Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3781/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
Silvia Cumino;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Antonello Urso;
Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/11/2021, l ha Parte_1
proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 124/2021 emesso dal Tribunale di
Cont Castrovillari il 7.10.2021 e notificato all' in data 13.10.2021, con il quale è Parte_1 stato ingiunto all'opponente di pagare, in favore del dott. , la somma Controparte_1 complessiva di € 25.407,00, a titolo di indennità per lavoro straordinario di pronta disponibilità oltre accessori e spese di lite. A sostegno della opposizione, ha rappresentato che: l'attestazione prot. n. 104536/2018, a supporto della pretesa creditoria, non risulta firmata dal responsabile risorse umane di né, in sua assenza, dal Dirigente dell'ufficio, con l'effetto che chi l'ha CP_3
sottoscritta non era abilitato a rilasciare tale tipologia di certificazione che, tra l'altro, risulta impropria. Le prestazioni di lavoro per le quali si chiede il pagamento sarebbero state svolte in regime di reperibilità, ma la reperibilità poteva essere richiesta solo per eventuali esigenze del
Punto di Primo Intervento del P.O. di che, per l'effettuazione di esami di laboratorio, CP_3 richiedeva l'intervento sia del tecnico che del medico;
da controlli effettuati è emerso che le prestazioni, per le quali si chiede il pagamento, risultavano non congrue e non coerenti con il numero esiguo di accessi al Punto di Primo Intervento del P.O. di non solo, ma anche CP_3
da una verifica ulteriore, fatta a campione, è confermata una marcata incongruenza tra il numero
1
PPI nelle stesse ore.
Si è costituita la parte opposta rappresentando che per come attestato dall'
[...]
, n. Parte_1 Controparte_4
Prot. 0104536 del 01/08/2018 (cfr. All. 1), ha effettuato n° 941 ore di straordinario in P.D., non liquidate, dal maggio 2016 a dicembre 2017, per come risulta dagli atti d'Ufficio. Inoltre, nella richiamata attestazione l'Ufficio Risorse Umane, Distretto Sanitario ” CP_4 CP_3 sulla base degli atti d'Ufficio, attesta che le 941 ore di straordinario in P.D. non risultano liquidate.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
2. L'oggetto della domanda è costituito dalla richiesta di pagamento dell'indennità per il lavoro straordinario prestato in pronta disponibilità.
È consolidato il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, mentre l'opponente, pur assumendo formalmente la posizione di attore, riveste la qualità di convenuto in senso sostanziale, tenuto perciò a provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Invero, parte ricorrente ha prodotto le “schede di pronta disponibilità” in cui risultano dichiarati, su moduli predisposti dall'Amministrazione, i giorni e le ore di lavoro espletato in pronta disponibilità, recanti sottoscrizione del medesimo lavoratore e del direttore sanitario, attestante la completezza dell'atto.
L'Azienda ricorrente si è limitata ad una contestazione generica di quanto specificamente dedotto dal ricorrente, affermando l'incongruenza tra le prestazioni per cui si chiede il pagamento e il numero degli accessi al PPI nelle stesse ore.
Considerato dunque che l opponente non ha contestato l'effettivo espletamento di Pt_1
lavoro straordinario, ma ne ha solo contestato genericamente la misura, a fronte di specifiche
2 allegazioni del ricorrente, e che non ha contestato la determinazione della relativa retribuzione così come indicata sulla base dei conteggi di parte, deve essere rigettata l'opposizione.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.695,oo per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del
15% dei compensi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 07/01/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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