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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 05/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
COLAIUDA SERAFINO, EL
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5943/2022 depositato il 17/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 380/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 3 e pubblicata il 08/04/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF041201771 2019 RITENUTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF041201771 2019 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF041201771 2019 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di attività ispettiva venivano emessi nei confronti della Associazione_1 p.v.c. uno redatto dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Latina il 18.3.2018 ed un altro redatto dagli ispettori
SIAE il 18.02.2017; sulla scorta di tali processi verbali veniva emesso per l'anno d'imposta 2014 l'avviso di accertamento n. TKF041201771/2019 con cui era contestato l'omesso addebito di IVA per le prestazioni collegate all'Evento Nominativo_2 considerate dalla DP di Latina delle prestazioni pubblicitarie di natura commerciale per cui doveva essere versata un'IVA pari ad € 20.233,00; venivano, inoltre, calcolate le imposte dovute ai fini IRES ed IRAP considerando l'applicazione della Legge n.
398/1991; infine, erano recuperate le ritenute dovute sugli importi che risultavano essere stati erogati ai
Sig.ri Nominativo_3 e Nominativo_4 per un importo eccedenti i 7.500,00 euro;
nell'atto si faceva altresì presente come la Sig.ra Ricorrente_1 dovesse essere considerata ai sensi dell'art. 38 del codice civile come coobbligata con la ASD per gli importi accertati;
quanto all'IVA non versata veniva irrogata con separato atto di contestazione n. TKFCO1200580 la sanzione pari al 30% come disciplinata dall'art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 471/1997.
La Associazione_1 e la Sig.ra Ricorrente_1 hanno con separati atti di reclamo contestato entrambi gli atti;
hanno lamentato il difetto di legittimazione passiva della medesima Sig.ra Ricorrente_1, quale soggetto ritenuto solidalmente responsabile ai sensi dell'art. 38 del codice civile, e l'infondatezza dell'imposizione
(si tratterebbe, infatti, di una semplice raccolta di fondi, che non deve essere assoggettata ad IVA e che non ha alcun rilievo anche ai fini delle imposte dirette).
L'ADE riteneva e ritiene che la qualifica rivestita di legale rappresentante attesta l'attività svolta dalla Sig. ra Ricorrente_1 nelle trattative e nella stipula dei contratti di pubblicità (molti clienti a suo dire hanno affermato l'attività svolta dalla Sig.ra Ricorrente_1 che agiva in nome e per conto dell'associazione); ritiene che le operazioni poste alla base della verifica siano di natura pubblicitaria e che siano da assoggettare ad Iva.
Il Collegio, dopo aver concesso al Procuratore della parte ricorrente il rinvio di una prima udienza causa covid, concedendogli che non potesse farsi sostituire nel giudizio de quo (ma tutta la documentazione utilizzata per la decisione era già chiara e versata in atti), applicando anche quanto previsto dal decreto n.
206/2022 del Presidente ff della CTP, ha ritenuto di non dover ulteriormente rinviare la trattazione della causa e la relativa decisione, disattesa l'istanza di trattazione della causa in pubblica udienza da remoto, proposta dalla parte senza peraltro evidenziare specifiche esigenze difensive;
sottolineando che, in conformità alla giurisprudenza sovranazionale, il principio di pubblicità dell'udienza, pur previsto dall'art. 6
CEDU e avente rilievo costituzionale, non riveste carattere assoluto e vi si può derogare in presenza di
"particolari ragioni giustificative", ove "obiettive e razionali" (in particolare, Corte cost. 11 marzo 2011, n.
80); sicuramente, tali connotati ha l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19 che ha portato il Legislatore ad emanare le disposizioni dell'art.27 del d.l. n. 137/2020 sul processo tributario. In ogni caso, le esigenze difensive sono state in concreto presidiate e la decisione di non rinviare la trattazione e la decisione rispondono ai presupposti fissati dal Presidente di questa CTP con il decreto n.
206/2022.
Sulla base di tali principi, trattenne la causa per emettere la sentenza n. 380/2022 depositata l'8/3/2022 con la quale il ricorso venne respinto e le spese di giudizio compensate.
La sentenza è impugnata dalla società che ne chiede la riforma. Fatta la premessa in cui si da conto dei fatti che hanno portato all'emissione dell'atto impugnato contesta in via preliminare:
· Nullità della Sentenza della CTP per violazione dell'art. 16, comma 4, del D.L. n. 119/2018, dell'art. 27, comma 2, del D.L. n. 137/2020 e dell'art. 33 del D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 24 della
Costituzione, così come espressamente stabilito dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 73/2022), dalla
Corte Suprema di Cassazione (Sentenza n. 32593/2021) e dal Consiglio di Stato (Ord. n. 2539/2020);
Nelle citate sentenze della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato viene statuito che qualora sia stata fatta richiesta della pubblica udienza e la decisione venga presa in camera di consiglio la stessa è affetta da nullità processuale che la travolge. Sostiene che l'imposizione dell'assenza forzata, non solo del pubblico, ma anche dei difensori, finirebbe per connotare il rito emergenziale, richiamato dai primi Giudici, in termini di giustizia segreta refrattaria ad ogni forma di controllo pubblico.
· Difetto di motivazione e difetto di prova dell'accertamento. Violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 2697, comma 1, del c.c.;
Nel merito che le statuizioni della CTP sono assolutamente apodittiche e, come tali, non supportate da alcun elemento probatorio, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha mai prodotto alcun documento comprovante quanto asserito nell'atto impugnato, con conseguente illegittimità dello stesso per difetto di motivazione e di prova, (vengono riportata per brevità degli scritti trattandosi di ben 10 pagine dattiloscritte).
· Illegittimità della statuizione sulle ritenute;
Ripropone le stesse eccezioni vagliate attentamente dal primo Giudice che lo indussero a rigettare il ricorso in quanto l'appellante, non aveva dato prova che fossero dei meri rimborsi spese.
· Illegittimità della Sentenza della CTP di Latina nella parte in cui ha ritenuto responsabile in solido con l'Associazione la Sig.ra Ricorrente_1; Ripropone le eccezioni mosse nel ricorso iniziale cita a tale proposito la sentenza 29481/2021 e sentenze di merito nelle quali viene escluso che la responsabilità solidale ex art 38 c.c. possa essere collegata alla semplice rappresentanza legale se non viene provata la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita.
In ultimo ripropone i motivi di ricorso presentato in CTP e cioè:
1. Eccezione preliminare relativa al solo legale rappresentante;
2. Infondatezza dell'atto impositivo.
3. Infondatezza del rilievo IVA.
4. Infondatezza del rilievo IRES.
5. Infondatezza del rilievo sulle ritenute
Conclude chiedendo in via principale
· Di dichiarare la nullità della Sentenza della CTP di Latina per i motivi esposti nel presente appello e per gli effetti decidere nel merito la controversia dichiarando illegittimo l'avviso di accertamento e disponendone, conseguentemente, l'annullamento; in subordine
- di riformare l'impugnata sentenza, dichiarando illegittimo l'avviso di accertamento e disponendone, per gli effetti, l'annullamento.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio come da note qui sub 7 e con richiesta di discussione in Pubblica Udienza.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Latina, contesta tutte le eccezioni mosse dall'appellante chiede che l'appello sia respinto con vittoria sulle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente ritiene di dare risposta alla questione preliminare proposta dall'appellante riguardante la mancata chiamata della Società alla pubblica udienza o udienza a distanza.
L'attuale disciplina del processo tributario prende le mosse dalla delega disposta dall'art. 30 L. n.
413/1991 ed è contenuta nei decreti legislativi 31 dicembre 1992, nn. 545 e 546 concernenti, rispettivamente, l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed il processo tributario. Le direttive fondamentali del legislatore delegante prevedevano «l'adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del codice del processo civile», in quanto corpo organico e compiuto di disciplina processuale.
Sicché, l'art. 33, comma 1, D.lgs. n. 546/1992, prevede, quale modalità ordinaria di svolgimento dell'udienza, la Camera di consiglio, salvo che «almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2». Sussistono, pertanto, due riti di trattazione: quello camerale, che si attiva generalmente, e quello pubblico, su facoltà anche di una sola parte.
L'attuale impostazione dell'art. 33 è stata ritenuta conforme al favor legislatoris per ragioni di speditezza del procedimento ed economia processuale, nonché per la natura eminentemente documentale del processo tributario. Purtuttavia, l'aver previsto come principio generale la trattazione della causa in
Camera di consiglio ha sollevato notevoli dubbi di legittimità costituzionale la pubblica udienza, infatti, è lasciata alla volontà delle parti, «quasi che la pubblicità non avesse un significato che investe interessi pubblici riguardanti addirittura l'aspetto solidaristico del dovere tributario». In tal senso, la Corte costituzionale la quale, con sentenza n. 212/1986, individua nella pubblica udienza «normale guarentigia di una retta amministrazione della giustizia, anche in ordinamenti non ispirati a principi di libertà ed eguaglianza»: la pubblicità delle udienze, infatti, risulta implicitamente prescritta dal sistema costituzionale italiano quale conseguenza necessaria del fondamento democratico del potere giurisdizionale, esercitato, ai sensi dell'art. 101 della Carta costituzionale, in nome del popolo. In tale occasione, la Corte esaminò, per la prima volta, la costituzionalità delle norme che nel sistema del 1972 escludevano la pubblicità delle udienze;
la Consulta dichiarò infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, D.P.R. n. 636/1972 poiché l'esclusione della pubblicità delle udienze trovava giustificazione nella natura amministrativa delle Commissioni tributarie: i Giudici delle Leggi ritennero che il principio secondo cui le udienze dinanzi alle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado potevano non essere pubbliche avrebbe dovuto essere abbandonato.
Su tali presupposti, dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art. 39, comma 1, D.P.R. n. 636/1972, nella parte in cui escludeva l'applicabilità ai giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado dell'art. 128 c.p.c.; ribadendo l'importanza della discussione in pubblica udienza volta precipuamente ad assicurare «il controllo dell'opinione pubblica su tutte le manifestazioni della sovranità statale». Quindi, i due riti di trattazione, pertanto, coesistono e il principio di trasparenza risulta sufficientemente garantito in caso di rito camerale, in quanto gli atti di causa soggiacciono ad adeguate forme di pubblicità risultando accessibili a chiunque vi abbia interesse. Da ultimo, ribadì la preferenza per il rito camerale, il quale favorisce elementi ben determinati quali la natura documentale del processo tributario nonché le dimensioni ingenti del contenzioso.
Tanto premesso, le delicate questioni correlate alle modalità di svolgimento delle udienze dinanzi alle
Corti di Giustizia di primo e di secondo grado sono riaffiorate durante il periodo pandemico da Covid-19.
Il legislatore italiano, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, è intervenuto anche in materia di giustizia tributaria: prima, con misure volte a sospendere i termini processuali, poi, con la previsione di modalità alternative per lo svolgimento delle pubbliche udienze ai sensi del comma 7, dell'art. 83 D.L. n.
18/2020: esso attribuiva ai capi degli Uffici giudiziari la possibilità di adottare misure organizzative volte a consentire collegamenti da remoto individuati e regolati con Provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, «al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone».
Nonostante l'insindacabile diritto delle parti di chiedere la discussione in pubblica udienza garantita in tempi pandemici dal collegamento da remoto, con tale soluzione il legislatore ha di fatto inciso sul precario equilibrio che si era raggiunto, seppure a fatica, in merito alla scelta legislativa (di cui all'art. 33
D.lgs. n. 546/1992) di rimettere alla decisione delle parti l'attuazione di quel controllo dell'opinione pubblica su tutte le manifestazioni della sovranità statale.
Sul punto si è di recente espressa la suprema Corte: la mancata celebrazione della pubblica udienza mediante collegamento audiovisivo, a causa di problemi di collegamento di uno dei componenti, il
Collegio giudicante, determina obbligatoriamente la sospensione dell'udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, il rinvio della stessa;
inoltre, l'eventuale sentenza emessa nell'udienza camerale divenuta non partecipata a causa delle difficoltà di connessione citate, è da considerarsi irrimediabilmente nulla per violazione del diritto di difesa delle parti private della possibilità di esporre oralmente le proprie difese conclusive nel corso della discussione (Cass., ord. 21 agosto 2023, n.
24904).
Successivamente la Cassazione con sentenza n. 10574/2024, sostenne che affinché possa configurarsi una lesione del diritto di difesa occorrerebbe valutare se la mancata discussione orale abbia effettivamente impedito alla parte di esporre al meglio la propria linea difensiva. Tale decisione sposa l'orientamento secondo il quale l'omessa fissazione nel giudizio dell'udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte, non comporta necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa: ciò in quanto il denunciato error in procedendo non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce unicamente l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte. La discussione della controversia nel giudizio svolge, secondo tale impostazione, la sola funzione di illustrare le posizioni già assunte e le tesi già svolte negli atti difensivi. Sicché, per configurare una lesione del diritto di difesa «non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, essendo al contrario necessario indicare quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o di approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi».
Con ordinanza del 15/06/2025 n. 15619 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5, ha ricordato che come più volte affermato nel processo tributario, che la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 546 del 1992, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata" ( Cass. n. 14874/2021, Cass. n. 18279/2018; conformi cass. sez. 6-5-, 29 gennaio 2016, n.
1/06, Cass. sez. 6-5, 14 maggio 2013, n. 11487)." Gli stessi principi devono trovare applicazione in caso di richiesta di celebrazione dell'udienza da remoto, ex art. 34 bis del decreto legislativo n. 546/92, posto che, anche in questo caso, è prevista espressamente la comunicazione, almeno tre giorni prima dell'udienza, dell'ora e delle modalità di collegamento, a fine di garantire il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa.
Sulla base di tale ultima ordinanza, l'appello va accolto, poiché la sentenza è affetta da nullità, con il rinvio alla Corte di Giustizia di primo grado di Latina, che provvederà alla fissazione della nuova udienza per la trattazione della controversia che provvederà anche sulle spese.
Gli altri motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla CGT di primo grado di Latina spese all'esito.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
COLAIUDA SERAFINO, EL
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5943/2022 depositato il 17/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 380/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 3 e pubblicata il 08/04/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF041201771 2019 RITENUTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF041201771 2019 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF041201771 2019 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di attività ispettiva venivano emessi nei confronti della Associazione_1 p.v.c. uno redatto dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Latina il 18.3.2018 ed un altro redatto dagli ispettori
SIAE il 18.02.2017; sulla scorta di tali processi verbali veniva emesso per l'anno d'imposta 2014 l'avviso di accertamento n. TKF041201771/2019 con cui era contestato l'omesso addebito di IVA per le prestazioni collegate all'Evento Nominativo_2 considerate dalla DP di Latina delle prestazioni pubblicitarie di natura commerciale per cui doveva essere versata un'IVA pari ad € 20.233,00; venivano, inoltre, calcolate le imposte dovute ai fini IRES ed IRAP considerando l'applicazione della Legge n.
398/1991; infine, erano recuperate le ritenute dovute sugli importi che risultavano essere stati erogati ai
Sig.ri Nominativo_3 e Nominativo_4 per un importo eccedenti i 7.500,00 euro;
nell'atto si faceva altresì presente come la Sig.ra Ricorrente_1 dovesse essere considerata ai sensi dell'art. 38 del codice civile come coobbligata con la ASD per gli importi accertati;
quanto all'IVA non versata veniva irrogata con separato atto di contestazione n. TKFCO1200580 la sanzione pari al 30% come disciplinata dall'art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 471/1997.
La Associazione_1 e la Sig.ra Ricorrente_1 hanno con separati atti di reclamo contestato entrambi gli atti;
hanno lamentato il difetto di legittimazione passiva della medesima Sig.ra Ricorrente_1, quale soggetto ritenuto solidalmente responsabile ai sensi dell'art. 38 del codice civile, e l'infondatezza dell'imposizione
(si tratterebbe, infatti, di una semplice raccolta di fondi, che non deve essere assoggettata ad IVA e che non ha alcun rilievo anche ai fini delle imposte dirette).
L'ADE riteneva e ritiene che la qualifica rivestita di legale rappresentante attesta l'attività svolta dalla Sig. ra Ricorrente_1 nelle trattative e nella stipula dei contratti di pubblicità (molti clienti a suo dire hanno affermato l'attività svolta dalla Sig.ra Ricorrente_1 che agiva in nome e per conto dell'associazione); ritiene che le operazioni poste alla base della verifica siano di natura pubblicitaria e che siano da assoggettare ad Iva.
Il Collegio, dopo aver concesso al Procuratore della parte ricorrente il rinvio di una prima udienza causa covid, concedendogli che non potesse farsi sostituire nel giudizio de quo (ma tutta la documentazione utilizzata per la decisione era già chiara e versata in atti), applicando anche quanto previsto dal decreto n.
206/2022 del Presidente ff della CTP, ha ritenuto di non dover ulteriormente rinviare la trattazione della causa e la relativa decisione, disattesa l'istanza di trattazione della causa in pubblica udienza da remoto, proposta dalla parte senza peraltro evidenziare specifiche esigenze difensive;
sottolineando che, in conformità alla giurisprudenza sovranazionale, il principio di pubblicità dell'udienza, pur previsto dall'art. 6
CEDU e avente rilievo costituzionale, non riveste carattere assoluto e vi si può derogare in presenza di
"particolari ragioni giustificative", ove "obiettive e razionali" (in particolare, Corte cost. 11 marzo 2011, n.
80); sicuramente, tali connotati ha l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19 che ha portato il Legislatore ad emanare le disposizioni dell'art.27 del d.l. n. 137/2020 sul processo tributario. In ogni caso, le esigenze difensive sono state in concreto presidiate e la decisione di non rinviare la trattazione e la decisione rispondono ai presupposti fissati dal Presidente di questa CTP con il decreto n.
206/2022.
Sulla base di tali principi, trattenne la causa per emettere la sentenza n. 380/2022 depositata l'8/3/2022 con la quale il ricorso venne respinto e le spese di giudizio compensate.
La sentenza è impugnata dalla società che ne chiede la riforma. Fatta la premessa in cui si da conto dei fatti che hanno portato all'emissione dell'atto impugnato contesta in via preliminare:
· Nullità della Sentenza della CTP per violazione dell'art. 16, comma 4, del D.L. n. 119/2018, dell'art. 27, comma 2, del D.L. n. 137/2020 e dell'art. 33 del D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 24 della
Costituzione, così come espressamente stabilito dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 73/2022), dalla
Corte Suprema di Cassazione (Sentenza n. 32593/2021) e dal Consiglio di Stato (Ord. n. 2539/2020);
Nelle citate sentenze della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato viene statuito che qualora sia stata fatta richiesta della pubblica udienza e la decisione venga presa in camera di consiglio la stessa è affetta da nullità processuale che la travolge. Sostiene che l'imposizione dell'assenza forzata, non solo del pubblico, ma anche dei difensori, finirebbe per connotare il rito emergenziale, richiamato dai primi Giudici, in termini di giustizia segreta refrattaria ad ogni forma di controllo pubblico.
· Difetto di motivazione e difetto di prova dell'accertamento. Violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 2697, comma 1, del c.c.;
Nel merito che le statuizioni della CTP sono assolutamente apodittiche e, come tali, non supportate da alcun elemento probatorio, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha mai prodotto alcun documento comprovante quanto asserito nell'atto impugnato, con conseguente illegittimità dello stesso per difetto di motivazione e di prova, (vengono riportata per brevità degli scritti trattandosi di ben 10 pagine dattiloscritte).
· Illegittimità della statuizione sulle ritenute;
Ripropone le stesse eccezioni vagliate attentamente dal primo Giudice che lo indussero a rigettare il ricorso in quanto l'appellante, non aveva dato prova che fossero dei meri rimborsi spese.
· Illegittimità della Sentenza della CTP di Latina nella parte in cui ha ritenuto responsabile in solido con l'Associazione la Sig.ra Ricorrente_1; Ripropone le eccezioni mosse nel ricorso iniziale cita a tale proposito la sentenza 29481/2021 e sentenze di merito nelle quali viene escluso che la responsabilità solidale ex art 38 c.c. possa essere collegata alla semplice rappresentanza legale se non viene provata la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita.
In ultimo ripropone i motivi di ricorso presentato in CTP e cioè:
1. Eccezione preliminare relativa al solo legale rappresentante;
2. Infondatezza dell'atto impositivo.
3. Infondatezza del rilievo IVA.
4. Infondatezza del rilievo IRES.
5. Infondatezza del rilievo sulle ritenute
Conclude chiedendo in via principale
· Di dichiarare la nullità della Sentenza della CTP di Latina per i motivi esposti nel presente appello e per gli effetti decidere nel merito la controversia dichiarando illegittimo l'avviso di accertamento e disponendone, conseguentemente, l'annullamento; in subordine
- di riformare l'impugnata sentenza, dichiarando illegittimo l'avviso di accertamento e disponendone, per gli effetti, l'annullamento.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio come da note qui sub 7 e con richiesta di discussione in Pubblica Udienza.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Latina, contesta tutte le eccezioni mosse dall'appellante chiede che l'appello sia respinto con vittoria sulle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente ritiene di dare risposta alla questione preliminare proposta dall'appellante riguardante la mancata chiamata della Società alla pubblica udienza o udienza a distanza.
L'attuale disciplina del processo tributario prende le mosse dalla delega disposta dall'art. 30 L. n.
413/1991 ed è contenuta nei decreti legislativi 31 dicembre 1992, nn. 545 e 546 concernenti, rispettivamente, l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed il processo tributario. Le direttive fondamentali del legislatore delegante prevedevano «l'adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del codice del processo civile», in quanto corpo organico e compiuto di disciplina processuale.
Sicché, l'art. 33, comma 1, D.lgs. n. 546/1992, prevede, quale modalità ordinaria di svolgimento dell'udienza, la Camera di consiglio, salvo che «almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2». Sussistono, pertanto, due riti di trattazione: quello camerale, che si attiva generalmente, e quello pubblico, su facoltà anche di una sola parte.
L'attuale impostazione dell'art. 33 è stata ritenuta conforme al favor legislatoris per ragioni di speditezza del procedimento ed economia processuale, nonché per la natura eminentemente documentale del processo tributario. Purtuttavia, l'aver previsto come principio generale la trattazione della causa in
Camera di consiglio ha sollevato notevoli dubbi di legittimità costituzionale la pubblica udienza, infatti, è lasciata alla volontà delle parti, «quasi che la pubblicità non avesse un significato che investe interessi pubblici riguardanti addirittura l'aspetto solidaristico del dovere tributario». In tal senso, la Corte costituzionale la quale, con sentenza n. 212/1986, individua nella pubblica udienza «normale guarentigia di una retta amministrazione della giustizia, anche in ordinamenti non ispirati a principi di libertà ed eguaglianza»: la pubblicità delle udienze, infatti, risulta implicitamente prescritta dal sistema costituzionale italiano quale conseguenza necessaria del fondamento democratico del potere giurisdizionale, esercitato, ai sensi dell'art. 101 della Carta costituzionale, in nome del popolo. In tale occasione, la Corte esaminò, per la prima volta, la costituzionalità delle norme che nel sistema del 1972 escludevano la pubblicità delle udienze;
la Consulta dichiarò infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, D.P.R. n. 636/1972 poiché l'esclusione della pubblicità delle udienze trovava giustificazione nella natura amministrativa delle Commissioni tributarie: i Giudici delle Leggi ritennero che il principio secondo cui le udienze dinanzi alle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado potevano non essere pubbliche avrebbe dovuto essere abbandonato.
Su tali presupposti, dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art. 39, comma 1, D.P.R. n. 636/1972, nella parte in cui escludeva l'applicabilità ai giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado dell'art. 128 c.p.c.; ribadendo l'importanza della discussione in pubblica udienza volta precipuamente ad assicurare «il controllo dell'opinione pubblica su tutte le manifestazioni della sovranità statale». Quindi, i due riti di trattazione, pertanto, coesistono e il principio di trasparenza risulta sufficientemente garantito in caso di rito camerale, in quanto gli atti di causa soggiacciono ad adeguate forme di pubblicità risultando accessibili a chiunque vi abbia interesse. Da ultimo, ribadì la preferenza per il rito camerale, il quale favorisce elementi ben determinati quali la natura documentale del processo tributario nonché le dimensioni ingenti del contenzioso.
Tanto premesso, le delicate questioni correlate alle modalità di svolgimento delle udienze dinanzi alle
Corti di Giustizia di primo e di secondo grado sono riaffiorate durante il periodo pandemico da Covid-19.
Il legislatore italiano, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, è intervenuto anche in materia di giustizia tributaria: prima, con misure volte a sospendere i termini processuali, poi, con la previsione di modalità alternative per lo svolgimento delle pubbliche udienze ai sensi del comma 7, dell'art. 83 D.L. n.
18/2020: esso attribuiva ai capi degli Uffici giudiziari la possibilità di adottare misure organizzative volte a consentire collegamenti da remoto individuati e regolati con Provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, «al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone».
Nonostante l'insindacabile diritto delle parti di chiedere la discussione in pubblica udienza garantita in tempi pandemici dal collegamento da remoto, con tale soluzione il legislatore ha di fatto inciso sul precario equilibrio che si era raggiunto, seppure a fatica, in merito alla scelta legislativa (di cui all'art. 33
D.lgs. n. 546/1992) di rimettere alla decisione delle parti l'attuazione di quel controllo dell'opinione pubblica su tutte le manifestazioni della sovranità statale.
Sul punto si è di recente espressa la suprema Corte: la mancata celebrazione della pubblica udienza mediante collegamento audiovisivo, a causa di problemi di collegamento di uno dei componenti, il
Collegio giudicante, determina obbligatoriamente la sospensione dell'udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, il rinvio della stessa;
inoltre, l'eventuale sentenza emessa nell'udienza camerale divenuta non partecipata a causa delle difficoltà di connessione citate, è da considerarsi irrimediabilmente nulla per violazione del diritto di difesa delle parti private della possibilità di esporre oralmente le proprie difese conclusive nel corso della discussione (Cass., ord. 21 agosto 2023, n.
24904).
Successivamente la Cassazione con sentenza n. 10574/2024, sostenne che affinché possa configurarsi una lesione del diritto di difesa occorrerebbe valutare se la mancata discussione orale abbia effettivamente impedito alla parte di esporre al meglio la propria linea difensiva. Tale decisione sposa l'orientamento secondo il quale l'omessa fissazione nel giudizio dell'udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte, non comporta necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa: ciò in quanto il denunciato error in procedendo non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce unicamente l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte. La discussione della controversia nel giudizio svolge, secondo tale impostazione, la sola funzione di illustrare le posizioni già assunte e le tesi già svolte negli atti difensivi. Sicché, per configurare una lesione del diritto di difesa «non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, essendo al contrario necessario indicare quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o di approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi».
Con ordinanza del 15/06/2025 n. 15619 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5, ha ricordato che come più volte affermato nel processo tributario, che la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 546 del 1992, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata" ( Cass. n. 14874/2021, Cass. n. 18279/2018; conformi cass. sez. 6-5-, 29 gennaio 2016, n.
1/06, Cass. sez. 6-5, 14 maggio 2013, n. 11487)." Gli stessi principi devono trovare applicazione in caso di richiesta di celebrazione dell'udienza da remoto, ex art. 34 bis del decreto legislativo n. 546/92, posto che, anche in questo caso, è prevista espressamente la comunicazione, almeno tre giorni prima dell'udienza, dell'ora e delle modalità di collegamento, a fine di garantire il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa.
Sulla base di tale ultima ordinanza, l'appello va accolto, poiché la sentenza è affetta da nullità, con il rinvio alla Corte di Giustizia di primo grado di Latina, che provvederà alla fissazione della nuova udienza per la trattazione della controversia che provvederà anche sulle spese.
Gli altri motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla CGT di primo grado di Latina spese all'esito.