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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/10/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 339/2025
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 339/2025
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 29 ottobre 2025 ad ore 10:53 innanzi al dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. LAVAGGI GIULIO Parte_1 Per 'avv. DANIELE FERDINANDO Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedono che la causa venga decisa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
Alle ore 15:40 all'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
pagina 1 di 8 dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 339/2025 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo telematico;
Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. LAVAGGI GIUSEPPE e dall'avv. GIULIO LAVAGGI, giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
V.LE DIAZ, 35/A SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. DANIELE FERDINANDO giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 8 1.- Oggetto di lite è l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dalla Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1406/2024, emesso in data 18.12.2024 dal Tribunale di Siracusa nel procedimento monitorio iscritto al n. 3977/2024, in virtù del quale le è stato ingiunto di pagare, in favore della la somma complessiva di € Controparte_1
73.028,85, oltre interessi, spese e compensi del monitorio.
A supporto dell'opposizione, parte opponente ha dedotto la carenza di prova del presunto credito, assumendo l'inidoneità della documentazione prodotta a provare l'esistenza del rapporto e l'ammontare della pretesa creditoria.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Con ordinanza del 2.4.2025, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Con successiva ordinanza del 15.10.2025 la causa è stata rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4. - L'opposizione è infondata e va respinta.
4.1. – Va anzitutto, premesso che il giudizio di opposizione si configura come un naturale sviluppo - anche se meramente eventuale - della fase monitoria, devolvendo al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal deposito del ricorso monitorio.
L'opponente riveste, dunque, solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, il riparto dell'onere probatorio resta regolato secondo le regole generali dettate dall'art. 2697
c.c., sicché incombe al creditore opposto fornire prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, va osservato che, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, la società ha agito in giudizio nei Controparte_1
confronti della società esperendo una tipica azione contrattuale di Controparte_3
adempimento, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo maturato per la fornitura di beni e servizi pagina 4 di 8 Vertendosi, dunque, in materia di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il consolidato principio di diritto secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno), deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, come affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass., S.U., n. 13533/2001).
4.1.1. - Nel caso in esame, a fronte della radicale contestazione del rapporto contrattuale da parte della società opponente, la società opposta ha versato in atti i documenti di trasporto, le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, l'estratto delle scritture contabili, con autentica notarile, nonché l'assegno bancario tratto su Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Siracusa, n. 0960143603-03, emesso il 23/09/2024 di €. 21.157,85, tornato insoluto per difetto di provvista.
Sul punto, deve richiamarsi il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con la conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio”
(cfr. Cass. n. 462/2014; Cass. n. 17050/2011; Cass. n. 23499/2004; Cass. n. 1798/1995). Tuttavia, di pagina 5 di 8 recente, la Suprema Corte ha precisato che, nell'ipotesi in cui risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione, la fattura è idonea a costituire piena prova dell'esistenza del relativo contratto (cfr.
Cass. n. 26801/2019).
4.1.2. - Tornando al caso in esame, la società opposta ha - tra l'altro - prodotto le fatture oggetto di decreto ingiuntivo e i documenti di trasporto relativi alle consegne presso la sede della società opponente.
Quest'ultima ha contestato solo il DDT riprodotto nell'allegato n. 7 evidenziando che la sottoscrizione non apparterrebbe ad alcuno dei dipendenti della Tale assunto a ben vedere Controparte_3 risulta smentito dalla documentazione prodotta da parte opposta. Ed infatti, quest'ultima ha prodotto in atti la corrispondenza inviata da DHL alla la quale con Controparte_1
la pec del 10/02/2025 dichiara che la merce oggetto delle bolle di trasporto è stata consegnata presso in Siracusa e con indicazione delle persone cui è stata consegnata la merce Controparte_2
(cfr. doc. 13). Tale documentazione peraltro non è stata contestata da parte opponente.
I documenti di trasporto risultano pertanto utilizzabili come prova della consegna della merce all'opponente.
Nel caso di specie, inoltre, l'accettazione delle fatture da parte della società opponente risulta dimostrata:
a) dall'annotazione contabile e dalla registrazione delle fatture stesse nei mastrini di sottoconto prodotti, la cui efficacia probatoria va affermata sulla scorta di quanto previsto dall'art. 2709 c.c.; b) dall'emissione dell'assegno bancario tratto su Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Siracusa, n. 0960143603-03, per €.
21.157,85; c) dalla mancanza di qualsiasi contestazione o richiesta di rettifica nel periodo d'imposta di riferimento.
Tali elementi, oltre ad essere dotati di pieno valore probatorio ai sensi del richiamato art. 2709 c.c., integrano altresì presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c. dell'effettiva riferibilità delle forniture alla società opponente per merce effettivamente consegnata.
La regolare tenuta della contabilità, valutate unitamente ai DDT e alle fatture, costituiscono un complesso probatorio idoneo a fondare la prova piena del credito azionato. Difatti, si ritiene documentalmente provato, non solo in virtù delle fatture inviate e mai contestate e dall'estratto autentico delle scritture contabili, ma anche dai documenti di trasporto, afferenti ogni singola fattura azionata che ovviamente costituiscono prova dell'avvenuta consegna della merce. I documenti di trasporto costituiscono piena prova scritta in relazione alla circostanza che l'opponente abbia ricevuto la merce indicata nelle fatture ed al prezzo indicato nelle fatture medesime, in quanto i pagina 5 di 5 documenti recano anche il prezzo della merce. (cfr. Tribunale Di Napoli, Sentenza n. 6127/2022)
pagina 6 di 8 In base all'id quod plerumque accidit, risulta altresì ragionevole ritenere che, in condizioni di normalità, un'impresa non abbia alcun interesse a registrare fatture relative a forniture mai richieste e/o ricevute, né
a mantenere in contabilità debiti fittizi verso terzi, senza formulare alcuna contestazione al riguardo. Dal canto suo, la società opponente non ha fornito alcun elemento, nemmeno indiziario, da cui desumere la prova del fatto impeditivo invocato, ossia che le forniture sarebbero state eseguite per conto di altra società.
A tale ultimo fine, giova osservare come, parte opponente non abbia prodotto alcuna memoria 171 ter c.p.c., né ha formulato alcuna istanza istruttoria, sicché parte opponente non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile, limitandosi a contestare genericamente il credito.
4.3. - Alla luce di quanto precede, il materiale probatorio in atti - documenti di trasporto sottoscritti in occasione delle consegne presso la sede dell'opponente; registrazioni contabili delle fatture emesse dalla assegno emesso dalla in favore dell'opposta Controparte_1 Parte_2 rimasto impagato - integra un quadro di probatorio e presuntivo ex art. 2729 c.c. in ordine all'accettazione delle prestazioni da parte della e alla riferibilità ad essa del rapporto Controparte_2
contrattuale con la Controparte_1
Né l'opposizione ha offerto alcuna idonea prova contraria, né ha giustificato in alcun modo la consegna dell'assegno in favore dell'opponente, la quale - lungi dal sostenere la tesi difensiva - conferma la prospettazione di parte opposta.
4.3. - Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
5. - Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n.
147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione di valore fino a € 260.000,01), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opponente e in favore dell'opposta, per le fasi studio, introduttiva ai valori medi, e per la fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, stante la ripetitività delle difese spiegate dai procuratori delle parti in sede di discussione orale.
P. Q. M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alessia Romeo, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al
n. 339/2025 R.G., così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dalla vverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1406/2024, emesso in data 18.12.2024 dal Tribunale di Siracusa nel procedimento monitorio iscritto al n. 3977/2024 R.G.
2) Condanna la società opponente alla rifusione, in favore della società opposta, delle spese di lite che liquida in complessivi € 9142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al 4% e
IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 29 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 339/2025
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 29 ottobre 2025 ad ore 10:53 innanzi al dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. LAVAGGI GIULIO Parte_1 Per 'avv. DANIELE FERDINANDO Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedono che la causa venga decisa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
Alle ore 15:40 all'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
pagina 1 di 8 dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 339/2025 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo telematico;
Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. LAVAGGI GIUSEPPE e dall'avv. GIULIO LAVAGGI, giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
V.LE DIAZ, 35/A SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. DANIELE FERDINANDO giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 8 1.- Oggetto di lite è l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dalla Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1406/2024, emesso in data 18.12.2024 dal Tribunale di Siracusa nel procedimento monitorio iscritto al n. 3977/2024, in virtù del quale le è stato ingiunto di pagare, in favore della la somma complessiva di € Controparte_1
73.028,85, oltre interessi, spese e compensi del monitorio.
A supporto dell'opposizione, parte opponente ha dedotto la carenza di prova del presunto credito, assumendo l'inidoneità della documentazione prodotta a provare l'esistenza del rapporto e l'ammontare della pretesa creditoria.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Con ordinanza del 2.4.2025, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Con successiva ordinanza del 15.10.2025 la causa è stata rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4. - L'opposizione è infondata e va respinta.
4.1. – Va anzitutto, premesso che il giudizio di opposizione si configura come un naturale sviluppo - anche se meramente eventuale - della fase monitoria, devolvendo al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal deposito del ricorso monitorio.
L'opponente riveste, dunque, solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, il riparto dell'onere probatorio resta regolato secondo le regole generali dettate dall'art. 2697
c.c., sicché incombe al creditore opposto fornire prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, va osservato che, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, la società ha agito in giudizio nei Controparte_1
confronti della società esperendo una tipica azione contrattuale di Controparte_3
adempimento, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo maturato per la fornitura di beni e servizi pagina 4 di 8 Vertendosi, dunque, in materia di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il consolidato principio di diritto secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno), deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, come affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass., S.U., n. 13533/2001).
4.1.1. - Nel caso in esame, a fronte della radicale contestazione del rapporto contrattuale da parte della società opponente, la società opposta ha versato in atti i documenti di trasporto, le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, l'estratto delle scritture contabili, con autentica notarile, nonché l'assegno bancario tratto su Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Siracusa, n. 0960143603-03, emesso il 23/09/2024 di €. 21.157,85, tornato insoluto per difetto di provvista.
Sul punto, deve richiamarsi il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con la conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio”
(cfr. Cass. n. 462/2014; Cass. n. 17050/2011; Cass. n. 23499/2004; Cass. n. 1798/1995). Tuttavia, di pagina 5 di 8 recente, la Suprema Corte ha precisato che, nell'ipotesi in cui risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione, la fattura è idonea a costituire piena prova dell'esistenza del relativo contratto (cfr.
Cass. n. 26801/2019).
4.1.2. - Tornando al caso in esame, la società opposta ha - tra l'altro - prodotto le fatture oggetto di decreto ingiuntivo e i documenti di trasporto relativi alle consegne presso la sede della società opponente.
Quest'ultima ha contestato solo il DDT riprodotto nell'allegato n. 7 evidenziando che la sottoscrizione non apparterrebbe ad alcuno dei dipendenti della Tale assunto a ben vedere Controparte_3 risulta smentito dalla documentazione prodotta da parte opposta. Ed infatti, quest'ultima ha prodotto in atti la corrispondenza inviata da DHL alla la quale con Controparte_1
la pec del 10/02/2025 dichiara che la merce oggetto delle bolle di trasporto è stata consegnata presso in Siracusa e con indicazione delle persone cui è stata consegnata la merce Controparte_2
(cfr. doc. 13). Tale documentazione peraltro non è stata contestata da parte opponente.
I documenti di trasporto risultano pertanto utilizzabili come prova della consegna della merce all'opponente.
Nel caso di specie, inoltre, l'accettazione delle fatture da parte della società opponente risulta dimostrata:
a) dall'annotazione contabile e dalla registrazione delle fatture stesse nei mastrini di sottoconto prodotti, la cui efficacia probatoria va affermata sulla scorta di quanto previsto dall'art. 2709 c.c.; b) dall'emissione dell'assegno bancario tratto su Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Siracusa, n. 0960143603-03, per €.
21.157,85; c) dalla mancanza di qualsiasi contestazione o richiesta di rettifica nel periodo d'imposta di riferimento.
Tali elementi, oltre ad essere dotati di pieno valore probatorio ai sensi del richiamato art. 2709 c.c., integrano altresì presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c. dell'effettiva riferibilità delle forniture alla società opponente per merce effettivamente consegnata.
La regolare tenuta della contabilità, valutate unitamente ai DDT e alle fatture, costituiscono un complesso probatorio idoneo a fondare la prova piena del credito azionato. Difatti, si ritiene documentalmente provato, non solo in virtù delle fatture inviate e mai contestate e dall'estratto autentico delle scritture contabili, ma anche dai documenti di trasporto, afferenti ogni singola fattura azionata che ovviamente costituiscono prova dell'avvenuta consegna della merce. I documenti di trasporto costituiscono piena prova scritta in relazione alla circostanza che l'opponente abbia ricevuto la merce indicata nelle fatture ed al prezzo indicato nelle fatture medesime, in quanto i pagina 5 di 5 documenti recano anche il prezzo della merce. (cfr. Tribunale Di Napoli, Sentenza n. 6127/2022)
pagina 6 di 8 In base all'id quod plerumque accidit, risulta altresì ragionevole ritenere che, in condizioni di normalità, un'impresa non abbia alcun interesse a registrare fatture relative a forniture mai richieste e/o ricevute, né
a mantenere in contabilità debiti fittizi verso terzi, senza formulare alcuna contestazione al riguardo. Dal canto suo, la società opponente non ha fornito alcun elemento, nemmeno indiziario, da cui desumere la prova del fatto impeditivo invocato, ossia che le forniture sarebbero state eseguite per conto di altra società.
A tale ultimo fine, giova osservare come, parte opponente non abbia prodotto alcuna memoria 171 ter c.p.c., né ha formulato alcuna istanza istruttoria, sicché parte opponente non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile, limitandosi a contestare genericamente il credito.
4.3. - Alla luce di quanto precede, il materiale probatorio in atti - documenti di trasporto sottoscritti in occasione delle consegne presso la sede dell'opponente; registrazioni contabili delle fatture emesse dalla assegno emesso dalla in favore dell'opposta Controparte_1 Parte_2 rimasto impagato - integra un quadro di probatorio e presuntivo ex art. 2729 c.c. in ordine all'accettazione delle prestazioni da parte della e alla riferibilità ad essa del rapporto Controparte_2
contrattuale con la Controparte_1
Né l'opposizione ha offerto alcuna idonea prova contraria, né ha giustificato in alcun modo la consegna dell'assegno in favore dell'opponente, la quale - lungi dal sostenere la tesi difensiva - conferma la prospettazione di parte opposta.
4.3. - Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
5. - Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n.
147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione di valore fino a € 260.000,01), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opponente e in favore dell'opposta, per le fasi studio, introduttiva ai valori medi, e per la fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, stante la ripetitività delle difese spiegate dai procuratori delle parti in sede di discussione orale.
P. Q. M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alessia Romeo, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al
n. 339/2025 R.G., così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dalla vverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1406/2024, emesso in data 18.12.2024 dal Tribunale di Siracusa nel procedimento monitorio iscritto al n. 3977/2024 R.G.
2) Condanna la società opponente alla rifusione, in favore della società opposta, delle spese di lite che liquida in complessivi € 9142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al 4% e
IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 29 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8