Ordinanza cautelare 25 settembre 2024
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00577/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00708/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 708 del 2024, proposto da:
Massimo Cocco, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Patta, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Sonnino n. 84;
contro
Comune di Carbonia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IA TA Di Franco, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del decreto del Sindaco del Comune di Carbonia n. 5 del 21 giugno 2024, avente ad oggetto: “Sostituzione dei dirigenti in caso di assenza per ferie, malattia, o altro legittimo impedimento temporaneo” nella parte in cui dispone l’attribuzione delle funzioni sostitutive del Comandante del Corpo di Polizia Locale “in caso di assenza per ferie, malattia, o altro legittimo impedimento temporaneo” al dirigente Responsabile del Settore I - Affari Generali, Servizi Demografici, Turismo e Cultura, Pubblica Istruzione e Sport (doc. 1);
- per quanto occorra, del provvedimento del Sindaco del medesimo Comune di cui alla nota prot. partenza n. 47227/2024 dell’8 agosto 2024, emesso in riscontro all’istanza di autotutela presentata dal dott. Massimo Cocco in data 17 luglio 2024, prot. n. 42669 del 18 luglio 2024 (doc. 2);
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche se allo stato non conosciuto e con espressa riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carbonia.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame il dott. Massimo Cocco, in servizio presso il Comune di Carbonia quale Dirigente del Settore I - Affari Generali, Servizi Demografici, Turismo e Cultura, Pubblica Istruzione e Sport, impugna il decreto 2 novembre 2021, n. 5, con cui il Sindaco ha disciplinato la “Sostituzione dei dirigenti in caso di assenza per ferie, malattia, o altro legittimo impedimento temporaneo” , stabilendo, per quanto ora di interesse, che in tali ipotesi il Comandante del Corpo di Polizia Locale sia sostituito proprio dal Dirigente del Settore I - Affari Generali, Servizi Demografici, Turismo e Cultura, Pubblica Istruzione e Sport.
Impugna, altresì, la successiva nota sindacale 8 agosto 2024, n. 47227/2024, con cui è stata respinta la sua richiesta di annullamento d’ufficio dell’atto sopra descritto.
A fondamento della propria domanda egli sostiene essenzialmente che la peculiarità delle funzioni affidate al Comandante del Corpo di Polizia Locale ne precludano lo svolgimento da parte del personale dei ruoli ordinari, anche in ragione dell’incompatibilità esistente tra l’esercizio delle funzioni di polizia e quelle di amministrazione attiva.
Si è costituito in giudizio il Comune di Carbonia, opponendosi all’accoglimento del ricorso ed eccependo, altresì, il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
Con ordinanza di questa Sezione 25 settembre 2024, n. 266, l’istanza cautelare proposta in ricorso è stata respinta per difetto di periculum in mora .
Dopo il deposito di memorie difensive, alla pubblica udienza del 18 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.
Il Collegio condivide, in apice, l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa comunale, ritenendo che a quello impugnato debba essere correttamente attribuita natura di atto gestione dei rapporti di lavoro coinvolti e che lo stesso rientri, dunque, nella giurisdizione del Giudice ordinario sul rapporto di impiego pubblico privatizzato.
Non può, infatti, condividersi l’opposto assunto di parte ricorrente secondo cui l’atto in questione sarebbe, invece, da ascrivere alla sfera della c.d. macrorganizzazione, notoriamente rientrante nella giurisdizione amministrativa, in quanto: - la definizione degli atti di macrorganizzazione trova base normativa all’art. 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che indica gli atti incidenti strutturalmente sull’organizzazione e sul funzionamento dell’ente pubblico, come tipicamente gli atti di modifica delle sue dotazioni organiche, rientrando, invece, gli altri atti nella “normale gestione” del rapporto di pubblico impiego privatizzato attribuita alla giurisdizione del Giudice del lavoro; - nello specifico caso ora in esame, l’atto impugnato, nel dettare i criteri per la sostituzione dei dirigenti in caso di ferie, malattia o altro impedimento, si ascrive certamente alla seconda delle categorie sopra descritte, essendo funzionale alla “gestione quotidiana” e all’ordinaria organizzazione del lavoro all’interno degli uffici.
Deve, pertanto, dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo Giudice in favore del Tribunale civile - Sezione Lavoro - di Cagliari, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del codice del processo amministrativo, come da dispositivo.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso in epigrafe proposto, fissando in tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza il termine per riassumere il giudizio davanti al competente Tribunale civile - Sezione Lavoro di Cagliari.
Spese di lite compensate tra le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Plaisant, Presidente FF, Estensore
Andrea Gana, Referendario
Silvio Esposito, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Plaisant |
IL SEGRETARIO