Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/12/2003, n. 18713
CASS
Sentenza 6 dicembre 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il quale prevede che le assunzioni, da parte dello Stato e degli enti pubblici, di lavoratori da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, avvengano secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti, non può ritenersi derogato dall'art. 25 del d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, che per tali assunzioni prevede invece la facoltà, e non l'obbligo, per l'ente di ricorrere alle graduatorie, poiché il suddetto decreto è atto di recepimento di un accordo collettivo, avente natura di fonte secondaria, in quanto tale inidonea a derogare la preesistente normativa di livello primario.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/12/2003, n. 18713
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18713
    Data del deposito : 6 dicembre 2003

    Testo completo