, all'esito dell'udienza cartolare del 03/07/2023.
Nel merito.
• In via principale. Rigettare l'avverso appello per i motivi tutti sopra esposti e così confermare
l'ordinanza impugnata, accertando e dichiarando che la signora nata a [...]_1
il 10/03/1994 è cittadina italiana dalla nascita ex art. 1, comma 1 lett. b) legge 91/92 ed ordinando al
e, per esso, all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, Parte_1
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo ad ogni eventuale necessaria comunicazione ad Autorità Consolari o ad altre Autorità comunque competenti.
• In via subordinata. Accertare e dichiarare che la signora nata a [...] il Controparte_1
10/03/1994 è titolare dello status di apolide per i motivi tutti sopra esposti. Con ogni conseguenza di legge.
• Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA. Per quanto di necessità, anche in applicazione dei principi sul dovere di cooperazione istruttoria d'ufficio applicabili ai casi di apolidia e di protezione internazionale,
2 rinnoviamo la richiesta, già articolata innanzi al Tribunale di Venezia, di assumere informazioni, anche ai sensi dell'art. 213 c.p.c., presso il Consolato della Repubblica di IA ed EG di
Milano o qualsiasi altra autorità ritenuta rilevante:
1. sulla titolarità, da parte dell'appellata, della cittadinanza bosniaca o di altra cittadinanza straniera;
2. sulla possibilità, per la stessa, di essere dichiarata cittadina bosniaca sulla base della legge sulla cittadinanza bosniaca, alla luce delle circostanze sopra esposte ovvero dichiarata cittadina di altro stato straniero che Codesta Ill.ma Corte ritenga di interpellare per ritenuta connessione alla vicenda della signora ”. CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06.04.2022, chiedeva al Tribunale di Venezia di Controparte_1
accertare - in via principale - il suo status di cittadina italiana dalla nascita ex art. 1, comma 1 lett.
B) Legge n. 91/1992 e - per l'effetto - ordinare al e - per esso - all'Ufficiale di Parte_1
Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, provvedendo ad ogni eventuale necessaria comunicazione ad Autorità Consolari o ad altre Autorità comunque competenti.
In via subordinata, domandava l'accertamento del proprio status di apolide.
Deduceva di essere nata a [...] il [...], nell'intervallo fra la disgregazione dell'ex Jugoslavia
(1992) e la nascita della Nuova Repubblica di IA ed EG (1995), da genitori già cittadini sia della dissolta Repubblica di IA sia della Federazione Socialista di Jugoslavia;
di non aver acquistato la cittadinanza dei genitori al momento della nascita, visto che - al tempo - gli stessi avevano automaticamente perso sia la cittadinanza bosniaca, sia quella jugoslava ed erano apolidi di fatto.
Precisava che la madre, solo dopo il 1998, era riuscita ad acquisire la cittadinanza della neoformata
Repubblica di IA ed EG (Entità del tutto nuova rispetto a quella estinta), mentre il padre era rimasto apolide, come confermato dal di IA che non lo annoverava fra i cittadini. Parte_2
Chiariva di essere sempre vissuta in Italia, di avere formato una propria famiglia e di aver tentato di chiedere la cittadinanza (per origine) della neocostituita Repubblica di IA ed EG senza riuscirci poiché la Legge sulla cittadinanza bosniaca, entrata in vigore nel 1998 (4 anni dopo la sua nascita), trova applicazione solo nei confronti di coloro che sono nati dopo il 1995.
Aggiungeva che lo stesso IA aveva precisato che, anche nell'eventualità di Parte_3
applicazione della nuova Legge sulla cittadinanza bosniaca, non sarebbe stato possibile giungere ad un riconoscimento perché il padre non era bosniaco e la richiedente aveva già superato l'età di anni 23.
3 2. Si costituiva in giudizio il concludendo per il rigetto della domanda volta al Parte_1
riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e di onorari.
Circa il riconoscimento dello status di apolide, in ipotesi di accoglimento, il faceva valere la Parte_1
carenza della posizione di convenuto sostanziale, con ogni conseguenza in ordine alle spese.
3. La causa veniva istruita documentalmente.
4. In data 23.01.2023, veniva pubblicata l'Ordinanza N° 399/2023 del Tribunale di Venezia che dichiarava cittadina italiana dalla nascita ex art. 1, comma 1, lett. b) Legge n. Controparte_1
91/1992; che ordinava al e - per esso - all'Ufficio dello Stato Civile competente Parte_1
di provvedere ai successivi e necessari adempimenti;
che disponeva la compensazione delle spese.
5. Il Tribunale rilevava che l'indagine doveva riguardare lo status della ricorrente al momento della nascita e l'assenza o meno di una condotta omissiva dei genitori o della stessa interessata.
Chiariva che costei non aveva la possibilità di ottenere la cittadinanza bosniaca, poiché nel 1994 - al momento della nascita - non era ancora costituita la nuova Repubblica IA-EG, né era stata emanata la Legge sulla cittadinanza;
solo nel 1998 veniva pubblicata un'apposita Legge sulla cittadinanza, il cui art. 6 ne limitava l'applicazione ai nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione, avvenuta nel 1995.
Riteneva applicabile al caso di specie l'art. 1 co. 1 della Legge italiana n. 91/1992, in forza del quale è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della
Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la Legge dello Stato al quale questi appartengono.
Precisava che, in base alla Circolare n. 601 del 1992 del , art. 1, primo comma, Parte_1 lettera b) “l'attribuzione della cittadinanza ab origine avviene nei confronti di coloro i quali nascono in territorio italiano da genitori apolidi o stranieri, la cui cittadinanza non venga trasmessa automaticamente alla prole secondo la legge dello Stato di appartenenza. Si ritiene che siffatta disposizione sia da applicarsi esclusivamente nei confronti dei figli di soggetti stranieri nati nel territorio dello Stato italiano, i quali in alcun modo ripetano la cittadinanza straniera dei genitori. Vi sono, infatti, normative di taluni Stati in materia di cittadinanza, le quali non escludono l'attribuzione dello status civitatis alla prole nata da cittadini di detti Stati al di fuori del territorio soggetto alla sovranità dello Stato, ma la condizionano al rispetto di mere formalità burocratiche ovvero alla esternazione di una volontà di elezione della cittadinanza. In tali casi non può parlarsi di condizione di apolidia oggettivamente determinatasi in capo al soggetto nato nel territorio della Repubblica, in quanto al medesimo risulta possibile conseguire la titolarità della cittadinanza straniera dei genitori
4 secondo la legge dello Stato cui appartengono ove risultino soddisfatte le condizioni (minime) previste dalla legge”.
Affermava che la Legge della IA-EG non consentiva alla ricorrente di ottenere la cittadinanza bosniaca, non essendo in alcun modo disciplinata l'ipotesi dei nati tra il 1992 ed il 1995, periodo di transizione fra la disgregazione della ex Jugoslavia e la costituzione della nuova Repubblica
IA-EG.
Sottolineava che proprio questa circostanza escludeva l'ipotesi di condotte omissive in capo ai genitori che per primi avevano subito le conseguenze dei cambiamenti politici che avevano inciso sul loro diritto soggettivo alla cittadinanza.
Escludeva l'applicazione dell'art. 4 co. 2 della L. n. 91/1992, poiché la norma prevede la cittadinanza in capo a chi sia nato in [...] e vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni;
per contro, la ricorrente era sempre vissuta sul territorio italiano senza una posizione regolare.
Specificava - infine - che l'acquisto della cittadinanza ex art. 1 lett. b) L. n. 91/1992 decorre ex tunc, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità dello status civitatis, trattandosi di qualità della persona persistente, rispetto a cui non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, salvo il caso di accertamento contenuto in sentenza passata in giudicato.
6. Avverso tale pronuncia, ha proposto gravame il formulando la seguente Parte_4
doglianza.
Violazione e falsa applicazione della disciplina in materia di acquisto della cittadinanza.
L'Ordinanza è errata poiché il primo Giudice, sulla scorta di interpretazione della normativa bosniaca ed attraverso un ragionamento viziato, ha statuito che è cittadina italiana per nascita Controparte_1
ex art. 1, comma 1, lett. b) della Legge n. 91/1992.
In realtà, questa norma è stata introdotta in adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione da parte dello Stato Italiano della Convenzione di New York per la soluzione dei casi di apolidia del 1961.
Allo scopo di evitare lo stato di apolidia in capo ai nuovi nati, il Legislatore ha disposto che il soggetto nato in [...] genitori ignoti od apolidi, ovvero figlio di genitori che non possano trasmettergli la loro cittadinanza sulla base delle norme dello Stato a cui appartengono, acquista alla nascita la cittadinanza italiana.
Detta previsione, sia per le specifiche finalità perseguite, sia per il dies a quo individuato per l'attribuzione del beneficio, trova applicazione poco dopo la nascita del minore, su istanza dei genitori presso il Comune di residenza;
quindi, non può essere invocata dall'interessato una volta raggiunta la maggiore età.
5 D'altra parte, non può trascurarsi che il Tribunale ha errato anche laddove ha escluso l'applicabilità dell'art. 4 co. 2 della Legge n. 91/1992.
Infatti, la non ha attivato a suo favore - come avrebbe potuto e dovuto - detta disciplina, non CP_1
avendo manifestato nelle forme di legge e nel termine stabilito dalla norma la volontà di acquisire la cittadinanza italiana. ha dichiarato di essere nata da che è riuscita ad ottenere la Controparte_1 Persona_1
cittadinanza bosniaca;
pertanto, a lei non è applicabile l'art. 1 Legge n. 91/1992, sia in ragione della tardività della domanda rispetto all'evento della nascita, sia in ragione della normativa sulla cittadinanza della IA ed EG, la quale prevede l'acquisto della cittadinanza bosniaca "per origine” - quindi ope legis - ai sensi dell'art. 6, comma 3.
Alla - dunque - non è applicabile l'art. 1 della Legge n. 91/1992, ai sensi dell'art. 2 del DPR n. CP_1
572/1993, secondo cui "Il figlio, nato in [...] genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, qualora l'ordinamento del
Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalità amministrative da parte degli stessi”.
In concreto, l'appellata avrebbe potuto/dovuto acquisire la cittadinanza bosniaca per origine, nei casi previsti dall'art. 6 della Legge sulla cittadinanza bosniaca, commi 3 e 4.
Il Tribunale di Venezia ha richiamato la Circolare del n. 601/1992, attribuendo Parte_1
alla stessa un significato in contrasto con la ratio legis della legge;
la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana per nascita del bambino nato in [...] che non segue la cittadinanza dei propri genitori è norma eccezionale, la cui applicazione è destinata a venire meno - ex tunc - se dopo la nascita si concretizza l'acquisto della cittadinanza di uno dei genitori.
L'odierna appellata poteva ottenere la cittadinanza bosniaca perché figlia di cittadina bosniaca, ma dopo i 23 anni non ha potuto più acquistarla per negligenza sua o dei genitori;
ciò non lascia spazio alla cittadinanza italiana per nascita “ora per allora”, ossia applicando al momento della nascita la situazione attuale dell'interessata, quale determinatasi a seguito di colpevole inerzia.
7. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in II Grado , chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello perché radicalmente infondato.
8. La causa è stata trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza di precisazione delle conclusioni del 08.04.2024, tenutasi con modalità di trattazione scritta.
* * * * * *
9. L'Appello è infondato e va respinto.
6 a. In tema di diritto di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal Codice Civile del 1865, dalla successiva Legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale Legge n. 91 del 1992, lo status di cittadino - una volta acquisito - ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata;
pertanto, a chi domanda il riconoscimento della cittadinanza spetta l'onere di provare solo il fatto acquisitivo (v. Cass. S.U. n.
25317 del 24/08/2022).
b. Posto che la cittadinanza italiana per nascita si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani, è comunque prevista una possibilità residuale di acquisto iure soli se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o da genitori ignoti o da genitori che non possono trasmettere la loro cittadinanza alla prole secondo la Legge dello Stato di provenienza.
c. Secondo la prospettazione di (adeguatamente comprovata dai documenti Controparte_1 prodotti), costei è nata a [...] il [...] (v. doc.1 I ), nell'intervallo di tempo fra la Pt_5 disgregazione dell'ex Jugoslavia (1992) e la nascita della nuova Repubblica di IA ed EG
(1995); ha sempre vissuto in Italia, ove ha ormai costituito una propria famiglia (v. docc.
5-9 I;
Pt_5
ha chiesto senza fortuna la cittadinanza (per origine) della neocostituita Repubblica di IA ed
EG; solo la madre, dopo il 1998, ha acquisito la cittadinanza della neoformata Repubblica di
IA ed EG, mentre il padre (come attestato dal Consolato di IA che non lo annovera tra i suoi cittadini;
v. doc. 4 I ) è apolide di fatto. Pt_5
c. Gli elementi allegati e dimostrati consentono di ricondurre la fattispecie concreta all'art. 1, lett. b) della Legge n. 91/1992, come correttamente stabilito dal Giudice di prime cure.
La - difatti - è cittadina italiana per nascita, poiché nata nel territorio della Repubblica CP_1
Italiana da genitori che erano apolidi in quel momento.
In altre parole, questa Corte ritiene che l'odierna appellata abbia dimostrato i requisiti per avere la cittadinanza italiana ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, lett. b) della Legge n. 91/1992, poiché - al momento della nascita avvenuta in data 10.03.1994 - i suoi genitori avevano lo status di apolidi di fatto.
d. Alla luce dell'art. 1 della Convenzione di New York, ratificata in Italia con la L. n. 306 del 1962, si considera apolide "una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione".
Le Sezioni Unite della Cassazione, sulla base della definizione convenzionale, nella pronuncia n. 28873 del 9 dicembre 2008, hanno individuato la seguente nozione di apolide: "è apolide colui che si trova in un Paese di cui non è cittadino provenendo da altro Paese del quale ha perso formalmente o sostanzialmente la cittadinanza".
7 Dunque, ogni individuo che soddisfa i requisiti enunciati dalla Convenzione del 1954 è da considerarsi apolide.
e. La condizione di apolidia di fatto dei genitori dell'odierna appellata alla data del 10.03.1994 è derivata dalla vicenda estintiva della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia, avvenuta agli inizi degli anni 90 (v. Cass. n. 16489\2019); sino a quel momento, la Costituzione dell'allora Repubblica
Federale prevedeva per i suoi cittadini l'attribuzione di una doppia cittadinanza, quella nazionale jugoslava e quella di una delle sei Repubbliche da cui era composta la Federazione;
venuta meno quest'ultima, i cittadini hanno perso automaticamente la cittadinanza jugoslava e la nazionalità della singola Repubblica di appartenenza;
in quel momento, la IA-EG era priva tanto di una sovranità statale quanto di una Legge nazionale sulla cittadinanza bosniaca.
f. Considerato che, dopo la disgregazione della ex Jugoslavia, tutti i cittadini della Federazione e dei singoli Stati, ivi compresi i genitori di hanno perso ogni cittadinanza divenendo Controparte_1 degli apolidi di fatto, risulta perfettamente integrato del disposto di cui all'art. 1, lett. b) della Legge n.
91/1992, a cui consegue il riconoscimento della cittadinanza per nascita in capo all'appellata.
g. Poiché lo "status" di cittadino - una volta acquisito - ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata, a nulla rileva l'eccepita tardività della domanda rispetto all'evento della nascita.
h. Per completezza, va aggiunto che la prima Legge sulla cittadinanza della IA-EG è entrata in vigore soltanto nel 1998 per i nati a partire dal 1995.
La Cassazione (v. n. 4262 del 03/03/2015) ha rilevato che l'art. 6 di tale Legge permette l'acquisto della cittadinanza "per origine" soltanto a chi sia nato all'estero da almeno un genitore bosniaco e dopo l'entrata in vigore della Costituzione del 1995.
Come rilevato dal primo Giudice, la - nata in [...] nel 1994 - non avrebbe potuto invocare il CP_1
citato art. 6 in quanto:
- tale legge non era in vigore al momento della sua nascita;
- la norma si applica solo ai nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione, avvenuta nel 1995;
- non trova disciplina alcuna la posizione di coloro che sono nati fra il 1992 ed il 1995, periodo di transizione fra la disgregazione della ex Jugoslavia e la Costituzione della nuova Repubblica di IA-
EG;
- alla data del 10.03.1994, i genitori non erano cittadini bosniaci.
i. Occorre rimarcare che nessuna dichiarazione di volontà dei genitori e neppure l'adempimento di formalità amministrative da parte loro avrebbe consentito l'acquisto della cittadinanza bosniaca in capo all'appellata; difatti, la rappresentanza diplomatica della IA-EG non l'ha riconosciuta come
8 sua connazionale;
solo la madre, , è riuscita - dopo il 1998 - ad ottenere la cittadinanza Persona_1
della neoformata Repubblica di IA ed EG, mentre il padre è rimasto apolide, come confermato dal Consolato di IA che non lo ha annoverato fra i propri cittadini.
D'altro canto, non si può fare retroagire l'acquisto della cittadinanza bosniaca della madre dell'appellata al 10.03.1994, in quanto si è perfezionato nel 1998.
l. Per venire all'art. 4 co. 2 della Legge n. 91/1992 indicato dal Ministero appellante, la non CP_1 avrebbe potuto usufruire di detta previsione che si applica “allo straniero nato in [...]”; in quanto figlia di apolidi, all'odierna appellata non può essere riconosciuto lo status di straniera nata in [...]
10. Tutto quanto evidenziato comporta il rigetto dell'appello e la conferma dell'Ordinanza pronunciata dal Giudice di prime cure.
11. Le spese del gravame seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri fra i minimi ed medi di cui al DM 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, per le cause di valore indeterminabile e di limitata complessità, rispetto alle fasi espletate.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1-Rigetta l'appello e - per l'effetto - conferma l'Ordinanza impugnata N° 399/2023, pubblicata in data
23.01.2023, del Tribunale di Venezia.
2-Condanna l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del gravame che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario e spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Venezia, 23.12.2024.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'Appello promossa con atto di citazione notificato in data 22.02.2023 da
(c.f. , in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;
appellante contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Igor Brunello del Controparte_1 C.F._1
Foro di Vicenza, giusta procura in atti;
appellata
Oggetto: impugnazione avverso l'Ordinanza N° 399/2023, pubblicata il 23.01.2023, del Tribunale di
Venezia, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'08.04.2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
per l'appellante
1 “Voglia codesta Corte d'Appello, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Venezia emessa il 20-23 gennaio 2023 nel procedimento R.G. n. 2429/2022, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-in via cautelare: sospendere, in tutto il suo contesto, come sopra richiesto, ex artt. 283 e 351 c.p.c.
l'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza o l'esecuzione se iniziata, per le ragioni esposte;
-in via principale: rigettare la domanda proposta dall'originaria ricorrente, odierna appellata, relativa alla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 1, comma 1, lettera b) della legge n. 91/1992, perché infondata per le ragioni esposte;
-in via istruttoria: dichiarare la tardività e, comunque, inammissibilità delle richieste istruttorie avversarie e, comunque, non ammetterle;
- con vittoria di spese e di onorari per entrambi i gradi del giudizio;
-quanto alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di apolide, nell'ipotesi di suo accoglimento, accertare e dichiarare la carenza della posizione di convenuto sostanziale in capo al
, con ogni conseguenza in ordine alle spese, secondo quanto sopra esposto che, Parte_1 quindi, in tale ipotesi, dovranno essere compensate”;
per l'appellata:
“Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello, rigettata ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, anche in via istruttoria:
In via preliminare. Revocare la declaratoria di contumacia della signora Controparte_1 pronunciata in data 10/07/2023, all'esito dell'udienza cartolare del 03/07/2023.
Nel merito.
• In via principale. Rigettare l'avverso appello per i motivi tutti sopra esposti e così confermare
l'ordinanza impugnata, accertando e dichiarando che la signora nata a [...]_1
il 10/03/1994 è cittadina italiana dalla nascita ex art. 1, comma 1 lett. b) legge 91/92 ed ordinando al
e, per esso, all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, Parte_1
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo ad ogni eventuale necessaria comunicazione ad Autorità Consolari o ad altre Autorità comunque competenti.
• In via subordinata. Accertare e dichiarare che la signora nata a [...] il Controparte_1
10/03/1994 è titolare dello status di apolide per i motivi tutti sopra esposti. Con ogni conseguenza di legge.
• Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA. Per quanto di necessità, anche in applicazione dei principi sul dovere di cooperazione istruttoria d'ufficio applicabili ai casi di apolidia e di protezione internazionale,
2 rinnoviamo la richiesta, già articolata innanzi al Tribunale di Venezia, di assumere informazioni, anche ai sensi dell'art. 213 c.p.c., presso il Consolato della Repubblica di IA ed EG di
Milano o qualsiasi altra autorità ritenuta rilevante:
1. sulla titolarità, da parte dell'appellata, della cittadinanza bosniaca o di altra cittadinanza straniera;
2. sulla possibilità, per la stessa, di essere dichiarata cittadina bosniaca sulla base della legge sulla cittadinanza bosniaca, alla luce delle circostanze sopra esposte ovvero dichiarata cittadina di altro stato straniero che Codesta Ill.ma Corte ritenga di interpellare per ritenuta connessione alla vicenda della signora ”. CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06.04.2022, chiedeva al Tribunale di Venezia di Controparte_1
accertare - in via principale - il suo status di cittadina italiana dalla nascita ex art. 1, comma 1 lett.
B) Legge n. 91/1992 e - per l'effetto - ordinare al e - per esso - all'Ufficiale di Parte_1
Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, provvedendo ad ogni eventuale necessaria comunicazione ad Autorità Consolari o ad altre Autorità comunque competenti.
In via subordinata, domandava l'accertamento del proprio status di apolide.
Deduceva di essere nata a [...] il [...], nell'intervallo fra la disgregazione dell'ex Jugoslavia
(1992) e la nascita della Nuova Repubblica di IA ed EG (1995), da genitori già cittadini sia della dissolta Repubblica di IA sia della Federazione Socialista di Jugoslavia;
di non aver acquistato la cittadinanza dei genitori al momento della nascita, visto che - al tempo - gli stessi avevano automaticamente perso sia la cittadinanza bosniaca, sia quella jugoslava ed erano apolidi di fatto.
Precisava che la madre, solo dopo il 1998, era riuscita ad acquisire la cittadinanza della neoformata
Repubblica di IA ed EG (Entità del tutto nuova rispetto a quella estinta), mentre il padre era rimasto apolide, come confermato dal di IA che non lo annoverava fra i cittadini. Parte_2
Chiariva di essere sempre vissuta in Italia, di avere formato una propria famiglia e di aver tentato di chiedere la cittadinanza (per origine) della neocostituita Repubblica di IA ed EG senza riuscirci poiché la Legge sulla cittadinanza bosniaca, entrata in vigore nel 1998 (4 anni dopo la sua nascita), trova applicazione solo nei confronti di coloro che sono nati dopo il 1995.
Aggiungeva che lo stesso IA aveva precisato che, anche nell'eventualità di Parte_3
applicazione della nuova Legge sulla cittadinanza bosniaca, non sarebbe stato possibile giungere ad un riconoscimento perché il padre non era bosniaco e la richiedente aveva già superato l'età di anni 23.
3 2. Si costituiva in giudizio il concludendo per il rigetto della domanda volta al Parte_1
riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e di onorari.
Circa il riconoscimento dello status di apolide, in ipotesi di accoglimento, il faceva valere la Parte_1
carenza della posizione di convenuto sostanziale, con ogni conseguenza in ordine alle spese.
3. La causa veniva istruita documentalmente.
4. In data 23.01.2023, veniva pubblicata l'Ordinanza N° 399/2023 del Tribunale di Venezia che dichiarava cittadina italiana dalla nascita ex art. 1, comma 1, lett. b) Legge n. Controparte_1
91/1992; che ordinava al e - per esso - all'Ufficio dello Stato Civile competente Parte_1
di provvedere ai successivi e necessari adempimenti;
che disponeva la compensazione delle spese.
5. Il Tribunale rilevava che l'indagine doveva riguardare lo status della ricorrente al momento della nascita e l'assenza o meno di una condotta omissiva dei genitori o della stessa interessata.
Chiariva che costei non aveva la possibilità di ottenere la cittadinanza bosniaca, poiché nel 1994 - al momento della nascita - non era ancora costituita la nuova Repubblica IA-EG, né era stata emanata la Legge sulla cittadinanza;
solo nel 1998 veniva pubblicata un'apposita Legge sulla cittadinanza, il cui art. 6 ne limitava l'applicazione ai nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione, avvenuta nel 1995.
Riteneva applicabile al caso di specie l'art. 1 co. 1 della Legge italiana n. 91/1992, in forza del quale è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della
Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la Legge dello Stato al quale questi appartengono.
Precisava che, in base alla Circolare n. 601 del 1992 del , art. 1, primo comma, Parte_1 lettera b) “l'attribuzione della cittadinanza ab origine avviene nei confronti di coloro i quali nascono in territorio italiano da genitori apolidi o stranieri, la cui cittadinanza non venga trasmessa automaticamente alla prole secondo la legge dello Stato di appartenenza. Si ritiene che siffatta disposizione sia da applicarsi esclusivamente nei confronti dei figli di soggetti stranieri nati nel territorio dello Stato italiano, i quali in alcun modo ripetano la cittadinanza straniera dei genitori. Vi sono, infatti, normative di taluni Stati in materia di cittadinanza, le quali non escludono l'attribuzione dello status civitatis alla prole nata da cittadini di detti Stati al di fuori del territorio soggetto alla sovranità dello Stato, ma la condizionano al rispetto di mere formalità burocratiche ovvero alla esternazione di una volontà di elezione della cittadinanza. In tali casi non può parlarsi di condizione di apolidia oggettivamente determinatasi in capo al soggetto nato nel territorio della Repubblica, in quanto al medesimo risulta possibile conseguire la titolarità della cittadinanza straniera dei genitori
4 secondo la legge dello Stato cui appartengono ove risultino soddisfatte le condizioni (minime) previste dalla legge”.
Affermava che la Legge della IA-EG non consentiva alla ricorrente di ottenere la cittadinanza bosniaca, non essendo in alcun modo disciplinata l'ipotesi dei nati tra il 1992 ed il 1995, periodo di transizione fra la disgregazione della ex Jugoslavia e la costituzione della nuova Repubblica
IA-EG.
Sottolineava che proprio questa circostanza escludeva l'ipotesi di condotte omissive in capo ai genitori che per primi avevano subito le conseguenze dei cambiamenti politici che avevano inciso sul loro diritto soggettivo alla cittadinanza.
Escludeva l'applicazione dell'art. 4 co. 2 della L. n. 91/1992, poiché la norma prevede la cittadinanza in capo a chi sia nato in [...] e vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni;
per contro, la ricorrente era sempre vissuta sul territorio italiano senza una posizione regolare.
Specificava - infine - che l'acquisto della cittadinanza ex art. 1 lett. b) L. n. 91/1992 decorre ex tunc, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità dello status civitatis, trattandosi di qualità della persona persistente, rispetto a cui non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, salvo il caso di accertamento contenuto in sentenza passata in giudicato.
6. Avverso tale pronuncia, ha proposto gravame il formulando la seguente Parte_4
doglianza.
Violazione e falsa applicazione della disciplina in materia di acquisto della cittadinanza.
L'Ordinanza è errata poiché il primo Giudice, sulla scorta di interpretazione della normativa bosniaca ed attraverso un ragionamento viziato, ha statuito che è cittadina italiana per nascita Controparte_1
ex art. 1, comma 1, lett. b) della Legge n. 91/1992.
In realtà, questa norma è stata introdotta in adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione da parte dello Stato Italiano della Convenzione di New York per la soluzione dei casi di apolidia del 1961.
Allo scopo di evitare lo stato di apolidia in capo ai nuovi nati, il Legislatore ha disposto che il soggetto nato in [...] genitori ignoti od apolidi, ovvero figlio di genitori che non possano trasmettergli la loro cittadinanza sulla base delle norme dello Stato a cui appartengono, acquista alla nascita la cittadinanza italiana.
Detta previsione, sia per le specifiche finalità perseguite, sia per il dies a quo individuato per l'attribuzione del beneficio, trova applicazione poco dopo la nascita del minore, su istanza dei genitori presso il Comune di residenza;
quindi, non può essere invocata dall'interessato una volta raggiunta la maggiore età.
5 D'altra parte, non può trascurarsi che il Tribunale ha errato anche laddove ha escluso l'applicabilità dell'art. 4 co. 2 della Legge n. 91/1992.
Infatti, la non ha attivato a suo favore - come avrebbe potuto e dovuto - detta disciplina, non CP_1
avendo manifestato nelle forme di legge e nel termine stabilito dalla norma la volontà di acquisire la cittadinanza italiana. ha dichiarato di essere nata da che è riuscita ad ottenere la Controparte_1 Persona_1
cittadinanza bosniaca;
pertanto, a lei non è applicabile l'art. 1 Legge n. 91/1992, sia in ragione della tardività della domanda rispetto all'evento della nascita, sia in ragione della normativa sulla cittadinanza della IA ed EG, la quale prevede l'acquisto della cittadinanza bosniaca "per origine” - quindi ope legis - ai sensi dell'art. 6, comma 3.
Alla - dunque - non è applicabile l'art. 1 della Legge n. 91/1992, ai sensi dell'art. 2 del DPR n. CP_1
572/1993, secondo cui "Il figlio, nato in [...] genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, qualora l'ordinamento del
Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalità amministrative da parte degli stessi”.
In concreto, l'appellata avrebbe potuto/dovuto acquisire la cittadinanza bosniaca per origine, nei casi previsti dall'art. 6 della Legge sulla cittadinanza bosniaca, commi 3 e 4.
Il Tribunale di Venezia ha richiamato la Circolare del n. 601/1992, attribuendo Parte_1
alla stessa un significato in contrasto con la ratio legis della legge;
la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana per nascita del bambino nato in [...] che non segue la cittadinanza dei propri genitori è norma eccezionale, la cui applicazione è destinata a venire meno - ex tunc - se dopo la nascita si concretizza l'acquisto della cittadinanza di uno dei genitori.
L'odierna appellata poteva ottenere la cittadinanza bosniaca perché figlia di cittadina bosniaca, ma dopo i 23 anni non ha potuto più acquistarla per negligenza sua o dei genitori;
ciò non lascia spazio alla cittadinanza italiana per nascita “ora per allora”, ossia applicando al momento della nascita la situazione attuale dell'interessata, quale determinatasi a seguito di colpevole inerzia.
7. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in II Grado , chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello perché radicalmente infondato.
8. La causa è stata trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza di precisazione delle conclusioni del 08.04.2024, tenutasi con modalità di trattazione scritta.
* * * * * *
9. L'Appello è infondato e va respinto.
6 a. In tema di diritto di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal Codice Civile del 1865, dalla successiva Legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale Legge n. 91 del 1992, lo status di cittadino - una volta acquisito - ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata;
pertanto, a chi domanda il riconoscimento della cittadinanza spetta l'onere di provare solo il fatto acquisitivo (v. Cass. S.U. n.
25317 del 24/08/2022).
b. Posto che la cittadinanza italiana per nascita si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani, è comunque prevista una possibilità residuale di acquisto iure soli se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o da genitori ignoti o da genitori che non possono trasmettere la loro cittadinanza alla prole secondo la Legge dello Stato di provenienza.
c. Secondo la prospettazione di (adeguatamente comprovata dai documenti Controparte_1 prodotti), costei è nata a [...] il [...] (v. doc.1 I ), nell'intervallo di tempo fra la Pt_5 disgregazione dell'ex Jugoslavia (1992) e la nascita della nuova Repubblica di IA ed EG
(1995); ha sempre vissuto in Italia, ove ha ormai costituito una propria famiglia (v. docc.
5-9 I;
Pt_5
ha chiesto senza fortuna la cittadinanza (per origine) della neocostituita Repubblica di IA ed
EG; solo la madre, dopo il 1998, ha acquisito la cittadinanza della neoformata Repubblica di
IA ed EG, mentre il padre (come attestato dal Consolato di IA che non lo annovera tra i suoi cittadini;
v. doc. 4 I ) è apolide di fatto. Pt_5
c. Gli elementi allegati e dimostrati consentono di ricondurre la fattispecie concreta all'art. 1, lett. b) della Legge n. 91/1992, come correttamente stabilito dal Giudice di prime cure.
La - difatti - è cittadina italiana per nascita, poiché nata nel territorio della Repubblica CP_1
Italiana da genitori che erano apolidi in quel momento.
In altre parole, questa Corte ritiene che l'odierna appellata abbia dimostrato i requisiti per avere la cittadinanza italiana ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, lett. b) della Legge n. 91/1992, poiché - al momento della nascita avvenuta in data 10.03.1994 - i suoi genitori avevano lo status di apolidi di fatto.
d. Alla luce dell'art. 1 della Convenzione di New York, ratificata in Italia con la L. n. 306 del 1962, si considera apolide "una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione".
Le Sezioni Unite della Cassazione, sulla base della definizione convenzionale, nella pronuncia n. 28873 del 9 dicembre 2008, hanno individuato la seguente nozione di apolide: "è apolide colui che si trova in un Paese di cui non è cittadino provenendo da altro Paese del quale ha perso formalmente o sostanzialmente la cittadinanza".
7 Dunque, ogni individuo che soddisfa i requisiti enunciati dalla Convenzione del 1954 è da considerarsi apolide.
e. La condizione di apolidia di fatto dei genitori dell'odierna appellata alla data del 10.03.1994 è derivata dalla vicenda estintiva della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia, avvenuta agli inizi degli anni 90 (v. Cass. n. 16489\2019); sino a quel momento, la Costituzione dell'allora Repubblica
Federale prevedeva per i suoi cittadini l'attribuzione di una doppia cittadinanza, quella nazionale jugoslava e quella di una delle sei Repubbliche da cui era composta la Federazione;
venuta meno quest'ultima, i cittadini hanno perso automaticamente la cittadinanza jugoslava e la nazionalità della singola Repubblica di appartenenza;
in quel momento, la IA-EG era priva tanto di una sovranità statale quanto di una Legge nazionale sulla cittadinanza bosniaca.
f. Considerato che, dopo la disgregazione della ex Jugoslavia, tutti i cittadini della Federazione e dei singoli Stati, ivi compresi i genitori di hanno perso ogni cittadinanza divenendo Controparte_1 degli apolidi di fatto, risulta perfettamente integrato del disposto di cui all'art. 1, lett. b) della Legge n.
91/1992, a cui consegue il riconoscimento della cittadinanza per nascita in capo all'appellata.
g. Poiché lo "status" di cittadino - una volta acquisito - ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata, a nulla rileva l'eccepita tardività della domanda rispetto all'evento della nascita.
h. Per completezza, va aggiunto che la prima Legge sulla cittadinanza della IA-EG è entrata in vigore soltanto nel 1998 per i nati a partire dal 1995.
La Cassazione (v. n. 4262 del 03/03/2015) ha rilevato che l'art. 6 di tale Legge permette l'acquisto della cittadinanza "per origine" soltanto a chi sia nato all'estero da almeno un genitore bosniaco e dopo l'entrata in vigore della Costituzione del 1995.
Come rilevato dal primo Giudice, la - nata in [...] nel 1994 - non avrebbe potuto invocare il CP_1
citato art. 6 in quanto:
- tale legge non era in vigore al momento della sua nascita;
- la norma si applica solo ai nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione, avvenuta nel 1995;
- non trova disciplina alcuna la posizione di coloro che sono nati fra il 1992 ed il 1995, periodo di transizione fra la disgregazione della ex Jugoslavia e la Costituzione della nuova Repubblica di IA-
EG;
- alla data del 10.03.1994, i genitori non erano cittadini bosniaci.
i. Occorre rimarcare che nessuna dichiarazione di volontà dei genitori e neppure l'adempimento di formalità amministrative da parte loro avrebbe consentito l'acquisto della cittadinanza bosniaca in capo all'appellata; difatti, la rappresentanza diplomatica della IA-EG non l'ha riconosciuta come
8 sua connazionale;
solo la madre, , è riuscita - dopo il 1998 - ad ottenere la cittadinanza Persona_1
della neoformata Repubblica di IA ed EG, mentre il padre è rimasto apolide, come confermato dal Consolato di IA che non lo ha annoverato fra i propri cittadini.
D'altro canto, non si può fare retroagire l'acquisto della cittadinanza bosniaca della madre dell'appellata al 10.03.1994, in quanto si è perfezionato nel 1998.
l. Per venire all'art. 4 co. 2 della Legge n. 91/1992 indicato dal Ministero appellante, la non CP_1 avrebbe potuto usufruire di detta previsione che si applica “allo straniero nato in [...]”; in quanto figlia di apolidi, all'odierna appellata non può essere riconosciuto lo status di straniera nata in [...]
10. Tutto quanto evidenziato comporta il rigetto dell'appello e la conferma dell'Ordinanza pronunciata dal Giudice di prime cure.
11. Le spese del gravame seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri fra i minimi ed medi di cui al DM 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, per le cause di valore indeterminabile e di limitata complessità, rispetto alle fasi espletate.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1-Rigetta l'appello e - per l'effetto - conferma l'Ordinanza impugnata N° 399/2023, pubblicata in data
23.01.2023, del Tribunale di Venezia.
2-Condanna l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del gravame che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario e spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Venezia, 23.12.2024.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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