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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 11291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11291 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile (Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
N° 22285/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice,
nel procedimento semplificato di cognizione introdotto da rapp. e dif. dall'avv. CONTI CRISTINA, Parte_1
ricorrente
contro
, Controparte_1
resistente contumace
letti gli atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
cittadino rumeno nato il [...] titolare, sin dal 2010 (allorché Parte_1 era minorenne), del diritto di soggiorno permanente Italia, si è visto notificare, il 09/05/2024, il decreto prefettizio di allontanamento dal territorio per motivi di pubblica sicurezza ex art. 20, c. 1,
D.LGS. n° 30/2007.
Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo ricorso.
L'amministrazione resistente non si è costituita.
Il decreto impugnato cita genericamente «precedenti penali e di polizia: apina impropria, furto in abitazione, spaccio di sostanze stupefacenti plurimi». Non risulta agli atti alcuna documentazione dalla quale possa desumersi: l'esatta natura dei fatti criminosi indicati;
le date della loro commissione;
l'età del ricorrente a quell'epoca; le eventuali condanne riportate, la loro natura ed entità e l'eventuale esecuzione delle pene. L'unico documento penale in atti è il mero disposiitivo di una sentenza di appello di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (in riforma di precedente condanna in primo grado) dal quale non è dato ricavare alcuna informazione. Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Peraltro, emerge dagli atti che il ricorrente, presente in Italia almeno dall'età di anni 14, ha sul territorio nazionale gran parte, se non la totalità, della sua famiglia.
Tutto ciò premesso in punto di fatto, il D.LGS. n° 30/2007 prevede: al comma 6, che «I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza»; e, al comma 7, che «I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza […]».
Il , titolare del soggiorno permanente e presente in Italia da 15 anni circa, soddisfa Pt_1 entrambe le condizioni.
Il suo allontanamento per meri motivi di ordine pubblico non è quindi consentito dalla legge.
Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del decreto impugnato.
In considerazione della mancata opposizione dell'amministrazione, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il decreto prefettizio impugnato;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, addì 21/07/2025.
Il giudice
CE UL
Ordinanza n° 22285/2024 r.g. p. 2 di 2
N° 22285/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice,
nel procedimento semplificato di cognizione introdotto da rapp. e dif. dall'avv. CONTI CRISTINA, Parte_1
ricorrente
contro
, Controparte_1
resistente contumace
letti gli atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
cittadino rumeno nato il [...] titolare, sin dal 2010 (allorché Parte_1 era minorenne), del diritto di soggiorno permanente Italia, si è visto notificare, il 09/05/2024, il decreto prefettizio di allontanamento dal territorio per motivi di pubblica sicurezza ex art. 20, c. 1,
D.LGS. n° 30/2007.
Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo ricorso.
L'amministrazione resistente non si è costituita.
Il decreto impugnato cita genericamente «precedenti penali e di polizia: apina impropria, furto in abitazione, spaccio di sostanze stupefacenti plurimi». Non risulta agli atti alcuna documentazione dalla quale possa desumersi: l'esatta natura dei fatti criminosi indicati;
le date della loro commissione;
l'età del ricorrente a quell'epoca; le eventuali condanne riportate, la loro natura ed entità e l'eventuale esecuzione delle pene. L'unico documento penale in atti è il mero disposiitivo di una sentenza di appello di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (in riforma di precedente condanna in primo grado) dal quale non è dato ricavare alcuna informazione. Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Peraltro, emerge dagli atti che il ricorrente, presente in Italia almeno dall'età di anni 14, ha sul territorio nazionale gran parte, se non la totalità, della sua famiglia.
Tutto ciò premesso in punto di fatto, il D.LGS. n° 30/2007 prevede: al comma 6, che «I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza»; e, al comma 7, che «I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza […]».
Il , titolare del soggiorno permanente e presente in Italia da 15 anni circa, soddisfa Pt_1 entrambe le condizioni.
Il suo allontanamento per meri motivi di ordine pubblico non è quindi consentito dalla legge.
Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del decreto impugnato.
In considerazione della mancata opposizione dell'amministrazione, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il decreto prefettizio impugnato;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, addì 21/07/2025.
Il giudice
CE UL
Ordinanza n° 22285/2024 r.g. p. 2 di 2