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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2839/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanna Ferrero Presidente dott. Maria Elena Catalano Consigliere dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2839/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LORENZA CAUZZI, elettivamente domiciliati in C.F._2
VIA DELLE ORFANE 9 LODI appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ES NO, elettivamente domiciliata in VIA PIACENZA, 74 26900 LODI presso il difensore appellata
avente ad oggetto: Rovina di edificio (art. 2053c.c.) pagina 1 di 6 Conclusioni per (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
Piaccia alla Corte di Appello di Milano, Ecc.ma adita, contrariis reiectis, così giudicare:
1. In via principale di merito: accogliere il presente appello ed in totale riforma della Sentenza di primo grado accogliere le domande formulate dalla parte convenuta in detto giudizio e per l'effetto: rigettare la domanda risarcitoria di parte attrice in quanto infondata e completamente sfornita di prova sia in ordine all'an che al quantum;
2. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio con distrazione a favore dei difensori.
Conclusioni per : Controparte_1
In via pregiudiziale: Accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'appello per tutte le ragioni esposte nel presente atto. In via preliminare e in rito: Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello per tutte le ragioni esposte nel presente atto. In via principale e nel merito:
Rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto e privo di ogni supporto probatorio e confermare la sentenza di primo grado impugnata per tutte le ragioni esposte nel presente atto. - Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Lodi, con sentenza emessa in data 18 luglio 2024, ha definito la causa introdotta da volta ad ottenere il risarcimento dei danni ex art. 2053 Parte_3
c.c. nei confronti di e di danni provocati all'esercizio Persona_1 Parte_2 commerciale attoreo e derivanti dalla rottura dei tubi dello scarico fognario di proprietà dei convenuti.
2. In particolare, si occupava della vendita all'ingrosso e al dettaglio di pietre, Controparte_1 metalli e materiali preziosi e nei locali in cui svolgeva l'attività commerciale concessi in locazione da Frae Leasing s.p.a. e ubicati in Lodi, corso Adda, n. 7, si erano verificate fuoriuscite di liquami provenienti dagli scarichi fognari degli appartamenti sovrastanti, di proprietà dei convenuti e tali evenienze si erano verificate in data 19.11.2020, quindi nel Parte_1 Parte_2 maggio 2021 ed in data 23 ottobre 2021, con conseguente allagamento del negozio e danni al mobilio posto nel retrobottega.
3. Esperita CTU tecnica, l'ing. così concludeva: “la causa più probabile degli Persona_2 allagamenti/fuoriuscite è da ricercarsi nelle difficoltà di smaltimento delle acque reflue all'interno pagina 2 di 6 delle condotte fognarie posizionate nel locale interrato non agibile del negozio. Tutte le condotte sono unite in una tubazione unica collegata alla rete fognaria principale esterna posizionata in via
Lodino. La causa principale che porta all'ostruzione degli scarichi è data solitamente dall'accumulo di materiali che partono dagli scarichi interni di bagni e cucine che tendono ad accumularsi lungo le condotte fino a provocare vere e proprie. Tubazioni di materiale non omogeneo comportano dilatazioni diversificate nel raccordo con fuoriuscita di liquidi maleodoranti di scarico fognario. Nel sopralluogo è stata rilevata la mancanza di adeguate pendenze verso il tratto raccordo, con probabile sovraccarico dei tratti orizzontali e conseguente rischio di sfilamento dalle condotte verticali. La mancanza di manutenzioni periodiche (spurgo e pulizia) per difficoltà di accesso e mancanza di aria nel cavedio interrato rappresentano la causa principale di ostruzione dei condotti con fuoriuscita di materiale di scarico fognario. La sostituzione delle condotte interne al laboratorio con materiale omogeneo, la correzione delle pendenze dei tratti di tubazione oltre alla separazione delle colonne di scarico all'interno dell'edificio collegate tramite un pozzetto per ispezioni esterno all'edificio rappresentano a mio parere l'intervento risolutivo e meno invasivo per le manutenzioni periodiche o interventi di pulizia da eseguire all'esterno dell'edificio. In particolare, quanto alle cause osservava: “molto spesso oltre la carta igienica, nel water finiscono assorbenti, carta comune, cotton fioc e mozziconi di sigaretta. Qualsiasi corpo estraneo che non sia altamente e rapidamente biodegradabile potrebbe causare ostruzioni nel percorso delle acque. Ovviamente non è possibile stabilire con certezza da quale condotto è stato introdotto uno o più corpi estranei che hanno causato l'occlusione. In risposta al quesito ritengo il fatto addebitabile principalmente alla presenza di tratti di vecchie condotte e ad interventi eseguiti con raccordi in materiale non omogeneo (gres , PVC) oltre alla mancanza di adeguato pozzetto esterno di ispezione per una manutenzione periodica”. Il giudice di prima istanza ha infine ritenuto irrilevante l'obiezione dei convenuti, secondo cui non vi era prova della proprietà esclusiva delle tubature esclusivamente in capo a loro stessi. Ha infatti osservato che per “condivisibile orientamento giurisprudenziale, risponde in via esclusiva il proprietario dell'immobile quando i danni siano stati cagionati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati (quali cornicioni, tetti, tubature idriche ecc.) posto che su di essi egli conserva la disponibilità giuridica e quindi la custodia, mentre il conduttore non ha il potere- dovere di intervenire (C. App. Genova 31.10.2005)”.
pagina 3 di 6 4. Il CTU ha quindi illustrato le opere interne principali e funzionali ad impedire le occlusioni costituite da corpi estranei con fuoriuscita di materiale organico nel locale di pertinenza di
[...]
ha quindi provveduto ad individuare le opere esterne al laboratorio, indicando la CP_1 stima delle opere stesse, oltre alla spesa necessaria per i lavori di scrostatura, rasatura, imbiancatura e rimozione degli scaffali, oltre che la quota di danni subiti dal mobilio di parte attrice. L'ing. ha dunque quantificato il costo delle opere la cui esecuzione è stata attribuita dal giudice Per_2 alle parti convenute;
il giudice ha poi condannato le convenute al risarcimento dei danni quantificati in € 1.830,00 - oltre interessi come specificato in parte motiva ed oltre alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
5. Avverso la decisione di primo grado hanno interposto appello e chiedendo il Pt_1 Pt_2 rigetto delle domande attoree.
6. Parte appellata ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. e nel merito il rigetto.
7. In appello si sono tenute tre udienze, in data 4.2.25, 25.3.25 e 20.5.25 con la presenza personale delle parti, al fine di verificare la possibilità di un bonario componimento della vertenza. Stante
l'esito negativo, la causa è stata rinviata ai sensi degli artt. 127 ter e 350 bis c.p.c. all'udienza dell'8.7.25 con termine per memorie conclusive al 3.7.25.
Motivi della decisione
8. In primo luogo, va esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dalla difesa della parte appellata, in ragione della tardiva iscrizione a ruolo. “Infatti da un esame documentale degli atti di causa emerge con chiara evidenza e per tabula che l'atto di citazione in appello è stato notificato all'odierna appellata presso il domicilio eletto, in data 30.09.2024 (cfr. doc. 1 bis – 1 ter
– cfr. ricevute di avvenuta accettazione e consegna via pec prodotte dagli appellanti in sede di iscrizione a ruolo), mentre – risulta in via documentale dal fascicolo telematico – che l'odierno procedimento di appello è stato iscritto a ruolo solo in data 11 ottobre 2024, quindi oltre i dieci giorni per la costituzione in giudizio come previsto dall'art. 165 c.p.c. in combinato disposto con
l'art. 347 c.p.c. Conseguentemente tale ritardo, implica l'improcedibilità dell'atto di appello stesso in ossequio dell'art. 348, comma 1, c.p.c. che stabilisce che la costituzione in appello debba avvenire secondo le modalità e nei termini previsti per i procedimenti davanti al tribunale, ossia entro il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione. A sostegno di tale conclusione, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel rito
pagina 4 di 6 ordinario, la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo o seguita da un'iscrizione tardiva, determina l'improcedibilità dell'appello da essa introdotto”
(Cassazione civile, Sezioni Unite, 5 agosto 2016, n. 16598; Corte d'appello di Napoli, 27 marzo
2019, n. 1721)” (v. pag. 3 della comparsa conclusione della parte appellata).
9. L'appello è improcedibile, come inequivocabilmente emerge dallo storico del fascicolo da cui risulta che la notifica della citazione è stata effettuata in data 30 settembre 2024 e l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 11 ottobre 2024 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 347 e 165 c.p.c.; inoltre, è da rilevare che l'ultimo giorno utile, ossia il 10 ottobre 2024 cadeva di giovedì, ragione per la quale neppure rileva la proroga di cui all'art. 155 c.p.c. ( v. oltre a Cass. civ. SU n.
16598/2016; v. anche Cass. civ. n. 1063/2018).
10. La sopra esposte conclusione comportano l'assorbimento del merito del gravame.
11. Le parti appellanti vanno, dunque, condannate alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata, avuto riguardo al valore della causa come dichiarato, con l'applicazione dei parametri minimi in ragione della speciale delimitazione dei temi difensivi e con il riconoscimento dell'importo relativo alla fase istruttoria/di trattazione, alla luce delle sopra indicate udienze destinate al tentativo di conciliazione
12. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n.3 2839/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. dichiara improcedibile l'appello proposto da e da Persona_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 594/24 emessa dal Tribunale di Lodi;
II. condanna in solido e a rimborsare, in favore della Persona_1 Parte_2 società , le spese processuali del grado, che liquida Controparte_1 in complessivi € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.. pagina 5 di 6 Milano, 8.7.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Ferrero
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanna Ferrero Presidente dott. Maria Elena Catalano Consigliere dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2839/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LORENZA CAUZZI, elettivamente domiciliati in C.F._2
VIA DELLE ORFANE 9 LODI appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ES NO, elettivamente domiciliata in VIA PIACENZA, 74 26900 LODI presso il difensore appellata
avente ad oggetto: Rovina di edificio (art. 2053c.c.) pagina 1 di 6 Conclusioni per (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
Piaccia alla Corte di Appello di Milano, Ecc.ma adita, contrariis reiectis, così giudicare:
1. In via principale di merito: accogliere il presente appello ed in totale riforma della Sentenza di primo grado accogliere le domande formulate dalla parte convenuta in detto giudizio e per l'effetto: rigettare la domanda risarcitoria di parte attrice in quanto infondata e completamente sfornita di prova sia in ordine all'an che al quantum;
2. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio con distrazione a favore dei difensori.
Conclusioni per : Controparte_1
In via pregiudiziale: Accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'appello per tutte le ragioni esposte nel presente atto. In via preliminare e in rito: Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello per tutte le ragioni esposte nel presente atto. In via principale e nel merito:
Rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto e privo di ogni supporto probatorio e confermare la sentenza di primo grado impugnata per tutte le ragioni esposte nel presente atto. - Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Lodi, con sentenza emessa in data 18 luglio 2024, ha definito la causa introdotta da volta ad ottenere il risarcimento dei danni ex art. 2053 Parte_3
c.c. nei confronti di e di danni provocati all'esercizio Persona_1 Parte_2 commerciale attoreo e derivanti dalla rottura dei tubi dello scarico fognario di proprietà dei convenuti.
2. In particolare, si occupava della vendita all'ingrosso e al dettaglio di pietre, Controparte_1 metalli e materiali preziosi e nei locali in cui svolgeva l'attività commerciale concessi in locazione da Frae Leasing s.p.a. e ubicati in Lodi, corso Adda, n. 7, si erano verificate fuoriuscite di liquami provenienti dagli scarichi fognari degli appartamenti sovrastanti, di proprietà dei convenuti e tali evenienze si erano verificate in data 19.11.2020, quindi nel Parte_1 Parte_2 maggio 2021 ed in data 23 ottobre 2021, con conseguente allagamento del negozio e danni al mobilio posto nel retrobottega.
3. Esperita CTU tecnica, l'ing. così concludeva: “la causa più probabile degli Persona_2 allagamenti/fuoriuscite è da ricercarsi nelle difficoltà di smaltimento delle acque reflue all'interno pagina 2 di 6 delle condotte fognarie posizionate nel locale interrato non agibile del negozio. Tutte le condotte sono unite in una tubazione unica collegata alla rete fognaria principale esterna posizionata in via
Lodino. La causa principale che porta all'ostruzione degli scarichi è data solitamente dall'accumulo di materiali che partono dagli scarichi interni di bagni e cucine che tendono ad accumularsi lungo le condotte fino a provocare vere e proprie. Tubazioni di materiale non omogeneo comportano dilatazioni diversificate nel raccordo con fuoriuscita di liquidi maleodoranti di scarico fognario. Nel sopralluogo è stata rilevata la mancanza di adeguate pendenze verso il tratto raccordo, con probabile sovraccarico dei tratti orizzontali e conseguente rischio di sfilamento dalle condotte verticali. La mancanza di manutenzioni periodiche (spurgo e pulizia) per difficoltà di accesso e mancanza di aria nel cavedio interrato rappresentano la causa principale di ostruzione dei condotti con fuoriuscita di materiale di scarico fognario. La sostituzione delle condotte interne al laboratorio con materiale omogeneo, la correzione delle pendenze dei tratti di tubazione oltre alla separazione delle colonne di scarico all'interno dell'edificio collegate tramite un pozzetto per ispezioni esterno all'edificio rappresentano a mio parere l'intervento risolutivo e meno invasivo per le manutenzioni periodiche o interventi di pulizia da eseguire all'esterno dell'edificio. In particolare, quanto alle cause osservava: “molto spesso oltre la carta igienica, nel water finiscono assorbenti, carta comune, cotton fioc e mozziconi di sigaretta. Qualsiasi corpo estraneo che non sia altamente e rapidamente biodegradabile potrebbe causare ostruzioni nel percorso delle acque. Ovviamente non è possibile stabilire con certezza da quale condotto è stato introdotto uno o più corpi estranei che hanno causato l'occlusione. In risposta al quesito ritengo il fatto addebitabile principalmente alla presenza di tratti di vecchie condotte e ad interventi eseguiti con raccordi in materiale non omogeneo (gres , PVC) oltre alla mancanza di adeguato pozzetto esterno di ispezione per una manutenzione periodica”. Il giudice di prima istanza ha infine ritenuto irrilevante l'obiezione dei convenuti, secondo cui non vi era prova della proprietà esclusiva delle tubature esclusivamente in capo a loro stessi. Ha infatti osservato che per “condivisibile orientamento giurisprudenziale, risponde in via esclusiva il proprietario dell'immobile quando i danni siano stati cagionati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati (quali cornicioni, tetti, tubature idriche ecc.) posto che su di essi egli conserva la disponibilità giuridica e quindi la custodia, mentre il conduttore non ha il potere- dovere di intervenire (C. App. Genova 31.10.2005)”.
pagina 3 di 6 4. Il CTU ha quindi illustrato le opere interne principali e funzionali ad impedire le occlusioni costituite da corpi estranei con fuoriuscita di materiale organico nel locale di pertinenza di
[...]
ha quindi provveduto ad individuare le opere esterne al laboratorio, indicando la CP_1 stima delle opere stesse, oltre alla spesa necessaria per i lavori di scrostatura, rasatura, imbiancatura e rimozione degli scaffali, oltre che la quota di danni subiti dal mobilio di parte attrice. L'ing. ha dunque quantificato il costo delle opere la cui esecuzione è stata attribuita dal giudice Per_2 alle parti convenute;
il giudice ha poi condannato le convenute al risarcimento dei danni quantificati in € 1.830,00 - oltre interessi come specificato in parte motiva ed oltre alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
5. Avverso la decisione di primo grado hanno interposto appello e chiedendo il Pt_1 Pt_2 rigetto delle domande attoree.
6. Parte appellata ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. e nel merito il rigetto.
7. In appello si sono tenute tre udienze, in data 4.2.25, 25.3.25 e 20.5.25 con la presenza personale delle parti, al fine di verificare la possibilità di un bonario componimento della vertenza. Stante
l'esito negativo, la causa è stata rinviata ai sensi degli artt. 127 ter e 350 bis c.p.c. all'udienza dell'8.7.25 con termine per memorie conclusive al 3.7.25.
Motivi della decisione
8. In primo luogo, va esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dalla difesa della parte appellata, in ragione della tardiva iscrizione a ruolo. “Infatti da un esame documentale degli atti di causa emerge con chiara evidenza e per tabula che l'atto di citazione in appello è stato notificato all'odierna appellata presso il domicilio eletto, in data 30.09.2024 (cfr. doc. 1 bis – 1 ter
– cfr. ricevute di avvenuta accettazione e consegna via pec prodotte dagli appellanti in sede di iscrizione a ruolo), mentre – risulta in via documentale dal fascicolo telematico – che l'odierno procedimento di appello è stato iscritto a ruolo solo in data 11 ottobre 2024, quindi oltre i dieci giorni per la costituzione in giudizio come previsto dall'art. 165 c.p.c. in combinato disposto con
l'art. 347 c.p.c. Conseguentemente tale ritardo, implica l'improcedibilità dell'atto di appello stesso in ossequio dell'art. 348, comma 1, c.p.c. che stabilisce che la costituzione in appello debba avvenire secondo le modalità e nei termini previsti per i procedimenti davanti al tribunale, ossia entro il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione. A sostegno di tale conclusione, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel rito
pagina 4 di 6 ordinario, la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo o seguita da un'iscrizione tardiva, determina l'improcedibilità dell'appello da essa introdotto”
(Cassazione civile, Sezioni Unite, 5 agosto 2016, n. 16598; Corte d'appello di Napoli, 27 marzo
2019, n. 1721)” (v. pag. 3 della comparsa conclusione della parte appellata).
9. L'appello è improcedibile, come inequivocabilmente emerge dallo storico del fascicolo da cui risulta che la notifica della citazione è stata effettuata in data 30 settembre 2024 e l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 11 ottobre 2024 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 347 e 165 c.p.c.; inoltre, è da rilevare che l'ultimo giorno utile, ossia il 10 ottobre 2024 cadeva di giovedì, ragione per la quale neppure rileva la proroga di cui all'art. 155 c.p.c. ( v. oltre a Cass. civ. SU n.
16598/2016; v. anche Cass. civ. n. 1063/2018).
10. La sopra esposte conclusione comportano l'assorbimento del merito del gravame.
11. Le parti appellanti vanno, dunque, condannate alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata, avuto riguardo al valore della causa come dichiarato, con l'applicazione dei parametri minimi in ragione della speciale delimitazione dei temi difensivi e con il riconoscimento dell'importo relativo alla fase istruttoria/di trattazione, alla luce delle sopra indicate udienze destinate al tentativo di conciliazione
12. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n.3 2839/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. dichiara improcedibile l'appello proposto da e da Persona_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 594/24 emessa dal Tribunale di Lodi;
II. condanna in solido e a rimborsare, in favore della Persona_1 Parte_2 società , le spese processuali del grado, che liquida Controparte_1 in complessivi € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.. pagina 5 di 6 Milano, 8.7.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Ferrero
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