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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/03/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2633/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei giudici:
Pier Luigi De Cinti Presidente Est.
Luca Venditto Giudice
Concetta Serino Giudice
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2633/2017 promossa
d a
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DE FELICE CLAUDIA ( ), C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA G. SICIOLANTE 1 LATINA Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. DE FELICE CLAUDIA
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, elettivamente domiciliata in VIA DEI PROTOGHESI 12 ROMA presso il difensore
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CONVENUTO
Oggetto: querela di falso
pagina 1 di 4
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 18 dicembre 2024
IN FATTO
Con querela di falso proposta in via principale, la Parte_1 contestava la consegna da parte del messo dell' dell'atto Controparte_1
d'appello avverso la sentenza n° 1858/01/2014, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina nei confronti della Parte_1 risultandole, invece, consegnato il distinto atto d'appello avverso la sentenza pronunziata dalla CTP di Latina nei confronti di Controparte_2
Concludeva, pertanto, per la declaratoria della falsità dell'atto 2015/23878 ed in particolare dell'attestazione di conformità (si notifica il presente ricorso in appello … attestando che la copia del gravame che verrà depositata è conforme all'appello in originale) nonchè della relazione di notifica ad esso relativi.
Costituendosi l' evidenziando come quanto ex adverso Controparte_1 contestato poteva essere la conseguenza di mero errore materiale nell'imbustamento del piego si da non poter comportare la dichiarazione di falsità dell'atto d'appello ma, al più, un vizio del procedimento notificatorio i cui effetti avrebbero dovuto essere determinati dalla Commissione Tributaria
Regionale.
Concludeva, quindi, affinchè la pronunzia del giudice adito si limitasse alla declaratoria di falsità della relata di notifica e non dell'atto.
A seguito del fallimento della il giudizio s'interrompeva Parte_1 essendo successivamente riassunto dalla curatela.
All'esito, quindi, dell'attività istruttoria, la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 18 dicembre 2024, era definitivamente decisa in data 21 marzo 2025.
IN DIRITTO
Assume parte querelante come sia affetta da falsità l'attestazione del messo notificatore in merito alla conformità della copia consegnatale rispetto all'originale dell'atto d'appello, concludendo affinchè sia dichiarata la falsità dell'atto. All'esito dell'espletata indagine, il ctu , sulla scorta di Persona_1 considerazioni immuni da vizi logico-giuridici, come tali condivise pagina 2 di 4 dall'ufficio, ha concluso, in risposta al quesito A, nel senso che il peso dell'atto d'appello inviato dall' è diverso da quello Controparte_1 interposto alla CP_3 Controparte_4
Dalla documentazione fotografica si desume, infatti, che il fascicolo composto da 15 pagine (30 facciate) con protocollo 2015/23878 ha il peso effettivo di 76.8 g (senza busta d'invio), mentre ha il peso di 83,90 con busta d'invio, non conforme ai 0,050 grammi riportati nella notifica Per_2 dell'appello proposto dall' avverso la . Controparte_1 Parte_1
Peraltro, il Fascicolo con protocollo 23673 avverso la sentenza
n.1876/06/2014 della (contribuente registra il CP_5 Controparte_2 peso effettivo di 38,80 grammi, anch'esso, quindi, non corrispondente ai 0.050 grammi riportati nella notifica dell'appello proposto dall' CP_1
avverso la .
[...] Parte_1
Prosegue il ctu riscontrando che il peso dichiarato nella documentazione con protocollo 2015/23878, composto da 14 fogli più una sola facciata, non è conforme al peso effettivo dichiarato nello scontrino della ricevuta postale relativa all'elenco dei plichi raccomandati consegnati da CP_1
a in data 18-05-2015.
[...] CP_6
Orbene, sostiene la querelante di aver ricevuto l'atto d'appello di cui al protocollo 23673, relativo alla posizione di invece di Controparte_2 quello contraddistinto con il protocollo 23878, riferentesi alla propria posizione.
Ciò è, peraltro, smentito da quanto riscontrato dal ctu, avendo questi verificato come anche il peso dell'atto d'appello interposto avverso
[...]
sia difforme da quello indicato nella menzionata ricevuta postale. CP_2
Infatti, a fronte di un peso di 0,050 grammi il peso dell'atto avente il protocollo 23673 è ben superiore (38,80 grammi).
In ogni caso, per quanto qui interessa, è stato escluso che il peso della documentazione protocollata con il n° 23878, relativa all'appello avverso la
, sia compatibile con quello risultante dalla ricevuta postale, Parte_1 sicchè si deve ritenere che nella busta inviata dal messo a Parte_1 vi fosse, comunque, un atto diverso dall'appello proposto da CP_1 [...]
avverso la società predetta. CP_1
Infatti, a fronte del peso del plico relativo alla notifica dell'appello, pari a
0,050 grammi e riportato nell'elenco suddetto, tale peso non è risultato, all'esito dell'indagine peritale, compatibile con un atto di 15 fogli, come pagina 3 di 4 quello dell'appello proposto dall' avverso la Controparte_1
Parte_1
Peraltro, il Supremo Collegio insegna che In tema di notificazioni le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario (o del messo notificatore) non fanno fede fino a querela di falso … della corrispondenza della copia notificata all'originale, non essendo questa l'attività giudiziaria che egli compie e deve compiere (Cass. ord. 6562/2020; conforme Cass. 14686/2007).
Conseguentemente, a prescindere dall'effettivo atto contenuto del plico, l'attestazione del messo notificatore della conformità della copia del gravame all'originale dell'appello, non essendo assistita dalla fede privilegiata, non è contestabile con la querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c., risaltando l'inammissibilità della querela relativa all'oggetto. Il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità giustifica, peraltro, la compensazione delle spese di causa tra le parti laddove quelle della ctu sono poste a carico della querelante che vi ha dato esclusiva causa.
P.T.M.
Il Tribunale, in veste collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
dichiara l'inammissibilità della querela di falso;
compensa le spese di causa;
pone le spese della ctu a carico definitivo del Parte_1
Latina 21 marzo 2025
Il Presidente Estensore
Dr. Pier Luigi De Cinti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei giudici:
Pier Luigi De Cinti Presidente Est.
Luca Venditto Giudice
Concetta Serino Giudice
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2633/2017 promossa
d a
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DE FELICE CLAUDIA ( ), C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA G. SICIOLANTE 1 LATINA Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. DE FELICE CLAUDIA
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, elettivamente domiciliata in VIA DEI PROTOGHESI 12 ROMA presso il difensore
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CONVENUTO
Oggetto: querela di falso
pagina 1 di 4
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 18 dicembre 2024
IN FATTO
Con querela di falso proposta in via principale, la Parte_1 contestava la consegna da parte del messo dell' dell'atto Controparte_1
d'appello avverso la sentenza n° 1858/01/2014, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina nei confronti della Parte_1 risultandole, invece, consegnato il distinto atto d'appello avverso la sentenza pronunziata dalla CTP di Latina nei confronti di Controparte_2
Concludeva, pertanto, per la declaratoria della falsità dell'atto 2015/23878 ed in particolare dell'attestazione di conformità (si notifica il presente ricorso in appello … attestando che la copia del gravame che verrà depositata è conforme all'appello in originale) nonchè della relazione di notifica ad esso relativi.
Costituendosi l' evidenziando come quanto ex adverso Controparte_1 contestato poteva essere la conseguenza di mero errore materiale nell'imbustamento del piego si da non poter comportare la dichiarazione di falsità dell'atto d'appello ma, al più, un vizio del procedimento notificatorio i cui effetti avrebbero dovuto essere determinati dalla Commissione Tributaria
Regionale.
Concludeva, quindi, affinchè la pronunzia del giudice adito si limitasse alla declaratoria di falsità della relata di notifica e non dell'atto.
A seguito del fallimento della il giudizio s'interrompeva Parte_1 essendo successivamente riassunto dalla curatela.
All'esito, quindi, dell'attività istruttoria, la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 18 dicembre 2024, era definitivamente decisa in data 21 marzo 2025.
IN DIRITTO
Assume parte querelante come sia affetta da falsità l'attestazione del messo notificatore in merito alla conformità della copia consegnatale rispetto all'originale dell'atto d'appello, concludendo affinchè sia dichiarata la falsità dell'atto. All'esito dell'espletata indagine, il ctu , sulla scorta di Persona_1 considerazioni immuni da vizi logico-giuridici, come tali condivise pagina 2 di 4 dall'ufficio, ha concluso, in risposta al quesito A, nel senso che il peso dell'atto d'appello inviato dall' è diverso da quello Controparte_1 interposto alla CP_3 Controparte_4
Dalla documentazione fotografica si desume, infatti, che il fascicolo composto da 15 pagine (30 facciate) con protocollo 2015/23878 ha il peso effettivo di 76.8 g (senza busta d'invio), mentre ha il peso di 83,90 con busta d'invio, non conforme ai 0,050 grammi riportati nella notifica Per_2 dell'appello proposto dall' avverso la . Controparte_1 Parte_1
Peraltro, il Fascicolo con protocollo 23673 avverso la sentenza
n.1876/06/2014 della (contribuente registra il CP_5 Controparte_2 peso effettivo di 38,80 grammi, anch'esso, quindi, non corrispondente ai 0.050 grammi riportati nella notifica dell'appello proposto dall' CP_1
avverso la .
[...] Parte_1
Prosegue il ctu riscontrando che il peso dichiarato nella documentazione con protocollo 2015/23878, composto da 14 fogli più una sola facciata, non è conforme al peso effettivo dichiarato nello scontrino della ricevuta postale relativa all'elenco dei plichi raccomandati consegnati da CP_1
a in data 18-05-2015.
[...] CP_6
Orbene, sostiene la querelante di aver ricevuto l'atto d'appello di cui al protocollo 23673, relativo alla posizione di invece di Controparte_2 quello contraddistinto con il protocollo 23878, riferentesi alla propria posizione.
Ciò è, peraltro, smentito da quanto riscontrato dal ctu, avendo questi verificato come anche il peso dell'atto d'appello interposto avverso
[...]
sia difforme da quello indicato nella menzionata ricevuta postale. CP_2
Infatti, a fronte di un peso di 0,050 grammi il peso dell'atto avente il protocollo 23673 è ben superiore (38,80 grammi).
In ogni caso, per quanto qui interessa, è stato escluso che il peso della documentazione protocollata con il n° 23878, relativa all'appello avverso la
, sia compatibile con quello risultante dalla ricevuta postale, Parte_1 sicchè si deve ritenere che nella busta inviata dal messo a Parte_1 vi fosse, comunque, un atto diverso dall'appello proposto da CP_1 [...]
avverso la società predetta. CP_1
Infatti, a fronte del peso del plico relativo alla notifica dell'appello, pari a
0,050 grammi e riportato nell'elenco suddetto, tale peso non è risultato, all'esito dell'indagine peritale, compatibile con un atto di 15 fogli, come pagina 3 di 4 quello dell'appello proposto dall' avverso la Controparte_1
Parte_1
Peraltro, il Supremo Collegio insegna che In tema di notificazioni le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario (o del messo notificatore) non fanno fede fino a querela di falso … della corrispondenza della copia notificata all'originale, non essendo questa l'attività giudiziaria che egli compie e deve compiere (Cass. ord. 6562/2020; conforme Cass. 14686/2007).
Conseguentemente, a prescindere dall'effettivo atto contenuto del plico, l'attestazione del messo notificatore della conformità della copia del gravame all'originale dell'appello, non essendo assistita dalla fede privilegiata, non è contestabile con la querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c., risaltando l'inammissibilità della querela relativa all'oggetto. Il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità giustifica, peraltro, la compensazione delle spese di causa tra le parti laddove quelle della ctu sono poste a carico della querelante che vi ha dato esclusiva causa.
P.T.M.
Il Tribunale, in veste collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
dichiara l'inammissibilità della querela di falso;
compensa le spese di causa;
pone le spese della ctu a carico definitivo del Parte_1
Latina 21 marzo 2025
Il Presidente Estensore
Dr. Pier Luigi De Cinti
pagina 4 di 4