Sentenza 6 dicembre 2003
Massime • 1
L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il quale prevede che le assunzioni, da parte dello Stato e degli enti pubblici, di lavoratori da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, avvengano secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti, non può ritenersi derogato dall'art. 25 del d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, che per tali assunzioni prevede invece la facoltà, e non l'obbligo, per l'ente di ricorrere alle graduatorie, poiché il suddetto decreto è atto di recepimento di un accordo collettivo, avente natura di fonte secondaria, in quanto tale inidonea a derogare la preesistente normativa di livello primario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/12/2003, n. 18713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18713 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CALVI, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 60, presso lo studio G.V. PLACCO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMINE LOMBARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, "ope legis";
- controricorrente -
avverso la sent. n. 1436/01 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 13 marzo 2001 - R.G.N. 1052/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18 giugno 2003 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato LOMBARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Calvi ha provveduto all'assunzione di alcuni lavoratori con il compito di messi notificatori per un rapporto a tempo determinato di tre giorni, attingendo i nominativi da una graduatoria già esistente e predisposta dal dirigente f.f. del Comune stesso. Per tale fatto l'Ispettorato Provinciale del lavoro di Benevento ha notificato un accertamento ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, quindi, a seguito delle deduzioni del Comune, ha emesso un'ordinanza ingiunzione per la violazione contestata. L'opposizione proposta dal Comune è stata rigettata dall'adito giudice del Tribunale di Benevento con la sentenza ora impugnata. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Benevento, il Comune di Calvi propone ricorso formulandolo in tre motivi. La Direzione Provinciale del Lavoro resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Col primo motivo di ricorso denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 così come modificato dall'art. 25 D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494; violazione e falsa applicazione dell'art. 16 L. 28 febbraio 1987, n. 56 e violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e D.P.C.M. 30 marzo 1989, n. 127 (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3) parte ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto che il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, emanato in attuazione dell'art. 16 della legge n. 56 del 1987, avesse abrogato l'art. 25 del D.P.R. n. 494 del 1987 che aveva ripristinato l'art. 4 D.P.R. n. 268 del 1987; osserva in proposito che i regolamenti delegati non importano una delega al governo di funzioni legislative e non sono atti aventi forza di legge, sicché il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 non poteva abrogare l'art. 25 del D.P.R. n. 494 del 1987. La censura non ha fondamento.
Come ha già correttamente argomentato il Tribunale, l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ha stabilito che le assunzioni dei lavoratori, da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, avvengano "secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti". Le modalità di attuazione, demandate ad un successivo regolamento, sono contenute nel D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e 30 marzo 1989, n. 127, che hanno ribadito l'obbligo per i Comuni di attingere dalle graduatorie in questione.
Vero è che l'art. 4 D.P.R. n. 268 del 1987 ha previsto la facoltà (e non l'obbligo) per l'ente di ricorrere alle graduatorie stesse, ma tale previsione è stata poi soppressa;
ne' vale richiamare il successivo D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 che, all'art. 25 ha reintrodotto una simile facoltà, perché trattandosi di un atto con il quale è stato recepito un accordo collettivo, non poteva derogare ad una normativa legale preesistente, stante la sua natura di normazione secondaria (cfr. Cass. 22 marzo 1999 n. 2629, 5 marzo 2003 n. 3254), in quanto tale inidonea a derogare la legge n. 56 del 1987. Ciò significa che, contrariamente a quanto osservato nel ricorso, è questa la legge che non poteva essere derogata dal D.P.R. n. 494 del 1987 e non viceversa. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8 D.P.C.M. 27 dicembre 1988 (art. 360, n. 3, c.p.c.) e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.) nella parte in cui il Tribunale non ha considerato l'esistenza di una "straordinaria urgenza" - consistente nella necessità di provvedere alle esigenze del servizio elettorale - tale da legittimare il ricorso all'assunzione così come effettuata nella fattispecie in esame.
Anche questa censura non ha fondamento.
Come questa Corte (Cass. 13 maggio 2000 n. 6174, cui "adde" Cass. 3254/2003) ha avuto modo di affermare in una fattispecie del tutto analoga, l'art. 8 del D.P.C.M. 27 dicembre 1998, come si è detto attuativo della legge 28 febbraio 1987, n. 56, - con riguardo ai servizi di igiene e di assistenza sanitaria, scolastica e domiciliare per i quali gli ordinamenti delle singole amministrazioni consentono l'assunzione a termine per sopperire tempestivamente ad imprevedibili e indilazionabili esigenze connesse con la temporanea assenza e l'immediata sostituzione di dipendenti direttamente impegnati nell'erogazione dei servizi predetti - contempla una procedura di urgenza per la richiesta e l'avviamento al lavoro;
il successivo comma 4 regola il caso dell'urgente necessità di evitare gravi danni alle persone alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità, in presenza della quale consente l'assunzione diretta di lavoratori iscritti nelle liste, con contestuale e motivata comunicazione, con l'indicazione della durata presumibile, alla Sezione Circoscrizionale per l'impiego, che, a sua volta, qualora tale durata superi i dieci giorni, avvia a selezione, in sostituzione, lavoratori di pari qualifica aventi titolo di precedenza in base all'apposita graduatoria. La ricognizione dei dati normativi conduce ad affermare che in nessun altro caso, neppure in quello dell'urgente necessità, è consentito procedere ad assunzioni dirette del personale - con l'eccezione delle qualifiche funzionali escluse dalla disciplina - senza l'intervento della richiamata Sezione. Nè, d'altra parte, la fonte regolamentare - come si è già osservato - avrebbe potuto legittimamente disporre in deroga alla regola dettata dalla legge n. 56 del 1987. In altri termini, la previsione regolamentare deve essere letta nel senso di un mero richiamo dei principi generali che consentono, quando è necessario garantire beni essenziali e non vi siano strumenti alternativi il sacrificio di altri interessi (artt. 2044 e 2045 c.c.; artt. 52 e 54 c.p.). Se ne deve concludere che l'assunzione diretta determinata dalla necessità di consegnare i certificati elettorali, come ha giustamente ritenuto il Tribunale, non integra una delle ipotesi idonee ad escludere la responsabilità dell'autore della violazione amministrativa, non ricorrendo una delle esimenti di cui all'art. 4 L. n. 689 del 1981. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Calvi, violazione e falsa applicazione dell'art. 36 e dell'art. 36-bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) muove alla sentenza impugnata un'articolata critica rilevando che irrazionale e sospetta di legittimità costituzionale sarebbe la lettura della normativa effettuata dal Tribunale che consentirebbe una illogica libertà per gli enti locali nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, rispetto al caso di assunzioni a tempo determinato;
per altro verso, a seguito della normativa introdotta a far tempo dal 1991 le amministrazioni locali sarebbero abilitate a stabilire le modalità proprie di assunzione del personale, purché rispettose dei principi fissati nell'art. 36 del richiamato D.Lgs.
Neanche questa censura può essere condivisa, in quanto la previsione di una procedura più agile e trasparente per le assunzioni a tempo parziale ed a tempo determinato, ma con le garanzie che l'ente locale debba rivolgersi alla Sezione Circoscrizionale dell'impiego, evita che si possano avere per le posizioni lavorative di più basso livello professionale, eventuali gestioni non conformi ad una vera, ed effettiva imparzialità.
Quanto poi all'altro profilo di censura, va in primo luogo osservato che il problema interpretativo sollevato in ordine alla portata del D.Lgs. n. 29 del 1993 è stato sollevato in maniera impropria, in quanto l'art. 36 - nella formulazione originaria, ribadita dal D.Lgs. n. 536 del 1993, applicabile "ratione temporis" alla fattispecie in esame - richiamava espressamente il D.P.C.M. 30 marzo 1989, n. 127 per le assunzioni a termine e, quindi, valgono le considerazioni fatte per il primo motivo di ricorso. Va poi aggiunto che la prospettazione dell'esistenza di un ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Calvi non è accompagnato dalla menzione delle clausole regolanti la materia, dal che discende l'ulteriore rilievo circa la mancanza di autosufficienza del ricorso, dato che non è possibile in questi sede nemmeno verificare la conformità di tale specifica disciplina ai principi generali fissati nello stesso art. 36, ai quali, anche dopo le innovazioni apportate dal D.Lgs. n. 80 del 1998, quell'ordinamento in ogni caso si doveva adeguare.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2003