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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott. Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3934/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CASIELLO MARIA, Parte_1
come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. SODERO ANGELA, CP_1
come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di RA.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/09/2024, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in RA (Ta) in data 22/06/1996 con
, che dalla loro unione erano nate le figlie il CP_1 Per_1
27/10/1999 e il 22/11/2000, chiedeva pronunziarsi la separazione Per_2
personale dalla moglie, esponendo che l' affectio coniugalis era ormai venuta meno a causa di intemperanze caratteriali di , la quale ometteva di CP_1 contribuire al ménage familiare da quando aveva smesso di lavorare.
La resistente non si opponeva alla domanda di separazione, pur contestando le avverse deduzioni;
formulava, quindi, domanda di assegnazione a sé della casa coniugale ed di riconoscimento di una somma a titolo di mantenimento per sé.
All'udienza del 08/01/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per la trasformazione del rito in congiunto;
all'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate in data
10/03/2025 dichiaravano espressamente di rinunciare a comparire e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente in data 10/03/2025, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 3934/2024 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a Parte_1
RA (TA) il 05/06/1970, e , nato a [...] CP_1
il 30/12/1969, uniti in matrimonio in RA (Ta) in data 22/06/1996 (trascritto con atto n. 53, p. 2, s. A, dell'anno 1996);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle da costoro concordate e trasfuse CP_1
nelle note scritte per l'udienza del 12/03/2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di RA (Ta).
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in RA, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott. Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3934/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CASIELLO MARIA, Parte_1
come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. SODERO ANGELA, CP_1
come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di RA.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/09/2024, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in RA (Ta) in data 22/06/1996 con
, che dalla loro unione erano nate le figlie il CP_1 Per_1
27/10/1999 e il 22/11/2000, chiedeva pronunziarsi la separazione Per_2
personale dalla moglie, esponendo che l' affectio coniugalis era ormai venuta meno a causa di intemperanze caratteriali di , la quale ometteva di CP_1 contribuire al ménage familiare da quando aveva smesso di lavorare.
La resistente non si opponeva alla domanda di separazione, pur contestando le avverse deduzioni;
formulava, quindi, domanda di assegnazione a sé della casa coniugale ed di riconoscimento di una somma a titolo di mantenimento per sé.
All'udienza del 08/01/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per la trasformazione del rito in congiunto;
all'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate in data
10/03/2025 dichiaravano espressamente di rinunciare a comparire e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente in data 10/03/2025, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 3934/2024 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a Parte_1
RA (TA) il 05/06/1970, e , nato a [...] CP_1
il 30/12/1969, uniti in matrimonio in RA (Ta) in data 22/06/1996 (trascritto con atto n. 53, p. 2, s. A, dell'anno 1996);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle da costoro concordate e trasfuse CP_1
nelle note scritte per l'udienza del 12/03/2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di RA (Ta).
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in RA, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara